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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
nella causa R.G. 10987/2022promossa da:
P. Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, corrente in Genova, Piazza Monteverdi n. 21-22
R, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Invrea n. 8/12, presso l' avv.
Luca Capurro che la rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione parte attrice
contro
,C.F. , corrente in Genova, Via Borzoli CP_1 P.IVA_2
79a/rosso, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre 40/9presso l' avv. Massimo Bianchi
che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:
In via principale: - accertare i fatti di causa cosi come formulati e provati documentalmente anche a seguito dell'escussione dei testimoni dando atto che i che i danni riportati dall'autovettura tg. GA032JE si sono verificati per
1 esclusivo fatto, omissione e colpa degli interventi della carrozzeria CP_2
quale carrozzeria fiduciaria della compagnia assicurativa
[...] [...]
Controparte_3
- rigettare e respingere la domanda riconvenzionale della convenuta in quanto totalmente infondata e destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto come emerso nel corso del giudizio;
Conseguentemente:
- condannare l'odierna convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 10.340,37
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo dovuta per i danni arrecati all'autovettura tg. GA032JE nel corso dei tre interventi resi sulla stessa autovettura oltre al risarcimento dei pregiudizi patiti dal conchiudente, in termini di danno emergente, lucro cessante, minor prezzo di realizzo documentato e, comunque, danno patito in ragione dello stato in cui è stata consegnata l'autovettura tg. GA032JE come da disvalore di vendita, in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, nell'ammontare risultante dall'allegata perizia e/o dimostrando in corso di causa, oltre F.T., rateo di assicurazione non goduto, rateo di proprietà del veicolo per il tempo di non utilizzo, o nella misura meglio vista dall'Ill.mo Giudice, con gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal giorno del sinistro sino all'effettiva vendita;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
come per legge;
In via subordinata: Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato riconoscimento del danno richiesto dichiarare la compensazione totale delle spese del presente giudizio.
2 Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché
sprovviste di prova, per tutti i motivi indicati;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che
è debitrice in favore di in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, della somma di € 551,62 a titolo di franchigia, a carico dalla danneggiata ai sensi di polizza, e IVA (40%) non corrisposta dalla compagnia per le riparazioni, oltre € 990,00 oltre IVA di cui alla fattura pro forma del 21/12/2021 per il nolo di autovettura;
conseguentemente condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.759,42,
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge e con distrazione, in favore dell'Avv.
Massimo Bianchi, procuratore antistatario.
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la compensazione totale o parziale delle somme eventualmente riconosciute in favore di Parte_1
con quelle riconosciute in favore di ed, in quest'ultimo caso,
[...] CP_1
con integrale compensazione delle spese del presente giudizio
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Genova dal contro , per Parte_1 Controparte_1
sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
3 a seguito di riparazione effettuata non a regola d' arte della vettura Land Range
Rover Velar 2.0D tg. GA032JE , che quantificava in € 10.340,37;
chiedeva altresì il risarcimento del maggior danno per il minor realizzo derivato dalla vendita della vettura, per il rateo di assicurazione non dovuto ,
per il rateo di proprietà del veicolo per il periodo di mancato utilizzo , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al giorno di effettiva vendita del mezzo.
