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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico IN CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8070 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2022 promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Gabriel Bellarosa (C.F. ) del Foro C.F._4 di Brescia
ATTORE/I contro
(P.IVA ), già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Borelli (C.F.
) del Foro di Parma C.F._5
e contro
(cod. fisc./P.Iva ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Sandro Barcali di Firenze (cod. fisc. ) anche CodiceFiscale_6 disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Bellini di Brescia (cod. fisc. C.F._7
),
[...]
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “Voglia 1'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: In via principale nel merito: accertata la gravità dell'inadempimento del contratto
sottoscritto dall'attrice con la società convenuta ai sensi degli artt. 1457 e 1453- CP_1
l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto dai sigg. Pt_4 pagina 1 di 16 con in quanto collegato funzionalmente e sotteso al primo, con Pt_2 Controparte_3
conseguente condanna, delle convenute in via solidale fra loro, al risarcimento a favore degli
attori dell'importo pan alle rate versate dagli stessi (oggi ammontanti a €. 6.596,80), e/o nella
diversa somma ritenuta dal Giudice dovuta. Nel merito in via subordinata: nella denegata
ipotesi in cui non venga accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave
inadempimento delle entrambe convenute, accertarsi la nullità del contratto sottoscritto con
ai sensi degli artt. 1343 e 1346 c.c. e 1418 c.c., e dichiarare tutti i contratti, Controparte_2
anche quelli intercorsi tra le parti ( e nulli, con Controparte_2 Controparte_3
condanna alla restituzione delle rate pagate dai ricorrenti e/o del maggior danno provato in
corso di causa, oltre che per l'effetto condannare le convenute, sempre in via solidale fra loro, al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori a causa di quanto esposto in narrativa,
nonché al risarcimento delle spese sostenute e che verranno meglio quantificate in corso di
causa per la sistemazione del tetto a seguito degli interventi mal eseguiti sempre dalla
convenuta . In via di ulteriore subordine: dichiarare nulle in quanto vessatorie ai CP_1
sensi dell'articolo 33 comma secondo del Codice del Consumo le clausole 8.2. e 8.4 contenute
nell'articolo 8 - intitolato limitazione della responsabilità - di cui al contratto de quo, e per
l'effetto condannare al risarcimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 1454 Controparte_2
e 1223 cc. di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, per tutti i motivi
sopra esposti, pari complessivamente ad 6.596,80 (salvo ulteriore conguaglio), oltre al maggior
danno che dovesse venire accertato in corso di causa. Ancora in via di ulteriore subordine:
dichiarare inefficace e/o nullo il contratto di leasing finanziario sottoscritto con per CP_3
difetto del potere di rappresentanza in capo agli agenti mandatari di e per l'effetto CP_1
condannare entrambe le società convenute, in via solidale fra loro, al risarcimento ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1454 e 1223 c.c. di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi
dagli attori, per tutti i motivi sopra esposti, pari complessivamente ad 6.596,80 (corrispondenti
alla rate fino a oggi corrisposte, salvo ulteriore conguaglio) e/o nella diversa somma che dovesse
emergere in corso di causa, e ritenuta dal Giudice dovuta. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria: si richiede sin d'ora
pagina 2 di 16 l'ammissione di testi e interrogatorio formale sui fatti riportati nella narrativa della presente
citazione, ed in particolare in merito ai capitoli di prova che verranno indicati preceduti dalla
dizione "Vero che". Con riserva di produrre ulteriore documentazione, integrare e articolare
ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari, nonché di richiedere CTU nel caso
in cui Si ritenesse dovuta per l'accoglimento delle domande così come proposte, soprattutto in
riferimento ai danni causati dalla convenuta al tetto dell'immobile di proprietà CP_1
degli attori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro
diritto”.
Parte convenuta “in via preliminare, nell'ipotesi di mancata costituzione della CP_3
convenuta assegnare alla comparente un congruo termine ex art. 292 c.p.c. Controparte_2
per la notifica alla contumace della comparsa di risposta contenente la domanda di manleva
formulata in ipotesi nei confronti della stessa;
- nel merito, in tesi ed in via principale,
respingere tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della Controparte_3
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto;
- nel merito, in ipotesi
subordinata, nel caso in cui anche solo una delle domande proposte da parte attrice nei
confronti della trovi accoglimento ed il Tribunale ritenga il Sig. CP_3 Pt_2
liberato dall'obbligo di rimborsare i finanziamenti erogatogli, condannare comunque
[...]
la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
a titolo di risarcimento danni o comunque ex art. 125 quinquies Controparte_3
D.Lgs. 385/93, la somma di €.39.000,00, di cui €.34.950,00 per il contratto n.
20220423138524 e €.4.050,00 per il contratto n. 202202220538015665, salvo la diversa di
giustizia, oltre interessi come da contratti dalla erogazione al saldo, e comunque a rilevare
indenne e manlevare la stessa da ogni onere, spesa o pregiudizio che dovesse a questa
conseguire. In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio”.
Parte convenuta “In via principale, nel merito, accertato e dichiarato il corretto CP_1
adempimento contrattuale in capo a , rigettare le domande avversarie per tutti i CP_1
motivi esposti in narrativa in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, non provate o
come meglio e, inoltre, - In via subordinata, sempre nel merito, dichiarare gli attori decaduti dal pagina 3 di 16 beneficio della garanzia per vizi delle opere per decorso del termine ex art. 1667 c.c., non avendo
gli stessi fornito alcuna prova volta a dimostrare la denuncia di eventuali difformità prescritta
dalla legge. - In ogni caso, tenuto anche conto delle varie offerte transattive promosse da
in ottica conciliativa (tutte puntualmente respinte da parte attrice), con il favore CP_1
delle spese del presente giudizio, del procedimento in corso di causa ex art. 700 c.p.c., già
deciso, e del procedimento di mediazione, oltre Iva e Cpa come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra il Sig. Parte_5 Pt_2
e il Sig. hanno convenuto in giudizio la società
[...] Parte_3 CP_1
e la deducendo: che la Sig.ra nell'ottobre 2020 aveva
[...] CP_3 Pt_4
sottoscritto con la un contratto di fornitura e installazione di un sistema di CP_1
caldaia – pompa di calore e un impianto fotovoltaico collegato alla pompa di calore al prezzo di €.34.800.00 da versare mediante finanziamento con (n. CP_3
20220423138524); - che i due agenti della venditrice avevano rappresentato e garantito che non avrebbero dovuto pagare integralmente il finanziamento, ma solo una o due rate in quanto avrebbero potuto poi estinguerlo tramite accesso al beneficio fiscale del
110%; che il Sig. e il figlio avevano sottoscritto un contratto di Parte_2 Pt_3
finanziamento con che tuttavia risultava sottoscritto digitalmente senza CP_3
alcuna autorizzazione;
che la venditrice li aveva informati di un aumento dei costi,
anch'essi da pagare con il credito di imposta del 110%, e così, senza alcun consenso,
associava al precedente un secondo finanziamento con la anch'esso CP_3
firmato digitalmente (n. 20220538015665); che nel dicembre 2020 la venditrice aveva proceduto alla fornitura ed alla installazione dei beni oggetto del contratto;
che l'immobile oggetto di intervento, per irregolarità urbanistiche che non le erano state comunicate dalla contraente non aveva potuto godere degli attesi benefici CP_1
fiscali; che nel frattempo il Sig. ha proceduto al pagamento delle rate di Pt_2
rimborso dei finanziamenti;
che la venditrice, che aveva dovuto provvedervi, non aveva svolto le pratiche amministrative per il beneficio fiscale del bonus 110% ; che a pagina 4 di 16 seguito dei lavori l'immobile presenta altri gravi vizi;
hanno lamentato che le inadempienze della venditrice per non aver svolto le pratiche amministrative al fine di ottenere il beneficio fiscale del bonus 110% costituisce grave inadempimento tale da legittimare una pronuncia di risoluzione. Hanno altresì sostenuto che i contratti di finanziamento sono stati realizzati da soggetti (gli agenti di ) che non CP_1
possono ritenersi intermediari autorizzati iscritti all'albo, che in ogni caso i detti contratti di finanziamento sarebbero da risolvere in quanto collegati al contratto principale oggetto di causa e che laddove non venisse riconosciuto il grave inadempimento posto in essere dalla venditrice e conseguentemente la risoluzione dei contratti di finanziamento ad esso collegati, hanno rilevato la nullità del contratto per impossibilità di usufruire dei benefici fiscali con conseguente diritto al risarcimento danni pari alle rate di rimborso corrisposte a che alcune clausole del CP_3
contratto con il fornitore sono vessatorie.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa e nel quale si sono costituite le odierne convenute, gli attori hanno chiesto al Tribunale un provvedimento urgente per consentire di intervenire per la riparazione del tetto previo accertamento dei danni presenti sullo stesso nonché per ottenere la sospensione delle rate di finanziamento.
