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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA Parte_2 P.IVA_2 AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 P.IVA_3
LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_4 P.IVA_4 LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_5 P.IVA_5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_6 P.IVA_6 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_7 P.IVA_7 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Pt_8 Parte_9 P.IVA_8 LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB SARAH (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_10 Parte_11 P.IVA_9
DE LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_10 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
letto il ricorso ., volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni.” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano Sig. che gli ha Parte_12
validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario” premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”
i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di Sig. nato in Parte_12
Italia nel Comune di Villa Basilica (Provincia di Lucca) il giorno 16.09.1879 figlio del Sig.
[...]
e della Sig.ra Per_1 Persona_2
2. In data 07.05.1941 il Sig. si sposò con la Sig.ra in virtù Parte_12 Persona_3
del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal loro Parte_13
matrimonio nacque il Sig. l 02.09.1919; Persona_4
3. In data 30.11.1946 il Sig. si sposò con la Sig.ra Persona_4 Parte_14
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Parte_15
dal loro matrimonio nacquero:
[...]
la Sig.ra l 03.09.1947; Persona_5
la Sig.ra il 26.08.1948, Parte_16
il Sig. l 25.08.1949, Parte_17
la Sig.ra l 28.11.1952, Parte_18
la Sig.ra l 08.07.1957; Parte_19
DISCENDENTI DELLA SIG.RA Persona_5
pagina 2 di 6 4. In data 25.04.1979 la Sig.ra si sposò con il Sig. Persona_5 Persona_6
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Per_5 CP_2
; tuttavia in seguito al divorzio la sposa tornò ad utilizzare il nome da nubile ovvero
[...] [...]
dal loro matrimonio nacque la Sig.ra l 21.11.1972; Persona_5 Parte_6
5. In data 23.03.1996 la Sig.ra i sposò con il Sig. , in Parte_6 Controparte_3
virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di , dal loro Parte_6
matrimonio nacque il Sig. l'11.05.2002; Parte_7
DISCENDENTI DEL SIG.RA Parte_16
6. In data 24.05.1975 la Sig.ra si sposò con il Sig. , in Parte_16 Persona_7
virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di , dal loro Parte_20
matrimonio nacque il Sig. il 13.05.1976; Parte_1
7. In data 09.12.2000 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_1 Controparte_4
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Controparte_5
;
[...]
DISCENDENTI DEL SIG. ER IN
8. In data 15.03.1980 il Sig. si sposò con la Sig.ra in Parte_17 Persona_8
virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal Controparte_6
loro matrimonio nacque la Sig.ra l 12.03.1984; Persona_9
9. In data 07.11.2008 la Sig.ra si sposò con il Sig. Persona_9 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_10 Controparte_7
;
[...]
10. In data 28.04.2022 la Sig.ra passò in seconde nozze con il Sig. Persona_9
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_11 [...]
; Parte_5
DISCENDENTI DELLA SIG.RA CI ND IN
11. In data 22.03.1980 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_18 Controparte_8
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal loro Controparte_9
matrimonio nacque la Sig.ra l 18.10.1987; Parte_3
12. In data 14.02.2019 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_3 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_10
, dal loro matrimonio nacque Controparte_11 [...]
il 23.08.2006; Parte_4
DISCENDENTI DELLA SIG.RA Parte_19
pagina 3 di 6 13. In data 14.04.1981 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_19 Persona_12 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Pt_2 Parte_21
, dal loro matrimonio nacquero: il Sig. il
[...] Persona_13
07.02.1985, e il Sig. il 29.08.1982; Parte_2
14. In data 08.07.2021 il Sig. si sposò con la Sig.ra Persona_13 [...]
dal loro matrimonio nacque Controparte_12 Persona_14 [...]
il 03.06.2013; Pt_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con pagina 4 di 6 le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato in [...] nel Comune di Parte_12
Villa Basilica (Provincia di Lucca) il giorno 16.09.1879 sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato in [...] nel Comune di Villa Basilica (Provincia di Lucca) il Parte_12
giorno 16.09.1879, cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto pagina 5 di 6 di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che , nato a [...]/SP Brasile, li 13/05/1976, titolare dela carta Parte_1
d'identità. n 25.571.158-X, e iscrizione al codice fiscale no. , residente a[...]/SP P.IVA_1
Brasile ni Via Dr Olidair Ambrósio è cittadino italiano e, per l'effetto ordina al e, Controparte_1
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Si comunichi alle parti.
