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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3471/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3471/2016; avente ad oggetto: accertamento del diritto di proprietà, vertente
TRA
“ , in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Costantino Montesanto e dall'avv. Raffaella Di Biasi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cetara (SA), alla via Grotta
n. 10;
ATTRICE
E
“ , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione del nuovo difensore del 25.6.2021, dall'avv. Alberto Lauro, presso il cui studio elettivamente domicilia in MA (SA), alla via delle Cartiere n. 104;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 18.9.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 24/9/2024; per la convenuta, la nota del 17/9/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio il al fine di sentir dichiarare l'accertamento, in capo a tale Controparte_1
del diritto di proprietà sul complesso edilizio sito in MA (SA), confinante ad ovest Parte_1
con la Piazza municipio e la S.S. 163 MAtana, a sud con la pedonale comunale via Roberto il
Guiscardo, ad est con proprietà terriera , a nord con altro plesso edificato di proprietà CP_2 CP_3 e catastalmente identificato al locale C.F. al fg. n.9, p.lle B/5- 41/5- 164/5- 170/5- 171/5- 172/5-
177/5- 178/5.
L'ente attore esponeva di aver convenuto in giudizio il dinanzi al Tar Controparte_4
Campania- Sez. Staccata di Salerno (R.G. n. 34/2015), al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle delibere del Consiglio Comunale recanti nn. 23 e 24 del 29 settembre 2014, concernenti, rispettivamente l'inserimento dell'immobile in esame nel patrimonio disponibile del da alienare ai sensi dell'art. 58 d.l. n. 112/2008 e ss.mm.ii., nonché l'approvazione Controparte_1
del bilancio di previsione per l'anno 2014.
In linea del tutto preliminare, quindi, deduceva che il non fosse proprietario Controparte_1 dell'immobile in esame, di cui risultava esclusiva titolare la predetta riconosciuta dalla Parte_1
Regione Campania con Decreto n.296 del 30.10.2008, e derivata dalla trasformazione dell'I.P.A.B.
“Orfanotrofio femminile Mariano Bianco”.
Tanto premesso, impugnava i predetti atti sotto una serie di profili: evidenziava anzitutto l'illegittimità del verbale della seduta consiliare del 29.9.2014, in quanto era stata deliberata una proposta di modifica ad un piano delle alienazioni e variazioni non ancora approvato dal Consiglio comunale. Infatti, in data 29.9.2014 il Consiglio comunale approvava preventivamente la modifica alla proposta della Giunta Comunale e successivamente, con delibera n. 23 del 29.9.2014, approvava la proposta di Giunta comunale n. 132 del 30.6.2014, integrata con l'emendamento precedentemente approvato, in maniera del tutto illogica.
Inoltre, la delibera n. 23 del 29.9.2014 era stata allegata al bilancio di previsione del 2014 contestualmente e non prima della sua approvazione, così pregiudicandosi per i consiglieri comunali la possibilità di esaminare gli atti in esame. Ancora, il bilancio di previsione del 2014 approvato con la delibera n. 24 del 29.9.2014 non subiva alcuna modifica nemmeno dopo l'approvazione di una modifica sostanziale alla proposta della Giunta comunale, con cui era stato disposto l'inserimento di un nuovo complesso edilizio nel patrimonio disponibile del Comune: alcuna variazione risultava invero registrata in maniera corrispondente nel bilancio.
Tra l'altro, l'immobile in esame, a dire della rientrava nel proprio patrimonio, così Parte_1
deducendo il difetto di istruttoria sul punto, oltre all'illegittimità della motivazione della delibera del
Consiglio Comunale.
Ripercorreva quindi le vicende traslative attinenti al complesso edilizio in esame.
Con decreto regio del 4.6.1850, mons. otteneva dal Re l'autorizzazione a fondare un Parte_1
“ritiro per dodici donzelle nubili di alla dipendenza dell'Arcivescovo pro tempore di CP_1 CP_1
con tale decreto veniva disposta anche l'erezione di tale figura ad ente morale denominata
“orfanotrofio femminile ”. Parte_1 Con testamento del 20.7.1949 il Mons. lasciava seicentodiciotto ducati in favore di Parte_1
tale orfanotrofio e con successivo testamento del 20.1.11851 nominava suo unico esecutore testamentario il “Capitolo Cattedrale di MA”, cui veniva affidato l'incarico di eseguire le relative disposizioni testamentarie. Di poi, tale “ritiro” veniva trasformato in Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza, con la denominazione “ Controparte_5
e veniva iscritta nel relativo registro tenuto dalla Regione Campania;
tale ente veniva poi trasformato per atto del notar del 5.7.2008 nella . Per_1 Parte_1
Con atto per notar del 29.4.1854, veniva ceduto dal in favore del Per_2 Controparte_1
“Capitolo della Cattedrale di , quale esecutore testamentario del mons. Bianco “il locale CP_1
soppresso Monastero della SS Annunziata, sito nella strada Scario della città di per CP_1
l'installazione di un ospizio di orfane e di una scuola delle fanciulle del popolo sotto la direzione di tre o più suore della Carità dell'Ordine di S. Vincenzo dei Paoli”. A dire della si trattava Parte_1
di una vera e propria donazione modale.
Il Capitolo della Cattedrale di assicurava per circa venti anni la gestione di tale ente nelle CP_1
modalità indicate dal mons. , sino a quando, con decreto reale del 27.4.1876, Pt_1
l'amministrazione dell'Ospizio veniva sciolta ed il Capitolo veniva spogliato dell'immobile donato dal che veniva così consegnato dapprima ad un Commissario Regio e poi alla Controparte_6
Congregazione di Carità di MA.
Seguiva un'azione giudiziaria promossa sia dall'Arcivescovo che dal Capitolo, finalizzata alla restituzione del bene;
analoga azione veniva promossa dalla in Controparte_7 rappresentanza dell' , per il rilascio a favore Controparte_5 dell'orfanotrofio della “quota legataria ereditata dal mons. ”. Pt_1
Ne seguiva un contenzioso giudiziario che si concludeva dopo circa quarant'anni, e cioè nel 1916, anno in cui tra il Capitolo e la Congrega veniva perfezionata una transazione in favore dell' : il Capitolo infatti consegnava la sua quota legataria in favore della predetta CP_5
Istituzione. Si prevedeva che “Il Capitolo cedeva all'orfanotrofio femminile “ ” tutte Parte_1 le rendite del legato , ammontanti ad annue lire 2.677,50 e con l'aggiunta della rendita annua Pt_1 di lire 600,00 con godimento dal primo gennaio 1916 da intestarsi all'Orfanotrofio femminile
di da erogarsi esclusivamente in maritaggi a favore delle figliole orfane e Parte_1 CP_1 povere ricoverate nel detto ”. CP_5
Pertanto, il Capitolo si sollevava dall'impegno assunto con la e l' Parte_1 CP_5
provvedeva così a gestire le attività della dal 1916 tale istituzione entrava anche nel Parte_1 possesso materiale del complesso edilizio per cui è causa. Sicché, l'ente attore deduceva di avere acquistato la proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione. Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso, previa concessione della sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia degli atti così impugnati.
Così integrato il contraddittorio, si costituiva in quella sede anche il instando Controparte_4
per il rigetto del ricorso, tenuto conto dell'infondatezza dei motivi di impugnazione dei provvedimenti oggetto di contestazione in questa sede.
Con decreto n. 13 del 13.1.2015, confermato con ordinanza n. 65 del 29.1.2015, il Giudice amministrativo provvedeva alla sospensione dell'efficacia del Piano delle alienazioni relativamente all'immobile per cui è causa.
Di poi, con sentenza n. 173/2016, depositata in data 21.1.2016, il G.A. declinava la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario, presso il quale la causa veniva riassunta dalla predetta attraverso la riproposizione dei motivi già fatti valere nel ricorso dinanzi al G.A. Parte_1
Sicché, la costituitasi anche nel presente giudizio, Parte_1
ribadiva le deduzioni già rassegnate in sede di giudizio amministrativo e concludeva affinché fosse accertata la propria piena ed esclusiva proprietà sul complesso edilizio sito in descritto in CP_1 precedenza, e per tale effetto, perché venisse dichiarata l'inesistenza del diritto di proprietà, e di qualsiasi altro diritto reale, in favore del su tale immobile. Infine, instava per la Controparte_1
dichiarazione di nullità ed inefficacia della deliberazione del Consiglio comunale n. 23, del 29.9.2014, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio anche nel presente giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.7.2016 si costituiva nel presente giudizio il eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per il mancato deposito in forma telematica dell'atto di citazione, nonché per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
Evidenziando l'insuscettibilità del bene in esame a costituire oggetto di usucapione, in quanto appartenente al demanio comunale, evidenziava ad ogni modo che non risultavano adeguatamente provati gli elementi costitutivi della dedotta vicenda di acquisto a titolo originario. Più in particolare, deduceva che l'immobile era stato oggetto, a tutto voler concedere, della detenzione dell'odierna attrice, tenuto conto del fatto che la convenzione del 1854 costituiva una mera concessione in godimento a titolo gratuito, ovvero un comodato, e non già una donazione modale.
Pertanto, riscontrata la verificazione della condizione risolutiva, giacché la destinazione all'uso originariamente convenuto in sede di contratto del 1854 era venuta meno, doveva rilevarsi che l'immobile era pienamente rientrato nella piena proprietà del Comune.
Sicché, contestando l'esistenza di atti di interversione del possesso, e comunque rilevando che dall'atto transattivo del 1916 non era in alcun modo possibile rilevare l'effettivo trasferimento dell'immobile per cui è causa in favore della concludeva per l'inammissibilità e/o Parte_1
improcedibilità della domanda;
nel merito, instava per il rigetto della stessa;
in via riconvenzionale, accertato l'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto del 1854, chiedeva che fosse accertato che l'immobile in esame fosse rientrato nel pieno dominio del Comune di e, per CP_1
l'effetto, instava perché fossero assunti tutti i provvedimenti conseguenziali. In subordine, chiedeva che fosse accertato l'inadempimento del modus apposto alla donazione, con conseguente declaratoria dell'inefficacia della stessa, e per l'effetto, perché fosse dichiarato il pieno diritto di proprietà dell'ente sull'immobile per cui è causa, con vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. ed esperiti i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 18.9.2024.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. della stessa, la causa veniva assegnata a sentenza, con ordinanza del 4.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di accertamento del diritto di proprietà formulata da parte della è infondata Parte_1
e va rigettata per quanto di ragione;
deve dichiararsi l'assorbimento delle ulteriori domande formulate da tale ente;
è invece fondata la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà formulata per conto del , con conseguente richiesta di rilascio dell'immobile per cui è causa;
Controparte_8 deve infine dichiararsi l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata da parte del medesimo ente territoriale.
In via pregiudiziale, deve confermarsi la giurisdizione di questo Ufficio, risultando preclusa ogni valutazione sul punto a seguito dell'emissione della sentenza declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, nonché del mancato rilievo dell'eventuale conflitto di giurisdizione per la prima udienza di comparizione a seguito della riassunzione, ai sensi dell'art. 59, III comma l. n.
69/2009 (arg., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 17.6.2021, n. 17329).
In linea del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda come dedotta per conto di parte convenuta.
Sotto tale specifico profilo, invero, deve integralmente ribadirsi in questa sede la motivazione dell'ordinanza depositata in data 4.10.2016: il presente giudizio veniva infatti riassunto a seguito della translatio derivante dall'originaria introduzione della domanda dinanzi al giudice amministrativo.
Sicché, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che la domanda così riassunta non rientrava certo nell'alveo applicativo della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5, comma 1-bis
d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile. A tanto depone infatti l'interpretazione letterale della disciplina in commento, alla stregua di un'impostazione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad interpretare in maniera restrittiva le condizioni che impongono limiti all'accesso alla tutela giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 117 Cost. e 6 C.E.D.U. (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. III, 30.7.2024, n. 21346; Sez. V, 21.7.2020, n. 15519).
Tra l'altro, e a tutto voler concedere, l'eccezione di improcedibilità formulata da parte dell'odierno ente convenuto sarebbe risultata comunque infondata: sotto tale profilo, invero, a fronte della tempestiva eccezione così sollevata, avrebbe dovuto, al più, concedersi termine per l'instaurazione del relativo procedimento di mediazione, così dovendosi disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea.
Per altro verso, deve evidenziarsi che il contenuto delle difese rassegnate da entrambe le parti in causa, ribadite nel corso del giudizio, nonostante la sollecitazione di questo Tribunale ad una definizione bonaria della lite (cfr. verbale dell'udienza del 23.5.2019), deponeva senz'altro in termini negativi in merito alla concreta possibilità di una definizione bonaria del giudizio.
Ne consegue che, a tutto voler concedere, nemmeno sarebbero sussistiti i presupposti per la prospettata conciliazione: il procedimento di mediazione, quindi, non avrebbe assolto alla ratio sottesa alla previsione normativa di tale condizione di procedibilità della domanda, tenuto altresì conto del più generale principio di ragionevole durata del procedimento, così dovendosi ritenere evidentemente infondata la doglianza così articolata per conto dell'odierno ente convenuto.
Analogamente a dirsi con riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda, in ragione della costituzione della parte attrice a mezzo di deposito in modalità cartacea del fascicolo di parte.
Tanto, in virtù dell'assorbente ragione che, alla stregua del disposto dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, non risultava previsto alcuno specifico obbligo di costituzione in forma telematica da parte dell'attore.
Per altro verso, ed a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo meglio precisato in quali termini la costituzione in tale forma avrebbe pregiudicato le facoltà difensive dell'odierno ente convenuto, tenuto conto, a tutto voler concedere, dell'obiettiva sanatoria derivante dal raggiungimento dello scopo, avendo la parte costituita ben inteso la portata delle deduzioni prospettate per conto dell'odierno attore, con conseguente neutralizzazione di ogni eventuale irregolarità a tal uopo dedotta.
Nel merito, occorre rilevare come l'ente attore avesse richiesto l'accertamento che “la concludente
è piena ed esclusiva proprietaria del complesso edilizio sito ad confinante ad Parte_1 CP_1
ovest con la Piazza Municipio e con la S.S.163 MAtana, a sud con la pedonale comunale via
Roberto il Guiscardo, ad est con proprietà terriera , a nord con altro plesso edificato di CP_2
proprietà e riportato al C.F. del Comune di MA (SA) in testa alla ditta Orfanotrofio CP_3 femminile Mariano Bianco, al Fg. n. 9, p.lle B/5, 41/5-164/5-170/5; 171/5; 172/5; 177/5- 178/5”. Alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'esame sistematico delle difese dell'originario ente attore depone senz'altro per l'inquadramento della domanda così formulata nell'alveo della richiesta di accertamento del diritto di proprietà sull'immobile così descritto.
Sotto tale profilo, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 3.8.2022, n. 24050).
Si è infatti avuto modo di chiarire che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., Sez. II, 18.1.2017, n. 1210).
Risulta pertanto superato il risalente indirizzo ermeneutico, pure citato da parte dell'odierno ente attore, secondo cui, per contro, colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietà di un bene non avrebbe l'onere della diabolica probatio, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. Civ., Sez. II, 14.4.2005, n. 7777).
Anche a voler prescindere dalla circostanza che nel caso affrontato in tale precedente risultava comunque raggiunta la prova della diabolica probatio, deve rilevarsi che alcuna specifica differenziazione dell'onere probatorio può invero desumersi sulla scorta del solo dato occasionale della disponibilità materiale della res oggetto dell'accertamento.
Non è infatti ammissibile alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica con riguardo ad un'azione, quale quella proposta, che comunque assume natura reale, la quale trova il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi dare piena dimostrazione (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 28.3.2014, n. 7305). Né può ritenersi che una tale attenuazione possa giustificarsi in ragione del solo fatto che tale azione non risulta funzionale alla modifica di uno stato di fatto, quanto piuttosto ad un'eliminazione dello stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa esercitato sulla res (Cass. Civ., Sez. II, 9.6.2000, n. 7894; Sez.
II, 4.12.1997, n. 12300; Sez. II, 21.2.1994, n. 1650). La mera diversità del petitum immediato, infatti, non può in alcun modo assurgere a criterio di diversa modulazione dell'onere probatorio gravante sulle parti.
A tutto voler concedere, tali conclusioni non mutano anche a voler applicabile tale diversa impostazione ermeneutica.
Da un lato, infatti, nel caso di specie risulta obiettivamente dedotta una significativa incertezza in merito allo specifico titolo del possesso esercitato da parte dell'ente attore, tenuto conto delle allegazioni dedotte per conto di parte convenuta. Ne consegue, pertanto, che anche a voler condividere tale risalente orientamento, sarebbe stato comunque necessario assolvere a tale gravoso onere probatorio (Cass. Civ., Sez. II, 30.12.2011, n. 30606).
Inoltre, lo stesso ente attore deduceva di aver acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa in ragione dell'intervenuta usucapione, così risultando a prescindere lo stesso senz'altro onerato di dimostrarne i relativi elementi costitutivi.
Tanto premesso, è noto che l'azione di rivendicazione, così come quella di accertamento del diritto di proprietà, esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2014, n.
19653). Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n.
28865) come nell'azione di revindica e di accertamento della proprietà l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma
è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto
(direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore. Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasti con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio in cui il convenuto riconosce la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere. Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Per altro verso, la stessa attrice deduceva di aver usucapito l'immobile per cui è causa, Parte_1 deducendo di averne mantenuto il possesso ab immemorabili, così gravando sulla stessa l'onere di dimostrare tale fatto costitutivo del diritto oggetto di contestazione in questa sede.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che il contestava la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'acquisto a titolo originario da parte dell'odierno ente attore, tra l'altro, deducendo l'inconfigurabilità di “un dominio esclusivo sull'immobile per cui è causa” (cfr. pagg. 21 e ss. della comparsa di costituzione e risposta): lo stesso ente territoriale, infatti, manteneva la possibilità di utilizzo di tale bene nel corso del tempo.
Non risulta peraltro oggetto di specifica contestazione la circostanza che originario titolare dell'immobile per cui è causa fosse senz'altro il convenuto. CP_1
A dire di parte attrice, infatti, con regio decreto del 4.6.1950, il mons. ottenne dal re Parte_1
l'autorizzazione a fondare un ritiro per dodici donzelle nubili di alla dipendenza CP_1 dell'Arcivescovo p.t. di così ottenendo la sua erezione ad ente morale, denominato CP_1
“orfanotrofio femminile ”; con testamento del 20.7.1949 il mons. lasciava Parte_1 Pt_1
seicentodicitoto ducati in favore dell'orfanotrofio e con successivo testamento del 20.1.1851 nominava suo esecutore testamentario il Capitolo della Cattedrale di A dire dell'odierno CP_1
attore, quindi, sin dal primo testamento era stata istituita una vera e propria fondazione, così affidandosi al “Capitolo della Cattedrale di MA” – di seguito, il “Capitolo”-, il compito di farla crescere con i cespiti donati.
