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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 977 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da:
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Di Muzio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Spoltore (PE) alla via della Madonnina n.
1;
opponente
contro
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_2
(C.F./P.I. ), qui rappresentata da
[...] P.IVA_3 [...]
(C.F./P.I. , rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Fabrizio Lazzaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Milano alla via Amedeo
D'Aosta n. 6;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI:
1 PER “- accertare e dichiarare la Parte_1 carenza di legittimazione attiva della per non Controparte_1 essere la Società opposta titolare del diritto azionato in sede monitoria, non essendosi perfezionata alcuna valida cessione in favore della del presunto credito Controparte_1 della verso la Controparte_4 Parte_1
- per l'effetto, dichiarare nullo, ovvero annullare, e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma
è dovuta dalla in favore della Parte_1 CP_1
[...]
In ogni caso,
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di c/c n.
833/503934 per difetto della forma scritta di apertura del rapporto e delle condizioni economiche (art. 117 T.U.B.); - per
l'effetto, dichiarare nullo, ovvero annullare, e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla in favore della Parte_1 Controparte_1
In via riconvenzionale, rimettere la causa in istruttoria ed all'esito della espletanda C.T.U. volta al ricalcolo del saldo del c/c in atti, ed alla luce delle emergenze processuali,
- riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra-legali e usurari, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale e\o annuale, di condizioni non contrattualizzate, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare e dichiarare la illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle e inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
- accertare e dichiarare che per effetto della pattuizione ed applicazione di interessi usurari il contratto diviene gratuito ex art. 1815 comma II Cod. Civ.
2 - condannare, in ogni caso, la al pagamento Controparte_1 delle spese e delle competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi professionali.”
PER : “-concedere la provvisoria esecuzione del Controparte_1 decreto opposto;
-disporre la riunione di questo fascicolo (977/2022) al fascicolo di opposizione svolta da quale Controparte_5 garante della debitrice principale avverso il medesimo decreto ingiuntivo (RG 969/2022);
-disporre per la comune conservazione dei documenti disconosciuti che questa parte intende produrre in originale riservando l'indicazione di ulteriori mezzi di prova e scritture comparative entro il termine processuale a ciò dedicato, salva la rinuncia di controparte ai relativi capi delle domande NON svolte nelle conclusioni della citazione in opposizione;
-accertare e dichiarare che non è legittimata rispetto CP_1 alla domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
-in ogni caso rigettare l'opposizione svolta da
[...] perché generica e infondata in fatto e in Parte_1 diritto, con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 184/2022, il Tribunale di Vasto ha ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 58.518,07, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione depositato in data 17/10/2022,
[...] ha proposto rituale opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto, domandandone la revoca.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha:
- eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, non avendo essa prodotto alcun documento
3 comprovante la titolarità del credito, né la sequenza delle cessioni intercorse a partire dalla cedente;
Controparte_4
- disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie dei documenti depositati sub 5 e 6 del fascicolo monitorio;
- disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apposte ai documenti depositati sub 5 e 6 del fascicolo monitorio;
- eccepito, in conseguenza del predetto disconoscimento, la nullità del contratto di conto corrente azionato per difetto di forma scritta;
- eccepito l'inidoneità del “saldaconto” a fornire prova del credito preteso, essendo all'uopo necessaria la produzione in giudizio, e già in sede monitoria, dell'estratto conto dall'inizio del rapporto di conto corrente recante puntuale specificazione delle varie partite di dare ed avere;
- in via riconvenzionale, domandato il ricalcolo del saldo di conto corrente, rilevando la pattuizione e applicazione di tassi usurari, l'anatocismo, l'applicazione di spese e commissioni non pattuite, l'indebito esercizio dello ius variandi nel corso del rapporto, la mancata o erronea indicazione del TAEG.
Costituitasi in giudizio, ha domandato il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione, contrastando l'eccezione di difetto di titolarità attiva ed eccependo la tardività del disconoscimento compiuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. e l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c., avanzando, in ogni caso, istanza di verificazione. Nel merito, ha affermato di aver fornito adeguata prova documentale del credito preteso, attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto dall'apertura del conto corrente al passaggio a sofferenza. In ordine alla domanda riconvenzionale, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, essendo mera cessionaria del credito.
4 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
2. Parte opposta pretende di essere riconosciuta creditrice nei confronti della società opponente della somma di €
58.518,07, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 0833/503934 stipulato in data 17/7/2006 tra l'odierna opponente e Parte_1 [...]
poi fusa per incorporazione Controparte_6 nell'anno 2013 in la quale avrebbe ceduto Controparte_4 un portafoglio di crediti ricomprendente quello in oggetto ad
Controparte_1
A fondamento della propria pretesa creditoria, l'opposta ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n.
0833/503934 (doc. 5 fascicolo monitorio) nonché gli estratti conto dall'apertura del conto corrente al momento del passaggio a sofferenza (doc. 8 allegato alla comparsa), fornendo così adeguata prova della sussistenza del credito azionato.
