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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1547/2022 R.G. e promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
-attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. CARLO CANAL
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta opposta -
e per essa, quale procuratore, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 Pt_2
e
[...] Parte_3
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 414/2022 (R.G. n. 907/2022) emesso dal Tribunale
di Rovigo in data 25.5.2022.
Conclusioni di parte opponente:
come da foglio inviato in via telematica in data 3.12.2024.
Conclusioni di parte opposta:
come da foglio inviato in via telematica in data 29.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 20 Su ricorso di e, per essa, quale procuratore, (in Controparte_1 Controparte_2
seguito anche solo ) il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto ingiuntivo n. CP_2
414/2022 (R.G. n. 907/2022) in data 25.5.2022, con il quale è stato ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di € 42.251,87 oltre interessi e spese, quale saldo Pt_1
debitore in forza del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090069587
intercorso tra il e Pt_1 Controparte_3
Il ricorrente in monitorio ha allegato che, in forza di atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17.12.2021 ai sensi della L. 130/1999, si è reso cessionario, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti nella titolarità di e CP_3
derivanti da contratti di varia tipologia e pertanto di essere titolare delle ragioni di credito già vantate da nei confronti di per il rapporto contrattuale CP_3 Parte_1
contraddistinto da NDG 0000000090069587, passato a sofferenza, perdurando la morosità,
nella misura di € 42.251,87.
Contro il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto per i seguenti motivi:
- l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB quale titolo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo e deducendo che il saldaconto prodotto dall'opposta sub docc. 14 e
15 non fa riferimento ai contratti di finanziamento posti alla base del decreto ingiuntivo (nn. 7913293, 8596905, 8626104) bensì ad un diverso rapporto contrattuale
(corrente ordinario n. 104673857) estraneo al presente giudizio, conseguentemente eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, “anche in quanto emesso sulla base di documentazione del tutto carente, confusa, ed in parte neppure relativa al rapporti contrattuali di cui è causa”;
- l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, richiamando l'art. 644 c.p. e premettendo che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vanno inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata, collegati al credito, ed inseriti nel contratto e che quindi ai fini della pagina 2 di 20 verifica della usurarietà del tasso pattuito nel contratto di mutuo “deve tenersi conto non solo dei saggi di interesse convenuti (sia corrispettivi che moratori) ma anche di tutti gli altri oneri previsti nel contratto, sia quelli certi che eventuali”, richiamando l'allegata perizia econometrica in cui il perito di parte ha provveduto a “rideterminare i tassi applicati al finanziamento personale 8595905” rilevando un tasso in usura,
chiedendo dichiararsi la gratuità del contratto di finanziamento;
- la nullità del contratto di prestito personale per indeterminatezza dei tassi di interesse applicati dalla Banca in ragione della struttura del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto, rilevando che il tasso nominale d'interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo viene maggiorato nel piano di ammortamento con la conseguenza di un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo e deducendo che “l'anatocismo è
tipicamente iscritto nella metodologia di tale piano di rimborso e gli effetti di capitalizzazione indotti dalla metodologia di ammortamento sono, in effetti,
compendiati nell'Indicatore sintetico di costo”;
- che il al momento della sottoscrizione del contratto, non si è reso conto Pt_1
dell'alto tasso effettivo, che avrebbe dovuto corrispondere alla banca, “in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l'altro era occultato nel piano di ammortamento”;
- la rilevanza di tali aspetti sulla trasparenza dell'operazione bancaria e della indeterminatezza del tasso: “la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari e la necessità che entrambi i tassi siano adeguatamente esposti in contratto per evitare incertezze nell'esecuzione del contratto medesimo e indeterminatezza nei costi da applicare al finanziamento”;
pagina 3 di 20 - che le clausole in discussione, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità;
- che la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale dei medesimi contratti, che comporta la crescita progressiva del costo, “comprendendo di certo degli interessi anatocistici”;
- che l'ammortamento alla francese, quindi, determina il pagamento di un volume di interessi che risulta infine maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto, e dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente (tale fenomeno si registra in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex 1283 c.c., e/ o per violazione del 1284 c.c.);
- che se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso, che poi applicato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore, si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario;
- che essendovi incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex 1418,
1346, 1284 c.c.;
- ha chiesto di dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole determinati il piano di ammortamento c.d. alla francese del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1419 c.c. per violazione dell'art. 1346 c.c. e, in coerenza con quanto previsto pagina 4 di 20 dall'art. 1284 c.c., rideterminare il piano di ammortamento dei contratti sin dall'inizio dei rapporti di mutuo con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1284
c.c. per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.
Ha concluso pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“- NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Revocare, dichiarare nullo, o eventualmente anche solo
parzialmente annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 414/2022 del 25.5.2022, reso in
data 24.5.2022 nella procedura monitoria n. 907/2022 R.G., Tribunale di Rovigo, nella
persona della dott.ssa Elisa Romagnoli, in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque,
infondato per i motivi tutti esposti in atti;
- IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e
competenze di lite.”.