Di poi, tale ritiro sarebbe stato trasformato in “Istituzione di Assistenza e di Beneficenza”, con la denominazione;
tale orfanotrofio veniva poi Controparte_5 trasformato con atto del 5.7.2008 in . Parte_1 Parte_1
Inoltre, a dire dell'ente attore, il complesso edilizio per cui è causa era stato ceduto in favore del
Capitolo; con decreto del 27.4.1876 l'amministrazione dell'Ospizio fu sciolta ed il “Capitolo” sarebbe stato spogliato dell'immobile donato dal Comune di Tale complesso edilizio veniva così CP_1
consegnato dapprima ad un commissario regio e, poi, alla Congregazione di Carità di MA;
sarebbe quindi stata promossa dalla una causa civile in rappresentanza Controparte_7 dell' per il rilascio in favore di tale orfanotrofio Controparte_5 della “quota legataria ereditata da Mons. ” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Ne derivava Per_3 un lungo contenzioso giudiziario, definito nel 1916, con una transazione intercorsa tra il “Capitolo”
e la Congrega. A dire di parte attrice, infatti, il Capitolo avrebbe consegnato la sua “quota legataria” all' “orfanotrofio ”; il “Capitolo” si sarebbe sollevato dall'impegno Controparte_5 assunto con la e l' avrebbe iniziato a gestire autonomamente le attività della Parte_1 CP_5
Parte_1
Secondo quanto allegato da parte della attrice, è proprio a partire dal 1916 che l'originario Parte_1
Istituto Pubblico di assistenza e beneficenza “Orfanotrofio femminile Mariano Bianco” era entrato nel possesso materiale dell'intero complesso.
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare che dal contenuto dell'atto di trasformazione dell'ente orfanotrofio femminile ” in (rep. n. 14094, racc. n. 30517), redatto per Parte_1 Parte_1
notar del 5.7.2008 (doc. n. 8 della produzione di parte attrice) è possibile Persona_4
ripercorrere le vicende evolutive di tale ente.
Ed invero, era evidenziato che con regio decreto del 4.6.1850 era costituito l'ente morale
”; a seguito dell'introduzione della l. n. 6972 del 17.7.1890, Controparte_5
[... come integrata dal r.d. n. 2841 del 1923, tale ente veniva trasformato in “ Pubblica CP_9
”, con la denominazione di “ Controparte_10 Controparte_5
. Di poi, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 207/2001, era disposta la necessaria
[...] trasformazione dell'ente in fondazione o associazione, effettuata proprio a mezzo di tale atto notarile, con cui veniva disposta la trasformazione dello stesso nella forma della fondazione, recante la denominazione . Controparte_11
Inoltre, il Presidente della dichiarava che la stessa risultava piena proprietaria del Parte_1 complesso edilizio “radicato sulla fascia collinare posta ad est del territorio comunale di CP_1 prospiciente: ad ovest sulla Piazza Municipio e sulla S.S.163 MAtana;
a sud sulla pedonale comunale via Roberto il Guiscardo (già salita ); ad est con proprietà terriera;
a Persona_5 CP_2 nord con altro dato plesso edificato di proprietà ”. CP_3
Si trattava dell'immobile catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 9, p.lle B/5-41/5, 164/5,
170/5, 171/5, 172/5, 177/5, 178/5, derivanti dalle p.lle B/5-41/5, 164/5, 170/5, 171/5, 172/5, 177/5,
178/5, giusta denunzia di variazione della destinazione n. 10135 da a D/8 attività Parte_2 commerciale, presentata all'Agenzia del Territorio di Salerno il 23.7.2002; a loro volta, tali particelle derivavano dalle p.lle B/2, 41, 164, 170, 171, 172, 177 e 178, giusta denunzia di variazione d'ufficio n. 100000 per rettifica zona censuaria.
Deve inoltre rilevarsi che non risultano prodotti in atti i predetti testamenti redatti da parte del mons.
Bianco.
Ad ogni modo, l'ente attore deduceva che l'originaria Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza in cui risultava originariamente organizzato, era entrata nel possesso dell'immobile per cui è causa a seguito dell'esecuzione del predetto accordo transattivo, del quale non era parte il Controparte_1
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'I.P.A.B. in questione non era parte della convenzione stipulata tra il Comune di MA (SA) ed il Capitolo della Cattedrale del 1854 avente ad oggetto la cessione dell'immobile per cui è causa.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che tale contratto era stato perfezionato in ragione dello specifico interesse, da parte del al conseguimento delle finalità pubbliche sottese Controparte_1 all'istituzione di un orfanotrofio.
Dalla documentazione amministrativa allegata al predetto contratto, emergeva che tale istituzione risultasse funzionale a che “la pubblica morale corretta e vinte le occasioni alla depravazione del costume, la pace domestica resta assicurata, la pubblica tranquillità basata ed i paesi nei quali un tanto bene puossi ottenere tranquilli e quieti”. Ed invero, l'istituzione di tale stabilimento appariva funzionale al “vantaggio delle misere famiglie della intera non solo, ma benanche dei limitrofi Pt_3 paesi”, tenuto altresì conto che “la morale pubblica resta immegliata per gli immessi vantaggi che se ne ritraggono, per quanto le infelici giovani figlie di miseri genitori, il più delle volte al male fare dal bisogno costrette trovano in sì umanitaria istituzione mezzi pronti ed efficaci, come aver certa sussistenza, e santa lezione di morale e scampo opportuno dall'evitare un quasi necessario ed involontario sviamento”. Sicché, “una tal filantropica istituzione non deve più oltre protrarsi per i vantaggi assicurati così alla misera classe, e per non far restare ulteriormente inoperosa ed improduttiva sì vistosa capitale” (cfr. doc. n. 1 della produzione di parte convenuta).
Seguiva l'autorizzazione regia “a cedere gratuitamente a quel Capitolo Metropolitano il locale della
per addirsi ad , secondo il legato del fu Controparte_12 Parte_4 Persona_6 col patto risolutivo che qualora il detto stabilimento cessa di esistere, debba ritornare il locale in pieno dominio del senza bisogno di soddisfare qualsiasi miglioramento fattovi”. CP_1
Sicché, all'art. 1 del predetto contratto si conveniva che il “gratuitamente cede al Controparte_1
Reverendissimo Capitolo della Chiesa Cattedrale dello stesso Comune” il locale “del soppresso
, sito sulla strada Scario della Città di nello stato Controparte_13 CP_1 materiale e morale siccome attualmente rattrovasi, per adirsene l'uso all'installazione di un ospizio di orfane nei sensi delle precitate ultime testamentarie disposizioni del pio Arcivescovo Monsignor
Bianco, e coll'obbligo ancora di adirsi il locale medesimo per l'installazione di una scuola gratuita alle fanciulle del popolo di qualunque condizione ed a qualunque classe di cittadini appartenessero, sotto la direzione di tre o più suore della Carità dell'ordine di S. Vincenzo de' Paoli, giusta la suddetta deliberazione decurionale del 6.3.1853, ed avviso del Consiglio di Intendenza del 17.5.1853,
e coll'obbligo di quanto altro prescrive la venerata risoluzione sovrana emessa con decreto del
31.10.1853. Quindi, il Reverendissimo Capitolo avrà diritto d'oggi innanzi di percepire i frutti di tale locale e sarà per conseguenza tenuto di pagarne la contribuzione fondiaria allo Stato, dal corrente anno 1854 in poi ben vero si è per speciale convenzione dico condizione risolutiva pattuita, che qualora lo stabilimento di che trattasi venisse a cessare di esistere per qualunque circostanza, o che la installazione del suddetto ritiro non abbia luogo o non venga affidata la direzione del pubblico insegnamento alle tre o più suore della Carità, ed in difetto al altre istitutrici di approvata corporazione, in siffatti casi debba per espressa condizione ritenersi come risoluto il presente contratto e ritornare l'anzidetto locale nel pieno dominio del Comune, senza obbligo a questi di soddisfare qualunque miglioramento siavisi fatto”.
Era altresì precisato che il predetto “Capitolo” accettava tale “cessione gratuita” del locale in esame, così impegnandosi a sottostare alle condizioni imposte dal Comune ed alla “condizione risolutiva” ivi apposta.
Veniva inoltre disposta l'immediata immissione del “Capitolo” nel possesso dell'immobile per cui è causa.
Dall'interpretazione sistematica del contenuto dell'atto, invero, deve ritenersi che le parti avessero inteso specificamente trasferire il diritto di proprietà di tale immobile in favore del Capitolo della
Cattedrale di s. Andrea. A tanto depone sia l'interpretazione letterale delle disposizioni così convenute, ove era specificamente convenuta la “cessione” dell'immobile, che il contenuto sostanziale delle stesse, nella loro valutazione sistematica.
Era infatti specificamente pattuita l'immissione del “Capitolo” nel possesso dell'immobile, oltre a convenirsi il diritto di tale ente a “percepire i frutti” di tale locale ed il dovere dello stesso di provvedere al pagamento della “contribuzione fondiaria” allo Stato. Trattasi di specifiche posizioni giuridiche obiettivamente riconducibili ad una situazione di possesso del bene, e non già di detenzione.
Per altro verso, e per quanto di interesse in questa sede, deve altresì escludersi che l'atto avesse natura liberale, non risultando adeguatamente riscontrata la sussistenza dello spirito di liberalità, inteso quale mera e spontanea elargizione fine a se stessa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28.8.2008, n. 21781;
Sez. I, 7.12.1970, n. 2589).
Nel caso di specie, come si è avuto modo di rilevare, l'attribuzione posta in essere da parte del predetto ente non era già animata da un intento liberale, quanto piuttosto dal perseguimento di un indiretto interesse patrimoniale di rilievo pubblico, rappresentato dall'indiretta realizzazione di attività finalizzate al perseguimento di finalità sociali (ricovero ed educazione delle figlie di “miseri genitori”).
Il contratto in esame, pertanto, risulta riconducibile nell'alveo del negozio a titolo gratuito stricto sensu inteso.
Inoltre, l'evento dedotto come elemento accidentale del negozio (cessazione della destinazione allo stabilimento di una “scuola gratuita alle fanciulle del popolo”) assurge a vera e propria condizione risolutiva dell'attribuzione e non già di onere, come pure prospettato per conto di parte attrice.
Depongono in tal senso sia la previsione dell'automatica caducazione degli effetti dell'attribuzione in correlazione con il venir meno della predetta destinazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II,
11.6.1975, n. 2306), che la natura obiettivamente non patrimoniale dell'evento condizionato, pertanto insuscettibile di essere dedotto quale oggetto di una prestazione intesa in senso stretto, come pure il modus avrebbe richiesto.
Risulta inoltre infondata la doglianza dedotta per conto dell'ente attore in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c., attinente alla nullità della condizione risolutiva per violazione del disposto di cui all'art. 1379 c.c.
In via del tutto assorbente, infatti, tale norma non risulta applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto del fatto che il contratto in questione era stato stipulato nel 1854, quando risultava vigente il
Codice Civile del Regno delle due Sicilie.
In tal senso, alcuna specifica limitazione veniva al riguardo prevista in quell'ordinamento, così risultando senz'altro valida tale clausola. Il vizio di validità dell'atto attiene infatti al profilo strutturale del perfezionamento dello stesso, così dovendosi escludere, in assenza di specifica disposizione normativa di segno contrario, l'operatività sopravvenuta di tale ipotesi di nullità.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, alcun dubbio si porrebbe in merito al fatto che la violazione di tale disposto normativo avrebbe determinato la nullità dell'intera attribuzione patrimoniale gratuita e non già soltanto della clausola in esame (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 20.6.2017 n. 15240). Ne deriverebbe, a voler condividere tale impostazione, la nullità di tale contratto, con conseguente riconoscimento del diritto di proprietà in capo al sin dall'epoca della Controparte_1
stipula di tale pattuizione, con tutte le conseguenze applicative che saranno meglio evidenziate in seguito, con riguardo al diverso profilo della verificazione della condizione risolutiva.
Tanto premesso con riferimento alla qualificazione di tale contratto, per quanto di interesse rispetto all'oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che, alla stregua di quanto allegato da parte dell'odierno ente attore, il possesso sull'immobile in esame sarebbe iniziato a decorrere dal 1916, quando cioè risultava ancora in vigore il codice civile del 1865.
Sicché, tenuto conto della disciplina intertemporale di cui all'art. 252 disp. att. al codice civile del
1942, a voler ritenere fondata l'allegazione in esame, avrebbe dovuto astrattamente applicarsi il più ampio termine di prescrizione acquisitiva trentennale di cui all'art. 2135 del codice civile del 1865.
Infatti, all'epoca del 28.10.1941, fissata quale parametro temporale di riferimento dalla predetta disposizione di attuazione, non era ancora maturato il termine trentennale per l'usucapione dell'immobile. Residuava cionondimeno il termine di cinque anni, senz'altro inferiore rispetto a quello ventennale previsto dal nuovo codice: ne conseguirebbe, pertanto, l'applicazione di tale inferiore tempo necessario ad usucapire, come originariamente disciplinato dalla codificazione del
1865.
Inoltre, deve evidenziarsi l'astratta inopponibilità dell'originaria condizione risolutiva convenuta tra tali parti in relazione al predetto contratto stipulato nel 1854.
Da un lato, infatti, alcuna specifica disposizione, prevista dal codice civile del 1865, ratione temporis vigente, disponeva la sospensione del termine di prescrizione acquisitiva in pendenza di una condizione risolutiva, quale quella apposta in relazione al predetto contratto del 1854, tra l'altro stipulato quando era ancora vigente il Codice Civile del Regno delle Due Sicilie.
Per altro verso, analoghe conclusioni devono valere anche a voler ritenere applicabile nel caso di specie la disciplina introdotta in parte qua dal codice del 1942, mediante l'introduzione dell'art. 1166
c.c., tenuto conto dell'asserita protrazione del possesso anche in epoca successiva all'entrata in vigore di tale codice.
Trattasi, tra l'altro, di disposizione normativa senz'altro conforme rispetto alla più generale disciplina della prescrizione acquisitiva disciplinata nel codice civile del 1865, che non prevedeva alcuna causa di sospensione in materia, come si è avuto modo di rilevare.
Tanto premesso, non risulta adeguatamente provata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione. Più in particolare, deduceva l'odierno ente attore, di aver conseguito il possesso dell'immobile in esame a far data dal perfezionamento della transazione stipulata in data 14.8.1916 tra il “Capitolo” e la “Congrega”.
In tale atto transattivo (cfr. all. alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice), si premetteva che il mons. , con testamenti del 20.7.1849 e 20.1.1851, aveva istituito Parte_1
erede universale il Capitolo della Cattedrale di dichiarando di possedere la rendita annua di CP_1
lire 5.737,50. Inoltre, con tale rendita venivano disposti vari legati, per le finalità meglio descritte alle pagg. 2 e ss. del predetto accordo, tra cui, anche quella del “mantenimento di dodici donzelle orfane
e povere in un ritiro da fondarsi”. Inoltre, era previsto che l'amministrazione dell'eredità doveva essere curata da quattro persone, due canonici “da eleggersi dal Capitolo” e due laici “da nominarsi dall'Arcivescovo”.
Si precisava quindi che la rendita annua sul debito pubblico ammontava a lire 6.883,00; di poi, con decreto del 27.4.1876, l'amministrazione del ritiro venne affidata provvisoriamente alla locale
“Congrega di Carità”; tale provvedimento veniva impugnato dal “Capitolo”.
La domanda veniva originariamente accolta dal Tribunale di Salerno;
di poi, con provvedimento della
Corte d'appello di Napoli, veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Successivamente, con atti del 9.7.1910, 7.7 e 10.12.1913, la Congrega di Carità, “in rappresentanza del detto orfanotrofio Bianco”, aveva convenuto in giudizio il “Capitolo” e l'Arcivescovo di CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo l'intestazione ed il rilascio in favore della prima
“dell'annua rendita sul debito pubblico del Regno di lire 2.677,50”, nonché il rendiconto di tutte le attività poste in essere, con contestuale condanna del “Capitolo” a pagare le somme non investite in acquisto di rendite e le spese del giudizio. Ne seguiva, pertanto, la volontà di transigere la lite da parte di entrambi tali enti.
Nelle premesse dell'atto transattivo si precisava inoltre che “l'unico cespite ereditario fu l'annua rendita sul debito pubblico di lire 6.883,00”, il cui ammontare veniva poi modificato a seconda dei vari periodi temporali ivi specificamente descritti. Si precisava che tale rendita “è stata sempre ed è tuttora insufficiente a pagare tutti i suddetti legati ammontanti a somme di lire 6.103,00”. Pertanto, le parti convenivano di transigere le liti descritte in precedenza alle seguenti condizioni.
Più in particolare, il Capitolo di “cede e trasferisce a favore dell'orfanotrofio femminile CP_1 monsignor di l'annua rendita di lire 2.677,50, da distaccarsi dalla maggior Parte_1 CP_1 rendita di lire 4.179,00”, come rappresentata dal certificato meglio descritto nell'atto transattivo, originariamente intestato al Capitolo di Ancora, il medesimo ente dichiarava di cedere in CP_1 favore dell'orfanotrofio femminile mons. “l'altra rendita annua di lire 5.198, 50, da Parte_1 distaccarsi dalla maggiore rendita di annue lire 4.172”, identificata dal certificato ivi descritto. Si precisava inoltre che veniva prestato il consenso a che “la Direzione generale del debito pubblico” potesse provvedere agli adempimenti attinenti alle cessioni delle rendite, con l'emissione dei certificati necessari corrispondenti alle posizioni creditizie cedute. Era inoltre convenuto che la commissione amministratrice dell'orfanotrofio doveva essere composta di cinque membri nominati uno dall'Arcivescovo di uno dal Capitolo di MA, uno dalla Congrega di Carità e due dal CP_1
Consiglio Comunale.
Dall'esame del contenuto complessivo di tale atto transattivo non risultava quindi in alcun modo contemplata, nel predetto regolamento negoziale, la cessione dell'immobile per cui è causa: si trattava, come si è avuto modo di rilevare, della cessione delle predette posizioni creditizie attinenti alle “rendite annue sul debito pubblico del Regno” che venivano direttamente trasferite in favore dell'ente orfanotrofio.
Alcun riferimento veniva effettuato all'immobile per cui è causa, né risultava in altro modo precisato come e per quali termini la predetta I.P.A.B. sarebbe entrata nel possesso di tale bene in esecuzione di tale accordo.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione a tal uopo dedotta per conto di parte convenuta, era onere dell'odierno ente attore dare conto dell'effettiva immissione dello stesso ente nel possesso del bene a far data dal 1916.
Eppure, non risulta dedotto alcun significativo elemento di prova sul punto.
Non può aversi a tal uopo riguardo alle risultanze catastali prodotte in atti, da cui, peraltro, nemmeno risulta in alcun modo riscontrato che tale ente avesse avuto la disponibilità dell'immobile a far data dal 1916 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 6.12.1988, n. 6628).
Parimenti dicasi con riferimento alla sentenza n. 1042/2014 emessa dal Controparte_14
Staccata di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte della attrice, Parte_1 dell'ordinanza del Responsabile del Servizio di P.M. del Comune di n. 3 del 28.2.2013, con CP_1 cui veniva disposta la rimozione del materiale collocato in prossimità dell'ingresso relativo all'immobile per cui è causa da Piazza Municipio con il cunicolo pedonale.
Appare invero evidente come in quella sede non era in alcun modo oggetto di accertamento il diritto di proprietà contestato in questo giudizio. Risultano quindi del tutto irrilevanti i riferimenti effettuati in quella sentenza in merito alla proprietà dell'immobile per cui è causa.
Infatti, il ricorso in esame veniva accolto, tra l'altro, in relazione al difetto istruttorio e motivazionale dell'ordinanza in cui si dava atto della natura pubblica del suolo interessato, senza darsi conto delle doglianze prospettate da parte dell'attrice con cui si reclamava la proprietà ed il possesso del plesso edilizio, così come dell'area pertinenziale che affacciava su piazza Municipio. Parimenti irrilevanti devono ritenersi le risultanze del giudizio possessorio recante R.G. n.
10000247/2010 intercorso tra le medesime parti in causa (cfr. ordinanza possessoria del 12.2.2016 nella produzione cartacea di parte attrice).
