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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 15/07/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 13/2025 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 13/2025 RG LAVORO promossa da:
C.F./P.IVA , in persona del Legale Rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. Lidia Vecchi del Foro di Mantova, (C.F.:
), con domicilio eletto presso la persona e lo studio di quest'ultima in C.F._1
Mantova, Via Sant'Agnese n.8/A, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , assistito, rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente per procura già depositata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio dall'avv. Alberto Scerbo (C.F. ) e dall'avv. Fabrizio C.F._3
Gazzini (C.F. ) entrambi del Foro di Rovereto e domiciliato per la C.F._4 presente pratica presso lo studio di quest'ultimo in 38068 Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 8, giusta procura telematica in atti APPELLATA
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa pagina 1 di 15 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: IN PRINCIPALITA': voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione, in completa riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste formulate nei procedimenti riuniti di primo grado n. 65/2023 e 70/2023, ivi compresa la domanda riconvenzionale e quindi rigettare tutte le domande avversarie formulate nei medesimi procedimenti riuniti di primo grado n. 65/2023 e 70/2023 per le motivazioni in atti, con conseguente ripetizione in favore dell'appellante delle somme versate al Sig. CP_1 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla sentenza impugnata.
[...]
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare controparte a pagare a la Parte_1 complessiva somma di € 16.923,20= a titolo di risarcimento del danno per i motivi esposti in atti, ovvero quella che sarà ritenuta congrua e di Giustizia in corso di causa anche in via d'equità ex art. 1226 Cod. Civ.; IN SUBORDINE: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare l'importo dovuto nella misura di quanto effettivamente accertato e provato in funzione e ragione delle emergenze acquisite nel corso del Giudizio di primo grado;
IN VIA RICONVENZIONALE: compensare la somma di € 16.923,20=, ovvero quella che sarà ritenuta congrua e di Giustizia in corso di causa anche in via d'equità ex art. 1226 Cod. Civ., con le pretese avversarie, ovvero con la diversa somma che dovesse ritenersi dovuta al Sig. in corso di giudizio;
Controparte_1
IN OGNI CASO: Spese rifuse di primo e secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis)
DI PARTE APPELLATA: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta, Nel merito in via principale: rigettarsi le domande della parte come Controparte_2 versate nel ricorso in appello d.d. 13.03.2025, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in narrativa, e confermarsi integralmente la sentenza nr. 5/2025 d.d. 06.02.2025 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto. In ogni caso con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente grado di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali al 15 %, per CNPA ed IVA come per Legge. In via istruttoria: se del caso, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova offerti e non già ammessi in primo grado.
pagina 2 di 15 * FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
lavorò alle dipendenze della società operante nel settore Controparte_1 Parte_1 della ristorazione, assunto il 24.2.2023 con qualifica di operaio e mansioni di cuoco con inquadramento al 3° livello. Dopo un periodo di ferie “forzate” dal 8.8.2023, la Società lo licenziò il giorno 30.10.2023, a causa di “gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario” che si sostanziavano
“nell'avere omesso i controlli di cassa necessari prima di effettuare i versamenti dei contanti all'istituto bancario” con determinazione di “ammanchi di cassa per una somma di circa € 10.000,00”. Il licenziamento venne impugnato (con procedimento n. R.g. 70/2024) e, contemporaneamente, notificò decreto ingiuntivo alla Società con cui azionava il CP_1 pagamento di € 2.405,14 a titolo di retribuzioni omesse pari agli importi risultanti dai cedolini paga dei mesi di agosto e settembre 2023.
Con ricorso R.G. 65/2024, depositato il 20.5.2024, la promosse Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 22/2024, sostenendo che nulla era dovuto al lavoratore, in quanto le somme in questione erano state trattenute a titolo di acconto sul maggior danno provocato dall'inadempimento di per una cifra di € CP_1
16.923,20. Per tali motivi, chiese la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento del danno causato dalla negligenza nello svolgimento delle funzioni assegnategli, ovvero dalla mancata effettuazione di controlli di cassa prima del versamento dei contanti presso l'istituto bancario, che provocò un ammanco di € 16.923,20. si costituì, chiedendo la reiezione del ricorso in opposizione, con la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo e il riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute per la durata del rapporto di lavoro, oltre alle ore di servizio prestate in misura eccedente a quanto previsto contrattualmente.
Chiese, altresì, la riunione del procedimento con quello della causa sub R.g. 70/2024, relativa allo stesso rapporto di lavoro, nella quale il lavoratore citò la Società datrice al fine di accertare la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento. Chiese, altresì, di dichiararsi l'inefficacia del licenziamento con condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
All'udienza del 12.9.2024, il Giudice del lavoro invitò le parti a valutare un possibile accordo conciliativo, con il pagamento dell'importo di € 5.000,00 in favore del lavoratore oltre ad un concorso alle spese legali. All'udienza del 26.9.2024, le parti dichiararono di non avere raggiunto un'intesa e chiesero la riunione dei due procedimenti avviati R.g. 65/2024 e 70/2024, che venne disposta dal Giudice.
pagina 3 di 15 Con sentenza n. 5/2025 d.d. 6.2.2025, il Tribunale confermò il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2024 d.d.
5.4.2024 e, in parziale accoglimento delle domande proposte nel procedimento sub RG 70/2024, accertò e dichiarò che aveva svolto mansioni di direttore CP_1 responsabile;
dichiarò il rapporto di lavoro estinto alla data del 30.10.2023 e condannò
[...] al pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria pari ad € Parte_1 CP_1
20.519,04 dalla data del licenziamento al saldo oltre alle spese di giudizio. Relativamente alle retribuzioni di agosto e ottobre 2023 riconosciute nel decreto ingiuntivo n. 22/24, il Giudice ritenne provato che il lavoratore fosse stato sospeso dall'attività lavorativa e non ingiustificatamente assente, a partire dal 16.8.2023, e che l'entità degli importi fosse comprovata dalle buste paga consegnate al lavoratore (in forza di precedente decreto ingiuntivo per consegna di cose fungibili n. 64 d.d. 19.1.2024). Quanto alla mensilità di settembre, il Giudice ritenne ingiustificata la sospensione del rapporto e condannò il datore di lavoro al pagamento di € 1.709,92, cioè la retribuzione lorda ricavata dalla busta paga prodotta.
In ordine alle pretese differenze retributive a titolo di mansioni superiori e lavoro supplementare e/o straordinario nei mesi di giugno e luglio 2023, il Giudice respinse le richieste del lavoratore, in quanto, anche se le mansioni di fatto esercitate da erano CP_1 superiori a quelle per cui era stato formalmente assunto, come riconosciuto dalla stessa Società, il lavoratore non aveva provato la retribuzione maggiore spettante rispetto a quella corrispostagli di cuoco né che le ore svolte a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario avrebbero determinato differenze retributive.
In ordine al licenziamento, rigettava la domanda di dichiarazione di nullità per difetto di contestazione, ritenendo non raggiunta la prova della comunicazione al datore di lavoro dell'intervenuto cambio di residenza da parte del lavoratore. Nel merito del licenziamento, invece, premesso che non vi era contestazione tra le parti in ordine al fatto che la responsabilità degli ammanchi di cassa fosse imputabile al vice direttore del locale, escludeva la negligenza del direttore egli non era l'unico soggetto legittimato a effettuare CP_1 versamenti nella cassa continua;
non era evidente l'ammanco nei versamenti in quanto i contanti potevano essere utilizzati anche per altre piccole spese;
era ignaro CP_1 dell'esistenza di sospetti a carico di uno o più lavoratori;
il numero di cancellazione dei tavoli, da cui il direttore avrebbe dovuto sospettare degli ammanchi, non era idoneo a qualificare come negligente la condotta di La datrice di lavoro, inoltre, non aveva fornito CP_1 adeguate informazioni al lavoratore circa le incombenze connesse al ruolo di direttore responsabile del locale, data la sua formale assunzione quale cuoco. Per tali motivi il Giudice dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, condannando la Società al pagamento dell'indennità di € 20.519,04. Inoltre, considerata l'impossibilità di attribuire una condotta colposa al lavoratore, il Giudice respingeva la domanda riconvenzionale proposta pagina 4 di 15 dalla Società di condanna dell'opposto al risarcimento del danno causato da negligenza, nello svolgimento delle funzioni assegnategli, che avrebbe causato l'ammanco di € 16.923,20.
*
Con atto di appello d.d. 13.3.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5/2025 del Giudice del lavoro di Rovereto, chiedendone la completa riforma con conseguente accoglimento delle richieste formulate nei due procedimenti riuniti in primo grado. In via principale, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda del lavoratore di annullamento del licenziamento;
in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore al pagamento della somma di € 16.923,20, a titolo di risarcimento del danno, determinato dalla negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni o, in subordine, della somma risultante dalla rideterminazione di quanto effettivamente accertato e provato;
in via riconvenzionale subordinata, la compensazione della somma di € 16.923,20 con le pretese avversarie.
Con atto d.d. 28.5.2025 si è costituito in appello , instando per il rigetto del Controparte_1 gravame promosso da controparte e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.06.2025, i procuratori si sono richiamati agli atti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Collegio ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo di sentenza, in calce ritrascritto.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette la Corte che, con la presente motivazione, in virtù del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20) - farà impiego del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessaria e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. 3126/21. Orientamento ora recepito dalla novella del Codice di procedura civile.
La società ha formulato cinque motivi d'appello, che verranno esaminati nel Parte_1 seguente ordine, ritenuto funzionale alla motivazione.
Con il primo motivo (“Manifesta illogicità della sentenza in ordine all'esame del merito del licenziamento ed in particolare della sussistenza di una negligenza nella condotta del direttore Marocchi tale da giustificare il provvedimento espulsivo”), l'appellante lamenta che, davanti pagina 5 di 15 al G.d.L., il lavoratore non aveva impugnato il merito del licenziamento ma si era limitato a dolersi dell'aspetto formale del procedimento disciplinare, che si era svolto senza previa contestazione dell'addebito, e per tali motivi, di fatto, ne avrebbe confermato la legittimità nel merito.
