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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 9023 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 26.06.2023 da:
(c.f.: ), con l'avv. NICOLÒ MARIA VALLINI Parte_1 C.F._1
VACCARI, ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con l'avvocatura dello Stato di Venezia resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.: accogliere il ricorso presentato con vittoria di spese, competenze ed onorari. per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. del NumeroDiCartaIdentita_1
23.05.2023 della Questura di notificato il 26.05.2023, che ha negato il rilascio del CP_1
permesso di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 a seguito di istanza del
08.06.2022.
Il predetto provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data 15.03.2023, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di sulla base della considerazione che “il richiedente non ha dato prova CP_1
di aver avviato un positivo percorso di integrazione infatti, pur avendo dimostrato di aver lavorato con contratti a tempo determinato, nulla ha documentato circa il reddito percepito
(ad eccezione di una busta paga del 2019 che comunque attesta un reddito non sufficiente), non ha dimostrato di conoscere la lingua italiana né di disporre di un'autonoma sistemazione abitativa” (cfr. p. 1 del provvedimento di rigetto).
Nel ricorso, l'istante contesta la mancata comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché la carenza di motivazione contenuta nel provvedimento che appare quindi “estremamente superficiale” (cfr. p. 5 del ricorso introduttivo). Lamenta inoltre che la Commissione Territoriale, in sede di emanazione del parere, non abbia preso in considerazione “l'omosessualità del ricorrente ed ai pericoli che potrebbe correre il medesimo se tornasse in Nigeria” (cfr. p. 5 ibidem), posto che la legislazione nigeriana prevede la pena della reclusione per il suddetto orientamento sessuale (si veda, in merito, pp. 7-8 ibidem). Sempre con riferimento al Paese d'origine, l'istante ha inoltre evidenziato il contesto socio-politico nigeriano, in particolare riportando i conflitti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse, gli episodi di violenza perpetuate dalle autorità locali e i gruppi terroristici presenti sul territorio. Il ricorrente lamenta infine che il Questore non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo percorso di integrazione intrapreso nel territorio italiano.
A questo riguardo ha allegato la seguente documentazione:
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato stipulato con l'agenzia “MAW spa” presso l'impresa utilizzatrice “Pulitecnica friulana srl” con la mansione di operaio dal
07.03.2023 a 31.03.2023, prorogato inizialmente sino al 30.04.2023 e successivamente al
07.08.2023 nonché relative buste paga di marzo 2023 e aprile 2023;
- C.U. 2023 pari ad euro 7.862,04 e C.U. 2022 pari ad euro 8.724,85, entrambe rilasciate da
“Next spa” di Brescia (BS);
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato stipulato con l'agenzia “NEXT spa” presso l'impresa utilizzatrice “Marenova logistica srl” in qualità di addetto al carico
2 scarico merci dal 25.01.2021 al 30.01.2021, più volte prorogato e da ultimo al 30.12.2021 con relative buste paga inerenti al periodo gennaio 2021 – aprile 2021 e agosto 2021 – settembre
2021;
- comunicazione obbligatoria unificato lav (assunzione) del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale presso “Igbinovia Samuel” di Verona (VR) dal 07.05.2019 al 30.10.2019 in qualità di cameriere e relative buste paga di maggio 2019 - novembre 2019.
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286.
Con decreto del 14.09.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in ragione della documentata integrazione lavorativa.
Il – Questura di in data 05.08.2024 si è costituito in giudizio, Controparte_1 CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
In dettaglio, l'Amministrazione resistente ha innanzitutto ricostruito i precedenti amministrativi di soggiorno dell'istante (“Il sedicente cittadino nigeriano , nato il [...], è Parte_1
presente da circa sei anni in Italia, dove egli fece ingresso irregolare, privo di valido visto
d'ingresso. A tutt'oggi non sono note le effettive generalità del cittadino straniero, che non ha mai prodotto alcun valido documento d'identificazione rilasciato dalle Autorità del suo Paese”, cfr. p. 1 della memoria di costituzione), evidenziando, come l'istante avesse già formalizzato una precedente domanda di protezione internazionale in data 16.02.2015 presso la Questura di
Crotone, respinta dapprima dalla Commissione Territoriale con provvedimento del 19.08.2015
e, successivamente, dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 4998/2015) con decreto del 09.12.2017.