Deduceva l' attrice :
-aver consegnato a nel dicembre 2021 la predetta vettura, acquistata CP_1
il 30.07.2020 al prezzo di € 69.500,00- contro un reale valore di € 84.000,00-
per il ripristino dei danni conseguenti ad atto vandalico, scegliendo tale carrozzeria , invece di quella di sua fiducia, in quanto fiduciaria della
NI Assicurativa , con la quale aveva Controparte_3
stipulato polizza atti vandalici;
-che dopo il primo intervento, per il quale l' auto rimaneva presso la carrozzeria convenuta venti giorni, si rendeva necessario richiedere a CP_1
due nuovi interventi, eseguiti in date 11.01.2022 e poi ancora dal 24.01.2022
al 28.01.2022 in quanto l' auto, non riparata a regola d' arte ,presentava sulla carrozzeria macchie polvere e sporco, ed ancora le guarnizioni compromesse dall' uso del cutter per eliminare i residui di nastro adesivo , difetti che non venivano eliminati neppure con il terzo intervento;
- che il legale di parte attrice provvedeva alla messa in mora dell' odierna convenuta e della compagnia con raccomandata del Controparte_3
02.02.2022 a seguito della quale veniva incaricato di periziare il veicolo attoreo dalla suddetta NI il perito il quale, nel proprio Per_1
elaborato, inviato al legale attoreo unitamente all'elaborato del perito Per_2
4 antecedente gli interventi di e relativo ai danni da atto vandalico, CP_1
confermava la sussistenza dei vizi di ripristino della vettura lamentati da parte attrice che ,nel contempo, provvedeva a conferire incarico di stimare i danni conseguenti all' inadempimento di parte convenuta a carrozziere di propria fiducia, il quale quantificava i costi necessari al ripristino Controparte_4
della vettura in Euro 10.340,37;
-che aveva poi venduto la Land Rover in data 29.04.2022, Parte_1
come da estratto del PRA (prod. 13 attorea ) al prezzo di € 48.500,00 a fronte di un valore di mercato di € 60.000,00;
- lamentava l' esito infruttuoso delle richieste risarcitorie rivolte ante causam a ed alla compagnia . CP_1 Controparte_3
Costituendosi resisteva alle avverse pretese chiedendone il Controparte_1
rigetto e deduceva:
- Aver eseguito a regola d' arte le riparazioni richieste da parte attrice, non avendo mai riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati dal cliente;
avendo provveduto a due lucidature della carrozzeria dell'
auto solo per dimostrare disponibilità ad accontentare il cliente,
mettendo a disposizione dei periti assicurativi , a conforto del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, come da mail del
01.03.2022( prod. 2 di parte convenuta) foto e video della vettura all'
esito delle riparazioni eseguite .
- Essersi limitata parte attrice a contestare genericamente la presenza di macchie sporco e polvere sulla vettura, ragionevolmente eliminabili con un lavaggio, non indicandone neppure estensione ed esatta collocazione;
5 - non contenere la prodotta perizia integrativa eseguita dal fiduciario di una stima del danno che veniva quantificato da Controparte_3
parte attrice sulla base di un preventivo redatto da officina di propria fiducia;
- essere dunque la domanda sfornita di prova sia sull' an che sul quantum , ed in ogni caso sproporzionata la domanda risarcitoria,
considerato che gli interventi eseguiti da su tutta la vettura, CP_1
per il ripristino dopo l' atto vandalico, ammontavano ad € 4.025,27 +
iva , difettando altresì la prova del nesso causale tra asseriti danni ed intervento della carrozzeria poiché, al momento della riconsegna della vettura dopo il primo intervento eseguito da , il CP_1
rappresentante di non aveva lamentato alcun danno;
Parte_1
- evidenziava l' illogicità della domanda relativa al mancato realizzo da perdita di valore dell' auto , contestualmente alla domanda risarcitoria, anche a fronte del valore dell' auto al marzo 2022( € 46.300,00)
indicato nella perizia ed al corrispettivo percepito dalla Per_1
vendita della vettura , effettuata due mesi dopo secondo quanto dichiarato dall' attrice ( € 48.500,00), così come delle domande relative ai ratei di assicurazione , di proprietà per il tempo di non utilizzo, fermo tecnico;
- chiedeva in via riconvenzionale il pagamento da parte dell' attrice del corrispettivo dovuto a e mai corrisposto, per il noleggio di CP_1
auto sostitutiva dal 29.11.2021 al 20.12.2021 che quantificava in €
990,00 + IVA nonché la corresponsione dell' importo della franchigia contrattuale e dell' IVA ,in relazione al prezzo delle riparazioni eseguite sulla vettura, che quantificava in € 551,62( 199,58 franchigia
6 e 352,04 40% dell' IVA) o, in subordine, la compensazione del complessivo importo di € 1.759,42 con le somme risarcitorie eventualmente riconosciute a parte attrice .
Esaurita la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio all' udienza del 14.03.2023, la causa veniva istruita con il deposito delle memorie ex art
183 VI comma c.p.c. , con assunzione di prove orali ( udienze del 24.10.2023;
08.11.2023,) all' esito della quale, all' udienza del 06.12.2023, veniva formulata da questo giudice proposta ex art 185 bis , non accettata da parte convenuta , venendo quindi licenziata ctu in relazione alla quale sorgeva la necessità di espletare udienza di chiarimenti (04.03.2025).Veniva indi fissata l' udienza 20.03.2025 (127 ter c.p.c.) nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa passava in decisione dopo il deposito delle difese conclusive .
***
La domanda attorea non può trovare accoglimento .
