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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 31179 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale R.D. 639/10
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti dall'Avv. Renato
Spadaro. presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via dei Mille n.16;
ATTORI
E
Controparte_1
(C.F. n. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Nicola Di Ronza, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 1 di 6 integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 1735/21 pubblicata l'11.05.2021, la Corte di
Appello di Napoli ha accolto l'appello proposto dall' , nella CP_1
qualità di successore ex lege dell e in riforma totale CP_2
della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da e . Queste ultime in primo Parte_1 Parte_2
grado avevano ottenuto la restituzione da parte dell' della CP_1
riduzione dell'8% (prevista dal Protocollo di intesa del
07.05.2003) del prezzo di stima dell'acquisto degli alloggi siti in
Napoli, alla Via Taddeo da Sessa CDN, tutti di proprietà dell' CP_2
Per recuperare tali somme, l' Controparte_3
ha emesso e notificato alle istanti, le seguenti
[...]
ingiunzioni di pagamento ex RD 639/1910, comprensive di sorta ed interessi: 1) N. 0024768/21 nei confronti di Parte_2
di € 7.506,79, notificata il 16.12.21; 2) N. 0024770/21 nei confronti di , di € 7.699,96, notificata il 16.12.21. Parte_1
Le sig.re e hanno proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso tali ingiunzioni, per i seguenti motivi:
1) LA VIOLAZIONE DELLA DILIGENZA DEL
CREDITORE E LA DUPLICAZIONE DEL TITOLO
ESECUTIVO. Secondo quanto assunto dalle opponenti, la cosiddetta "ingiunzione fiscale" rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 2 di 6 ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Di conseguenza, in mancanza di opposizione, essa ha efficacia di titolo esecutivo. Tuttavia, poiché nel caso di specie già sussiste un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1735/21 della Corte di appello di Napoli, l' , per il recupero delle CP_1
predette somme, avrebbe dovuto valersi del titolo esecutivo già in suo possesso, per cui l'emissione della ingiunzione costituisce una illegittima duplicazione del titolo esecutivo, ed un chiaro abuso della posizione creditoria da parte dell'Ente.
2) L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLO
STRUMENTO EX R.D. 639/1910. Parte opponente sul punto rileva: poiché l'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, dice che l'ingiunzione fiscale "consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta", l'importo pecuniario ingiunto, lungi dal rappresentare una somma suscettibile di arbitraria richiesta, deve derivare da un rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice e l'ingiunto debitore.
Nella fattispecie, non vi sarebbe alcun rapporto obbligatorio sottostante la pretesa fatta valere dall' , posto che l'azione CP_1
viene esercitata per il recupero di somme corrisposte in seguito a sentenza di I° grado, riformata in appello. Infatti, l' ricorre CP_1
allo strumento in questione per tentare il recupero di un presunto
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 3 di 6 indebito oggettivo, ex art. 2033 Cc (cfr. pag. 2 dei titoli), che in realtà non esiste, perché il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e non costituisce una ripetizione di indebito.
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato.
L'ingiunzione di pagamento è atto prodromico alla riscossione coattiva mediante ruolo secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 26/02/1999 o all'esecuzione forzata secondo le forme previste dal libro III del c.p.c.
Quando l'ente è già titolare di un titolo esecutivo nei confronti dell'ingiunto, l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910 “si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo” (cfr. Cassazione civile sez. II -
15/09/2021, n. 24926). Di conseguenza, non si profila la formazione di un altro titolo esecutivo che, nella fattispecie, resta solo la sentenza.
Peraltro, se lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo (Sez. U.,
Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025), sarebbe irragionevole ritenere
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 4 di 6 che la PA non possa utilizzare tale procedimento quando il suo credito è consacrato addirittura in una sentenza.
Quanto precede implica, altresì, il difetto di un interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c.) a proporre un motivo di opposizione come quello in esame, atteso che la notificazione dell'ingiunzione non ha prodotto alcun effetto negativo nella sfera giuridica delle istanti, sia perché era già assoggettabile ad esecuzione forzata da parte dell' in virtù della sentenza della Corte di Appello, sia CP_1
perché l'eventuale annullamento di tale pronunzia da parte della
Corte di Cassazione farebbe venir meno la pretesa dell , con CP_1
conseguente estinzione del diritto di quest'ultimo ad agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Peraltro, la sentenza n. 1735/21 della Corte di Appello di Napoli non contiene una condanna delle attuali opponenti alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, per cui, in ogni caso, non c'è la ipotizzata duplicazione dei titoli.
Il motivo di opposizione sub 2) è infondato.
L'ingiunzione opposta non è stata emessa in base ad una pretesa arbitraria dell' ma in base ad un preciso rapporto CP_1
obbligatorio, scaturente dalla sentenza che ha condannato la al pagamento delle somme oggetto della Parte_3
ingiunzione.
