Art. 11.
Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.