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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4651/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4651/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Madonna, presso lo studio del C.F._2
quale, in Napoli, via Posillipo, n. 69/20, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p. t., procuratore di Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed P.IVA_1 C.F._3
Andrea Ornati ( , elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio C.F._4
Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti hanno precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
23.12.2024.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 20.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
7500/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_2
della somma di euro 33.799,74, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base
[...]
pagina 1 di 10 del contratto n. 4539006 (concluso il 12.10.2012 con Consumit s.p.a.) mediante il quale è stato concesso finanziamento per euro 15.910,12 da restituire in 72 rate mensili di euro 305,19 ciascuna.
Gli opponenti hanno lamentato l'indeterminatezza ed indeterminabilità della pattuizione relativa agli interessi con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, coo. 4 e 6, t.u.b. ed hanno chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
procuratore di eccepita la nullità della citazione in opposizione “ex Controparte_1 Controparte_2 art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 C.p.c., in quanto dal contenuto del tutto indeterminato e generico e raffigurante una evidente incertezza circa gli addebiti che oggi parte attrice muove alla (p. 5 della comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta), ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che non è ravvisabile alcuna violazione della l. n. 108/96 (neppure -avuto riguardo alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della conclusione del contratto- potendo includersi nel teg le spese per i costi assicurativi dovendo - secondo quanto del resto risulta espressamente dal documento contrattuale- la polizza ritenersi facoltativa) e che l'i.s.c. ha una funzione meramente informativa, sì che “laddove, come nel caso di specie, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione potrà in concreto ipotizzarsi” (p. 14 della comparsa di costituzione e risposta) e non potrà trovare applicazione l'art. 117 t.u.b.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnati i termini per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 22.5.2022 risulta depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il giudice istruttore ed effettuato il rilievo officioso risultante dal provvedimento in data 28.6.2024 (cui ha fatto seguito il provvedimento in data
11.11.2024), si è effettivamente tenuta, mediante trattazione scritta, il giorno 3.1.2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 7.1.2025 mediante il quale sono stati altresì assegnati termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. I motivi di opposizione proposti dal e dalla sono infondati. Ciò nonostante, in Parte_1 Pt_2 conseguenza delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
3. Occorre premettere che, così come eccepito dall'opposta, le doglianze degli opponenti sono state formulate in modo tanto generico da non poter non essere considerate inammissibili. La lettura dell'atto di citazione consente infatti di ritenere prospettata una mera divergenza tra il tasso di pagina 2 di 10 interesse indicato in contratto e quello effettivamente praticato (divergenza cui conseguirebbe, secondo la parte, una indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso pattuito) senza che alcun tentativo sia stato svolto dalla parte per evidenziare anche solo i presupposti in fatto alla base della prospettata divergenza (e tale tentativo non è stato svolto neppure nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. nella quale -nonostante l'eccezione a riguardo sollevata in comparsa di costituzione e risposta- gli opponenti si sono limitati a chiedere la mancata concessione della provvisoria esecuzione -pur già concessa alla prima udienza- ed a prospettare una non condivisibile inversione dell'onere della prova). Una simile modalità di formulazione della domanda ne impone la valutazione in termini di inammissibilità, non avendo gli atti degli opponenti consentito alla parte opposta (che, non a caso, ha svolto difese in buona parte -inevitabilmente- generiche e relative a questioni -usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori- ricorrenti nel contenzioso relativo ai contratti di finanziamento, ma non puntualmente prospettate in fatto, prima ancora che in diritto, dagli attori in senso processuale) di difendersi ed al giudice di emettere una pronuncia di merito idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale.
3. Le considerazioni da ultimo svolte dovrebbero condurre ad una mera dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione (ed al rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risultando, in verità, l'iniziativa degli opponenti -per come genericamente formulata- temeraria).