La presente fattispecie si inquadra nell'ambito della responsabilità
contrattuale, in quanto tra le parti fu stipulato un contratto d'opera ex art 2222
c.c.e segg. in forza del quale la convenuta si obbligò ad eseguire la riparazione della vettura di proprietà dell' attrice dietro pagamento del pattuito compenso.
L' attore agisce ex art 2224 e 1218 c.c. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'
autocarrozzeria.
La disciplina generale dell'onere della prova è dettata dall'art. 2697 c.c.
7 secondo il quale: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento.”
In tema di obbligazioni contrattuali deve farsi applicazione dei principi enunciati da Cassazione SS.UU. n.13533/01, secondo cui spetta al creditore allegare il contratto e lamentare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver correttamente adempiuto.
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”
Dunque il creditore, anche quando formula domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
8 dell'inadempimento della controparte “mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La conclusione di un contratto d' opera fra le parti non è in contestazione;
tuttavia , se può ritenersi sufficientemente provato l' allegato inadempimento di parte convenuta , non è invece provato il danno subito da parte attrice .
Le risultanze dell' istruttoria .
In atti è presente la perizia eseguita dallo Studio ( doc. 11 attoreo), con Per_2
ispezione del veicolo in data 06.12.2021, prima che la carrozzeria convenuta eseguisse l' intervento di ripristino reso necessario dall' atto vandalico inferto alla vettura;
detto documento contiene ampia documentazione fotografica raffigurante lo stato dell' auto , ed altresì la quantificazione del costo degli interventi di ripristino, pacificamente sostenuti dalla NI
[...]
. ( vedi docc. 6 e 7 di parte convenuta) con la quale Controparte_3 Pt_1
aveva stipulato polizza atti vandalici .
[...]
Dopo il primo intervento eseguito a dicembre 2021, e più precisamente dal
29.11.2021 al 20.12.2021 ( cfr doc. 5 di parte convenuta) , l' auto fu ritirata presso la carrozzeria convenuta dalla moglie del legale rappresentante di
, sig.ra la quale, escussa all' udienza del Parte_1 Persona_3
24.10.2023, ha dichiarato quanto segue.
“Sono la moglie del legale rappresentante della società attrice. L'auto per cui
è causa è quella aziendale che usa mio marito e, talvolta, anch'io. Preciso che portammo l'auto danneggiata in conseguenza di un atto vandalico presso
9 l'officina convenuta, in quanto ci fu indicata dalla compagnia assicurativa come officina convenzionata. L'auto è stata portata in carrozzeria da mio marito a dicembre 2021. Io, invece, mi occupai di andarla a ritirare. Era sera,
verso le 18, e la macchina era stata parcheggiata fuori dall'officina. Sul
momento, non notai alcun difetto. Il giorno seguente, invece, quando arrivammo in montagna io e mio marito, con la luce del sole noi due notammo che la vernice dell'auto – nero metallizzato – non era lucida, ma presentava delle imperfezioni evidenti.
Mio marito informò la carrozzeria del fatto che l'auto presentava detti difetti,
ma, essendo nel periodo natalizio, concordò con l'officina un appuntamento per gennaio.
Nonostante il secondo intervento della carrozzeria, l'auto al ritiro presentava gli stessi difetti evidenziati dopo il primo intervento.
Pertanto, mio marito fece le proprie rimostranze al capo dell'officina e così fu concordato un nuovo intervento.
Sono a conoscenza di dette circostanze in quanto riferitemi da mio marito.
Dopo il terzo intervento, l'auto continuava a presentare i difetti di cui sopra e quindi ci rivolgemmo al legale. Confermo che sulla fiancata destra dell'auto si vedevano degli aloni. Quanto alle guarnizioni, non ricordo.
Non ero presente l'11.1.2022 quando mio marito andò a ritirare l'auto. Posso
confermare le circostanze capitolate in quanto riferitemi da mio marito
. L'auto è stata poi riparata in un'altra officina ed è stata messa Persona_4
a posto. Anzi, mi correggo. Ora non ricordo questo particolare.
10 L'auto è stata venduta. Non mi ricordo quando.”
La raccomandata di contestazione dell' inesatto adempimento, con richiesta di ripristino della vettura con costo a carico della compagnia, che segue i due interventi successivi al primo , non risolutivi, eseguiti da sulla CP_1
Range Rover in date 11.01.2022 e dal 24.01.2022 al 28.01.2022, riportante quale oggetto ” “contestazione Parte_2
interventi eseguiti da vostra fiduciaria” , fu inviata in data 02.02.2022 dal legale attoreo a e, solo per conoscenza, a Controparte_3 CP_1
( prod 3 di parte convenuta) .