Dalla motivazione di tale ordinanza, infatti, è dato rilevare che la attrice ricorreva in Parte_1
giudizio deducendo di avere la proprietà ed il possesso del plesso edilizio già Controparte_15 in ubicata alla via Roberto il Guiscardo, in uno all'area esterna scoperta ad esso
[...] CP_1
pertinenziale, affacciante su piazza municipio. Si rilevava che nell'esecuzione dei lavori intrapresi dal per l'installazione degli ascensori di accesso al Cimitero Monumentale e per Controparte_1 la realizzazione del parcheggio in roccia “Luna Rossa”, la ricorrente aveva per mera benevolenza consentito il transito, di volta in volta, sull'area suddetta delle maestranze e dei mezzi diretti ai relativi cantieri, senza, tuttavia, dismettere il proprio possesso sull'area de qua, tanto che la medesima area era stata contemporaneamente interessata da lavori intrapresi dalla per il superamento Parte_1 delle barriere architettoniche. Inoltre, in data 17.9.2009, l'impresa appaltatrice dei lavori delle opere di realizzazione del parcheggio avviava nell'area in questione lavori di sistemazione, definitiva funzionalizzazione e prevedibile finale inglobamento della stessa nel parcheggio comunale. A dire dell'odierno ente attore, quindi, l'operato del integrava una grave lesione Controparte_1
possessoria in danno della così instando in quella sede per la reintegra del possesso, Parte_1
ovvero per la manutenzione dello stesso.
Il deduceva invece che tale area era stata interessata da lavori per la realizzazione Controparte_1 dell'ascensore di servizio al cimitero da oltre un venticinquennio e che il potere di fatto esercitato sull'area in questione dal durava ormai da oltre venticinque anni ed aveva Controparte_1 comportato la modifica materiale della consistenza dell'area.
L'area in esame risultava dalla demolizione del terrapieno di sostegno del giardino latistante l'ex
, demolizione effettuata, ad opera del comune di nel 1984, Controparte_16 CP_1
senza nessuna resistenza di eventuali controinteressati;
inoltre, tale area era stata da sempre occupata dal come area di cantiere e comunque era destinata funzionalmente ad essere Controparte_1 asservita all'ascensore ed al garage in roccia “Luna Rossa”. Sicché, il aveva Controparte_1 proceduto alla demolizione del terrapieno ed alla successiva occupazione dell'area di risulta, oltre che all'apertura nella parete rocciosa del foro di ingresso della galleria dell'ascensore, così deducendo di possedere in via autonoma l'area in esame.
Si precisava che la parte iniziale dell'area, prospiciente sulla piazza Municipio, era coperta da un terrazzo a livello annesso al complesso della;
sul lato destro per chi entra Parte_1
nella piazza Municipio si riscontravano sia dei piccoli locali-deposito di proprietà della
[...]
, sia un corpo di scala esterno che portava sia al terrazzo sovrastante che ai vari piani Parte_1 del complesso della ”. Più avanti, sempre sul lato destro, subito prima Parte_1 Parte_1 del cunicolo scavato nella roccia, si riscontrava un'apertura nel costone-terrapieno sottostante il complesso , che immetteva in un cantiere della ” avviato Parte_1 Parte_1
per la costruzione di un ascensore a servizio del complesso della predetta attualmente Parte_1
fermo.
Il C.T.U. nominato in quel giudizio rilevava che l'area in esame derivava dallo sbancamento effettuato dal comune di nel 1983 di un terrazzamento-terrapieno che, nella parte superiore, CP_1 costituiva il giardino a livello-corte del complesso immobiliare della ”. Parte_1 Parte_1
Inoltre, nel corso di tali lavori di sbancamento, al fine di ripristinare il giardino a livello del Complesso
Immobiliare della veniva realizzata una copertura parziale dell'area Parte_1
interessata dallo sbancamento, che veniva sistemata come terrazzo a livello del primo piano del complesso edilizio ed, inoltre, erano creati una scala scoperta di accesso al Complesso Immobiliare e vari piccoli locali terranei e/o sottoscala;
ovviamente, i lavori interessavano anche il costone dove veniva realizzato il cunicolo in roccia per l'ascensore del Cimitero Monumentale.
L'area in esame veniva quindi recintata da un cancello, le cui chiavi erano nella disponibilità del custode della attrice. Parte_1
I lavori dell'ascensore per il Cimitero Monumentale non venivano completati e la situazione rimaneva per anni invariata;
di poi, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo del Parcheggio “Luna
Rossa” (2003), il in modifica del progetto preliminare, prevedeva la realizzazione Controparte_1
del prolungamento del cunicolo pedonale del Parcheggio “Luna Rossa” fino ad intercettare il cunicolo realizzato dal medesimo per l'ascensore del Cimitero Monumentale. CP_1
Negli anni successivi il utilizzava l'area in questione (recintata con cancello) per Controparte_1
l'accesso sia al cantiere dell'ascensore per il Cimitero Monumentale sia al cantiere del Parcheggio
“Luna Rossa”.
Di tanto vi era prova a mezzo della nota del 18.9.2009 inoltrata per conto della attrice, Parte_1
con cui si intimava il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, il C.T.U. CP_1 nominato in quel giudizio evidenziava che l'area per cui è causa era stata interessata anche dal cantiere per i lavori intrapresi dalla , appaltati in data 3.3.2009 per realizzare un ascensore Parte_1
per il superamento delle barriere architettoniche.
Peraltro, in quel giudizio si riteneva riscontrato il compossesso delle parti oggi in causa in ordine all'area oggetto di contestazione, a partire dal 1984, epoca di demolizione del terrapieno.
Per altro verso, l'attività consistita nella rimozione del cancello, con demolizione di tratti in muratura e finalizzato all'asservimento dell'area all'uso funzionale del Parcheggio “Luna Rossa” aveva modificato le modalità di utilizzo dell'area in questione da parte della così comportando Parte_1 una serie di limitazioni nell'uso dell'area stessa da parte della , rispetto Parte_1
a quelle ipotizzabili in caso di mero utilizzo dell'area come accesso pedonale agli ascensori del
Cimitero Monumentale. Cionondimeno, non risultava provata la consistenza della turbativa al compossesso esercitato sull'area in esame, tanto, tra l'altro, atteso che la “ Parte_1
può, comunque, continuare ad utilizzare l'area in questione per accedere ai piani superiori
[...]
del Complesso Immobiliare di sua proprietà nonché ai locali terranei nonché al vano cantiere scavato bella roccia per la realizzazione dell'ascensore, al fine di eliminare le barriere architettoniche” (cfr. pag. 10 dell'ordinanza).
Veniva pertanto rigettato il ricorso.
Va escluso che da tale motivazione possano trarsi elementi di prova a riscontro del perfezionamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa.
In linea del tutto preliminare, deve invero evidenziarsi come in quella sede l'accertamento -peraltro sommario- aveva ad oggetto la diversa area esterna scoperta prospiciente all'immobile per cui è causa: alcun significativo riscontro può trarsi dai riferimenti effettuati in quel giudizio alla circostanza che di tale immobile risultasse proprietaria la Parte_1
Infatti, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tale ente avesse acquisito la proprietà di tale immobile, né tantomeno da quando avesse effettivamente iniziato a possedere l'immobile per cui è causa, risultando del tutto generici i riferimenti ricavabili dalla predetta ordinanza.
Tanto, peraltro, anche a prescindere dal fatto che l'accertamento del diritto di proprietà non costituiva certo l'oggetto di quel giudizio.
Analogamente a dirsi con riguardo alle note tecniche di replica alla bozza di C.T.U., a firma dell'ing.
(cfr. doc. n. 10 dell'originaria produzione dinanzi al T.A.R. di parte attrice). Per_7
Deve anzitutto evidenziarsi che gli allegati ivi indicati non risultano prodotti nel presente giudizio.
A tutto voler concedere, ed anche a voler superare gli assorbenti rilievi che si evidenzieranno successivamente con riguardo all'insuscettibilità del bene ad essere usucapito, nonché con riferimento alla prova del possesso da parte dell'ente attore, occorre rilevare quanto segue.
Non è infatti possibile riconoscere rilievo confessorio al verbale di sopralluogo effettuato presso i locali “di proprietà dell' ” del 18.9.2001, pure menzionato in tali note Parte_5
tecniche: non è in alcun modo dato rilevare a quali locali si facesse riferimento, né tantomeno quale avrebbe dovuto ritenersi il titolo di acquisto in tale sede.
Analogamente a dirsi con riferimento all'ordinanza del 26.9.2001, con riguardo all'asserito riconoscimento della proprietà del terrazzo che copriva l'area oggetto di causa in quella sede.
Parimenti dicasi in relazione alle “attività edilizie” in corso di esecuzione da parte dell'ente attore, oltre che alla pratica di sanatoria edilizia del 30.1.1992: aldilà del fatto che nemmeno è dato rilevare a quale tipologia di opere tali atti facessero riferimento, non risulta in alcun modo riscontrato quando e a quale titolo le stesse erano state realizzate.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riguardo alla nota del 7.4.1983, asseritamente inoltrata all'ente orfanotrofio da parte del con cui si dava atto che “la zona Controparte_1 antistante e fiancheggiante l'ingresso della , di proprietà di codesto ente, Parte_6
è interessata ai lavori suddetti ed è inclusa nel piano di esproprio”: alcun preciso riferimento veniva effettuato in relazione allo specifico immobile individuato, né tantomeno al titolo dell'acquisto in esame.
Per altro verso, non appare rilevante nemmeno il contenuto della nota inoltrata per conto del Capitolo della Cattedrale, datata 15.12.1984, come trascritto da parte attrice, secondo cui si rappresentava che detto edificio risultava “affidato al Capitolo non precisamente per essere adibito ad asilo infantile ma perché vi si svolgessero le attività dell'ente morale legato : orfanotrofio, scuola Pt_1
elementare, scuola materna. Attualmente il Capitolo è di fatto completamente estromesso senza che si possa sapere quando, come ed il perché. In attesa di poter rintracciare la documentazione più chiara, si deve prendere nota che attualmente l'immobile è in possesso del legato ” (cfr. pag. Pt_1
10 dell'elaborato peritale attinente al giudizio possessorio, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice).
Anzitutto, non risulta puntualmente precisata l'effettiva identificazione del “legato ” con Pt_1
l'originaria istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;
per altro verso, nemmeno è dato rilevare come e da quando tale ente, a tutto voler concedere, avrebbe avuto la disponibilità di tale immobile.
Ancora, e aldilà della genericità dei riscontri così evidenziati, deve a prescindere escludersi che tali dichiarazioni abbiano valenza confessoria, tenuto conto della circostanza che la qualificazione dell'appartenenza di un bene all'amministrazione pubblica non risulta in alcun modo suscettibile di disposizione. Ne consegue, pertanto, l'inconfigurabilità dell'efficacia confessoria di tali dichiarazioni
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 8.3.1979, n. 1430; Sez. II, 3.11.1976, n. 3995).
Analoghe considerazioni devono valere anche con riguardo al dibattito consiliare oggetto dei verbali prodotti in atti per conto di parte attrice (cfr. docc. nn.
4-6 della produzione di parte attrice): trattasi, invero, di dichiarazioni del tutto irrilevanti nel caso di specie, attinenti invero alla fase preliminare di formazione della volontà politica, poi concretizzata nelle delibere oggetto di contestazione in questa sede.
Per altro verso, deve evidenziarsi come sia sufficientemente provato che tale struttura fosse stata adibita, tra l'altro, all'esercizio dell' infantile di Pt_7 Parte_8 CP_1 Risulta in atti la delibera del consiglio Comunale del Municipio di del 30.10.1874, con cui CP_1 veniva disposta l'erezione “corpo morale” dell'Asilo Infantile, di cui veniva approvato anche il relativo statuto (cfr. doc. n. 2 della produzione di parte convenuta).
Più in particolare, era stabilito che tale , già fondato il 25.2.1864, avesse sede “nel Capoluogo Pt_7 del Comune dell'edificio detto della S.S. Annunziata, via Capo di Croce” ed aveva quale scopo quello di “accogliere ed educare bambini d'ambo i sessi appartenenti a famiglie povere, trovatelli, orfani, per esservi custoditi e sviluppare in essi i primi semi dell'educazione fisica intellettuale e morale secondo i metodi dei più reputati Asili del Regno”. Era altresì prevista l'amministrazione da parte di un Consiglio composto di cinque componenti presieduto da un soprintendente nominato tra tali membri.
È altresì documentato che con nota prot. n. 6365 del 29.10.1981, il Sindaco di provvedeva a CP_1 nominare i cinque componenti dell'“Asilo Infantile Umberto I di con sede presso l'edificio CP_1 delle Suore della carità sito alla Salita Roberto il Guiscardo n. 1” (cfr. doc. n. 8 della produzione di parte convenuta).
Che tale edificio venisse adibito ad e a scuole elementari e medie da parte del Pt_7 Controparte_1
già a partire dagli anni Sessanta, risulta altresì riscontrato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, su cui ci si soffermerà successivamente.
Inoltre, con nota del 14.2.1989 inoltrata al a firma dell'avv. Vincenzo Esposito, Controparte_1 quale presidente dell'Istituto ”, si comunicava che “facendo seguito alle intese Parte_1 intercorse, rimettiamo in allegato bozza dello “Statuto dell'ente ”, opportunamente Parte_1
modificato. Sarà vostra cura apporre il benestare e trasmetterlo al Coreco per il Visto, nonché provveder ad avviare la pratica relativa alla richiesta di adeguato finanziamento per l'istituzione”
(doc. n. 9 della produzione di parte convenuta).
Trattasi, più in particolare dello “Statuto organico dell' datato Parte_9
16.12.1988, in cui si precisava che tale , che traeva la propria origine dai testamenti olografi Pt_5 dell'arcivescovo , “è corpo morale, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Parte_1 ai sensi della l. n. 6972/1890”. Veniva fissata la sede “nell'edificio denominato della Ss. Annunziata sito in alla Piazza Municipio o Capo di Croce, ceduto dal al Capitolo CP_1 Controparte_1
Metropolitano quale erede fiduciario dell'Arc. Mons. , con i patti e le CP_1 Parte_1 condizioni trascritti nell'istrumento del 25.4.1954 per notar di . Persona_8 CP_1
Inoltre, all'art. 29 si statuiva che presso l'Istituto, oltre alla “scuola parificata con classi dall'Asilo alla V elementare, già in atto, sarà gestita una “Casa di Riposo per anziani” per ospitare persone di sesso maschile e femminile che ne faranno richiesta, dando loro una calorosa accoglienza per rendere meno dura la terza età”. Dal contenuto di tale statuto, direttamente imputabile alla volontà del predetto ente, non solo non è dato in alcun modo rilevare l'effettivo impossessamento dell'immobile per cui è causa, ma anzi, è possibile evincere un vero e proprio atto di riconoscimento dell'altrui diritto.
Risulta invero puntualmente precisato che l'immobile in esame era stato ceduto dal CP_1 al Capitolo Metropolitano di secondo le condizioni dell'atto del 1854 richiamato in
[...] CP_1 precedenza: in altre parole, da tale dichiarazione, è possibile evincere l'effettiva consapevolezza, da parte dell'odierno ente attore, della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in esame in capo al predetto Capitolo, peraltro sulla scorta delle condizioni contrattuali descritte in precedenza.
Risulta quindi riscontrata l'effettiva consapevolezza dell'ente in esame di non godere del bene in questione, oggetto di causa, uti dominus, e cioè di non esercitare un possesso utile ad usucapire (Cass.
Civ., Sez. VI, n. 19.9.2019, n. 23420; Sez. VI, 18.9.2014, n. 19706; sez. II, 26.3.2008, n. 7847), oltre che di attribuire il diritto di proprietà ad un soggetto diverso, che nel caso di specie doveva identificarsi nel Capitolo Metropolitano di sia pure alle condizioni previste dal contratto del CP_1
1854 (Cass. Civ., Sez. II, 26.10.2018, n. 27170).
Era cioè specificamente accertata la consapevolezza, da parte del legale rappresentante dell'originaria
I.P.A.B., delle specifiche pattuizioni intercorse tra tali parti, ivi compresa la predetta clausola risolutiva. In tal senso, con tale comunicazione inoltrata al di è possibile evincere il CP_1 CP_1
riconoscimento del fatto che, a fronte dei diritti immobiliari riconosciuti in favore di tali enti, la stessa
I.P.A.B. non stesse esercitando un valido possesso.
Né può rinvenirsi un diversa e ragionevole spiegazione alternativa con riguardo a tale dichiarazione: tanto, a maggior ragione tenuto conto che, a dire dell'ente attore lo stesso avrebbe avuto il possesso materiale dell'immobile per cui è causa a far data dal 1916. A voler ammettere la veridicità di tale assunto, infatti, sarebbe stato ragionevole attendersi la precisazione che tale bene rientrasse nel patrimonio dell'I.P.A.B., ovvero che sullo stesso venisse esercitato il possesso da parte del medesimo ente.
Eppure, non solo alcuno specifico riferimento veniva effettuato in tal senso, ma addirittura veniva puntualmente riscontrata la titolarità dell'immobile in esame in capo al predetto Capitolo, peraltro sulla scorta delle specifiche pattuizioni convenute con il di cui l'Istituzione Controparte_1 risultava senz'altro consapevole.
Tra l'altro, a riprova del rilievo confessorio di tale dichiarazione, deve pure evidenziarsi come tale statuto era stato rimesso direttamente all'attenzione del e tanto per “apporre il Controparte_1
benestare e trasmetterlo al Coreco per il Visto, nonché provvedere ad avviare la pratica relativa alla richiesta di adeguato finanziamento per l'istituzione”. In altre parole, l'Istituzione riconosceva la propria posizione di sostanziale detentrice Parte_1 dell'immobile in esame, la cui proprietà, sulla scorta dell' “istrumento del 25.4.1854”, apparteneva al Capitolo Metropolitano di sia pure sulla scorta delle specifiche condizioni convenute con CP_1
tale ente, ivi compresa la predetta condizione risolutiva.
Nel richiedere al l'apposizione del “benestare” a tale statuto, e quindi, anche della Controparte_1
clausola che prevedeva lo stabilimento della sede in tale monastero, l'originaria istituzione riconosceva, in fatto, la sua posizione di detentrice rispetto all'immobile per cui è causa nei confronti del Controparte_1
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, deve anzitutto evidenziarsi che non risulta adeguatamente riscontrato che tale Istituzione abbia conseguito la materiale disponibilità dell'immobile in epoca antecedente al 1984.
Per altro verso, non solo con lo statuto del 31.12.1988 veniva riconosciuto che tale disponibilità materiale non fosse riconducibile ad una situazione possessoria, così venendo in rilievo, a tutto voler concedere, un atto interruttivo del tempo necessario per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2944 c.c.
Deve altresì evidenziarsi che con tale regolazione statutaria, sottoposta all'approvazione dell'ente comunale, veniva altresì implicitamente riscontrata la natura detentiva del rapporto con il bene in questione con riguardo alla posizione dell'odierno ente convenuto.
D'altro canto, che il pure avesse la disponibilità materiale del bene in esame, alla Controparte_1
stregua di una vera e propria posizione possessoria, risulta riscontrato, oltre che dagli elementi probatori descritti in precedenza, anche dalle risultanze della prova orale.
Il teste n. il 6.4.1959, confermava di aver frequentato la scuola materna ed Testimone_1 elementare presso l'edificio in esame, gestito dal Confermava che era stato Controparte_1
demolito il terrapieno del giardino latistante il complesso immobiliare, al fine di procedere ai lavori di realizzazione dell'ascensore di servizio al cimitero e per la costruzione di un parcheggio comunale.
