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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/05/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1147/2023
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Monica Vitali Presidente
Susanna Mantovani Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 1683/2023, pubblicata in data 11.5.2023, del Tribunale di Milano, est. Moglia, promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto Maria
[...] Parte_24
Cirillo del Foro di Napoli e Luca Silvestri, con gli stessi elettivamente domiciliati appellanti contro
(già C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Fabrizio Daverio e dall'avv. Salvatore Florio, presso il cui Studio in
Milano, Corso Europa, 13, è elettivamente domiciliata appellata in data 15/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate: per gli appellanti:
“Accertare la violazione da parte di della norma posta dalla contrattazione CP_2
collettiva aziendale con riferimento al monte ore spettante ai ricorrenti con il contratto di assunzione e, per l'effetto, condannare la medesima al ripristino dell'orario di lavoro sussistente alla data del 2.2.2019 e precisamente: full time;
Parte_1 Pt_2
part time 75%; Aspergo: part time 75%; full time;
: full time;
Pt_4 Parte_5
full time;
: full time;
full time;
: full time;
Parte_6 Pt_7 Parte_8 Parte_9
full time;
: full time;
: part time 75%; Parte_10 Parte_11 Pt_12 [...]
Pt_ : full time;
part time 75%; full time;
: full time;
Pt_13 CP_3 Pt_15
part time 75%; : full time;
full time;
: part CP_4 Parte_17 Pt_18 Pt_19
time 75%; full time;
: full time;
: part time 75%; Parte_20 Pt_21 Pt_22 Pt_23
full time;
: full time;
Pt_24
Condannare, altresì, la Società al risarcimento del danno corrispondente subito dai ricorrenti nella misura della minore retribuzione percepita dal dicembre 2019, che sarà oggetto di quantificazione in separato giudizio;
Condannare la Società al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”;
per l'appellata:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
A) rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte dagli appellanti contro adesso denominata;
CP_2 Controparte_1
B) Piaccia comunque all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano accogliere, in ogni caso, le istanze, domande e conclusioni tutte già svolte nel primo grado del giudizio e che qui si ribadiscono e confermano ad ogni effetto e cioè:
- rigettare, per tutti i motivi esposti, l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dai ricorrenti contro la convenuta, assolvendo quest'ultima da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;
- condannare i ricorrenti al pagamento, a favore della convenuta, delle spese,
diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA) e spese generali, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
pag. 2/13 , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , e , premesso Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
che:
- in data 28 agosto 2019, la società era subentrata nell'aggiudicazione CP_2 dell'appalto che aveva come committenti ed al quale tutti i ricorrenti, quali CP_5 CP_6
dipendenti della precedente appaltatrice erano addetti per la gestione Parte_25
dei servizi di call center;
- i ricorrenti erano inquadrati al III° livello del con qualifica Organizzazione_1
di impiegato o di operatore di call center;
- conclusasi con esito negativo la procedura per il cambio appalto, con comunicazione del 22 ottobre 2019 aveva annunciato l'assorbimento di tutto il personale CP_2 assegnato in via continuativa ed esclusiva all'appalto in oggetto, con assunzione ex novo e riconoscimento di un orario di lavoro corrispondente al monte ore settimanale in essere alla data del 2 febbraio 2019;
- in data 5 novembre 2019 la società subentrante, incontrando le organizzazioni sindacali, aveva ribadito l'intenzione di un'assunzione ex novo alle condizioni già enunciate in occasione della comunicazione del 22 ottobre 2019;
- al 2 febbraio 2019, i ricorrenti avevano un orario part time al 75% oppure full time;
- nonostante gli impegni sopra menzionati procedendo all'assunzione dei CP_2
ricorrenti, aveva riservato loro un orario di lavoro inferiore a quanto in precedenza garantito;
tutto ciò premesso, avevano chiesto di accertare il loro diritto ad essere assunti da con l'orario di lavoro superiore osservato presso la precedente appaltatrice. CP_2
Nel disattendere le richieste attoree, il primo giudice evidenziava che:
i contratti individuali di lavoro sottoscritti dai ricorrenti, con effetto dal 1° dicembre 2019, indicavano l'orario di lavoro che i dipendenti reputavano erroneo e che essi, con la sottoscrizione, avevano tuttavia accettato;
pag. 3/13 dell'esistenza di tali contratti i ricorrenti non avevano fatto menzione nel loro ricorso introduttivo, né ne avevano prospettato l'invalidità per un qualche vizio del consenso;
contestualmente al contratto di assunzione i ricorrenti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione del seguente tenore: « ha manifestato la CP_2
volontà di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il Lavoratore con effetti ex novo a far data dal 1° dicembre 2019 alle condizioni meglio specificate nella lettera A) dell'accordo sindacale del 18.11.2019 di cui al punto b) delle premesse che si impegna ad assumere il lavoratore a far data dal 1° dicembre Parte_26
2019 (il “Nuovo Rapporto di Lavoro”) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex novo, come da separata lettera di assunzione vista e integralmente accettata dal Lavoratore il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato»; nelle premesse dei verbali di conciliazione, nello specifico, veniva dato espressamente atto che si era impegnata ad assumere i lavoratori dell'appalto CP_2