Si è costituita l'opposta contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1
svolte dall'opponente, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha allegato:
- la legittimazione di in ordine al credito vantato nei confronti di Controparte_1
a seguito del contratto di cessione in blocco intercorso tra la società Parte_1
cedente e in forza di una operazione di CP_3 Controparte_1
cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del
Testo Unico Bancario divenendo titolare del diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore;
- l'inidoneità e inattendibilità della consulenza di parte prodotta dall'opponente trattandosi di una allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di rilevanza probatoria;
- la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la prova del credito avendo comunicato la cessione del credito in proprio favore al debitore e pagina 5 di 20 depositato i contratti sottoscritti e riportanti condizioni economiche applicate ai finanziamenti, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale su cui è stato determinato il credito e comunque l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB costituisce prova per ottenere il decreto ingiuntivo anche per i cessionari di crediti acquisiti nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999;
- il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla domanda di Controparte_1
accertamento del superamento del tasso soglia relativamente al contratto n. 8595905, la genericità della contestazione precisando che al momento della stipula del contratto di finanziamento non vi è stato alcun superamento del tasso soglia da parte dell'intermediario, allegando le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame e nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data
13.6.2018, e che il TAN (7,50%) e il TAEG (12,27%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia -
pari al 16,42% (tasso medio 9,94%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato;
- che non può essere operato un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, richiamando i criteri di rilevazione soglia per gli interessi moratori in base alla data di stipula del contratto in questione sottoscritto il
13.6.2018 e precisando che il tasso di mora contrattualmente stabilito rientra nei limiti del tasso di soglia legale e la debenza degli interessi di mora da parte del al Pt_1
tasso corrispettivo concordato del contratto ai sensi dell'art. 1224 cc e conseguentemente l'inapplicabilità della sanzione di nullità prevista dall'art. 1815 co. 2
cpc;
- che ai fini della verifica del tasso soglia deve escludersi il cumulo dei tassi di interesse pagina 6 di 20 con le altre voci di costo contemplate nel contratto escludendo il computo delle voci rappresentate dalla penale per eventuale estinzione anticipata, spese di incasso rata,
importi addebitati a titolo di copertura assicurativa, importi addebitati a titolo di interessi di mora, indennità di ritardato pagamento, penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di oneri eventuali ed accessori applicabili solo per in caso di inadempimento da parte del cliente e non computabili nella determinazione del tasso effettivo applicato al rapporto di finanziamento;
- che sulle voci di costo imputate alla copertura assicurativa le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla Banca d'Italia nel Febbraio 2006, stabiliscono l'esclusione degli oneri assicurativi dal calcolo del TEG, trattandosi di obbligazione del tutto facoltativa e non obbligatoria e non sussistendo nel caso di specie alcun vincolo di sottoscrizione della copertura assicurativa per l'ottenimento del finanziamento;
- l'infondatezza e genericità della doglianza relativa ad un presunto fenomeno anatocistico in virtù dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese e la non configurabilità di alcuna indeterminatezza del tasso di interessi convenuto atteso che al momento della stipula sono stati espressamente indicati in contratto tutti gli elementi che consentono di definire i termini economici dell'operazione e che tale sistema di ammortamento garantisce al mutuatario la possibilità di conoscere sin dall'accensione del mutuo l'importo delle singole rate (costanti nel tempo) e così programmare il rimborso, senza alcuna incertezza al riguardo;
- l'infondatezza della dedotta nullità del contratto per violazione dell'art. 119 TUB attesa l'inapplicabilità ai contratti di credito come quelli oggetto del presente giudizio.
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria
esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 414/2022, R.G. n. 907/2022, del 25/05/2022
pagina 7 di 20 emesso dal Tribunale di Rovigo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via
principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 414/2022, R.G. n. 907/2022, del
25/05/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo. In via subordinata, nel merito, condannare, in
ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
[...]
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende”.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di prima comparizione parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a in Controparte_1
considerazione del fatto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova della avvenuta cessione del credito.
Con ordinanza riservata del 1.12.2022 il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione nonché i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Verificata la procedibilità della domanda a seguito di esperimento negativo della mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dei documenti prodotti, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti termine fino al 7.2.2025 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito per memorie di replica (ordinanza 11.12.2024).
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rectius
pagina 8 di 20 titolarità del credito, in capo a formulata da parte opponente. Controparte_1
1.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di cessione del credito in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice
del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo
perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento
della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto
rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente,
senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della
notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass. 25.9.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n.
4116).
La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza
che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni
presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
pagina 9 di 20 individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884;
Cass. 29.12.2017 n. 31118).
La società opposta, già con il ricorso monitorio, ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 2) che individua i crediti sulla base di chiari criteri correlati al cedente (originati da , in gestione a ) al momento CP_3 CP_3
genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, il 22.9.2021), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario-contratti di prestito personale),
nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduti
(classificati come “in sofferenza”) l'estratto della lista di crediti ceduti allegato alla cessione (doc. 5) tra cui rientrano quelli oggetto di causa (rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090069587 intercorso tra il e , Pt_1 Controparte_3
la comunicazione di cessione pro soluto al debitore (doc. 16) ed altresì i Parte_1
contratti di prestito personale n. 8596905, n. 7913293 e n. 8626104 (docc. 6-10) oggetto di causa dei quali verosimilmente ne è venuta in possesso proprio in ragione dell'intervenuta cessione.
Tutti gli elementi richiamati, considerati unitariamente, consentono di ritenere provata la titolarità del diritto di credito oggetto del presente giudizio in capo a Controparte_1
2.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Inoltre, secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di pagina 10 di 20 responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo modificativo o impeditivo di tale diritto.
ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento n. 7913293, n. Controparte_1
8596905 e n. 8626104 (docc.
6-10 fascicolo monitorio) sottoscritti dal e Pt_1
contenenti il dettaglio delle condizioni per l'erogazione dei prestiti personali, documenti non contestati dall'opponente, a conferma del vincolo contrattuale tra le parti.
In ordine alle contestazioni dell'opponente circa l'idoneità dell'estratto conto certificato a sorreggere la domanda monitoria, si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha esteso il beneficio probatorio di cui all'art. 50 TUB anche per il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione: “il cessionario di crediti bancari per effetto
delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può
pagina 11 di 20 avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle
cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del
quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste
per i crediti ceduti"” - Cass. Ord.
3.12.2019 n. 31577.
In ragione di tanto, l'estratto conto prodotto da presenta tutte le caratteristiche CP_2
necessarie e le risultanze comprovano l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile,
con l'effetto che del tutto correttamente esso è stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
3.
Priva di pregio e di fondamento è l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti con i contratti per cui è causa e comunque rimasta del tutto priva di prova.
Giova, innanzitutto, chiarire che, ai fini della verifica del carattere usurario dei contratti di mutuo, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologicamente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario e attinendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi ultralegali superiori alla soglia di usura risulta essere supportata esclusivamente dalla perizia econometrica (doc. 2
opponente) avente ad oggetto l'accertamento “dell'effettivo tasso di interesse praticato da
ora KURK nel finanziamento personale Repertorio n. Controparte_3 Parte_4
7913293 Data stipula 18/07/2017 e finanziamento Repertorio n. 8595905 stipulato il
18/06/2018 intestati a Via F. Filzi n.475 MILANO onde accertare i tassi di Parte_1
interesse applicati, tenendo conto di commissioni, remunerazioni e spese, eccettuate
imposte e tasse , collegate all' erogazione del credito nel rispetto della legge”.
pagina 12 di 20 Nel documento il perito dopo aver analizzato contratti di prestito personale sottoscritti dal così così conclude: “finanziamento personale Repertorio n. 7913293 Data stipula Pt_1
18/07/2017 Tasso soglia 16,913% Tasso Contratto 21,837; finanziamento personale
Repertorio n. 8595905 Data stipula 18/06/2018 Tasso soglia 16,425% Tasso Contratto
28,072” e “
per questi motivi
il decreto ingiuntivo non può essere considerato né certo, né liquido, né esigibile”.
Il perito ha affermato in modo generico: “A mio giudizio è indubbio che, poiché il tasso
effettivo indicato in contratto è inferiore rispetto a quello realmente applicato, e poiché
anche il tasso nominale è stato applicato in modo scorretto, ciò ha determinato i seguenti
effetti giuridici” quali la violazione degli artt. 1284, 1346 e 1347 cc (pag. 21).
La perizia di parte dimessa, di per sé valevole quale mera allegazione difensiva e non avente di per sé autonomo valore probatorio, non chiarisce i criteri utilizzati per l'effettuazione dei calcoli su cui sono fondate le conclusioni formulate, limitandosi a riportare il piano di ammortamento dei due prestiti personali ed una scheda riepilogativa dei singoli contratti con l'indicazione degli elementi del contratto, il tasso soglia e il tasso contrattuale asseritamente usurario, senza indicare quali dati avesse valorizzato ottenere il risultato riportato nel doc. 2 e non essendo noto con riferimento a quale periodo avesse effettuato la verifica.
Non soccorrono a colmare la genericità della censura le numerose pronunce di merito ed il richiamo alla normativa in materia di tassi di interesse elencate in calce alla perizia di parte e neppure lo “storico dei tassi soglia 1997-2020” allegato sub doc. 2, in quanto documentazione priva di qualsiasi espresso collegamento e specifica applicazione alla fattispecie in oggetto.
Comunque, la lettura dei contratti è sufficiente per ritenere inattendibili gli esiti della perizia, perché condotta secondo un metodo ritenuto non corretto.
pagina 13 di 20 Infatti, dal contenuto della perizia di parte che ha esaminato i contratti di prestito personale n. 7913293 e n. 8596905 e dalla tabella di ricalcolo degli interessi relativa al contratto n.
8596905 riportata nell'atto introduttivo emerge che il perito, al fine della verifica della usurarietà dei tassi, ha ricompreso unitariamente anche il costo della polizza assicurativa:
ciò non appare corretto atteso che essa costituisce un costo meramente eventuale e ha carattere non obbligatorio in ragione dell'espressa qualificazione del servizio come facoltativo nei contratti di prestito personali oggetto del presente giudizio e sottoscritti dal ove è riportato che “la polizza assicurativa accessoria al finanziamento è Pt_1
facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Il
cliente può pertanto scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa e
sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato” e parte opponente non ha fornito la prova di una eventuale obbligatorietà né allegato o provato che la stipula dell'assicurazione fu imposta dal Banca per ottenere il prestito alle condizioni offerte.
Nel caso di specie, come osservato dalla parte convenuta opposta, al momento della stipula del contratto i tassi TAN e TAEG contrattualmente pattuiti sulla base delle rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame e nel contratto di finanziamento de quo,
sottoscritto in data 13.6.2018, sono risultati al di sotto del tasso soglia per le operazioni di
“crediti personali” (doc. 4 parte opposta). circostanza rimasta non contestata dall'opponente.