FIRENZE, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA Parte_2 P.IVA_2 AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 P.IVA_3
LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_4 P.IVA_4 LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_5 P.IVA_5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_6 P.IVA_6 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LIMA AB e Parte_7 P.IVA_7 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Pt_8 Parte_9 P.IVA_8 LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB SARAH (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_10 Parte_11 P.IVA_9
DE LIMA AB e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DE LIMA AB
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_10 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali .
letto il ricorso ., volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni.” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano Sig. che gli ha Parte_12
validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario” premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”
i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di Sig. nato in Parte_12
Italia nel Comune di Villa Basilica (Provincia di Lucca) il giorno 16.09.1879 figlio del Sig.
[...]
e della Sig.ra Per_1 Persona_2
2. In data 07.05.1941 il Sig. si sposò con la Sig.ra in virtù Parte_12 Persona_3
del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal loro Parte_13
matrimonio nacque il Sig. l 02.09.1919; Persona_4
3. In data 30.11.1946 il Sig. si sposò con la Sig.ra Persona_4 Parte_14
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Parte_15
dal loro matrimonio nacquero:
[...]
la Sig.ra l 03.09.1947; Persona_5
la Sig.ra il 26.08.1948, Parte_16
il Sig. l 25.08.1949, Parte_17
la Sig.ra l 28.11.1952, Parte_18
la Sig.ra l 08.07.1957; Parte_19
DISCENDENTI DELLA SIG.RA Persona_5
pagina 2 di 6 4. In data 25.04.1979 la Sig.ra si sposò con il Sig. Persona_5 Persona_6
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Per_5 CP_2
; tuttavia in seguito al divorzio la sposa tornò ad utilizzare il nome da nubile ovvero
[...] [...]
dal loro matrimonio nacque la Sig.ra l 21.11.1972; Persona_5 Parte_6
5. In data 23.03.1996 la Sig.ra i sposò con il Sig. , in Parte_6 Controparte_3
virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di , dal loro Parte_6
matrimonio nacque il Sig. l'11.05.2002; Parte_7
DISCENDENTI DEL SIG.RA Parte_16
6. In data 24.05.1975 la Sig.ra si sposò con il Sig. , in Parte_16 Persona_7
virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di , dal loro Parte_20
matrimonio nacque il Sig. il 13.05.1976; Parte_1
7. In data 09.12.2000 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_1 Controparte_4
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Controparte_5
;
[...]
DISCENDENTI DEL SIG. ER IN
8. In data 15.03.1980 il Sig. si sposò con la Sig.ra in Parte_17 Persona_8
virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal Controparte_6
loro matrimonio nacque la Sig.ra l 12.03.1984; Persona_9
9. In data 07.11.2008 la Sig.ra si sposò con il Sig. Persona_9 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_10 Controparte_7
;
[...]
10. In data 28.04.2022 la Sig.ra passò in seconde nozze con il Sig. Persona_9
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_11 [...]
; Parte_5
DISCENDENTI DELLA SIG.RA CI ND IN
11. In data 22.03.1980 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_18 Controparte_8
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal loro Controparte_9
matrimonio nacque la Sig.ra l 18.10.1987; Parte_3
12. In data 14.02.2019 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_3 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_10
, dal loro matrimonio nacque Controparte_11 [...]
il 23.08.2006; Parte_4
DISCENDENTI DELLA SIG.RA Parte_19
pagina 3 di 6 13. In data 14.04.1981 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_19 Persona_12 [...]
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Pt_2 Parte_21
, dal loro matrimonio nacquero: il Sig. il
[...] Persona_13
07.02.1985, e il Sig. il 29.08.1982; Parte_2
14. In data 08.07.2021 il Sig. si sposò con la Sig.ra Persona_13 [...]
dal loro matrimonio nacque Controparte_12 Persona_14 [...]
il 03.06.2013; Pt_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con pagina 4 di 6 le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato in [...] nel Comune di Parte_12
Villa Basilica (Provincia di Lucca) il giorno 16.09.1879 sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato in [...] nel Comune di Villa Basilica (Provincia di Lucca) il Parte_12
giorno 16.09.1879, cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto pagina 5 di 6 di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che , nato a [...]/SP Brasile, li 13/05/1976, titolare dela carta Parte_1
d'identità. n 25.571.158-X, e iscrizione al codice fiscale no. , residente a[...]/SP P.IVA_1
Brasile ni Via Dr Olidair Ambrósio è cittadino italiano e, per l'effetto ordina al e, Controparte_1
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Si comunichi alle parti.
FIRENZE, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6