“alle condizioni meglio specificate nella lettera A) dell'accordo sindacale del
18.11.2019 di cui al punto b) delle premesse che precede”; tra dette condizioni, ad avviso del Tribunale, “al punto 6 risulta che la società avrebbe assunto con orario pari al monte ore settimanale contrattuale. Nello stesso accordo è poi previsto che le assunzioni sarebbero avvenute con la firma di singoli contratti e con la sottoscrizione di un accordo conciliativo che avrebbe escluso qualsiasi responsabilità di rispetto a possibili rivendicazioni relative al CP_2
rapporto intercorso tra i lavoratori e la società uscente. Nel medesimo accordo di cui sopra, al punto ii), le parti sociali hanno inteso regolare le situazioni caratterizzate da variazioni temporanee di orario prevedendo che, in tali casi, l'assunzione sarebbe avvenuta avuto riguardo all'orario strutturale. Alla luce delle premesse di cui sopra e richiamati i punti nei quali, da un lato si è impegnata all'assunzione al monte CP_2 ore settimanale contrattuale e, dall'altro lato, all'assunzione secondo le condizioni di cui alle singole lettere di assunzione ove sono indicati orari per 20 ore settimanali, salvo che per la signora , a trenta ore settimanali, occorre approfondire il Parte_27 concetto di monte ore contrattuale. Concetto che è contenuto anche nell'accordo del 5
pag. 4/13 novembre 2019 al quale si appellano i ricorrenti. L'accordo sindacale è stato sottoscritto al L'Aquila e riguarda i lavoratori di quel sito. Per i ricorrenti, come ha inteso ribadire il difensore in sede di discussione, questo e solo questo sarebbe l'accordo loro applicabile in quanto specifico per il sito ove gli stessi lavoravano e, quindi, da ritenersi impermeabile rispetto al successivo accordo del 18 novembre in quanto generale. Nell'accordo del 5 novembre, dando atto della chiusura della procedura di cambio appalto senza accordo, si è impegnata all'assunzione CP_2 del personale addetto all'appalto alla data del 2 febbraio 2019 con l'orario contrattuale settimanale individuale e con le mansioni al 2 febbraio 2019. Anche volendo dare rilievo al predetto accordo in quanto specifico per i lavoratori del sito abruzzese, sito, comunque espressamente indicato anche nell'accordo del 18 novembre successivo che, quindi, deve ritenersi estendibili anche agli odierni ricorrenti, l'oggetto dell'impegno preso da è al mantenimento dell'orario contrattuale CP_2
settimanale. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il loro monte ore contrattuale settimanale al momento 2 febbraio 2019 era pari, per alcuni al 75% e, per altri, al full time. I contratti di assunzione presso la precedente datrice di lavoro Parte_25
(contratti prodotti dalla società resistente) recano, per ciascuno dei ricorrenti un monte ore corrispondente a quello poi riportato nelle lettere di assunzione elaborate da
Se al termine “contrattuale”, aggettivo utilizzato per indicare il monte ore CP_2
settimanale al quale i ricorrenti sarebbero stati e sono stati assunti da si vuol CP_2
attribuire il significato letterale di orario che trova fonte nel contratto di lavoro in essere con i lavoratori e finanche con i lavoratori al 2 febbraio 2019, è evidente che non può che concludersi nel senso che l'orario è quello che si evince dai contratti individuali sub doc. 1 di parte resistente, quindi 20 ore settimanali per tutti, trenta per
. Le buste paga, che la difesa dei ricorrenti ha depositato su indicazione della Parte_27
sottoscritta e che coprono un periodo che va da ottobre 2018 sino a febbraio 2019
(quella di marzo non risulta rilevante), riportano, in alcuni casi il riferimento al part time al 50 o al 75%, in altri casi, la casella del part time in bianco. A fronte dell'argomento sul quale si basano le difese dei ricorrenti, ovvero la data del 2 febbraio
2019 e per la cui giusta lettura, dovrebbe essere considerato l'orario lavorato in quel momento, non può sottacersi che l'orario lavorato non equivale ad orario contrattuale.
pag. 5/13 E' pur vero che i ricorrenti hanno, spesso lavorato un numero di ore maggiori di quelle contrattuali e che ciò è stato, nei fatti, accettato dalla società tuttavia l'orario Pt_25 che si evince dal contratto non è quello che trova corrispondenza nelle buste paga…La tesi dei ricorrenti per la quale l'accordo del 5 novembre costituirebbe, per loro lex specialis rispetto all'accordo del 18 novembre (lex generalis), non vale a condurre a conclusioni differenti rispetto a quelle più sopra illustrate. Ed, invero, in entrambi gli accordi il contenuto degli impegni assunti da fa riferimento al monte ore CP_2 contrattuale settimanale”.
Per queste ragioni, in primo giudice ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i lavoratori,
Con il primo motivo di gravame gli appellanti criticano la sentenza per avere omesso di considerare che l'unico accordo loro applicabile era quello del 5.11.2019, e non quello del 18.11.2019.
Secondo gli appellanti, “il Tribunale commette l'errore di considerare applicabile ai ricorrenti, che lavoravano e lavorano pacificamente nel sito dell'Aquila, un accordo generale, disattendendo le più precise disposizioni previste in un accordo precedente, ovvero quello del 5.11.2019, stipulato tra le parti sociali proprio per le assunzioni da effettuarsi nel territorio in cui sarebbe stato aperto il nuovo sito produttivo”.
Ove il primo giudice avesse correttamente individuato il regolamento contrattuale applicabile, il Tribunale si sarebbe anche avveduto che in detto accordo non si fa riferimento all'orario contrattuale bensì al “medesimo monte ore settimanale in essere alla data del 2 febbraio 2019”, e cioè quello risultante dalle buste paga.