La tesi non merita accoglimento perché è contraddetta dal tenore degli atti di primo grado, nei quali oltre ad aver rilevato l'omessa comunicazione della contestazione disciplinare CP_1
e dell'atto di recesso del datore di lavoro (doc. 15 e doc. 16 fasc. primo grado), perché inviati a un indirizzo non più attuale, ha documentato di aver avuto conoscenza del licenziamento e della sua decorrenza solo a seguito di una ricerca sul portale “Trentino Lavoro” (cfr. doc. 12) e ha contestato la sussistenza della condotta addebitatagli dal datore di lavoro e, pertanto, la legittimità sostanziale del licenziamento.
A questo va aggiunto che, nella vigenza dell'attuale sistema a tutele crescenti, il giudice deve prima verificare se sussista la giusta causa o il giustificato motivo1, e poi – ove il licenziamento non sia giustificato – deve valutare il “tipo” di vizio (nullità, insussistenza del fatto contestato, violazione del principio di proporzionalità, sussistenza di vizi formali o procedurali), al fine di individuare il regime rimediale applicabile (art. 3, comma 1 e 2 d.lo 23/2015)2.
Il provvedimento espulsivo (doc. 16 fasc. primo grado), con il quale, in data 30.10.2023 il datore di lavoro irrogò il licenziamento per giusta causa, fa riferimento al CCNL Pubblici 1 «la sfera morale e professionale del lavoratore, la cui tutela ha avuto di mira la Corte Costituzionale, risulta maggiormente compromessa da una accusa ingiusta perché infondata, che non da una accusa formalmente irrituale;
appare invero arduo configurare il rispetto del procedimento come “un bene in sé” tutelato in via autonoma e particolarmente incisiva…», così significativamente Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, n. 4844. 2
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
pagina 6 di 15 Esercizi, Ristorazione e Turismo, richiamando l'ipotesi disciplinare ( art. 143 e 213 lettera f) di “gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario”, ravvisabili a decorrere
“dall'01.03.2023” per aver “omesso i controlli di cassa necessari prima di effettuare i versamenti in contanti all'istituto bancario, come da delega a lei attribuita, in riferimento agli incassi relativi al locale “Officina del Panino” di Riva del Garda (TN); ciò ha comportato ammanchi di cassa per una somma di circa 10.000,00 euro, che ci riserviamo di chiederle in restituzione e rimborso, rilevati a fronte di verifica amministrativa avvenuta in data 08.08.2023”.
Ora, così delineato l'ambito della contestazione, va preliminarmente osservata la genericità della stessa, dalla quale non è possibile ricavare quali condotte fossero concretamente esigibili (controlli di cassa) da parte del essendo pacifico che egli, come riconosciuto dalla CP_1 datrice di lavoro, aveva le mansioni contrattuali di cuoco (cfr. contratto in atti datato 23.02.2023, doc. 4) ma svolgeva di fatto l'attività di responsabile presso l'esercizio, pur non avendo (e non essendo stata provata) una specifica e documentata delega per la gestione amministrativa e contabile (ma solo una delega per il deposito in cassa continua di un istituto bancario) né percependo un'indennità di cassa o di maneggio di denaro3.
Tanto è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi:
• , dipendente in qualità di cuoco per due anni sino al Testimone_1 Parte_1 settembre 2024: “Io ho lavorato assieme al Il era il responsabile CP_1 CP_1 del locale e dava le direttive sia a me, che agli altri dipendenti. Noi lavoravamo su due turni;
complessivamente eravamo circa dodici persone e lavoravamo su due turni, con sei lavoratori a testa. Il turno era coperto da due cuochi, un lavapiatti e tre camerieri. Il era presente in entrambi i turni;
egli arrivava la mattina, verso le 8,30/9, CP_1 talvolta anche prima ove vi fosse da scaricare il camion;
il primo turno di lavoro iniziava alle 10 e terminava alle 15; l'inizio alle 10 era possibile solo quando non vi fosse da preparare la linea;
era frequente, quindi che si iniziasse prima, verso le 8,30- 9; il secondo turno andava dalle 17/17,30 fino alle 23/24. In estate si faceva l'orario continuato. Come in parte anticipato il era presente in entrambi i turni, con l'orario di CP_1 inizio lavoro già indicato e termine del lavoro con la chiusura del locale;
ciò in quanto egli era, come detto, il responsabile del locale.
pagina 7 di 15 Il aveva circa un'ora di pausa, di cui in genere usufruiva tra le 15 e le 16. CP_1
Oltre a dare le direttive al personale, il si occupava dell'effettuazione degli
CP_1 ordini, nonché di altre attività a me sconosciute. Personalmente mi rapportavo con lui per dirgli che cosa mi serviva per lo svolgimento dell'attività di cuoco. Il si occupava anche della cassa, ma non solo lui, in quanto anche i
CP_1 camerieri accedevano alla cassa;
la cassa era costituita da ipad, al quale potevano accedere tutti i camerieri e, per l'appunto, il responsabile io non ho mai
CP_1 utilizzato il terminale, non ne ho mai voluto sapere;
in genere era il ad
CP_1 avviare il computer e dopo di lui i camerieri;
io personalmente non mi sono mai occupato della gestione della e nulla so di scienza diretta in proposito;
talvolta Pt_3 poteva accadere che alcune ordinazioni venissero cancellate, o perché le persone cambiavano idea e se ne andavano, ovvero perché decidevano di cambiare tavolo, ad es. da fuori a dentro il locale;
le chiavi erano in possesso di quasi tutti i dipendenti;
Per_ non le avevamo io, , . In linea di massima e se non ricordo CP_3 Per_2 Per_3 male tutti gli altri dipendenti le avevano. cap. 20 memoria dd. 30/8/2024: è vero, il denaro contante veniva utilizzato
CP_1 per effettuare gli acquisti dei prodotti indicati nel capitolo;
l'altra responsabile , Tes_2 il giorno in cui ha preso il posto del mi ha riferito che era stato trovato un
CP_1 cameriere a rubare e che lo stesso era stato immortalato da un video;
faccio presente che io non ho visto il video;
questo risale al primo giorno in cui lei è arrivata;
la sera prima il aveva lavorato come sempre;
la mattina dopo al suo posto ho
CP_1 trovato la;
si trattava del periodo estivo, forse verso maggio 2023”. Tes_2
• , nt. a Dakar (Senegal) il 14/12/1984, dipendente della Parte_4 [...] da cinque anni e mezzo con mansioni di cuoco: Pt_1
“Ho lavorato assieme al lo stesso aveva le mansioni di responsabile, che ha CP_1 svolto per tutto il periodo in cui ha lavorato presso il locale;
lo stesso impartiva le direttive al personale;
indicava l'orario di lavoro da seguire;
seguiva la cassa;
indicava ai camerieri come agire, effettuava gli ordini. Il arrivava la mattina verso le 9 fino alle 14/15; era sempre l'ultimo ad CP_1 andare via;
rientrava verso le 17,30/18 e proseguiva fino alla chiusura, che interveniva in un orario compreso tra le 22.30/23.30. Le chiavi del locale le avevano quasi tutti, ivi compreso il la cassa era accessibile tanto da parte del CP_1
quanto da parte dei camerieri. …Io non mi sono mai occupato della CP_1 gestione della cassa;
io vedevo semplicemente gli ordini sul terminale presente in cucina e neppure sapevo a quali tavoli fossero destinati. …ADR: sono stato a consegnare le chiavi del locale al dopo avere fatto una copia delle mie CP_1 chiavi;
a me le aveva consegnate il precedente responsabile il era il Pt_5 CP_1 mio interlocutore;
io non ho parlato pressoché mai con i titolari”.
pagina 8 di 15 • , nt. il 28/2/2004 in Macedonia, dipendente da marzo Persona_4 Parte_1
2023 a settembre 2024 con mansioni di cameriere di sala fino al dicembre 2023 e successivamente come operaio: “Conoscevo il già prima di lavorare con la CP_1
è stato lui ad offrirmi il lavoro presso quest'ultima. Il era il Parte_1 CP_1 direttore del locale Officina del Panino. Ci dava gli ordini, gli orari di lavoro, si intratteneva con i fornitori e aiutava sul lavoro;
in genere era il primo ad arrivare sul luogo di lavoro e l'ultimo ad uscire, a parte il giorno in cui era libero. Fruiva di una pausa tra le 15 e le 17 circa nel caso in cui non ci fosse particolare movimento. La cassa era gestita dal da di cui ignoro il cognome, da me. La CP_1 Per_5 password d'accesso era uguale per tutti;
il primo apriva la cassa. Il denaro contante poteva essere utilizzato per fare acquisti improvvisi, come ad es. il caffè quando mancava, le verdure, ecc. La cancellazione dei tavoli avveniva con una certa frequenza, soprattutto quando c'erano camerieri nuovi;
accadeva anche quando vi erano cambi di tavolo;
talvolta, sia pure raramente, poteva capitare che qualcuno ordinasse e si allontanasse pagando solo le bevande e non attendendo i piatti o i panini. Improvvisamente una mattina ho trovato una nuova direttrice di nome IT Telemetro;
… faccio peraltro presente che dopo la sua fuoriuscita sono cambiati altri tre direttori;
a me non è stato chiesto nulla circa la mancanza di soldi in cassa, anche se loro erano a conoscenza che io la gestivo al pari delle altre persone che prima ho menzionato;
i versamenti in banca venivano effettuati dal o da io CP_1 Per_5 non ho mai fatto versamenti in banca fino a che il è stato presente;
la CP_1 chiusura della cassa veniva invece effettuata nel locale dal o, in sua assenza, CP_1 da I palmari che funzionavano erano due e non tre;
gli stessi venivano Per_5 utilizzati da tutti, senza un nominativo d'accesso; dopo che è andato via il io CP_1
l'ho personalizzato col mio nome e la mia password e ciò al fine di evitare rischi di fraintendimento ed anche per aiutare la cucina a sapere a chi riferirsi. Le chiavi erano Per_ Per_ in possesso di quattro persone o o forse entrambi”; CP_1 Per_5
• , nt. il 14/10/2000 a Riva del Garda, res.te ad Arco, ex dipendente Testimone_3 del locale nelle stagioni estive 2023 e 2024 in qualità di Parte_6 cameriera: “ce l'avevano [chiavi del locale, n.d.r.] un po' di persone: CP_1 Per_ Per_ Per_
, i cuochi e , , , la moglie di
[...] Tes_2 Tes_1 Persona_9
[...]
