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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4102/2021, assegnata in decisione all'udienza del
9/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27/02/2025, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.to in Foggia alla Via Mons. Parte_1 C.F._1
Giussani n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vegliante, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 5/05/2023;
- RICORRENTE
E
(c.f.: , elett.te dom.ta alla Via Zara n. 15 in CP_1 C.F._2
Foggia, presso lo studio dell'Avv. Vinelli Valerio A., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. In ordine alle reciproche domande di addebito, va preliminarmente chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis
pagina 2 di 9 Cass. n. 18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011). In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex plurimis Cass. n.
16287/2023, n. 24610/2022, n. 40795/2021).
2.1. Tanto premesso, la domanda di addebito proposta dal ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata, in quanto il marito ha allegato in maniera del tutto vaga e generica, tanto da renderle insondabili, le violazioni dei doveri matrimoniali che avrebbe posto in essere la moglie e che avrebbero provocato la crisi familiare, rimaste comunque sfornite di prova. Del tutto tardive e, quindi, inammissibili sono, invece, le nuove allegazioni di violenze e aggressioni, per la prima volta poste a fondamento della domanda di addebito, di cui alla comparsa conclusionale del ricorrente.
Come noto, non è possibile apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti (Cass. n. 11547/2019; v. anche Cass.
19894/2005 e Cass. 21844/2010). La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. n. 20232/2022 e n. 12577/2014). La comparsa conclusionale, dunque, assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. n. 315/2012).
2.2. La domanda di addebito proposta dalla resistente è fondata e va, pertanto, accolta.
La convivenza matrimoniale si è interrotta a seguito di un acceso litigio verificatosi il
30/08/2020, durante il quale è stato provato che sbatté contro un Parte_1 CP_1
muro provocandole un trauma cranico.
L'accaduto è stato confermato dalla madre della resistente, e da una sua Controparte_2
amica, che furono avvisate subito dopo il fatto dalla Bianco e che la Controparte_3
raggiunsero poco dopo al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.
In merito alle testimonianze rese dalle testimoni sopra indicate, è appena il caso di rilevare come nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, ai fini della prova dell'addebito della separazione, il giudice possa fondare la sua decisione su quanto riferito dai testi de relato ex
pagina 3 di 9 parte actoris, ovvero su quanto dichiarato e confidato dalla parte al dichiarante, laddove tale deposizione sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (così in motivazione Cass. n. 25663/2014 e Cass. n. 6697/2009).
Nella specie, la resistente ha prodotto in giudizio il referto di pronto soccorso che ne conferma il ricovero, subito dopo il fatto, presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, ove era giunta, peraltro, come si evince dalla medesima scheda, con una ambulanza del 118, come riferito dalle testimoni le quali, ad ogni modo, hanno constatato il ricovero personalmente, recandosi in ospedale.
La remissione reciproca delle querele sporte dai coniugi a seguito del fatto del 30/08/2020 non è in grado di inficiare il valore delle prove acquisite nel corso di questo giudizio, sia perché trattasi di un atto la cui finalità è esclusivamente quella di revocare la volontà che il comportamento denunciato sia perseguito penalmente, sia perché la remissione avvenne, come dichiarato anche dai testimoni, in un momento in cui le parti stavano tentando una riconciliazione.
Le medesime testimoni, e , hanno poi dichiarato che il , sia CP_2 CP_3 Pt_1
prima della cessazione della convivenza matrimoniale che successivamente, aveva un atteggiamento controllante dettato dalla sua gelosia nei confronti della Bianco. La madre della resistente ha aggiunto di aver visto quattro volte il , dopo la cessazione della convivenza, Pt_1
appostato sotto casa, oltre ad averlo visto seguire lei e la figlia in parecchie occasioni. Ciò è stato confermato anche dal teste , un amico della Bianco, che ha dichiarato che, quando Testimone_1
la sera uscivano in comitiva, più di una volta si era accorto che il passava per la zona da Pt_1
loro frequentata e guardava nella loro direzione.
Sul punto, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass.
n. 27324/2022) che, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo
pagina 4 di 9 la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
Non rileva il fugace tentativo di ripresa della convivenza sperimentato successivamente dai coniugi, con esito negativo, data la oramai irreversibile crisi familiare. Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cass. n. 14037/2021, n. 19497/2005, n.
19535/2014 e n. 20323/2019).
Deve, infine, rilevarsi come la ricostruzione del litigio del 30/08/2020 fornita dal nella Pt_1
sua querela sia invece corroborata esclusivamente dal referto medico prodotto agli atti e non sia stata, quindi, sufficientemente provata. D'altronde, il ricorrente non ha posto a fondamento della propria domanda di addebito - nei termini di maturazione delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. - le condotte asseritamente poste in essere dalla Bianco in quella occasione.