Una simile conclusione è, tuttavia, preclusa dalla necessaria integrazione delle tradizionali regole processuali nazionali con il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore quale delineato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia (nel senso della necessità di una simile integrazione con quanto ne discende anche in termini di sforzo culturale cui è tenuto -oggi- il giurista si veda -pur se relativa al caso del decreto ingiuntivo non opposto privo di motivazione in ordine alla non abusività delle clausole contrattuali- Cass., S. U., 6 aprile 2023, n.
9479).
In particolare, nella dimensione eurounitaria, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-
582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). Come affermato dalla Corte di giustizia, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Corte di Controparte_3
giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, NN , il giudice è tenuto ad esaminare la possibile CP_4 abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La medesima Corte ha anche, in più Controparte_5
pagina 3 di 10 occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia,
30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-
497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) il Persona_1 Persona_2 giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11,
; iii) il giudice non può dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, Controparte_6
adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-
243/08, NN GSM Zrt).
Occorre inoltre precisare (e la questione viene in immediato rilievo ai fini della presente decisione) che anche il giudicato formatosi a fronte dell'opposizione a decreto ingiuntivo è suscettibile di esser superato nel caso in cui la sentenza pronunziata in ordine a tale opposizione non abbia esplicitamente esaminato la vessatorietà (ai sensi del codice del consumo) o la non vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore (arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA). L'esame officioso delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto del procedimento (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, diviene quindi Controparte_5
necessario (allorquando il decreto ingiuntivo non contenga motivazione sulla non abusività delle medesime clausole) anche in caso di opposizione infondata (in rito o in merito) poiché, in assenza di motivazione nella sentenza, sulla non vessatorietà delle clausole non si formerebbe mai giudicato
(e da tale circostanza sarebbe pregiudicata pure la parte opposta che potrebbe sempre vedere preclusa l'esecuzione fondata su un titolo esecutivo suscettibile -sia pur solo in parte qua- di revisione). Del resto, escludere -in un caso come quello che viene qui in rilievo- la praticabilità di un simile esame officioso (in assenza, si ribadisce, di motivazione sul punto contenuta nel decreto ingiuntivo) esporrebbe il consumatore al rischio di essere del tutto privato di quella funzione di riequilibrio dell'asimmetria anche processuale esistente tra professionista e consumatore che la
Corte di giustizia ha chiaramente rimesso al solo giudice nazionale.
3.1. Tanto detto, occorre allora procedere, in primis, all'esame della questione (oggetto del rilievo svolto con provvedimento del 28.6.2024) relativa alla possibile vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons.) delle clausole (art. 8 del contratto -per effetto del quale è dovuto un interesse moratorio pari al 15,96%- ed art. 9 del contratto -ai sensi del quale, in caso di decadenza dal beneficio del pagina 4 di 10 termine, è dovuta altresì una penale in misura pari all'8%) mediante le quali sono state quantificate le somme dovute a titolo di interessi moratori e di penale.
3.1.1. A fronte dell'invito ad interloquire sulla questione rilevata d'ufficio, gli opponenti hanno, nella sostanza, dichiarato di volersi avvalere della disciplina in materia di clausole vessatorie pattuite con il consumatore, mentre l'opposta ha escluso la natura vessatoria delle clausole da ultimo richiamate atteso che l'interesse moratorio risulta pattuito entro i limiti della soglia usura.
3.1.2. L'argomento proposto da per escludere la vessatorietà delle clausole qui in Controparte_1
esame non può essere condiviso. La prospettata coincidenza, quanto alla pattuizione relativa agli interessi moratori, tra vessatorietà ed usurarietà non convince già solo considerando che l'art. 33, co.
2, cod. cons. pone una presunzione solo relativa (“Si presumono vessatorie fino a prova contraria”) di vessatorietà. La coincidenza tra vessatorietà ed usurarietà significa tuttavia: i) o che (stante la natura sola relativa della presunzione) può esservi una clausola penale eccedente la soglia fissata in materia di usura, ma non vessatoria (conclusione, per la verità, difficilmente argomentabile); ii) o che quella prevista dall'art. 33, co. 2, cod. cons. è una presunzione assoluta e non relativa di vessatorietà (circostanza, tuttavia, in aperto contrasto con la lettera della disposizione).