Rilevava, inoltre che il aveva solo tollerato l'utilizzo dell'immobile da parte Controparte_1 dell'ente attore, al fine di conseguire le finalità pubbliche da esso perseguite.
Ancora, escludeva che di tale bene avesse la disponibilità l'ente attore: a far data dal 1981 sicuramente in loco vi era l'asilo e la scuola elementare comunale, in cui veniva nominato il consiglio di amministrazione;
prima del 1991 vi erano le suore della Carità. Precisava che negli anni era stato
Vice Sindaco di dal 1997 al 2001; sindaco dal 2001 al 2011 e consigliere comunale dal 2011 CP_1
al 2021.
ingegnere incaricato dal dichiarava che tale ente, quantomeno Persona_9 Controparte_1
a far data dal 1980, quando cioè aveva preso a frequentare i luoghi, aveva adibito il complesso immobiliare per cui è causa ad asilo infantile. Aveva progettato anche l'ascensore per il cimitero;
era stato il direttore dei lavori con riguardo alle opere di demolizione del terrapieno di sostegno del complesso immobiliare. I lavori non furono ostacolati da parte di nessuno, ed erano prodromici alla realizzazione dell'ascensore di servizio al cimitero, nonché alla costruzione del parcheggio comunale
“Luna Rossa”.
(n. nel 1960) confermava che sin da bambino il complesso in esame era stato Controparte_17
adibito ad asilo. Aveva invero frequentato l'asilo e le scuole elementari presso tale istituto, gestito dalle suore. Nel 1984 aveva la disponibilità di un esercizio commerciale nei pressi dei luoghi di causa e confermava la circostanza dell'effettuazione dei lavori di sbancamento, finalizzati all'esecuzione dell'ascensore, oltre che del parcheggio, senza che vi fosse alcun impedimento da parte di terzi.
Rilevava di essere stato consigliere comunale dal 1992 al 2010. Dichiarava che non era vero che l' aveva gestito dal 1916 l'immobile in esame. Controparte_5
(n. nel 1957) confermava di aver frequentato la scuola materna ed elementare presso Persona_10
l'asilo istituito presso il complesso monumentale per cui è causa, tra il 1963 ed il 1967.
Ancora, confermava l'esecuzione dei lavori del 1984 di sbancamento;
rilevava di essere dipendente del da due anni presso l'ufficio e non ricordava della Controparte_1 Parte_10
presenza di atti di opposizione.
Negava che dal 1963 in poi l'immobile fosse nella disponibilità dell'I.P.A.B. ”. Parte_1
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese anche da parte del sig. che Testimone_2
confermava di aver frequentato la scuola materna tra il 1951 ed il 1952, anche se non sapeva chi gestisse tale ente giuridico. Confermava l'esecuzione dei lavori di sbancamento del 1984, essendo lo stesso, all'epoca, vice-sindaco ed escludeva che vi fosse stata opposizione da parte di terzi. Rilevava che tra gli anni Sessanta e Settanta l'immobile veniva gestito da una commissione di nomina comunale, per cui non vi era disponibilità esclusiva dello stesso in capo all'I.P.A.B.
Le dichiarazioni di tali testi risultano tutte univoche e convergenti anzitutto nel senso che quantomeno dagli anni Sessanta l'immobile era adibito ad asilo e a scuola elementare, la cui gestione da parte del convenuto risulta sufficientemente provata sulla scorta delle dichiarazione del teste CP_1 Tes_1
e dalla documentazione in atti.
[...]
Inoltre, lo stesso aveva provveduto ad effettuare le attività di sbancamento Controparte_1 sull'area prospiciente a tale plesso edilizio al fine di effettuare i lavori necessari per l'innesto dell'ascensore comunale e del parcheggio “Luna Rossa”. Si è già avuto modo di richiamare il contenzioso in sede possessoria così instaurato per tale ragione, sulla scorta del quale veniva riscontrata quantomeno una situazione di compossesso sull'area in esame, e tanto ad ulteriore riprova dell'effettivo esercizio, da parte del convenuto, di attività corrispondenti al diritto di CP_1
proprietà anche su aree limitrofe a quelle oggetto di causa in questa sede.
Per altro verso, ad ulteriore riscontro dell'infondatezza delle doglianze dedotte per conto dell'ente attore, tutti i testi escussi, ad eccezione del sig. confermavano che del bene in esame Persona_9 non avesse mai avuto la disponibilità esclusiva l'Istituzione Bianco”. Pt_1
Sotto tale profilo, le dichiarazioni dei testi, logiche e coerenti, risultano tutte convergenti e pienamente attendibili;
né la sola circostanza che i testimoni escussi, ad eccezione del sig. avessero Tes_2
rivestito cariche politiche presso il convenuto, ovvero avessero lavorato alle dipendenze di CP_1 quest'ultimo, appare in alcun modo idonea ad inficiarne l'attendibilità complessiva. Infatti, alcun significativo elemento di prova di segno contrario veniva al riguardo dedotto per conto dell'ente attore. Tra l'altro, nemmeno venivano escussi i testi ammessi a prova diretta per conto di parte attrice, per i quali, tra l'altro, non veniva provato l'effettivo inoltro delle intimazioni testimoniali per le varie udienze fissate per le relative escussioni, così risultando tale parte decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att. al c.p.c.
Né, a fronte di un tale rapporto di natura detentiva, avendo l'ente in esame riconosciuto di avere la disponibilità del bene nomine alieno, risulta in altro modo provato un idoneo atto di interversione del possesso in epoca tale da consentire il perfezionamento dell'acquisto per usucapione entro il 2.1.2015, coincidente con la notifica dell'originario ricorso attinente al giudizio originariamente incardinato dinanzi al Controparte_14
Non può valere in senso contrario la sola visura catastale del 13.7.1991, ove era riportata nell'intestazione delle particelle per cui è causa la menzione “orfanotrofio femminile Pt_1
”. Sotto tale profilo, aldilà che non risulta specificamente identificato l'autore di tale
[...]
intestazione, non era in alcun modo dedotto il titolo di tale intestazione, tra l'altro rilevante essenzialmente con riferimento ad accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà dell'immobile.
Inoltre, alcuno specifico elemento di prova veniva dedotto in relazione alla circostanza che, a decorrere dal 1991 tale istituzione avesse posto in essere attività rivolta specificamente contro il ed il , da cui era possibile desumere che il detentore avesse Controparte_1 Controparte_18
cessato di esercitare il possesso sulla cosa in nome altrui per iniziarlo ad esercitarlo in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi, dell'animus rem sibi habendi; né risulta provato che fosse consentita l'effettiva possibilità per il possessore di rendersi conto dell'avvenuto mutamento (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 29.1.2009, n. 2392; Sez. II, 5.12.2023, n. 27296).
Analoghe considerazioni devono valere con riguardo alla variazione della destinazione ad attività commerciale, presentata all'Agenzia del Territorio di Salerno del 23.7.2002. Parimenti dicasi con riferimento all'esecuzione, da parte dell'originaria I.P.A.B., del corpo di scala e di alcuni locali sottoscala con riguardo all'area prospiciente al complesso per cui è causa (cfr. pag.
11 dell'elaborato peritale attinente al giudizio possessorio descritto in precedenza). Alcun rilievo può invero accordarsi all'effettuazione di tali lavori, che tra l'altro venivano specificamente autorizzati, sotto il profilo edilizio, da parte del medesimo non è in alcun modo dato rilevare come tali CP_1
lavori potessero integrare una condotta di opposizione da parte del detentore, né tantomeno il titolo legittimante gli stessi.
Sotto tale profilo, il primo atto di interversione del possesso deve identificarsi nell'atto per notar del 5.7.2008 (rep. n. 14094, racc. n. 30517), con cui veniva disposta la trasformazione Per_1 dell'istituzione in fondazione, con contestuale adozione del relativo statuto. Più in particolare, all'art. 6 dell'atto di trasformazione si precisava che il patrimonio dell'ente era costituito proprio dall'immobile per cui è causa, come peraltro ribadito anche all'art. 2 dello Statuto, di cui tale ente assumeva di esserne proprietario.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'esplicita dichiarazione, in sede di atto pubblico, secondo cui la attrice sarebbe stata proprietaria di tale immobile, appariva senz'altro Parte_1 idonea ad integrare un'evidente manifestazione esteriore di esercizio del possesso sull'immobile di cui aveva la disponibilità materiale, così configurandosi un'ipotesi di interversione in parte qua. Tra
l'altro, nemmeno risultava in alcun modo specificato quale fosse il titolo di proprietà dell'immobile in esame, né tantomeno la provenienza dello stesso.
Infine, alcun ulteriore elemento di prova di segno contrario risultava in altro modo dedotto per conto dell'ente attore in merito ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
In tal senso, non è in alcun modo provato l'effettivo versamento dei tributi gravanti sull'immobile in esame da parte della né risultano prodotti in atti gli inventari dei beni immobili Parte_1 dell'originaria I.P.A.B., che pure avrebbe dovuto tenere ai sensi degli artt. 18 e ss. l. n. 6972/1890, da cui avrebbe potuto evincersi l'effettiva registrazione dell'immobile per cui è causa.
Nemmeno risulta in alcun modo documentata l'effettiva concessione in locazione dell'immobile in favore di privati, come prospettato per conto di parte attrice in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c.
Alcun elemento di prova può trarsi dal verbale della delibera del Consiglio comunale n. 15/2012: anche a volersi ritenere utilizzabile tale documento, che, pur attenendo a circostanze che avrebbero dovuto essere oggetto di prova diretta, veniva allegato solo alla terza memoria istruttoria, deve evidenziarsi quanto segue. Ed invero, aldilà del fatto che non risulta riscontrata la produzione in atti di alcun contratto di locazione, l'asserita destinazione dell'immobile in locazione in favore della società “Il Cenacolo” sarebbe avvenuta soltanto nel 2000, e cioè comunque in epoca non idonea a determinare la maturazione del ventennio necessario.
Non risulta pertanto adeguatamente provato l'acquisto per usucapione da parte dell'ente attore.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di accertamento del diritto di proprietà come formulata per conto di parte attrice. Il rigetto di tale domanda comporta il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riguardo alle domande di cui ai capi n. 2) e 3) pure formulate da parte attrice – quest'ultima da intendersi nel senso della richiesta di accertamento dell'inopponibilità della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.9.2014 emessa dal Consiglio Comunale di con CP_1
contestuale assorbimento delle stesse (Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507).
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere da tali ulteriori assorbenti considerazioni.
Ed invero, deve aversi riguardo, sia pure ai limitati effetti dell'oggetto dell'accertamento di questo giudizio, dell'effettivo avveramento della condizione risolutiva del contratto del 1854, come si avrà modo di approfondire successivamente.
Sicché, risultando riscontrata l'effettiva titolarità dell'immobile per cui è causa in capo al CP_1
come si rileverà successivamente, e non avendo la attrice dimostrato
[...] Parte_1
l'intervenuta usucapione in epoca anteriore all'introduzione del codice civile del 1942, deve pure rilevarsi la natura demaniale di tale bene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, II comma,
823 e 824 c.c.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi il significativo interesse storico, culturale e artistico dell'immobile in esame, come è dato rilevare, tra l'altro, dal decreto n. 1081 del 26.7.2011 emesso dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, con cui veniva dichiarato l'interesse “storico- architettonico” del “complesso immobiliare costituito dall e dalla Parte_5 [...]
”, identificato al Fg. n. 9, p.lle 41-B come da planimetria catastale allegata. CP_19
Alcun dubbio può porsi in merito alla rilevanza dichiarativa di tale provvedimento (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. II, 17.10.2023, n. 28792; Sez. II, 23.5.2023, n. 14105), dovendosi pertanto riscontrare l'intrinseca rilevanza culturale e storica dell'immobile per cui è causa a prescindere dalla data dell'apposizione del vincolo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25690), oltre che dalla notifica dello stesso al possessore dell'immobile.
Non può rilevare in senso contrario la circostanza che in tale decreto veniva riportata soltanto la p.lla n. 41-B. Tanto anzitutto perché, come si è avuto modo di evidenziare, il riferimento veniva effettuato al complesso edilizio nella sua interezza;
inoltre, la planimetria allegata a tale atto amministrativo
(cfr. doc. n. 7 della produzione di parte convenuta) risulta sostanzialmente coincidente con quella allegata alla documentazione catastale (cfr. produzione cartacea di parte attrice). Infine, e a tutto voler concedere, nemmeno risulta adeguatamente provato, a fronte di tali significativi riscontri probatori, per quale ragione tale vincolo avrebbe dovuto interessare soltanto una parte di un più ampio complesso edilizio dalla configurazione unitaria e per il quale, considerata la rilevanza storica dello stesso, deve senz'altro rilevarsi la sua importanza culturale.
Sicché, tenuto conto della retroattività della condizione risolutiva, come si avrà modo di rilevare successivamente, e, quindi, del fatto che il proprietario dell'immobile dovesse ritenersi il CP_1 sin dalla stipula dell'originario contratto del 1854, non v'è dubbio circa il fatto che tale
[...]
complesso edilizio non potesse ritenersi in alcun modo disponibile.
Ne consegue, pertanto, l'insuscettibilità dello stesso ad essere usucapito sin dal 13.7.1909, quando cioè entrava in vigore la l. n. 364/1909, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, con cui veniva regolato il regime di indisponibilità dei beni in esame. Tale normativa veniva poi riproposta con l'art. 23 della l. n. 1089/1939 per poi essere codificata in via sistematica alla stregua della disciplina del codice civile richiamata in precedenza.
Sicché, nemmeno sarebbe stato possibile il perfezionamento dell'acquisto per intervenuta usucapione anche a voler in astratto ammettere che il bene fosse rientrato nella disponibilità materiale dell'ente attore a far data dal 1916, tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza con riferimento al tempo astrattamente necessario ad usucapire secondo la normativa ratione temporis applicabile.
Tanto, peraltro, anche a prescindere da ogni valutazione attinente alla legittimità della delibera di
Giunta Comunale n. 132 del 2014 in merito al rispetto della disciplina di cui all'art. 58, II comma d.l.
n. 112/2008, conv. nella l. n. 58/2008, che non rientra nell'oggetto della cognizione di questo
Tribunale.
Inoltre, deve pure evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 11, VII comma d.lgs. n. 104/2010, le misure cautelari adottate nel corso del giudizio amministrativo hanno perso efficacia, essendo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui veniva declinata la giurisdizione, e non essendo stata formulata in questa sede alcuna domanda cautelare.
Va infine esaminata la domanda riconvenzionale formulata per conto del il quale Controparte_1 richiedeva che “accertato l'avveramento della condizione risolutiva apposta all'instrumento di cessione fatta dal al (Capitolo) di con atto del 25.4.1854 per notaio Controparte_1 CP_20 CP_1
dichiarare essere ritornato il complesso immobiliare denominato “Ex-Monastero Persona_8
SS.Annunziata-Mariano Bianco”- censito al Catasto fabbricato di al Fg. n. 9, p.lle B/5-41/5- CP_1
164/5-170/5-171/5, 172/5-177/5-178/5 nel pieno dominio del e, per l'effetto, Controparte_1 assumere tutti i provvedimenti consequenziali”.
Sotto tale profilo, tale domanda, alla stregua di un'interpretazione letterale e sistematica, ha ad oggetto l'accertamento della verificazione dell'evento dedotto quale condizione risolutiva espressa e del consequenziale accertamento del diritto di proprietà: trattasi, pertanto, di domanda senz'altro riconducibile nell'alveo applicativo della tutela di cui all'art. 948 c.c.
In tal senso, alcun dubbio può porsi in merito all'effettiva verificazione dell'evento originariamente dedotto quale condizione risolutiva dell'alienazione.
Si è avuto modo di rilevare che l'immobile avrebbe dovuto essere destinato ad “ospizio di orfane” e per l'“istallazione di una scuola gratuita alle fanciulle del popolo di qualunque condizione ed a qualunque classe di cittadini appartenessero”. Si precisava infatti che “per speciale convenzione dico condizione risolutiva pattuita, che qualora lo stabilimento di che trattasi venisse a cessare di esistere per qualunque circostanza, o che la installazione del suddetto ritiro non abbia luogo o non venga affidata la direzione del pubblico insegnamento alle tre o più suore della Carità, ed in difetto ad altre istitutrici di approvata corporazione, in siffatti casi debba per espressa condizione ritenersi come risoluto il presente contratto e ritornare l'anzidetto locale nel pieno dominio del Comune, senza obbligo a questi di soddisfare qualunque miglioramento siavisi fatto”.
Si è avuto modo di rilevare che l'immobile in esame non risulta più avere tale destinazione, e tanto sicuramente a partire dagli anni Sessanta, quando cioè tale immobile veniva invece destinato ad asilo.
Ne consegue, pertanto, che, sia pure incidenter tantum, debba rilevarsi l'effettiva verificazione della condizione risolutiva di cui si è detto.
In tal senso, l'oggetto della domanda riconvenzionale così formulata da parte convenuta attiene esclusivamente all'individuazione della titolarità del diritto di proprietà, rispetto al quale l'accertamento della verificazione della condizione risolutiva assume rilievo meramente strumentale ed incidentale.
Ne consegue, pertanto, che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo alla posizione del di originaria parte del predetto contratto (arg., ex Controparte_18 CP_1
plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2023, n. 4849; Sez. III, 25.5.2017, n. 13145; Sez. Lav., 16.8.2000,
n. 10841; Sez. III, 11.6.2003, n. 9374; Sez. II, 13.9.1991, n. 9581), tenuto altresì conto della natura meramente dichiarativa e non già costitutiva della pronunzia avente ad oggetto l'avveramento della condizione risolutiva. Per altro verso, e a tutto voler concedere, la presente pronuncia non risulta ad ogni modo opponibile nei confronti di tale ultimo ente.
Tanto premesso, e accertata l'effettiva verificazione di tale condizione risolutiva, risulta assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno convenuto. CP_1
Dagli elementi di prova in atti, infatti, risulta anzitutto adeguatamente provato l'effettivo possesso dell'immobile per cui è causa da parte del sicuramente con riguardo al periodo Controparte_1
intercorrente tra il dicembre del 1988 ed il 5.7.2008, coincidente con il primo atto di interversione del possesso da parte dell'ente attore. A tanto depone la specifica dichiarazione contenuta nello statuto del dicembre del 1988, su cui ci si è soffermati in precedenza.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la retroattività della condizione determina ad ogni modo che sin dall'epoca del 1988, l'odierno Comune convenuto fosse proprietario, e per ciò solo possessore dell'immobile per cui è causa, così automaticamente subentrando nell'originaria posizione del
“Capitolo”.
Ed invero, il principio di retroattività della condizione, come disciplinato dall'attuale art. 1360 c.c., era senz'altro operante anche nel sistema codicistico applicabile ratione temporis con riferimento alla data di perfezionamento del predetto contratto. Ai sensi dell'art. 1136, I comma del Codice Civile del nella sua edizione del 1836, la condizione risolutiva “ è quella che Controparte_21 verificandosi produce la rivocazione dell'obbligazione e rimette le cose nel medesimo stato, come se
l'obbligazione non si fosse contratta”.
Per altro verso, è stato altresì adeguatamente provato che di tale immobile l'odierno ente convenuto avesse avuto il possesso anche quantomeno a partire dai primi anni Ottanta, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali esaminate.