Con ordinanza del 19/09/2022 il Giudice ha rigettato la domanda cautelare diretta ad ottenere una consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento del diritto di intervenire per la riparazione del tetto, rigettato per il resto le domande dei ricorrenti e rimesso la liquidazione delle spese del procedimento all'esito del giudizio ordinario.
Con comparsa la si è costituita nel presente giudizio contestando le CP_3
inadempienze denunciate dagli attori chiedendo il rigetto delle domande e in caso di loro parziale accoglimento, di essere tenuta totalmente indenne, per ogni onere,
pregiudizio e spesa, dalla società venditrice.
Con comparsa di risposta si è costituita la negando la fondatezza delle Controparte_2
lamentele e delle pretese di parte attrice e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 16 Depositate le memorie istruttorie, parte attrice nella prima memoria istruttoria, ha così
precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni avversa domanda, deduzione
e/o eccezione;
In via principale nel merito: accertare la nullità del contratto sottoscritto con
ai sensi degli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c. e quindi per l'art. 1418 c.c., anche Controparte_2
per l'impossibilità della realizzazione dell'oggetto contrattuale, e per l'effetto dichiarare tutti i
contratti (collegati inscindibilmente fra loro), anche quelli intercorsi tra le parti ( CP_2
e nulli, con condanna alla restituzione di tutte le rate pagate dai
[...] Controparte_3
ricorrenti e/o del maggior/minor danno provato in corso di causa. Per tutte i motivi esposti
negli atti depositati in corso di causa, condannare le convenute, in via solidale fra loro, al
risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori a causa di quanto esposto in narrativa,
nonché al risarcimento delle spese sostenute, e che verranno meglio accertate e quantificate in
corso di causa, anche per effetto della necessaria sistemazione del tetto, seguito degli interventi
mal eseguiti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritengano i contratti
oggetto del presente giudizio nulli, con tutti i conseguenti effetti richiesti, dichiarate nulle in
quanto vessatorie ai sensi dell'art. 1229 c.c. e dell'articolo 33 del Codice del Consumo le
clausole 8.2. e 8.4 contenute nell'articolo 8 - intitolato limitazione della responsabilità - ed
accertata la gravità dell'inadempimento del contratto da parte della convenuta si CP_1
dichiari risolto il tale contratto (ai sensi degli artt. 1453, a ragione di tutti i motivi esposti ed
anche ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB) unitamente a quello di finanziamento, sottoscritto
dai sigg. con , in quanto collegato funzionalmente e sotteso al Parte_6 Controparte_3
primo, e per l'effetto vengano condannate in solido e alla Controparte_2 CP_3
restituzione di quanto ricevuto;
il tutto oltre al risarcimento dei danni, sempre in solido, per
tutti gli ulteriori danni subiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218, 1223 e 1224 subiti e
subendi dagli attori, per come verranno accertati in corso di causa, e/o comunque della somma
che il Giudice dovesse ritenere dovuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria: si richiede sin d'ora
l'ammissione di testi e interrogatorio formale sui fatti riportati nella narrativa della presente
citazione, ed in particolare in merito ai capitoli di prova che verranno indicati preceduti dalla
pagina 6 di 16 dizione “Vero che”. Con riserva di produrre ulteriore documentazione, integrare e articolare
ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari, nonché di richiedere CTU,
soprattutto in riferimento ai danni causati dalla convenuta al tetto dell'immobile CP_1
di proprietà degli attori. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre e
capitolare, nonché indicare i testi nei termini di legge”.
Ammessa e depositata la CTU richiesta da parte attrice per l'accertamento dell'impianto, delle lavorazioni e dei permessi, dei danni e degli eventuali abusi tali da non permettere accesso alle agevolazioni fiscali, la causa con decreto del 11.07.2024
veniva coassegnata al presente giudicante e all'udienza del 24/07/25 è stata trattenuta in decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
§. La vicenda ha ad oggetto la risoluzione/nullità del contratto di fornitura e posa di un sistema integrato di caldaia-pompa di calore – impianto, stipulato fra la e la Pt_1
società il 21.10.2020 eseguito nel dicembre 2020 e di quelli collegati – CP_1
stipulati tra e e rispetto ai quali Parte_2 Controparte_3 Parte_3
ha assunto la qualità di fideiussore - per il complessivo valore di ammortamento ad euro 53.476,00 da versarsi in n. 120 rate mensili.
Si deve preliminarmente evidenziare che la domanda di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di rappresentanza del venditore spiegata nella citazione in via di ulteriore subordine, non è stata riproposta né nella memoria ex art. 183 co. VI
n.1 e neppure in sede di precisazione delle conclusioni come dedotto da parte convenuta La giurisprudenza sul punto è costante nel Controparte_3
ritenere che "la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una
domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo
a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione
complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir
meno del relativo interesse" (Cass. 3593/2010; cfr. Cass. n. 14104/2008, Cass. n. 15860/2014
e Cass. n. 17582/2017). Parte attrice ha dedotto inizialmente che i due proponenti
( e , erano agenti di e non di con Pt_7 Pt_8 CP_1 Controparte_3
pagina 7 di 16 la quale avevano stipulato i contratti di finanziamento per l'acquisto dell'impianti e, pertanto, avevano eccepito una carenza di potere rappresentativo in CP_1
capo a quest'ultima. Nelle difese successive la stessa parte attrice ha manifestato chiaramente la sua volontà di abdicare alla relativa domanda non essendo stata riproposta. Si evidenzia, altresì, che la doglianza non è stata in alcun modo provata. In
ogni caso si rileva, in primo luogo, che i contraenti, signori hanno Pt_2
sottoscritto digitalmente i contratti e iniziato a pagare le rate del finanziamento senza sollevare contestazioni nell'evidenza che i finanziamenti erano finalizzati agli acquisti dei beni indicati nei contratti. E' incontestato che ai sensi dell'art. 121 lett. d) TUB, tali contratti possono essere conclusi dal venditore trattandosi di soggetti diversi dal finanziatore, “che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1)
presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”(
Trib Roma 18611/21 già riportata da parte convenuta CP_3
§. Quanto al contratto intervenuto tra la signora e la , avuto riguardo Pt_4 CP_1
all'interesse delle parti di ottenere e fornire rispettivamente un'opera completa,
mediante la realizzazione di un impianto finito, con assunzione da parte del fornitore di obblighi di fornitura, ed esecuzione della posa, nella specie di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e pompa di calore, può senz'altro affermarsi che trattasi di contratto misto di vendita e appalto, con prevalenza della causa del contratto di appalto.
