Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1097/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Maurizio Vilona Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento d'appello promosso con atto di citazione notificato il 20.11.2023 da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] difesa dagli avvocati Gian Battista Boscaini e Chiara Bortolotti del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio appellante contro
, nato a [...] il [...], residente a [...], Corso Porta Controparte_1
Nuova n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Capra del Foro di Mantova presso il cui studio ha eletto domicilio appellato
, nata a Lonato (BS) il 16.1.1967, residente a [...], Vicolo Controparte_2
Pistarola n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Donata Bottoli del Foro di Mantova presso la quale è domiciliata appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2308/2023 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 20.9.2023, non notificata, resa nel proc. 16476/2019 RG in punto: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE:
1) dichiarare la nullità delle donazioni dirette ed indirette come individuate in atto di citazione poste in essere da e in favore dei figli e condannandoli a Controparte_3 CP_4 P_ _2 restituire tutto quanto ricevuto in donazione dalla madre e dal padre nella misura che verrà provata in corso di causa disponendo che 1/3 delle stesse venga versato ad;
Parte_1
1
2) dichiarare la nullità e/o annullare o comunque dichiarare inefficace il testamento pubblico di CP_4
pubblicato il 10/04/2018 dal Notaio per avere nello stesso disposto una “divisio
[...] Persona_1 inter liberos” non solo del suo patrimonio ma altresì del patrimonio spettante alla propria moglie
, precedentemente deceduta, le cui quote ereditarie erano già state trasferite in Controparte_3 capo ai suoi eredi;
3) disporre quindi la applicazione dei principi della successione legittima all'eredità relitta sia da
che da provvedendo a dividere l'intero patrimonio mobiliare e Controparte_3 CP_4 immobiliare nella consistenza che verrà provata e dimostrata in corso di causa tra i tre figli _2
, e nel rispetto della quota di 1/3 competente a ciascuno;
[...] Parte_1 Controparte_1
4) disporre che e rendano il conto dei frutti percepiti in forza dei Controparte_1 Controparte_2 contratti di locazione stipulati e quindi ordinare agli stessi di corrispondere ad la quota Parte_1 pari ad 1/3 di quanto risultante dal rendiconto, fatta salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni da far valere in separata sede.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta la validità delle disposizioni testamentarie date da , operata la riunione fittizia dei beni caduti in successione e delle CP_4 donazioni effettuate in vita, ridurre tali disposizioni così da reintegrare in dipendenza della Parte_1 lesione dei suoi diritti di legittimaria.
IN VIA ISTRUTTORIA: la difesa di parte appellante rinnova le seguenti istanze:
- istanza di riconvocazione del CTU a chiarimenti:
1) richiesta di riconvocazione del CTU o di rinnovazione della consulenza affinché venga formulato un nuovo progetto divisionale diretto alla divisione in tre piedi di pari valore dell'asse ereditario di
e ed in via subordinata a redigere altro progetto divisionale in Controparte_3 CP_4 conformità alla ordinanza 25/1/2022 escludendo dal progetto il fabbricato sito in OZ pacificamente abusivo in più parti come accertato dal CTU alle pagg. 11 e 12 della relazione nonché tutti gli ulteriori fabbricati abusivi e provvedendo alla divisione del compendio immobiliare costituito dai soli terreni, ciò in conformità al principio statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza
25021/2019 “il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso ….”;
2) Richiesta di riconvocazione del CTU affinché emendi la perizia e la relazione integrativa depositata, nella parte in cui afferma (a pag. 24 dell'elaborato depositato in data 18/11/2021 espressamente ripreso nella relazione integrativa) che “…… il de cuius legava a ciascun figlio le proprie (grassetto NDR) quote di porzioni dei fabbricati e dei terreni...”. In realtà dalla semplice lettura testuale del testamento si ricava che intendeva lasciare a ciascun figlio non le proprie quote (come erroneamente CP_4 indicato dal CTU) bensì “…la quota dei fabbricati …. e precisamente la porzione identificata in tinta
…(rossa/verde/blu n.d.r.).. nelle tavole ….”. Tale dizione, utilizzata dal testatore per identificare la porzione di fabbricato rappresentata nelle tavole grafiche allegate al testamento predisposte dal Geom.
non consente in alcun modo di leggere la volontà del testatore come interpretata dal CTU nella Per_2 affermazione diretta a ricostruire la volontà di di lasciare a ciascun figlio la propria CP_4 quota di fabbricato. Ne consegue la erroneità del procedimento posto dal CTU a fondamento della individuazione delle quote spettanti a ciascun coerede in violazione di quanto disposto dall'art. 726 c.c. senza considerare che quanto assegnato a ciascun figlio nel testamento di sulla base della CP_4 individuazione del geom. doveva avere identico valore secondo la perizia del tecnico utilizzata dal Per_2
2 n. 1097/2023 RG
testatore.
- istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c.: si reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c. alla Consob e/o alla Isvap-
Ivarp e/o ad altra Authority e/o alla Agenzia per le Entrate, di produrre la lista degli istituti di credito e delle compagnie assicurative con le quali il Sig. e la Sig.ra hanno CP_4 Controparte_3 intrattenuto rapporti negli ultimi dieci anni, e di ordinare ex art. 210 c.p.c. agli istituti di credito indicati in atti di produrre la documentazione relativa a movimentazioni provenienti da rapporti intestati ai de cuius e disposte in favore dei convenuti. Ciò con particolare riferimento alla Banca Agricola Mantovana ora MPS, che pur più volte richiesta di mettere a disposizione la documentazione attestante i rapporti tra essa intercorsi ed il Sig. (rapporti confermati in particolare dalla emissione di un CP_4 assegno circolare di € 54.000,00 intestato a sé stesso da parte di di cui ad oggi non è data CP_4 sapere la destinazione) non vi ha provveduto. Da ultimo si chiede sempre ex art. 210 cpc di ordinare alle compagnie assicuratrici, indicate in atti, di produrre tutta la documentazione relativa a contratti e polizze vita che abbiano quale beneficiario i convenuti e . Controparte_2 Controparte_1
Spese e compenso integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese ed i compensi relativi alla fase di mediazione obbligatoria e le spese anticipate dalla odierna appellante per la CTU svolta nel giudizio di primo grado per complessivi € 7.365,48 con condanna dell'appellato
alla refusione dell'importo di € 15.125,35 e di dell'importo di € Controparte_1 Controparte_2
9.110,74 oltre interessi e rivalutazione quali somme versate da in dipendenza della Parte_1 sentenza di primo grado.
