Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2168/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2168/2024 tra avv. PERVILLI REBECCA) Parte_1
OPPONENTE e
(avv. CORRADINI ANNALISA) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 19/03/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Rebecca Pervilli;
- per l'opposto l'Avv. Annalisa Corradini. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
REBECCA OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CORRADINI ANNALISA OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, in qualità di legale rappresentante di Parte_2 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze-ingiunzione emesse nei suoi
[...] confronti, quale trasgressore e obbligato in solido, dal : Controparte_1
- N. 457 del 17.05.2024 avente ad oggetto la sanzione pecuniaria dell'importo di € 2.000,00 per il presunto superamento del limite differenziale notturno fissato all'art. 4 del DPCM 14/11/1997;
- N. 458 del 17.05.2024 avente ad oggetto la sanzione pecuniaria dell'importo di € 1.000,00 perché non risulterebbero effettuati o comunque documentati interventi volti a ridurre i livelli sonori e non risultano depositati il piano di bonifica acustica e il collaudo acustico richiesti entro i termini previsti dall'ordinanza. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- di svolgere attività di produzione dolciaria/pasticceria presso una unità locale sita a via Terezin n.7; CP_1
- di avere acquistato l'azienda nel 2019 ad un'asta fallimentare e che il complesso dei beni aziendali comprendeva anche l'affitto dei locali sopra indicati, già adibiti all'attività di laboratorio / produzione di prodotti dolciari dalla società in fallimento;
- che nel dicembre 2021 i tecnici dell'ARPAE, su segnalazione di alcuni residenti nella
2 zona, hanno effettuato un sopralluogo e rilevato il superamento del livello differenziale notturno di rumore prescritto dal DPCM 14/11/1997;
- che, tuttavia, l'unità locale è ubicata in una zona industriale;
- che gli immobili da cui sono pervenute le segnalazioni all'ARPAE, nel momento in cui ha acquistato l'azienda, erano destinate ad uso ufficio, mentre solo Parte_1 nel 2021 sono divenute abitazioni a seguito di cambio di d'uso;
- di avere in ogni caso ottemperato alle prescrizioni dell'Amministrazione e attuato le precauzioni necessarie alla riduzione dell'inquinamento acustico, senza tuttavia mai ricevere riscontro dal CP_1
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto annullarsi, dichiararsi nulle o inefficaci le ordinanze opposte. Si è costituito il contestando l'opposizione in fatto e Controparte_1 in diritto e insistendo per il suo rigetto. Con ordinanza 18.11.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. Quanto all'ordinanza-ingiunzione n. 457, si osserva:
- l'ordinanza-ingiunzione si fonda sul verbale di constatata violazione amministrativa n. 33/21/RE emesso dall'ARPAE a seguito di sopralluogo effettuato il 13.12.2021, con il quale è stata irrogata a , legale rappresentante di - Parte_2 Parte_1 quale trasgressore e obbligato in solido - la sanzione di € 2.000,00 per la violazione dell'art. 4 DPCM 14/11/97, punita dall'art. 10, comma 2, della L. n. 447/95, in quanto: “all'interno dell'ambiente abitativo ubicato in via Terezin, 7 a , sono stati effettuati controlli al fine di CP_1 verificare il rispetto del limite differenziale di rumorosità fissato all'art. 4 del DPCM 14/11/97, da parte della stessa ditta. L'esito delle rilevazioni fonometriche ha evidenziato il superamento del limite succitato, ovvero il livello differenziale notturno misurato a finestre aperte è risultato superiore al valore limite di 3 dB(A) nelle condizioni descritte nel rapporto tecnico inviato all'Amministrazione Comunale in data 29/12/2021 prot. PG/2021/200014, nel quale è stato relazionato in merito alle verifiche richieste. In base a quanto sopra descritto sussiste la violazione di cui all'art. 4 DPCM 14/11/97 punita dall'art.10 comma 2 della Legge 447/95 e s.m.i., che prevede una sanzione compresa tra € 1.000 a € 10.000”;