Anche le successive mail in data 02.02.2022 , 08.02.2022 e 24.02.2022 , con reiterata richiesta di ripristino della vettura ed inoltro del preventivo redatto da Carrozziere di fiducia dell' attore, furono inviate a Controparte_3
( prod. 5 e 6 attore ) .
conferì dunque incarico al perito di verificare la Controparte_3 Per_1
bontà delle lamentele dell' attore ed, a seguito dell' ispezione del veicolo effettuata in data 08.03.2022( doc. 12 attore), fu confermato in effetti “dalla visita della vettura assicurata sono emersi vizi di ripristino;
in particolare si nota la rottura della guarnizione del lunotto posteriore, tracce di puntinature di polvere su parte di lamierati, tracce di eccessiva abrasione del trasparente dovute probabilmente da lucidatura per ripristinare la succitata puntinatura,
tracce di nastratura.”
Dunque può dirsi raggiunta la prova dell' inadempimento della convenuta nonostante le risultanze della ctu espletata nel corso del Controparte_1
11 presente giudizio, le cui conclusioni , soprattutto alla luce dell' udienza di chiarimenti del 04.03.2025, non sono risultate convincenti, avendo il ctu risposto alle osservazioni del CTA perito contenenti Persona_5
specifiche e condivisibili contestazioni alle sue conclusioni, affermando quanto segue: “ Da un punto di vista puramente visivo, infatti, si osserva come le descritta puntinature sul veicolo attoreo (riferite all'accertamento svolto dal perito in sede stragiudiziale, in data 08/03/2022) risulterebbero Per_1
rilevabili anche nelle fotografie riprese dallo studio peritale Per_2
(antecedenti l'esecuzione dell'intervento riparativo – data ripresa scatto
06/12/2021)”; non riuscendo poi però a sostenere detta tesi in sede di chiarimenti, a fronte della replica del CTA il quale in udienza ha osservato come le asserite puntinature presenti nelle foto della perizia Per_2
antecedente agli interventi di fossero invece riferibili a scarsa Controparte_1
qualità della foto derivanti da scarsa qualità della macchina fotografica utilizzata.”
Ciò che tuttavia non è stato provato da parte attrice è di aver effettivamente subito un danno dall' inadempimento della convenuta, non essendo stata prodotta alcuna fattura né alcun documento comprovante l' esborso della somma necessaria a ripristinare la vettura di sua proprietà, preventivata in €
10.340,27, essendo ragionevole presumere, sulla base dei documenti prodotti,
[... che il relativo onere sia stato invece sostenuto da Controparte_3
infatti incaricato il perito di verificare la esecuzione non Parte_3 Per_1
a regola d' arte dell' intervento da parte della propria fiduciaria. Parte_4
12 Neppure il prezzo di vendita asseritamente inferiore al reale valore dell' auto può essere considerato un indicatore del danno subito, anche alla luce delle dichiarazioni della teste la quale, prima di correggersi in maniera Per_3
poco convincente, ha dichiarato : “L'auto è stata poi riparata in un'altra officina ed è stata messa a posto.”
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Del pari non merita accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta. Ed infatti quanto ai costi richiesti da per la Controparte_1
fornitura di auto sostitutiva a parte attrice durante gli interventi di riparazione eseguiti , la domanda è evidentemente infondata alla luce del doc. prod. 2
ovvero il “modulo noleggio di auto sostitutiva “ sul cui frontespizio è riportato
“ Servizio di cortesia clienti Auto sostitutiva gratuita”; quanto poi alla domanda di di condanna dell' attrice al pagamento dell' importo della CP_1
franchigia sul prezzo della prima riparazione della vettura ,non corrispostale da tale domanda non può essere accolta considerato che Controparte_3
la prestazione eseguita dalla convenuta è stata infatti sostanzialmente inutile,
richiedendo altrui intervento correttivo e, pertanto, priva di valore.
Sussistono a parere di questo giudice fondati motivi per disporre l' integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, considerata la reciproca soccombenza e le peculiarità in fatto della vicenda .
Le spese della svolta CTU, come liquidate in istruttoria vanno, infine, poste a carico dell' attrice in misura del 50% e della convenuta per il restante 50%
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea ;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese della ctu del geom. , come liquidate in istruttoria, Per_6
per il 50% a carico dell' attrice e per il 50% a carico della convenuta .