APPELLATA : Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'appello inammissibile per tutti i motivi esposti al punto 1 della comparsa di costituzione
NEL MERITO
- rigettare l'appello per tutti i motivi esposti dal punto 2 al punto 11 della comparsa d'appello e confermare la sentenza n. 2308/2023 del 27.07.2023, pubblicata il 20.09.2023, repert. N. 5446/2023 del
20.09.2023, causa civile R.G 16476/2019, emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, relativamente a tutti i capi impugnati.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Respingersi tutte le istanze istruttorie per i motivi esposti ai punti 12) e 13)
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi.
APPELLATO : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , avverso alla sentenza n. 2308/2023 pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Brescia, in data 27.07.2023, pubblicata in data 20.09.2023, per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto medesimo così come previste dall'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO:
-voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per la ragioni di cui ai punti A), B), C) e D) e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2308/2023 pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 27.07.2023,
3 n. 1097/2023 RG
pubblicata in data 20.09.2023, con conseguente conferma della condanna di pagamento, rispettivamente di e di , delle somme di euro 5.565,81 e di euro 3.972,05. Parte_1 Controparte_2
-voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia pertanto rigettare le domande tutte dell'appellante volte ad ottenere, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in integrale riforma della sentenza appellata n. 2308/2023 resa dal Tribunale di Brescia, il rigetto delle domande tutte proposte da P_
.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
-Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia respingere le istanze istruttorie formulate da parte appellante poiché destituite di fondamento e inammissibili per le ragioni sopra indicate.
IN OGNI CASO. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.12.2019 conveniva in giudizio i fratelli e Parte_1 P_
esponendo: l'attrice e i fratelli erano figli di , deceduta ab intestato Controparte_2 Controparte_3 il 13.5.2017, e , deceduto il 2.10.2018; la madre in vita aveva effettuato in favore di CP_4
e due donazioni: la prima in favore di pari a euro 108.000 (costituita dal P_ _2 P_ pagamento di 87.000 euro a per la vendita di un immobile acquistato da , euro 8.188 CP_5 P_ versati al Notaio quale corrispettivo per l'intestazione dell'immobile al figlio e infine euro Persona_3
2.000 versati all'agenzia immobiliare intermediaria) e la seconda in favore di (costituita dal _2 versamento in due soluzioni di euro 50.000), donazioni entrambe da ritenersi nulle in quanto prive di forma sicché tali somme dovevano essere restituite al patrimonio relitto della madre e distribuite secondo le regole della successione legittima;
il testamento pubblico del padre (consegnato al Notaio il Per_1
10.4.2018 dal padre), fatto pubblicare da dopo la morte del padre, era nullo o annullabile e/o P_ comunque inefficace in quanto aveva disposto in favore di ciascun figlio non solo della quota di comproprietà degli immobili ereditati dal padre dalla moglie, ma anche delle quote già ereditate da ciascun figlio dalla madre (il testamento aveva fatto riferimento ad allegati grafici redatti dal geom.
e costituenti parte integrante ed essenziale delle disposizioni testamentarie): quindi anche Persona_4
l'eredità paterna andava devoluta secondo le norme sulla successione legittima. Inoltre il padre, il
6.2.2018, poco prima della sua morte, aveva prelevato presso la Banca Agricola Mantovana di
OZ, con due assegni circolari intestati a sé stesso, la somma di euro 54.000 il cui destinatario risultava essere sconosciuto e vi era altresì una polizza bancaria di 100.000 contratta nel 2017 probabilmente presso Banca Intesa di Desenzano del Grada: entrambi gli importi andavano conferiti nell'eredità paterna. Infine i due fratelli dovevano rendere il conto delle rendite dei terreni di proprietà dei genitori che, dopo la morte della madre, contro la volontà dell'attrice erano stati affittati a Pt_2
(il contratto registrato il 29.3.2018 era stato sottoscritto dai due fratelli ma non dall'attrice).
[...]
Tutto ciò premesso l'attrice chiedeva:
- dichiarare nulle le donazioni indirette e dirette poste in essere dai genitori in favore di e P_ _2 condannandoli a restituire all'attrice di 1/3 di tali donazioni.
- dichiarare la nullità o annullare il testamento del padre pubblicato il 10.4.208 dal notaio per avere Per_1 nello stesso il padre disposto non solo del suo patrimonio ma anche del patrimonio spettante alla defunta moglie le cui quote erano già state trasferite agli eredi: disporre quindi che anche l'eredità paterna, come
4 n. 1097/2023 RG
quella materna, fosse devoluta secondo le regole della successione legittima e nel rispetto della quota di
1/3 spettante a ogni figlio.
- disporre che i fratelli, che si trovavano nel possesso dei beni ereditari in forza di contratto di locazione concluso con , rendessero il conto delle rendite percepite e quindi ordinare agli stessi di Controparte_6 corrispondere la quota di 1/3 di quanto risultante dal rendiconto.
- in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto valide le disposizioni testamentarie paterne, considerate le donazioni effettuate in vita dalla madre, reintegrare l'attrice per la lesione dei suoi diritti di legittimaria.