- il verbale è stato regolarmente notificato alla FE in data 29.12.2021 e quest'ultima non ha depositato alcuno scritto difensivo;
- in questa sede l'opponente non ha contestato né i risultati dei rilievi fonometrici, né il superamento del limite normativo;
- la circostanza che le segnalazioni all'ARPAE siano pervenute dai proprietari di immobili che, all'epoca in cui ha acquisito il laboratorio di pasticceria dalla Parte_1 società fallita, erano destinati ad uso ufficio – e solo in un momento successivo sono stati destinati ad abitazioni a seguito di variazione d'uso – è irrilevante, atteso che il limite di immissione differenziale violato trova applicazione anche alle “aree prevalentemente industriali”, quale è quella in cui è collocato il fabbricato di Via Terezin n. 7 in base alla Zonizzazione Acustica del Comune di CP_1
- la circostanza, dedotta e documentata dall'odierno opposto, non è stata in alcun modo
3 contestata dall'opponente. Quanto all'ordinanza-ingiunzione n. 458, si osserva:
- l'ordinanza-ingiunzione si fonda sul verbale n. 2/23/RE emesso dall'ARPAE a seguito di sopralluogo effettuato il 13.02.2023, con il quale è stata irrogata alla la sanzione Pt_2 amministrativa di € 1.000,00 per non avere ottemperato all'ordinanza dirigenziale R.U.O. 872 del 07/12/2022 con la quale il le aveva ordinato 1) di Controparte_1 eseguire gli interventi necessari per eliminare il superamento dei limiti acustici e per contenere i livelli sonori entro i limiti di legge;
2) di depositare, entro 30 giorni, il Piano di bonifica acustica e di trasmettere, entro 60 giorni, all'ARPAE e al il Collaudo a firma di un tecnico CP_1 competente in acustica che attestasse l'avvenuta bonifica e descrivesse gli interventi realizzati;
- a seguito di audizione, l'interessata ha chiesto e ottenuto dal una proroga di CP_1
45 giorni per adeguarsi alle prescrizioni impartite;
- in questo giudizio è stato depositato uno scambio di corrispondenza intercorso tra la e la Dirigente del Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità del Comune, dal quale Pt_2 si evince che a luglio 2023 la prima ha comunicato alla seconda di avere provveduto allo spostamento del macchinario responsabile delle emissioni sonore, invitandola ad eseguire un sopralluogo per la verifica;
- è però un dato di fatto del tutto pacifico che l'opponente non abbia mai depositato né il piano di bonifica né il collaudo acustico, né entro il termine assegnato (e prorogato), né successivamente;
- la violazione delle prescrizioni dell'ARPAE e del è, quindi, oggettiva, CP_1 oltreché del tutto evidente, non potendosi ritenere che l'avere comunicato, informalmente e per le vie brevi, l'avvenuto spostamento del macchinario potesse sopperire al deposito della documentazione tecnica espressamente richiesta dall'ordinanza;
- neppure può sostenersi che tale scambio di corrispondenza abbia ingenerato nella un ragionevole e incolpevole affidamento sulla possibilità di soprassedere alle Pt_2 prescrizioni impartite, del tutto chiare e precise al riguardo;
- è peraltro la stessa opponente ad avere depositato una comunicazione del 17.02.2023 con cui la Dirigente del Servizio, preso atto della manifestata volontà di adeguarsi all'ordinanza, ha specificato che “Il testo dell'ordinanza è esplicito rispetto a ciò che è necessario fare: è necessario incaricare un tecnico specializzato in acustica che effettui i rilievi acustici ed indichi le azioni da compiere per effettuare una bonifica, che loro poi devono attuare i proprietari dell'attività e dare riscontro con collaudo al servizio competente della Amministrazione”. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
4 RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 1.250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 19/03/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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