TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2645 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._1
14/04/1980
e
C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato IA Paola SANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti: Chiedono Che il Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, compiuti gli adempimenti di rito e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia pronunciare il divorzio dei sig.ri Parte_2
nato a [...] ( Romania) il 14.04.1980 res.te in – 36030 - DO (VI) via
[...]
S. IA n. 54 Int.
1 - c.f. – cittadino rumeno e CodiceFiscale_3 Parte_1
nata a [...] il [...] res.te in – 36030 - DO (VI) via S. IA n.
54 Int.
1 - c.f. – cittadina rumena – accogliendo le seguenti CodiceFiscale_4
condizioni
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Galati (Romania) il giorno
16.08.2003 e trascritto allo stato civile del comune di DO in data
05.10.2023 al n. 38 parte II Serie C dell'anno 2023 del comune di DO dai sig.ri nato a [...] ( Romania) il 14.04.1980 Parte_3
res.te in – 36030 - DO (VI) via S. IA n. 54 Int.
1 - c.f. C.F._3
– cittadino rumeno e nata a [...] il
[...] Parte_1
07.02.1980 res.te in – 36030 - DO (VI) via S. IA n. 54 Int.
1 - c.f.
[...]
– cittadina rumena – ordinando le conseguenti annotazioni C.F._4
all'ufficiale di Stato Civile competente.
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione della madre in DO via Santa IA n. 54 int. 1, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia 1 fine settimana ogni due dalle ore 17 del venerdì fino alle ore
14 della domenica successiva, comprese le notti quando avrà cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
durante le vacanze natalizie la figlia passerà con ciascun genitore 7 giorni continuativi che comprenderanno ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno. Durante le vacanze pasquali la
2 figlia passerà 3 giorni continuativi con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà 10 giorni in due tranches di 5 giorni cadauna, con la figlia da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Assegnarsi la casa coniugale condotta in locazione in DO via Santa IA
n. 54 int. 1 con tutti gli arredi alla sig.ra . Parte_1
4. Disporre a carico del sig. e a favore della madre Controparte_1
collocataria il versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia,
della somma di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo dati ISTAT,
entro il giorno quindici di ogni mese sulle coordinate bancarie note alle parti,
disponendo che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre collocataria, e che quest'ultima si gioverà delle detrazioni fiscali relative alla figlia;
disporsi che le spese straordinarie individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere,
saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
5. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato a parte ogni loro questione economica e di non avere pertanto ulteriori pretese economiche reciproche derivanti da qualsiasi rapporto economico tra gli stessi intercorso.
6. i coniugi concordano che la moglie mantenga il cognome “Pintile”.
7. Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 14/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Galati (Romania) in data 16/08/2003; che dall'unione erano nati due figli, di cui uno ancora minorenne;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi;
chiedevano che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del loro matrimonio in applicazione della loro legge nazionale comune (legge romena),
regolamentando il regime di affidamento / mantenimento della figlia minore IA .
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Prima di esaminare il merito della controversia, si procede d'ufficio alla verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti.
La giurisdizione italiana va affermata a norma dell'articolo 3 del Regolamento UE
2019/1111 del Consiglio, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Tale criterio opera nel caso in esame in quanto, per quanto emerge dagli atti, entrambe le parti risiedono stabilmente in provincia di Vicenza .
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile al divorzio, ritiene il Collegio che la stessa debba essere individuata in base al Regolamento UE n. 1259/2010 del
20.12.2010 applicabile, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento medesimo, ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.2012 e, quindi, anche a quello in esame.
4 Ciò premesso si osserva che tra le parti è intercorso accordo sulla scelta della legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
La legge romena (articolo 373 del Codice Civile) non contempla il necessario esperimento della procedura di separazione personale, con previsione che è stata ripetutamente ritenuta dalla giurisprudenza, non contrastante con i principi fondamentali dell'ordine pubblico interno e prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere dichiarato dall'autorità giudiziaria, previo consenso manifestato da entrambi i coniugi e comunque sul semplice presupposto - indubbiamente verificatosi nella fattispecie, alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai coniugi – che i rapporti
tra i coniugi siano gravemente feriti e la prosecuzione del matrimonio non sia più
possibile.
Parimenti meritevoli di accoglimento sono le restanti domande formulate dalle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore IA, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
DO (VI) via Santa IA n. 54 int. 1 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con la figlia minore;
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato
5 di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in GALATI (ROMANIA) il 16/08/2003 e trascritto presso l'ufficio dello Parte_1
Stato Civile del Comune di SARCEDO (VI) il 5/10/2023, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SARCEDO (VI) al n. 38, parte II, serie C, anno 2023;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6 7