Infine, e a tutto voler concedere, deve pure evidenziarsi che era stata la medesima a dare Parte_1 atto che l'originario proprietario e possessore dell'immobile per cui è causa, fosse stato senz'altro il
A). Sicché, non risultando provato il perfezionamento del tempo necessario ad Controparte_1 usucapire con riferimento alla posizione della ”, e in assenza di Parte_1 significativi riscontri di segno contrario in merito al fatto che l'immobile rientrasse nella disponibilità di terzi, è provato che il sia proprietario dell'immobile per cui è causa. Controparte_1
Va pertanto accolta la domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa, così dovendosi intendere la richiesta riconvenzionale di adozione di “tutti i provvedimenti consequenziali” all'accertamento del diritto di proprietà, sul cui specifico contenuto alcuna puntuale contestazione veniva dedotta da parte dell'odierno attore (cfr., sul punto, il capo f/3 della pag. 10 della prima memoria istruttoria di parte attrice, in cui veniva dato atto della richiesta, da parte del convenuto, della “restituzione del CP_1 bene”).
L'accoglimento delle istanze del determina l'assorbimento della domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata soltanto in via subordinata al capo n.4) della comparsa di costituzione e risposta.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
La significativa complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, aventi ad oggetto l'analisi di plurime vicende giuridiche verificatesi tra il 1854 e l'introduzione del presente giudizio, ed implicanti, tra l'altro, l'applicazione di varie disposizioni normative succedutesi nel tempo – a cominciare dal Codice civile del di tal guisa da non poter determinare la Controparte_21 ravvisabilità a priori della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 3471/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della proprietà, in capo alla Parte_1
del complesso edilizio sito in MA (SA), confinante ad ovest con la Piazza
[...]
municipio e la S.S. 163 MAtana, a sud con la pedonale comunale via Roberto il Guiscardo, ad est con proprietà terriera , a nord con altro plesso edificato di proprietà e CP_2 CP_3
catastalmente riconosciuto al locale C.F. al fg. n.9, p.lle B/5- 41/5- 164/5- 170/5- 171/5-
172/5- 177/5- 178/5;
2) dichiara assorbite le domande di cui ai capi nn. 2) e 3) dell'atto di citazione;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata per conto del Controparte_4
accertato incidentalmente l'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto
[...]
stipulato in data 25.4.1854 per notar (rep. n. 110) tra il Persona_8 Controparte_1
ed il Capitolo di MA (SA), dichiara che il MA (SA) è proprietario del CP_1 complesso immobiliare denominato “Ex Monastero SS. Annunziata- Mariano Bianco”, catastalmente identificato al locale C.F. al fg. n.9, p.lle B/5- 41/5- 164/5- 170/5- 171/5- 172/5-
177/5- 178/5 e condanna la ” al rilascio di tale immobile in Parte_1
favore del Controparte_4
4) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dal
[...]
al capo n. 4) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
CP_4
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 22.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3471/2016; avente ad oggetto: accertamento del diritto di proprietà, vertente
TRA
“ , in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Costantino Montesanto e dall'avv. Raffaella Di Biasi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cetara (SA), alla via Grotta
n. 10;
ATTRICE
E
“ , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Controparte_1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione del nuovo difensore del 25.6.2021, dall'avv. Alberto Lauro, presso il cui studio elettivamente domicilia in MA (SA), alla via delle Cartiere n. 104;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 18.9.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 24/9/2024; per la convenuta, la nota del 17/9/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio il al fine di sentir dichiarare l'accertamento, in capo a tale Controparte_1
del diritto di proprietà sul complesso edilizio sito in MA (SA), confinante ad ovest Parte_1
con la Piazza municipio e la S.S. 163 MAtana, a sud con la pedonale comunale via Roberto il
Guiscardo, ad est con proprietà terriera , a nord con altro plesso edificato di proprietà CP_2 CP_3 e catastalmente identificato al locale C.F. al fg. n.9, p.lle B/5- 41/5- 164/5- 170/5- 171/5- 172/5-
177/5- 178/5.
L'ente attore esponeva di aver convenuto in giudizio il dinanzi al Tar Controparte_4
Campania- Sez. Staccata di Salerno (R.G. n. 34/2015), al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle delibere del Consiglio Comunale recanti nn. 23 e 24 del 29 settembre 2014, concernenti, rispettivamente l'inserimento dell'immobile in esame nel patrimonio disponibile del da alienare ai sensi dell'art. 58 d.l. n. 112/2008 e ss.mm.ii., nonché l'approvazione Controparte_1
del bilancio di previsione per l'anno 2014.
In linea del tutto preliminare, quindi, deduceva che il non fosse proprietario Controparte_1 dell'immobile in esame, di cui risultava esclusiva titolare la predetta riconosciuta dalla Parte_1
Regione Campania con Decreto n.296 del 30.10.2008, e derivata dalla trasformazione dell'I.P.A.B.
“Orfanotrofio femminile Mariano Bianco”.
Tanto premesso, impugnava i predetti atti sotto una serie di profili: evidenziava anzitutto l'illegittimità del verbale della seduta consiliare del 29.9.2014, in quanto era stata deliberata una proposta di modifica ad un piano delle alienazioni e variazioni non ancora approvato dal Consiglio comunale. Infatti, in data 29.9.2014 il Consiglio comunale approvava preventivamente la modifica alla proposta della Giunta Comunale e successivamente, con delibera n. 23 del 29.9.2014, approvava la proposta di Giunta comunale n. 132 del 30.6.2014, integrata con l'emendamento precedentemente approvato, in maniera del tutto illogica.
Inoltre, la delibera n. 23 del 29.9.2014 era stata allegata al bilancio di previsione del 2014 contestualmente e non prima della sua approvazione, così pregiudicandosi per i consiglieri comunali la possibilità di esaminare gli atti in esame. Ancora, il bilancio di previsione del 2014 approvato con la delibera n. 24 del 29.9.2014 non subiva alcuna modifica nemmeno dopo l'approvazione di una modifica sostanziale alla proposta della Giunta comunale, con cui era stato disposto l'inserimento di un nuovo complesso edilizio nel patrimonio disponibile del Comune: alcuna variazione risultava invero registrata in maniera corrispondente nel bilancio.
Tra l'altro, l'immobile in esame, a dire della rientrava nel proprio patrimonio, così Parte_1
deducendo il difetto di istruttoria sul punto, oltre all'illegittimità della motivazione della delibera del
Consiglio Comunale.
Ripercorreva quindi le vicende traslative attinenti al complesso edilizio in esame.
Con decreto regio del 4.6.1850, mons. otteneva dal Re l'autorizzazione a fondare un Parte_1
“ritiro per dodici donzelle nubili di alla dipendenza dell'Arcivescovo pro tempore di CP_1 CP_1
con tale decreto veniva disposta anche l'erezione di tale figura ad ente morale denominata
“orfanotrofio femminile ”. Parte_1 Con testamento del 20.7.1949 il Mons. lasciava seicentodiciotto ducati in favore di Parte_1
tale orfanotrofio e con successivo testamento del 20.1.11851 nominava suo unico esecutore testamentario il “Capitolo Cattedrale di MA”, cui veniva affidato l'incarico di eseguire le relative disposizioni testamentarie. Di poi, tale “ritiro” veniva trasformato in Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza, con la denominazione “ Controparte_5
e veniva iscritta nel relativo registro tenuto dalla Regione Campania;
tale ente veniva poi trasformato per atto del notar del 5.7.2008 nella . Per_1 Parte_1
Con atto per notar del 29.4.1854, veniva ceduto dal in favore del Per_2 Controparte_1
“Capitolo della Cattedrale di , quale esecutore testamentario del mons. Bianco “il locale CP_1
soppresso Monastero della SS Annunziata, sito nella strada Scario della città di per CP_1
l'installazione di un ospizio di orfane e di una scuola delle fanciulle del popolo sotto la direzione di tre o più suore della Carità dell'Ordine di S. Vincenzo dei Paoli”. A dire della si trattava Parte_1
di una vera e propria donazione modale.
Il Capitolo della Cattedrale di assicurava per circa venti anni la gestione di tale ente nelle CP_1
modalità indicate dal mons. , sino a quando, con decreto reale del 27.4.1876, Pt_1
l'amministrazione dell'Ospizio veniva sciolta ed il Capitolo veniva spogliato dell'immobile donato dal che veniva così consegnato dapprima ad un Commissario Regio e poi alla Controparte_6
Congregazione di Carità di MA.
Seguiva un'azione giudiziaria promossa sia dall'Arcivescovo che dal Capitolo, finalizzata alla restituzione del bene;
analoga azione veniva promossa dalla in Controparte_7 rappresentanza dell' , per il rilascio a favore Controparte_5 dell'orfanotrofio della “quota legataria ereditata dal mons. ”. Pt_1
Ne seguiva un contenzioso giudiziario che si concludeva dopo circa quarant'anni, e cioè nel 1916, anno in cui tra il Capitolo e la Congrega veniva perfezionata una transazione in favore dell' : il Capitolo infatti consegnava la sua quota legataria in favore della predetta CP_5
Istituzione. Si prevedeva che “Il Capitolo cedeva all'orfanotrofio femminile “ ” tutte Parte_1 le rendite del legato , ammontanti ad annue lire 2.677,50 e con l'aggiunta della rendita annua Pt_1 di lire 600,00 con godimento dal primo gennaio 1916 da intestarsi all'Orfanotrofio femminile
di da erogarsi esclusivamente in maritaggi a favore delle figliole orfane e Parte_1 CP_1 povere ricoverate nel detto ”. CP_5
Pertanto, il Capitolo si sollevava dall'impegno assunto con la e l' Parte_1 CP_5
provvedeva così a gestire le attività della dal 1916 tale istituzione entrava anche nel Parte_1 possesso materiale del complesso edilizio per cui è causa. Sicché, l'ente attore deduceva di avere acquistato la proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione. Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso, previa concessione della sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia degli atti così impugnati.
Così integrato il contraddittorio, si costituiva in quella sede anche il instando Controparte_4
per il rigetto del ricorso, tenuto conto dell'infondatezza dei motivi di impugnazione dei provvedimenti oggetto di contestazione in questa sede.
Con decreto n. 13 del 13.1.2015, confermato con ordinanza n. 65 del 29.1.2015, il Giudice amministrativo provvedeva alla sospensione dell'efficacia del Piano delle alienazioni relativamente all'immobile per cui è causa.
Di poi, con sentenza n. 173/2016, depositata in data 21.1.2016, il G.A. declinava la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario, presso il quale la causa veniva riassunta dalla predetta attraverso la riproposizione dei motivi già fatti valere nel ricorso dinanzi al G.A. Parte_1
Sicché, la costituitasi anche nel presente giudizio, Parte_1
ribadiva le deduzioni già rassegnate in sede di giudizio amministrativo e concludeva affinché fosse accertata la propria piena ed esclusiva proprietà sul complesso edilizio sito in descritto in CP_1 precedenza, e per tale effetto, perché venisse dichiarata l'inesistenza del diritto di proprietà, e di qualsiasi altro diritto reale, in favore del su tale immobile. Infine, instava per la Controparte_1
dichiarazione di nullità ed inefficacia della deliberazione del Consiglio comunale n. 23, del 29.9.2014, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio anche nel presente giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.7.2016 si costituiva nel presente giudizio il eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per il mancato deposito in forma telematica dell'atto di citazione, nonché per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
Evidenziando l'insuscettibilità del bene in esame a costituire oggetto di usucapione, in quanto appartenente al demanio comunale, evidenziava ad ogni modo che non risultavano adeguatamente provati gli elementi costitutivi della dedotta vicenda di acquisto a titolo originario. Più in particolare, deduceva che l'immobile era stato oggetto, a tutto voler concedere, della detenzione dell'odierna attrice, tenuto conto del fatto che la convenzione del 1854 costituiva una mera concessione in godimento a titolo gratuito, ovvero un comodato, e non già una donazione modale.
Pertanto, riscontrata la verificazione della condizione risolutiva, giacché la destinazione all'uso originariamente convenuto in sede di contratto del 1854 era venuta meno, doveva rilevarsi che l'immobile era pienamente rientrato nella piena proprietà del Comune.
Sicché, contestando l'esistenza di atti di interversione del possesso, e comunque rilevando che dall'atto transattivo del 1916 non era in alcun modo possibile rilevare l'effettivo trasferimento dell'immobile per cui è causa in favore della concludeva per l'inammissibilità e/o Parte_1
improcedibilità della domanda;
nel merito, instava per il rigetto della stessa;
in via riconvenzionale, accertato l'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto del 1854, chiedeva che fosse accertato che l'immobile in esame fosse rientrato nel pieno dominio del Comune di e, per CP_1
l'effetto, instava perché fossero assunti tutti i provvedimenti conseguenziali. In subordine, chiedeva che fosse accertato l'inadempimento del modus apposto alla donazione, con conseguente declaratoria dell'inefficacia della stessa, e per l'effetto, perché fosse dichiarato il pieno diritto di proprietà dell'ente sull'immobile per cui è causa, con vittoria delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. ed esperiti i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 18.9.2024.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. della stessa, la causa veniva assegnata a sentenza, con ordinanza del 4.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di accertamento del diritto di proprietà formulata da parte della è infondata Parte_1
e va rigettata per quanto di ragione;
deve dichiararsi l'assorbimento delle ulteriori domande formulate da tale ente;
è invece fondata la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà formulata per conto del , con conseguente richiesta di rilascio dell'immobile per cui è causa;
Controparte_8 deve infine dichiararsi l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata da parte del medesimo ente territoriale.
In via pregiudiziale, deve confermarsi la giurisdizione di questo Ufficio, risultando preclusa ogni valutazione sul punto a seguito dell'emissione della sentenza declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, nonché del mancato rilievo dell'eventuale conflitto di giurisdizione per la prima udienza di comparizione a seguito della riassunzione, ai sensi dell'art. 59, III comma l. n.
69/2009 (arg., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU., 17.6.2021, n. 17329).
In linea del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda come dedotta per conto di parte convenuta.
Sotto tale specifico profilo, invero, deve integralmente ribadirsi in questa sede la motivazione dell'ordinanza depositata in data 4.10.2016: il presente giudizio veniva infatti riassunto a seguito della translatio derivante dall'originaria introduzione della domanda dinanzi al giudice amministrativo.
Sicché, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che la domanda così riassunta non rientrava certo nell'alveo applicativo della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5, comma 1-bis
d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile. A tanto depone infatti l'interpretazione letterale della disciplina in commento, alla stregua di un'impostazione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad interpretare in maniera restrittiva le condizioni che impongono limiti all'accesso alla tutela giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 117 Cost. e 6 C.E.D.U. (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. III, 30.7.2024, n. 21346; Sez. V, 21.7.2020, n. 15519).
Tra l'altro, e a tutto voler concedere, l'eccezione di improcedibilità formulata da parte dell'odierno ente convenuto sarebbe risultata comunque infondata: sotto tale profilo, invero, a fronte della tempestiva eccezione così sollevata, avrebbe dovuto, al più, concedersi termine per l'instaurazione del relativo procedimento di mediazione, così dovendosi disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea.
Per altro verso, deve evidenziarsi che il contenuto delle difese rassegnate da entrambe le parti in causa, ribadite nel corso del giudizio, nonostante la sollecitazione di questo Tribunale ad una definizione bonaria della lite (cfr. verbale dell'udienza del 23.5.2019), deponeva senz'altro in termini negativi in merito alla concreta possibilità di una definizione bonaria del giudizio.
Ne consegue che, a tutto voler concedere, nemmeno sarebbero sussistiti i presupposti per la prospettata conciliazione: il procedimento di mediazione, quindi, non avrebbe assolto alla ratio sottesa alla previsione normativa di tale condizione di procedibilità della domanda, tenuto altresì conto del più generale principio di ragionevole durata del procedimento, così dovendosi ritenere evidentemente infondata la doglianza così articolata per conto dell'odierno ente convenuto.
Analogamente a dirsi con riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda, in ragione della costituzione della parte attrice a mezzo di deposito in modalità cartacea del fascicolo di parte.
Tanto, in virtù dell'assorbente ragione che, alla stregua del disposto dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, non risultava previsto alcuno specifico obbligo di costituzione in forma telematica da parte dell'attore.
Per altro verso, ed a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo meglio precisato in quali termini la costituzione in tale forma avrebbe pregiudicato le facoltà difensive dell'odierno ente convenuto, tenuto conto, a tutto voler concedere, dell'obiettiva sanatoria derivante dal raggiungimento dello scopo, avendo la parte costituita ben inteso la portata delle deduzioni prospettate per conto dell'odierno attore, con conseguente neutralizzazione di ogni eventuale irregolarità a tal uopo dedotta.
Nel merito, occorre rilevare come l'ente attore avesse richiesto l'accertamento che “la concludente
è piena ed esclusiva proprietaria del complesso edilizio sito ad confinante ad Parte_1 CP_1
ovest con la Piazza Municipio e con la S.S.163 MAtana, a sud con la pedonale comunale via
Roberto il Guiscardo, ad est con proprietà terriera , a nord con altro plesso edificato di CP_2
proprietà e riportato al C.F. del Comune di MA (SA) in testa alla ditta Orfanotrofio CP_3 femminile Mariano Bianco, al Fg. n. 9, p.lle B/5, 41/5-164/5-170/5; 171/5; 172/5; 177/5- 178/5”. Alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'esame sistematico delle difese dell'originario ente attore depone senz'altro per l'inquadramento della domanda così formulata nell'alveo della richiesta di accertamento del diritto di proprietà sull'immobile così descritto.
Sotto tale profilo, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 3.8.2022, n. 24050).
Si è infatti avuto modo di chiarire che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., Sez. II, 18.1.2017, n. 1210).
Risulta pertanto superato il risalente indirizzo ermeneutico, pure citato da parte dell'odierno ente attore, secondo cui, per contro, colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietà di un bene non avrebbe l'onere della diabolica probatio, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. Civ., Sez. II, 14.4.2005, n. 7777).
Anche a voler prescindere dalla circostanza che nel caso affrontato in tale precedente risultava comunque raggiunta la prova della diabolica probatio, deve rilevarsi che alcuna specifica differenziazione dell'onere probatorio può invero desumersi sulla scorta del solo dato occasionale della disponibilità materiale della res oggetto dell'accertamento.
Non è infatti ammissibile alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica con riguardo ad un'azione, quale quella proposta, che comunque assume natura reale, la quale trova il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi dare piena dimostrazione (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 28.3.2014, n. 7305). Né può ritenersi che una tale attenuazione possa giustificarsi in ragione del solo fatto che tale azione non risulta funzionale alla modifica di uno stato di fatto, quanto piuttosto ad un'eliminazione dello stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa esercitato sulla res (Cass. Civ., Sez. II, 9.6.2000, n. 7894; Sez.
II, 4.12.1997, n. 12300; Sez. II, 21.2.1994, n. 1650). La mera diversità del petitum immediato, infatti, non può in alcun modo assurgere a criterio di diversa modulazione dell'onere probatorio gravante sulle parti.
A tutto voler concedere, tali conclusioni non mutano anche a voler applicabile tale diversa impostazione ermeneutica.
Da un lato, infatti, nel caso di specie risulta obiettivamente dedotta una significativa incertezza in merito allo specifico titolo del possesso esercitato da parte dell'ente attore, tenuto conto delle allegazioni dedotte per conto di parte convenuta. Ne consegue, pertanto, che anche a voler condividere tale risalente orientamento, sarebbe stato comunque necessario assolvere a tale gravoso onere probatorio (Cass. Civ., Sez. II, 30.12.2011, n. 30606).
Inoltre, lo stesso ente attore deduceva di aver acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa in ragione dell'intervenuta usucapione, così risultando a prescindere lo stesso senz'altro onerato di dimostrarne i relativi elementi costitutivi.