. Ritengo che le chiavi siano state loro consegnate dal legale rappresentante Per_10
la cassa veniva usata a giro un po' da tutti;
vi era una password che Parte_7 veniva inserita la mattina in genere dal e poi restava attiva per tutto il CP_1 giorno;
…era il a versare in banca gli incassi…i palmari erano due, giacché CP_1 il terzo non funzionava;
si entrava tutti con lo stesso nominativo;
…i tavoli venivano cambiati quando c'erano errori, ad es. un conto sbagliato;
questo poteva capitare quando c'era tanta confusione, ad es. nei week end;
tenderei ad escludere che
pagina 9 di 15 capitasse più volte nello stesso giorno;
capitava, invece, alcune volte in settimana;
…io lavoravo dalle 9.30/10 alle 15 e dalle 17 alle 23 circa. Il ricorrente era il primo ad entrare la mattina e l'ultimo ad uscire;
fruiva di una pausa di circa 1,5 ore all'ora di pranzo.
Dalle dichiarazioni sopra riportate risulta provato, in modo univoco, il ruolo di che CP_1 era considerato dagli altri dipendenti la figura di riferimento, occupandosi dell'organizzazione del personale e degli ordini. Quanto alla gestione della cassa, è accertato che essa fosse accessibile e utilizzata, durante la giornata, da tutti i camerieri presenti e, di consueto, anche per pagamenti per piccoli acquisti, secondo le esigenze del locale. Quanto alla chiusura giornaliera della cassa e al deposito del contante, è pure stato confermato che se ne occupasse, Per non solo il ma in sua assenza, anche . CP_1
E' anche emersa l'assenza di protocolli operativi o dotazioni strumentali idonei a consentire un controllo sulle modalità operative dei singoli dipendenti o a evitare il contatto con il denaro contante e automatizzare le operazioni di contabilizzazione. La testimonianza resa da all'udienza del 14.11.2024, consulente libero Testimone_4 professionista (“Io seguivo i rapporti tra la società e l'Officina del Panino per gli aspetti amministrativi, di assunzione e in parte fiscali”)4, teste introdotto dall'azienda e che è stata 4 “In pratica io facevo da trait d'union tra la proprietà ed il locale mi rapportavo pressoché giornalmente col responsabile del locale…io vedevo gli incassi giornalieri attraverso il programma cassa in cloud;
in genere controllavo gli incassi la mattina successiva;
in teoria avrei potuto controllarli pressoché in tempo reale, ma questo non avveniva mai, anche perché vi era un rapporto di fiducia.
Ad un certo punto sono insorti dei dubbi circa le proporzioni dei consumi, nel senso che il rapporto normale tra spese per acquisti ed incassi non era in linea con quello usuale;
ciò non in termini eclatanti, ma all'incirca del 10%; ho cominciato, allora, ad informare la proprietà e ad approfondire i controlli, sia pure in modo blando, anche perché inizialmente si era trattato di un vago sospetto e non di una certezza;
ciò risale all'incirca a maggio/giugno 2023; fui insospettito dalla circostanza che a Riva venivano cancellati molti tavoli, là dove negli altri ristoranti ciò non accedeva oppure accadeva solo occasionalmente;
ho quindi iniziato ad intensificare i controlli;
dopo avere parlato con la proprietà, abbiamo deciso di convocare verso metà giugno dell'anno scorso;
in un colloquio alla presenza del titolare mia e CP_1 Parte_8 del quest'ultimo ci ha detto che la cancellazione dei tavoli era legata all'allontanamento dei clienti ad es stufi di CP_1 aspettare, ovvero al cambio dei tavoli;
per tagliare la testa al toro io proposi di inserire un codice strettamente personale finalizzato a documentare le operazioni “eccezionali”; in altri termini, senza l'inserimento di tale codice non era possibile effettuare cancellazioni;
chiedi anche al di documentare con apposita nota questi eventi eccezionali;
ribadisco che si CP_1 trattava di un codice di uso strettamente personale e che, nelle intenzioni mie e della proprietà, avrebbe dovuto essere utilizzato dal solo io pensavo che il si fosse attenuto a questa diposizione, salvo poi apprendere quando si CP_1 CP_1 giunse “ai ferri corti” che tale codice era in possesso di tutti dipendenti;
faccio presente come la stragrande maggioranza degli acquisti venisse effettuata direttamente dalla società con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile;
ovviamente se vi era necessità di acquistare minuteria, la stessa poteva essere acquistata in contanti;
fermo restando che ciò era comunque documentato da scontrino fiscale ovvero da fattura. Persona_ Sono poi venuto a sapere che sono state avviate indagini e che il dipendente è stato arrestato una sera colto in flagranza con denaro proveniente dal locale. Ovviamente di ciò io so gran poco, se non quanto riferitomi dal titolare. Te si sottopone al teste il doc. 2 allegato al ricordo in opposizione a dal documento risultano una serie di tavoli indicati come
“occupati” e per i quali non esiste lo scontrino di cassa a chiusura dell'ordinazione, con trasformazione , quindi, del tavolo, da
“occupato” a “libero”; preciso che detta operazione viene fatta in automatico dal programma, nel senso che, appena viene emesso lo scontrino, è il programma stesso a trasformare il tavolo da occupato a libero;
come detto questa mancanza dello scontrino a chiusura dell'ordinazione non è rara, ma è molto frequente.
pagina 10 di 15 prudentemente valutata dal primo Giudice, descrive un quadro di sostanziale superficialità e approssimazione nelle verifiche dell'andamento contabile del locale e di assenza di prassi operative vincolanti per i dipendenti, fatta salva qualche iniziativa che dichiara di CP_4 aver escogitato, in un periodo non meglio definito, per controllare le cancellazioni dei tavoli che apparivano inusuali. E' certo, in ogni caso, che non possono rilevare quali prescrizioni aziendali, i suggerimenti del consulente che si auto-qualifica “trait d'union” tra la proprietà e il locale: non è comprovato il suo ruolo, i suoi poteri, l'inserimento nella compagine aziendale, aspetti dai quali poter desumere la sua legittimazione al controllo e all'eterodirezione dell'attività dei dipendenti della . Ruolo che appare evanescente, al punto che nessuno dei dipendenti Parte_1 mai ha menzionato tale consulente e questi neppure era stato informato dell'intenzione della
Dal documento risulta che l'operazione è ascritta al “direttore”; questo dipende dal fatto che la cassa è stata aperta col codice ascrivibile al direttore e che, in teoria, avrebbe potuto essere usato solo dal direttore;
prima dell'attribuzione del codice personale riservato di cui prima ho parlato, l'ingresso alla cassa era più facile;
successivamente, invece, a seguito della fornitura del codice personale e della contemporanea mia cancellazione di tutte le altre utenze, l'unico a potere aprire la cassa era l'utente identificato come direttore;
come detto io ritenevo che solo il utilizzasse detto codice e sono invece CP_1 venuta a a sapere successivamente dallo stesso che egli aveva fornito, contrariamente alle mie indicazioni per mail, detto codice anche ad altri soggetti, con la conseguenza che in tutte le occasioni unico utente ad operare risultava, dal sistema, il solo direttore;
il tutto, ripeto, a partire dalla convocazione del giù a Mantova verso la fine giugno del 2023 se non CP_1 ricordo male;
viene sottoposto al teste il doc. 3 allegato al ricorso in opposizione e lo stesso dichiara di non avere predisposto lo specchietto degli ammanchi riportato nel documento;
il doc. 5 riguarda un report estratto dal programma e non modificabile circa l'intera attività del locale;
il doc. 6 riguarda i corrispettivi estratti dal programma “cassa in cloud” di cui prima ho parlato;
la chiusura Pt_ della cassa era effettuata dal direttore;
tale operazione poteva essere seguita dalla telecamera a presidio della , anche se in realtà si vede solo la persona e non il monitor;
era lo stesso direttore che aveva il compito di versare in cassa continua o in Persona_ banca il denaro;
in sua assenza operava o qualcun altro, visto che i codici li avevano tutti e, come detto, prima del sorgere dei sospetti, nessuno si era preoccupato della cosa;
la verifica della corrispondenza tra l'incassato ed il depositato in banca veniva effettuata a distanza di qualche giorno in forza degli estratti conto esaminati dall'ufficio contabilità della
[...] e non da me. Pt_1 cap. 25 memoria fui io ad accorgermi dell'anomalia nella cancellazione dei tavoli autonomamente e non su CP_1 segnalazione del prendo visone del doc. 34 allegato alla memoria difensiva dd. 30/8/2024 del non CP_1 CP_1 escludo di vere ricevuto il messaggio whatt's app;
faccio presente, comunque, che esso risale ad un periodo successivo all'incontro a Mantova di cui prima ho parlato e, quindi, ad un periodo successivo a quello in cui era emersa l'anomalia circa la cancellazione dei tavoli;
P prendo visione del doc. 4 RG 70/2024: si tratta di una mail che ho inviato al spazientito pe ril fatto CP_1 CP_1 che i fogli presenza erano dallo stesso compilati tardivamente;
confermo in ogni caso di avere inviato la mail in questione, la quale contiene riferimenti anche alle modalità di indicazione delle ore;
Test Persona_
escludo di essere stato a conoscenza del fatto che era sotto il controllo della proprietà o di terzi già da parecchi mesi. Ribadisco che i miei sospetti circa la gestione del locale di Riva sono partiti dall'eccessività delle spese per acquisti rispetto ai ricavi e dall'anomalia della cancellazione dei tavoli di cui ho abbondantemente parlato. Il veniva pagato sulla base della busta paga circa 2.000 euro al mese;
nei primi mesi, almeno fino a maggio 2023 CP_1 egli non ha mai compilato i fogli ore;
successivamente, a seguito dell'insorgenza dei sospetti di cui ho detto ed a seguito del deterioramento dei rapporti, egli ha cominciato a compilare il foglio ore, senza però che sia intervenuta una modifica nelle modalità di pagamento;
egli è sempre stato pagato con bonifico, anche perché per policy aziendale non facciamo nero. Confermo che il mi ha inviato i fogli ore sub doc 3 allegato al ricorso RG 70/2024. Ribadisco che egli è sempre CP_1 stato pagato negli stessi termini a prescindere dalle ore svolte e che egli non ha mai avanzato alcuna richiesta circa il pagamento di ore in più. Confermo che l'assunzione formale era quale cuoco, come del resto risultante dalle buste paga, ma che egli in concreto ha sempre svolto le mansioni di direttore del locale.
pagina 11 di 15 Per proprietà di controllare il dipendente : “… Sono poi venuto a sapere che sono state avviate indagini e che il dipendente è stato arrestato una sera colto in flagranza con Persona_9 denaro proveniente dal locale. Ovviamente di ciò io so gran poco, se non quanto riferitomi dal titolare”.
