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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4148/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BURATTI ROSSELLA e DALL'AGLIO DAVIDE ANTONIO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Vigevano (PV), Via Carrobbio n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
COTTA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Via
Dei Mulini n. 11;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, stante il già pronunciato scioglimento del matrimonio, così giudicare,
Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, 1. Assegnare la casa coniugale sita in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n. 9 e il relativo ripostiglio al
pag. 1 di 8 Dott. (proprietario in via esclusiva).
2. Assegnare gli arredi e il Parte_1
mobilio presenti nella casa coniugale sita in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n.
9, alla IGnora , ad eccezione dei beni ed effetti personali del Dott. CP_1 [...]
e per un mobile vetrina in copiato stile seicentesco e con vetri piombati Parte_1
(appartenente al padre del Ricorrente che lo utilizzava nel proprio studio legale). 3.
Respingere tutte le domande (nessuna esclusa) di natura economica formulate dalla resistente, IG.ra non sussistendone i presupposti per il relativo CP_1
accoglimento poichè destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, per i motivi ampiamente esposti in atti, qui richiamati.
In ogni caso: con il favore delle spese e compensi professionali di causa ex D.M. 147/22”.
Parte resistente:
“voglia il Tribunale, contrariis reiectis
-disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 6 l. 898/70, a carico di Parte_1
il versamento in favore della signora di un contributo mensile di euro
[...] CP_1
500,00=, oltre rivalutazione Istat, o quell'altra somma ritenuta congrua.
-assegnare gli arredi ed il mobilio presenti nell'abitazione coniugale, in Vigevano corso della Repubblica 9, alla sig.ra CP_1
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 664/2024 pubblicata in data 10.4.2024 è già stato pronunciato il divorzio tra le parti, pertanto nulla deve essere disposto al riguardo.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dal ricorrente, debba essere rigettata nel merito, posto che l'unica figlia della coppia, Per_1
è ultra maggiorenne ed ha, pacificamente, raggiunto la propria indipendenza economica, svolgendo la professione di medico-chirurgo.
Pertanto, l'immobile sito in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n. 9, di cui il ricorrente chiede l'assegnazione, non può essere considerato “casa coniugale” nell'accezione di cui all'art. 337 sexies c.c.; se, infatti, la finalità dell'assegnazione della casa coniugale è preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile pag. 2 di 8 costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole, è evidente che non vi sia ragione di ricorrervi allorquando, come nel caso di specie, la “casa coniugale” nel senso sopra accolto non esista più, essendo già avvenuto l'allontanamento della figlia, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n.
13065/2002).
Pertanto, essendo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori, non vi sono i presupposti per l'accoglimento della relativa domanda.
Ne consegue che ogni questione attinente all'uso o al godimento dell'immobile soggiace alle regole ordinarie del diritto civile, rimanendo estranea alla competenza del presente giudizio.
Il Collegio, del resto, dà atto dell'accordo tra le parti in merito alla divisione dei beni mobili presenti presso la ex casa familiare.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
In ordine alla domanda della resistente finalizzata al riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex marito, richiesto nella misura di euro 500,00 mensili ovvero in altra somma ritenuta congrua, si rileva quanto segue.
La richiesta di parte resistente si fonda sull'assunto che il prospettato squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti sia diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale;
in particolare, la IG.ra CP_1 deduce di essersi: “fatta carico della conduzione familiare, avendo così consentito al marito di dedicarsi interamente alla propria carriera lavorativa, contribuendo pertanto
-di fatto- alla sua relativa crescita anche in termini patrimoniali e avendo, inoltre, dedicato tutto il tempo extralavorativo alla figlia” (Cfr. comparsa conclusionale IG.ra pag. 5). Circostanze, invece, tutte contestate dal ricorrente. CP_1
In merito, occorre osservare come la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce conformi, ha affermato come l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un pag. 3 di 8 parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n.
18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi.
In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023).
Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato
(Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L.
808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia,
pag. 4 di 8 rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023,
n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass.
19306/2023).