Del resto, che il parametro alla stregua del quale valutare la vessatorietà della clausola penale sia distinto rispetto a quello normativamente previsto con riferimento all'usura discende pure dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (la quale ha pure avuto modo di precisare come l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE - segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva- se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora -
Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco SA).
I giudici del IR hanno piuttosto osservato che i) “per appurare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al Persona_3
fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede»
“il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo
2013, C-415/11, . Persona_3
pagina 5 di 10 Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte di giustizia) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la richiamata rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei
“contratti di credito”), ma ritiene che la rilevazione di Banca d'Italia sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risultano del resto orientati, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v.
ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal
Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.1.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività delle clausole in esame, occorre allora esaminare la questione relativa alle modalità mediante le quali pagina 6 di 10 acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito (precisato che la stessa parte opposta ha ritenuto acquisibili d'ufficio i decreti rilevanti ai fini della valutazione della soglia in materia di usura) questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015,
C-497/13, nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma Persona_1
l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). Persona_4
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_7 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.1.4. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%. Il contratto di finanziamento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo prevede, a fronte di un t.a.n. pari al 10,96% un interesse di mora pari al 15,96% (art. 8) ed una penale pari all'8% sul capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine (art. 9).
pagina 7 di 10 Ebbene, già solo la pattuizione contenuta all'art. 8 (senza neppure necessità di valorizzare anche l'art. 9 del contratto -fermo l'obbligo, ai sensi dell'art. 34, cod. cons., di valutare la vessatorietà di una clausola pure alla luce delle altre clausole del contratto medesimo) deve ritenersi tale da risultare presuntivamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. atteso che vale ad attribuire alla parte mutuante somme per il ritardo nel pagamento superiori al doppio della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi praticati sul mercato al momento della conclusione del contratto.
Atteso che l'opposta non ha offerto elementi idonei a superare la presunzione relativa di vessatorietà di tale pattuizione, una simile vessatorietà non può non essere dichiarata.
3.1.5. Tanto premesso, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata vessatorietà delle clausole richiamate.
Al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva
93/13/CEE, i giudici del IR hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K.;
Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Persona_5
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale
Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione delle clausole contenute agli articoli 8 e 9 (quanto a tale ultima clausola la disapplicazione è limitata alla parte in cui è prevista la penale pari all'8% atteso che, per la parte in cui sono disciplinati i presupposti in presenza dei quali il creditore può valersi della decadenza dal beneficio del termine, la stessa non rileva ai fini dell'oggetto del giudizio risultando già al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ampiamente decorso il termine finale apposto al contratto).
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma di euro 16.882,08 (corrispondente al solo capitale riportato nel documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. in sede monitoria) oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
(dovendo ritenersi che, in conseguenza della fisiologica scadenza del termine apposto ai contratti e della nullità -per le ragioni indicate- della clausola relativa agli interessi moratori, non possa operare pagina 8 di 10 la clausola di apertura –“Se le parti non ne hanno determinato la misura”- della disposizione da ultimo richiamata) dalla domanda (12.1.2021) al saldo.
4. Tanto detto, nella segnalata prospettiva di stabilizzazione della presente decisione, ritiene questo
Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che le considerazioni che seguono riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17,
. Controparte_5
In via preliminare occorre precisare che, in relazione alle clausole di seguito indicate, non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo” (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui ritenga le Controparte_6
clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
Tanto detto, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento agli artt. 1, 2, 4 e 7 del contratto alla base del decreto ingiuntivo. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13,
; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, Persona_6
C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita nel contratto ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_7
5. Pur risultando l'opposizione proposta sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e gli opponenti condannati al pagamento di una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla parte opposta. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7500/2020 di questo Tribunale;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 16.882,08, oltre Controparte_2
interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 12.1.2021 al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4651/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Madonna, presso lo studio del C.F._2
quale, in Napoli, via Posillipo, n. 69/20, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante p. t., procuratore di Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed P.IVA_1 C.F._3
Andrea Ornati ( , elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio C.F._4
Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti hanno precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
23.12.2024.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 20.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
7500/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_2
della somma di euro 33.799,74, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base
[...]
pagina 1 di 10 del contratto n. 4539006 (concluso il 12.10.2012 con Consumit s.p.a.) mediante il quale è stato concesso finanziamento per euro 15.910,12 da restituire in 72 rate mensili di euro 305,19 ciascuna.