Ciò premesso, va ora considerato che la contestazione disciplinare formulata nei confronti dell'appellato,
non precisa quali controlli di cassa, da effettuare prima del versamento dei contanti, il avrebbe dovuto realizzare e sarebbero stati idonei a impedire (presunti) ammanchi di CP_1 cassa. Per le ragioni sopra esposte (le carenze evidenziate) è una contestazione generica, di un
“non fatto” che il datore di lavoro non può dimostrare e rende arduo l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Invece, è pacifico che l'infedeltà del dipendente è stata verificata, attraverso Persona_9 un'indagine condotta dai Carabinieri, che ha portato al suo arresto in flagranza, perché trovato ingiustificatamente in possesso di denaro proveniente dall'esercizio commerciale e che di tale condotta appropriativa il ha avuto contezza solo dopo l'arresto (il legale CP_1 rappresentante di in sede di interrogatorio formale ha confermato di aver Parte_1 informato l'appellato solo dopo l'arresto di Sità). Infine, è stato accertato che le modalità operative presso l'esercizio, come risulta dalle testimonianze sopra riportate, non prevedevano un unico operatore di cassa ma una pluralità di soggetti abilitati a ricevere pagamenti, sulla base dell'organizzazione dell'attività dell'esercizio. Il contesto complessivo delle risultanze è stato correttamente valutato dal Tribunale che ha escluso la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato (art. 143 “gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario”), sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, e la conseguente illegittimità della sanzione espulsiva adottata con il licenziamento impugnato.
* Con il secondo motivo di appello (“Illogicità della sentenza per errata valutazione dei mezzi istruttori in ordine alle incombenze di connesse al ruolo di direttore”), CP_1 Parte_1
[... lamenta il fatto che il Giudice di primo grado ha dichiarato che il datore di lavoro non avrebbe adeguatamente informato dei compiti connessi al ruolo di direttore CP_1 responsabile del locale, e che, dunque, vista la sua formale qualifica di cuoco, non gli si poteva addebitare la negligenza sulla verifica degli ammanchi di cassa.
pagina 12 di 15 La censura è infondata. Non è rilevante la circostanza che si occupasse, de facto, delle attività, che il datore CP_1 di lavoro con le dichiarazioni rese in udienza, ha asseritamente attribuito al Parte_8 dipendente, o di quelle riferite dai testi, posto che non erano mansioni a lui assegnate in via esclusiva né sue prerogative discendenti dall'inquadramento contrattuale (e dalla corrispondente professionalità) e non vi è prova che ne avesse la competenza e la correlata responsabilità né quale fosse il parametro della diligenza esigibile. Del resto, a fronte dell'accertato illecito di un dipendente non è possibile modificare ex post gli obblighi contrattuali o introdurne surrettiziamente di nuovi, a carico di CP_1
*
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della manifesta illogicità della sentenza per errata valutazione degli atti, dei documenti di causa e del mancato espletamento di CTU: i documenti prodotti dalla società sarebbero prove contabili ufficiali, con carattere di veridicità intrinseca, estrapolati dal programma di contabilità e, pertanto, immodificabili (testimonianza ). Tes_4
Sulla base di essi, quindi, è stata effettuata la quantificazione del danno subito dal datore di lavoro, gli ammanchi di cassa e quelli per cancellazione di tavoli. Erroneamente, pertanto, la sentenza sostiene che la quantificazione degli importi degli ammanchi non sia basata su dati certi e riscontrabili, provenendo tutti da parte appellante e non ha ammesso la CTU.
Osserva la Corte che, dalla testimonianza del consulente è emerso che il “dubbio” circa l'andamento dell'esercizio non è derivato dalla rilevazione di discrepanze tra i dati contabili (le registrazioni delle operazioni di vendita e di somministrazione dell'esercizio) e i pagamenti (in contanti o telematici) : “io vedevo gli incassi giornalieri attraverso il programma cassa in cloud;
in genere controllavo gli incassi la mattina successiva;
in teoria avrei potuto controllarli pressoché in tempo reale, ma questo non avveniva mai, anche perché vi era un rapporto di fiducia… la chiusura della cassa era effettuata dal direttore;
tale operazione poteva essere seguita dalla telecamera a presidio della , anche se in realtà si vede solo Pt_3 la persona e non il monitor;
era lo stesso direttore che aveva il compito di versare in cassa continua o in banca il denaro;
in sua assenza operava o qualcun altro, visto che i Persona_9 codici li avevano tutti e, come detto, prima del sorgere dei sospetti, nessuno si era preoccupato della cosa;
la verifica della corrispondenza tra l'incassato ed il depositato in banca veniva effettuata a distanza di qualche giorno in forza degli estratti conto esaminati dall'ufficio contabilità della e non da me. Parte_1
Riferisce, infatti il consulente “Ad un certo punto sono insorti dei dubbi circa le proporzioni dei consumi, nel senso che il rapporto normale tra spese per acquisti ed incassi non era in linea con quello usuale;
ciò non in termini eclatanti, ma all'incirca del 10%; ho cominciato, allora, ad informare la proprietà e ad approfondire i controlli, sia pure in modo blando, anche perché inizialmente si era trattato di un vago sospetto e non di una certezza;
ciò risale
pagina 13 di 15 all'incirca a maggio/giugno 2023; fui insospettito dalla circostanza che a Riva venivano cancellati molti tavoli, là dove negli altri ristoranti ciò non accedeva oppure accadeva solo occasionalmente”.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze diverse, che esulano dall'omissione formalmente contestata al (circoscritta ai controlli di cassa) e che evocano la possibilità CP_1 dell'esistenza di ricavi non registrati, quindi illeciti presso una realtà, il cui consulente afferma
“… (egli è sempre stato pagato con bonifico, anche perché) per policy aziendale non facciamo nero”.
Pertanto, il presunto danno economico, allegato dall'appellante non può essere determinato facendo riferimento ai dati contabili, perché deriverebbe da attività extracontabile, di cui non vi è traccia, e che, solo presuntivamente, muovendo da circostanze certe e univoche, si sarebbe potuto desumere in modo approssimativo. Ma tutte le circostanze allegate non sono elementi indiziari utili: la cancellazione dei tavoli può dipendere, come hanno riferito i testi, da una pluralità di fattori;
l'andamento annuale o stagionale dell'attività, da molteplici variabili;
le spese per gli acquisti, dalle variazioni di prezzo e dalla qualità delle materie.
Ritiene, quindi la Corte che correttamente il primo Giudice abbia respinto la richiesta istruttoria di ammissione alla CTU e abbia ritenuto inidonea la documentazione contabile offerta da a provare il quantum oggetto di domanda riconvenzionale. Parte_1
* Con il quinto motivo, l'appellante contesta il numero di mensilità dovute al lavoratore in caso di licenziamento (12 mensilità). Chiede che vengano ridotte al minimo, 6 mensilità, in considerazione dell'anzianità di servizio di – 8 mesi – e la dimensione modesta CP_1 dell'attività – 4 punti vendita.
Il rilevo non può essere accolto, in considerazione della valutazione discrezionale esercitata tenendo conto del comportamento complessivo di parte datoriale, della gravità della sanzione espulsiva adottata e del fatto che la misura dell'indennità stabilita, che si colloca poco al di sopra del minimo edittale, in una forbice normativa cha va da 6 a 36 mensilità, appare adeguata e sufficientemente dissuasiva.
*
pagina 14 di 15 Con il terzo motivo, che viene da ultimo esaminato attesa la sua autonomia, l'appellante censura per manifesta illogicità la sentenza in ordine alla quantificazione del dovuto in € 1.709,92 relativa alla retribuzione di settembre 2023.
A sostegno della tesi evidenzia che i messaggi whatsapp, che datore e lavoratore si erano scambiati, riguardavano un periodo di ferie corrente dal 9 al 16 agosto e non il periodo dal 19.8.2023 in poi, data a partire dalla quale non avrebbe più avuto contatti con la CP_1
Società, “probabilmente attendendo un licenziamento che gli avrebbe consentito di usufruire del sussidio di disoccupazione, che tardava ad arrivare”.
Questa censura si fonda su una pura illazione. Nessuna assenza ingiustificata risulta essere stata contestata tempestivamente dall'azienda dopo il periodo di ferie;
il lavoratore è rimasto a disposizione dell'azienda e in attesa di comunicazioni da parte del datore di lavoro (cfr. messaggio 16.08.2023 doc. 7) che non l'ha più richiamato in servizio. Il rapporto è cessato, quindi, formalmente con il licenziamento in data 30.10.2023: trattandosi di un rapporto sinallagmatico, fino alla risoluzione il datore di lavoro è tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni anche se decide di non avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente. Trattasi di puntuale applicazione, in difetto di deroghe espresse nella disciplina positiva, del disposto dell'art. 1453 c.c., che è la previsione di riferimento per la disciplina dell'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.