Nella prospettiva del gravame, era irrilevante la mancata impugnazione del contratto di lavoro individuale che costituirebbe il momento violativo dell'accordo collettivo e sarebbe pertanto sindacabile, nella parte difforme dalla previsione collettiva.
Con il secondo motivo di appello, i lavoratori censurano la lettura del termine
“contrattuale” fatta dal primo giudice e rilevano «come la parola “contrattuale”, in ogni rapporto di durata di diritto comune, ma a maggior ragione nell'ambito giuslavoristico, non faccia riferimento al documento sottoscritto al momento dell'assunzione, ma al “contratto”, appunto, nel suo significato di “insieme di regole pag. 6/13 che disciplinano il rapporto”, che non è cristallizzato al momento iniziale del rapporto medesimo, ma che, al contrario, vive e si evolve nel tempo, tanto più, si ripete, nel diritto del lavoro».
A supporto delle proprie tesi evidenziano che «la circostanza che il punto ii) dell'Accordo del 18.11.2019, richiamato in sentenza, in cui le parti sociali hanno regolato le situazioni caratterizzate da variazioni temporanee di orario, statuisca che
“il personale risultante da essere in variazione temporanea rispetto all'orario di lavoro contrattuale, riceverà dalla RTI una proposta di assunzione con un monte ore CP_2 settimanale corrispondente al proprio monte ore contrattuale strutturale”, lungi dall'essere una smentita di quanto sinora asserito, lo conferma in pieno, recependo la differenza esistente tra il dato contrattuale originario e quello strutturale e attuale al momento dell'accordo, da recepire nella proposta di assunzione da farsi da parte del nuovo datore».
Era poi stato pacifico che, alla data del 2.2.2019, “i ricorrenti lavoravano stabilmente di più di quanto originariamente determinato nel contratto individuale sottoscritto col precedente datore, percependo una retribuzione corrispondente, come consacrato dalle buste paga prodotte nelle note esplicative e non contestate nella rappresentazione che danno del rapporto di lavoro e del suo trattamento retributivo e pertanto contrattuale.
In tali buste, le ore lavorate in più sono state considerate e pagate come ordinarie, e ciò
è riconosciuto dal Tribunale”, che avrebbe pertanto dovuto fare riferimento a tale dato per l'individuazione dell'orario di lavoro che si era impegnata ad assicurare. CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 5.2.2024 si è costituita , già Controparte_1
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il CP_2
rigetto.
All'udienza del 15.2.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto, e ciò per una pluralità di ragioni concorrenti (tutte autonomamente idonee a fondare la decisione).
Come ben evidenziato dal primo giudice, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti non hanno fatto alcun riferimento all'esistenza, al contenuto e alla validità dei contratti di pag. 7/13 assunzione – e delle pattuizioni in merito all'orario- individualmente sottoscritti da ciascuno degli odierni appellanti con in data 1°.12.2019 (cfr. doc. 5 appellata). CP_2
Giova qui sottolineare che, nel novembre 2019 (ed in particolare tra il 21 ed il 25 novembre 2019), gli stessi ricorrenti avevano già sottoscritto con in sede CP_2
sindacale protetta, verbali di conciliazione individuale, prodotti in giudizio al doc. 4 appellata.
In detti verbali – rispetto alla cui validità ed efficacia, ancora una volta, i ricorrenti nulla hanno dedotto- si legge testualmente:
“Premesso che:
a) Il Lavoratore è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società ed è stato adibito alla Commessa (la "Commessa") in Parte_25 CP_7
via continuativa ed esclusiva;
b) cesserà in data 30 novembre 2019 e con effetto dal Parte_25 CP_8
1° dicembre 2019 subentrerà nella stessa la Società in forza di un CP_2
rapporto ex novo e con esclusione di qualunque protrazione dei precedenti rapporti di collaborazione, anche ex art. 2112 c.c. e art. 1406 c.c.; e ciò secondo la fattispecie di cui alla "Procedura Clausola Sociale", introdotta nel CCNL Telecomunicazioni con verbale di accordo del 30.5.2016 e come previsto dall'accordo sindacale del 18 novembre 2019 sottoscritto dalla (ovvero dalla Scrivente Società e da Org_2
e dalle OO.SS.LL. nazionali, che deve intendersi qui Organizzazione_3
integralmente richiamato, con cui venivano stabilite le condizioni per l'assorbimento del personale impiegato sulla commessa.
c) ha manifestato la volontà di assumere con contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato il Lavoratore con effetti ex novo a far data dal I O dicembre 2019, alle condizioni meglio specificate nella lettera A) dell'accordo sindacale del 18.11.2019 di cui al punto b) delle premesse che precede;
d) il Lavoratore ha manifestato la volontà di accettare tale proposta di assunzione;
e) con la sottoscrizione del presente verbale (il "Verbale"), le Parti intendono definire ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare nei confronti di sia in via causale CP_2
sia in via meramente occasionale, dall'esecuzione e/o cessazione del Rapporto di
Lavoro intercorso tra il Lavoratore e la (…) e dalla assunzione Parte_28
pag. 8/13 del Lavoratore da parte di nei termini e secondo le modalità di seguito CP_2
definite.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:
1) Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2) si impegna ad assumere il Lavoratore a far data dal 1 0 CP_2
dicembre 2019 (il "Nuovo Rapporto di Lavoro"), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex nova, come da separata lettera di assunzione vista e integralmente accettata dal Lavoratore il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato;
Il Lavoratore accetta espressamente ed integralmente i termini di assunzione e, conseguentemente rinuncia, ex artt. 1965 e seguenti cod. civ., anche in via generale e novativa, nei confronti di ad ogni e qualsiasi pretesa (anche CP_2
risarcitoria) per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque derivante o anche solo occasionata (…) dalla esecuzione e cessazione del Rapporto di Lavoro intercorso con e comunque di ogni altro rapporto intercorso con la Parte_25 Pt_28 Pt_25
.
