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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 856/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento - Via Foschini Indirizzo_1 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172025000008072000 CONTRIBUTO UNIF 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione – per il Ministero Economia Finanze Dipartimento della Giustizia
Tributaria e con riferimento alla causa iscritta al Ruolo Generale della CGT di Benevento nr. 954/2022 notificava in data 16.7.2025 a Ricorrente_1 , residente in luogo_1 (BN), la cartella nr. 0172025000008972000 per il pagamento di €.208,00 a titolo di integrazione contributo unificato.
La cartella veniva emessa in conseguenza di due distinti atti di invito al pagamento.
Avverso la cartella di pagamento in parola, e con il patrocinio dell' Avv. Difensore_1, ricorreva il contribuente che conveniva in giudizio sia Ministero di Economia e Finanze – Dipartimento Giustizia
Tributaria – che l' Agenzia delle Entrate e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte con attribuzione le spese e competenze di lite.
Il ricorrente impugnava nel merito la cartella e sosteneva che in fattispecie la richiesta di integrazione CUT risulta essere frutto di un errore della segreteria della CGT di Benevento in sede di controllo del valore della causa iscritta col nr RG 954/2022 e di un non legittimo cumulo di domande.
Con il ricorso veniva anche chiesta la sospensione cautelare della efficacia esecutiva della impugnata cartella.
Con atto depositato il 18.11.2025 e con il patrocinio dell' Avv. Difensore_2 si costituiva l' Agenzia Entrate Riscossione che impugnava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
L'AdER eccepiva:
-) il proprio difetto di legittimazione passiva;
-) la irretrattabilità della pretesa e la conseguente inammissibilità della domanda;
-) la infondatezza, comunque, del ricorso.
Depositava in atti documentazione varia e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Con atto depositato in data 11.12.2025 si costituiva in giudizio anche la CGT di 1° di Benevento che impugnava la domanda di controparte ed insisteva per il suo rigetto.
La resistente eccepiva:
-) la inammissibilità del ricorso per mancata opposizione nei termini degli atti presupposti, ovvero degli inviti al pagamento, ritualmente notificati in data 25.11.2022 ed in data 23.3.2023;
-) la corrispondenza a quanto disposto per legge delle comminate sanzioni. Depositava in atti copia dell'invito al pagamento e copia dell'avviso di irrogazione sanzioni, previamente notificati al ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con salvezza delle spese di giudizio.
L'istanza cautelare veniva rigettata e la causa alla successiva udienza del 24.2.2026 veniva trattata nel merito e quindi decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
La impugnata cartella di pagamento risulta essere stata notificata in conseguenza di precedente avviso di pagamento ritualmente notificato in data 25.11.2022.
Tanto è pacifico tra le parti come risulta dallo stesso ricorso.
La avvenuta notificazione dell'avviso di pagamento e la mancata impugnazione dello stesso ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, ragion per cui non è ammissibile alcuna eccezione attinente il merito della pretesa stessa e la cartella può essere impugnata solo per vizi propri.
Anche la irrogata sanzione è coerente con quanto previsto dalla normativa a riguardo e dalla sua vigenza..
Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese ben possono essere compensate tra le parti a ragione di quanto emerso in atti ed a ragione, altresì, del modesto valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Benevento il 24.2.2026
Dott. Francesco Capobianco
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 856/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento - Via Foschini Indirizzo_1 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172025000008072000 CONTRIBUTO UNIF 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione – per il Ministero Economia Finanze Dipartimento della Giustizia
Tributaria e con riferimento alla causa iscritta al Ruolo Generale della CGT di Benevento nr. 954/2022 notificava in data 16.7.2025 a Ricorrente_1 , residente in luogo_1 (BN), la cartella nr. 0172025000008972000 per il pagamento di €.208,00 a titolo di integrazione contributo unificato.
La cartella veniva emessa in conseguenza di due distinti atti di invito al pagamento.
Avverso la cartella di pagamento in parola, e con il patrocinio dell' Avv. Difensore_1, ricorreva il contribuente che conveniva in giudizio sia Ministero di Economia e Finanze – Dipartimento Giustizia
Tributaria – che l' Agenzia delle Entrate e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte con attribuzione le spese e competenze di lite.
Il ricorrente impugnava nel merito la cartella e sosteneva che in fattispecie la richiesta di integrazione CUT risulta essere frutto di un errore della segreteria della CGT di Benevento in sede di controllo del valore della causa iscritta col nr RG 954/2022 e di un non legittimo cumulo di domande.
Con il ricorso veniva anche chiesta la sospensione cautelare della efficacia esecutiva della impugnata cartella.
Con atto depositato il 18.11.2025 e con il patrocinio dell' Avv. Difensore_2 si costituiva l' Agenzia Entrate Riscossione che impugnava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
L'AdER eccepiva:
-) il proprio difetto di legittimazione passiva;
-) la irretrattabilità della pretesa e la conseguente inammissibilità della domanda;
-) la infondatezza, comunque, del ricorso.
Depositava in atti documentazione varia e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Con atto depositato in data 11.12.2025 si costituiva in giudizio anche la CGT di 1° di Benevento che impugnava la domanda di controparte ed insisteva per il suo rigetto.
La resistente eccepiva:
-) la inammissibilità del ricorso per mancata opposizione nei termini degli atti presupposti, ovvero degli inviti al pagamento, ritualmente notificati in data 25.11.2022 ed in data 23.3.2023;
-) la corrispondenza a quanto disposto per legge delle comminate sanzioni. Depositava in atti copia dell'invito al pagamento e copia dell'avviso di irrogazione sanzioni, previamente notificati al ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con salvezza delle spese di giudizio.
L'istanza cautelare veniva rigettata e la causa alla successiva udienza del 24.2.2026 veniva trattata nel merito e quindi decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
La impugnata cartella di pagamento risulta essere stata notificata in conseguenza di precedente avviso di pagamento ritualmente notificato in data 25.11.2022.
Tanto è pacifico tra le parti come risulta dallo stesso ricorso.
La avvenuta notificazione dell'avviso di pagamento e la mancata impugnazione dello stesso ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, ragion per cui non è ammissibile alcuna eccezione attinente il merito della pretesa stessa e la cartella può essere impugnata solo per vizi propri.
Anche la irrogata sanzione è coerente con quanto previsto dalla normativa a riguardo e dalla sua vigenza..
Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese ben possono essere compensate tra le parti a ragione di quanto emerso in atti ed a ragione, altresì, del modesto valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Benevento il 24.2.2026
Dott. Francesco Capobianco