4.
Parimenti infondato l'ulteriore motivo di opposizione della nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse in relazione al piano di ammortamento alla francese derivante dalla circostanza che “il tasso nominale d'interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo viene maggiorato nel piano di ammortamento con la conseguenza di un pagina 14 di 20 aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo” e in quanto “il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l'altro era occultato nel piano di ammortamento” con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, co. 4 e 6.
Dalla disamina dei contratti di prestito personale allegati si evince chiaramente il capitale finanziato, è fissato il numero delle rate, la periodicità delle rate, l'importo della rata, il tasso nominale annuo e il TAEG (docc.
6-10 fascicolo monitorio).
Dall'interpretazione congiunta dei contratti di mutuo e dei relativi piani di ammortamento sviluppati e sottoscritti dalla parte mutuataria ove si prevede la restituzione del prestito in un tempo predeterminato e a scadenza periodica, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse si evince l'accordo sulla costanza della rata che è la caratteristica tipica usualmente associata all'ammortamento “alla francese”, contraddistinto da rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente crescenti e decrescenti.
Conseguentemente, una volta raggiunto l'accordo, come sopra detto, sulla somma mutuata,
sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali e risulta di immediata percezione per il contraente, non può discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali, anche perchè “il maggior carico di interessi derivante dalla
tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in
senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere
pagina 15 di 20 che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente
calmierata) e non decrescente” (Cass. S.U. 29.5.2024 n. 15130).
Le S.U. sopra richiamate escludono, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria in quanto non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Sul punto la sentenza Cass. 15130/2024 ha affermato che “In tema di mutuo bancario, a
tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla
francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è
causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Inoltre, la parte opponente ha anche eccepito che l'ammortamento c.d. alla “francese”
avrebbe determinato una illegittima capitalizzazione degli interessi, un fenomeno anatocistico illegittimo, allegando che “l'anatocismo è tipicamente iscritto nella metodologia di tale piano di rimborso e gli effetti di capitalizzazione indotti dalla metodologia di ammortamento sono, in effetti, compendiati nell'Indicatore sintetico di costo” e” “che la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale dei medesimi contratti, che pagina 16 di 20 comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici”.
Inoltre, ha allegato che la perizia di parte prodotta in giudizio avrebbe rilevato la “costante pratica dell'anatocismo mediante il sistema di “ammortamento alla francese”.
In relazione all'eccezione suddetta le allegazioni di parte sono rimaste del tutto astratte e generiche.
La censura mossa dall'opponente non può ritenersi sufficientemente specifica in quanto si risolve nel dedurre la pretesa realizzazione, mediante il sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico in quanto tale, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate e chiare deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare, nel caso di specie, un tale risultato.
Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.
Si ha anatocismo rilevante agli effetti dell'art. 1383 cc soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento 'alla francese') non comporta invece, in quanto tale, alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché
gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata pagina 17 di 20 gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Ad escludere l'effetto anatocistico con riferimento al sistema di ammortamento alla francese è la stessa Corte di Cassazione laddove, con la già richiamata sentenza a Sezioni
Unite n. 15130 del 29.05.2024, ha evidenziato che “con riferimento ai piani di ammortamento ″alla francese″ standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto
anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione
frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi
previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad
oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo
che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
produzione di interessi nel periodo successivo”.
Infatti, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia
calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora
integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello
c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo
mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si
potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è,
piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a
condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Non emerge pertanto alcun anatocismo illecito, tanto meno rilevante ai fini dell'usura.
Per quanto sopra esposto si palesa l'inammissibilità della ctu tecnico contabile richiesta da parte opponente avente ad oggetto “l'accertamento dell'applicazione nel rapporto contrattuale per cui e causa di interessi ultra legali e/o usurari oltre che un'attività
pagina 18 di 20 anatocistica da parte dell'Istituto di credito e della convenuta opposta, l'eventuale violazione di norme di legge perpetrata dall'Istituto di credito e dalla convenuta opposta,
oltre che a quantificare l'indebito esborso di somme di danaro da parte del Sig.
[...]
rispetto a quanto dovuto per legge nel rapporto contrattuale per cui è causa, e il Pt_1
conseguente indebito arricchimento da parte dell'Istituto di credito (cedente) e della convenuta opposta (cessionario)” attesa la mancanza di motivi di opposizione circostanziati e fondati in quanto dimostrati dagli elementi di giudizio già disponibili.
La consulenza d'ufficio non può ovviare, colmandole, alle lacune (di allegazione e,
soprattutto, di prova) della parte onerata. In tal senso conforta la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cass. Ord. n. 30218 del 15/12/2017).
Conseguentemente, la richiesta dell'opponente non è stata accolta manifestandosi come esplorativa e volgendo a supplire un onere di allegazione e prova rimasto insoddisfatto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) secondo i valori medi ed applicando la riduzione del 50% del valore per la fase istruttoria, esclusivamente pagina 19 di 20 documentale.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 414/2022
emesso dal Tribunale di Rovigo in data 25.5.2022 nel procedimento R.G. n.
907/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc.