La separazione va, quindi, addebitata al ricorrente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
3. Dall'unione coniugale è nato il figlio (nt. a Foggia l'11/12/2012). Persona_1
In ordine al regime di affidamento del minore, in conformità alle richieste delle parti, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter c.p.c.
A ben vedere, infatti, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido del figlio minorenne. Nessuno dei genitori, inoltre, ha mosso specifici rilievi alle capacità genitoriali dell'altro.
D'altro canto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse del figlio (cfr. art. 337
pagina 5 di 9 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi del figlio minore, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore andrà collocato prevalentemente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, in considerazione del fatto che ha sempre convissuto con la resistente e tuttora vi convive.
Pertanto, alla madre andrà anche assegnata la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., affinché continui a viverci unitamente al figlio minore, presso di sé collocato.
Considerato che il padre vive stabilmente a Corsico, in Provincia di Milano, per ragioni di lavoro, si ritiene di stabilire che egli possa vedere e tenere con sé il figlio minore previa libera intesa con la madre, questa rappresentando la modalità preferibile di gestione delle frequentazioni padre-figlio, in grado di meglio stimolare la collaborazione genitoriale, attraverso la quale potranno più efficacemente individuarsi soluzioni confacenti agli interessi dei genitori e del minore. Solo in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: - il padre vedrà e terrà con sé il figlio quantomeno una volta al mese,
a Foggia, almeno per quattro giorni (fatta salva la possibilità di vederlo e tenerlo con sé anche per un periodo più lungo), con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni, periodo da comunicare almeno una settimana prima al genitore collocatario;
- i rapporti genitori-figlio dovranno rispettare, con riferimento ai periodi festivi, il principio dell'alternanza (ad. es. a Natale il figlio starà con un genitore e a Capodanno con l'altro); - identico discorso varrà per le ricorrenze (ad es. un anno il figlio trascorrerà con il padre il proprio compleanno e l'anno dopo con la madre); - nel periodo estivo il padre vedrà il minore e lo terrà con sé per almeno venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
4. Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di pagina 6 di 9 permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
La madre svolge l'attività lavorativa di commessa in un negozio di abbigliamento.
Il padre, invece, è un Vice-Brigadiere dei Carabinieri, in servizio presso la Caserma di
Corsico (MI), ove alloggia. Da Certificazione Unica 2023 il ha percepito un reddito netto Pt_1
mensile, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 2.278,31.
Quanto ai finanziamenti da cui è gravato il ricorrente - per l'ammontare complessivo di euro
307,00 mensili - premesso che uno soltanto su quattro risulta acceso antecedentemente all'introduzione del presente giudizio, per cui i restanti sono stati contratti liberamente dal , Pt_1
nella piena consapevolezza degli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione, non vi è prova che essi siano effettivamente sintomatici di una difficoltà economica della parte, poiché, a ben vedere, non sono state dedotte le causali delle debitorie, che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere state contratte per effettuare degli investimenti o anche per spese voluttuarie o per altri motivi comunque non di stretta necessità.
Va poi considerato il valore economico dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del alla Bianco, così come delle spese che quest'ultima sostiene per l'abitazione. Pt_1
Tenuti infine presenti i tempi di permanenza presso ciascun genitore e considerate le esigenze economiche del figlio, oramai adolescente, si ritiene di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla resistente la somma mensile di euro
450,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia.
5. La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è stata oggetto di rinuncia da parte della resistente.
6. Le domande di vendita della casa familiare e dell'autovettura proposte dal ricorrente vanno invece dichiarate inammissibili.
pagina 7 di 9 Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. n. 18870/2014; Cass.
n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 6660/2001).
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra le domande in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domande non cumulabile con quella di separazione, per i motivi esposti, che dovranno quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
7. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sul ricorrente e andranno pagate in favore della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Foggia il Parte_1
13/06/1982) e (nt. a Foggia il 2/03/1985), sposatisi in Foggia CP_1
l'11/06/2012 (atto n. 149, parte II, serie A, anno 2012);
2) addebita la separazione personale dei coniugi a;
Parte_1
3) dispone l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore, con collocamento pagina 8 di 9 prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
5) assegna la casa familiare alla madre, affinché continui a viverci unitamente al figlio minore;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma mensile di euro 450,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
7) dichiara rinunciata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta da CP_1
8) dichiara inammissibili le domande di vendita della casa familiare e dell'autovettura proposte da;
Parte_1
9) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4102/2021, assegnata in decisione all'udienza del
9/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27/02/2025, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.to in Foggia alla Via Mons. Parte_1 C.F._1
Giussani n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vegliante, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 5/05/2023;
- RICORRENTE
E
(c.f.: , elett.te dom.ta alla Via Zara n. 15 in CP_1 C.F._2
Foggia, presso lo studio dell'Avv. Vinelli Valerio A., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. In ordine alle reciproche domande di addebito, va preliminarmente chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis
pagina 2 di 9 Cass. n. 18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011). In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex plurimis Cass. n.