Così deciso in Genova il 11.06.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
nella causa R.G. 10987/2022promossa da:
P. Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, corrente in Genova, Piazza Monteverdi n. 21-22
R, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Invrea n. 8/12, presso l' avv.
Luca Capurro che la rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione parte attrice
contro
,C.F. , corrente in Genova, Via Borzoli CP_1 P.IVA_2
79a/rosso, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova Via XX Settembre 40/9presso l' avv. Massimo Bianchi
che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis:
In via principale: - accertare i fatti di causa cosi come formulati e provati documentalmente anche a seguito dell'escussione dei testimoni dando atto che i che i danni riportati dall'autovettura tg. GA032JE si sono verificati per
1 esclusivo fatto, omissione e colpa degli interventi della carrozzeria CP_2
quale carrozzeria fiduciaria della compagnia assicurativa
[...] [...]
Controparte_3
- rigettare e respingere la domanda riconvenzionale della convenuta in quanto totalmente infondata e destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto come emerso nel corso del giudizio;
Conseguentemente:
- condannare l'odierna convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 10.340,37
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo dovuta per i danni arrecati all'autovettura tg. GA032JE nel corso dei tre interventi resi sulla stessa autovettura oltre al risarcimento dei pregiudizi patiti dal conchiudente, in termini di danno emergente, lucro cessante, minor prezzo di realizzo documentato e, comunque, danno patito in ragione dello stato in cui è stata consegnata l'autovettura tg. GA032JE come da disvalore di vendita, in conseguenza dei fatti di cui in narrativa, nell'ammontare risultante dall'allegata perizia e/o dimostrando in corso di causa, oltre F.T., rateo di assicurazione non goduto, rateo di proprietà del veicolo per il tempo di non utilizzo, o nella misura meglio vista dall'Ill.mo Giudice, con gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal giorno del sinistro sino all'effettiva vendita;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA
come per legge;
In via subordinata: Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato riconoscimento del danno richiesto dichiarare la compensazione totale delle spese del presente giudizio.
2 Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché
sprovviste di prova, per tutti i motivi indicati;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che
è debitrice in favore di in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, della somma di € 551,62 a titolo di franchigia, a carico dalla danneggiata ai sensi di polizza, e IVA (40%) non corrisposta dalla compagnia per le riparazioni, oltre € 990,00 oltre IVA di cui alla fattura pro forma del 21/12/2021 per il nolo di autovettura;
conseguentemente condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.759,42,
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge e con distrazione, in favore dell'Avv.
Massimo Bianchi, procuratore antistatario.
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la compensazione totale o parziale delle somme eventualmente riconosciute in favore di Parte_1
con quelle riconosciute in favore di ed, in quest'ultimo caso,
[...] CP_1
con integrale compensazione delle spese del presente giudizio
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Genova dal contro , per Parte_1 Controparte_1
sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
3 a seguito di riparazione effettuata non a regola d' arte della vettura Land Range
Rover Velar 2.0D tg. GA032JE , che quantificava in € 10.340,37;
chiedeva altresì il risarcimento del maggior danno per il minor realizzo derivato dalla vendita della vettura, per il rateo di assicurazione non dovuto ,
per il rateo di proprietà del veicolo per il periodo di mancato utilizzo , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al giorno di effettiva vendita del mezzo.
