Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04007/2025REG.PROV.COLL.
N. 03188/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2022, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS-/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Maria Ida Leonardo in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellato ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso interno per la copertura di 614 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato per il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 31 dicembre 2018 e delle successive modifiche ed integrazioni, oltre al verbale di valutazione della Commissione esaminatrice, n. 56 del 14 novembre 2019, di attribuzione del punteggio relativo al ricorrente ed a tutti i verbali del concorso.
2 – Successivamente, l’Amministrazione provvedeva a pubblicare una nuova graduatoria, impugnata con motivi aggiunti, nella quale il ricorrente risultava collocato alla posizione n. 867 con un punteggio pari a 29,221, non sufficiente per essere vincitore.
3 – Il Tar, con l’ordinanza n. -OMISSIS-in data 12 maggio 2021, accoglieva l’istanza cautelare del ricorrente con riguardo al profilo relativo alla retrodatazione della qualifica di Sovrintendente Capo, in virtù del decreto del Capo della Polizia del 30 aprile 2019 e alla luce del d.lgs. n. 126 del 2018 e della circolare del 28 gennaio 2019.
3.1 - Tale misura cautelare era confermata da questo Consiglio con l’ordinanza 31/08/2021 n. -OMISSIS-/2021.
4 – Il Ministero ha dato esecuzione all’ordinanza, convocando l’interessato con ammissione al XIV Corso di formazione professionale per Viceispettori; quindi, il ricorrente ha superato il corso e dal 19 ottobre 2021 ha assunto la qualifica di Vice Ispettore.
5 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo e ha ritenuto parzialmente fondate le pretese del ricorrente, con conseguente annullamento della graduatoria nella parte in cui non ha attribuito al ricorrente il punteggio corretto alla luce dell’anzianità di servizio nella qualifica di Sovrintendente capo, a cui egli ha titolo all’esito della ricostruzione della carriera.
6 – Il Ministero ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo come sia incontestato che l’appellato fosse sprovvisto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, della qualifica di sovrintendente capo, acquisita solo successivamente.
7 – Va dato atto che, nelle more, il ricorrente in primo grado ha vinto anche il successivo concorso, ma l’amministrazione, avendo già frequentato il corso (14°), non ha ritenuto di far frequentare nuovamente il (16°) corso.
Infine, con decreto del 17 gennaio 2025, l’appellato è stato dispensato dal servizio per -OMISSIS- inabilità.
Per tali ragioni, l’appellato ha eccepito come non residui più alcun apprezzabile interesse del Ministero a coltivare il giudizio di appello.
8 – Alla luce delle circostanze esposte dall’appellato e tenuto conto del fatto che, dopo l’originaria proposizione dell’appello, il Ministero non ha più svolto alcuna attività difensiva, né ha replicato all’eccepita sopravvenuta carenza di interesse di cui alla memoria dell’appellato del 4 aprile 2025, deve ragionevolmente concludersi che l’appellante non abbia più alcun interesse alla coltivazione dell’impugnazione ( cfr. art. 84, ultimo comma, c.p.a.).
Per tale ragione va dichiarata l’improcedibilità dell’appello.
Ad una valutazione complessiva della vicenda e visto il suo esito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.