Rispettivamente il 26.2.2020 e il 27.2.2020 si costituivano e : entrambi P_ Controparte_2 allegavano la validità del testamento paterno aderendo alla domanda di divisione della massa ereditaria immobiliare paterna seguendo le tavole allegate al testamento e del denaro depositato sui conto correnti paterni;
chiedevano accertare che per l'eredità materna i tre fratelli avevano già provveduto a dividere conti correnti, titoli e azioni della madre, ad eccezione del libretto di risparmio postale per il quale chiedevano la divisione della somme ivi accreditate;
chiedevano respingere l'istanza di rendiconto, di riduzione delle disposizioni testamentarie paterne e di reintegrazione della quota di legittima di Pt_1 perché infondate;
in subordine, nel caso di ritenuta inefficacia delle tavole allegate al testamento paterno, dividere la massa paterna secondo le quote attribuite dal padre ai singoli eredi. chiedeva poi in P_ via riconvenzionale la condanna delle sorelle a versargli euro 3.927,05 ciascuna, corrispondente alla quota di 1/3 dei costi da lui sostenuti in favore della massa ereditaria e condannare a versargli euro Pt_1
1.593, di cui euro 1.300 per il servizio funebre del padre ed euro 293,76 per il trasferimento a favore di della piena proprietà dell'autovettura Fiat Panda targata ES305VB; infine ordinare ad di Pt_1 Pt_1 procedere con l'erezione dell'inventario dell'Azienda Agricola del padre e poi con la relativa chiusura e cancellazione. invece in via riconvenzionale chiedeva che, accertata l'irregolarità del fabbricato _2 sito in Desenzano, fg 61 mapp 185, devolutole con testamento paterno, i costi necessari alla sanatoria fossero suddivisi in parti uguali tra gli eredi, o in alternativa, in caso di impossibilità di sanatoria, disporre la corresponsione a nella misura di 1/3 per ogni erede la somma corrispondente al valore _2 dell'immobile. Entrambi i convenuti osservavano che l'attrice non aveva precisato alcuna causa d'invalidità formale o sostanziale del testamento paterno, né di annullabilità né di inefficacia, che il padre aveva disposto solo della sua quota e che comunque le tavole allegate al testamento non potevano in alcun modo inficiarne la validità in quanto si trattava di una proposta del de cuius rivolta ai tre figli in ordine alla modalità di divisione degli immobili alla luce delle quote ereditate dal padre e di quelle di cui erano già proprietari in forza dell'eredità materna, in sostanza era un invito rivolto ai tre figli perché procedessero con la cessione delle rispettive quote per divenire proprietari esclusivi dei beni. Quindi gli immobili dovevano essere divisi tenendo conto delle volontà testamentarie paterne. Quanto alle asserite donazioni paterne, nessuna prova AN aveva fornito dell'asserita donazione paterna di 54.000 euro e della polizza bancaria per 100.000 euro. Quanto alle donazioni materne, i tre fratelli in data 19.9.2017 avevano raggiunto presso uno studio notarile un accordo a completa tacitazione di ogni reciproca pretesa in ordine a qualsivoglia donazione diretta/indiretta da parte della defunta madre;
in forza di tale accordo
, pur consapevole di avere restituito alla madre pressoché l'intera somma mutuatagli (non P_ donatagli) di 108.000 euro, aveva voluto trovare un accordo per salvaguardare il rapporto con e in Pt_1 forza di tale accordo e avevano concordato di versare ad rispettivamente 29.156 P_ _2 Pt_1
5 n. 1097/2023 RG
e 5.955 euro, così rispettando le disposizioni in tema di successione legittima: tuttavia non aveva Pt_1 poi voluto ritirare gli assegni concordati in tale scrittura di cui i convenuti chiedevano fosse data esecuzione. Rilevavano infine che la domanda attorea subordinata di riduzione neppure era stata illustrata nella parte narrativa dell'atto di citazione ed era infondata non essendo stata fornita alcuna prova di lesione di legittima.
La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU, venivano rigettate le istanze di prove orali e di ordini di esibizione, il CTU Ing. depositava due elaborati peritali il 18.11.2021 e Persona_5
l'8.6.2022 e, con sentenza n. 2308 pubblicata il 20.9.2023, il Tribunale di Brescia, così provvedeva:
1. respinge le domande attoree di impugnazione del testamento del sig. , di riduzione, di CP_4 declaratoria di nullità delle (asserite) donazioni poste in essere dagli ereditandi e di rendimento del conto;
2. dichiara aperte le successioni della sig.ra regolata dalla legge, e del sig. Controparte_3 [...]
, regolata – nei termini indicati in motivazione – dal testamento pubblico datato 10 aprile 2018; CP_4
3. dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie, a masse unificate, nei termini seguenti, sulla base degli elaborati peritali depositati nelle date del 18 novembre 2021 e dell'8 giugno 2022, a cui si fa rinvio per i dati qui non espressamente menzionati:
3.1. immobili:
Piede primo. Composto da: tutti i fabbricati non abusivi in OZ (porzioni rosse e blu) Fg. 11 mapp. 27 sub. 1-2-4 con esclusione delle aree pertinenziali (€ 184.235 – 19.775 + 116.268 – 8.120);
Quota 7/9 della corte comune porzione rossa (19.775 x 7/9); Quota 1/9 della corte comune porzione blu
(8.120 x 1/9). Valore di euro 288.890,78. Assegnazione ad con conguaglio in dare di euro Parte_1
797,11;
Piede secondo. Composto da: Quota 1/9 della corte comune porzione rossa (19.775 x 1/9); Quota 7/9 della corte comune porzione blu (8.120 x 7/9); Mq 24.800 dei Terreni in Desenzano del Garda coltivati
a vigneto (freccia blu); Terreno in Sonico. Valore di euro 614.922,78. Assegnazione ad Controparte_1 con conguaglio in avere di euro 1.082,89;
Piede terzo. Composto da: Quota 1/9 della corte comune porzione rossa (19.775 x 1/9); Quota 1/9 della corte comune porzione blu (8.120 x 1/9); Mq 7.750 dei Terreni in Desenzano del Garda coltivati a vigneto;
tutti i terreni in Desenzano del Garda coltivati a seminativo (freccia verde). Valore di euro
538.779,44. Assegnazione a con conguaglio in dare di euro 285,78; Controparte_2 valgono, poi, le precisazioni operate dal c.t.u. alle pagg. 30 e 31 dell'elaborato integrativo depositato l'8 giugno 2022 («patti e servitù»);
3.2. mobili:
Piede primo. Composto da: Fiat Panda;
Attrezzi agricoli. Valore di euro 3.000,00. Assegnazione ad
con conguaglio in avere di euro 1.553,12; Parte_1 Contr Piede secondo. Composta da: Autovettura;
Renault Clio;
Trattore Landini. Valore di euro
7.500,00. Assegnazione ad con conguaglio in dare di euro 2.946,88; Controparte_1
Piede terzo. Composto da: Libretto Postale;
Carica letame. Valore di euro 3.159,37. Assegnazione a
con conguaglio in avere di euro 1.393,75; Controparte_2
4. condanna l'attrice e la convenuta a rimborsare al convenuto le Controparte_2 Controparte_1 rispettive somme di euro 5.565,81 (quanto alla prima) e di euro 3.972,05 (quanto alla seconda);
6 n. 1097/2023 RG
5. condanna l'attrice a rifondere, a ciascuna delle parti convenute, le spese di lite, che liquida, per ognuna di esse, in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di tutte e tre le parti, nella misura di un terzo cadauna.”