Sul punto la Cass. Civ. n. 9389/2025 (cfr: Cass. 20301/2012; Cass. 9075/2014) ha ritenuto che “Ai fini della discriminazione tra compravendita e appalto, nei casi in cui la prestazione
del debitore consista sia in un dare che in facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta
alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa
concreta del contratto, ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del
pagina 8 di 16 negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze
della controparte, assume un rilievo accessorio strumentale”, precisando che il contratto d'appalto o d'opera è quello in cui l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione di un "opus unicum". Con la conseguenza, in relazione ai rimedi esperibili, che nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., il rimedio della risoluzione del contratto presuppone che le difformità o i vizi dell'opera realizzata siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, essendo normativamente richiesto un inadempimento dell'appaltatore più grave rispetto, ad esempio, a quello richiesto nell'ambito del contratto di compravendita dall'art. 1490 c.c.. La disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto.
§. Ciò posto, si osserva che alla fattispecie trova applicazione il Codice del Consumo,
rivestendo le parti, rispettivamente, la posizione di “consumatore” e “professionista”
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005. In particolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 e ss., le quali riguardano, ex art. 128 comma 1°, tanto i contratti di vendita quanto quelli “… di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”. L'art. 132
comma 4° dispone che “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Alla luce di tale premessa, l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta
è priva di pregio avendo parte attrice provveduto a notificare l'atto di CP_1
citazione il 13.07.2022 a fronte del termine iniziale di rilascio della dichiarazione di conformità in data 18.11.2020; inoltre, come affermato in atti dalla , nel CP_1
pagina 9 di 16 luglio 2021 i ricorrenti avevano già denunciato infiltrazioni sul tetto con contestuale richiesta di rimozione dei vizi.
§. Quanto alla domanda formulata via principale nel merito: “accertare la nullità del
contratto sottoscritto con ai sensi degli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c. e quindi Controparte_2
per l'art. 1418 c.c., anche per l'impossibilità della realizzazione dell'oggetto contrattuale, e per
l'effetto dichiarare tutti i contratti (collegati inscindibilmente fra loro), anche quelli intercorsi
tra le parti ( e nulli, sul presupposto della Controparte_2 Controparte_3
mancata verifica preliminare da parte della fornitrice delle difformità CP_1
edilizie insistenti sull'immobile oggetto di intervento che non avrebbe consentito a parte attrice di accedere al beneficio fiscale, c.d. "110%" (di cui al D.L. n. 34/2020), si rileva quanto segue.
La nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ai sensi delle norme citate artt. 1346 e 1418 c.c., ricorre solo quando “la prestazione sia insuscettibile di essere
effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che
ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano
ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. (Cass n. 37804/22).
Nel caso in esame, ha dedotto di avere correttamente adempiuto al CP_1
contratto di fornitura e posa, avendo provveduto al sopralluogo preliminare, nonché
all'esecuzione delle opere nel dicembre 2020. Ha precisato di aver inviato al Comune
competente nel febbraio 2021, la relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici per dell'agevolazione fiscale sopra richiamata e che nel marzo 2021 gli attori hanno richiesto che la procedura venisse sospesa alla luce della condizione abusiva da loro rilevata.
La documentazione allegata (docc da 5 a 9) consente di rilevare che il mancato conseguimento dell'agevolazione fiscale sopra citato, sia dipeso dalla condizione abusiva dell'immobile in oggetto e non da omissioni della la quale anche CP_1
dopo la richiesta della di cui alla comunicazione del 16.03.21 di bloccare Pt_4
l'impianto essendo necessario fare prima la sanatoria (: "Sono vi prego di Parte_1
pagina 10 di 16 chiamarmi perché bisogna bloccare 'impianto dal momento che bisogna fare prima la sanatoria
per poter avere la conformità urbanistica altrimenti mi ha detto il geometra che mi sto facendo
un 'autodenuncia. Per piacere devo parlare con "(doc 8)), ha mostrato la Per_1
disponibilità di “assisterla per l'esecuzione delle pratiche amministrative” (doc 6 e 7 all.
cit.), senza che vi sia stato alcun riscontro da parte attrice. In ogni caso, il ctu, ha rilevato che “Le difformità riscontrate con incremento di altezza e di volumi sono insanabili in
quanto all'interno del centro storico non sono consentiti incrementi volumetrici e di altezza dei
fabbricati; dette condizioni di insanabilità /abuso sono tali da non permettere l'accesso alle
agevolazioni fiscali di cui al dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020” ed ha concluso nel seguente modo “L'unità immobiliare in oggetto sita in comune di Lumezzane non rispetta il
requisito essenziale imposto dal Decreto che prevede la conformità urbanistico-edilizia; di
conseguenza, l'edificio che presenta di fatto abusi edilizi non sanabili (incremento di altezza e di
volume), allo stato attuale è escluso dalla possibilità di ottenere gli incentivi del Superbonus
110%; ➢ Per quanto indicato dal contratto il FO nell'offerta includeva le pratiche
(relative all'installazione dei pannelli come in effetti avvenuto) ma il committente si assumeva
la responsabilità di eventuali difformità urbanistiche e manlevava il FO da ogni possibile
rivalsa”.
Alla luce di tanto non trova accoglimento la domanda di nullità del contratto intercorso con ai sensi degli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c. e 1418 c.c., e di CP_1
conseguenza la correlata domanda di declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento incorsi con la convenuta , stante l'indimostrato Controparte_3
inadempimento dell'impresa.
§. Priva di fondatezza è la censura in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali di cu agli artt.
8.2 e 8.4 del contratto (doc 1 parte attrice) le quali stabiliscono che, "Al
Committente resta in carico l'effettiva finale verifica sulla spettabilità della detrazione fiscale
eventualmente spettante. Omissis"; "il Committente dichiara che l'immobile in questione
presenta conformità urbanistica al momento dell' inizio lavori e manleva il FO da ogni
possibile rivalsa causa da possibili difformità occultate" (doc. 1 cit. ).
pagina 11 di 16 Esse per come formulate non ricadono nei divieti di cui all'art. 1229 c.c. e 33 Cod.
Cons. in quanto non delimitano l'oggetto dell'obbligazione essendo espressione di un principio di ripartizione della responsabilità delle parti che, nel caso di specie, si concretizza nel porre in capo alla committente – l'onere di preventiva verifica Pt_4
della fattibilità dell'opera sotto il profilo della conformità urbanistica dell'immobile.
Lungi dall'introdurre rinunce o decadenze a carico del committente, dal limitare i suoi diritti e dall'escludere la responsabilità dell'impresa per inadempimento, le suddette clausole delimitano l'oggetto del contratto e l'ambito delle obbligazioni assunte (Cass.
civ. n. 20597/2014 che ha enunciato il principio di diritto per cui non sono vessatorie le clausole che non limitano diritti o responsabilità ma delimitano l'oggetto del contratto). Inoltre, l'accertamento della vessatorietà richiede ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c. la dimostrazione di uno squilibrio tale (significativo), da alterare il sinallagma contrattuale, ad esempio, mediante la previsione di clausole non chiare o incomprensibili oppure oneri a carico di una sola parte contrapposti a vantaggi economici dell'altra.
Nel caso in esame è emerso chiaramente che l'onere di verificare la spettanza del beneficio fiscale posto contrattualmente a carico di parte attrice, non ha comportato un accollo di obblighi o costi correlato a vantaggi a beneficio dell'impresa. Al contrario,
tale attività rientrava nell'ottica di una equa distribuzione di diritti ed obblighi tra le parti. Tra l'altro, gli attori/consumatori chiamati a dimostrare il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa e la perdita del beneficio fiscale, non hanno assolto a tale onere. Di conseguenza, deve essere rigettata anche la domanda di declaratoria di nullità delle suddette clausole e conseguentemente la correlata domanda di nullità dei contratti di finanziamento e di restituzione delle rate versate nonché la domanda di risoluzione contrattuale in assenza di grave inadempimento delle convenute.