*
Per le ragioni esposte, l'appello va integralmente rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
*
PQM
Rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 5/2025 del Parte_1
TRIBUNALE DI ROVERETO GdL;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite che si liquidano per il secondo grado in € 4.800,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Trento, 12.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 CCNL turismo Articolo 410 - INDENNITA' DI CASSA:
1. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del 5% della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 13/2025 RG LAVORO promossa da:
C.F./P.IVA , in persona del Legale Rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. Lidia Vecchi del Foro di Mantova, (C.F.:
), con domicilio eletto presso la persona e lo studio di quest'ultima in C.F._1
Mantova, Via Sant'Agnese n.8/A, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , assistito, rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente per procura già depositata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio dall'avv. Alberto Scerbo (C.F. ) e dall'avv. Fabrizio C.F._3
Gazzini (C.F. ) entrambi del Foro di Rovereto e domiciliato per la C.F._4 presente pratica presso lo studio di quest'ultimo in 38068 Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 8, giusta procura telematica in atti APPELLATA
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa pagina 1 di 15 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: IN PRINCIPALITA': voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione, in completa riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste formulate nei procedimenti riuniti di primo grado n. 65/2023 e 70/2023, ivi compresa la domanda riconvenzionale e quindi rigettare tutte le domande avversarie formulate nei medesimi procedimenti riuniti di primo grado n. 65/2023 e 70/2023 per le motivazioni in atti, con conseguente ripetizione in favore dell'appellante delle somme versate al Sig. CP_1 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla sentenza impugnata.
[...]
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare controparte a pagare a la Parte_1 complessiva somma di € 16.923,20= a titolo di risarcimento del danno per i motivi esposti in atti, ovvero quella che sarà ritenuta congrua e di Giustizia in corso di causa anche in via d'equità ex art. 1226 Cod. Civ.; IN SUBORDINE: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare l'importo dovuto nella misura di quanto effettivamente accertato e provato in funzione e ragione delle emergenze acquisite nel corso del Giudizio di primo grado;
IN VIA RICONVENZIONALE: compensare la somma di € 16.923,20=, ovvero quella che sarà ritenuta congrua e di Giustizia in corso di causa anche in via d'equità ex art. 1226 Cod. Civ., con le pretese avversarie, ovvero con la diversa somma che dovesse ritenersi dovuta al Sig. in corso di giudizio;
Controparte_1
IN OGNI CASO: Spese rifuse di primo e secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis)
DI PARTE APPELLATA: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta, Nel merito in via principale: rigettarsi le domande della parte come Controparte_2 versate nel ricorso in appello d.d. 13.03.2025, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in narrativa, e confermarsi integralmente la sentenza nr. 5/2025 d.d. 06.02.2025 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto. In ogni caso con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente grado di giudizio, oltre la maggiorazione per spese generali al 15 %, per CNPA ed IVA come per Legge. In via istruttoria: se del caso, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova offerti e non già ammessi in primo grado.
pagina 2 di 15 * FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
lavorò alle dipendenze della società operante nel settore Controparte_1 Parte_1 della ristorazione, assunto il 24.2.2023 con qualifica di operaio e mansioni di cuoco con inquadramento al 3° livello. Dopo un periodo di ferie “forzate” dal 8.8.2023, la Società lo licenziò il giorno 30.10.2023, a causa di “gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario” che si sostanziavano
“nell'avere omesso i controlli di cassa necessari prima di effettuare i versamenti dei contanti all'istituto bancario” con determinazione di “ammanchi di cassa per una somma di circa € 10.000,00”. Il licenziamento venne impugnato (con procedimento n. R.g. 70/2024) e, contemporaneamente, notificò decreto ingiuntivo alla Società con cui azionava il CP_1 pagamento di € 2.405,14 a titolo di retribuzioni omesse pari agli importi risultanti dai cedolini paga dei mesi di agosto e settembre 2023.
Con ricorso R.G. 65/2024, depositato il 20.5.2024, la promosse Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 22/2024, sostenendo che nulla era dovuto al lavoratore, in quanto le somme in questione erano state trattenute a titolo di acconto sul maggior danno provocato dall'inadempimento di per una cifra di € CP_1
16.923,20. Per tali motivi, chiese la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento del danno causato dalla negligenza nello svolgimento delle funzioni assegnategli, ovvero dalla mancata effettuazione di controlli di cassa prima del versamento dei contanti presso l'istituto bancario, che provocò un ammanco di € 16.923,20. si costituì, chiedendo la reiezione del ricorso in opposizione, con la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo e il riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute per la durata del rapporto di lavoro, oltre alle ore di servizio prestate in misura eccedente a quanto previsto contrattualmente.
Chiese, altresì, la riunione del procedimento con quello della causa sub R.g. 70/2024, relativa allo stesso rapporto di lavoro, nella quale il lavoratore citò la Società datrice al fine di accertare la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento. Chiese, altresì, di dichiararsi l'inefficacia del licenziamento con condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
All'udienza del 12.9.2024, il Giudice del lavoro invitò le parti a valutare un possibile accordo conciliativo, con il pagamento dell'importo di € 5.000,00 in favore del lavoratore oltre ad un concorso alle spese legali. All'udienza del 26.9.2024, le parti dichiararono di non avere raggiunto un'intesa e chiesero la riunione dei due procedimenti avviati R.g. 65/2024 e 70/2024, che venne disposta dal Giudice.
pagina 3 di 15 Con sentenza n. 5/2025 d.d. 6.2.2025, il Tribunale confermò il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2024 d.d.
5.4.2024 e, in parziale accoglimento delle domande proposte nel procedimento sub RG 70/2024, accertò e dichiarò che aveva svolto mansioni di direttore CP_1 responsabile;
dichiarò il rapporto di lavoro estinto alla data del 30.10.2023 e condannò
[...] al pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria pari ad € Parte_1 CP_1
20.519,04 dalla data del licenziamento al saldo oltre alle spese di giudizio. Relativamente alle retribuzioni di agosto e ottobre 2023 riconosciute nel decreto ingiuntivo n. 22/24, il Giudice ritenne provato che il lavoratore fosse stato sospeso dall'attività lavorativa e non ingiustificatamente assente, a partire dal 16.8.2023, e che l'entità degli importi fosse comprovata dalle buste paga consegnate al lavoratore (in forza di precedente decreto ingiuntivo per consegna di cose fungibili n. 64 d.d. 19.1.2024). Quanto alla mensilità di settembre, il Giudice ritenne ingiustificata la sospensione del rapporto e condannò il datore di lavoro al pagamento di € 1.709,92, cioè la retribuzione lorda ricavata dalla busta paga prodotta.
In ordine alle pretese differenze retributive a titolo di mansioni superiori e lavoro supplementare e/o straordinario nei mesi di giugno e luglio 2023, il Giudice respinse le richieste del lavoratore, in quanto, anche se le mansioni di fatto esercitate da erano CP_1 superiori a quelle per cui era stato formalmente assunto, come riconosciuto dalla stessa Società, il lavoratore non aveva provato la retribuzione maggiore spettante rispetto a quella corrispostagli di cuoco né che le ore svolte a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario avrebbero determinato differenze retributive.
In ordine al licenziamento, rigettava la domanda di dichiarazione di nullità per difetto di contestazione, ritenendo non raggiunta la prova della comunicazione al datore di lavoro dell'intervenuto cambio di residenza da parte del lavoratore. Nel merito del licenziamento, invece, premesso che non vi era contestazione tra le parti in ordine al fatto che la responsabilità degli ammanchi di cassa fosse imputabile al vice direttore del locale, escludeva la negligenza del direttore egli non era l'unico soggetto legittimato a effettuare CP_1 versamenti nella cassa continua;
non era evidente l'ammanco nei versamenti in quanto i contanti potevano essere utilizzati anche per altre piccole spese;
era ignaro CP_1 dell'esistenza di sospetti a carico di uno o più lavoratori;
il numero di cancellazione dei tavoli, da cui il direttore avrebbe dovuto sospettare degli ammanchi, non era idoneo a qualificare come negligente la condotta di La datrice di lavoro, inoltre, non aveva fornito CP_1 adeguate informazioni al lavoratore circa le incombenze connesse al ruolo di direttore responsabile del locale, data la sua formale assunzione quale cuoco. Per tali motivi il Giudice dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, condannando la Società al pagamento dell'indennità di € 20.519,04. Inoltre, considerata l'impossibilità di attribuire una condotta colposa al lavoratore, il Giudice respingeva la domanda riconvenzionale proposta pagina 4 di 15 dalla Società di condanna dell'opposto al risarcimento del danno causato da negligenza, nello svolgimento delle funzioni assegnategli, che avrebbe causato l'ammanco di € 16.923,20.
*
Con atto di appello d.d. 13.3.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5/2025 del Giudice del lavoro di Rovereto, chiedendone la completa riforma con conseguente accoglimento delle richieste formulate nei due procedimenti riuniti in primo grado. In via principale, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda del lavoratore di annullamento del licenziamento;
in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore al pagamento della somma di € 16.923,20, a titolo di risarcimento del danno, determinato dalla negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni o, in subordine, della somma risultante dalla rideterminazione di quanto effettivamente accertato e provato;
in via riconvenzionale subordinata, la compensazione della somma di € 16.923,20 con le pretese avversarie.
Con atto d.d. 28.5.2025 si è costituito in appello , instando per il rigetto del Controparte_1 gravame promosso da controparte e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.06.2025, i procuratori si sono richiamati agli atti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Collegio ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo di sentenza, in calce ritrascritto.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette la Corte che, con la presente motivazione, in virtù del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20) - farà impiego del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessaria e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. 3126/21. Orientamento ora recepito dalla novella del Codice di procedura civile.
La società ha formulato cinque motivi d'appello, che verranno esaminati nel Parte_1 seguente ordine, ritenuto funzionale alla motivazione.
Con il primo motivo (“Manifesta illogicità della sentenza in ordine all'esame del merito del licenziamento ed in particolare della sussistenza di una negligenza nella condotta del direttore Marocchi tale da giustificare il provvedimento espulsivo”), l'appellante lamenta che, davanti pagina 5 di 15 al G.d.L., il lavoratore non aveva impugnato il merito del licenziamento ma si era limitato a dolersi dell'aspetto formale del procedimento disciplinare, che si era svolto senza previa contestazione dell'addebito, e per tali motivi, di fatto, ne avrebbe confermato la legittimità nel merito.