Osservava:
1) in merito all'invalidità del testamento pubblico paterno dedotta da parte attrice, la prospettazione era errata perché il testamento doveva ritenersi diviso in due parti: una, valida ed efficace, in cui il de cuius, disponendo di quote di cespiti immobiliari di sua proprietà, aveva distribuito con efficacia reale tra i figli tali quote;
vi era poi una parte ulteriore della scheda testamentaria che rinviava ad elaborati grafici volti a realizzare una divisione di tutti gli immobili tra i figli e, limitatamente a questa parte, il testatore aveva in effetti menzionato anche quote immobiliari già di spettanza dei figli. Nella prima parte del testamento non vi era alcuna precisazione numerica delle quote che eccedesse quelle di cui il testatore poteva disporre perché si parlava solo di quote di cespiti immobiliari sicché si doveva ritenere che il testatore facesse riferimento solo alle sue quote e non certo a quelle di altri. La seconda parte del testamento non configurava, come sosteneva l'attrice, una divisione del testatore (art. 734 CC) ma era ascrivibile alle norme date dal testatore per la divisione (art. 733 comma 1 CC). Invero, mentre la divisio inter liberos
«ha natura reale», la «seconda ipotesi ha carattere meramente obbligatorio ed implica che al momento dell'apertura della successione gli eredi vengono a trovarsi nello stato di comunione rispetto a tutti i beni ereditari» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 23/06/1972). Così, di fronte a disposizioni testamentarie che regolino la divisione fra i coeredi, l'interprete deve propendere per una classificazione nei termini di cui all'art. 733 CC ogniqualvolta tali disposizioni, per il modo in cui sono strutturate, siano incapaci di dispiegare effetti reali immediati. Ebbene, nel caso in esame l'efficacia reale era esclusa perché parte dei beni menzionati negli elaborati grafici non erano di proprietà del de cuius; di conseguenza le disposizioni ricavabili da tali elaborati costituivano non assegni divisionali qualificati, ma mere norme date da per la futura divisione. L'art. 733 comma 1 CC esclude la CP_4 vincolatività della norma «quando l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore» e nel caso in esame le quote stabilite dal testatore erano quelle sue proprie di cui egli poteva disporre, mentre l'effettivo valore dei beni rimandava a cespiti parzialmente altrui. Quindi il testamento era valido nella sua interezza: nella prima parte – quella relativa all'attribuzione delle quote – era dotato di efficacia reale mentre nella seconda parte – quella contenente norme per la divisione – era privo di efficacia vincolante visto il disposto dell'art. 733 comma 1 CC. Pertanto la successione paterna era testamentaria, non “ab intestato”.
. il progetto divisionale era stato realizzato dal CTU attenendosi al criterio riassunto a pag. 69 dell'elaborato depositato in data 18.11. 2021: «il calcolo delle quote va effettuato secondo quanto indicato dal testatore (limitatamente alle sue quote di immobili) (…); solo in fase di assegnazioni divisionali non vanno seguite le disposizioni testamentarie e si prescinde dalla ripartizione grafica, così come effettuato nella presente relazione».
2) in relazione alle donazioni che l'attrice voleva recuperare alle masse si trattava di tre donazioni:
. la prima era quella di euro 108.000 della madre a favore del figlio (prezzo per l'acquisto di un P_ immobile intestato ad ), a dire dell'attrice nulla per difetto di forma: tuttavia l'attrice aveva P_ asserito che si trattava di donazione indiretta nulla per vizio di forma ma la donazione indiretta non è soggetta a vincolo di forma e inoltre quale donazione indiretta avrebbe dovuto avere ad oggetto non il
7 n. 1097/2023 RG
denaro ma l'immobile mentre era chiesta la restituzione del denaro che non era oggetto della donazione. Inoltre l'attrice nella prima difesa utile (note di udienza ex art. 221 comma 4 DL 34/20 del 7.9.2020) e nella prima memoria istruttoria non aveva sollevato nessuna contestazione in ordine all'eccezione sostenuta da secondo cui la somma di euro 108.000 gli era stata concessa dalla madre a titolo di P_ mutuo, somma poi restituita alla madre, come da eccepito nella comparsa di costituzione. P_
. l'asserita donazione a era di 50.000 versati in due soluzioni: tuttavia era stata genericamente _2 dedotta da parte attrice che neppure aveva esplicitato quando e con che modalità la donazione era stata elargita. La genericità della allegazione non era limitata alla citazione ma non era stata sanata neppure nelle note di udienza e nella prima memoria ex art 183 comma 3 CPC con la quale maturano le preclusioni assertive
. della donazione della somma di euro 54.000 asseritamente prelevata dal padre dal di lui conto corrente mancava qualsivoglia prova.
3) azione di riduzione: l'attrice non aveva compiuto alcuna delle operazioni giuridiche ed aritmetiche volte alla ricostruzione del patrimonio ereditario (art. 537 c.c.), individuato per mezzo della riunione fittizia di relictum e donatum detratti i debiti (art. 556 c.c.), né aveva fornito una quantificazione, seppur approssimativa e suscettibile di evolversi nel proseguo del giudizio, della sua quota di legittima. Sul punto si richiamava consolidato orientamento giurisprudenziale1 e si evidenziava che il tema non era stato nemmeno sfiorato nella narrativa della citazione dove la domanda di riduzione che era stata inserita solo nelle conclusioni, senza alcuna trattazione preliminare.
4) istanza del rendiconto avanzata dall'attrice: la domanda andava respinta in quanto nella prima difesa utile e nella memoria istruttoria l'attrice non aveva specificatamente contestato quanto asserito dai convenuti, ovvero che le rendite dei terreni erano state prima incassate dal padre e dopo la sua morte erano confluite su conto cointestato ai tre fratelli.
5) il progetto divisionale era stato elaborato secondo le norme previste in tema di successione legittima
(per la madre) e di successione testamentaria (per il padre), a masse unificate (le parti avevano acconsentito a questa modalità) estromettendo dal progetto gli immobili abusivi. Per i valori delle quote di diritto e per lo scioglimento della comunione si rinviava alle stime e alle conclusioni contenute negli elaborati depositati dal CTU che venivano ritenuti completi, logici e coerenti. In particolare, come da
CTU dell'8.6.2022, si attribuivano i piedi indicati in dispositivo e, quanto alla divisione dei beni mobili, si rinviava al progetto indicato dal CTU alle pagg. 67 e 68 del secondo elaborato depositato il 18.11.2022.
6) circa il rimborso delle spese anticipate da (domanda riconvenzionale), gli esborsi erano stati P_ documentati e non specificamente contestati dalle altre parti: avrebbe quindi pagato al fratello Pt_1
5.565,81 euro (3.972,05+ 1.300+ 293,76) e 3.972,05 euro (euro 11.916,15:3). _2
7) le spese di lite andavano poste a carico di parte attrice soccombente e le spese di CTU a carico di tutte e tre le parti in misura uguale. n. 1097/2023 RG
Avverso la suddetta sentenza con atto di citazione notificato il 20.11.2023 ha proposto appello
[...]
concludendo come indicato in epigrafe. Pt_1
Si costituivano in data 23.1.2024 con separati atti e formulando le Controparte_1 Controparte_2 domande indicate in epigrafe.