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il IG. di professione medico, è proprietario dell'immobile costituente ex casa Pt_1
coniugale sito in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n. 9, ove sin dalla separazione
è rimasta, tuttavia, a vivere la IG.ra ; lo stesso risulta aver prodotto negli CP_1
ultimi tre anni i seguenti redditi netti, come evidenziato dalle certificazioni reddituali in atti:
- per l'annualità 2021, € 81.929,00 (v. Mod. Unico 2022);
- per l'annualità 2022, € 71.329,00 (v. Mod. Unico 2023);
- per l'annualità 2023, € 79.635,00 (v. Mod. Unico 2024);
Tuttavia il ricorrente è gravato dal pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, pari a 650,00 mensili, di ulteriori 166,00 euro per il proprio studio medico e alle relative spese condominiali dei suddetti immobili (v. doc. n. 11 e 13).
Il ricorrente è, altresì, tenuto a corrispondere una rata mensile di mutuo, asseritamente contratto per la ristrutturazione dell'immobile costituente ex casa familiare e rinegoziato pag. 5 di 8 nell'anno 2016, di circa 1.500,00 euro (v. doc. n. 7, 8, 9a, 9b, 10), oltre che di un altro finanziamento, con esborso mensile di euro 500,00 (v. doc n. 22, 22°, 22 B, 22 C), essendo, invece, prossimo all'estinzione l'ulteriore finanziamento richiesto nell'anno
2015 e per cui è tenuto al versamento di una rata mensile di 419,50 euro (v. doc. n. 21).
La IG.ra , di contro, ha lavorato per circa quarant'anni alle dipendenze della CP_1
Regione Lombardia ed è in pensione a decorrere dall'anno 2018; la stessa ha, pertanto, percepito € 49.279,02 a titolo di trattamento di fine rapporto e ha prodotto, negli ultimi tre anni, i seguenti redditi netti:
- per l'annualità 2021: € 18.811,43 (v. C.U. 2022);
- per l'annualità 2022: € 19.395,23 (v. C.U. 2023);
- per l'annualità 2023: € 20.622,17 (v. C.U. 2024).
Inoltre, dagli atti di causa – come confermato dalla stessa resistente con memoria del
16.02.2024 – risulta che la IG.ra abbia ricavato € 80.650,00 dall'alienazione di un CP_1
immobile sito in Casalbore (AV) ricevuto in eredità dal padre.
La stessa è, tuttavia, gravata dal pagamento di due finanziamenti contratti negli anni 2022
e 2023 (v. doc. n. 6 e 7).
Orbene, applicando i principi sopra esposti in materia di assegno divorzile al caso di specie, e, al contempo tenendo in considerazione il criterio della ragione più liquida, il
Collegio osserva che, anche qualora si accertasse la presenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, in ogni caso le risultanze processuali non provano la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale disparità economica tra le parti e le scelte compiute dai coniugi di comune accordo durante la vita matrimoniale, non potendo, pertanto, accogliersi la domanda proposta dalla convenuta di previsione di un assegno di divorzio in suo favore.
Invero, si osserva come gravi sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
pag. 6 di 8 Del resto, lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per sé, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Nel caso che ci occupa, invero, risulta che la IG.ra , oggi in pensione e dotata CP_1
di mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita, abbia sempre svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della Regione Lombardia in costanza di matrimonio.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la sperequazione economica dei propri redditi rispetto a quelli dell'ex coniuge né ha fornito evidenza che questa sia derivante dalle scelte operate durante la vita matrimoniale e non ha, altresì, dimostrato di aver rifiutato o anche ricercato ulteriori occasioni lavorative o professionali per dedicarsi alla famiglia.
Del resto, si evidenzia che pacificamente, la relazione matrimoniale tra le parti è cessata sin dall'anno 2005, quando il marito lasciava definitivamente la ex casa coniugale (v. anche p. 4 della comparsa conclusionale) e che nell'accordo di separazione già si dava atto del fatto che i coniugi fossero “economicamente indipendenti” (v. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del contenuto della decisione, valutata la reciproca soccombenza delle parti, il ricorrente sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale e la resistente sulla domanda di previsione di un assegno di divorzio per sé, ritiene questo Collegio di poter compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 664/2024 emessa il 28.03.2024, pubblicata il 10.04.2024, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti così provvede:
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
pag. 7 di 8 - Respinge la domanda proposta dalla resistente di assegno divorzile;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4148/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BURATTI ROSSELLA e DALL'AGLIO DAVIDE ANTONIO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Vigevano (PV), Via Carrobbio n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
COTTA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Via
Dei Mulini n. 11;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, stante il già pronunciato scioglimento del matrimonio, così giudicare,
Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, 1. Assegnare la casa coniugale sita in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n. 9 e il relativo ripostiglio al
pag. 1 di 8 Dott. (proprietario in via esclusiva).