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta-opposta, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1547/2022 R.G. e promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
-attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. CARLO CANAL
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta opposta -
e per essa, quale procuratore, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 Pt_2
e
[...] Parte_3
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 414/2022 (R.G. n. 907/2022) emesso dal Tribunale
di Rovigo in data 25.5.2022.
Conclusioni di parte opponente:
come da foglio inviato in via telematica in data 3.12.2024.
Conclusioni di parte opposta:
come da foglio inviato in via telematica in data 29.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 20 Su ricorso di e, per essa, quale procuratore, (in Controparte_1 Controparte_2
seguito anche solo ) il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto ingiuntivo n. CP_2
414/2022 (R.G. n. 907/2022) in data 25.5.2022, con il quale è stato ingiunto a
[...]
il pagamento della somma di € 42.251,87 oltre interessi e spese, quale saldo Pt_1
debitore in forza del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090069587
intercorso tra il e Pt_1 Controparte_3
Il ricorrente in monitorio ha allegato che, in forza di atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17.12.2021 ai sensi della L. 130/1999, si è reso cessionario, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti nella titolarità di e CP_3
derivanti da contratti di varia tipologia e pertanto di essere titolare delle ragioni di credito già vantate da nei confronti di per il rapporto contrattuale CP_3 Parte_1
contraddistinto da NDG 0000000090069587, passato a sofferenza, perdurando la morosità,
nella misura di € 42.251,87.
Contro il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto per i seguenti motivi:
- l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB quale titolo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo e deducendo che il saldaconto prodotto dall'opposta sub docc. 14 e
15 non fa riferimento ai contratti di finanziamento posti alla base del decreto ingiuntivo (nn. 7913293, 8596905, 8626104) bensì ad un diverso rapporto contrattuale
(corrente ordinario n. 104673857) estraneo al presente giudizio, conseguentemente eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, “anche in quanto emesso sulla base di documentazione del tutto carente, confusa, ed in parte neppure relativa al rapporti contrattuali di cui è causa”;
- l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, richiamando l'art. 644 c.p. e premettendo che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vanno inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata, collegati al credito, ed inseriti nel contratto e che quindi ai fini della pagina 2 di 20 verifica della usurarietà del tasso pattuito nel contratto di mutuo “deve tenersi conto non solo dei saggi di interesse convenuti (sia corrispettivi che moratori) ma anche di tutti gli altri oneri previsti nel contratto, sia quelli certi che eventuali”, richiamando l'allegata perizia econometrica in cui il perito di parte ha provveduto a “rideterminare i tassi applicati al finanziamento personale 8595905” rilevando un tasso in usura,
chiedendo dichiararsi la gratuità del contratto di finanziamento;
- la nullità del contratto di prestito personale per indeterminatezza dei tassi di interesse applicati dalla Banca in ragione della struttura del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto, rilevando che il tasso nominale d'interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo viene maggiorato nel piano di ammortamento con la conseguenza di un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo e deducendo che “l'anatocismo è
tipicamente iscritto nella metodologia di tale piano di rimborso e gli effetti di capitalizzazione indotti dalla metodologia di ammortamento sono, in effetti,
compendiati nell'Indicatore sintetico di costo”;
- che il al momento della sottoscrizione del contratto, non si è reso conto Pt_1
dell'alto tasso effettivo, che avrebbe dovuto corrispondere alla banca, “in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l'altro era occultato nel piano di ammortamento”;
- la rilevanza di tali aspetti sulla trasparenza dell'operazione bancaria e della indeterminatezza del tasso: “la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari e la necessità che entrambi i tassi siano adeguatamente esposti in contratto per evitare incertezze nell'esecuzione del contratto medesimo e indeterminatezza nei costi da applicare al finanziamento”;
pagina 3 di 20 - che le clausole in discussione, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità;
- che la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale dei medesimi contratti, che comporta la crescita progressiva del costo, “comprendendo di certo degli interessi anatocistici”;
- che l'ammortamento alla francese, quindi, determina il pagamento di un volume di interessi che risulta infine maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto, e dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente (tale fenomeno si registra in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex 1283 c.c., e/ o per violazione del 1284 c.c.);
- che se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso, che poi applicato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore, si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario;
- che essendovi incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex 1418,
1346, 1284 c.c.;
- ha chiesto di dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole determinati il piano di ammortamento c.d. alla francese del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1419 c.c. per violazione dell'art. 1346 c.c. e, in coerenza con quanto previsto pagina 4 di 20 dall'art. 1284 c.c., rideterminare il piano di ammortamento dei contratti sin dall'inizio dei rapporti di mutuo con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1284
c.c. per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.
Ha concluso pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“- NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Revocare, dichiarare nullo, o eventualmente anche solo
parzialmente annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 414/2022 del 25.5.2022, reso in
data 24.5.2022 nella procedura monitoria n. 907/2022 R.G., Tribunale di Rovigo, nella
persona della dott.ssa Elisa Romagnoli, in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque,
infondato per i motivi tutti esposti in atti;
- IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e
competenze di lite.”.