All'udienza del 24.4.2024 le parti chiedevano un rinvio al fine di sondare la possibilità di un accordo, alla successiva udienza del 18.9.2024 i difensori davano atto che il tentativo transattivo era stato vano sicché il Cons. Istr. fissava per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 13.2.2025 concedendo i termini a ritroso di cui all'art. 352 CPC. Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica e all'udienza del 13.2.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo Parte_1 il testamento pubblico di per avere questi disposto di quote immobiliari estranee al suo CP_4 patrimonio e facenti parte dell'asse ereditario relitto in morte della moglie. Non era vero quanto sostenuto dal Tribunale, cioè che col testamento il de cuius aveva voluto disporre solo delle sue quote immobiliari perché dall'atto si ricavava che ai singoli figli erano stati attribuiti ben precisi cespiti immobiliari raffigurati nell'elaborato grafico e, del resto, volontà del padre era di lasciare ai figli porzioni di identico valore, come si ricavava dalla perizia del geom. prodotta da sub doc. 15 e da quella Per_2 P_ prodotta da parte appellante in primo grado allegata alle note del 1.7.2022. Invece l'elaborato peritale fatto proprio dal Tribunale comprendeva piedi divisionali con valori disomogenei e contenenti finanche beni diversi rispetto a quelli indicati dal testatore per ciascun figlio nel testamento, ad esempio ad Pt_1 erano stati assegnati beni diversi da quelli indicati dal testatore, come il terreno in Sonico che era stato attribuito dal de cuius a mentre dal CTU ad . Il risultato era che, mentre per la successione Pt_1 P_ materna il CTU aveva riconosciuto ai figli beni per un valore di 154.257,63 ciascuno, invece per quella paterna, a fronte di beni immobili del valore complessivo di 914.335,75 da dividere tra i figli, ad Pt_1 erano stati assegnati beni per un valore di 122.779,38 euro a fronte di una quota di riserva di 203.185,72 euro. Il de cuius aveva voluto operare una divisione dei suoi beni tra i figli attribuendo a ciascuno il piede divisorio individuato con le colorazioni specificamente predisposte dal suo tecnico di fiducia, geom.
tuttavia tali disposizioni non potevano avere efficacia reale perché nel progetto divisionale erano Per_2 comprese quote non del testatore sicché ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 734 CC e non quella di cui all'art. 733 CC con la quale il testatore si limita a dettare regole per la futura divisione. Né il Tribunale aveva motivato da dove avesse ricavato la volontà del testatore di attribuire ai figli quote immobiliari di diverso valore. Infine il CTU aveva utilizzato i valori degli immobili calcolati al 2022 (valori di stima alla attualità calcolati nella perizia) ma tali valori non erano conosciuti né conoscibili dal de cuius.
2) col secondo motivo di appello evidenzia che i fratelli avevano depositato in primo grado Parte_1 un documento dal quale si evinceva che entrambi si erano impegnati alle restituzioni dipendenti dalle donazioni ricevute dalla madre e il riconoscimento della debenza di tali importi era consacrato dall'assegno inviato da alla sorella e riproduttivo delle intese. Anche la difesa di in _2 P_
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comparsa di costituzione aveva confermato tale ricostruzione dando atto della volontà espressa da di restituire alla sorella la quota parte della donazione ricevuta: il Tribunale aveva quindi P_ trascurato i riconoscimenti operati dai convenuti i quali avevano addirittura chiesto l'esecuzione dell'accordo di restituzione in favore della sorella.
3) col terzo motivo di appello lamenta il rigetto della domanda di riduzione evidenziando Parte_1 che già nell'atto di citazione era contenuto l'elenco dei beni mobili ed immobili costituenti l'attivo ereditario dei due genitori e l'attrice aveva poi sollecitato, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2,
l'accertamento a mezzo CTU ai fini di verificare l'intervenuta lesione di legittima per effetto delle attribuzioni operate da . CP_4
4) col quarto motivo di appello lamenta che le sia stato assegnato in sede divisionale un Parte_1 cespite immobiliare (fabbricato di OZ) pacificamente descritto dal CTU come parzialmente abusivo, bene che avrebbe dovuto essere escluso dal progetto divisionale.
5) contesta il progetto divisionale anche laddove ha mantenuto la comproprietà sulle Parte_1 porzioni di corte circostanti gli immobili.
6) quanto alla divisione dei beni mobili, il Tribunale non ha motivato la scelta tra i due progetti divisionali predisposti dal CTU nella perizia del 18/11/2021 compiendo un semplicistico rinvio alla stessa (era stato scelto il progetto divisionale indicato alle pagg. 67 e 68 in luogo di quello indicato alle pagine 64, 65 e
66).
7) infine si impugna la condanna di all'integrale refusione delle spese di lite in quanto le Parte_1 domande dei convenuti volte a dare esecuzione de plano al testamento pubblico di erano CP_4 state rigettate ed era di contro stata accolta la domanda attorea di divisione.
Si chiede quindi che sia disposta un'integrazione della CTU al fine di predisporre un nuovo progetto divisionale rispettoso della volontà del de cuius e volta diretta ad attribuire ai figli beni immobili di pari valore con l'esclusione degli immobili abusivi.
Le difese di e di , benché contenute in atti separati, sono sovrapponibili: Controparte_1 Controparte_2 in ordine al primo motivo di appello evidenziano che l'appellante non ha indicato la ragione giuridica per la quale il testamento paterno sarebbe nullo e rilevano che le tavole allegate costituiscono una semplice proposta rivolta ai tre figli in ordine alla modalità di divisione degli immobili alla luce delle quote ereditate dal padre e di quelle di cui erano già proprietari in forza dell'eredità materna;
rilevano che il doc. 15 da prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado è semplicemente una P_ perizia di stima a firma congiunta redatta dal geom. e dall'Ing. incaricati, rispettivamente Per_2 Per_6 da e da un lato e da dall'altro, di valutare gli immobili caduti in successione P_ _2 Pt_1 materna e paterna in previsione di un eventuale progetto divisionale e tale perizia era stata predisposta prima della pubblicazione del testamento paterno, quando ancora i figli ignoravano la volontà testamentaria del padre;
invece quella prodotta da in primo grado in allegato alle note depositate il Pt_1
1.7.2022, quindi tardivamente, era stata redatta nel gennaio 2018 dal solo Geom. Abate: e comunque la volontà del testatore era solo quella espressa nel testamento e non era quella di attribuire ai figli beni di identico valore. Quanto alle donazioni, aveva effettivamente ricevuto dalla mamma la somma P_ di euro 108.000, ma non quale donazione bensì a titolo di mutuo, aveva restituito alla madre praticamente l'intera somma tramite numerose rate, restituzione non contestata mentre, circa la donazione a , _2 non aveva precisato o dedotto tempi e modalità di elargizione del denaro;
vi era comunque una Pt_1
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scrittura privata sottoscritta dai tre fratelli che rappresentava la volontà dei tre di raggiungere un accordo a tacitazione delle pretese fatte valere da per le presunte elargizioni di denaro che la madre avrebbe Pt_1 fatto in vita. Quanto agli immobili abusivi, il CTU aveva escluso tutti i fabbricati abusivi, ma non il fabbricato di OZ che non era abusivo in quanto costruito prima del 1967 e che era stato edificato in forza di licenza edilizia del 1966. In merito al motivo per il quale il Tribunale aveva scelto il progetto divisionale dei beni mobili contenuto nell'elaborato del 16.11.2021, il CTU aveva prospettato due opzioni e il Tribunale aveva optato per una di esse. Infine, correttamente era stata condannata a Pt_1 sostenere interamente le spese di lite perché le sue domande erano state tutte rigettate.