2. Assegnare gli arredi e il Parte_1
mobilio presenti nella casa coniugale sita in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n.
9, alla IGnora , ad eccezione dei beni ed effetti personali del Dott. CP_1 [...]
e per un mobile vetrina in copiato stile seicentesco e con vetri piombati Parte_1
(appartenente al padre del Ricorrente che lo utilizzava nel proprio studio legale). 3.
Respingere tutte le domande (nessuna esclusa) di natura economica formulate dalla resistente, IG.ra non sussistendone i presupposti per il relativo CP_1
accoglimento poichè destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, per i motivi ampiamente esposti in atti, qui richiamati.
In ogni caso: con il favore delle spese e compensi professionali di causa ex D.M. 147/22”.
Parte resistente:
“voglia il Tribunale, contrariis reiectis
-disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 6 l. 898/70, a carico di Parte_1
il versamento in favore della signora di un contributo mensile di euro
[...] CP_1
500,00=, oltre rivalutazione Istat, o quell'altra somma ritenuta congrua.
-assegnare gli arredi ed il mobilio presenti nell'abitazione coniugale, in Vigevano corso della Repubblica 9, alla sig.ra CP_1
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 664/2024 pubblicata in data 10.4.2024 è già stato pronunciato il divorzio tra le parti, pertanto nulla deve essere disposto al riguardo.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene che la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dal ricorrente, debba essere rigettata nel merito, posto che l'unica figlia della coppia, Per_1
è ultra maggiorenne ed ha, pacificamente, raggiunto la propria indipendenza economica, svolgendo la professione di medico-chirurgo.
Pertanto, l'immobile sito in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n. 9, di cui il ricorrente chiede l'assegnazione, non può essere considerato “casa coniugale” nell'accezione di cui all'art. 337 sexies c.c.; se, infatti, la finalità dell'assegnazione della casa coniugale è preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile pag. 2 di 8 costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole, è evidente che non vi sia ragione di ricorrervi allorquando, come nel caso di specie, la “casa coniugale” nel senso sopra accolto non esista più, essendo già avvenuto l'allontanamento della figlia, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n.
13065/2002).
Pertanto, essendo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori, non vi sono i presupposti per l'accoglimento della relativa domanda.
Ne consegue che ogni questione attinente all'uso o al godimento dell'immobile soggiace alle regole ordinarie del diritto civile, rimanendo estranea alla competenza del presente giudizio.
Il Collegio, del resto, dà atto dell'accordo tra le parti in merito alla divisione dei beni mobili presenti presso la ex casa familiare.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
In ordine alla domanda della resistente finalizzata al riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex marito, richiesto nella misura di euro 500,00 mensili ovvero in altra somma ritenuta congrua, si rileva quanto segue.
La richiesta di parte resistente si fonda sull'assunto che il prospettato squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti sia diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale;
in particolare, la IG.ra CP_1 deduce di essersi: “fatta carico della conduzione familiare, avendo così consentito al marito di dedicarsi interamente alla propria carriera lavorativa, contribuendo pertanto
-di fatto- alla sua relativa crescita anche in termini patrimoniali e avendo, inoltre, dedicato tutto il tempo extralavorativo alla figlia” (Cfr. comparsa conclusionale IG.ra pag. 5). Circostanze, invece, tutte contestate dal ricorrente. CP_1
In merito, occorre osservare come la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce conformi, ha affermato come l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un pag. 3 di 8 parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n.
18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi.
In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023).
Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato
(Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L.
808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia,
pag. 4 di 8 rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023,
n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass.
19306/2023).