Gli opponenti hanno lamentato l'indeterminatezza ed indeterminabilità della pattuizione relativa agli interessi con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, coo. 4 e 6, t.u.b. ed hanno chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
procuratore di eccepita la nullità della citazione in opposizione “ex Controparte_1 Controparte_2 art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 C.p.c., in quanto dal contenuto del tutto indeterminato e generico e raffigurante una evidente incertezza circa gli addebiti che oggi parte attrice muove alla (p. 5 della comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta), ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che non è ravvisabile alcuna violazione della l. n. 108/96 (neppure -avuto riguardo alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti al momento della conclusione del contratto- potendo includersi nel teg le spese per i costi assicurativi dovendo - secondo quanto del resto risulta espressamente dal documento contrattuale- la polizza ritenersi facoltativa) e che l'i.s.c. ha una funzione meramente informativa, sì che “laddove, come nel caso di specie, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione potrà in concreto ipotizzarsi” (p. 14 della comparsa di costituzione e risposta) e non potrà trovare applicazione l'art. 117 t.u.b.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnati i termini per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 22.5.2022 risulta depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il giudice istruttore ed effettuato il rilievo officioso risultante dal provvedimento in data 28.6.2024 (cui ha fatto seguito il provvedimento in data
11.11.2024), si è effettivamente tenuta, mediante trattazione scritta, il giorno 3.1.2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 7.1.2025 mediante il quale sono stati altresì assegnati termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. I motivi di opposizione proposti dal e dalla sono infondati. Ciò nonostante, in Parte_1 Pt_2 conseguenza delle questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
3. Occorre premettere che, così come eccepito dall'opposta, le doglianze degli opponenti sono state formulate in modo tanto generico da non poter non essere considerate inammissibili. La lettura dell'atto di citazione consente infatti di ritenere prospettata una mera divergenza tra il tasso di pagina 2 di 10 interesse indicato in contratto e quello effettivamente praticato (divergenza cui conseguirebbe, secondo la parte, una indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso pattuito) senza che alcun tentativo sia stato svolto dalla parte per evidenziare anche solo i presupposti in fatto alla base della prospettata divergenza (e tale tentativo non è stato svolto neppure nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. nella quale -nonostante l'eccezione a riguardo sollevata in comparsa di costituzione e risposta- gli opponenti si sono limitati a chiedere la mancata concessione della provvisoria esecuzione -pur già concessa alla prima udienza- ed a prospettare una non condivisibile inversione dell'onere della prova). Una simile modalità di formulazione della domanda ne impone la valutazione in termini di inammissibilità, non avendo gli atti degli opponenti consentito alla parte opposta (che, non a caso, ha svolto difese in buona parte -inevitabilmente- generiche e relative a questioni -usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori- ricorrenti nel contenzioso relativo ai contratti di finanziamento, ma non puntualmente prospettate in fatto, prima ancora che in diritto, dagli attori in senso processuale) di difendersi ed al giudice di emettere una pronuncia di merito idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale.
3. Le considerazioni da ultimo svolte dovrebbero condurre ad una mera dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione (ed al rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risultando, in verità, l'iniziativa degli opponenti -per come genericamente formulata- temeraria).