La tesi non merita accoglimento perché è contraddetta dal tenore degli atti di primo grado, nei quali oltre ad aver rilevato l'omessa comunicazione della contestazione disciplinare CP_1
e dell'atto di recesso del datore di lavoro (doc. 15 e doc. 16 fasc. primo grado), perché inviati a un indirizzo non più attuale, ha documentato di aver avuto conoscenza del licenziamento e della sua decorrenza solo a seguito di una ricerca sul portale “Trentino Lavoro” (cfr. doc. 12) e ha contestato la sussistenza della condotta addebitatagli dal datore di lavoro e, pertanto, la legittimità sostanziale del licenziamento.
A questo va aggiunto che, nella vigenza dell'attuale sistema a tutele crescenti, il giudice deve prima verificare se sussista la giusta causa o il giustificato motivo1, e poi – ove il licenziamento non sia giustificato – deve valutare il “tipo” di vizio (nullità, insussistenza del fatto contestato, violazione del principio di proporzionalità, sussistenza di vizi formali o procedurali), al fine di individuare il regime rimediale applicabile (art. 3, comma 1 e 2 d.lo 23/2015)2.
Il provvedimento espulsivo (doc. 16 fasc. primo grado), con il quale, in data 30.10.2023 il datore di lavoro irrogò il licenziamento per giusta causa, fa riferimento al CCNL Pubblici 1 «la sfera morale e professionale del lavoratore, la cui tutela ha avuto di mira la Corte Costituzionale, risulta maggiormente compromessa da una accusa ingiusta perché infondata, che non da una accusa formalmente irrituale;
appare invero arduo configurare il rispetto del procedimento come “un bene in sé” tutelato in via autonoma e particolarmente incisiva…», così significativamente Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, n. 4844. 2
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.
pagina 6 di 15 Esercizi, Ristorazione e Turismo, richiamando l'ipotesi disciplinare ( art. 143 e 213 lettera f) di “gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario”, ravvisabili a decorrere
“dall'01.03.2023” per aver “omesso i controlli di cassa necessari prima di effettuare i versamenti in contanti all'istituto bancario, come da delega a lei attribuita, in riferimento agli incassi relativi al locale “Officina del Panino” di Riva del Garda (TN); ciò ha comportato ammanchi di cassa per una somma di circa 10.000,00 euro, che ci riserviamo di chiederle in restituzione e rimborso, rilevati a fronte di verifica amministrativa avvenuta in data 08.08.2023”.
Ora, così delineato l'ambito della contestazione, va preliminarmente osservata la genericità della stessa, dalla quale non è possibile ricavare quali condotte fossero concretamente esigibili (controlli di cassa) da parte del essendo pacifico che egli, come riconosciuto dalla CP_1 datrice di lavoro, aveva le mansioni contrattuali di cuoco (cfr. contratto in atti datato 23.02.2023, doc. 4) ma svolgeva di fatto l'attività di responsabile presso l'esercizio, pur non avendo (e non essendo stata provata) una specifica e documentata delega per la gestione amministrativa e contabile (ma solo una delega per il deposito in cassa continua di un istituto bancario) né percependo un'indennità di cassa o di maneggio di denaro3.
Tanto è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi:
• , dipendente in qualità di cuoco per due anni sino al Testimone_1 Parte_1 settembre 2024: “Io ho lavorato assieme al Il era il responsabile CP_1 CP_1 del locale e dava le direttive sia a me, che agli altri dipendenti. Noi lavoravamo su due turni;
complessivamente eravamo circa dodici persone e lavoravamo su due turni, con sei lavoratori a testa. Il turno era coperto da due cuochi, un lavapiatti e tre camerieri. Il era presente in entrambi i turni;
egli arrivava la mattina, verso le 8,30/9, CP_1 talvolta anche prima ove vi fosse da scaricare il camion;
il primo turno di lavoro iniziava alle 10 e terminava alle 15; l'inizio alle 10 era possibile solo quando non vi fosse da preparare la linea;
era frequente, quindi che si iniziasse prima, verso le 8,30- 9; il secondo turno andava dalle 17/17,30 fino alle 23/24. In estate si faceva l'orario continuato. Come in parte anticipato il era presente in entrambi i turni, con l'orario di CP_1 inizio lavoro già indicato e termine del lavoro con la chiusura del locale;
ciò in quanto egli era, come detto, il responsabile del locale.
pagina 7 di 15 Il aveva circa un'ora di pausa, di cui in genere usufruiva tra le 15 e le 16. CP_1
Oltre a dare le direttive al personale, il si occupava dell'effettuazione degli
CP_1 ordini, nonché di altre attività a me sconosciute. Personalmente mi rapportavo con lui per dirgli che cosa mi serviva per lo svolgimento dell'attività di cuoco. Il si occupava anche della cassa, ma non solo lui, in quanto anche i
CP_1 camerieri accedevano alla cassa;
la cassa era costituita da ipad, al quale potevano accedere tutti i camerieri e, per l'appunto, il responsabile io non ho mai
CP_1 utilizzato il terminale, non ne ho mai voluto sapere;
in genere era il ad
CP_1 avviare il computer e dopo di lui i camerieri;
io personalmente non mi sono mai occupato della gestione della e nulla so di scienza diretta in proposito;
talvolta Pt_3 poteva accadere che alcune ordinazioni venissero cancellate, o perché le persone cambiavano idea e se ne andavano, ovvero perché decidevano di cambiare tavolo, ad es. da fuori a dentro il locale;
le chiavi erano in possesso di quasi tutti i dipendenti;
Per_ non le avevamo io, , . In linea di massima e se non ricordo CP_3 Per_2 Per_3 male tutti gli altri dipendenti le avevano. cap. 20 memoria dd. 30/8/2024: è vero, il denaro contante veniva utilizzato
CP_1 per effettuare gli acquisti dei prodotti indicati nel capitolo;
l'altra responsabile , Tes_2 il giorno in cui ha preso il posto del mi ha riferito che era stato trovato un
CP_1 cameriere a rubare e che lo stesso era stato immortalato da un video;
faccio presente che io non ho visto il video;
questo risale al primo giorno in cui lei è arrivata;
la sera prima il aveva lavorato come sempre;
la mattina dopo al suo posto ho
CP_1 trovato la;
si trattava del periodo estivo, forse verso maggio 2023”. Tes_2
• , nt. a Dakar (Senegal) il 14/12/1984, dipendente della Parte_4 [...] da cinque anni e mezzo con mansioni di cuoco: Pt_1
“Ho lavorato assieme al lo stesso aveva le mansioni di responsabile, che ha CP_1 svolto per tutto il periodo in cui ha lavorato presso il locale;
lo stesso impartiva le direttive al personale;
indicava l'orario di lavoro da seguire;
seguiva la cassa;
indicava ai camerieri come agire, effettuava gli ordini. Il arrivava la mattina verso le 9 fino alle 14/15; era sempre l'ultimo ad CP_1 andare via;
rientrava verso le 17,30/18 e proseguiva fino alla chiusura, che interveniva in un orario compreso tra le 22.30/23.30. Le chiavi del locale le avevano quasi tutti, ivi compreso il la cassa era accessibile tanto da parte del CP_1
quanto da parte dei camerieri. …Io non mi sono mai occupato della CP_1 gestione della cassa;
io vedevo semplicemente gli ordini sul terminale presente in cucina e neppure sapevo a quali tavoli fossero destinati. …ADR: sono stato a consegnare le chiavi del locale al dopo avere fatto una copia delle mie CP_1 chiavi;
a me le aveva consegnate il precedente responsabile il era il Pt_5 CP_1 mio interlocutore;
io non ho parlato pressoché mai con i titolari”.
pagina 8 di 15 • , nt. il 28/2/2004 in Macedonia, dipendente da marzo Persona_4 Parte_1
2023 a settembre 2024 con mansioni di cameriere di sala fino al dicembre 2023 e successivamente come operaio: “Conoscevo il già prima di lavorare con la CP_1
è stato lui ad offrirmi il lavoro presso quest'ultima. Il era il Parte_1 CP_1 direttore del locale Officina del Panino. Ci dava gli ordini, gli orari di lavoro, si intratteneva con i fornitori e aiutava sul lavoro;
in genere era il primo ad arrivare sul luogo di lavoro e l'ultimo ad uscire, a parte il giorno in cui era libero. Fruiva di una pausa tra le 15 e le 17 circa nel caso in cui non ci fosse particolare movimento. La cassa era gestita dal da di cui ignoro il cognome, da me. La CP_1 Per_5 password d'accesso era uguale per tutti;
il primo apriva la cassa. Il denaro contante poteva essere utilizzato per fare acquisti improvvisi, come ad es. il caffè quando mancava, le verdure, ecc. La cancellazione dei tavoli avveniva con una certa frequenza, soprattutto quando c'erano camerieri nuovi;
accadeva anche quando vi erano cambi di tavolo;
talvolta, sia pure raramente, poteva capitare che qualcuno ordinasse e si allontanasse pagando solo le bevande e non attendendo i piatti o i panini. Improvvisamente una mattina ho trovato una nuova direttrice di nome IT Telemetro;
… faccio peraltro presente che dopo la sua fuoriuscita sono cambiati altri tre direttori;
a me non è stato chiesto nulla circa la mancanza di soldi in cassa, anche se loro erano a conoscenza che io la gestivo al pari delle altre persone che prima ho menzionato;
i versamenti in banca venivano effettuati dal o da io CP_1 Per_5 non ho mai fatto versamenti in banca fino a che il è stato presente;
la CP_1 chiusura della cassa veniva invece effettuata nel locale dal o, in sua assenza, CP_1 da I palmari che funzionavano erano due e non tre;
gli stessi venivano Per_5 utilizzati da tutti, senza un nominativo d'accesso; dopo che è andato via il io CP_1
l'ho personalizzato col mio nome e la mia password e ciò al fine di evitare rischi di fraintendimento ed anche per aiutare la cucina a sapere a chi riferirsi. Le chiavi erano Per_ Per_ in possesso di quattro persone o o forse entrambi”; CP_1 Per_5
• , nt. il 14/10/2000 a Riva del Garda, res.te ad Arco, ex dipendente Testimone_3 del locale nelle stagioni estive 2023 e 2024 in qualità di Parte_6 cameriera: “ce l'avevano [chiavi del locale, n.d.r.] un po' di persone: CP_1 Per_ Per_ Per_
, i cuochi e , , , la moglie di
[...] Tes_2 Tes_1 Persona_9
[...]