§. Merita accoglimento la domanda di risarcimento limitatamente ai danni causati al tetto dell'immobile di proprietà della e limitatamente alla , autrice Pt_4 CP_1
dell'opera.
pagina 12 di 16 La ctu ha consentito di accertare il nesso di causalità tra l'attività di posa dei pannelli a cura di personale della e i problemi di infiltrazione lamentati dalla CP_1
medesima rilevando che: “La causa delle percolazioni è da attribuire certamente al fissaggio
dei pannelli fotovoltaici in quanto con le viti di ancoraggio si è lesionata la guaina
impermeabile del tetto e si è trapassato addirittura l'assito. L'isolamento non è stato effettuato a
regola d'arte, l'acqua si infiltra sicuramente al di sotto della guaina isolante, poi segue la
pendenza della falda più alta del tetto e quando giunge al dislivello tra le due falde (dove è
presente un muro) trova sbocco, si infiltra nell'appartamento e percola lungo detto muro Dalle analisi effettuate si è appurato che: alla copertura si accede attraverso un abbaino con serramenti in legno e vetrocamera che è stato smontato e rimontato durante i lavori in quanto
detto passaggio è stato utilizzato in fase di installazione del fotovoltaico per portare i materiali
in copertura;
la copertura in coppi è caratterizzata dalla presenza di coppi vetusti,
rimaneggiati, non tutti ben posizionati e in taluni casi anche rotti ed è molto probabile che
lavorando e camminando in copertura per installare il fotovoltaico si sia anche
involontariamente danneggiato il manto in coppi (il manto in coppi per sua caratteristica si
muove ed è facilmente soggetto a rotture puntuali se calpestato); i pannelli fotovoltaici coprono
anche il colmo del tetto. I pannelli fotovoltaici sono tra loro accostati ma tra un pannello è
l'altro vi sono alcuni centimetri di luce da dove le acque meteoriche possono passare e percolare;
le viti di fissaggio del fotovoltaico attraversano l'intero pacchetto del tetto ed hanno quindi
bucato e danneggiato anche la guaina isolante ed impermeabile;
altri fenomeni di percolazione
puntuali si rilevano in presenza dell'abbaino di accesso alla copertura che è come predetto è
stato smontato durante l'installazione del fotovoltaico e nel ripostiglio/cavedio ove sono
posizionati i collegamenti e le tubazioni del fotovoltaico. Il montaggio del fotovoltaico non è
dunque stato eseguito a regola d'arte ed è all'origine delle lamentate percolazioni.” (pag 9 e
10)”, confermando così i vizi lamentati da parte attrice;
ha, inoltre, individuato le opere ritenute necessarie per la loro eliminazione: “Rimaneggiare l'intero manto di
copertura in coppi con sostituzione dei coppi rotti (si prevede l'intervento su entrambe le falde
in coppi in quando il calpestio in copertura provoca spostamenti e rotture di coppi); Smontare i
pagina 13 di 16 pannelli fotovoltaici della falda più alta;
Fornire e posare una nuova guaina di
impermeabilizzazione dell'intera falda alta di tetto ove sono posizionati i pannelli fotovoltaici
con adeguato risvolto sul dislivello tra le due falde;
Sigillare adeguatamente tutti i punti di
passaggio delle viti (già a livello della guaina); riposizionare il manto di copertura in coppi
avendo anche in questo caso cura di sigillare adeguatamente i punti di passaggio delle viti;
rimontare i pannelli fotovoltaici;
realizzare una linea vita (il tetto ne è sprovvisto) che consenta
un accesso in sicurezza;
il lato nord si affaccia sul vicolo e il lato sud si affaccia su dei tetti più
bassi di proprietà di terzi dove è impossibile posizionare ponteggi;
per detti motivi per operare
in sicurezza è necessario installare un ponteggio sul vicolo Pastori in lato nord, una linea vita
in colmo con punti di aggancio anche in falda e dei parapetti in lato sud verso i tetti di
proprietà di terzi in quanto l'utilizzo della linea vita è consentito solo per piccole manutenzioni
e quando sia impossibile realizzare altri presidi di sicurezza;
nel caso in esame verrà installato il
ponteggio lato vicolo, successivamente realizzata la linea vita potendo arrivare al colmo e
agganciati a quest'ultima sarà possibile realizzare i parapetti lato sud”, e quantificando i relativi costi. “per i costi da sostenere si è fatto riferimento al prezziario delle opere edili della
provincia di Brescia e per le voci non comprese, ad informazioni presso operatori del settore o
presso l'ufficio della polizia Locale di Lumezzane;
il tutto come meglio riportato nel seguente
computo estimativo, ove sono state dettagliatamente descritte le opere da effettuare con le
relative dimensioni e i costi unitari applicati;
per le opere di modesta entità i costi sono stati
stimati in economia in ragione della manodopera e dei materiali necessari per un totale opere
interne 450,00 € spesa complessiva per tutti gli interventi arrotondata a 10.000,00 € Il totale
dei costi da sostenere è stato valutato anche in virtù del fatto che le operazioni andranno svolte
in condizioni particolari (in un fabbricato ove l'unità immobiliare è utilizzata) e non in un
normale cantiere e alcuni saranno interventi puntuali e di piccola entità, pertanto si sono
applicati i prezzi da prezziario e contemplate alcune spese da sostenere a corpo in economia ed
alcune spese impreviste”. E, dunque, per il costo complessivo di euro 10.000 per le riparazioni causate dai danni.
pagina 14 di 16 Pertanto, pur non ricorrendo un grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, i danni quantificati dal ctu debbono essere riconosciuti a parte attrice unitamente agli oneri di ctu che dovranno essere posti definitivamente a carico della Controparte_2
§. Le spese di lite si liquidano in complessivi euro 4.835,00 (complessità media,
scaglione da 5.201,00 a 26.0000) oltre accessori di legge.
Ricorrendo giusti motivi, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea,
nei limiti del risarcimento del danno da infiltrazioni come quantificato dal ctu, le spese di lite come liquidate vengono integralmente compensate tra gli attori e la convenuta
Compensate le spese di mediazione, vengono poste definitivamente Controparte_1
a carico di parte e in favore degli attori le spese di ctu come liquidate Controparte_1
con decreto del 11.04.2024 - dott.ssa . Per_2
Seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice e in favore le spese di lite come liquidate. Controparte_3
§ Le spese di lite del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. vengono liquidate in euro 1752,00 oltre accessori di legge e vengono poste a carico degli attori in favore di ognuna delle convenute.
§. Spese integramente compensate di entrambi i giudizi, tra parte convenuta e parte convenuta Controparte_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre alle spese di ctu Controparte_1
come liquidate con decreto del 11.04.2024. Spese legali del presente giudizio compensate
Rigetta le domande di parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_3
e la condanna al pagamento in favore di quest'ultima delle spese del presente
[...]
pagina 15 di 16 giudizio come liquidate in parte motiva.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio cautelare come liquidate in parte motiva, in favore di ognuna delle parti convenute.
Spese compensate del presente giudizio e del giudizio cautelare tra parte convenuta e parte convenuta Controparte_1 Controparte_3
Così deciso in Brescia, 22/12/2025
Il giudice onorario
IN CC
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1454 c.c. c.c. e, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la risoluzione del medesimo e, per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico IN CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8070 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2022 promossa con atto di citazione ritualmente notificato da
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Gabriel Bellarosa (C.F. ) del Foro C.F._4 di Brescia
ATTORE/I contro
(P.IVA ), già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Borelli (C.F.
