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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/11/2024, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827/18 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Atella presso lo studio dell'avv. Parte_1
Canio Mario Petrino che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Rionero in Vulture presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Tiziana Gitto che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 14.03.2018 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Rionero Controparte_1 in Vulture il 05.08.1993 e che con decreto n. cron. 4378/2011 del
14.12.2011 il Tribunale di Melfi ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. Per_1
23.11.1994), economicamente autosufficiente, e (n. Per_2
17.01.1997), studentessa di scuola superiore.
Ha dedotto di lavorare presso la società “Arcelormittal CLN
Distribuzione Italia” con uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili, mentre la resistente presta attività lavorativa come collaboratrice domestica ed ha un'entrata mensile di circa € 1.200,00.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca o in subordine la riduzione del contributo di mantenimento già posto in sede di separazione in favore dei figli attesa l'indipendenza economica del primo e la colpevole inerzia della seconda a concludere il suo percorso di formazione, e l'esclusione dell'assegno divorzile per la coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300,00 mensili stante il divario reddituale tra le parti, di un assegno di mantenimento per i figli di €
700,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), considerato che essi non sono economicamente autosufficienti e abitano con lei, e l'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 08.11.2018 – in via temporanea e urgente – preso atto che ha iniziato a Per_1 lavorare e si è diplomata ed ha manifestato la volontà di Per_2 non proseguire negli studi, il Presidente ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli e della coniuge di complessivi € 400,00 mensili (€ 100,00 per € Per_1
200,00 per e € 100,00 per la coniuge), oltre al 70% delle Per_2 spese straordinarie sostenute per la figlia ed al pagamento integrale dei ratei di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, che è stata assegnata alla resistente.
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Nelle more, l'odierna resistente ha incardinato due sub procedimenti, il primo per l'autorizzazione alla spesa straordinaria (R.G. n. 827-
1/18), conclusosi il 06.09.2019 con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ed il secondo con ricorso del
17.07.2020 per la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti
(R.G. n. 827-2/18), rigettato con provvedimento del 22.02.2021.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessi gli interrogatori formali e le prove testimoniali richiesti, all'udienza del 04.05.2022 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di diversi rinvii disposti su richiesta dei difensori per la formalizzazione dell'accordo, all'udienza del 16.10.2024 – sostituita con il deposito di note scritte – le parti hanno concluso congiuntamente in conformità all'accordo sottoscritto e depositato e la causa è stata riservata in decisione, senza termini. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Melfi n. cron. 4378/2011 del 14.12.2011, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa, come segue:
“1. I coniugi e vivono già separati Controparte_1 Parte_1 dal 2011, data della comparizione coniugi innanzi il Presidente del
Tribunale di Melfi per il procedimento della separazione ed hanno dunque residenze autonome;
2. L'abitazione sita in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Galliano n. 2
Piano II F riportata nel NCEU del Comune di Rionero al fg. 35 part
3460, sub 15, Via ss, 93 n.5, piano 2 –S1, Cat A4, cl 5 vani 5,5 r.c €
326,66 in comproprietà di entrambi nella misura del 50%, ed adibita
a residenza familiare, viene assegnata in godimento alla IG.ra
, con tutte le pertinenze, anche alla luce della scelta Controparte_1 di e di vivere con la madre nella casa adibita a Per_2 Per_1 residenza familiare ed in cui sono sempre vissuti;
3. I beni mobili ed accessori vengono attribuiti in via esclusiva alla IG.ra che si assume in via esclusiva la responsabilità Controparte_1 per il pagamento delle utenze relative all'immobile assegnato in godimento, nonché i costi di gestione ordinaria e manutenzione ordinaria dell'immobile, mentre la manutenzione straordinaria e/o gestione straordinaria saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% come per legge, sino a quando l'immobile rimarrà in comproprietà;
4. Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , Pt_1 Controparte_1 entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , maggiore di Per_2 età ma non autosufficiente economicamente;
detta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo indice ISTAT a partire dall'anno successivo a quello della omologa della presente separazione;
5. Il si obbliga altresì a corrispondere mensilmente alla Pt_1
il 50% delle spese straordinarie e per le spese Controparte_1 mediche specialistiche per la figlia;
Per_2
6. I coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
7. I coniugi concordano che alcun importo verrà corrisposto dal
[...]
a titolo di mantenimento per il figlio essendo lo stesso Pt_1 Per_1 autosufficiente economicamente e titolare di attività lavorativa;
8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9. Le spese e competenze legali si intendono interamente compensate tra le parti e la sottoscrizione del presente atto da parte dei difensori deve intendersi come rinuncia al vincolo di solidanza”.
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti e dell'età della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, esso garantisce il soddisfacimento delle eIGenze di vita della giovane. Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
14.03.2018, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rionero in Vulture il Parte_1 Controparte_1
05.08.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rionero in Vulture dell'anno 1993, parte II, serie A,
n. 93;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti con atto sottoscritto e depositato il
15.10.2024 hanno concordato le condizioni del divorzio, come integralmente trascritte in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conIGlio del 18.11.2024
La Presidente est.