. Ritengo che le chiavi siano state loro consegnate dal legale rappresentante Per_10
la cassa veniva usata a giro un po' da tutti;
vi era una password che Parte_7 veniva inserita la mattina in genere dal e poi restava attiva per tutto il CP_1 giorno;
…era il a versare in banca gli incassi…i palmari erano due, giacché CP_1 il terzo non funzionava;
si entrava tutti con lo stesso nominativo;
…i tavoli venivano cambiati quando c'erano errori, ad es. un conto sbagliato;
questo poteva capitare quando c'era tanta confusione, ad es. nei week end;
tenderei ad escludere che
pagina 9 di 15 capitasse più volte nello stesso giorno;
capitava, invece, alcune volte in settimana;
…io lavoravo dalle 9.30/10 alle 15 e dalle 17 alle 23 circa. Il ricorrente era il primo ad entrare la mattina e l'ultimo ad uscire;
fruiva di una pausa di circa 1,5 ore all'ora di pranzo.
Dalle dichiarazioni sopra riportate risulta provato, in modo univoco, il ruolo di che CP_1 era considerato dagli altri dipendenti la figura di riferimento, occupandosi dell'organizzazione del personale e degli ordini. Quanto alla gestione della cassa, è accertato che essa fosse accessibile e utilizzata, durante la giornata, da tutti i camerieri presenti e, di consueto, anche per pagamenti per piccoli acquisti, secondo le esigenze del locale. Quanto alla chiusura giornaliera della cassa e al deposito del contante, è pure stato confermato che se ne occupasse, Per non solo il ma in sua assenza, anche . CP_1
E' anche emersa l'assenza di protocolli operativi o dotazioni strumentali idonei a consentire un controllo sulle modalità operative dei singoli dipendenti o a evitare il contatto con il denaro contante e automatizzare le operazioni di contabilizzazione. La testimonianza resa da all'udienza del 14.11.2024, consulente libero Testimone_4 professionista (“Io seguivo i rapporti tra la società e l'Officina del Panino per gli aspetti amministrativi, di assunzione e in parte fiscali”)4, teste introdotto dall'azienda e che è stata 4 “In pratica io facevo da trait d'union tra la proprietà ed il locale mi rapportavo pressoché giornalmente col responsabile del locale…io vedevo gli incassi giornalieri attraverso il programma cassa in cloud;
in genere controllavo gli incassi la mattina successiva;
in teoria avrei potuto controllarli pressoché in tempo reale, ma questo non avveniva mai, anche perché vi era un rapporto di fiducia.
Ad un certo punto sono insorti dei dubbi circa le proporzioni dei consumi, nel senso che il rapporto normale tra spese per acquisti ed incassi non era in linea con quello usuale;
ciò non in termini eclatanti, ma all'incirca del 10%; ho cominciato, allora, ad informare la proprietà e ad approfondire i controlli, sia pure in modo blando, anche perché inizialmente si era trattato di un vago sospetto e non di una certezza;
ciò risale all'incirca a maggio/giugno 2023; fui insospettito dalla circostanza che a Riva venivano cancellati molti tavoli, là dove negli altri ristoranti ciò non accedeva oppure accadeva solo occasionalmente;
ho quindi iniziato ad intensificare i controlli;
dopo avere parlato con la proprietà, abbiamo deciso di convocare verso metà giugno dell'anno scorso;
in un colloquio alla presenza del titolare mia e CP_1 Parte_8 del quest'ultimo ci ha detto che la cancellazione dei tavoli era legata all'allontanamento dei clienti ad es stufi di CP_1 aspettare, ovvero al cambio dei tavoli;
per tagliare la testa al toro io proposi di inserire un codice strettamente personale finalizzato a documentare le operazioni “eccezionali”; in altri termini, senza l'inserimento di tale codice non era possibile effettuare cancellazioni;
chiedi anche al di documentare con apposita nota questi eventi eccezionali;
ribadisco che si CP_1 trattava di un codice di uso strettamente personale e che, nelle intenzioni mie e della proprietà, avrebbe dovuto essere utilizzato dal solo io pensavo che il si fosse attenuto a questa diposizione, salvo poi apprendere quando si CP_1 CP_1 giunse “ai ferri corti” che tale codice era in possesso di tutti dipendenti;
faccio presente come la stragrande maggioranza degli acquisti venisse effettuata direttamente dalla società con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile;
ovviamente se vi era necessità di acquistare minuteria, la stessa poteva essere acquistata in contanti;
fermo restando che ciò era comunque documentato da scontrino fiscale ovvero da fattura. Persona_ Sono poi venuto a sapere che sono state avviate indagini e che il dipendente è stato arrestato una sera colto in flagranza con denaro proveniente dal locale. Ovviamente di ciò io so gran poco, se non quanto riferitomi dal titolare. Te si sottopone al teste il doc. 2 allegato al ricordo in opposizione a dal documento risultano una serie di tavoli indicati come
“occupati” e per i quali non esiste lo scontrino di cassa a chiusura dell'ordinazione, con trasformazione , quindi, del tavolo, da
“occupato” a “libero”; preciso che detta operazione viene fatta in automatico dal programma, nel senso che, appena viene emesso lo scontrino, è il programma stesso a trasformare il tavolo da occupato a libero;
come detto questa mancanza dello scontrino a chiusura dell'ordinazione non è rara, ma è molto frequente.
pagina 10 di 15 prudentemente valutata dal primo Giudice, descrive un quadro di sostanziale superficialità e approssimazione nelle verifiche dell'andamento contabile del locale e di assenza di prassi operative vincolanti per i dipendenti, fatta salva qualche iniziativa che dichiara di CP_4 aver escogitato, in un periodo non meglio definito, per controllare le cancellazioni dei tavoli che apparivano inusuali. E' certo, in ogni caso, che non possono rilevare quali prescrizioni aziendali, i suggerimenti del consulente che si auto-qualifica “trait d'union” tra la proprietà e il locale: non è comprovato il suo ruolo, i suoi poteri, l'inserimento nella compagine aziendale, aspetti dai quali poter desumere la sua legittimazione al controllo e all'eterodirezione dell'attività dei dipendenti della . Ruolo che appare evanescente, al punto che nessuno dei dipendenti Parte_1 mai ha menzionato tale consulente e questi neppure era stato informato dell'intenzione della
Dal documento risulta che l'operazione è ascritta al “direttore”; questo dipende dal fatto che la cassa è stata aperta col codice ascrivibile al direttore e che, in teoria, avrebbe potuto essere usato solo dal direttore;
prima dell'attribuzione del codice personale riservato di cui prima ho parlato, l'ingresso alla cassa era più facile;
successivamente, invece, a seguito della fornitura del codice personale e della contemporanea mia cancellazione di tutte le altre utenze, l'unico a potere aprire la cassa era l'utente identificato come direttore;
come detto io ritenevo che solo il utilizzasse detto codice e sono invece CP_1 venuta a a sapere successivamente dallo stesso che egli aveva fornito, contrariamente alle mie indicazioni per mail, detto codice anche ad altri soggetti, con la conseguenza che in tutte le occasioni unico utente ad operare risultava, dal sistema, il solo direttore;
il tutto, ripeto, a partire dalla convocazione del giù a Mantova verso la fine giugno del 2023 se non CP_1 ricordo male;
viene sottoposto al teste il doc. 3 allegato al ricorso in opposizione e lo stesso dichiara di non avere predisposto lo specchietto degli ammanchi riportato nel documento;
il doc. 5 riguarda un report estratto dal programma e non modificabile circa l'intera attività del locale;
il doc. 6 riguarda i corrispettivi estratti dal programma “cassa in cloud” di cui prima ho parlato;
la chiusura Pt_ della cassa era effettuata dal direttore;
tale operazione poteva essere seguita dalla telecamera a presidio della , anche se in realtà si vede solo la persona e non il monitor;
era lo stesso direttore che aveva il compito di versare in cassa continua o in Persona_ banca il denaro;
in sua assenza operava o qualcun altro, visto che i codici li avevano tutti e, come detto, prima del sorgere dei sospetti, nessuno si era preoccupato della cosa;
la verifica della corrispondenza tra l'incassato ed il depositato in banca veniva effettuata a distanza di qualche giorno in forza degli estratti conto esaminati dall'ufficio contabilità della
[...] e non da me. Pt_1 cap. 25 memoria fui io ad accorgermi dell'anomalia nella cancellazione dei tavoli autonomamente e non su CP_1 segnalazione del prendo visone del doc. 34 allegato alla memoria difensiva dd. 30/8/2024 del non CP_1 CP_1 escludo di vere ricevuto il messaggio whatt's app;
faccio presente, comunque, che esso risale ad un periodo successivo all'incontro a Mantova di cui prima ho parlato e, quindi, ad un periodo successivo a quello in cui era emersa l'anomalia circa la cancellazione dei tavoli;
P prendo visione del doc. 4 RG 70/2024: si tratta di una mail che ho inviato al spazientito pe ril fatto CP_1 CP_1 che i fogli presenza erano dallo stesso compilati tardivamente;
confermo in ogni caso di avere inviato la mail in questione, la quale contiene riferimenti anche alle modalità di indicazione delle ore;
Test Persona_
escludo di essere stato a conoscenza del fatto che era sotto il controllo della proprietà o di terzi già da parecchi mesi. Ribadisco che i miei sospetti circa la gestione del locale di Riva sono partiti dall'eccessività delle spese per acquisti rispetto ai ricavi e dall'anomalia della cancellazione dei tavoli di cui ho abbondantemente parlato. Il veniva pagato sulla base della busta paga circa 2.000 euro al mese;
nei primi mesi, almeno fino a maggio 2023 CP_1 egli non ha mai compilato i fogli ore;
successivamente, a seguito dell'insorgenza dei sospetti di cui ho detto ed a seguito del deterioramento dei rapporti, egli ha cominciato a compilare il foglio ore, senza però che sia intervenuta una modifica nelle modalità di pagamento;
egli è sempre stato pagato con bonifico, anche perché per policy aziendale non facciamo nero. Confermo che il mi ha inviato i fogli ore sub doc 3 allegato al ricorso RG 70/2024. Ribadisco che egli è sempre CP_1 stato pagato negli stessi termini a prescindere dalle ore svolte e che egli non ha mai avanzato alcuna richiesta circa il pagamento di ore in più. Confermo che l'assunzione formale era quale cuoco, come del resto risultante dalle buste paga, ma che egli in concreto ha sempre svolto le mansioni di direttore del locale.
pagina 11 di 15 Per proprietà di controllare il dipendente : “… Sono poi venuto a sapere che sono state avviate indagini e che il dipendente è stato arrestato una sera colto in flagranza con Persona_9 denaro proveniente dal locale. Ovviamente di ciò io so gran poco, se non quanto riferitomi dal titolare”.