Deduceva l' attrice :
-aver consegnato a nel dicembre 2021 la predetta vettura, acquistata CP_1
il 30.07.2020 al prezzo di € 69.500,00- contro un reale valore di € 84.000,00-
per il ripristino dei danni conseguenti ad atto vandalico, scegliendo tale carrozzeria , invece di quella di sua fiducia, in quanto fiduciaria della
NI Assicurativa , con la quale aveva Controparte_3
stipulato polizza atti vandalici;
-che dopo il primo intervento, per il quale l' auto rimaneva presso la carrozzeria convenuta venti giorni, si rendeva necessario richiedere a CP_1
due nuovi interventi, eseguiti in date 11.01.2022 e poi ancora dal 24.01.2022
al 28.01.2022 in quanto l' auto, non riparata a regola d' arte ,presentava sulla carrozzeria macchie polvere e sporco, ed ancora le guarnizioni compromesse dall' uso del cutter per eliminare i residui di nastro adesivo , difetti che non venivano eliminati neppure con il terzo intervento;
- che il legale di parte attrice provvedeva alla messa in mora dell' odierna convenuta e della compagnia con raccomandata del Controparte_3
02.02.2022 a seguito della quale veniva incaricato di periziare il veicolo attoreo dalla suddetta NI il perito il quale, nel proprio Per_1
elaborato, inviato al legale attoreo unitamente all'elaborato del perito Per_2
4 antecedente gli interventi di e relativo ai danni da atto vandalico, CP_1
confermava la sussistenza dei vizi di ripristino della vettura lamentati da parte attrice che ,nel contempo, provvedeva a conferire incarico di stimare i danni conseguenti all' inadempimento di parte convenuta a carrozziere di propria fiducia, il quale quantificava i costi necessari al ripristino Controparte_4
della vettura in Euro 10.340,37;
-che aveva poi venduto la Land Rover in data 29.04.2022, Parte_1
come da estratto del PRA (prod. 13 attorea ) al prezzo di € 48.500,00 a fronte di un valore di mercato di € 60.000,00;
- lamentava l' esito infruttuoso delle richieste risarcitorie rivolte ante causam a ed alla compagnia . CP_1 Controparte_3
Costituendosi resisteva alle avverse pretese chiedendone il Controparte_1
rigetto e deduceva:
- Aver eseguito a regola d' arte le riparazioni richieste da parte attrice, non avendo mai riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati dal cliente;
avendo provveduto a due lucidature della carrozzeria dell'
auto solo per dimostrare disponibilità ad accontentare il cliente,
mettendo a disposizione dei periti assicurativi , a conforto del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, come da mail del
01.03.2022( prod. 2 di parte convenuta) foto e video della vettura all'
esito delle riparazioni eseguite .
- Essersi limitata parte attrice a contestare genericamente la presenza di macchie sporco e polvere sulla vettura, ragionevolmente eliminabili con un lavaggio, non indicandone neppure estensione ed esatta collocazione;
5 - non contenere la prodotta perizia integrativa eseguita dal fiduciario di una stima del danno che veniva quantificato da Controparte_3
parte attrice sulla base di un preventivo redatto da officina di propria fiducia;
- essere dunque la domanda sfornita di prova sia sull' an che sul quantum , ed in ogni caso sproporzionata la domanda risarcitoria,
considerato che gli interventi eseguiti da su tutta la vettura, CP_1
per il ripristino dopo l' atto vandalico, ammontavano ad € 4.025,27 +
iva , difettando altresì la prova del nesso causale tra asseriti danni ed intervento della carrozzeria poiché, al momento della riconsegna della vettura dopo il primo intervento eseguito da , il CP_1
rappresentante di non aveva lamentato alcun danno;
Parte_1
- evidenziava l' illogicità della domanda relativa al mancato realizzo da perdita di valore dell' auto , contestualmente alla domanda risarcitoria, anche a fronte del valore dell' auto al marzo 2022( € 46.300,00)
indicato nella perizia ed al corrispettivo percepito dalla Per_1
vendita della vettura , effettuata due mesi dopo secondo quanto dichiarato dall' attrice ( € 48.500,00), così come delle domande relative ai ratei di assicurazione , di proprietà per il tempo di non utilizzo, fermo tecnico;
- chiedeva in via riconvenzionale il pagamento da parte dell' attrice del corrispettivo dovuto a e mai corrisposto, per il noleggio di CP_1
auto sostitutiva dal 29.11.2021 al 20.12.2021 che quantificava in €
990,00 + IVA nonché la corresponsione dell' importo della franchigia contrattuale e dell' IVA ,in relazione al prezzo delle riparazioni eseguite sulla vettura, che quantificava in € 551,62( 199,58 franchigia
6 e 352,04 40% dell' IVA) o, in subordine, la compensazione del complessivo importo di € 1.759,42 con le somme risarcitorie eventualmente riconosciute a parte attrice .
Esaurita la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio all' udienza del 14.03.2023, la causa veniva istruita con il deposito delle memorie ex art
183 VI comma c.p.c. , con assunzione di prove orali ( udienze del 24.10.2023;
08.11.2023,) all' esito della quale, all' udienza del 06.12.2023, veniva formulata da questo giudice proposta ex art 185 bis , non accettata da parte convenuta , venendo quindi licenziata ctu in relazione alla quale sorgeva la necessità di espletare udienza di chiarimenti (04.03.2025).Veniva indi fissata l' udienza 20.03.2025 (127 ter c.p.c.) nella quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa passava in decisione dopo il deposito delle difese conclusive .
***
La domanda attorea non può trovare accoglimento .