[...]
Non essendo nemmeno stato prospettato che il contenuto delle lettere di assunzione prodotte agli atti non corrisponda a quello menzionato, e per relationem accettato, nell'ambito della conciliazione sottoscritta tra le parti in sede protetta, ciò basta, ad avviso del Collegio, a determinare il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A detta considerazione, di per sé sufficiente per disattendere il gravame, si aggiunga anche il rilievo che gli stessi lavoratori, nei medesimi verbali di conciliazione, hanno richiamato l'accordo sindacale del 18.11.2019 quale fonte regolamentare dell'obbligo di ad assumerli ex novo, diversamente da quanto qui sostenuto nel primo motivo CP_2
di appello.
Sull'interpretazione di tale accordo (doc. 3 fascicolo appellata) la sentenza di primo grado è del tutto condivisibile (con conseguente rigetto anche del secondo motivo di appello).
pag. 9/13 Conviene ricordare che, con le parole delle Cassazione, “il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.
14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell'art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173) in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo
(secondo la previsione dell'art. 1363 c.c.) e con la complessiva condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. 14 settembre 2021, n. 24699), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30141)” (così Cass. 26/06/2023, n. 18146).
Facendo applicazione di tali principi, va quindi innanzitutto evidenziato che, nell'accordo del 18.11.2019 si legge che “la data di riferimento utile per la definizione delle condizioni economiche e normative dell'assunzione del personale oggetto del presente accordo è quella del 2.2.2019” e che “Il personale verrà assunto ex novo con il medesimo monte ore settimanale contrattuale” di quello in essere alla data del
2.2.2019.
Il riferimento al “monte ore settimanale contrattuale” è stato correttamente inteso dal primo giudice come quello desumibile, alla data del 2.2.2019, dal contratto di lavoro di ciascun lavoratore interessato all'assunzione presso CP_2
A tale approdo conduce non solo il criterio di interpretazione letterale dell'accordo
(“monte ore settimanale contrattuale”), ma anche il criterio del successivo comportamento delle parti, posto che i lavoratori, sottoscrivendo i verbali di conciliazione individuale e le correlate lettere di assunzione cui sopra si è già fatto riferimento, hanno accettato proprio tale monte ore quale orario di lavoro.
pag. 10/13 Del resto, anche il criterio logico depone nello stesso senso, posto che la soluzione maggiormente aderente al testo letterale che qui viene adottata è anche quella che consente di definire in termini di prevedibilità e certezza i contorni dell'obbligo di
Comdata all'assunzione degli addetti all'appalto (e del correlato diritto dei lavoratori), con modalità maggiormente idonee a scongiurare il rischio di contenzioso o, quantomeno, a favorirne la rapida definizione.
Il riferimento al contenuto del dato contrattuale ad una certa data (elemento documentalmente e incontrovertibilmente verificabile) è, infatti, certo maggiormente idoneo ad individuare, in modo non opinabile, l'orario di lavoro “dovuto”, rispetto a quanto accadrebbe facendo riferimento all'orario “di fatto” osservato dai lavoratori ad una certa data (elemento, quest'ultimo, che richiederebbe la prova che l'orario osservato al 2.2.2019 era quello che i lavoratori avevamo continuativamente praticato per un lasso di tempo apprezzabile e tale da reputarne avvenuto il “consolidamento”).
Considerato il contesto in cui l'accordo è stato raggiunto (nell'ambito di trattative con le parti sociali finalizzate ad addivenire ad una soluzione condivisa nella gestione del cambio appalto), detto elemento deve , ad avviso della Corte, essere tenuto in considerazione.
Infine, per completezza, si aggiunga che allo stesso risultato ermeneutico si giunge anche esaminando l'accordo del 5.11.2019, che i lavoratori assumono essere l'unica fonte contrattuale a loro riferibile (cfr. doc. 2 appellanti).
Detto accordo, relativamente ai lavoratori – tra cui gli appellanti- il cui rapporto di lavoro era regolato dal , rinvia alle previsioni di cui ai punti I e III della Org_4
comunicazione della del 22.10.2019. Org_2
Per quel che qui interessa, i punti I e III di detta comunicazione (doc. 1 appellanti) prevedono che “Il personale verrà assunto ex novo con il medesimo monte ore settimanale in essere alla data del 2 febbraio 2019”.
Vero è che la lettera della clausola non prevede l'aggettivo “contrattuale” – che invece compare nell'accordo del 18.11.2019 sopra esaminato- ma non vi sono elementi che, nella ricostruzione di quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti, facciano pag. 11/13 desumere che la volontà delle parti fosse quella di fare riferimento ad un dato diverso da quello risultante dai contratti di lavoro del personale addetto all'appalto, alla data del 2.2.2019 (come del resto ribadito anche nel successivo accordo del 18.11.2019).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 10.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Non si ravvisano invece i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata, non essendo sufficiente ad integrare, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la pur manifesta infondatezza delle tesi prospettate con il gravame.
