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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/10/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 622/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. ER FI ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Alga Condoleo, successivamente sostituita dall'Avv. Francesco Paolieri, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 22.3.2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore in Citta di Castello Via del Popolo 18
Attrice-opponente
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio Persona_1
2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati presso il cui studio, in La Spezia (SP) alla
Via Fontevivo n. 21 è elettivamente domiciliata
Convenuta-opposta Avente ad oggetto: BA ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 26.6.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1904/2022 emesso dall'intestato Tribunale di Perugia il 28/04/2022, pubblicato il
25/11/2022 e notificato il 20/12/2022, su istanza di per l'importo Controparte_1 complessivo di euro 24.690,48 oltre interessi di mora maturandi sulla somma capitale al tasso legale, quale saldo debitorio relativo al contratto di finanziamento n. 10533016196430 sottoscritto il 5.12.2007 con l'originaria creditrice IA
S.p.a. A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a che in sede monitoria non aveva Controparte_1 dato prova di essere il soggetto abilitato ad azionare il credito vantato.
L'opponente ha altresì eccepito la carenza di prova scritta del credito azionato in giudizio essendosi la società opposta limitata alla sola produzione del contratto di finanziamento senza allegare altra documentazione comprovante l'effettivo adempimento delle prestazioni in relazione alle quali veniva richiesto il pagamento.
Per questi motivi
l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “………… a) In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
b) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte dell'opposta, di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 16237/2020 (RG
48884/2020) emesso dal Tribunale di Perugia, attesa la totale insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 11 c) in via principale, nel merito, dichiarare l'inefficacia, inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque integralmente revocarlo, in quanto emesso su carenti,
erronei, illegittimi e non provati presupposti, sia di fatto che di diritto, e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa, poiché totalmente infondata e non provata;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
e) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre
IVA e CPA, come ……”
1.2 Si è costituita in giudizio in data 17.07.2023, deducendo che la Controparte_1 cessione del credito in blocco e pro soluto in proprio favore era sufficientemente provata dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dal contratto di cessione con allegata la lista crediti ceduti da cui era possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Ad integrazione della produzione effettuata in sede monitoria l'opposta depositava in giudizio la certificazione notarile inerente la cessione di credito. L'opposta contestava la eccepita carenza di prova del credito ingiunto deducendo che in sede monitoria fosse stato allegato oltre al contratto di finanziamento anche la certificazione ex art 50
Tub recante l'integrale movimentazione del rapporto in questione che fronte della generica contestazione di parte opponente costituivano anche nel giudizio di opposizione prova adeguata della sussistenza del credito.
Per questi motivi
l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…... In via pregiudiziale,
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
CP_1
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1904/2022, R.G. n. 4621/2022, del 25/11/2022emesso dal
Tribunale di Perugia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in
pagina 3 di 11 narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1904/2022, R.G. n.
4621/2022, del 25/11/2022emesso dal Tribunale di Perugia.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
1.3 . A seguito della udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 21.9.2023 il precedente
Giudice, con ordinanza riservata del 21.9.2023, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo osservando che “ . a fronte della contestazione sollevata dall'opponente circa la titolarità del credito in capo all'opposta, quest'ultima ha documentato la cessione in suo favore da parte di “B FI
S.p.a.” che, tuttavia, sulla base di quanto emerge dal contratto di finanziamento da cui sarebbe sorta l'odierna pretesa, non era la creditrice originaria (che era, invece, “IA s.p.a.”); per questa ragione non emergono sufficienti elementi allo stato per ritenere, anche solo in base ad una valutazione sommaria, che
l'opposta sia divenuta titolare del credito, mancando la documentazione relativa alle presumibili cessioni che parrebbero aver preceduto quella in suo favore”.
Con detta ordinanza veniva, inoltre, disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria , il cui esito risultava stato negativo.
1.4 All'udienza del 4.4.2024 su richiesta delle parti veniva disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella quali nessuna delle parti richiedeva alcun mezzo istruttorio né depositava ulteriore documentazione. La causa veniva così rinviata all'udienza del 26/06/2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella quale i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi spiegate ed il Giudice si riservava il deposito della sentenza nei termini ci cui all'ultimo comma di detta norma.