La presente fattispecie si inquadra nell'ambito della responsabilità
contrattuale, in quanto tra le parti fu stipulato un contratto d'opera ex art 2222
c.c.e segg. in forza del quale la convenuta si obbligò ad eseguire la riparazione della vettura di proprietà dell' attrice dietro pagamento del pattuito compenso.
L' attore agisce ex art 2224 e 1218 c.c. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'
autocarrozzeria.
La disciplina generale dell'onere della prova è dettata dall'art. 2697 c.c.
7 secondo il quale: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento.”
In tema di obbligazioni contrattuali deve farsi applicazione dei principi enunciati da Cassazione SS.UU. n.13533/01, secondo cui spetta al creditore allegare il contratto e lamentare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver correttamente adempiuto.
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”
Dunque il creditore, anche quando formula domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
8 dell'inadempimento della controparte “mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
La conclusione di un contratto d' opera fra le parti non è in contestazione;
tuttavia , se può ritenersi sufficientemente provato l' allegato inadempimento di parte convenuta , non è invece provato il danno subito da parte attrice .
Le risultanze dell' istruttoria .
In atti è presente la perizia eseguita dallo Studio ( doc. 11 attoreo), con Per_2
ispezione del veicolo in data 06.12.2021, prima che la carrozzeria convenuta eseguisse l' intervento di ripristino reso necessario dall' atto vandalico inferto alla vettura;
detto documento contiene ampia documentazione fotografica raffigurante lo stato dell' auto , ed altresì la quantificazione del costo degli interventi di ripristino, pacificamente sostenuti dalla NI
[...]
. ( vedi docc. 6 e 7 di parte convenuta) con la quale Controparte_3 Pt_1
aveva stipulato polizza atti vandalici .
[...]
Dopo il primo intervento eseguito a dicembre 2021, e più precisamente dal
29.11.2021 al 20.12.2021 ( cfr doc. 5 di parte convenuta) , l' auto fu ritirata presso la carrozzeria convenuta dalla moglie del legale rappresentante di
, sig.ra la quale, escussa all' udienza del Parte_1 Persona_3
24.10.2023, ha dichiarato quanto segue.
“Sono la moglie del legale rappresentante della società attrice. L'auto per cui
è causa è quella aziendale che usa mio marito e, talvolta, anch'io. Preciso che portammo l'auto danneggiata in conseguenza di un atto vandalico presso
9 l'officina convenuta, in quanto ci fu indicata dalla compagnia assicurativa come officina convenzionata. L'auto è stata portata in carrozzeria da mio marito a dicembre 2021. Io, invece, mi occupai di andarla a ritirare. Era sera,
verso le 18, e la macchina era stata parcheggiata fuori dall'officina. Sul
momento, non notai alcun difetto. Il giorno seguente, invece, quando arrivammo in montagna io e mio marito, con la luce del sole noi due notammo che la vernice dell'auto – nero metallizzato – non era lucida, ma presentava delle imperfezioni evidenti.
Mio marito informò la carrozzeria del fatto che l'auto presentava detti difetti,
ma, essendo nel periodo natalizio, concordò con l'officina un appuntamento per gennaio.
Nonostante il secondo intervento della carrozzeria, l'auto al ritiro presentava gli stessi difetti evidenziati dopo il primo intervento.
Pertanto, mio marito fece le proprie rimostranze al capo dell'officina e così fu concordato un nuovo intervento.
Sono a conoscenza di dette circostanze in quanto riferitemi da mio marito.
Dopo il terzo intervento, l'auto continuava a presentare i difetti di cui sopra e quindi ci rivolgemmo al legale. Confermo che sulla fiancata destra dell'auto si vedevano degli aloni. Quanto alle guarnizioni, non ricordo.
Non ero presente l'11.1.2022 quando mio marito andò a ritirare l'auto. Posso
confermare le circostanze capitolate in quanto riferitemi da mio marito
. L'auto è stata poi riparata in un'altra officina ed è stata messa Persona_4
a posto. Anzi, mi correggo. Ora non ricordo questo particolare.
10 L'auto è stata venduta. Non mi ricordo quando.”
La raccomandata di contestazione dell' inesatto adempimento, con richiesta di ripristino della vettura con costo a carico della compagnia, che segue i due interventi successivi al primo , non risolutivi, eseguiti da sulla CP_1
Range Rover in date 11.01.2022 e dal 24.01.2022 al 28.01.2022, riportante quale oggetto ” “contestazione Parte_2
interventi eseguiti da vostra fiduciaria” , fu inviata in data 02.02.2022 dal legale attoreo a e, solo per conoscenza, a Controparte_3 CP_1
( prod 3 di parte convenuta) .