PQM
Respinge l'appello; condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , e a rifondere a Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
le spese di lite del grado, liquidate in euro 10.000,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
pag. 12/13 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 15/02/2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Monica Vitali Laura Bertoli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1147/2023
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Monica Vitali Presidente
Susanna Mantovani Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 1683/2023, pubblicata in data 11.5.2023, del Tribunale di Milano, est. Moglia, promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto Maria
[...] Parte_24
Cirillo del Foro di Napoli e Luca Silvestri, con gli stessi elettivamente domiciliati appellanti contro
(già C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Fabrizio Daverio e dall'avv. Salvatore Florio, presso il cui Studio in
Milano, Corso Europa, 13, è elettivamente domiciliata appellata in data 15/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate: per gli appellanti:
“Accertare la violazione da parte di della norma posta dalla contrattazione CP_2
collettiva aziendale con riferimento al monte ore spettante ai ricorrenti con il contratto di assunzione e, per l'effetto, condannare la medesima al ripristino dell'orario di lavoro sussistente alla data del 2.2.2019 e precisamente: full time;
Parte_1 Pt_2
part time 75%; Aspergo: part time 75%; full time;
: full time;
Pt_4 Parte_5
full time;
: full time;
full time;
: full time;
Parte_6 Pt_7 Parte_8 Parte_9
full time;
: full time;
: part time 75%; Parte_10 Parte_11 Pt_12 [...]
Pt_ : full time;
part time 75%; full time;
: full time;
Pt_13 CP_3 Pt_15
part time 75%; : full time;
full time;
: part CP_4 Parte_17 Pt_18 Pt_19
time 75%; full time;
: full time;
: part time 75%; Parte_20 Pt_21 Pt_22 Pt_23
full time;
: full time;
Pt_24
Condannare, altresì, la Società al risarcimento del danno corrispondente subito dai ricorrenti nella misura della minore retribuzione percepita dal dicembre 2019, che sarà oggetto di quantificazione in separato giudizio;
Condannare la Società al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”;
per l'appellata:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
A) rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte dagli appellanti contro adesso denominata;
CP_2 Controparte_1
B) Piaccia comunque all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano accogliere, in ogni caso, le istanze, domande e conclusioni tutte già svolte nel primo grado del giudizio e che qui si ribadiscono e confermano ad ogni effetto e cioè:
- rigettare, per tutti i motivi esposti, l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dai ricorrenti contro la convenuta, assolvendo quest'ultima da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;
- condannare i ricorrenti al pagamento, a favore della convenuta, delle spese,
diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA) e spese generali, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
pag. 2/13 , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , e , premesso Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
che:
- in data 28 agosto 2019, la società era subentrata nell'aggiudicazione CP_2 dell'appalto che aveva come committenti ed al quale tutti i ricorrenti, quali CP_5 CP_6
dipendenti della precedente appaltatrice erano addetti per la gestione Parte_25
dei servizi di call center;
- i ricorrenti erano inquadrati al III° livello del con qualifica Organizzazione_1
di impiegato o di operatore di call center;
- conclusasi con esito negativo la procedura per il cambio appalto, con comunicazione del 22 ottobre 2019 aveva annunciato l'assorbimento di tutto il personale CP_2 assegnato in via continuativa ed esclusiva all'appalto in oggetto, con assunzione ex novo e riconoscimento di un orario di lavoro corrispondente al monte ore settimanale in essere alla data del 2 febbraio 2019;
- in data 5 novembre 2019 la società subentrante, incontrando le organizzazioni sindacali, aveva ribadito l'intenzione di un'assunzione ex novo alle condizioni già enunciate in occasione della comunicazione del 22 ottobre 2019;
- al 2 febbraio 2019, i ricorrenti avevano un orario part time al 75% oppure full time;
- nonostante gli impegni sopra menzionati procedendo all'assunzione dei CP_2
ricorrenti, aveva riservato loro un orario di lavoro inferiore a quanto in precedenza garantito;
tutto ciò premesso, avevano chiesto di accertare il loro diritto ad essere assunti da con l'orario di lavoro superiore osservato presso la precedente appaltatrice. CP_2
Nel disattendere le richieste attoree, il primo giudice evidenziava che:
i contratti individuali di lavoro sottoscritti dai ricorrenti, con effetto dal 1° dicembre 2019, indicavano l'orario di lavoro che i dipendenti reputavano erroneo e che essi, con la sottoscrizione, avevano tuttavia accettato;
pag. 3/13 dell'esistenza di tali contratti i ricorrenti non avevano fatto menzione nel loro ricorso introduttivo, né ne avevano prospettato l'invalidità per un qualche vizio del consenso;
contestualmente al contratto di assunzione i ricorrenti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione del seguente tenore: « ha manifestato la CP_2
volontà di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il Lavoratore con effetti ex novo a far data dal 1° dicembre 2019 alle condizioni meglio specificate nella lettera A) dell'accordo sindacale del 18.11.2019 di cui al punto b) delle premesse che si impegna ad assumere il lavoratore a far data dal 1° dicembre Parte_26