Ciò premesso, va ora considerato che la contestazione disciplinare formulata nei confronti dell'appellato,
non precisa quali controlli di cassa, da effettuare prima del versamento dei contanti, il avrebbe dovuto realizzare e sarebbero stati idonei a impedire (presunti) ammanchi di CP_1 cassa. Per le ragioni sopra esposte (le carenze evidenziate) è una contestazione generica, di un
“non fatto” che il datore di lavoro non può dimostrare e rende arduo l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Invece, è pacifico che l'infedeltà del dipendente è stata verificata, attraverso Persona_9 un'indagine condotta dai Carabinieri, che ha portato al suo arresto in flagranza, perché trovato ingiustificatamente in possesso di denaro proveniente dall'esercizio commerciale e che di tale condotta appropriativa il ha avuto contezza solo dopo l'arresto (il legale CP_1 rappresentante di in sede di interrogatorio formale ha confermato di aver Parte_1 informato l'appellato solo dopo l'arresto di Sità). Infine, è stato accertato che le modalità operative presso l'esercizio, come risulta dalle testimonianze sopra riportate, non prevedevano un unico operatore di cassa ma una pluralità di soggetti abilitati a ricevere pagamenti, sulla base dell'organizzazione dell'attività dell'esercizio. Il contesto complessivo delle risultanze è stato correttamente valutato dal Tribunale che ha escluso la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato (art. 143 “gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario”), sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, e la conseguente illegittimità della sanzione espulsiva adottata con il licenziamento impugnato.
* Con il secondo motivo di appello (“Illogicità della sentenza per errata valutazione dei mezzi istruttori in ordine alle incombenze di connesse al ruolo di direttore”), CP_1 Parte_1
[... lamenta il fatto che il Giudice di primo grado ha dichiarato che il datore di lavoro non avrebbe adeguatamente informato dei compiti connessi al ruolo di direttore CP_1 responsabile del locale, e che, dunque, vista la sua formale qualifica di cuoco, non gli si poteva addebitare la negligenza sulla verifica degli ammanchi di cassa.
pagina 12 di 15 La censura è infondata. Non è rilevante la circostanza che si occupasse, de facto, delle attività, che il datore CP_1 di lavoro con le dichiarazioni rese in udienza, ha asseritamente attribuito al Parte_8 dipendente, o di quelle riferite dai testi, posto che non erano mansioni a lui assegnate in via esclusiva né sue prerogative discendenti dall'inquadramento contrattuale (e dalla corrispondente professionalità) e non vi è prova che ne avesse la competenza e la correlata responsabilità né quale fosse il parametro della diligenza esigibile. Del resto, a fronte dell'accertato illecito di un dipendente non è possibile modificare ex post gli obblighi contrattuali o introdurne surrettiziamente di nuovi, a carico di CP_1
*
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della manifesta illogicità della sentenza per errata valutazione degli atti, dei documenti di causa e del mancato espletamento di CTU: i documenti prodotti dalla società sarebbero prove contabili ufficiali, con carattere di veridicità intrinseca, estrapolati dal programma di contabilità e, pertanto, immodificabili (testimonianza ). Tes_4
Sulla base di essi, quindi, è stata effettuata la quantificazione del danno subito dal datore di lavoro, gli ammanchi di cassa e quelli per cancellazione di tavoli. Erroneamente, pertanto, la sentenza sostiene che la quantificazione degli importi degli ammanchi non sia basata su dati certi e riscontrabili, provenendo tutti da parte appellante e non ha ammesso la CTU.
Osserva la Corte che, dalla testimonianza del consulente è emerso che il “dubbio” circa l'andamento dell'esercizio non è derivato dalla rilevazione di discrepanze tra i dati contabili (le registrazioni delle operazioni di vendita e di somministrazione dell'esercizio) e i pagamenti (in contanti o telematici) : “io vedevo gli incassi giornalieri attraverso il programma cassa in cloud;
in genere controllavo gli incassi la mattina successiva;
in teoria avrei potuto controllarli pressoché in tempo reale, ma questo non avveniva mai, anche perché vi era un rapporto di fiducia… la chiusura della cassa era effettuata dal direttore;
tale operazione poteva essere seguita dalla telecamera a presidio della , anche se in realtà si vede solo Pt_3 la persona e non il monitor;
era lo stesso direttore che aveva il compito di versare in cassa continua o in banca il denaro;
in sua assenza operava o qualcun altro, visto che i Persona_9 codici li avevano tutti e, come detto, prima del sorgere dei sospetti, nessuno si era preoccupato della cosa;
la verifica della corrispondenza tra l'incassato ed il depositato in banca veniva effettuata a distanza di qualche giorno in forza degli estratti conto esaminati dall'ufficio contabilità della e non da me. Parte_1
Riferisce, infatti il consulente “Ad un certo punto sono insorti dei dubbi circa le proporzioni dei consumi, nel senso che il rapporto normale tra spese per acquisti ed incassi non era in linea con quello usuale;
ciò non in termini eclatanti, ma all'incirca del 10%; ho cominciato, allora, ad informare la proprietà e ad approfondire i controlli, sia pure in modo blando, anche perché inizialmente si era trattato di un vago sospetto e non di una certezza;
ciò risale
pagina 13 di 15 all'incirca a maggio/giugno 2023; fui insospettito dalla circostanza che a Riva venivano cancellati molti tavoli, là dove negli altri ristoranti ciò non accedeva oppure accadeva solo occasionalmente”.
Si tratta, a ben vedere, di circostanze diverse, che esulano dall'omissione formalmente contestata al (circoscritta ai controlli di cassa) e che evocano la possibilità CP_1 dell'esistenza di ricavi non registrati, quindi illeciti presso una realtà, il cui consulente afferma
“… (egli è sempre stato pagato con bonifico, anche perché) per policy aziendale non facciamo nero”.
Pertanto, il presunto danno economico, allegato dall'appellante non può essere determinato facendo riferimento ai dati contabili, perché deriverebbe da attività extracontabile, di cui non vi è traccia, e che, solo presuntivamente, muovendo da circostanze certe e univoche, si sarebbe potuto desumere in modo approssimativo. Ma tutte le circostanze allegate non sono elementi indiziari utili: la cancellazione dei tavoli può dipendere, come hanno riferito i testi, da una pluralità di fattori;
l'andamento annuale o stagionale dell'attività, da molteplici variabili;
le spese per gli acquisti, dalle variazioni di prezzo e dalla qualità delle materie.
Ritiene, quindi la Corte che correttamente il primo Giudice abbia respinto la richiesta istruttoria di ammissione alla CTU e abbia ritenuto inidonea la documentazione contabile offerta da a provare il quantum oggetto di domanda riconvenzionale. Parte_1
* Con il quinto motivo, l'appellante contesta il numero di mensilità dovute al lavoratore in caso di licenziamento (12 mensilità). Chiede che vengano ridotte al minimo, 6 mensilità, in considerazione dell'anzianità di servizio di – 8 mesi – e la dimensione modesta CP_1 dell'attività – 4 punti vendita.
Il rilevo non può essere accolto, in considerazione della valutazione discrezionale esercitata tenendo conto del comportamento complessivo di parte datoriale, della gravità della sanzione espulsiva adottata e del fatto che la misura dell'indennità stabilita, che si colloca poco al di sopra del minimo edittale, in una forbice normativa cha va da 6 a 36 mensilità, appare adeguata e sufficientemente dissuasiva.
*
pagina 14 di 15 Con il terzo motivo, che viene da ultimo esaminato attesa la sua autonomia, l'appellante censura per manifesta illogicità la sentenza in ordine alla quantificazione del dovuto in € 1.709,92 relativa alla retribuzione di settembre 2023.
A sostegno della tesi evidenzia che i messaggi whatsapp, che datore e lavoratore si erano scambiati, riguardavano un periodo di ferie corrente dal 9 al 16 agosto e non il periodo dal 19.8.2023 in poi, data a partire dalla quale non avrebbe più avuto contatti con la CP_1
Società, “probabilmente attendendo un licenziamento che gli avrebbe consentito di usufruire del sussidio di disoccupazione, che tardava ad arrivare”.
Questa censura si fonda su una pura illazione. Nessuna assenza ingiustificata risulta essere stata contestata tempestivamente dall'azienda dopo il periodo di ferie;
il lavoratore è rimasto a disposizione dell'azienda e in attesa di comunicazioni da parte del datore di lavoro (cfr. messaggio 16.08.2023 doc. 7) che non l'ha più richiamato in servizio. Il rapporto è cessato, quindi, formalmente con il licenziamento in data 30.10.2023: trattandosi di un rapporto sinallagmatico, fino alla risoluzione il datore di lavoro è tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni anche se decide di non avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente. Trattasi di puntuale applicazione, in difetto di deroghe espresse nella disciplina positiva, del disposto dell'art. 1453 c.c., che è la previsione di riferimento per la disciplina dell'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.
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Per le ragioni esposte, l'appello va integralmente rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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PQM
Rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 5/2025 del Parte_1
TRIBUNALE DI ROVERETO GdL;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite che si liquidano per il secondo grado in € 4.800,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Trento, 12.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 CCNL turismo Articolo 410 - INDENNITA' DI CASSA:
1. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del 5% della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.