Tanto premesso, è noto che l'azione di rivendicazione, così come quella di accertamento del diritto di proprietà, esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2014, n.
19653). Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n.
28865) come nell'azione di revindica e di accertamento della proprietà l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma
è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto
(direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore. Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasti con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio in cui il convenuto riconosce la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere. Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Per altro verso, la stessa attrice deduceva di aver usucapito l'immobile per cui è causa, Parte_1 deducendo di averne mantenuto il possesso ab immemorabili, così gravando sulla stessa l'onere di dimostrare tale fatto costitutivo del diritto oggetto di contestazione in questa sede.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che il contestava la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'acquisto a titolo originario da parte dell'odierno ente attore, tra l'altro, deducendo l'inconfigurabilità di “un dominio esclusivo sull'immobile per cui è causa” (cfr. pagg. 21 e ss. della comparsa di costituzione e risposta): lo stesso ente territoriale, infatti, manteneva la possibilità di utilizzo di tale bene nel corso del tempo.
Non risulta peraltro oggetto di specifica contestazione la circostanza che originario titolare dell'immobile per cui è causa fosse senz'altro il convenuto. CP_1
A dire di parte attrice, infatti, con regio decreto del 4.6.1950, il mons. ottenne dal re Parte_1
l'autorizzazione a fondare un ritiro per dodici donzelle nubili di alla dipendenza CP_1 dell'Arcivescovo p.t. di così ottenendo la sua erezione ad ente morale, denominato CP_1
“orfanotrofio femminile ”; con testamento del 20.7.1949 il mons. lasciava Parte_1 Pt_1
seicentodicitoto ducati in favore dell'orfanotrofio e con successivo testamento del 20.1.1851 nominava suo esecutore testamentario il Capitolo della Cattedrale di A dire dell'odierno CP_1
attore, quindi, sin dal primo testamento era stata istituita una vera e propria fondazione, così affidandosi al “Capitolo della Cattedrale di MA” – di seguito, il “Capitolo”-, il compito di farla crescere con i cespiti donati.
Di poi, tale ritiro sarebbe stato trasformato in “Istituzione di Assistenza e di Beneficenza”, con la denominazione;
tale orfanotrofio veniva poi Controparte_5 trasformato con atto del 5.7.2008 in . Parte_1 Parte_1
Inoltre, a dire dell'ente attore, il complesso edilizio per cui è causa era stato ceduto in favore del
Capitolo; con decreto del 27.4.1876 l'amministrazione dell'Ospizio fu sciolta ed il “Capitolo” sarebbe stato spogliato dell'immobile donato dal Comune di Tale complesso edilizio veniva così CP_1
consegnato dapprima ad un commissario regio e, poi, alla Congregazione di Carità di MA;
sarebbe quindi stata promossa dalla una causa civile in rappresentanza Controparte_7 dell' per il rilascio in favore di tale orfanotrofio Controparte_5 della “quota legataria ereditata da Mons. ” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Ne derivava Per_3 un lungo contenzioso giudiziario, definito nel 1916, con una transazione intercorsa tra il “Capitolo”
e la Congrega. A dire di parte attrice, infatti, il Capitolo avrebbe consegnato la sua “quota legataria” all' “orfanotrofio ”; il “Capitolo” si sarebbe sollevato dall'impegno Controparte_5 assunto con la e l' avrebbe iniziato a gestire autonomamente le attività della Parte_1 CP_5
Parte_1
Secondo quanto allegato da parte della attrice, è proprio a partire dal 1916 che l'originario Parte_1
Istituto Pubblico di assistenza e beneficenza “Orfanotrofio femminile Mariano Bianco” era entrato nel possesso materiale dell'intero complesso.
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare che dal contenuto dell'atto di trasformazione dell'ente orfanotrofio femminile ” in (rep. n. 14094, racc. n. 30517), redatto per Parte_1 Parte_1
notar del 5.7.2008 (doc. n. 8 della produzione di parte attrice) è possibile Persona_4
ripercorrere le vicende evolutive di tale ente.
Ed invero, era evidenziato che con regio decreto del 4.6.1850 era costituito l'ente morale
”; a seguito dell'introduzione della l. n. 6972 del 17.7.1890, Controparte_5
[... come integrata dal r.d. n. 2841 del 1923, tale ente veniva trasformato in “ Pubblica CP_9
”, con la denominazione di “ Controparte_10 Controparte_5
. Di poi, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 207/2001, era disposta la necessaria
[...] trasformazione dell'ente in fondazione o associazione, effettuata proprio a mezzo di tale atto notarile, con cui veniva disposta la trasformazione dello stesso nella forma della fondazione, recante la denominazione . Controparte_11
Inoltre, il Presidente della dichiarava che la stessa risultava piena proprietaria del Parte_1 complesso edilizio “radicato sulla fascia collinare posta ad est del territorio comunale di CP_1 prospiciente: ad ovest sulla Piazza Municipio e sulla S.S.163 MAtana;
a sud sulla pedonale comunale via Roberto il Guiscardo (già salita ); ad est con proprietà terriera;
a Persona_5 CP_2 nord con altro dato plesso edificato di proprietà ”. CP_3
Si trattava dell'immobile catastalmente identificato al locale C.F. al Fg. n. 9, p.lle B/5-41/5, 164/5,
170/5, 171/5, 172/5, 177/5, 178/5, derivanti dalle p.lle B/5-41/5, 164/5, 170/5, 171/5, 172/5, 177/5,
178/5, giusta denunzia di variazione della destinazione n. 10135 da a D/8 attività Parte_2 commerciale, presentata all'Agenzia del Territorio di Salerno il 23.7.2002; a loro volta, tali particelle derivavano dalle p.lle B/2, 41, 164, 170, 171, 172, 177 e 178, giusta denunzia di variazione d'ufficio n. 100000 per rettifica zona censuaria.
Deve inoltre rilevarsi che non risultano prodotti in atti i predetti testamenti redatti da parte del mons.
Bianco.
Ad ogni modo, l'ente attore deduceva che l'originaria Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza in cui risultava originariamente organizzato, era entrata nel possesso dell'immobile per cui è causa a seguito dell'esecuzione del predetto accordo transattivo, del quale non era parte il Controparte_1
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'I.P.A.B. in questione non era parte della convenzione stipulata tra il Comune di MA (SA) ed il Capitolo della Cattedrale del 1854 avente ad oggetto la cessione dell'immobile per cui è causa.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che tale contratto era stato perfezionato in ragione dello specifico interesse, da parte del al conseguimento delle finalità pubbliche sottese Controparte_1 all'istituzione di un orfanotrofio.
Dalla documentazione amministrativa allegata al predetto contratto, emergeva che tale istituzione risultasse funzionale a che “la pubblica morale corretta e vinte le occasioni alla depravazione del costume, la pace domestica resta assicurata, la pubblica tranquillità basata ed i paesi nei quali un tanto bene puossi ottenere tranquilli e quieti”. Ed invero, l'istituzione di tale stabilimento appariva funzionale al “vantaggio delle misere famiglie della intera non solo, ma benanche dei limitrofi Pt_3 paesi”, tenuto altresì conto che “la morale pubblica resta immegliata per gli immessi vantaggi che se ne ritraggono, per quanto le infelici giovani figlie di miseri genitori, il più delle volte al male fare dal bisogno costrette trovano in sì umanitaria istituzione mezzi pronti ed efficaci, come aver certa sussistenza, e santa lezione di morale e scampo opportuno dall'evitare un quasi necessario ed involontario sviamento”. Sicché, “una tal filantropica istituzione non deve più oltre protrarsi per i vantaggi assicurati così alla misera classe, e per non far restare ulteriormente inoperosa ed improduttiva sì vistosa capitale” (cfr. doc. n. 1 della produzione di parte convenuta).
Seguiva l'autorizzazione regia “a cedere gratuitamente a quel Capitolo Metropolitano il locale della
per addirsi ad , secondo il legato del fu Controparte_12 Parte_4 Persona_6 col patto risolutivo che qualora il detto stabilimento cessa di esistere, debba ritornare il locale in pieno dominio del senza bisogno di soddisfare qualsiasi miglioramento fattovi”. CP_1
Sicché, all'art. 1 del predetto contratto si conveniva che il “gratuitamente cede al Controparte_1
Reverendissimo Capitolo della Chiesa Cattedrale dello stesso Comune” il locale “del soppresso
, sito sulla strada Scario della Città di nello stato Controparte_13 CP_1 materiale e morale siccome attualmente rattrovasi, per adirsene l'uso all'installazione di un ospizio di orfane nei sensi delle precitate ultime testamentarie disposizioni del pio Arcivescovo Monsignor
Bianco, e coll'obbligo ancora di adirsi il locale medesimo per l'installazione di una scuola gratuita alle fanciulle del popolo di qualunque condizione ed a qualunque classe di cittadini appartenessero, sotto la direzione di tre o più suore della Carità dell'ordine di S. Vincenzo de' Paoli, giusta la suddetta deliberazione decurionale del 6.3.1853, ed avviso del Consiglio di Intendenza del 17.5.1853,
e coll'obbligo di quanto altro prescrive la venerata risoluzione sovrana emessa con decreto del
31.10.1853. Quindi, il Reverendissimo Capitolo avrà diritto d'oggi innanzi di percepire i frutti di tale locale e sarà per conseguenza tenuto di pagarne la contribuzione fondiaria allo Stato, dal corrente anno 1854 in poi ben vero si è per speciale convenzione dico condizione risolutiva pattuita, che qualora lo stabilimento di che trattasi venisse a cessare di esistere per qualunque circostanza, o che la installazione del suddetto ritiro non abbia luogo o non venga affidata la direzione del pubblico insegnamento alle tre o più suore della Carità, ed in difetto al altre istitutrici di approvata corporazione, in siffatti casi debba per espressa condizione ritenersi come risoluto il presente contratto e ritornare l'anzidetto locale nel pieno dominio del Comune, senza obbligo a questi di soddisfare qualunque miglioramento siavisi fatto”.
Era altresì precisato che il predetto “Capitolo” accettava tale “cessione gratuita” del locale in esame, così impegnandosi a sottostare alle condizioni imposte dal Comune ed alla “condizione risolutiva” ivi apposta.
Veniva inoltre disposta l'immediata immissione del “Capitolo” nel possesso dell'immobile per cui è causa.
Dall'interpretazione sistematica del contenuto dell'atto, invero, deve ritenersi che le parti avessero inteso specificamente trasferire il diritto di proprietà di tale immobile in favore del Capitolo della
Cattedrale di s. Andrea. A tanto depone sia l'interpretazione letterale delle disposizioni così convenute, ove era specificamente convenuta la “cessione” dell'immobile, che il contenuto sostanziale delle stesse, nella loro valutazione sistematica.
Era infatti specificamente pattuita l'immissione del “Capitolo” nel possesso dell'immobile, oltre a convenirsi il diritto di tale ente a “percepire i frutti” di tale locale ed il dovere dello stesso di provvedere al pagamento della “contribuzione fondiaria” allo Stato. Trattasi di specifiche posizioni giuridiche obiettivamente riconducibili ad una situazione di possesso del bene, e non già di detenzione.
Per altro verso, e per quanto di interesse in questa sede, deve altresì escludersi che l'atto avesse natura liberale, non risultando adeguatamente riscontrata la sussistenza dello spirito di liberalità, inteso quale mera e spontanea elargizione fine a se stessa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28.8.2008, n. 21781;
Sez. I, 7.12.1970, n. 2589).
Nel caso di specie, come si è avuto modo di rilevare, l'attribuzione posta in essere da parte del predetto ente non era già animata da un intento liberale, quanto piuttosto dal perseguimento di un indiretto interesse patrimoniale di rilievo pubblico, rappresentato dall'indiretta realizzazione di attività finalizzate al perseguimento di finalità sociali (ricovero ed educazione delle figlie di “miseri genitori”).
Il contratto in esame, pertanto, risulta riconducibile nell'alveo del negozio a titolo gratuito stricto sensu inteso.
Inoltre, l'evento dedotto come elemento accidentale del negozio (cessazione della destinazione allo stabilimento di una “scuola gratuita alle fanciulle del popolo”) assurge a vera e propria condizione risolutiva dell'attribuzione e non già di onere, come pure prospettato per conto di parte attrice.
Depongono in tal senso sia la previsione dell'automatica caducazione degli effetti dell'attribuzione in correlazione con il venir meno della predetta destinazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II,
11.6.1975, n. 2306), che la natura obiettivamente non patrimoniale dell'evento condizionato, pertanto insuscettibile di essere dedotto quale oggetto di una prestazione intesa in senso stretto, come pure il modus avrebbe richiesto.
Risulta inoltre infondata la doglianza dedotta per conto dell'ente attore in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c., attinente alla nullità della condizione risolutiva per violazione del disposto di cui all'art. 1379 c.c.
In via del tutto assorbente, infatti, tale norma non risulta applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto del fatto che il contratto in questione era stato stipulato nel 1854, quando risultava vigente il
Codice Civile del Regno delle due Sicilie.
In tal senso, alcuna specifica limitazione veniva al riguardo prevista in quell'ordinamento, così risultando senz'altro valida tale clausola. Il vizio di validità dell'atto attiene infatti al profilo strutturale del perfezionamento dello stesso, così dovendosi escludere, in assenza di specifica disposizione normativa di segno contrario, l'operatività sopravvenuta di tale ipotesi di nullità.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, alcun dubbio si porrebbe in merito al fatto che la violazione di tale disposto normativo avrebbe determinato la nullità dell'intera attribuzione patrimoniale gratuita e non già soltanto della clausola in esame (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 20.6.2017 n. 15240). Ne deriverebbe, a voler condividere tale impostazione, la nullità di tale contratto, con conseguente riconoscimento del diritto di proprietà in capo al sin dall'epoca della Controparte_1
stipula di tale pattuizione, con tutte le conseguenze applicative che saranno meglio evidenziate in seguito, con riguardo al diverso profilo della verificazione della condizione risolutiva.
Tanto premesso con riferimento alla qualificazione di tale contratto, per quanto di interesse rispetto all'oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che, alla stregua di quanto allegato da parte dell'odierno ente attore, il possesso sull'immobile in esame sarebbe iniziato a decorrere dal 1916, quando cioè risultava ancora in vigore il codice civile del 1865.
Sicché, tenuto conto della disciplina intertemporale di cui all'art. 252 disp. att. al codice civile del
1942, a voler ritenere fondata l'allegazione in esame, avrebbe dovuto astrattamente applicarsi il più ampio termine di prescrizione acquisitiva trentennale di cui all'art. 2135 del codice civile del 1865.
Infatti, all'epoca del 28.10.1941, fissata quale parametro temporale di riferimento dalla predetta disposizione di attuazione, non era ancora maturato il termine trentennale per l'usucapione dell'immobile. Residuava cionondimeno il termine di cinque anni, senz'altro inferiore rispetto a quello ventennale previsto dal nuovo codice: ne conseguirebbe, pertanto, l'applicazione di tale inferiore tempo necessario ad usucapire, come originariamente disciplinato dalla codificazione del
1865.
Inoltre, deve evidenziarsi l'astratta inopponibilità dell'originaria condizione risolutiva convenuta tra tali parti in relazione al predetto contratto stipulato nel 1854.
Da un lato, infatti, alcuna specifica disposizione, prevista dal codice civile del 1865, ratione temporis vigente, disponeva la sospensione del termine di prescrizione acquisitiva in pendenza di una condizione risolutiva, quale quella apposta in relazione al predetto contratto del 1854, tra l'altro stipulato quando era ancora vigente il Codice Civile del Regno delle Due Sicilie.
Per altro verso, analoghe conclusioni devono valere anche a voler ritenere applicabile nel caso di specie la disciplina introdotta in parte qua dal codice del 1942, mediante l'introduzione dell'art. 1166
c.c., tenuto conto dell'asserita protrazione del possesso anche in epoca successiva all'entrata in vigore di tale codice.
Trattasi, tra l'altro, di disposizione normativa senz'altro conforme rispetto alla più generale disciplina della prescrizione acquisitiva disciplinata nel codice civile del 1865, che non prevedeva alcuna causa di sospensione in materia, come si è avuto modo di rilevare.
Tanto premesso, non risulta adeguatamente provata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione. Più in particolare, deduceva l'odierno ente attore, di aver conseguito il possesso dell'immobile in esame a far data dal perfezionamento della transazione stipulata in data 14.8.1916 tra il “Capitolo” e la “Congrega”.
In tale atto transattivo (cfr. all. alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice), si premetteva che il mons. , con testamenti del 20.7.1849 e 20.1.1851, aveva istituito Parte_1
erede universale il Capitolo della Cattedrale di dichiarando di possedere la rendita annua di CP_1
lire 5.737,50. Inoltre, con tale rendita venivano disposti vari legati, per le finalità meglio descritte alle pagg. 2 e ss. del predetto accordo, tra cui, anche quella del “mantenimento di dodici donzelle orfane
e povere in un ritiro da fondarsi”. Inoltre, era previsto che l'amministrazione dell'eredità doveva essere curata da quattro persone, due canonici “da eleggersi dal Capitolo” e due laici “da nominarsi dall'Arcivescovo”.
Si precisava quindi che la rendita annua sul debito pubblico ammontava a lire 6.883,00; di poi, con decreto del 27.4.1876, l'amministrazione del ritiro venne affidata provvisoriamente alla locale
“Congrega di Carità”; tale provvedimento veniva impugnato dal “Capitolo”.
La domanda veniva originariamente accolta dal Tribunale di Salerno;
di poi, con provvedimento della
Corte d'appello di Napoli, veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Successivamente, con atti del 9.7.1910, 7.7 e 10.12.1913, la Congrega di Carità, “in rappresentanza del detto orfanotrofio Bianco”, aveva convenuto in giudizio il “Capitolo” e l'Arcivescovo di CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo l'intestazione ed il rilascio in favore della prima
“dell'annua rendita sul debito pubblico del Regno di lire 2.677,50”, nonché il rendiconto di tutte le attività poste in essere, con contestuale condanna del “Capitolo” a pagare le somme non investite in acquisto di rendite e le spese del giudizio. Ne seguiva, pertanto, la volontà di transigere la lite da parte di entrambi tali enti.
Nelle premesse dell'atto transattivo si precisava inoltre che “l'unico cespite ereditario fu l'annua rendita sul debito pubblico di lire 6.883,00”, il cui ammontare veniva poi modificato a seconda dei vari periodi temporali ivi specificamente descritti. Si precisava che tale rendita “è stata sempre ed è tuttora insufficiente a pagare tutti i suddetti legati ammontanti a somme di lire 6.103,00”. Pertanto, le parti convenivano di transigere le liti descritte in precedenza alle seguenti condizioni.
Più in particolare, il Capitolo di “cede e trasferisce a favore dell'orfanotrofio femminile CP_1 monsignor di l'annua rendita di lire 2.677,50, da distaccarsi dalla maggior Parte_1 CP_1 rendita di lire 4.179,00”, come rappresentata dal certificato meglio descritto nell'atto transattivo, originariamente intestato al Capitolo di Ancora, il medesimo ente dichiarava di cedere in CP_1 favore dell'orfanotrofio femminile mons. “l'altra rendita annua di lire 5.198, 50, da Parte_1 distaccarsi dalla maggiore rendita di annue lire 4.172”, identificata dal certificato ivi descritto. Si precisava inoltre che veniva prestato il consenso a che “la Direzione generale del debito pubblico” potesse provvedere agli adempimenti attinenti alle cessioni delle rendite, con l'emissione dei certificati necessari corrispondenti alle posizioni creditizie cedute. Era inoltre convenuto che la commissione amministratrice dell'orfanotrofio doveva essere composta di cinque membri nominati uno dall'Arcivescovo di uno dal Capitolo di MA, uno dalla Congrega di Carità e due dal CP_1
Consiglio Comunale.