) del Foro di Parma C.F._5
e contro
(cod. fisc./P.Iva ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Sandro Barcali di Firenze (cod. fisc. ) anche CodiceFiscale_6 disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Bellini di Brescia (cod. fisc. C.F._7
),
[...]
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “Voglia 1'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: In via principale nel merito: accertata la gravità dell'inadempimento del contratto
sottoscritto dall'attrice con la società convenuta ai sensi degli artt. 1457 e 1453- CP_1
l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto dai sigg. Pt_4 pagina 1 di 16 con in quanto collegato funzionalmente e sotteso al primo, con Pt_2 Controparte_3
conseguente condanna, delle convenute in via solidale fra loro, al risarcimento a favore degli
attori dell'importo pan alle rate versate dagli stessi (oggi ammontanti a €. 6.596,80), e/o nella
diversa somma ritenuta dal Giudice dovuta. Nel merito in via subordinata: nella denegata
ipotesi in cui non venga accolta la domanda di risoluzione contrattuale per grave
inadempimento delle entrambe convenute, accertarsi la nullità del contratto sottoscritto con
ai sensi degli artt. 1343 e 1346 c.c. e 1418 c.c., e dichiarare tutti i contratti, Controparte_2
anche quelli intercorsi tra le parti ( e nulli, con Controparte_2 Controparte_3
condanna alla restituzione delle rate pagate dai ricorrenti e/o del maggior danno provato in
corso di causa, oltre che per l'effetto condannare le convenute, sempre in via solidale fra loro, al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli attori a causa di quanto esposto in narrativa,
nonché al risarcimento delle spese sostenute e che verranno meglio quantificate in corso di
causa per la sistemazione del tetto a seguito degli interventi mal eseguiti sempre dalla
convenuta . In via di ulteriore subordine: dichiarare nulle in quanto vessatorie ai CP_1
sensi dell'articolo 33 comma secondo del Codice del Consumo le clausole 8.2. e 8.4 contenute
nell'articolo 8 - intitolato limitazione della responsabilità - di cui al contratto de quo, e per
l'effetto condannare al risarcimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 1454 Controparte_2
e 1223 cc. di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, per tutti i motivi
sopra esposti, pari complessivamente ad 6.596,80 (salvo ulteriore conguaglio), oltre al maggior
danno che dovesse venire accertato in corso di causa. Ancora in via di ulteriore subordine:
dichiarare inefficace e/o nullo il contratto di leasing finanziario sottoscritto con per CP_3
difetto del potere di rappresentanza in capo agli agenti mandatari di e per l'effetto CP_1
condannare entrambe le società convenute, in via solidale fra loro, al risarcimento ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1454 e 1223 c.c. di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi
dagli attori, per tutti i motivi sopra esposti, pari complessivamente ad 6.596,80 (corrispondenti
alla rate fino a oggi corrisposte, salvo ulteriore conguaglio) e/o nella diversa somma che dovesse
emergere in corso di causa, e ritenuta dal Giudice dovuta. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria: si richiede sin d'ora
pagina 2 di 16 l'ammissione di testi e interrogatorio formale sui fatti riportati nella narrativa della presente
citazione, ed in particolare in merito ai capitoli di prova che verranno indicati preceduti dalla
dizione "Vero che". Con riserva di produrre ulteriore documentazione, integrare e articolare
ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari, nonché di richiedere CTU nel caso
in cui Si ritenesse dovuta per l'accoglimento delle domande così come proposte, soprattutto in
riferimento ai danni causati dalla convenuta al tetto dell'immobile di proprietà CP_1
degli attori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro
diritto”.
Parte convenuta “in via preliminare, nell'ipotesi di mancata costituzione della CP_3
convenuta assegnare alla comparente un congruo termine ex art. 292 c.p.c. Controparte_2
per la notifica alla contumace della comparsa di risposta contenente la domanda di manleva
formulata in ipotesi nei confronti della stessa;
- nel merito, in tesi ed in via principale,
respingere tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della Controparte_3
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto;
- nel merito, in ipotesi
subordinata, nel caso in cui anche solo una delle domande proposte da parte attrice nei
confronti della trovi accoglimento ed il Tribunale ritenga il Sig. CP_3 Pt_2
liberato dall'obbligo di rimborsare i finanziamenti erogatogli, condannare comunque
[...]
la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
a titolo di risarcimento danni o comunque ex art. 125 quinquies Controparte_3
D.Lgs. 385/93, la somma di €.39.000,00, di cui €.34.950,00 per il contratto n.
20220423138524 e €.4.050,00 per il contratto n. 202202220538015665, salvo la diversa di
giustizia, oltre interessi come da contratti dalla erogazione al saldo, e comunque a rilevare
indenne e manlevare la stessa da ogni onere, spesa o pregiudizio che dovesse a questa
conseguire. In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio”.
Parte convenuta “In via principale, nel merito, accertato e dichiarato il corretto CP_1
adempimento contrattuale in capo a , rigettare le domande avversarie per tutti i CP_1
motivi esposti in narrativa in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, non provate o
come meglio e, inoltre, - In via subordinata, sempre nel merito, dichiarare gli attori decaduti dal pagina 3 di 16 beneficio della garanzia per vizi delle opere per decorso del termine ex art. 1667 c.c., non avendo
gli stessi fornito alcuna prova volta a dimostrare la denuncia di eventuali difformità prescritta
dalla legge. - In ogni caso, tenuto anche conto delle varie offerte transattive promosse da
in ottica conciliativa (tutte puntualmente respinte da parte attrice), con il favore CP_1
delle spese del presente giudizio, del procedimento in corso di causa ex art. 700 c.p.c., già
deciso, e del procedimento di mediazione, oltre Iva e Cpa come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra il Sig. Parte_5 Pt_2
e il Sig. hanno convenuto in giudizio la società
[...] Parte_3 CP_1
e la deducendo: che la Sig.ra nell'ottobre 2020 aveva
[...] CP_3 Pt_4
sottoscritto con la un contratto di fornitura e installazione di un sistema di CP_1
caldaia – pompa di calore e un impianto fotovoltaico collegato alla pompa di calore al prezzo di €.34.800.00 da versare mediante finanziamento con (n. CP_3
20220423138524); - che i due agenti della venditrice avevano rappresentato e garantito che non avrebbero dovuto pagare integralmente il finanziamento, ma solo una o due rate in quanto avrebbero potuto poi estinguerlo tramite accesso al beneficio fiscale del
110%; che il Sig. e il figlio avevano sottoscritto un contratto di Parte_2 Pt_3
finanziamento con che tuttavia risultava sottoscritto digitalmente senza CP_3
alcuna autorizzazione;
che la venditrice li aveva informati di un aumento dei costi,
anch'essi da pagare con il credito di imposta del 110%, e così, senza alcun consenso,
associava al precedente un secondo finanziamento con la anch'esso CP_3
firmato digitalmente (n. 20220538015665); che nel dicembre 2020 la venditrice aveva proceduto alla fornitura ed alla installazione dei beni oggetto del contratto;
che l'immobile oggetto di intervento, per irregolarità urbanistiche che non le erano state comunicate dalla contraente non aveva potuto godere degli attesi benefici CP_1
fiscali; che nel frattempo il Sig. ha proceduto al pagamento delle rate di Pt_2
rimborso dei finanziamenti;
che la venditrice, che aveva dovuto provvedervi, non aveva svolto le pratiche amministrative per il beneficio fiscale del bonus 110% ; che a pagina 4 di 16 seguito dei lavori l'immobile presenta altri gravi vizi;
hanno lamentato che le inadempienze della venditrice per non aver svolto le pratiche amministrative al fine di ottenere il beneficio fiscale del bonus 110% costituisce grave inadempimento tale da legittimare una pronuncia di risoluzione. Hanno altresì sostenuto che i contratti di finanziamento sono stati realizzati da soggetti (gli agenti di ) che non CP_1
possono ritenersi intermediari autorizzati iscritti all'albo, che in ogni caso i detti contratti di finanziamento sarebbero da risolvere in quanto collegati al contratto principale oggetto di causa e che laddove non venisse riconosciuto il grave inadempimento posto in essere dalla venditrice e conseguentemente la risoluzione dei contratti di finanziamento ad esso collegati, hanno rilevato la nullità del contratto per impossibilità di usufruire dei benefici fiscali con conseguente diritto al risarcimento danni pari alle rate di rimborso corrisposte a che alcune clausole del CP_3
contratto con il fornitore sono vessatorie.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa e nel quale si sono costituite le odierne convenute, gli attori hanno chiesto al Tribunale un provvedimento urgente per consentire di intervenire per la riparazione del tetto previo accertamento dei danni presenti sullo stesso nonché per ottenere la sospensione delle rate di finanziamento.