Una simile conclusione è, tuttavia, preclusa dalla necessaria integrazione delle tradizionali regole processuali nazionali con il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore quale delineato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia (nel senso della necessità di una simile integrazione con quanto ne discende anche in termini di sforzo culturale cui è tenuto -oggi- il giurista si veda -pur se relativa al caso del decreto ingiuntivo non opposto privo di motivazione in ordine alla non abusività delle clausole contrattuali- Cass., S. U., 6 aprile 2023, n.
9479).
In particolare, nella dimensione eurounitaria, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-
582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). Come affermato dalla Corte di giustizia, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Corte di Controparte_3
giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, NN , il giudice è tenuto ad esaminare la possibile CP_4 abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La medesima Corte ha anche, in più Controparte_5
pagina 3 di 10 occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia,
30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-
497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) il Persona_1 Persona_2 giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11,
; iii) il giudice non può dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, Controparte_6
adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-
243/08, NN GSM Zrt).
Occorre inoltre precisare (e la questione viene in immediato rilievo ai fini della presente decisione) che anche il giudicato formatosi a fronte dell'opposizione a decreto ingiuntivo è suscettibile di esser superato nel caso in cui la sentenza pronunziata in ordine a tale opposizione non abbia esplicitamente esaminato la vessatorietà (ai sensi del codice del consumo) o la non vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore (arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA). L'esame officioso delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto del procedimento (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, diviene quindi Controparte_5
necessario (allorquando il decreto ingiuntivo non contenga motivazione sulla non abusività delle medesime clausole) anche in caso di opposizione infondata (in rito o in merito) poiché, in assenza di motivazione nella sentenza, sulla non vessatorietà delle clausole non si formerebbe mai giudicato
(e da tale circostanza sarebbe pregiudicata pure la parte opposta che potrebbe sempre vedere preclusa l'esecuzione fondata su un titolo esecutivo suscettibile -sia pur solo in parte qua- di revisione). Del resto, escludere -in un caso come quello che viene qui in rilievo- la praticabilità di un simile esame officioso (in assenza, si ribadisce, di motivazione sul punto contenuta nel decreto ingiuntivo) esporrebbe il consumatore al rischio di essere del tutto privato di quella funzione di riequilibrio dell'asimmetria anche processuale esistente tra professionista e consumatore che la
Corte di giustizia ha chiaramente rimesso al solo giudice nazionale.
3.1. Tanto detto, occorre allora procedere, in primis, all'esame della questione (oggetto del rilievo svolto con provvedimento del 28.6.2024) relativa alla possibile vessatorietà (art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons.) delle clausole (art. 8 del contratto -per effetto del quale è dovuto un interesse moratorio pari al 15,96%- ed art. 9 del contratto -ai sensi del quale, in caso di decadenza dal beneficio del pagina 4 di 10 termine, è dovuta altresì una penale in misura pari all'8%) mediante le quali sono state quantificate le somme dovute a titolo di interessi moratori e di penale.
3.1.1. A fronte dell'invito ad interloquire sulla questione rilevata d'ufficio, gli opponenti hanno, nella sostanza, dichiarato di volersi avvalere della disciplina in materia di clausole vessatorie pattuite con il consumatore, mentre l'opposta ha escluso la natura vessatoria delle clausole da ultimo richiamate atteso che l'interesse moratorio risulta pattuito entro i limiti della soglia usura.
3.1.2. L'argomento proposto da per escludere la vessatorietà delle clausole qui in Controparte_1
esame non può essere condiviso. La prospettata coincidenza, quanto alla pattuizione relativa agli interessi moratori, tra vessatorietà ed usurarietà non convince già solo considerando che l'art. 33, co.
2, cod. cons. pone una presunzione solo relativa (“Si presumono vessatorie fino a prova contraria”) di vessatorietà. La coincidenza tra vessatorietà ed usurarietà significa tuttavia: i) o che (stante la natura sola relativa della presunzione) può esservi una clausola penale eccedente la soglia fissata in materia di usura, ma non vessatoria (conclusione, per la verità, difficilmente argomentabile); ii) o che quella prevista dall'art. 33, co. 2, cod. cons. è una presunzione assoluta e non relativa di vessatorietà (circostanza, tuttavia, in aperto contrasto con la lettera della disposizione).