16287/2023, n. 24610/2022, n. 40795/2021).
2.1. Tanto premesso, la domanda di addebito proposta dal ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata, in quanto il marito ha allegato in maniera del tutto vaga e generica, tanto da renderle insondabili, le violazioni dei doveri matrimoniali che avrebbe posto in essere la moglie e che avrebbero provocato la crisi familiare, rimaste comunque sfornite di prova. Del tutto tardive e, quindi, inammissibili sono, invece, le nuove allegazioni di violenze e aggressioni, per la prima volta poste a fondamento della domanda di addebito, di cui alla comparsa conclusionale del ricorrente.
Come noto, non è possibile apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti (Cass. n. 11547/2019; v. anche Cass.
19894/2005 e Cass. 21844/2010). La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. n. 20232/2022 e n. 12577/2014). La comparsa conclusionale, dunque, assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. n. 315/2012).
2.2. La domanda di addebito proposta dalla resistente è fondata e va, pertanto, accolta.
La convivenza matrimoniale si è interrotta a seguito di un acceso litigio verificatosi il
30/08/2020, durante il quale è stato provato che sbatté contro un Parte_1 CP_1
muro provocandole un trauma cranico.
L'accaduto è stato confermato dalla madre della resistente, e da una sua Controparte_2
amica, che furono avvisate subito dopo il fatto dalla Bianco e che la Controparte_3
raggiunsero poco dopo al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.
In merito alle testimonianze rese dalle testimoni sopra indicate, è appena il caso di rilevare come nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, ai fini della prova dell'addebito della separazione, il giudice possa fondare la sua decisione su quanto riferito dai testi de relato ex
pagina 3 di 9 parte actoris, ovvero su quanto dichiarato e confidato dalla parte al dichiarante, laddove tale deposizione sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (così in motivazione Cass. n. 25663/2014 e Cass. n. 6697/2009).
Nella specie, la resistente ha prodotto in giudizio il referto di pronto soccorso che ne conferma il ricovero, subito dopo il fatto, presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, ove era giunta, peraltro, come si evince dalla medesima scheda, con una ambulanza del 118, come riferito dalle testimoni le quali, ad ogni modo, hanno constatato il ricovero personalmente, recandosi in ospedale.
La remissione reciproca delle querele sporte dai coniugi a seguito del fatto del 30/08/2020 non è in grado di inficiare il valore delle prove acquisite nel corso di questo giudizio, sia perché trattasi di un atto la cui finalità è esclusivamente quella di revocare la volontà che il comportamento denunciato sia perseguito penalmente, sia perché la remissione avvenne, come dichiarato anche dai testimoni, in un momento in cui le parti stavano tentando una riconciliazione.
Le medesime testimoni, e , hanno poi dichiarato che il , sia CP_2 CP_3 Pt_1
prima della cessazione della convivenza matrimoniale che successivamente, aveva un atteggiamento controllante dettato dalla sua gelosia nei confronti della Bianco. La madre della resistente ha aggiunto di aver visto quattro volte il , dopo la cessazione della convivenza, Pt_1
appostato sotto casa, oltre ad averlo visto seguire lei e la figlia in parecchie occasioni. Ciò è stato confermato anche dal teste , un amico della Bianco, che ha dichiarato che, quando Testimone_1
la sera uscivano in comitiva, più di una volta si era accorto che il passava per la zona da Pt_1
loro frequentata e guardava nella loro direzione.
Sul punto, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass.
n. 27324/2022) che, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo
pagina 4 di 9 la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
Non rileva il fugace tentativo di ripresa della convivenza sperimentato successivamente dai coniugi, con esito negativo, data la oramai irreversibile crisi familiare. Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cass. n. 14037/2021, n. 19497/2005, n.
19535/2014 e n. 20323/2019).
Deve, infine, rilevarsi come la ricostruzione del litigio del 30/08/2020 fornita dal nella Pt_1
sua querela sia invece corroborata esclusivamente dal referto medico prodotto agli atti e non sia stata, quindi, sufficientemente provata. D'altronde, il ricorrente non ha posto a fondamento della propria domanda di addebito - nei termini di maturazione delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. - le condotte asseritamente poste in essere dalla Bianco in quella occasione.