Avverso il decreto del Tribunale il ricorrente proponeva ricorso dinanzi la Corte d'Appello di
Catanzaro (R.G. n. 111/2018) che rigettava con sentenza del 10.12.2019, impugnata, infine, avanti la Corte Suprema di Cassazione (R.G. n. 24801/2020) che lo dichiarava inammissibile con ordinanza del 21.10.2021. In aggiunta, la resistente, ha riportato che il timore di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio non appare dimostrato, anche alla luce del
Decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019, aggiornato con il decreto del 17.03.2023 Parte_2
e del 07.05.2024, con cui il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Interno
e il Ministro della Giustizia, ha qualificato la Nigeria quale “Paese di origine sicuro”, ai sensi dell'art.
2-bis D. Lgs. 25/2008. Infine, l'Amministrazione ha rilevato che l'istante non ha provato nel ricorso introduttivo un'idoneità abitativa, evidenziando, inoltre, che i contratti di lavoro stipulati presenti in atti siano di breve durata.
Da ultimo, con le note in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, il ricorrente ha nuovamente presentato il C.U. 2022 e 2023 già in atti, depositando inoltre:
3 - C.U. 2024, relativa all'anno 2023, pari ad euro 12.399,71 e C.U. 2024, relativa all'anno 2024, pari ad euro 11.018,34, entrambe rilasciate dall'agenzia per il lavoro “MAW spa” di Brescia
(BS);
- buste paga rilasciate dall'agenzia per il lavoro “MAW spa” di Brescia (BS) relative al periodo aprile 2024 - agosto 2024, marzo 2023 - novembre 2023;
- proroga del contratto di lavoro a tempo determinato presso “MAW spa” prevista inizialmente fino al 31.03.2024 e, successivamente, fino al 30.09.2024 con relativa comunicazione obbligatoria unilav;
- comunicazione di ospitalità presso un connazionale e datata al 29.02.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sono irrilevanti in questa sede i vizi di legittimità del provvedimento lamentati nel ricorso.
Va ricordato che il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane un giudizio di accertamento di diritti soggettivi e non di legittimità del provvedimento impugnato.
Va poi precisato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei presupposti della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998. Ne consegue che sono irrilevanti i motivi di impugnazione attinenti alla protezione internazionale. Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le allegazioni relative alla condizione soggettiva del ricorrente e alla situazione internazionale del Paese di origine del ricorrente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio
4 può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente nel ricorso introduttivo ha depositato la relazione
Arcigay di rilasciata il 16.05.2017 e ha fatto riferimento genericamente riferimento ai CP_1
gravi problemi di sicurezza della Nigeria a causa delle tensioni derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse, dagli episodi di violenza perpetrati dalle autorità locali nonché dalla presenza di numerosi gruppi terroristici in attività.
Così come riferite, le condizioni relative all'orientamento sessuale e alla situazione del Paese
d'origine si risolvono sostanzialmente nella valutazione dello status di rifugiato e del pericolo di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, entrambi estranei all'oggetto del presente giudizio.
*
3. Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 08.06.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 26.06.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata. In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella. Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti
5 dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, deve ritenersi offerta dall'istante la prova del proprio radicamento sociale nel territorio italiano, giacché, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge come egli risulti integrato nel mondo del lavoro con stabilità e continuità sin da maggio
2019 e di essere stato impiegato da ultimo, in forza di regolare contratto a tempo determinato stipulato con l'agenzia “MAW spa”, presso l'impresa utilizzatrice “Pulitecnica friulana srl” con la mansione di operaio dal 07.03.2023 al 30.09.2024, occupazione che gli ha garantito una retribuzione mensile idonea pari a circa 1.497,00 euro.
Nel caso di specie e sulla base dei suddetti principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, in Italia dal 2015, risulta difatti ormai integrato nel contesto sociale, come emerge dalla relativa documentazione prodotta in giudizio.
Si tratta di elementi che alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità consentono di ritenere sussistente un principio, e anzi un vero processo ormai avviato, di integrazione sociale sul territorio nazionale.
Va infatti richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020
n. 20240) e la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130).
Deve pertanto ritenersi che l'allontanamento dell'istante dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso.
Ne consegue, dunque, che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
*
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura giuridica delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di causa e della complessità delle valutazioni sottese alla situazione del ricorrente.