2019 (il “Nuovo Rapporto di Lavoro”) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex novo, come da separata lettera di assunzione vista e integralmente accettata dal Lavoratore il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato»; nelle premesse dei verbali di conciliazione, nello specifico, veniva dato espressamente atto che si era impegnata ad assumere i lavoratori dell'appalto CP_2
“alle condizioni meglio specificate nella lettera A) dell'accordo sindacale del
18.11.2019 di cui al punto b) delle premesse che precede”; tra dette condizioni, ad avviso del Tribunale, “al punto 6 risulta che la società avrebbe assunto con orario pari al monte ore settimanale contrattuale. Nello stesso accordo è poi previsto che le assunzioni sarebbero avvenute con la firma di singoli contratti e con la sottoscrizione di un accordo conciliativo che avrebbe escluso qualsiasi responsabilità di rispetto a possibili rivendicazioni relative al CP_2
rapporto intercorso tra i lavoratori e la società uscente. Nel medesimo accordo di cui sopra, al punto ii), le parti sociali hanno inteso regolare le situazioni caratterizzate da variazioni temporanee di orario prevedendo che, in tali casi, l'assunzione sarebbe avvenuta avuto riguardo all'orario strutturale. Alla luce delle premesse di cui sopra e richiamati i punti nei quali, da un lato si è impegnata all'assunzione al monte CP_2 ore settimanale contrattuale e, dall'altro lato, all'assunzione secondo le condizioni di cui alle singole lettere di assunzione ove sono indicati orari per 20 ore settimanali, salvo che per la signora , a trenta ore settimanali, occorre approfondire il Parte_27 concetto di monte ore contrattuale. Concetto che è contenuto anche nell'accordo del 5
pag. 4/13 novembre 2019 al quale si appellano i ricorrenti. L'accordo sindacale è stato sottoscritto al L'Aquila e riguarda i lavoratori di quel sito. Per i ricorrenti, come ha inteso ribadire il difensore in sede di discussione, questo e solo questo sarebbe l'accordo loro applicabile in quanto specifico per il sito ove gli stessi lavoravano e, quindi, da ritenersi impermeabile rispetto al successivo accordo del 18 novembre in quanto generale. Nell'accordo del 5 novembre, dando atto della chiusura della procedura di cambio appalto senza accordo, si è impegnata all'assunzione CP_2 del personale addetto all'appalto alla data del 2 febbraio 2019 con l'orario contrattuale settimanale individuale e con le mansioni al 2 febbraio 2019. Anche volendo dare rilievo al predetto accordo in quanto specifico per i lavoratori del sito abruzzese, sito, comunque espressamente indicato anche nell'accordo del 18 novembre successivo che, quindi, deve ritenersi estendibili anche agli odierni ricorrenti, l'oggetto dell'impegno preso da è al mantenimento dell'orario contrattuale CP_2
settimanale. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il loro monte ore contrattuale settimanale al momento 2 febbraio 2019 era pari, per alcuni al 75% e, per altri, al full time. I contratti di assunzione presso la precedente datrice di lavoro Parte_25
(contratti prodotti dalla società resistente) recano, per ciascuno dei ricorrenti un monte ore corrispondente a quello poi riportato nelle lettere di assunzione elaborate da
Se al termine “contrattuale”, aggettivo utilizzato per indicare il monte ore CP_2
settimanale al quale i ricorrenti sarebbero stati e sono stati assunti da si vuol CP_2
attribuire il significato letterale di orario che trova fonte nel contratto di lavoro in essere con i lavoratori e finanche con i lavoratori al 2 febbraio 2019, è evidente che non può che concludersi nel senso che l'orario è quello che si evince dai contratti individuali sub doc. 1 di parte resistente, quindi 20 ore settimanali per tutti, trenta per
. Le buste paga, che la difesa dei ricorrenti ha depositato su indicazione della Parte_27
sottoscritta e che coprono un periodo che va da ottobre 2018 sino a febbraio 2019
(quella di marzo non risulta rilevante), riportano, in alcuni casi il riferimento al part time al 50 o al 75%, in altri casi, la casella del part time in bianco. A fronte dell'argomento sul quale si basano le difese dei ricorrenti, ovvero la data del 2 febbraio
2019 e per la cui giusta lettura, dovrebbe essere considerato l'orario lavorato in quel momento, non può sottacersi che l'orario lavorato non equivale ad orario contrattuale.
pag. 5/13 E' pur vero che i ricorrenti hanno, spesso lavorato un numero di ore maggiori di quelle contrattuali e che ciò è stato, nei fatti, accettato dalla società tuttavia l'orario Pt_25 che si evince dal contratto non è quello che trova corrispondenza nelle buste paga…La tesi dei ricorrenti per la quale l'accordo del 5 novembre costituirebbe, per loro lex specialis rispetto all'accordo del 18 novembre (lex generalis), non vale a condurre a conclusioni differenti rispetto a quelle più sopra illustrate. Ed, invero, in entrambi gli accordi il contenuto degli impegni assunti da fa riferimento al monte ore CP_2 contrattuale settimanale”.
Per queste ragioni, in primo giudice ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i lavoratori,
Con il primo motivo di gravame gli appellanti criticano la sentenza per avere omesso di considerare che l'unico accordo loro applicabile era quello del 5.11.2019, e non quello del 18.11.2019.
Secondo gli appellanti, “il Tribunale commette l'errore di considerare applicabile ai ricorrenti, che lavoravano e lavorano pacificamente nel sito dell'Aquila, un accordo generale, disattendendo le più precise disposizioni previste in un accordo precedente, ovvero quello del 5.11.2019, stipulato tra le parti sociali proprio per le assunzioni da effettuarsi nel territorio in cui sarebbe stato aperto il nuovo sito produttivo”.
Ove il primo giudice avesse correttamente individuato il regolamento contrattuale applicabile, il Tribunale si sarebbe anche avveduto che in detto accordo non si fa riferimento all'orario contrattuale bensì al “medesimo monte ore settimanale in essere alla data del 2 febbraio 2019”, e cioè quello risultante dalle buste paga.