Dall'esame del contenuto complessivo di tale atto transattivo non risultava quindi in alcun modo contemplata, nel predetto regolamento negoziale, la cessione dell'immobile per cui è causa: si trattava, come si è avuto modo di rilevare, della cessione delle predette posizioni creditizie attinenti alle “rendite annue sul debito pubblico del Regno” che venivano direttamente trasferite in favore dell'ente orfanotrofio.
Alcun riferimento veniva effettuato all'immobile per cui è causa, né risultava in altro modo precisato come e per quali termini la predetta I.P.A.B. sarebbe entrata nel possesso di tale bene in esecuzione di tale accordo.
Ed invero, a fronte della specifica contestazione a tal uopo dedotta per conto di parte convenuta, era onere dell'odierno ente attore dare conto dell'effettiva immissione dello stesso ente nel possesso del bene a far data dal 1916.
Eppure, non risulta dedotto alcun significativo elemento di prova sul punto.
Non può aversi a tal uopo riguardo alle risultanze catastali prodotte in atti, da cui, peraltro, nemmeno risulta in alcun modo riscontrato che tale ente avesse avuto la disponibilità dell'immobile a far data dal 1916 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 6.12.1988, n. 6628).
Parimenti dicasi con riferimento alla sentenza n. 1042/2014 emessa dal Controparte_14
Staccata di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte della attrice, Parte_1 dell'ordinanza del Responsabile del Servizio di P.M. del Comune di n. 3 del 28.2.2013, con CP_1 cui veniva disposta la rimozione del materiale collocato in prossimità dell'ingresso relativo all'immobile per cui è causa da Piazza Municipio con il cunicolo pedonale.
Appare invero evidente come in quella sede non era in alcun modo oggetto di accertamento il diritto di proprietà contestato in questo giudizio. Risultano quindi del tutto irrilevanti i riferimenti effettuati in quella sentenza in merito alla proprietà dell'immobile per cui è causa.
Infatti, il ricorso in esame veniva accolto, tra l'altro, in relazione al difetto istruttorio e motivazionale dell'ordinanza in cui si dava atto della natura pubblica del suolo interessato, senza darsi conto delle doglianze prospettate da parte dell'attrice con cui si reclamava la proprietà ed il possesso del plesso edilizio, così come dell'area pertinenziale che affacciava su piazza Municipio. Parimenti irrilevanti devono ritenersi le risultanze del giudizio possessorio recante R.G. n.
10000247/2010 intercorso tra le medesime parti in causa (cfr. ordinanza possessoria del 12.2.2016 nella produzione cartacea di parte attrice).
Dalla motivazione di tale ordinanza, infatti, è dato rilevare che la attrice ricorreva in Parte_1
giudizio deducendo di avere la proprietà ed il possesso del plesso edilizio già Controparte_15 in ubicata alla via Roberto il Guiscardo, in uno all'area esterna scoperta ad esso
[...] CP_1
pertinenziale, affacciante su piazza municipio. Si rilevava che nell'esecuzione dei lavori intrapresi dal per l'installazione degli ascensori di accesso al Cimitero Monumentale e per Controparte_1 la realizzazione del parcheggio in roccia “Luna Rossa”, la ricorrente aveva per mera benevolenza consentito il transito, di volta in volta, sull'area suddetta delle maestranze e dei mezzi diretti ai relativi cantieri, senza, tuttavia, dismettere il proprio possesso sull'area de qua, tanto che la medesima area era stata contemporaneamente interessata da lavori intrapresi dalla per il superamento Parte_1 delle barriere architettoniche. Inoltre, in data 17.9.2009, l'impresa appaltatrice dei lavori delle opere di realizzazione del parcheggio avviava nell'area in questione lavori di sistemazione, definitiva funzionalizzazione e prevedibile finale inglobamento della stessa nel parcheggio comunale. A dire dell'odierno ente attore, quindi, l'operato del integrava una grave lesione Controparte_1
possessoria in danno della così instando in quella sede per la reintegra del possesso, Parte_1
ovvero per la manutenzione dello stesso.
Il deduceva invece che tale area era stata interessata da lavori per la realizzazione Controparte_1 dell'ascensore di servizio al cimitero da oltre un venticinquennio e che il potere di fatto esercitato sull'area in questione dal durava ormai da oltre venticinque anni ed aveva Controparte_1 comportato la modifica materiale della consistenza dell'area.
L'area in esame risultava dalla demolizione del terrapieno di sostegno del giardino latistante l'ex
, demolizione effettuata, ad opera del comune di nel 1984, Controparte_16 CP_1
senza nessuna resistenza di eventuali controinteressati;
inoltre, tale area era stata da sempre occupata dal come area di cantiere e comunque era destinata funzionalmente ad essere Controparte_1 asservita all'ascensore ed al garage in roccia “Luna Rossa”. Sicché, il aveva Controparte_1 proceduto alla demolizione del terrapieno ed alla successiva occupazione dell'area di risulta, oltre che all'apertura nella parete rocciosa del foro di ingresso della galleria dell'ascensore, così deducendo di possedere in via autonoma l'area in esame.
Si precisava che la parte iniziale dell'area, prospiciente sulla piazza Municipio, era coperta da un terrazzo a livello annesso al complesso della;
sul lato destro per chi entra Parte_1
nella piazza Municipio si riscontravano sia dei piccoli locali-deposito di proprietà della
[...]
, sia un corpo di scala esterno che portava sia al terrazzo sovrastante che ai vari piani Parte_1 del complesso della ”. Più avanti, sempre sul lato destro, subito prima Parte_1 Parte_1 del cunicolo scavato nella roccia, si riscontrava un'apertura nel costone-terrapieno sottostante il complesso , che immetteva in un cantiere della ” avviato Parte_1 Parte_1
per la costruzione di un ascensore a servizio del complesso della predetta attualmente Parte_1
fermo.
Il C.T.U. nominato in quel giudizio rilevava che l'area in esame derivava dallo sbancamento effettuato dal comune di nel 1983 di un terrazzamento-terrapieno che, nella parte superiore, CP_1 costituiva il giardino a livello-corte del complesso immobiliare della ”. Parte_1 Parte_1
Inoltre, nel corso di tali lavori di sbancamento, al fine di ripristinare il giardino a livello del Complesso
Immobiliare della veniva realizzata una copertura parziale dell'area Parte_1
interessata dallo sbancamento, che veniva sistemata come terrazzo a livello del primo piano del complesso edilizio ed, inoltre, erano creati una scala scoperta di accesso al Complesso Immobiliare e vari piccoli locali terranei e/o sottoscala;
ovviamente, i lavori interessavano anche il costone dove veniva realizzato il cunicolo in roccia per l'ascensore del Cimitero Monumentale.
L'area in esame veniva quindi recintata da un cancello, le cui chiavi erano nella disponibilità del custode della attrice. Parte_1
I lavori dell'ascensore per il Cimitero Monumentale non venivano completati e la situazione rimaneva per anni invariata;
di poi, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo del Parcheggio “Luna
Rossa” (2003), il in modifica del progetto preliminare, prevedeva la realizzazione Controparte_1
del prolungamento del cunicolo pedonale del Parcheggio “Luna Rossa” fino ad intercettare il cunicolo realizzato dal medesimo per l'ascensore del Cimitero Monumentale. CP_1
Negli anni successivi il utilizzava l'area in questione (recintata con cancello) per Controparte_1
l'accesso sia al cantiere dell'ascensore per il Cimitero Monumentale sia al cantiere del Parcheggio
“Luna Rossa”.
Di tanto vi era prova a mezzo della nota del 18.9.2009 inoltrata per conto della attrice, Parte_1
con cui si intimava il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, il C.T.U. CP_1 nominato in quel giudizio evidenziava che l'area per cui è causa era stata interessata anche dal cantiere per i lavori intrapresi dalla , appaltati in data 3.3.2009 per realizzare un ascensore Parte_1
per il superamento delle barriere architettoniche.
Peraltro, in quel giudizio si riteneva riscontrato il compossesso delle parti oggi in causa in ordine all'area oggetto di contestazione, a partire dal 1984, epoca di demolizione del terrapieno.
Per altro verso, l'attività consistita nella rimozione del cancello, con demolizione di tratti in muratura e finalizzato all'asservimento dell'area all'uso funzionale del Parcheggio “Luna Rossa” aveva modificato le modalità di utilizzo dell'area in questione da parte della così comportando Parte_1 una serie di limitazioni nell'uso dell'area stessa da parte della , rispetto Parte_1
a quelle ipotizzabili in caso di mero utilizzo dell'area come accesso pedonale agli ascensori del
Cimitero Monumentale. Cionondimeno, non risultava provata la consistenza della turbativa al compossesso esercitato sull'area in esame, tanto, tra l'altro, atteso che la “ Parte_1
può, comunque, continuare ad utilizzare l'area in questione per accedere ai piani superiori
[...]
del Complesso Immobiliare di sua proprietà nonché ai locali terranei nonché al vano cantiere scavato bella roccia per la realizzazione dell'ascensore, al fine di eliminare le barriere architettoniche” (cfr. pag. 10 dell'ordinanza).
Veniva pertanto rigettato il ricorso.
Va escluso che da tale motivazione possano trarsi elementi di prova a riscontro del perfezionamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa.
In linea del tutto preliminare, deve invero evidenziarsi come in quella sede l'accertamento -peraltro sommario- aveva ad oggetto la diversa area esterna scoperta prospiciente all'immobile per cui è causa: alcun significativo riscontro può trarsi dai riferimenti effettuati in quel giudizio alla circostanza che di tale immobile risultasse proprietaria la Parte_1
Infatti, non è in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tale ente avesse acquisito la proprietà di tale immobile, né tantomeno da quando avesse effettivamente iniziato a possedere l'immobile per cui è causa, risultando del tutto generici i riferimenti ricavabili dalla predetta ordinanza.
Tanto, peraltro, anche a prescindere dal fatto che l'accertamento del diritto di proprietà non costituiva certo l'oggetto di quel giudizio.
Analogamente a dirsi con riguardo alle note tecniche di replica alla bozza di C.T.U., a firma dell'ing.
(cfr. doc. n. 10 dell'originaria produzione dinanzi al T.A.R. di parte attrice). Per_7
Deve anzitutto evidenziarsi che gli allegati ivi indicati non risultano prodotti nel presente giudizio.
A tutto voler concedere, ed anche a voler superare gli assorbenti rilievi che si evidenzieranno successivamente con riguardo all'insuscettibilità del bene ad essere usucapito, nonché con riferimento alla prova del possesso da parte dell'ente attore, occorre rilevare quanto segue.
Non è infatti possibile riconoscere rilievo confessorio al verbale di sopralluogo effettuato presso i locali “di proprietà dell' ” del 18.9.2001, pure menzionato in tali note Parte_5
tecniche: non è in alcun modo dato rilevare a quali locali si facesse riferimento, né tantomeno quale avrebbe dovuto ritenersi il titolo di acquisto in tale sede.
Analogamente a dirsi con riferimento all'ordinanza del 26.9.2001, con riguardo all'asserito riconoscimento della proprietà del terrazzo che copriva l'area oggetto di causa in quella sede.
Parimenti dicasi in relazione alle “attività edilizie” in corso di esecuzione da parte dell'ente attore, oltre che alla pratica di sanatoria edilizia del 30.1.1992: aldilà del fatto che nemmeno è dato rilevare a quale tipologia di opere tali atti facessero riferimento, non risulta in alcun modo riscontrato quando e a quale titolo le stesse erano state realizzate.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riguardo alla nota del 7.4.1983, asseritamente inoltrata all'ente orfanotrofio da parte del con cui si dava atto che “la zona Controparte_1 antistante e fiancheggiante l'ingresso della , di proprietà di codesto ente, Parte_6
è interessata ai lavori suddetti ed è inclusa nel piano di esproprio”: alcun preciso riferimento veniva effettuato in relazione allo specifico immobile individuato, né tantomeno al titolo dell'acquisto in esame.
Per altro verso, non appare rilevante nemmeno il contenuto della nota inoltrata per conto del Capitolo della Cattedrale, datata 15.12.1984, come trascritto da parte attrice, secondo cui si rappresentava che detto edificio risultava “affidato al Capitolo non precisamente per essere adibito ad asilo infantile ma perché vi si svolgessero le attività dell'ente morale legato : orfanotrofio, scuola Pt_1
elementare, scuola materna. Attualmente il Capitolo è di fatto completamente estromesso senza che si possa sapere quando, come ed il perché. In attesa di poter rintracciare la documentazione più chiara, si deve prendere nota che attualmente l'immobile è in possesso del legato ” (cfr. pag. Pt_1
10 dell'elaborato peritale attinente al giudizio possessorio, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice).
Anzitutto, non risulta puntualmente precisata l'effettiva identificazione del “legato ” con Pt_1
l'originaria istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;
per altro verso, nemmeno è dato rilevare come e da quando tale ente, a tutto voler concedere, avrebbe avuto la disponibilità di tale immobile.
Ancora, e aldilà della genericità dei riscontri così evidenziati, deve a prescindere escludersi che tali dichiarazioni abbiano valenza confessoria, tenuto conto della circostanza che la qualificazione dell'appartenenza di un bene all'amministrazione pubblica non risulta in alcun modo suscettibile di disposizione. Ne consegue, pertanto, l'inconfigurabilità dell'efficacia confessoria di tali dichiarazioni
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 8.3.1979, n. 1430; Sez. II, 3.11.1976, n. 3995).
Analoghe considerazioni devono valere anche con riguardo al dibattito consiliare oggetto dei verbali prodotti in atti per conto di parte attrice (cfr. docc. nn.
4-6 della produzione di parte attrice): trattasi, invero, di dichiarazioni del tutto irrilevanti nel caso di specie, attinenti invero alla fase preliminare di formazione della volontà politica, poi concretizzata nelle delibere oggetto di contestazione in questa sede.
Per altro verso, deve evidenziarsi come sia sufficientemente provato che tale struttura fosse stata adibita, tra l'altro, all'esercizio dell' infantile di Pt_7 Parte_8 CP_1 Risulta in atti la delibera del consiglio Comunale del Municipio di del 30.10.1874, con cui CP_1 veniva disposta l'erezione “corpo morale” dell'Asilo Infantile, di cui veniva approvato anche il relativo statuto (cfr. doc. n. 2 della produzione di parte convenuta).
Più in particolare, era stabilito che tale , già fondato il 25.2.1864, avesse sede “nel Capoluogo Pt_7 del Comune dell'edificio detto della S.S. Annunziata, via Capo di Croce” ed aveva quale scopo quello di “accogliere ed educare bambini d'ambo i sessi appartenenti a famiglie povere, trovatelli, orfani, per esservi custoditi e sviluppare in essi i primi semi dell'educazione fisica intellettuale e morale secondo i metodi dei più reputati Asili del Regno”. Era altresì prevista l'amministrazione da parte di un Consiglio composto di cinque componenti presieduto da un soprintendente nominato tra tali membri.
È altresì documentato che con nota prot. n. 6365 del 29.10.1981, il Sindaco di provvedeva a CP_1 nominare i cinque componenti dell'“Asilo Infantile Umberto I di con sede presso l'edificio CP_1 delle Suore della carità sito alla Salita Roberto il Guiscardo n. 1” (cfr. doc. n. 8 della produzione di parte convenuta).
Che tale edificio venisse adibito ad e a scuole elementari e medie da parte del Pt_7 Controparte_1
già a partire dagli anni Sessanta, risulta altresì riscontrato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, su cui ci si soffermerà successivamente.
Inoltre, con nota del 14.2.1989 inoltrata al a firma dell'avv. Vincenzo Esposito, Controparte_1 quale presidente dell'Istituto ”, si comunicava che “facendo seguito alle intese Parte_1 intercorse, rimettiamo in allegato bozza dello “Statuto dell'ente ”, opportunamente Parte_1
modificato. Sarà vostra cura apporre il benestare e trasmetterlo al Coreco per il Visto, nonché provveder ad avviare la pratica relativa alla richiesta di adeguato finanziamento per l'istituzione”
(doc. n. 9 della produzione di parte convenuta).
Trattasi, più in particolare dello “Statuto organico dell' datato Parte_9
16.12.1988, in cui si precisava che tale , che traeva la propria origine dai testamenti olografi Pt_5 dell'arcivescovo , “è corpo morale, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza Parte_1 ai sensi della l. n. 6972/1890”. Veniva fissata la sede “nell'edificio denominato della Ss. Annunziata sito in alla Piazza Municipio o Capo di Croce, ceduto dal al Capitolo CP_1 Controparte_1
Metropolitano quale erede fiduciario dell'Arc. Mons. , con i patti e le CP_1 Parte_1 condizioni trascritti nell'istrumento del 25.4.1954 per notar di . Persona_8 CP_1
Inoltre, all'art. 29 si statuiva che presso l'Istituto, oltre alla “scuola parificata con classi dall'Asilo alla V elementare, già in atto, sarà gestita una “Casa di Riposo per anziani” per ospitare persone di sesso maschile e femminile che ne faranno richiesta, dando loro una calorosa accoglienza per rendere meno dura la terza età”. Dal contenuto di tale statuto, direttamente imputabile alla volontà del predetto ente, non solo non è dato in alcun modo rilevare l'effettivo impossessamento dell'immobile per cui è causa, ma anzi, è possibile evincere un vero e proprio atto di riconoscimento dell'altrui diritto.
Risulta invero puntualmente precisato che l'immobile in esame era stato ceduto dal CP_1 al Capitolo Metropolitano di secondo le condizioni dell'atto del 1854 richiamato in
[...] CP_1 precedenza: in altre parole, da tale dichiarazione, è possibile evincere l'effettiva consapevolezza, da parte dell'odierno ente attore, della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in esame in capo al predetto Capitolo, peraltro sulla scorta delle condizioni contrattuali descritte in precedenza.
Risulta quindi riscontrata l'effettiva consapevolezza dell'ente in esame di non godere del bene in questione, oggetto di causa, uti dominus, e cioè di non esercitare un possesso utile ad usucapire (Cass.
Civ., Sez. VI, n. 19.9.2019, n. 23420; Sez. VI, 18.9.2014, n. 19706; sez. II, 26.3.2008, n. 7847), oltre che di attribuire il diritto di proprietà ad un soggetto diverso, che nel caso di specie doveva identificarsi nel Capitolo Metropolitano di sia pure alle condizioni previste dal contratto del CP_1
1854 (Cass. Civ., Sez. II, 26.10.2018, n. 27170).
Era cioè specificamente accertata la consapevolezza, da parte del legale rappresentante dell'originaria
I.P.A.B., delle specifiche pattuizioni intercorse tra tali parti, ivi compresa la predetta clausola risolutiva. In tal senso, con tale comunicazione inoltrata al di è possibile evincere il CP_1 CP_1
riconoscimento del fatto che, a fronte dei diritti immobiliari riconosciuti in favore di tali enti, la stessa
I.P.A.B. non stesse esercitando un valido possesso.
Né può rinvenirsi un diversa e ragionevole spiegazione alternativa con riguardo a tale dichiarazione: tanto, a maggior ragione tenuto conto che, a dire dell'ente attore lo stesso avrebbe avuto il possesso materiale dell'immobile per cui è causa a far data dal 1916. A voler ammettere la veridicità di tale assunto, infatti, sarebbe stato ragionevole attendersi la precisazione che tale bene rientrasse nel patrimonio dell'I.P.A.B., ovvero che sullo stesso venisse esercitato il possesso da parte del medesimo ente.