La Corte osserva:
Nelle conclusioni dell'atto di appello e in sede di precisazione delle conclusioni ha Parte_1 riproposto la domanda di condanna degli appellati a rendere il conto e la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle donazioni paterne: tuttavia, a fronte della motivazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine a tali domande (punto 6 e ultima parte del punto 4), nell'atto di appello nessuna critica viene mossa alla decisione del Tribunale e addirittura nessun cenno viene fatto a tali questioni sicché la domanda su questi punti è inammissibile. Per le restanti parti invece l'appello non è inammissibile, come sostengono invece gli appellati, perché, anche se la censura avente ad oggetto la nullità/inefficacia del testamento paterno è stata frazionata in più punti dell'atto di impugnazione (1-5), nondimeno le doglianze rivolte da alla decisione del Tribunale sono chiare e comprensibili. Parte_1
Passando ad esaminare i singoli motivi di appello si osserva:
1).l'appellante ripropone, dai punti 1 al 5, la domanda, rigettata dal Tribunale, volta ad ottenere una pronuncia che dichiari la nullità/l'annullamento/l'inefficacia del testamento paterno in quanto nei disegni allegati che individuano le porzioni di immobili lasciate ai tre figli il padre erroneamente aveva ricompreso anche quote immobiliari di cui non era titolare e che erano già pervenute ai figli a seguito di successione materna ( e la moglie erano contitolari al 50% degli immobili a OZ e CP_4
Desenzano).
La Corte osserva che, al di là del fatto che le cause di nullità di un testamento pubblico sono tassative
(quelle previste dagli artt. 606, 596, 597 e 599 CC) e che l'annullamento può essere pronunciato in presenza di incapacità a testare del testatore e di vizi formali meno gravi di quelli che danno luogo a nullità, la statuizione del giudice di primo grado sul punto è condivisibile: quando ha CP_4 redatto il testamento era certamente consapevole di non essere l'unico titolare degli immobili siti a
OZ e Desenzano del Garda, una quota dei quali era già pervenuta ai figli per successione materna e nel suo testamento ha lasciato a ciascun figlio la quota di beni che gli apparteneva sapendo di non potere disporre per testamento di quote di immobili che non erano sue e che già appartenevano ai figli.
Infatti il testamento inizia con la seguente frase: “revoco ogni mio precedente testamento e dispongo dei miei beni come segue:..” e fa riferimento nei lasciti a “quote di terreni” e “quote di fabbricati”: il riferimento era quindi senz'altro alle quote di titolarità del testatore e non certo alle quote di titolarità di altri. Quanto alle tavole allegate al testamento, queste non rappresentavano né potevano rappresentare una divisione fatta dal testatore ai sensi dell'art. 734 CC perché comprendevano beni non oggetto della successione paterna e il de cuius, come sopra evidenziato, ne era certamente consapevole;
tali tavole costituivano quindi semplicemente un “progetto divisionale” attraverso il quale il de cuius voleva che
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dopo la sua morte la situazione di comproprietà immobiliare tra i figli venisse fatta cessare e, per ottenere questo risultato, aveva previsto attribuzioni a ciascun figlio di singoli beni: si trattava quindi di norme dettate dal testatore per la futura divisione e non di divisione fatta dal testatore.
Ciò detto, va rilevato che il CTU Ing. si è avvalso delle tavole colorate allegate al testamento Per_5 per identificare quali beni il de cuius aveva inteso lasciare a ogni figlio. Poi ha calcolato il valore di queste attribuzioni tenendo conto della sola quota del de cuius (visto che nelle porzioni assegnate ai singoli figli nelle tavole sono comprese anche quote non appartenenti al de cuius) e ha così ottenuto il valore delle quote di diritto di ciascun figlio. Come si ricava dagli schemi riportati a pagg 56 – 57 della prima CTU e a pagg. 24 – 25 della seconda CTU i tre eredi hanno ricevuto tutti quote dello stesso valore in relazione alla successione materna (la cui eredità materna si è devoluta ab intestato) mentre, in relazione alla successione paterna, il CTU ha calcolato il valore dei beni spettanti a ciascun erede avvalendosi dei disegni colorati allegati al testamento tenendo conto però, nel determinare il valore della quota di diritto, solo della quota di spettanza del de cuius, come gli era stato richiesto dal giudice nel quesito.
Fatto questo primo passaggio consistito nell'identificare il valore della quota di ciascun erede, il CTU ha poi elaborato un progetto divisionale a masse unificate (la fusione delle masse paterna e materna era stata concordate da tutte le parti) senza tenere però in considerazione i disegni allegati al testamento che, come si è sopra esposto, non rappresentavano una divisione fatta dal testatore ai sensi dell'art. 734 CC.
Nell'elaborazione del progetto divisionale il CTU ha cercato di rispettare il più possibile la volontà espressa da e il criterio del maggior quotista (pag. 15-26 secondo elaborato) e ha anche CP_4 cercato di ottenere soluzioni che richiedessero minimi conguagli in denaro.
Parte appellante lamenta il minor valore dei beni paterni assegnati ad rispetto a quelli assegnati ai Pt_1 fratelli: tuttavia, come sopra evidenziato, i singoli beni attribuiti dal padre a ciascun figlio sono stati identificati sulla base del testamento e degli allegati grafici e il CTU non ha poi fatto che calcolare il valore di tali attribuzioni nei limiti della quota di cui il de cuius poteva disporre. La diversità di valore delle quote di diritto risultate di spettanza di ciascun figlio in relazione alla successione paterna (euro
126.560 la quota di euro 454.472 quella di;
euro 376.960 quella di ) deriva dal Pt_1 P_ _2 fatto che ad il padre ha attribuito, consapevolmente o meno, beni di scarso valore (la quota del Pt_1 terreno montano di Sonico e porzione della casa di OZ) mentre ad e sono state P_ _2 attribuite quote del vigneto e del seminativo a Desenzano, di valore decisamente superiore.