La separazione va, quindi, addebitata al ricorrente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
3. Dall'unione coniugale è nato il figlio (nt. a Foggia l'11/12/2012). Persona_1
In ordine al regime di affidamento del minore, in conformità alle richieste delle parti, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter c.p.c.
A ben vedere, infatti, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido del figlio minorenne. Nessuno dei genitori, inoltre, ha mosso specifici rilievi alle capacità genitoriali dell'altro.
D'altro canto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse del figlio (cfr. art. 337
pagina 5 di 9 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi del figlio minore, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore andrà collocato prevalentemente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, in considerazione del fatto che ha sempre convissuto con la resistente e tuttora vi convive.
Pertanto, alla madre andrà anche assegnata la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., affinché continui a viverci unitamente al figlio minore, presso di sé collocato.
Considerato che il padre vive stabilmente a Corsico, in Provincia di Milano, per ragioni di lavoro, si ritiene di stabilire che egli possa vedere e tenere con sé il figlio minore previa libera intesa con la madre, questa rappresentando la modalità preferibile di gestione delle frequentazioni padre-figlio, in grado di meglio stimolare la collaborazione genitoriale, attraverso la quale potranno più efficacemente individuarsi soluzioni confacenti agli interessi dei genitori e del minore. Solo in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: - il padre vedrà e terrà con sé il figlio quantomeno una volta al mese,
a Foggia, almeno per quattro giorni (fatta salva la possibilità di vederlo e tenerlo con sé anche per un periodo più lungo), con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni, periodo da comunicare almeno una settimana prima al genitore collocatario;
- i rapporti genitori-figlio dovranno rispettare, con riferimento ai periodi festivi, il principio dell'alternanza (ad. es. a Natale il figlio starà con un genitore e a Capodanno con l'altro); - identico discorso varrà per le ricorrenze (ad es. un anno il figlio trascorrerà con il padre il proprio compleanno e l'anno dopo con la madre); - nel periodo estivo il padre vedrà il minore e lo terrà con sé per almeno venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
4. Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di pagina 6 di 9 permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
La madre svolge l'attività lavorativa di commessa in un negozio di abbigliamento.
Il padre, invece, è un Vice-Brigadiere dei Carabinieri, in servizio presso la Caserma di
Corsico (MI), ove alloggia. Da Certificazione Unica 2023 il ha percepito un reddito netto Pt_1
mensile, calcolato su dodici mensilità, pari ad euro 2.278,31.
Quanto ai finanziamenti da cui è gravato il ricorrente - per l'ammontare complessivo di euro
307,00 mensili - premesso che uno soltanto su quattro risulta acceso antecedentemente all'introduzione del presente giudizio, per cui i restanti sono stati contratti liberamente dal , Pt_1
nella piena consapevolezza degli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione, non vi è prova che essi siano effettivamente sintomatici di una difficoltà economica della parte, poiché, a ben vedere, non sono state dedotte le causali delle debitorie, che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere state contratte per effettuare degli investimenti o anche per spese voluttuarie o per altri motivi comunque non di stretta necessità.
Va poi considerato il valore economico dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del alla Bianco, così come delle spese che quest'ultima sostiene per l'abitazione. Pt_1
Tenuti infine presenti i tempi di permanenza presso ciascun genitore e considerate le esigenze economiche del figlio, oramai adolescente, si ritiene di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla resistente la somma mensile di euro
450,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia.
5. La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è stata oggetto di rinuncia da parte della resistente.
6. Le domande di vendita della casa familiare e dell'autovettura proposte dal ricorrente vanno invece dichiarate inammissibili.
pagina 7 di 9 Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. n. 18870/2014; Cass.
n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 6660/2001).
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra le domande in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domande non cumulabile con quella di separazione, per i motivi esposti, che dovranno quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
7. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., esse devono ricadere sul ricorrente e andranno pagate in favore della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Foggia il Parte_1
13/06/1982) e (nt. a Foggia il 2/03/1985), sposatisi in Foggia CP_1
l'11/06/2012 (atto n. 149, parte II, serie A, anno 2012);
2) addebita la separazione personale dei coniugi a;
Parte_1
3) dispone l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore, con collocamento pagina 8 di 9 prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
5) assegna la casa familiare alla madre, affinché continui a viverci unitamente al figlio minore;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma mensile di euro 450,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
7) dichiara rinunciata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta da CP_1
8) dichiara inammissibili le domande di vendita della casa familiare e dell'autovettura proposte da;
Parte_1
9) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Foggia per le annotazioni di legge.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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