Nella prospettiva del gravame, era irrilevante la mancata impugnazione del contratto di lavoro individuale che costituirebbe il momento violativo dell'accordo collettivo e sarebbe pertanto sindacabile, nella parte difforme dalla previsione collettiva.
Con il secondo motivo di appello, i lavoratori censurano la lettura del termine
“contrattuale” fatta dal primo giudice e rilevano «come la parola “contrattuale”, in ogni rapporto di durata di diritto comune, ma a maggior ragione nell'ambito giuslavoristico, non faccia riferimento al documento sottoscritto al momento dell'assunzione, ma al “contratto”, appunto, nel suo significato di “insieme di regole pag. 6/13 che disciplinano il rapporto”, che non è cristallizzato al momento iniziale del rapporto medesimo, ma che, al contrario, vive e si evolve nel tempo, tanto più, si ripete, nel diritto del lavoro».
A supporto delle proprie tesi evidenziano che «la circostanza che il punto ii) dell'Accordo del 18.11.2019, richiamato in sentenza, in cui le parti sociali hanno regolato le situazioni caratterizzate da variazioni temporanee di orario, statuisca che
“il personale risultante da essere in variazione temporanea rispetto all'orario di lavoro contrattuale, riceverà dalla RTI una proposta di assunzione con un monte ore CP_2 settimanale corrispondente al proprio monte ore contrattuale strutturale”, lungi dall'essere una smentita di quanto sinora asserito, lo conferma in pieno, recependo la differenza esistente tra il dato contrattuale originario e quello strutturale e attuale al momento dell'accordo, da recepire nella proposta di assunzione da farsi da parte del nuovo datore».
Era poi stato pacifico che, alla data del 2.2.2019, “i ricorrenti lavoravano stabilmente di più di quanto originariamente determinato nel contratto individuale sottoscritto col precedente datore, percependo una retribuzione corrispondente, come consacrato dalle buste paga prodotte nelle note esplicative e non contestate nella rappresentazione che danno del rapporto di lavoro e del suo trattamento retributivo e pertanto contrattuale.
In tali buste, le ore lavorate in più sono state considerate e pagate come ordinarie, e ciò
è riconosciuto dal Tribunale”, che avrebbe pertanto dovuto fare riferimento a tale dato per l'individuazione dell'orario di lavoro che si era impegnata ad assicurare. CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 5.2.2024 si è costituita , già Controparte_1
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il CP_2
rigetto.
All'udienza del 15.2.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato e deve essere respinto, e ciò per una pluralità di ragioni concorrenti (tutte autonomamente idonee a fondare la decisione).
Come ben evidenziato dal primo giudice, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti non hanno fatto alcun riferimento all'esistenza, al contenuto e alla validità dei contratti di pag. 7/13 assunzione – e delle pattuizioni in merito all'orario- individualmente sottoscritti da ciascuno degli odierni appellanti con in data 1°.12.2019 (cfr. doc. 5 appellata). CP_2
Giova qui sottolineare che, nel novembre 2019 (ed in particolare tra il 21 ed il 25 novembre 2019), gli stessi ricorrenti avevano già sottoscritto con in sede CP_2
sindacale protetta, verbali di conciliazione individuale, prodotti in giudizio al doc. 4 appellata.
In detti verbali – rispetto alla cui validità ed efficacia, ancora una volta, i ricorrenti nulla hanno dedotto- si legge testualmente:
“Premesso che:
a) Il Lavoratore è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la società ed è stato adibito alla Commessa (la "Commessa") in Parte_25 CP_7
via continuativa ed esclusiva;
b) cesserà in data 30 novembre 2019 e con effetto dal Parte_25 CP_8
1° dicembre 2019 subentrerà nella stessa la Società in forza di un CP_2
rapporto ex novo e con esclusione di qualunque protrazione dei precedenti rapporti di collaborazione, anche ex art. 2112 c.c. e art. 1406 c.c.; e ciò secondo la fattispecie di cui alla "Procedura Clausola Sociale", introdotta nel CCNL Telecomunicazioni con verbale di accordo del 30.5.2016 e come previsto dall'accordo sindacale del 18 novembre 2019 sottoscritto dalla (ovvero dalla Scrivente Società e da Org_2
e dalle OO.SS.LL. nazionali, che deve intendersi qui Organizzazione_3
integralmente richiamato, con cui venivano stabilite le condizioni per l'assorbimento del personale impiegato sulla commessa.
c) ha manifestato la volontà di assumere con contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato il Lavoratore con effetti ex novo a far data dal I O dicembre 2019, alle condizioni meglio specificate nella lettera A) dell'accordo sindacale del 18.11.2019 di cui al punto b) delle premesse che precede;
d) il Lavoratore ha manifestato la volontà di accettare tale proposta di assunzione;
e) con la sottoscrizione del presente verbale (il "Verbale"), le Parti intendono definire ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare nei confronti di sia in via causale CP_2
sia in via meramente occasionale, dall'esecuzione e/o cessazione del Rapporto di
Lavoro intercorso tra il Lavoratore e la (…) e dalla assunzione Parte_28
pag. 8/13 del Lavoratore da parte di nei termini e secondo le modalità di seguito CP_2
definite.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:
1) Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2) si impegna ad assumere il Lavoratore a far data dal 1 0 CP_2
dicembre 2019 (il "Nuovo Rapporto di Lavoro"), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex nova, come da separata lettera di assunzione vista e integralmente accettata dal Lavoratore il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato;
Il Lavoratore accetta espressamente ed integralmente i termini di assunzione e, conseguentemente rinuncia, ex artt. 1965 e seguenti cod. civ., anche in via generale e novativa, nei confronti di ad ogni e qualsiasi pretesa (anche CP_2
risarcitoria) per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque derivante o anche solo occasionata (…) dalla esecuzione e cessazione del Rapporto di Lavoro intercorso con e comunque di ogni altro rapporto intercorso con la Parte_25 Pt_28 Pt_25
.