Anche le successive mail in data 02.02.2022 , 08.02.2022 e 24.02.2022 , con reiterata richiesta di ripristino della vettura ed inoltro del preventivo redatto da Carrozziere di fiducia dell' attore, furono inviate a Controparte_3
( prod. 5 e 6 attore ) .
conferì dunque incarico al perito di verificare la Controparte_3 Per_1
bontà delle lamentele dell' attore ed, a seguito dell' ispezione del veicolo effettuata in data 08.03.2022( doc. 12 attore), fu confermato in effetti “dalla visita della vettura assicurata sono emersi vizi di ripristino;
in particolare si nota la rottura della guarnizione del lunotto posteriore, tracce di puntinature di polvere su parte di lamierati, tracce di eccessiva abrasione del trasparente dovute probabilmente da lucidatura per ripristinare la succitata puntinatura,
tracce di nastratura.”
Dunque può dirsi raggiunta la prova dell' inadempimento della convenuta nonostante le risultanze della ctu espletata nel corso del Controparte_1
11 presente giudizio, le cui conclusioni , soprattutto alla luce dell' udienza di chiarimenti del 04.03.2025, non sono risultate convincenti, avendo il ctu risposto alle osservazioni del CTA perito contenenti Persona_5
specifiche e condivisibili contestazioni alle sue conclusioni, affermando quanto segue: “ Da un punto di vista puramente visivo, infatti, si osserva come le descritta puntinature sul veicolo attoreo (riferite all'accertamento svolto dal perito in sede stragiudiziale, in data 08/03/2022) risulterebbero Per_1
rilevabili anche nelle fotografie riprese dallo studio peritale Per_2
(antecedenti l'esecuzione dell'intervento riparativo – data ripresa scatto
06/12/2021)”; non riuscendo poi però a sostenere detta tesi in sede di chiarimenti, a fronte della replica del CTA il quale in udienza ha osservato come le asserite puntinature presenti nelle foto della perizia Per_2
antecedente agli interventi di fossero invece riferibili a scarsa Controparte_1
qualità della foto derivanti da scarsa qualità della macchina fotografica utilizzata.”
Ciò che tuttavia non è stato provato da parte attrice è di aver effettivamente subito un danno dall' inadempimento della convenuta, non essendo stata prodotta alcuna fattura né alcun documento comprovante l' esborso della somma necessaria a ripristinare la vettura di sua proprietà, preventivata in €
10.340,27, essendo ragionevole presumere, sulla base dei documenti prodotti,
[... che il relativo onere sia stato invece sostenuto da Controparte_3
infatti incaricato il perito di verificare la esecuzione non Parte_3 Per_1
a regola d' arte dell' intervento da parte della propria fiduciaria. Parte_4
12 Neppure il prezzo di vendita asseritamente inferiore al reale valore dell' auto può essere considerato un indicatore del danno subito, anche alla luce delle dichiarazioni della teste la quale, prima di correggersi in maniera Per_3
poco convincente, ha dichiarato : “L'auto è stata poi riparata in un'altra officina ed è stata messa a posto.”
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Del pari non merita accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta. Ed infatti quanto ai costi richiesti da per la Controparte_1
fornitura di auto sostitutiva a parte attrice durante gli interventi di riparazione eseguiti , la domanda è evidentemente infondata alla luce del doc. prod. 2
ovvero il “modulo noleggio di auto sostitutiva “ sul cui frontespizio è riportato
“ Servizio di cortesia clienti Auto sostitutiva gratuita”; quanto poi alla domanda di di condanna dell' attrice al pagamento dell' importo della CP_1
franchigia sul prezzo della prima riparazione della vettura ,non corrispostale da tale domanda non può essere accolta considerato che Controparte_3
la prestazione eseguita dalla convenuta è stata infatti sostanzialmente inutile,
richiedendo altrui intervento correttivo e, pertanto, priva di valore.
Sussistono a parere di questo giudice fondati motivi per disporre l' integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, considerata la reciproca soccombenza e le peculiarità in fatto della vicenda .
Le spese della svolta CTU, come liquidate in istruttoria vanno, infine, poste a carico dell' attrice in misura del 50% e della convenuta per il restante 50%
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P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea ;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese della ctu del geom. , come liquidate in istruttoria, Per_6
per il 50% a carico dell' attrice e per il 50% a carico della convenuta .
Così deciso in Genova il 11.06.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
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