Si è costituita l'opposta contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1
svolte dall'opponente, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha allegato:
- la legittimazione di in ordine al credito vantato nei confronti di Controparte_1
a seguito del contratto di cessione in blocco intercorso tra la società Parte_1
cedente e in forza di una operazione di CP_3 Controparte_1
cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del
Testo Unico Bancario divenendo titolare del diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore;
- l'inidoneità e inattendibilità della consulenza di parte prodotta dall'opponente trattandosi di una allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di rilevanza probatoria;
- la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la prova del credito avendo comunicato la cessione del credito in proprio favore al debitore e pagina 5 di 20 depositato i contratti sottoscritti e riportanti condizioni economiche applicate ai finanziamenti, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale su cui è stato determinato il credito e comunque l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB costituisce prova per ottenere il decreto ingiuntivo anche per i cessionari di crediti acquisiti nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999;
- il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla domanda di Controparte_1
accertamento del superamento del tasso soglia relativamente al contratto n. 8595905, la genericità della contestazione precisando che al momento della stipula del contratto di finanziamento non vi è stato alcun superamento del tasso soglia da parte dell'intermediario, allegando le rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame e nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data
13.6.2018, e che il TAN (7,50%) e il TAEG (12,27%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia -
pari al 16,42% (tasso medio 9,94%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato;
- che non può essere operato un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, richiamando i criteri di rilevazione soglia per gli interessi moratori in base alla data di stipula del contratto in questione sottoscritto il
13.6.2018 e precisando che il tasso di mora contrattualmente stabilito rientra nei limiti del tasso di soglia legale e la debenza degli interessi di mora da parte del al Pt_1
tasso corrispettivo concordato del contratto ai sensi dell'art. 1224 cc e conseguentemente l'inapplicabilità della sanzione di nullità prevista dall'art. 1815 co. 2
cpc;
- che ai fini della verifica del tasso soglia deve escludersi il cumulo dei tassi di interesse pagina 6 di 20 con le altre voci di costo contemplate nel contratto escludendo il computo delle voci rappresentate dalla penale per eventuale estinzione anticipata, spese di incasso rata,
importi addebitati a titolo di copertura assicurativa, importi addebitati a titolo di interessi di mora, indennità di ritardato pagamento, penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di oneri eventuali ed accessori applicabili solo per in caso di inadempimento da parte del cliente e non computabili nella determinazione del tasso effettivo applicato al rapporto di finanziamento;
- che sulle voci di costo imputate alla copertura assicurativa le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, emanate dalla Banca d'Italia nel Febbraio 2006, stabiliscono l'esclusione degli oneri assicurativi dal calcolo del TEG, trattandosi di obbligazione del tutto facoltativa e non obbligatoria e non sussistendo nel caso di specie alcun vincolo di sottoscrizione della copertura assicurativa per l'ottenimento del finanziamento;
- l'infondatezza e genericità della doglianza relativa ad un presunto fenomeno anatocistico in virtù dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese e la non configurabilità di alcuna indeterminatezza del tasso di interessi convenuto atteso che al momento della stipula sono stati espressamente indicati in contratto tutti gli elementi che consentono di definire i termini economici dell'operazione e che tale sistema di ammortamento garantisce al mutuatario la possibilità di conoscere sin dall'accensione del mutuo l'importo delle singole rate (costanti nel tempo) e così programmare il rimborso, senza alcuna incertezza al riguardo;
- l'infondatezza della dedotta nullità del contratto per violazione dell'art. 119 TUB attesa l'inapplicabilità ai contratti di credito come quelli oggetto del presente giudizio.
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria
esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 414/2022, R.G. n. 907/2022, del 25/05/2022
pagina 7 di 20 emesso dal Tribunale di Rovigo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via
principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e,
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 414/2022, R.G. n. 907/2022, del
25/05/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo. In via subordinata, nel merito, condannare, in
ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
[...]
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende”.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di prima comparizione parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a in Controparte_1
considerazione del fatto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova della avvenuta cessione del credito.
Con ordinanza riservata del 1.12.2022 il Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione nonché i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Verificata la procedibilità della domanda a seguito di esperimento negativo della mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta dei documenti prodotti, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti termine fino al 7.2.2025 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito per memorie di replica (ordinanza 11.12.2024).
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rectius
pagina 8 di 20 titolarità del credito, in capo a formulata da parte opponente. Controparte_1
1.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di cessione del credito in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice
del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo
perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento
della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto
rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente,
senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della
notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass. 25.9.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n.
4116).
La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza
che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni
presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
pagina 9 di 20 individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884;
Cass. 29.12.2017 n. 31118).
La società opposta, già con il ricorso monitorio, ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 2) che individua i crediti sulla base di chiari criteri correlati al cedente (originati da , in gestione a ) al momento CP_3 CP_3
genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio, il 22.9.2021), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario-contratti di prestito personale),
nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduti
(classificati come “in sofferenza”) l'estratto della lista di crediti ceduti allegato alla cessione (doc. 5) tra cui rientrano quelli oggetto di causa (rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000090069587 intercorso tra il e , Pt_1 Controparte_3
la comunicazione di cessione pro soluto al debitore (doc. 16) ed altresì i Parte_1
contratti di prestito personale n. 8596905, n. 7913293 e n. 8626104 (docc. 6-10) oggetto di causa dei quali verosimilmente ne è venuta in possesso proprio in ragione dell'intervenuta cessione.
Tutti gli elementi richiamati, considerati unitariamente, consentono di ritenere provata la titolarità del diritto di credito oggetto del presente giudizio in capo a Controparte_1
2.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Inoltre, secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di pagina 10 di 20 responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo modificativo o impeditivo di tale diritto.
ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento n. 7913293, n. Controparte_1
8596905 e n. 8626104 (docc.
6-10 fascicolo monitorio) sottoscritti dal e Pt_1
contenenti il dettaglio delle condizioni per l'erogazione dei prestiti personali, documenti non contestati dall'opponente, a conferma del vincolo contrattuale tra le parti.
In ordine alle contestazioni dell'opponente circa l'idoneità dell'estratto conto certificato a sorreggere la domanda monitoria, si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha esteso il beneficio probatorio di cui all'art. 50 TUB anche per il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione: “il cessionario di crediti bancari per effetto
delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può
pagina 11 di 20 avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle
cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del
quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste
per i crediti ceduti"” - Cass. Ord.
3.12.2019 n. 31577.
In ragione di tanto, l'estratto conto prodotto da presenta tutte le caratteristiche CP_2
necessarie e le risultanze comprovano l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile,
con l'effetto che del tutto correttamente esso è stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
3.
Priva di pregio e di fondamento è l'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti con i contratti per cui è causa e comunque rimasta del tutto priva di prova.
Giova, innanzitutto, chiarire che, ai fini della verifica del carattere usurario dei contratti di mutuo, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologicamente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario e attinendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
La contestazione relativa all'applicazione di interessi ultralegali superiori alla soglia di usura risulta essere supportata esclusivamente dalla perizia econometrica (doc. 2
opponente) avente ad oggetto l'accertamento “dell'effettivo tasso di interesse praticato da
ora KURK nel finanziamento personale Repertorio n. Controparte_3 Parte_4
7913293 Data stipula 18/07/2017 e finanziamento Repertorio n. 8595905 stipulato il
18/06/2018 intestati a Via F. Filzi n.475 MILANO onde accertare i tassi di Parte_1
interesse applicati, tenendo conto di commissioni, remunerazioni e spese, eccettuate
imposte e tasse , collegate all' erogazione del credito nel rispetto della legge”.
pagina 12 di 20 Nel documento il perito dopo aver analizzato contratti di prestito personale sottoscritti dal così così conclude: “finanziamento personale Repertorio n. 7913293 Data stipula Pt_1
18/07/2017 Tasso soglia 16,913% Tasso Contratto 21,837; finanziamento personale
Repertorio n. 8595905 Data stipula 18/06/2018 Tasso soglia 16,425% Tasso Contratto
28,072” e “
per questi motivi
il decreto ingiuntivo non può essere considerato né certo, né liquido, né esigibile”.
Il perito ha affermato in modo generico: “A mio giudizio è indubbio che, poiché il tasso
effettivo indicato in contratto è inferiore rispetto a quello realmente applicato, e poiché
anche il tasso nominale è stato applicato in modo scorretto, ciò ha determinato i seguenti
effetti giuridici” quali la violazione degli artt. 1284, 1346 e 1347 cc (pag. 21).
La perizia di parte dimessa, di per sé valevole quale mera allegazione difensiva e non avente di per sé autonomo valore probatorio, non chiarisce i criteri utilizzati per l'effettuazione dei calcoli su cui sono fondate le conclusioni formulate, limitandosi a riportare il piano di ammortamento dei due prestiti personali ed una scheda riepilogativa dei singoli contratti con l'indicazione degli elementi del contratto, il tasso soglia e il tasso contrattuale asseritamente usurario, senza indicare quali dati avesse valorizzato ottenere il risultato riportato nel doc. 2 e non essendo noto con riferimento a quale periodo avesse effettuato la verifica.
Non soccorrono a colmare la genericità della censura le numerose pronunce di merito ed il richiamo alla normativa in materia di tassi di interesse elencate in calce alla perizia di parte e neppure lo “storico dei tassi soglia 1997-2020” allegato sub doc. 2, in quanto documentazione priva di qualsiasi espresso collegamento e specifica applicazione alla fattispecie in oggetto.
Comunque, la lettura dei contratti è sufficiente per ritenere inattendibili gli esiti della perizia, perché condotta secondo un metodo ritenuto non corretto.
pagina 13 di 20 Infatti, dal contenuto della perizia di parte che ha esaminato i contratti di prestito personale n. 7913293 e n. 8596905 e dalla tabella di ricalcolo degli interessi relativa al contratto n.
8596905 riportata nell'atto introduttivo emerge che il perito, al fine della verifica della usurarietà dei tassi, ha ricompreso unitariamente anche il costo della polizza assicurativa:
ciò non appare corretto atteso che essa costituisce un costo meramente eventuale e ha carattere non obbligatorio in ragione dell'espressa qualificazione del servizio come facoltativo nei contratti di prestito personali oggetto del presente giudizio e sottoscritti dal ove è riportato che “la polizza assicurativa accessoria al finanziamento è Pt_1
facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Il
cliente può pertanto scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa e
sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato” e parte opponente non ha fornito la prova di una eventuale obbligatorietà né allegato o provato che la stipula dell'assicurazione fu imposta dal Banca per ottenere il prestito alle condizioni offerte.
Nel caso di specie, come osservato dalla parte convenuta opposta, al momento della stipula del contratto i tassi TAN e TAEG contrattualmente pattuiti sulla base delle rilevazioni relative alla categoria di riferimento effettuate trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicate nella G.U. per il periodo in esame e nel contratto di finanziamento de quo,
sottoscritto in data 13.6.2018, sono risultati al di sotto del tasso soglia per le operazioni di
“crediti personali” (doc. 4 parte opposta). circostanza rimasta non contestata dall'opponente.