[...]
Non essendo nemmeno stato prospettato che il contenuto delle lettere di assunzione prodotte agli atti non corrisponda a quello menzionato, e per relationem accettato, nell'ambito della conciliazione sottoscritta tra le parti in sede protetta, ciò basta, ad avviso del Collegio, a determinare il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A detta considerazione, di per sé sufficiente per disattendere il gravame, si aggiunga anche il rilievo che gli stessi lavoratori, nei medesimi verbali di conciliazione, hanno richiamato l'accordo sindacale del 18.11.2019 quale fonte regolamentare dell'obbligo di ad assumerli ex novo, diversamente da quanto qui sostenuto nel primo motivo CP_2
di appello.
Sull'interpretazione di tale accordo (doc. 3 fascicolo appellata) la sentenza di primo grado è del tutto condivisibile (con conseguente rigetto anche del secondo motivo di appello).
pag. 9/13 Conviene ricordare che, con le parole delle Cassazione, “il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.
14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell'art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173) in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo
(secondo la previsione dell'art. 1363 c.c.) e con la complessiva condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. 14 settembre 2021, n. 24699), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30141)” (così Cass. 26/06/2023, n. 18146).
Facendo applicazione di tali principi, va quindi innanzitutto evidenziato che, nell'accordo del 18.11.2019 si legge che “la data di riferimento utile per la definizione delle condizioni economiche e normative dell'assunzione del personale oggetto del presente accordo è quella del 2.2.2019” e che “Il personale verrà assunto ex novo con il medesimo monte ore settimanale contrattuale” di quello in essere alla data del
2.2.2019.
Il riferimento al “monte ore settimanale contrattuale” è stato correttamente inteso dal primo giudice come quello desumibile, alla data del 2.2.2019, dal contratto di lavoro di ciascun lavoratore interessato all'assunzione presso CP_2
A tale approdo conduce non solo il criterio di interpretazione letterale dell'accordo
(“monte ore settimanale contrattuale”), ma anche il criterio del successivo comportamento delle parti, posto che i lavoratori, sottoscrivendo i verbali di conciliazione individuale e le correlate lettere di assunzione cui sopra si è già fatto riferimento, hanno accettato proprio tale monte ore quale orario di lavoro.
pag. 10/13 Del resto, anche il criterio logico depone nello stesso senso, posto che la soluzione maggiormente aderente al testo letterale che qui viene adottata è anche quella che consente di definire in termini di prevedibilità e certezza i contorni dell'obbligo di
Comdata all'assunzione degli addetti all'appalto (e del correlato diritto dei lavoratori), con modalità maggiormente idonee a scongiurare il rischio di contenzioso o, quantomeno, a favorirne la rapida definizione.
Il riferimento al contenuto del dato contrattuale ad una certa data (elemento documentalmente e incontrovertibilmente verificabile) è, infatti, certo maggiormente idoneo ad individuare, in modo non opinabile, l'orario di lavoro “dovuto”, rispetto a quanto accadrebbe facendo riferimento all'orario “di fatto” osservato dai lavoratori ad una certa data (elemento, quest'ultimo, che richiederebbe la prova che l'orario osservato al 2.2.2019 era quello che i lavoratori avevamo continuativamente praticato per un lasso di tempo apprezzabile e tale da reputarne avvenuto il “consolidamento”).
Considerato il contesto in cui l'accordo è stato raggiunto (nell'ambito di trattative con le parti sociali finalizzate ad addivenire ad una soluzione condivisa nella gestione del cambio appalto), detto elemento deve , ad avviso della Corte, essere tenuto in considerazione.
Infine, per completezza, si aggiunga che allo stesso risultato ermeneutico si giunge anche esaminando l'accordo del 5.11.2019, che i lavoratori assumono essere l'unica fonte contrattuale a loro riferibile (cfr. doc. 2 appellanti).
Detto accordo, relativamente ai lavoratori – tra cui gli appellanti- il cui rapporto di lavoro era regolato dal , rinvia alle previsioni di cui ai punti I e III della Org_4
comunicazione della del 22.10.2019. Org_2
Per quel che qui interessa, i punti I e III di detta comunicazione (doc. 1 appellanti) prevedono che “Il personale verrà assunto ex novo con il medesimo monte ore settimanale in essere alla data del 2 febbraio 2019”.
Vero è che la lettera della clausola non prevede l'aggettivo “contrattuale” – che invece compare nell'accordo del 18.11.2019 sopra esaminato- ma non vi sono elementi che, nella ricostruzione di quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti, facciano pag. 11/13 desumere che la volontà delle parti fosse quella di fare riferimento ad un dato diverso da quello risultante dai contratti di lavoro del personale addetto all'appalto, alla data del 2.2.2019 (come del resto ribadito anche nel successivo accordo del 18.11.2019).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 10.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Non si ravvisano invece i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata, non essendo sufficiente ad integrare, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la pur manifesta infondatezza delle tesi prospettate con il gravame.
PQM
Respinge l'appello; condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , e a rifondere a Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
le spese di lite del grado, liquidate in euro 10.000,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
pag. 12/13 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 15/02/2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Monica Vitali Laura Bertoli
pag. 13/13