Con ordinanza del 19/09/2022 il Giudice ha rigettato la domanda cautelare diretta ad ottenere una consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento del diritto di intervenire per la riparazione del tetto, rigettato per il resto le domande dei ricorrenti e rimesso la liquidazione delle spese del procedimento all'esito del giudizio ordinario.
Con comparsa la si è costituita nel presente giudizio contestando le CP_3
inadempienze denunciate dagli attori chiedendo il rigetto delle domande e in caso di loro parziale accoglimento, di essere tenuta totalmente indenne, per ogni onere,
pregiudizio e spesa, dalla società venditrice.
Con comparsa di risposta si è costituita la negando la fondatezza delle Controparte_2
lamentele e delle pretese di parte attrice e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 16 Depositate le memorie istruttorie, parte attrice nella prima memoria istruttoria, ha così
precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni avversa domanda, deduzione
e/o eccezione;
In via principale nel merito: accertare la nullità del contratto sottoscritto con
ai sensi degli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c. e quindi per l'art. 1418 c.c., anche Controparte_2
per l'impossibilità della realizzazione dell'oggetto contrattuale, e per l'effetto dichiarare tutti i
contratti (collegati inscindibilmente fra loro), anche quelli intercorsi tra le parti ( CP_2
e nulli, con condanna alla restituzione di tutte le rate pagate dai
[...] Controparte_3
ricorrenti e/o del maggior/minor danno provato in corso di causa. Per tutte i motivi esposti
negli atti depositati in corso di causa, condannare le convenute, in via solidale fra loro, al
risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori a causa di quanto esposto in narrativa,
nonché al risarcimento delle spese sostenute, e che verranno meglio accertate e quantificate in
corso di causa, anche per effetto della necessaria sistemazione del tetto, seguito degli interventi
mal eseguiti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritengano i contratti
oggetto del presente giudizio nulli, con tutti i conseguenti effetti richiesti, dichiarate nulle in
quanto vessatorie ai sensi dell'art. 1229 c.c. e dell'articolo 33 del Codice del Consumo le
clausole 8.2. e 8.4 contenute nell'articolo 8 - intitolato limitazione della responsabilità - ed
accertata la gravità dell'inadempimento del contratto da parte della convenuta si CP_1
dichiari risolto il tale contratto (ai sensi degli artt. 1453, a ragione di tutti i motivi esposti ed
anche ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB) unitamente a quello di finanziamento, sottoscritto
dai sigg. con , in quanto collegato funzionalmente e sotteso al Parte_6 Controparte_3
primo, e per l'effetto vengano condannate in solido e alla Controparte_2 CP_3
restituzione di quanto ricevuto;
il tutto oltre al risarcimento dei danni, sempre in solido, per
tutti gli ulteriori danni subiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218, 1223 e 1224 subiti e
subendi dagli attori, per come verranno accertati in corso di causa, e/o comunque della somma
che il Giudice dovesse ritenere dovuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria: si richiede sin d'ora
l'ammissione di testi e interrogatorio formale sui fatti riportati nella narrativa della presente
citazione, ed in particolare in merito ai capitoli di prova che verranno indicati preceduti dalla
pagina 6 di 16 dizione “Vero che”. Con riserva di produrre ulteriore documentazione, integrare e articolare
ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari, nonché di richiedere CTU,
soprattutto in riferimento ai danni causati dalla convenuta al tetto dell'immobile CP_1
di proprietà degli attori. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre e
capitolare, nonché indicare i testi nei termini di legge”.
Ammessa e depositata la CTU richiesta da parte attrice per l'accertamento dell'impianto, delle lavorazioni e dei permessi, dei danni e degli eventuali abusi tali da non permettere accesso alle agevolazioni fiscali, la causa con decreto del 11.07.2024
veniva coassegnata al presente giudicante e all'udienza del 24/07/25 è stata trattenuta in decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
§. La vicenda ha ad oggetto la risoluzione/nullità del contratto di fornitura e posa di un sistema integrato di caldaia-pompa di calore – impianto, stipulato fra la e la Pt_1
società il 21.10.2020 eseguito nel dicembre 2020 e di quelli collegati – CP_1
stipulati tra e e rispetto ai quali Parte_2 Controparte_3 Parte_3
ha assunto la qualità di fideiussore - per il complessivo valore di ammortamento ad euro 53.476,00 da versarsi in n. 120 rate mensili.
Si deve preliminarmente evidenziare che la domanda di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di rappresentanza del venditore spiegata nella citazione in via di ulteriore subordine, non è stata riproposta né nella memoria ex art. 183 co. VI
n.1 e neppure in sede di precisazione delle conclusioni come dedotto da parte convenuta La giurisprudenza sul punto è costante nel Controparte_3
ritenere che "la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una
domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo
a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione
complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir
meno del relativo interesse" (Cass. 3593/2010; cfr. Cass. n. 14104/2008, Cass. n. 15860/2014
e Cass. n. 17582/2017). Parte attrice ha dedotto inizialmente che i due proponenti
( e , erano agenti di e non di con Pt_7 Pt_8 CP_1 Controparte_3
pagina 7 di 16 la quale avevano stipulato i contratti di finanziamento per l'acquisto dell'impianti e, pertanto, avevano eccepito una carenza di potere rappresentativo in CP_1
capo a quest'ultima. Nelle difese successive la stessa parte attrice ha manifestato chiaramente la sua volontà di abdicare alla relativa domanda non essendo stata riproposta. Si evidenzia, altresì, che la doglianza non è stata in alcun modo provata. In
ogni caso si rileva, in primo luogo, che i contraenti, signori hanno Pt_2
sottoscritto digitalmente i contratti e iniziato a pagare le rate del finanziamento senza sollevare contestazioni nell'evidenza che i finanziamenti erano finalizzati agli acquisti dei beni indicati nei contratti. E' incontestato che ai sensi dell'art. 121 lett. d) TUB, tali contratti possono essere conclusi dal venditore trattandosi di soggetti diversi dal finanziatore, “che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1)
presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”(
Trib Roma 18611/21 già riportata da parte convenuta CP_3
§. Quanto al contratto intervenuto tra la signora e la , avuto riguardo Pt_4 CP_1
all'interesse delle parti di ottenere e fornire rispettivamente un'opera completa,
mediante la realizzazione di un impianto finito, con assunzione da parte del fornitore di obblighi di fornitura, ed esecuzione della posa, nella specie di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e pompa di calore, può senz'altro affermarsi che trattasi di contratto misto di vendita e appalto, con prevalenza della causa del contratto di appalto.