Il fatto che l'ingiunzione faccia riferimento al recupero di un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (cfr. pag. 2 delle rispettive ingiunzioni impugnate) e che tale riferimento sia giuridicamente
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 5 di 6 sbagliato, perché l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, è una circostanza che non comporta la invalidità e/o inefficacia della ingiunzione opposta. Si tratta, infatti, di un profilo irrilevante, in quanto non incrina la legittimità della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Stante la peculiarità della causa si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
avverso le ingiunzioni N. 0024768/21e N. 0024770/21
[...]
emesse dall' ; CP_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 05.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 31179 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale R.D. 639/10
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti dall'Avv. Renato
Spadaro. presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via dei Mille n.16;
ATTORI
E
Controparte_1
(C.F. n. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Nicola Di Ronza, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 1 di 6 integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 1735/21 pubblicata l'11.05.2021, la Corte di
Appello di Napoli ha accolto l'appello proposto dall' , nella CP_1
qualità di successore ex lege dell e in riforma totale CP_2
della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da e . Queste ultime in primo Parte_1 Parte_2
grado avevano ottenuto la restituzione da parte dell' della CP_1
riduzione dell'8% (prevista dal Protocollo di intesa del
07.05.2003) del prezzo di stima dell'acquisto degli alloggi siti in
Napoli, alla Via Taddeo da Sessa CDN, tutti di proprietà dell' CP_2
Per recuperare tali somme, l' Controparte_3
ha emesso e notificato alle istanti, le seguenti
[...]
ingiunzioni di pagamento ex RD 639/1910, comprensive di sorta ed interessi: 1) N. 0024768/21 nei confronti di Parte_2
di € 7.506,79, notificata il 16.12.21; 2) N. 0024770/21 nei confronti di , di € 7.699,96, notificata il 16.12.21. Parte_1
Le sig.re e hanno proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso tali ingiunzioni, per i seguenti motivi:
1) LA VIOLAZIONE DELLA DILIGENZA DEL
CREDITORE E LA DUPLICAZIONE DEL TITOLO
ESECUTIVO. Secondo quanto assunto dalle opponenti, la cosiddetta "ingiunzione fiscale" rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 2 di 6 ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Di conseguenza, in mancanza di opposizione, essa ha efficacia di titolo esecutivo. Tuttavia, poiché nel caso di specie già sussiste un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1735/21 della Corte di appello di Napoli, l' , per il recupero delle CP_1
predette somme, avrebbe dovuto valersi del titolo esecutivo già in suo possesso, per cui l'emissione della ingiunzione costituisce una illegittima duplicazione del titolo esecutivo, ed un chiaro abuso della posizione creditoria da parte dell'Ente.
2) L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLO
STRUMENTO EX R.D. 639/1910. Parte opponente sul punto rileva: poiché l'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, dice che l'ingiunzione fiscale "consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta", l'importo pecuniario ingiunto, lungi dal rappresentare una somma suscettibile di arbitraria richiesta, deve derivare da un rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice e l'ingiunto debitore.
Nella fattispecie, non vi sarebbe alcun rapporto obbligatorio sottostante la pretesa fatta valere dall' , posto che l'azione CP_1
viene esercitata per il recupero di somme corrisposte in seguito a sentenza di I° grado, riformata in appello. Infatti, l' ricorre CP_1
allo strumento in questione per tentare il recupero di un presunto
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 3 di 6 indebito oggettivo, ex art. 2033 Cc (cfr. pag. 2 dei titoli), che in realtà non esiste, perché il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e non costituisce una ripetizione di indebito.
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato.
L'ingiunzione di pagamento è atto prodromico alla riscossione coattiva mediante ruolo secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 26/02/1999 o all'esecuzione forzata secondo le forme previste dal libro III del c.p.c.
Quando l'ente è già titolare di un titolo esecutivo nei confronti dell'ingiunto, l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910 “si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo” (cfr. Cassazione civile sez. II -
15/09/2021, n. 24926). Di conseguenza, non si profila la formazione di un altro titolo esecutivo che, nella fattispecie, resta solo la sentenza.
Peraltro, se lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo (Sez. U.,
Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025), sarebbe irragionevole ritenere
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 4 di 6 che la PA non possa utilizzare tale procedimento quando il suo credito è consacrato addirittura in una sentenza.
Quanto precede implica, altresì, il difetto di un interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c.) a proporre un motivo di opposizione come quello in esame, atteso che la notificazione dell'ingiunzione non ha prodotto alcun effetto negativo nella sfera giuridica delle istanti, sia perché era già assoggettabile ad esecuzione forzata da parte dell' in virtù della sentenza della Corte di Appello, sia CP_1
perché l'eventuale annullamento di tale pronunzia da parte della
Corte di Cassazione farebbe venir meno la pretesa dell , con CP_1
conseguente estinzione del diritto di quest'ultimo ad agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Peraltro, la sentenza n. 1735/21 della Corte di Appello di Napoli non contiene una condanna delle attuali opponenti alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, per cui, in ogni caso, non c'è la ipotizzata duplicazione dei titoli.
Il motivo di opposizione sub 2) è infondato.
L'ingiunzione opposta non è stata emessa in base ad una pretesa arbitraria dell' ma in base ad un preciso rapporto CP_1
obbligatorio, scaturente dalla sentenza che ha condannato la al pagamento delle somme oggetto della Parte_3
ingiunzione.
Il fatto che l'ingiunzione faccia riferimento al recupero di un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (cfr. pag. 2 delle rispettive ingiunzioni impugnate) e che tale riferimento sia giuridicamente
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 5 di 6 sbagliato, perché l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, è una circostanza che non comporta la invalidità e/o inefficacia della ingiunzione opposta. Si tratta, infatti, di un profilo irrilevante, in quanto non incrina la legittimità della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Stante la peculiarità della causa si ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
avverso le ingiunzioni N. 0024768/21e N. 0024770/21
[...]
emesse dall' ; CP_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 05.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G n.31179/2021 – sentenza Pagina 6 di 6