Parte appellante lamenta anche che il progetto divisionale elaborato dal CTU ha attribuito ai singoli eredi beni diversi da quelli indicati dal testatore. Tuttavia, come si è visto, il progetto divisionale risultante dagli allegati grafici non è vincolante e non poteva essere recepito comprendendo beni non del testatore sicché correttamente il CTU è stato incaricato dal Tribunale di redigere un diverso progetto divisionale:
e il CTU a pag. 26 sgg. del secondo elaborato ha spiegato come non fosse opportuno frazionare la casa di OZ e come, assegnando l'abitazione (porzione rossa) e le pertinenze (porzione blu) a piedi differenti, si sarebbero creati molti spazi comuni e sarebbero state necessarie spese notevoli, oltre al fatto che, nella prospettiva di vendita, l'immobile sarebbe stato poco appetibile perché la parte abitativa sarebbe restata priva di garage, cantina e accessori e quella blu sarebbe consistita solo in depositi privi di valore commerciale. Inoltre la soluzione di assegnare ad la casa e le pertinenze dell'immobile di Pt_1
OZ rispettava il criterio del maggior quotista e dava luogo a minimi conguagli.
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L'appellante afferma poi che il padre intendeva lasciare ai figli beni di identico valore ma la perizia di stima sub doc. 15 prodotta da altro non è che un progetto divisionale che i tre fratelli avevano P_ elaborato, con l'aiuto di tecnici da loro scelti, in vista della morte del padre e prima della pubblicazione del testamento paterno. La perizia del gennaio 2018 è stata prodotta da tardivamente (è Parte_1 stata allegata alle note di trattazione in vista dell'udienza 7.7.2022) e contiene un progetto divisionale comprensivo anche delle quote immobiliari di cui i figli erano già titolari in forza della successione materna. Ad ogni buon conto non vi è alcuna prova che il de cuius volesse lasciare ai figli beni di pari valore e comunque il testamento porta a conclusione differente.
2. ha chiesto in primo grado che venissero incluse nell'asse ereditario materno le donazioni, nulle Pt_1 per difetto della forma prescritta, effettuate in vita dalla madre in favore dei fratelli: in particolare ha fatto riferimento alla donazione di 108.000 euro in favore di e a quella di 50.000 euro in favore di P_
, somme che ha chiesto venissero restituite alla massa ereditaria materna e suddivise secondo le _2 regole della successione legittima tra i tre figli. e , a proposito di tali donazioni, nelle _2 P_ rispettive comparse di costituzione in primo grado hanno entrambi allegato che il 19.9.2017, presso lo studio del Notaio in Verona, i tre fratelli avevano raggiunto un accordo - che è stato da Persona_7 loro prodotto sub. doc. 10 con la precisazione che l'originale dell'atto si trovava presso lo studio notarile
- per effetto del quale, a tacitazione delle pretese di in ordine a qualsivoglia donazione effettuata
Pt_1 dalla madre in favore di e , questi si erano impegnati, in applicazione delle quote previste _2 P_ per la successione legittima, a versare ad rispettivamente 5.955 e 29.156 euro precisando che, in
Pt_1 esecuzione di tale accordo, erano anche già stati compilati i relativi assegni – prodotti da sub P_ doc. 11 - che poi però si era rifiutata da ricevere;
entrambi i convenuti hanno chiesto che si dia
Pt_1 esecuzione a tale accordo precisando che null'altro è dovuto ad dal momento che nel testamento
Pt_1 paterno è scritto: “rimetto a chiunque dei miei figli eventuali debiti nei miei confronti che dovessero emergere a carico loro, o anche di uno solo di essi, relativamente alla successione della mia defunta moglie”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di allegando che, essendo quella in favore di stata Pt_1 P_ qualificata in atto di citazione come donazione indiretta, la stessa avrebbe ad oggetto l'immobile e non il denaro e che comunque la donazione indiretta non è soggetta a vincoli di forma, come invece la donazione diretta. Il Tribunale ha altresì evidenziato che comunque l'attrice non aveva specificamente contestato nella prima difesa utile l'affermazione del fratello secondo il quale la dazione di 108.000 costituiva un mutuo fattogli dalla madre, prestito quasi interamente restituito, come da eccepito P_ tempestivamente nella comparsa di costituzione;
quanto alla donazione in favore di ha osservato Pt_1 che l'allegazione attorea era generica perché non si sapeva neppure quando tale donazione era stata fatta e con che modalità.
La Corte osserva che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado aveva ammesso di avere P_ ricevuto dalla madre 108.000 euro affermando però che si era trattato di un mutuo quasi interamente restituito, restituzione che però non è stata in alcun modo provata e che era onere di provare. P_
Quanto a , è vero che parte attrice non aveva specificato i tempi e i modi di consegna alla sorella _2 da parte della madre dei 50.000 euro, tuttavia anche ha ammesso di avere ricevuto tale somma _2 da parte della madre: infatti sono stati proprio i due convenuti in primo grado a produrre il documento dal quale si evince che i tre fratelli avevano redatto un accordo scritto col quale immettevano nella massa
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ereditaria materna 158.000 euro: come si ricava da tale accordo i 158.000 euro erano costituiti proprio dai 108.000 ricevuti da e 50.000 euro ricevuti da e nell'accordo si dà atto che 1/3 di P_ _2 quella somma spettava al marito della (all'epoca della redazione dell'accordo CP_3 CP_4 era ancora vivo) mentre gli altri 2/3 dovevano essere suddivisi tra i tre fratelli in parti uguali in base alle norme sulla successione ab intestato: quindi, sulla base di tale accordo, avrebbe versato a P_ Pt_1
29.156 euro e le avrebbe versato 5.955 euro. _2
Si ritiene quindi raggiunta la prova di tali donazioni, nella sostanza ammesse dai convenuti (se davvero aveva già restituito la somma mutuatagli dalla madre non si vede perché avrebbe dovuto P_ assumere l'impegno restitutorio di cui all'accordo e a pag. 4 della comparsa di risposta di primo grado ha ammesso di avere ricevuto dalla madre 50.000 euro). E, del resto, sia che _2 P_ _2 nelle loro costituzioni in primo grado si erano detti disponibili a versare ad le somme concordate a Pt_1 settembre 2017, proprio per “pareggiare i conti” con la sorella la quale nessuna donazione aveva ricevuto dalla madre.
Quindi le donazioni fatte dalla ad e ad , nulle per difetto della forma prescritta, CP_3 P_ _2 vanno immesse nell'asse ereditario materno.
Si ritiene che non vada suddivisa la quota paterna (52.666 euro) atteso che, come rilevato dagli appellati,
nel suo testamento (pag. 3) aveva espressamente rinunciato ai propri crediti verso i figli CP_4 legati alla successione della defunta moglie2 sicché il credito che aveva nei confronti di CP_4
ed non rientra nell'asse ereditario paterno. _2 P_
va quindi condannato a versare all'appellante 29.156 euro e euro 5.955, con interessi P_ _2 legali dall'apertura della successione materna al saldo.