Sul punto la Cass. Civ. n. 9389/2025 (cfr: Cass. 20301/2012; Cass. 9075/2014) ha ritenuto che “Ai fini della discriminazione tra compravendita e appalto, nei casi in cui la prestazione
del debitore consista sia in un dare che in facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta
alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa
concreta del contratto, ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del
pagina 8 di 16 negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze
della controparte, assume un rilievo accessorio strumentale”, precisando che il contratto d'appalto o d'opera è quello in cui l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione di un "opus unicum". Con la conseguenza, in relazione ai rimedi esperibili, che nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., il rimedio della risoluzione del contratto presuppone che le difformità o i vizi dell'opera realizzata siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, essendo normativamente richiesto un inadempimento dell'appaltatore più grave rispetto, ad esempio, a quello richiesto nell'ambito del contratto di compravendita dall'art. 1490 c.c.. La disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto.
§. Ciò posto, si osserva che alla fattispecie trova applicazione il Codice del Consumo,
rivestendo le parti, rispettivamente, la posizione di “consumatore” e “professionista”
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005. In particolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 e ss., le quali riguardano, ex art. 128 comma 1°, tanto i contratti di vendita quanto quelli “… di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”. L'art. 132
comma 4° dispone che “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Alla luce di tale premessa, l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta
è priva di pregio avendo parte attrice provveduto a notificare l'atto di CP_1
citazione il 13.07.2022 a fronte del termine iniziale di rilascio della dichiarazione di conformità in data 18.11.2020; inoltre, come affermato in atti dalla , nel CP_1
pagina 9 di 16 luglio 2021 i ricorrenti avevano già denunciato infiltrazioni sul tetto con contestuale richiesta di rimozione dei vizi.
§. Quanto alla domanda formulata via principale nel merito: “accertare la nullità del
contratto sottoscritto con ai sensi degli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c. e quindi Controparte_2
per l'art. 1418 c.c., anche per l'impossibilità della realizzazione dell'oggetto contrattuale, e per
l'effetto dichiarare tutti i contratti (collegati inscindibilmente fra loro), anche quelli intercorsi
tra le parti ( e nulli, sul presupposto della Controparte_2 Controparte_3
mancata verifica preliminare da parte della fornitrice delle difformità CP_1
edilizie insistenti sull'immobile oggetto di intervento che non avrebbe consentito a parte attrice di accedere al beneficio fiscale, c.d. "110%" (di cui al D.L. n. 34/2020), si rileva quanto segue.
La nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ai sensi delle norme citate artt. 1346 e 1418 c.c., ricorre solo quando “la prestazione sia insuscettibile di essere
effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che
ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano
ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa. (Cass n. 37804/22).
Nel caso in esame, ha dedotto di avere correttamente adempiuto al CP_1
contratto di fornitura e posa, avendo provveduto al sopralluogo preliminare, nonché
all'esecuzione delle opere nel dicembre 2020. Ha precisato di aver inviato al Comune
competente nel febbraio 2021, la relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici per dell'agevolazione fiscale sopra richiamata e che nel marzo 2021 gli attori hanno richiesto che la procedura venisse sospesa alla luce della condizione abusiva da loro rilevata.
La documentazione allegata (docc da 5 a 9) consente di rilevare che il mancato conseguimento dell'agevolazione fiscale sopra citato, sia dipeso dalla condizione abusiva dell'immobile in oggetto e non da omissioni della la quale anche CP_1
dopo la richiesta della di cui alla comunicazione del 16.03.21 di bloccare Pt_4
l'impianto essendo necessario fare prima la sanatoria (: "Sono vi prego di Parte_1
pagina 10 di 16 chiamarmi perché bisogna bloccare 'impianto dal momento che bisogna fare prima la sanatoria
per poter avere la conformità urbanistica altrimenti mi ha detto il geometra che mi sto facendo
un 'autodenuncia. Per piacere devo parlare con "(doc 8)), ha mostrato la Per_1
disponibilità di “assisterla per l'esecuzione delle pratiche amministrative” (doc 6 e 7 all.
cit.), senza che vi sia stato alcun riscontro da parte attrice. In ogni caso, il ctu, ha rilevato che “Le difformità riscontrate con incremento di altezza e di volumi sono insanabili in
quanto all'interno del centro storico non sono consentiti incrementi volumetrici e di altezza dei
fabbricati; dette condizioni di insanabilità /abuso sono tali da non permettere l'accesso alle
agevolazioni fiscali di cui al dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020” ed ha concluso nel seguente modo “L'unità immobiliare in oggetto sita in comune di Lumezzane non rispetta il
requisito essenziale imposto dal Decreto che prevede la conformità urbanistico-edilizia; di
conseguenza, l'edificio che presenta di fatto abusi edilizi non sanabili (incremento di altezza e di
volume), allo stato attuale è escluso dalla possibilità di ottenere gli incentivi del Superbonus
110%; ➢ Per quanto indicato dal contratto il FO nell'offerta includeva le pratiche
(relative all'installazione dei pannelli come in effetti avvenuto) ma il committente si assumeva
la responsabilità di eventuali difformità urbanistiche e manlevava il FO da ogni possibile
rivalsa”.
Alla luce di tanto non trova accoglimento la domanda di nullità del contratto intercorso con ai sensi degli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c. e 1418 c.c., e di CP_1
conseguenza la correlata domanda di declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento incorsi con la convenuta , stante l'indimostrato Controparte_3
inadempimento dell'impresa.
§. Priva di fondatezza è la censura in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali di cu agli artt.
8.2 e 8.4 del contratto (doc 1 parte attrice) le quali stabiliscono che, "Al
Committente resta in carico l'effettiva finale verifica sulla spettabilità della detrazione fiscale
eventualmente spettante. Omissis"; "il Committente dichiara che l'immobile in questione
presenta conformità urbanistica al momento dell' inizio lavori e manleva il FO da ogni
possibile rivalsa causa da possibili difformità occultate" (doc. 1 cit. ).
pagina 11 di 16 Esse per come formulate non ricadono nei divieti di cui all'art. 1229 c.c. e 33 Cod.
Cons. in quanto non delimitano l'oggetto dell'obbligazione essendo espressione di un principio di ripartizione della responsabilità delle parti che, nel caso di specie, si concretizza nel porre in capo alla committente – l'onere di preventiva verifica Pt_4
della fattibilità dell'opera sotto il profilo della conformità urbanistica dell'immobile.
Lungi dall'introdurre rinunce o decadenze a carico del committente, dal limitare i suoi diritti e dall'escludere la responsabilità dell'impresa per inadempimento, le suddette clausole delimitano l'oggetto del contratto e l'ambito delle obbligazioni assunte (Cass.
civ. n. 20597/2014 che ha enunciato il principio di diritto per cui non sono vessatorie le clausole che non limitano diritti o responsabilità ma delimitano l'oggetto del contratto). Inoltre, l'accertamento della vessatorietà richiede ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c. la dimostrazione di uno squilibrio tale (significativo), da alterare il sinallagma contrattuale, ad esempio, mediante la previsione di clausole non chiare o incomprensibili oppure oneri a carico di una sola parte contrapposti a vantaggi economici dell'altra.