**********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 4 di 11 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa .
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 10533016196430 sottoscritto il 5.12.2007 con l'originaria creditrice IA S.p.a. pe euro 24.690,48 oltre interessi di mora maturandi sulla somma capitale al tasso legale.
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice pagina 5 di 11 dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
pagina 6 di 11 n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Come detto l'opponente ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito azionato monitoriamente in capo alla opposta . Detta doglianza non Controparte_1 costituisce un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, si deve rammentare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Per quanto concerne la prova della cessione ex art 58 Tub occorre rilevare che secondo un primo orientamento giurisprudenziale nomofilattico, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. L'orientamento giursprudenziale prevalente più recente ritiene, invece, che, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile pagina 7 di 11 per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione ( Cass. civ. Sez. III Ord.,
22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Analogamente nella ordinanza della Corte di Cassazione 28790/2024 era stato osservato che “ in caso di cartolarizzazione, se il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, grava sul creditore cessionario dimostrare l'esistenza dell'accordo negoziale, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione del cessionario o la notifica della cessione mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ancorché ciò non vale ad escludere che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice come indizio ai fini della prova presuntiva della cessione”.
Più di recente, sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza 9073/2025 ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277)………, ove il
pagina 8 di 11 debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
I suindicati principi sono stati ribaditi anche nella ordinanza della Corte di
Cassazione 21279/2025 secondo la quale “ Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
In conclusione deve essere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione che investe la fattispecie traslativa della titolarità del credito dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Nel caso in cui, come avvenuto nella presente controversia, sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, ovvero dei vari contratti, di cessione il contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, come pagina 9 di 11 sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie ha dedotto, in sede monitoria e nel giudizio di Controparte_1 opposizione di essere “ cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca FI S.p.A. dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contratti di cessione….. ed ha prodotto l'avviso ex art
58 Tub pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, nel quale viene indicato dalla cessionaria che i crediti della cedente oggetto di cessione riguarderebbero quelli aventi cumulativamente una pluralità di caratteristiche indicate nei 7 punti successivi. Se al punto 1 si trova indicata
“IA” non vengono, tuttavia, ulteriormente specificate quale siano le caratteristiche dei crediti concernenti la cessione tra questa e Banca FI S.p.a.
Analogamente nel contratto di cessione di crediti in blocco tra Banca FI S.p.a. e del 16.1.2017 non sono contenuti elementi ulteriori rispetto a quelli Controparte_1 indicati nell'avviso per cui anche l'estratto della lista dei crediti ceduti contenente l'indicazione dell'odierna opponente non è sufficiente a fornire una prova adeguata circa l'esistenza dell'avvenuta cessione tra IA S.p.a. e Banca FI S.p.a.( doc. 7
e 8).
pagina 10 di 11 A fronte delle contestazioni formulate dall'opponente avrebbe dovuto Controparte_1 dare prova del contratto o dell'avviso di cessione ex art 58 Tub tra l'originaria creditrice IA S.p.a. e la creditrice intermedia Banca FI S.p.a., ma ciò non è avvenuto, neanche successivamente all'ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà nella quale il precedente Giudice assegnatario del fascicolo aveva condivisibilmente osservato la carenza di “ documentazione relativa alle presumibili cessioni che parrebbero aver preceduto quella in suo favore;
………..ritenuto pertanto che non sussistono le condizioni per autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non ricorrendo il presupposto della non contestazione della titolarità della pretesa”. Infine non risulta nel fascicolo telematico la certificazione notarile del contratto di cessione indicata dall'opposta, trattandosi della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di
IA S.p.a. in data 6.4.2011 ( doc 4 fascicolo dell'opposizione ).
Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta da deve trovare Parte_1 accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta ex dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 2.600,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
ER FI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. ER FI ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 622 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Alga Condoleo, successivamente sostituita dall'Avv. Francesco Paolieri, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 22.3.2024, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore in Citta di Castello Via del Popolo 18
Attrice-opponente
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio Persona_1
2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati presso il cui studio, in La Spezia (SP) alla
Via Fontevivo n. 21 è elettivamente domiciliata
Convenuta-opposta Avente ad oggetto: BA ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 26.6.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1904/2022 emesso dall'intestato Tribunale di Perugia il 28/04/2022, pubblicato il
25/11/2022 e notificato il 20/12/2022, su istanza di per l'importo Controparte_1 complessivo di euro 24.690,48 oltre interessi di mora maturandi sulla somma capitale al tasso legale, quale saldo debitorio relativo al contratto di finanziamento n. 10533016196430 sottoscritto il 5.12.2007 con l'originaria creditrice IA
S.p.a. A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a che in sede monitoria non aveva Controparte_1 dato prova di essere il soggetto abilitato ad azionare il credito vantato.
L'opponente ha altresì eccepito la carenza di prova scritta del credito azionato in giudizio essendosi la società opposta limitata alla sola produzione del contratto di finanziamento senza allegare altra documentazione comprovante l'effettivo adempimento delle prestazioni in relazione alle quali veniva richiesto il pagamento.
Per questi motivi
l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “………… a) In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
b) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte dell'opposta, di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 16237/2020 (RG
48884/2020) emesso dal Tribunale di Perugia, attesa la totale insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto;
pagina 2 di 11 c) in via principale, nel merito, dichiarare l'inefficacia, inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque integralmente revocarlo, in quanto emesso su carenti,
erronei, illegittimi e non provati presupposti, sia di fatto che di diritto, e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa, poiché totalmente infondata e non provata;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
e) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre
IVA e CPA, come ……”
1.2 Si è costituita in giudizio in data 17.07.2023, deducendo che la Controparte_1 cessione del credito in blocco e pro soluto in proprio favore era sufficientemente provata dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dal contratto di cessione con allegata la lista crediti ceduti da cui era possibile evincere che il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Ad integrazione della produzione effettuata in sede monitoria l'opposta depositava in giudizio la certificazione notarile inerente la cessione di credito. L'opposta contestava la eccepita carenza di prova del credito ingiunto deducendo che in sede monitoria fosse stato allegato oltre al contratto di finanziamento anche la certificazione ex art 50
Tub recante l'integrale movimentazione del rapporto in questione che fronte della generica contestazione di parte opponente costituivano anche nel giudizio di opposizione prova adeguata della sussistenza del credito.
Per questi motivi
l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…... In via pregiudiziale,
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
CP_1
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1904/2022, R.G. n. 4621/2022, del 25/11/2022emesso dal
Tribunale di Perugia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in
pagina 3 di 11 narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1904/2022, R.G. n.
4621/2022, del 25/11/2022emesso dal Tribunale di Perugia.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
1.3 . A seguito della udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 21.9.2023 il precedente
Giudice, con ordinanza riservata del 21.9.2023, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo osservando che “ . a fronte della contestazione sollevata dall'opponente circa la titolarità del credito in capo all'opposta, quest'ultima ha documentato la cessione in suo favore da parte di “B FI
S.p.a.” che, tuttavia, sulla base di quanto emerge dal contratto di finanziamento da cui sarebbe sorta l'odierna pretesa, non era la creditrice originaria (che era, invece, “IA s.p.a.”); per questa ragione non emergono sufficienti elementi allo stato per ritenere, anche solo in base ad una valutazione sommaria, che
l'opposta sia divenuta titolare del credito, mancando la documentazione relativa alle presumibili cessioni che parrebbero aver preceduto quella in suo favore”.
Con detta ordinanza veniva, inoltre, disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria , il cui esito risultava stato negativo.
1.4 All'udienza del 4.4.2024 su richiesta delle parti veniva disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella quali nessuna delle parti richiedeva alcun mezzo istruttorio né depositava ulteriore documentazione. La causa veniva così rinviata all'udienza del 26/06/2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella quale i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi spiegate ed il Giudice si riservava il deposito della sentenza nei termini ci cui all'ultimo comma di detta norma.
**********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 4 di 11 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa .
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 10533016196430 sottoscritto il 5.12.2007 con l'originaria creditrice IA S.p.a. pe euro 24.690,48 oltre interessi di mora maturandi sulla somma capitale al tasso legale.
A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice pagina 5 di 11 dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
pagina 6 di 11 n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Come detto l'opponente ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito azionato monitoriamente in capo alla opposta . Detta doglianza non Controparte_1 costituisce un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, si deve rammentare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, in astratto, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Per quanto concerne la prova della cessione ex art 58 Tub occorre rilevare che secondo un primo orientamento giurisprudenziale nomofilattico, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. L'orientamento giursprudenziale prevalente più recente ritiene, invece, che, qualora vi sia contestazione, non è sufficiente di per sé la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione, ma è possibile pagina 7 di 11 per il giudice valorizzare ogni elemento probatorio in suo possesso, anche presuntivamente, ivi inclusa la notificazione della cessione ( Cass. civ. Sez. III Ord.,
22/06/2023, n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”, conf. Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2024, n. 4260 e giurisprudenza di merito Tribunale Firenze Sez. III Sent., 20/07/2023).
Analogamente nella ordinanza della Corte di Cassazione 28790/2024 era stato osservato che “ in caso di cartolarizzazione, se il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, grava sul creditore cessionario dimostrare l'esistenza dell'accordo negoziale, con la precisazione che a tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione del cessionario o la notifica della cessione mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ancorché ciò non vale ad escludere che tale avviso, insieme ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice come indizio ai fini della prova presuntiva della cessione”.
Più di recente, sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza 9073/2025 ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277)………, ove il
pagina 8 di 11 debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziata pubblicazione “. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
I suindicati principi sono stati ribaditi anche nella ordinanza della Corte di
Cassazione 21279/2025 secondo la quale “ Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
In conclusione deve essere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione che investe la fattispecie traslativa della titolarità del credito dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Nel caso in cui, come avvenuto nella presente controversia, sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, ovvero dei vari contratti, di cessione il contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, come pagina 9 di 11 sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie ha dedotto, in sede monitoria e nel giudizio di Controparte_1 opposizione di essere “ cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca FI S.p.A. dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contratti di cessione….. ed ha prodotto l'avviso ex art
58 Tub pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, nel quale viene indicato dalla cessionaria che i crediti della cedente oggetto di cessione riguarderebbero quelli aventi cumulativamente una pluralità di caratteristiche indicate nei 7 punti successivi. Se al punto 1 si trova indicata
“IA” non vengono, tuttavia, ulteriormente specificate quale siano le caratteristiche dei crediti concernenti la cessione tra questa e Banca FI S.p.a.
Analogamente nel contratto di cessione di crediti in blocco tra Banca FI S.p.a. e del 16.1.2017 non sono contenuti elementi ulteriori rispetto a quelli Controparte_1 indicati nell'avviso per cui anche l'estratto della lista dei crediti ceduti contenente l'indicazione dell'odierna opponente non è sufficiente a fornire una prova adeguata circa l'esistenza dell'avvenuta cessione tra IA S.p.a. e Banca FI S.p.a.( doc. 7
e 8).
pagina 10 di 11 A fronte delle contestazioni formulate dall'opponente avrebbe dovuto Controparte_1 dare prova del contratto o dell'avviso di cessione ex art 58 Tub tra l'originaria creditrice IA S.p.a. e la creditrice intermedia Banca FI S.p.a., ma ciò non è avvenuto, neanche successivamente all'ordinanza di rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà nella quale il precedente Giudice assegnatario del fascicolo aveva condivisibilmente osservato la carenza di “ documentazione relativa alle presumibili cessioni che parrebbero aver preceduto quella in suo favore;
………..ritenuto pertanto che non sussistono le condizioni per autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non ricorrendo il presupposto della non contestazione della titolarità della pretesa”. Infine non risulta nel fascicolo telematico la certificazione notarile del contratto di cessione indicata dall'opposta, trattandosi della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine da parte di
IA S.p.a. in data 6.4.2011 ( doc 4 fascicolo dell'opposizione ).
Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta da deve trovare Parte_1 accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta ex dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 2.600,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
ER FI
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