3. il motivo di appello avente ad oggetto il rigetto dell'azione di riduzione è infondato e la motivazione resa sul punto dal Tribunale non è stata contrastata efficacemente nell'atto di appello: invero secondo giurisprudenza consolidata nelle controversie aventi ad aggetto la pretermissione degli eredi necessari, il legittimario leso che intenda agire con l'azione di riduzione è tenuto ad un onere di allegazione e di prova piuttosto rigoroso dovendo innanzitutto dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario e il loro valore e poi dovendo provare l'avvenuta lesione della legittima e indicare atti da ridurre alla stregua di un preciso ordine cronologico (Cass. 11432/1992; 13310/2002; 14473/2011; 20830/2016;
1357/2017; 9192/2017). La giurisprudenza tuttavia ritiene che tale onere si attenui quando l'erede sia stato integralmente pretermesso (Cass. n. 5458/2017) e si sia astenuto dall'esercizio dell'azione di divisione, chiedendo la sola partecipazione alla comunione ereditaria;
comunque Cass. 2874/2022 ha affermato che non è necessario che a tale fine sia indicato in termini numerici il valore dei beni interessati alla riunione fittizia e della conseguente lesione purché comunque siano allegati e provati, anche ricorrendo a presunzioni semplici, gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva;
e a tal fine la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie o per alleggerire l'onere probatorio, potendo solo servire a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
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Ciò premesso, nell'atto di citazione di primo grado non solo la domanda di riduzione non viene illustrata ma non se ne fa proprio alcun cenno e la domanda compare solo nelle conclusioni proposte in via subordinata e così pure nella prima memoria ex art. 186 V comma CPC. Solo nella seconda memoria ex art. 186 VI comma, nel caso in cui il testamento paterno fosse stato ritenuto valido, si chiedeva una CTU volta ad accertare se i diritti di legittimaria dell'attrice fossero o meno stati violati. Nessun cenno tuttavia si fa in atto di citazione a quali beni facevano parte del compendio ereditario paterno (si fa riferimento solo al compendio materno), alle quote di spettanza dei figli e alla lesione che il diritto di legittimaria dell'attrice avrebbe subito dal testamento del padre, lesione alla quale nell'atto non è dedicata una parola.
4. anche il quarto motivo di appello è infondato: il CTU, come richiestogli dal giudice nell'ordinanza
25.1.2022, ha escluso dal progetto divisionale solo i fabbricati completamente abusivi non sanabili e come tali non commerciabili;
ha quindi incluso nel progetto divisionale l'immobile di OZ - che presenta porzioni ristrutturate, altre parzialmente ristrutturate e altre che risalgono all'epoca della costruzione - dopo essersi confrontato con l'Ufficio Tecnico del Comune di OZ e dopo avere rilevato che gli interventi edilizi e le modifiche interne apportate al fabbricato residenziale autorizzato con concessione del 1966, eseguiti in difformità rispetto a quanto autorizzato, erano sanabili (pagg. 24,
43 e 75 prima CTU e pag. 4 e 11 seconda CTU). La circostanza era stata oggetto di confronto con i CTP;
il difensore di aveva svolto specifico rilievo in relazione al quale il CTU (pag. 31 secondo Parte_1 elaborato) aveva puntualmente risposto che il fabbricato di OZ non può essere considerato un edificio abusivo ma solo un edificio con difformità edilizie sanabili.
5. l'appellante contesta il progetto divisionale suggerito dal CTU e recepito dal Tribunale anche laddove avrebbe mantenuto la comproprietà sulle porzioni di corte circostanti gli immobili “in assenza di qualsivoglia logica motivazionale idonea a ripercorrere e valutare le finalità di tali attribuzioni condivise che non risultano in alcun modo finalizzate né a garantire la migliore fruibilità degli immobili né a consentire la realizzazione del percorso divisionale invocato in giudizio da tutti i condividenti”: si tratta di una contestazione generica e comunque infondata perché il CTU ha ben spiegato, a pag. 28 del secondo elaborato, che le corti pertinenziali delle porzioni rossa e blu non sarebbero state divise e sarebbero restate comuni secondo le quote assegnate dal de cuius per non precludere l'accesso di nessun erede alle parti abusive che, non essendo state divise, sono rimaste in comune.
6. circa la divisione dei beni mobili, ad eccezione degli arredi contenuti nell'abitazione e delle vetuste attrezzature agricole che il CTU ha lasciato legati all'immobile che li conteneva, il progetto divisionale ha riguardato i beni mobili citati nel testamento paterno in cui si leggeva “lascio l'autovettura ad P_ che ha già pagato la metà del prezzo”. Il CTU ha elaborato due progetti divisionali, il primo che ha Contr considerato nella massa il valore intero della e il secondo che ha compreso nella massa la metà del valore della BMW demandando al giudice di decidere quale progetto considerare. Il Tribunale ha optato per il secondo progetto delineato a pagg. 66- 68, evidentemente considerando preferibile comprendere nella massa da dividere solo metà del valore della BMW visto che ne aveva già P_ pagata la metà, ragionamento corretto e sul quale peraltro parte appellante non svolge alcuna specifica contestazione. Il motivo di appello è pertanto infondato.
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7. stante la parziale riforma, le spese di lite di primo e secondo grado vanno rideterminate tenendo conto dell'esito complessivo della lite: considerata la soccombenza dell'appellante sul maggior numero di domande ma considerato d'altro lato che comunque la divisione degli immobili paterni non è stata fatta secondo i disegni allegati al testamento, come chiedevano in principalità e , pare equo P_ _2 compensare per entrambi i gradi di giudizio le spese per un quarto ponendo i restanti tre quarti a carico di . Tali spese si liquidano, avendo riguardo ai parametri previsti per le cause di valore Parte_1 indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, per la quota di 3/4 in 5.712 euro per il primo grado e in 7.493 euro per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2308/2023 Parte_1 pubblicata il 20.9.2023 resa nel proc. 16476/2019 RG, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
. dichiara la nullità per vizio di forma delle donazioni di 108.000 euro e di 50.000 euro effettuate dalla defunta in favore rispettivamente dei figli e , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 dispone pertanto il conferimento di tali somme alla massa ereditaria materna e condanna Controparte_1
a versare alla sorella la somma di 29.156 euro e condanna a versare alla sorella Pt_1 Controparte_2 la somma di 5.955 euro, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione materna al Pt_1 saldo.
. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per un quarto e pone i restanti tre quarti a carico di e le liquida per tale quota in 5.712 euro per il primo grado e in 7.493 euro per il secondo Parte_1 grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 11.3.2025
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione ha più volte affermato che “il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius” (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 19.1.2017, n. 1357).
8 2 Nel testamento si legge a pag. 3: “rimetto a chiunque dei miei figli eventuali debito nei miei confronti che dovessero emergere a carico loro, o anche di uno solo di essi, relativamente alla successione della mia defunta moglie”.