3. Sennonché, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della cessione del credito.
L'eccezione è infondata. Invero, premesso, in fatto, che l'opponente medesima ammette che ha Controparte_4 incorporato l'originaria contraente Controparte_6
(come, peraltro, risultante documentalmente),
[...]
e premesso, in diritto, che la questione posta dall'opponente non riguarda il supposto difetto di legittimazione attiva di quanto piuttosto la titolarità sostanziale Controparte_1 del credito in capo all'odierna opposta (cfr. Cass., Sez. Un.,
16/2/2016, n. 2951), deve ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito de quo da ad Controparte_4 CP_1
essendo in atti dichiarazione della cedente
[...] CP_4
relativa allo specifico credito ceduto (doc. 6 allegato
[...] alla comparsa di costituzione e risposta, contenente specifica
5 indicazione del contratto n. 503934).
4. Deve, quindi, rilevarsi l'inefficacia del disconoscimento effettuato dalla opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c., atteso che “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
(Cass., sentenza 13 settembre 2021, n. 24634), mentre alcun accenno alle presunte differenze tra gli originali e le copie si rinviene nelle allegazioni dell'opponente.
5. Parimenti inefficace si reputa il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti sub 5 e 6 del fascicolo monitorio, effettuato dalla parte opponente ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
Deve osservarsi, infatti, come il disconoscimento delle sottoscrizioni operato da parte opponente non presenti i caratteri della necessaria specificità, così come evincibile dal tenore dell'art. 214 c.p.c. e dall'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3620/10 e n. 7240/19) in merito al disconoscimento di scritture private riferibili a persone giuridiche, che presuppone l'individuazione dell'organo gestorio e delle persone fisiche legittimate ad impegnare la società; secondo il giudice di legittimità, infatti, “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili”; presupposti che, nel caso di specie, non si rinvengono nelle generiche espressioni utilizzate da parte opponente, che aveva sicuramente l'onere di indicare la persona fisica o le persone fisiche che nei diversi momenti in cui i
6 contratti sono stati sottoscritti erano legittimate ad impegnare l'ente, anche al fine di consentire alla parte che di tali scritture intende avvalersi di proporre – nell'ambito dell'istanza di verificazione – i mezzi di prova utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione, così come richiesto dall'art. 216 c.p.c.
Deve, conseguentemente, essere respinta l'eccezione di nullità dei contratti bancari per difetto di sottoscrizione e di forma scritta.
6. Venendo, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta.
Invero, la cessione ha pacificamente avuto ad oggetto non l'intera posizione contrattuale bensì il solo credito come determinato a seguito del passaggio a sofferenza, sicché la domanda di nullità delle pattuizioni contrattuali andava proposta nei confronti dell'altra parte contraente e non della mera cessionaria del credito.
Nondimeno, le censure formulate a sostegno della domanda riconvenzionale ben possono essere rivolte nei confronti della cessionaria quali mere eccezioni volte ad ottenere la rideterminazione della somma ingiunta.
Infatti, pur condividendosi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opposta, in ragione dei quali è stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del
02/05/2022 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 05/07/2024, secondo cui “I crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto
7 proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”), deve rilevarsi come, nel caso di specie, le allegazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale
– da esaminarsi quali mere eccezioni rivolte nei confronti della concessionaria – non siano volte ad ottenere una compensazione in senso tecnico tra il credito azionato in monitorio e un controcredito vantato dal ceduto nei confronti della cedente sulla base di titolo differente, bensì la sola rideterminazione, in senso favorevole alla correntista, del saldo di conto corrente, che rappresenta una compensazione c.d. impropria.
7. Entrando, quindi, nel merito delle doglianze formulate dall'opponente, le stesse non possono trovare accoglimento in ragione della loro eccessiva genericità.
Infatti, parte opponente si limita a eccepire l'“applicazione di tassi di interesse usurario – sia ab origine sia determinatisi nel corso del tempo - con tassi superiori al
TEGM, con conseguente usura soggettiva”, l'”illegittima capitalizzazione composta degli interessi debitori
(anatocismo) per ingentissime somme”, l'”addebito di ingenti spese e commissioni” e l'”indebito esercizio dello ius postulandi nel corso del tempo”, mentre il debitore/opponente, nell'eccepire la nullità delle varie clausole contrattuali
(interessi, usura, valute, anatocismo), ha l'onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica): onere che – diversamente assolvibile per il tramite di specifiche allegazioni difensive, anche computazionali, utili a fornire al giudicante elementi utili a disporre gli accertamenti ufficiosi ritenuti più idonei e appropriati – non può pretendersi di essere assolto per il
8 tramite di una CTU cui – a fronte di una palese genericità delle contestazioni – non può che riconoscersi carattere esplorativo estraneo alle sue finalità.
E', infatti, principio giurisprudenziale granitico quello in ragione del quale la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati: conseguendone che, a fronte di contestazioni eccessivamente generiche, non è consentito al giudice di supplire, mediante la consulenza tecnica d'ufficio, alla mancata allegazione di fatti che rientrano nella piena disponibilità della parte, come in questo caso.
8. Al mancato accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, che vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione corrispondente al valore della somma ingiunta, valori minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa quella di trattazione ed istruttoria, non essendo state depositate le memorie ex art. 183, comma V, c.p.c. e non essendo stata svolta attività istruttoria). Lo scostamento dai valori medi si giustifica in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 977/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto
9 ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
; Parte_1
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 11/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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