Si provvederà con separato decreto sulla domanda di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 9023/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) contro il , ogni Parte_1 C.F._1 Controparte_1
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1. accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2. spese di lite compensate;
3. riserva a separato decreto la pronuncia relativa all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 9023 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 26.06.2023 da:
(c.f.: ), con l'avv. NICOLÒ MARIA VALLINI Parte_1 C.F._1
VACCARI, ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con l'avvocatura dello Stato di Venezia resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.: accogliere il ricorso presentato con vittoria di spese, competenze ed onorari. per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. del NumeroDiCartaIdentita_1
23.05.2023 della Questura di notificato il 26.05.2023, che ha negato il rilascio del CP_1
permesso di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 a seguito di istanza del
08.06.2022.
Il predetto provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un parere sfavorevole, reso in data 15.03.2023, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di sulla base della considerazione che “il richiedente non ha dato prova CP_1
di aver avviato un positivo percorso di integrazione infatti, pur avendo dimostrato di aver lavorato con contratti a tempo determinato, nulla ha documentato circa il reddito percepito
(ad eccezione di una busta paga del 2019 che comunque attesta un reddito non sufficiente), non ha dimostrato di conoscere la lingua italiana né di disporre di un'autonoma sistemazione abitativa” (cfr. p. 1 del provvedimento di rigetto).
Nel ricorso, l'istante contesta la mancata comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché la carenza di motivazione contenuta nel provvedimento che appare quindi “estremamente superficiale” (cfr. p. 5 del ricorso introduttivo). Lamenta inoltre che la Commissione Territoriale, in sede di emanazione del parere, non abbia preso in considerazione “l'omosessualità del ricorrente ed ai pericoli che potrebbe correre il medesimo se tornasse in Nigeria” (cfr. p. 5 ibidem), posto che la legislazione nigeriana prevede la pena della reclusione per il suddetto orientamento sessuale (si veda, in merito, pp. 7-8 ibidem). Sempre con riferimento al Paese d'origine, l'istante ha inoltre evidenziato il contesto socio-politico nigeriano, in particolare riportando i conflitti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse, gli episodi di violenza perpetuate dalle autorità locali e i gruppi terroristici presenti sul territorio. Il ricorrente lamenta infine che il Questore non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo percorso di integrazione intrapreso nel territorio italiano.
A questo riguardo ha allegato la seguente documentazione:
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato stipulato con l'agenzia “MAW spa” presso l'impresa utilizzatrice “Pulitecnica friulana srl” con la mansione di operaio dal
07.03.2023 a 31.03.2023, prorogato inizialmente sino al 30.04.2023 e successivamente al
07.08.2023 nonché relative buste paga di marzo 2023 e aprile 2023;
- C.U. 2023 pari ad euro 7.862,04 e C.U. 2022 pari ad euro 8.724,85, entrambe rilasciate da
“Next spa” di Brescia (BS);
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato stipulato con l'agenzia “NEXT spa” presso l'impresa utilizzatrice “Marenova logistica srl” in qualità di addetto al carico
2 scarico merci dal 25.01.2021 al 30.01.2021, più volte prorogato e da ultimo al 30.12.2021 con relative buste paga inerenti al periodo gennaio 2021 – aprile 2021 e agosto 2021 – settembre
2021;
- comunicazione obbligatoria unificato lav (assunzione) del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale presso “Igbinovia Samuel” di Verona (VR) dal 07.05.2019 al 30.10.2019 in qualità di cameriere e relative buste paga di maggio 2019 - novembre 2019.
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286.
Con decreto del 14.09.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in ragione della documentata integrazione lavorativa.
Il – Questura di in data 05.08.2024 si è costituito in giudizio, Controparte_1 CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
In dettaglio, l'Amministrazione resistente ha innanzitutto ricostruito i precedenti amministrativi di soggiorno dell'istante (“Il sedicente cittadino nigeriano , nato il [...], è Parte_1
presente da circa sei anni in Italia, dove egli fece ingresso irregolare, privo di valido visto
d'ingresso. A tutt'oggi non sono note le effettive generalità del cittadino straniero, che non ha mai prodotto alcun valido documento d'identificazione rilasciato dalle Autorità del suo Paese”, cfr. p. 1 della memoria di costituzione), evidenziando, come l'istante avesse già formalizzato una precedente domanda di protezione internazionale in data 16.02.2015 presso la Questura di
Crotone, respinta dapprima dalla Commissione Territoriale con provvedimento del 19.08.2015
e, successivamente, dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 4998/2015) con decreto del 09.12.2017.