Nel caso in esame è emerso chiaramente che l'onere di verificare la spettanza del beneficio fiscale posto contrattualmente a carico di parte attrice, non ha comportato un accollo di obblighi o costi correlato a vantaggi a beneficio dell'impresa. Al contrario,
tale attività rientrava nell'ottica di una equa distribuzione di diritti ed obblighi tra le parti. Tra l'altro, gli attori/consumatori chiamati a dimostrare il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa e la perdita del beneficio fiscale, non hanno assolto a tale onere. Di conseguenza, deve essere rigettata anche la domanda di declaratoria di nullità delle suddette clausole e conseguentemente la correlata domanda di nullità dei contratti di finanziamento e di restituzione delle rate versate nonché la domanda di risoluzione contrattuale in assenza di grave inadempimento delle convenute.
§. Merita accoglimento la domanda di risarcimento limitatamente ai danni causati al tetto dell'immobile di proprietà della e limitatamente alla , autrice Pt_4 CP_1
dell'opera.
pagina 12 di 16 La ctu ha consentito di accertare il nesso di causalità tra l'attività di posa dei pannelli a cura di personale della e i problemi di infiltrazione lamentati dalla CP_1
medesima rilevando che: “La causa delle percolazioni è da attribuire certamente al fissaggio
dei pannelli fotovoltaici in quanto con le viti di ancoraggio si è lesionata la guaina
impermeabile del tetto e si è trapassato addirittura l'assito. L'isolamento non è stato effettuato a
regola d'arte, l'acqua si infiltra sicuramente al di sotto della guaina isolante, poi segue la
pendenza della falda più alta del tetto e quando giunge al dislivello tra le due falde (dove è
presente un muro) trova sbocco, si infiltra nell'appartamento e percola lungo detto muro Dalle analisi effettuate si è appurato che: alla copertura si accede attraverso un abbaino con serramenti in legno e vetrocamera che è stato smontato e rimontato durante i lavori in quanto
detto passaggio è stato utilizzato in fase di installazione del fotovoltaico per portare i materiali
in copertura;
la copertura in coppi è caratterizzata dalla presenza di coppi vetusti,
rimaneggiati, non tutti ben posizionati e in taluni casi anche rotti ed è molto probabile che
lavorando e camminando in copertura per installare il fotovoltaico si sia anche
involontariamente danneggiato il manto in coppi (il manto in coppi per sua caratteristica si
muove ed è facilmente soggetto a rotture puntuali se calpestato); i pannelli fotovoltaici coprono
anche il colmo del tetto. I pannelli fotovoltaici sono tra loro accostati ma tra un pannello è
l'altro vi sono alcuni centimetri di luce da dove le acque meteoriche possono passare e percolare;
le viti di fissaggio del fotovoltaico attraversano l'intero pacchetto del tetto ed hanno quindi
bucato e danneggiato anche la guaina isolante ed impermeabile;
altri fenomeni di percolazione
puntuali si rilevano in presenza dell'abbaino di accesso alla copertura che è come predetto è
stato smontato durante l'installazione del fotovoltaico e nel ripostiglio/cavedio ove sono
posizionati i collegamenti e le tubazioni del fotovoltaico. Il montaggio del fotovoltaico non è
dunque stato eseguito a regola d'arte ed è all'origine delle lamentate percolazioni.” (pag 9 e
10)”, confermando così i vizi lamentati da parte attrice;
ha, inoltre, individuato le opere ritenute necessarie per la loro eliminazione: “Rimaneggiare l'intero manto di
copertura in coppi con sostituzione dei coppi rotti (si prevede l'intervento su entrambe le falde
in coppi in quando il calpestio in copertura provoca spostamenti e rotture di coppi); Smontare i
pagina 13 di 16 pannelli fotovoltaici della falda più alta;
Fornire e posare una nuova guaina di
impermeabilizzazione dell'intera falda alta di tetto ove sono posizionati i pannelli fotovoltaici
con adeguato risvolto sul dislivello tra le due falde;
Sigillare adeguatamente tutti i punti di
passaggio delle viti (già a livello della guaina); riposizionare il manto di copertura in coppi
avendo anche in questo caso cura di sigillare adeguatamente i punti di passaggio delle viti;
rimontare i pannelli fotovoltaici;
realizzare una linea vita (il tetto ne è sprovvisto) che consenta
un accesso in sicurezza;
il lato nord si affaccia sul vicolo e il lato sud si affaccia su dei tetti più
bassi di proprietà di terzi dove è impossibile posizionare ponteggi;
per detti motivi per operare
in sicurezza è necessario installare un ponteggio sul vicolo Pastori in lato nord, una linea vita
in colmo con punti di aggancio anche in falda e dei parapetti in lato sud verso i tetti di
proprietà di terzi in quanto l'utilizzo della linea vita è consentito solo per piccole manutenzioni
e quando sia impossibile realizzare altri presidi di sicurezza;
nel caso in esame verrà installato il
ponteggio lato vicolo, successivamente realizzata la linea vita potendo arrivare al colmo e
agganciati a quest'ultima sarà possibile realizzare i parapetti lato sud”, e quantificando i relativi costi. “per i costi da sostenere si è fatto riferimento al prezziario delle opere edili della
provincia di Brescia e per le voci non comprese, ad informazioni presso operatori del settore o
presso l'ufficio della polizia Locale di Lumezzane;
il tutto come meglio riportato nel seguente
computo estimativo, ove sono state dettagliatamente descritte le opere da effettuare con le
relative dimensioni e i costi unitari applicati;
per le opere di modesta entità i costi sono stati
stimati in economia in ragione della manodopera e dei materiali necessari per un totale opere
interne 450,00 € spesa complessiva per tutti gli interventi arrotondata a 10.000,00 € Il totale
dei costi da sostenere è stato valutato anche in virtù del fatto che le operazioni andranno svolte
in condizioni particolari (in un fabbricato ove l'unità immobiliare è utilizzata) e non in un
normale cantiere e alcuni saranno interventi puntuali e di piccola entità, pertanto si sono
applicati i prezzi da prezziario e contemplate alcune spese da sostenere a corpo in economia ed
alcune spese impreviste”. E, dunque, per il costo complessivo di euro 10.000 per le riparazioni causate dai danni.
pagina 14 di 16 Pertanto, pur non ricorrendo un grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, i danni quantificati dal ctu debbono essere riconosciuti a parte attrice unitamente agli oneri di ctu che dovranno essere posti definitivamente a carico della Controparte_2
§. Le spese di lite si liquidano in complessivi euro 4.835,00 (complessità media,
scaglione da 5.201,00 a 26.0000) oltre accessori di legge.
Ricorrendo giusti motivi, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea,
nei limiti del risarcimento del danno da infiltrazioni come quantificato dal ctu, le spese di lite come liquidate vengono integralmente compensate tra gli attori e la convenuta
Compensate le spese di mediazione, vengono poste definitivamente Controparte_1
a carico di parte e in favore degli attori le spese di ctu come liquidate Controparte_1
con decreto del 11.04.2024 - dott.ssa . Per_2
Seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice e in favore le spese di lite come liquidate. Controparte_3
§ Le spese di lite del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. vengono liquidate in euro 1752,00 oltre accessori di legge e vengono poste a carico degli attori in favore di ognuna delle convenute.
§. Spese integramente compensate di entrambi i giudizi, tra parte convenuta e parte convenuta Controparte_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre alle spese di ctu Controparte_1
come liquidate con decreto del 11.04.2024. Spese legali del presente giudizio compensate
Rigetta le domande di parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_3
e la condanna al pagamento in favore di quest'ultima delle spese del presente
[...]
pagina 15 di 16 giudizio come liquidate in parte motiva.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio cautelare come liquidate in parte motiva, in favore di ognuna delle parti convenute.
Spese compensate del presente giudizio e del giudizio cautelare tra parte convenuta e parte convenuta Controparte_1 Controparte_3
Così deciso in Brescia, 22/12/2025
Il giudice onorario
IN CC
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1454 c.c. c.c. e, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la risoluzione del medesimo e, per