Del resto, che il parametro alla stregua del quale valutare la vessatorietà della clausola penale sia distinto rispetto a quello normativamente previsto con riferimento all'usura discende pure dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (la quale ha pure avuto modo di precisare come l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE - segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva- se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora -
Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco SA).
I giudici del IR hanno piuttosto osservato che i) “per appurare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al Persona_3
fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede»
“il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo
2013, C-415/11, . Persona_3
pagina 5 di 10 Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte di giustizia) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la richiamata rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei
“contratti di credito”), ma ritiene che la rilevazione di Banca d'Italia sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risultano del resto orientati, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v.
ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal
Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.1.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività delle clausole in esame, occorre allora esaminare la questione relativa alle modalità mediante le quali pagina 6 di 10 acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito (precisato che la stessa parte opposta ha ritenuto acquisibili d'ufficio i decreti rilevanti ai fini della valutazione della soglia in materia di usura) questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015,
C-497/13, nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma Persona_1
l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). Persona_4
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_7 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.1.4. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%. Il contratto di finanziamento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo prevede, a fronte di un t.a.n. pari al 10,96% un interesse di mora pari al 15,96% (art. 8) ed una penale pari all'8% sul capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine (art. 9).
pagina 7 di 10 Ebbene, già solo la pattuizione contenuta all'art. 8 (senza neppure necessità di valorizzare anche l'art. 9 del contratto -fermo l'obbligo, ai sensi dell'art. 34, cod. cons., di valutare la vessatorietà di una clausola pure alla luce delle altre clausole del contratto medesimo) deve ritenersi tale da risultare presuntivamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. atteso che vale ad attribuire alla parte mutuante somme per il ritardo nel pagamento superiori al doppio della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi praticati sul mercato al momento della conclusione del contratto.
Atteso che l'opposta non ha offerto elementi idonei a superare la presunzione relativa di vessatorietà di tale pattuizione, una simile vessatorietà non può non essere dichiarata.
3.1.5. Tanto premesso, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata vessatorietà delle clausole richiamate.
Al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva
93/13/CEE, i giudici del IR hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K.;
Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Persona_5
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale
Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione delle clausole contenute agli articoli 8 e 9 (quanto a tale ultima clausola la disapplicazione è limitata alla parte in cui è prevista la penale pari all'8% atteso che, per la parte in cui sono disciplinati i presupposti in presenza dei quali il creditore può valersi della decadenza dal beneficio del termine, la stessa non rileva ai fini dell'oggetto del giudizio risultando già al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ampiamente decorso il termine finale apposto al contratto).
Ne discende che, revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma di euro 16.882,08 (corrispondente al solo capitale riportato nel documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. in sede monitoria) oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
(dovendo ritenersi che, in conseguenza della fisiologica scadenza del termine apposto ai contratti e della nullità -per le ragioni indicate- della clausola relativa agli interessi moratori, non possa operare pagina 8 di 10 la clausola di apertura –“Se le parti non ne hanno determinato la misura”- della disposizione da ultimo richiamata) dalla domanda (12.1.2021) al saldo.
4. Tanto detto, nella segnalata prospettiva di stabilizzazione della presente decisione, ritiene questo
Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che le considerazioni che seguono riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17,
. Controparte_5
In via preliminare occorre precisare che, in relazione alle clausole di seguito indicate, non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo” (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui ritenga le Controparte_6
clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
Tanto detto, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento agli artt. 1, 2, 4 e 7 del contratto alla base del decreto ingiuntivo. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13,
; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, Persona_6
C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita nel contratto ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_7
5. Pur risultando l'opposizione proposta sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa e gli opponenti condannati al pagamento di una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla parte opposta. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7500/2020 di questo Tribunale;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 16.882,08, oltre Controparte_2
interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 12.1.2021 al saldo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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