Avverso il decreto del Tribunale il ricorrente proponeva ricorso dinanzi la Corte d'Appello di
Catanzaro (R.G. n. 111/2018) che rigettava con sentenza del 10.12.2019, impugnata, infine, avanti la Corte Suprema di Cassazione (R.G. n. 24801/2020) che lo dichiarava inammissibile con ordinanza del 21.10.2021. In aggiunta, la resistente, ha riportato che il timore di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio non appare dimostrato, anche alla luce del
Decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019, aggiornato con il decreto del 17.03.2023 Parte_2
e del 07.05.2024, con cui il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Interno
e il Ministro della Giustizia, ha qualificato la Nigeria quale “Paese di origine sicuro”, ai sensi dell'art.
2-bis D. Lgs. 25/2008. Infine, l'Amministrazione ha rilevato che l'istante non ha provato nel ricorso introduttivo un'idoneità abitativa, evidenziando, inoltre, che i contratti di lavoro stipulati presenti in atti siano di breve durata.
Da ultimo, con le note in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025, il ricorrente ha nuovamente presentato il C.U. 2022 e 2023 già in atti, depositando inoltre:
3 - C.U. 2024, relativa all'anno 2023, pari ad euro 12.399,71 e C.U. 2024, relativa all'anno 2024, pari ad euro 11.018,34, entrambe rilasciate dall'agenzia per il lavoro “MAW spa” di Brescia
(BS);
- buste paga rilasciate dall'agenzia per il lavoro “MAW spa” di Brescia (BS) relative al periodo aprile 2024 - agosto 2024, marzo 2023 - novembre 2023;
- proroga del contratto di lavoro a tempo determinato presso “MAW spa” prevista inizialmente fino al 31.03.2024 e, successivamente, fino al 30.09.2024 con relativa comunicazione obbligatoria unilav;
- comunicazione di ospitalità presso un connazionale e datata al 29.02.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sono irrilevanti in questa sede i vizi di legittimità del provvedimento lamentati nel ricorso.
Va ricordato che il presente giudizio, pur originandosi dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo, rimane un giudizio di accertamento di diritti soggettivi e non di legittimità del provvedimento impugnato.
Va poi precisato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei presupposti della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998. Ne consegue che sono irrilevanti i motivi di impugnazione attinenti alla protezione internazionale. Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le allegazioni relative alla condizione soggettiva del ricorrente e alla situazione internazionale del Paese di origine del ricorrente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio
4 può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente nel ricorso introduttivo ha depositato la relazione
Arcigay di rilasciata il 16.05.2017 e ha fatto riferimento genericamente riferimento ai CP_1
gravi problemi di sicurezza della Nigeria a causa delle tensioni derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse, dagli episodi di violenza perpetrati dalle autorità locali nonché dalla presenza di numerosi gruppi terroristici in attività.
Così come riferite, le condizioni relative all'orientamento sessuale e alla situazione del Paese
d'origine si risolvono sostanzialmente nella valutazione dello status di rifugiato e del pericolo di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, entrambi estranei all'oggetto del presente giudizio.
*
3. Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 08.06.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 26.06.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata. In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella. Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti
5 dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, deve ritenersi offerta dall'istante la prova del proprio radicamento sociale nel territorio italiano, giacché, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge come egli risulti integrato nel mondo del lavoro con stabilità e continuità sin da maggio
2019 e di essere stato impiegato da ultimo, in forza di regolare contratto a tempo determinato stipulato con l'agenzia “MAW spa”, presso l'impresa utilizzatrice “Pulitecnica friulana srl” con la mansione di operaio dal 07.03.2023 al 30.09.2024, occupazione che gli ha garantito una retribuzione mensile idonea pari a circa 1.497,00 euro.
Nel caso di specie e sulla base dei suddetti principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, in Italia dal 2015, risulta difatti ormai integrato nel contesto sociale, come emerge dalla relativa documentazione prodotta in giudizio.
Si tratta di elementi che alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità consentono di ritenere sussistente un principio, e anzi un vero processo ormai avviato, di integrazione sociale sul territorio nazionale.
Va infatti richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020
n. 20240) e la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130).
Deve pertanto ritenersi che l'allontanamento dell'istante dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso.
Ne consegue, dunque, che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
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4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura giuridica delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di causa e della complessità delle valutazioni sottese alla situazione del ricorrente.
Si provvederà con separato decreto sulla domanda di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 9023/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) contro il , ogni Parte_1 C.F._1 Controparte_1
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1. accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2. spese di lite compensate;
3. riserva a separato decreto la pronuncia relativa all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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