4.
Parimenti infondato l'ulteriore motivo di opposizione della nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse in relazione al piano di ammortamento alla francese derivante dalla circostanza che “il tasso nominale d'interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo viene maggiorato nel piano di ammortamento con la conseguenza di un pagina 14 di 20 aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo” e in quanto “il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l'altro era occultato nel piano di ammortamento” con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, co. 4 e 6.
Dalla disamina dei contratti di prestito personale allegati si evince chiaramente il capitale finanziato, è fissato il numero delle rate, la periodicità delle rate, l'importo della rata, il tasso nominale annuo e il TAEG (docc.
6-10 fascicolo monitorio).
Dall'interpretazione congiunta dei contratti di mutuo e dei relativi piani di ammortamento sviluppati e sottoscritti dalla parte mutuataria ove si prevede la restituzione del prestito in un tempo predeterminato e a scadenza periodica, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse si evince l'accordo sulla costanza della rata che è la caratteristica tipica usualmente associata all'ammortamento “alla francese”, contraddistinto da rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente crescenti e decrescenti.
Conseguentemente, una volta raggiunto l'accordo, come sopra detto, sulla somma mutuata,
sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali e risulta di immediata percezione per il contraente, non può discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali, anche perchè “il maggior carico di interessi derivante dalla
tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in
senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere
pagina 15 di 20 che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente
calmierata) e non decrescente” (Cass. S.U. 29.5.2024 n. 15130).
Le S.U. sopra richiamate escludono, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria in quanto non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Sul punto la sentenza Cass. 15130/2024 ha affermato che “In tema di mutuo bancario, a
tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla
francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è
causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Inoltre, la parte opponente ha anche eccepito che l'ammortamento c.d. alla “francese”
avrebbe determinato una illegittima capitalizzazione degli interessi, un fenomeno anatocistico illegittimo, allegando che “l'anatocismo è tipicamente iscritto nella metodologia di tale piano di rimborso e gli effetti di capitalizzazione indotti dalla metodologia di ammortamento sono, in effetti, compendiati nell'Indicatore sintetico di costo” e” “che la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale dei medesimi contratti, che pagina 16 di 20 comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici”.
Inoltre, ha allegato che la perizia di parte prodotta in giudizio avrebbe rilevato la “costante pratica dell'anatocismo mediante il sistema di “ammortamento alla francese”.
In relazione all'eccezione suddetta le allegazioni di parte sono rimaste del tutto astratte e generiche.
La censura mossa dall'opponente non può ritenersi sufficientemente specifica in quanto si risolve nel dedurre la pretesa realizzazione, mediante il sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico in quanto tale, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate e chiare deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare, nel caso di specie, un tale risultato.
Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.
Si ha anatocismo rilevante agli effetti dell'art. 1383 cc soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento 'alla francese') non comporta invece, in quanto tale, alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché
gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata pagina 17 di 20 gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Ad escludere l'effetto anatocistico con riferimento al sistema di ammortamento alla francese è la stessa Corte di Cassazione laddove, con la già richiamata sentenza a Sezioni
Unite n. 15130 del 29.05.2024, ha evidenziato che “con riferimento ai piani di ammortamento ″alla francese″ standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto
anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione
frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi
previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad
oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo
che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la
produzione di interessi nel periodo successivo”.
Infatti, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia
calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora
integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello
c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo
mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si
potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è,
piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a
condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Non emerge pertanto alcun anatocismo illecito, tanto meno rilevante ai fini dell'usura.
Per quanto sopra esposto si palesa l'inammissibilità della ctu tecnico contabile richiesta da parte opponente avente ad oggetto “l'accertamento dell'applicazione nel rapporto contrattuale per cui e causa di interessi ultra legali e/o usurari oltre che un'attività
pagina 18 di 20 anatocistica da parte dell'Istituto di credito e della convenuta opposta, l'eventuale violazione di norme di legge perpetrata dall'Istituto di credito e dalla convenuta opposta,
oltre che a quantificare l'indebito esborso di somme di danaro da parte del Sig.
[...]
rispetto a quanto dovuto per legge nel rapporto contrattuale per cui è causa, e il Pt_1
conseguente indebito arricchimento da parte dell'Istituto di credito (cedente) e della convenuta opposta (cessionario)” attesa la mancanza di motivi di opposizione circostanziati e fondati in quanto dimostrati dagli elementi di giudizio già disponibili.
La consulenza d'ufficio non può ovviare, colmandole, alle lacune (di allegazione e,
soprattutto, di prova) della parte onerata. In tal senso conforta la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cass. Ord. n. 30218 del 15/12/2017).
Conseguentemente, la richiesta dell'opponente non è stata accolta manifestandosi come esplorativa e volgendo a supplire un onere di allegazione e prova rimasto insoddisfatto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) secondo i valori medi ed applicando la riduzione del 50% del valore per la fase istruttoria, esclusivamente pagina 19 di 20 documentale.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 414/2022
emesso dal Tribunale di Rovigo in data 25.5.2022 nel procedimento R.G. n.
907/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc.
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta-opposta, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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