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il IG. di professione medico, è proprietario dell'immobile costituente ex casa Pt_1
coniugale sito in Vigevano (PV), Corso Della Repubblica n. 9, ove sin dalla separazione
è rimasta, tuttavia, a vivere la IG.ra ; lo stesso risulta aver prodotto negli CP_1
ultimi tre anni i seguenti redditi netti, come evidenziato dalle certificazioni reddituali in atti:
- per l'annualità 2021, € 81.929,00 (v. Mod. Unico 2022);
- per l'annualità 2022, € 71.329,00 (v. Mod. Unico 2023);
- per l'annualità 2023, € 79.635,00 (v. Mod. Unico 2024);
Tuttavia il ricorrente è gravato dal pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, pari a 650,00 mensili, di ulteriori 166,00 euro per il proprio studio medico e alle relative spese condominiali dei suddetti immobili (v. doc. n. 11 e 13).
Il ricorrente è, altresì, tenuto a corrispondere una rata mensile di mutuo, asseritamente contratto per la ristrutturazione dell'immobile costituente ex casa familiare e rinegoziato pag. 5 di 8 nell'anno 2016, di circa 1.500,00 euro (v. doc. n. 7, 8, 9a, 9b, 10), oltre che di un altro finanziamento, con esborso mensile di euro 500,00 (v. doc n. 22, 22°, 22 B, 22 C), essendo, invece, prossimo all'estinzione l'ulteriore finanziamento richiesto nell'anno
2015 e per cui è tenuto al versamento di una rata mensile di 419,50 euro (v. doc. n. 21).
La IG.ra , di contro, ha lavorato per circa quarant'anni alle dipendenze della CP_1
Regione Lombardia ed è in pensione a decorrere dall'anno 2018; la stessa ha, pertanto, percepito € 49.279,02 a titolo di trattamento di fine rapporto e ha prodotto, negli ultimi tre anni, i seguenti redditi netti:
- per l'annualità 2021: € 18.811,43 (v. C.U. 2022);
- per l'annualità 2022: € 19.395,23 (v. C.U. 2023);
- per l'annualità 2023: € 20.622,17 (v. C.U. 2024).
Inoltre, dagli atti di causa – come confermato dalla stessa resistente con memoria del
16.02.2024 – risulta che la IG.ra abbia ricavato € 80.650,00 dall'alienazione di un CP_1
immobile sito in Casalbore (AV) ricevuto in eredità dal padre.
La stessa è, tuttavia, gravata dal pagamento di due finanziamenti contratti negli anni 2022
e 2023 (v. doc. n. 6 e 7).
Orbene, applicando i principi sopra esposti in materia di assegno divorzile al caso di specie, e, al contempo tenendo in considerazione il criterio della ragione più liquida, il
Collegio osserva che, anche qualora si accertasse la presenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, in ogni caso le risultanze processuali non provano la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale disparità economica tra le parti e le scelte compiute dai coniugi di comune accordo durante la vita matrimoniale, non potendo, pertanto, accogliersi la domanda proposta dalla convenuta di previsione di un assegno di divorzio in suo favore.
Invero, si osserva come gravi sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
pag. 6 di 8 Del resto, lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per sé, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Nel caso che ci occupa, invero, risulta che la IG.ra , oggi in pensione e dotata CP_1
di mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita, abbia sempre svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della Regione Lombardia in costanza di matrimonio.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la sperequazione economica dei propri redditi rispetto a quelli dell'ex coniuge né ha fornito evidenza che questa sia derivante dalle scelte operate durante la vita matrimoniale e non ha, altresì, dimostrato di aver rifiutato o anche ricercato ulteriori occasioni lavorative o professionali per dedicarsi alla famiglia.
Del resto, si evidenzia che pacificamente, la relazione matrimoniale tra le parti è cessata sin dall'anno 2005, quando il marito lasciava definitivamente la ex casa coniugale (v. anche p. 4 della comparsa conclusionale) e che nell'accordo di separazione già si dava atto del fatto che i coniugi fossero “economicamente indipendenti” (v. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del contenuto della decisione, valutata la reciproca soccombenza delle parti, il ricorrente sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale e la resistente sulla domanda di previsione di un assegno di divorzio per sé, ritiene questo Collegio di poter compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 664/2024 emessa il 28.03.2024, pubblicata il 10.04.2024, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti così provvede:
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente;
pag. 7 di 8 - Respinge la domanda proposta dalla resistente di assegno divorzile;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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