Eppure, non solo alcuno specifico riferimento veniva effettuato in tal senso, ma addirittura veniva puntualmente riscontrata la titolarità dell'immobile in esame in capo al predetto Capitolo, peraltro sulla scorta delle specifiche pattuizioni convenute con il di cui l'Istituzione Controparte_1 risultava senz'altro consapevole.
Tra l'altro, a riprova del rilievo confessorio di tale dichiarazione, deve pure evidenziarsi come tale statuto era stato rimesso direttamente all'attenzione del e tanto per “apporre il Controparte_1
benestare e trasmetterlo al Coreco per il Visto, nonché provvedere ad avviare la pratica relativa alla richiesta di adeguato finanziamento per l'istituzione”. In altre parole, l'Istituzione riconosceva la propria posizione di sostanziale detentrice Parte_1 dell'immobile in esame, la cui proprietà, sulla scorta dell' “istrumento del 25.4.1854”, apparteneva al Capitolo Metropolitano di sia pure sulla scorta delle specifiche condizioni convenute con CP_1
tale ente, ivi compresa la predetta condizione risolutiva.
Nel richiedere al l'apposizione del “benestare” a tale statuto, e quindi, anche della Controparte_1
clausola che prevedeva lo stabilimento della sede in tale monastero, l'originaria istituzione riconosceva, in fatto, la sua posizione di detentrice rispetto all'immobile per cui è causa nei confronti del Controparte_1
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, deve anzitutto evidenziarsi che non risulta adeguatamente riscontrato che tale Istituzione abbia conseguito la materiale disponibilità dell'immobile in epoca antecedente al 1984.
Per altro verso, non solo con lo statuto del 31.12.1988 veniva riconosciuto che tale disponibilità materiale non fosse riconducibile ad una situazione possessoria, così venendo in rilievo, a tutto voler concedere, un atto interruttivo del tempo necessario per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2944 c.c.
Deve altresì evidenziarsi che con tale regolazione statutaria, sottoposta all'approvazione dell'ente comunale, veniva altresì implicitamente riscontrata la natura detentiva del rapporto con il bene in questione con riguardo alla posizione dell'odierno ente convenuto.
D'altro canto, che il pure avesse la disponibilità materiale del bene in esame, alla Controparte_1
stregua di una vera e propria posizione possessoria, risulta riscontrato, oltre che dagli elementi probatori descritti in precedenza, anche dalle risultanze della prova orale.
Il teste n. il 6.4.1959, confermava di aver frequentato la scuola materna ed Testimone_1 elementare presso l'edificio in esame, gestito dal Confermava che era stato Controparte_1
demolito il terrapieno del giardino latistante il complesso immobiliare, al fine di procedere ai lavori di realizzazione dell'ascensore di servizio al cimitero e per la costruzione di un parcheggio comunale.
Rilevava, inoltre che il aveva solo tollerato l'utilizzo dell'immobile da parte Controparte_1 dell'ente attore, al fine di conseguire le finalità pubbliche da esso perseguite.
Ancora, escludeva che di tale bene avesse la disponibilità l'ente attore: a far data dal 1981 sicuramente in loco vi era l'asilo e la scuola elementare comunale, in cui veniva nominato il consiglio di amministrazione;
prima del 1991 vi erano le suore della Carità. Precisava che negli anni era stato
Vice Sindaco di dal 1997 al 2001; sindaco dal 2001 al 2011 e consigliere comunale dal 2011 CP_1
al 2021.
ingegnere incaricato dal dichiarava che tale ente, quantomeno Persona_9 Controparte_1
a far data dal 1980, quando cioè aveva preso a frequentare i luoghi, aveva adibito il complesso immobiliare per cui è causa ad asilo infantile. Aveva progettato anche l'ascensore per il cimitero;
era stato il direttore dei lavori con riguardo alle opere di demolizione del terrapieno di sostegno del complesso immobiliare. I lavori non furono ostacolati da parte di nessuno, ed erano prodromici alla realizzazione dell'ascensore di servizio al cimitero, nonché alla costruzione del parcheggio comunale
“Luna Rossa”.
(n. nel 1960) confermava che sin da bambino il complesso in esame era stato Controparte_17
adibito ad asilo. Aveva invero frequentato l'asilo e le scuole elementari presso tale istituto, gestito dalle suore. Nel 1984 aveva la disponibilità di un esercizio commerciale nei pressi dei luoghi di causa e confermava la circostanza dell'effettuazione dei lavori di sbancamento, finalizzati all'esecuzione dell'ascensore, oltre che del parcheggio, senza che vi fosse alcun impedimento da parte di terzi.
Rilevava di essere stato consigliere comunale dal 1992 al 2010. Dichiarava che non era vero che l' aveva gestito dal 1916 l'immobile in esame. Controparte_5
(n. nel 1957) confermava di aver frequentato la scuola materna ed elementare presso Persona_10
l'asilo istituito presso il complesso monumentale per cui è causa, tra il 1963 ed il 1967.
Ancora, confermava l'esecuzione dei lavori del 1984 di sbancamento;
rilevava di essere dipendente del da due anni presso l'ufficio e non ricordava della Controparte_1 Parte_10
presenza di atti di opposizione.
Negava che dal 1963 in poi l'immobile fosse nella disponibilità dell'I.P.A.B. ”. Parte_1
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese anche da parte del sig. che Testimone_2
confermava di aver frequentato la scuola materna tra il 1951 ed il 1952, anche se non sapeva chi gestisse tale ente giuridico. Confermava l'esecuzione dei lavori di sbancamento del 1984, essendo lo stesso, all'epoca, vice-sindaco ed escludeva che vi fosse stata opposizione da parte di terzi. Rilevava che tra gli anni Sessanta e Settanta l'immobile veniva gestito da una commissione di nomina comunale, per cui non vi era disponibilità esclusiva dello stesso in capo all'I.P.A.B.
Le dichiarazioni di tali testi risultano tutte univoche e convergenti anzitutto nel senso che quantomeno dagli anni Sessanta l'immobile era adibito ad asilo e a scuola elementare, la cui gestione da parte del convenuto risulta sufficientemente provata sulla scorta delle dichiarazione del teste CP_1 Tes_1
e dalla documentazione in atti.
[...]
Inoltre, lo stesso aveva provveduto ad effettuare le attività di sbancamento Controparte_1 sull'area prospiciente a tale plesso edilizio al fine di effettuare i lavori necessari per l'innesto dell'ascensore comunale e del parcheggio “Luna Rossa”. Si è già avuto modo di richiamare il contenzioso in sede possessoria così instaurato per tale ragione, sulla scorta del quale veniva riscontrata quantomeno una situazione di compossesso sull'area in esame, e tanto ad ulteriore riprova dell'effettivo esercizio, da parte del convenuto, di attività corrispondenti al diritto di CP_1
proprietà anche su aree limitrofe a quelle oggetto di causa in questa sede.
Per altro verso, ad ulteriore riscontro dell'infondatezza delle doglianze dedotte per conto dell'ente attore, tutti i testi escussi, ad eccezione del sig. confermavano che del bene in esame Persona_9 non avesse mai avuto la disponibilità esclusiva l'Istituzione Bianco”. Pt_1
Sotto tale profilo, le dichiarazioni dei testi, logiche e coerenti, risultano tutte convergenti e pienamente attendibili;
né la sola circostanza che i testimoni escussi, ad eccezione del sig. avessero Tes_2
rivestito cariche politiche presso il convenuto, ovvero avessero lavorato alle dipendenze di CP_1 quest'ultimo, appare in alcun modo idonea ad inficiarne l'attendibilità complessiva. Infatti, alcun significativo elemento di prova di segno contrario veniva al riguardo dedotto per conto dell'ente attore. Tra l'altro, nemmeno venivano escussi i testi ammessi a prova diretta per conto di parte attrice, per i quali, tra l'altro, non veniva provato l'effettivo inoltro delle intimazioni testimoniali per le varie udienze fissate per le relative escussioni, così risultando tale parte decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att. al c.p.c.
Né, a fronte di un tale rapporto di natura detentiva, avendo l'ente in esame riconosciuto di avere la disponibilità del bene nomine alieno, risulta in altro modo provato un idoneo atto di interversione del possesso in epoca tale da consentire il perfezionamento dell'acquisto per usucapione entro il 2.1.2015, coincidente con la notifica dell'originario ricorso attinente al giudizio originariamente incardinato dinanzi al Controparte_14
Non può valere in senso contrario la sola visura catastale del 13.7.1991, ove era riportata nell'intestazione delle particelle per cui è causa la menzione “orfanotrofio femminile Pt_1
”. Sotto tale profilo, aldilà che non risulta specificamente identificato l'autore di tale
[...]
intestazione, non era in alcun modo dedotto il titolo di tale intestazione, tra l'altro rilevante essenzialmente con riferimento ad accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà dell'immobile.
Inoltre, alcuno specifico elemento di prova veniva dedotto in relazione alla circostanza che, a decorrere dal 1991 tale istituzione avesse posto in essere attività rivolta specificamente contro il ed il , da cui era possibile desumere che il detentore avesse Controparte_1 Controparte_18
cessato di esercitare il possesso sulla cosa in nome altrui per iniziarlo ad esercitarlo in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi, dell'animus rem sibi habendi; né risulta provato che fosse consentita l'effettiva possibilità per il possessore di rendersi conto dell'avvenuto mutamento (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 29.1.2009, n. 2392; Sez. II, 5.12.2023, n. 27296).
Analoghe considerazioni devono valere con riguardo alla variazione della destinazione ad attività commerciale, presentata all'Agenzia del Territorio di Salerno del 23.7.2002. Parimenti dicasi con riferimento all'esecuzione, da parte dell'originaria I.P.A.B., del corpo di scala e di alcuni locali sottoscala con riguardo all'area prospiciente al complesso per cui è causa (cfr. pag.
11 dell'elaborato peritale attinente al giudizio possessorio descritto in precedenza). Alcun rilievo può invero accordarsi all'effettuazione di tali lavori, che tra l'altro venivano specificamente autorizzati, sotto il profilo edilizio, da parte del medesimo non è in alcun modo dato rilevare come tali CP_1
lavori potessero integrare una condotta di opposizione da parte del detentore, né tantomeno il titolo legittimante gli stessi.
Sotto tale profilo, il primo atto di interversione del possesso deve identificarsi nell'atto per notar del 5.7.2008 (rep. n. 14094, racc. n. 30517), con cui veniva disposta la trasformazione Per_1 dell'istituzione in fondazione, con contestuale adozione del relativo statuto. Più in particolare, all'art. 6 dell'atto di trasformazione si precisava che il patrimonio dell'ente era costituito proprio dall'immobile per cui è causa, come peraltro ribadito anche all'art. 2 dello Statuto, di cui tale ente assumeva di esserne proprietario.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'esplicita dichiarazione, in sede di atto pubblico, secondo cui la attrice sarebbe stata proprietaria di tale immobile, appariva senz'altro Parte_1 idonea ad integrare un'evidente manifestazione esteriore di esercizio del possesso sull'immobile di cui aveva la disponibilità materiale, così configurandosi un'ipotesi di interversione in parte qua. Tra
l'altro, nemmeno risultava in alcun modo specificato quale fosse il titolo di proprietà dell'immobile in esame, né tantomeno la provenienza dello stesso.
Infine, alcun ulteriore elemento di prova di segno contrario risultava in altro modo dedotto per conto dell'ente attore in merito ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
In tal senso, non è in alcun modo provato l'effettivo versamento dei tributi gravanti sull'immobile in esame da parte della né risultano prodotti in atti gli inventari dei beni immobili Parte_1 dell'originaria I.P.A.B., che pure avrebbe dovuto tenere ai sensi degli artt. 18 e ss. l. n. 6972/1890, da cui avrebbe potuto evincersi l'effettiva registrazione dell'immobile per cui è causa.
Nemmeno risulta in alcun modo documentata l'effettiva concessione in locazione dell'immobile in favore di privati, come prospettato per conto di parte attrice in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c.
Alcun elemento di prova può trarsi dal verbale della delibera del Consiglio comunale n. 15/2012: anche a volersi ritenere utilizzabile tale documento, che, pur attenendo a circostanze che avrebbero dovuto essere oggetto di prova diretta, veniva allegato solo alla terza memoria istruttoria, deve evidenziarsi quanto segue. Ed invero, aldilà del fatto che non risulta riscontrata la produzione in atti di alcun contratto di locazione, l'asserita destinazione dell'immobile in locazione in favore della società “Il Cenacolo” sarebbe avvenuta soltanto nel 2000, e cioè comunque in epoca non idonea a determinare la maturazione del ventennio necessario.
Non risulta pertanto adeguatamente provato l'acquisto per usucapione da parte dell'ente attore.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di accertamento del diritto di proprietà come formulata per conto di parte attrice. Il rigetto di tale domanda comporta il sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riguardo alle domande di cui ai capi n. 2) e 3) pure formulate da parte attrice – quest'ultima da intendersi nel senso della richiesta di accertamento dell'inopponibilità della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.9.2014 emessa dal Consiglio Comunale di con CP_1
contestuale assorbimento delle stesse (Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507).
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere da tali ulteriori assorbenti considerazioni.
Ed invero, deve aversi riguardo, sia pure ai limitati effetti dell'oggetto dell'accertamento di questo giudizio, dell'effettivo avveramento della condizione risolutiva del contratto del 1854, come si avrà modo di approfondire successivamente.
Sicché, risultando riscontrata l'effettiva titolarità dell'immobile per cui è causa in capo al CP_1
come si rileverà successivamente, e non avendo la attrice dimostrato
[...] Parte_1
l'intervenuta usucapione in epoca anteriore all'introduzione del codice civile del 1942, deve pure rilevarsi la natura demaniale di tale bene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, II comma,
823 e 824 c.c.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi il significativo interesse storico, culturale e artistico dell'immobile in esame, come è dato rilevare, tra l'altro, dal decreto n. 1081 del 26.7.2011 emesso dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, con cui veniva dichiarato l'interesse “storico- architettonico” del “complesso immobiliare costituito dall e dalla Parte_5 [...]
”, identificato al Fg. n. 9, p.lle 41-B come da planimetria catastale allegata. CP_19
Alcun dubbio può porsi in merito alla rilevanza dichiarativa di tale provvedimento (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. II, 17.10.2023, n. 28792; Sez. II, 23.5.2023, n. 14105), dovendosi pertanto riscontrare l'intrinseca rilevanza culturale e storica dell'immobile per cui è causa a prescindere dalla data dell'apposizione del vincolo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25690), oltre che dalla notifica dello stesso al possessore dell'immobile.
Non può rilevare in senso contrario la circostanza che in tale decreto veniva riportata soltanto la p.lla n. 41-B. Tanto anzitutto perché, come si è avuto modo di evidenziare, il riferimento veniva effettuato al complesso edilizio nella sua interezza;
inoltre, la planimetria allegata a tale atto amministrativo
(cfr. doc. n. 7 della produzione di parte convenuta) risulta sostanzialmente coincidente con quella allegata alla documentazione catastale (cfr. produzione cartacea di parte attrice). Infine, e a tutto voler concedere, nemmeno risulta adeguatamente provato, a fronte di tali significativi riscontri probatori, per quale ragione tale vincolo avrebbe dovuto interessare soltanto una parte di un più ampio complesso edilizio dalla configurazione unitaria e per il quale, considerata la rilevanza storica dello stesso, deve senz'altro rilevarsi la sua importanza culturale.
Sicché, tenuto conto della retroattività della condizione risolutiva, come si avrà modo di rilevare successivamente, e, quindi, del fatto che il proprietario dell'immobile dovesse ritenersi il CP_1 sin dalla stipula dell'originario contratto del 1854, non v'è dubbio circa il fatto che tale
[...]
complesso edilizio non potesse ritenersi in alcun modo disponibile.
Ne consegue, pertanto, l'insuscettibilità dello stesso ad essere usucapito sin dal 13.7.1909, quando cioè entrava in vigore la l. n. 364/1909, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, con cui veniva regolato il regime di indisponibilità dei beni in esame. Tale normativa veniva poi riproposta con l'art. 23 della l. n. 1089/1939 per poi essere codificata in via sistematica alla stregua della disciplina del codice civile richiamata in precedenza.
Sicché, nemmeno sarebbe stato possibile il perfezionamento dell'acquisto per intervenuta usucapione anche a voler in astratto ammettere che il bene fosse rientrato nella disponibilità materiale dell'ente attore a far data dal 1916, tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza con riferimento al tempo astrattamente necessario ad usucapire secondo la normativa ratione temporis applicabile.
Tanto, peraltro, anche a prescindere da ogni valutazione attinente alla legittimità della delibera di
Giunta Comunale n. 132 del 2014 in merito al rispetto della disciplina di cui all'art. 58, II comma d.l.
n. 112/2008, conv. nella l. n. 58/2008, che non rientra nell'oggetto della cognizione di questo
Tribunale.
Inoltre, deve pure evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 11, VII comma d.lgs. n. 104/2010, le misure cautelari adottate nel corso del giudizio amministrativo hanno perso efficacia, essendo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui veniva declinata la giurisdizione, e non essendo stata formulata in questa sede alcuna domanda cautelare.
Va infine esaminata la domanda riconvenzionale formulata per conto del il quale Controparte_1 richiedeva che “accertato l'avveramento della condizione risolutiva apposta all'instrumento di cessione fatta dal al (Capitolo) di con atto del 25.4.1854 per notaio Controparte_1 CP_20 CP_1
dichiarare essere ritornato il complesso immobiliare denominato “Ex-Monastero Persona_8
SS.Annunziata-Mariano Bianco”- censito al Catasto fabbricato di al Fg. n. 9, p.lle B/5-41/5- CP_1
164/5-170/5-171/5, 172/5-177/5-178/5 nel pieno dominio del e, per l'effetto, Controparte_1 assumere tutti i provvedimenti consequenziali”.
Sotto tale profilo, tale domanda, alla stregua di un'interpretazione letterale e sistematica, ha ad oggetto l'accertamento della verificazione dell'evento dedotto quale condizione risolutiva espressa e del consequenziale accertamento del diritto di proprietà: trattasi, pertanto, di domanda senz'altro riconducibile nell'alveo applicativo della tutela di cui all'art. 948 c.c.
In tal senso, alcun dubbio può porsi in merito all'effettiva verificazione dell'evento originariamente dedotto quale condizione risolutiva dell'alienazione.
Si è avuto modo di rilevare che l'immobile avrebbe dovuto essere destinato ad “ospizio di orfane” e per l'“istallazione di una scuola gratuita alle fanciulle del popolo di qualunque condizione ed a qualunque classe di cittadini appartenessero”. Si precisava infatti che “per speciale convenzione dico condizione risolutiva pattuita, che qualora lo stabilimento di che trattasi venisse a cessare di esistere per qualunque circostanza, o che la installazione del suddetto ritiro non abbia luogo o non venga affidata la direzione del pubblico insegnamento alle tre o più suore della Carità, ed in difetto ad altre istitutrici di approvata corporazione, in siffatti casi debba per espressa condizione ritenersi come risoluto il presente contratto e ritornare l'anzidetto locale nel pieno dominio del Comune, senza obbligo a questi di soddisfare qualunque miglioramento siavisi fatto”.
Si è avuto modo di rilevare che l'immobile in esame non risulta più avere tale destinazione, e tanto sicuramente a partire dagli anni Sessanta, quando cioè tale immobile veniva invece destinato ad asilo.
Ne consegue, pertanto, che, sia pure incidenter tantum, debba rilevarsi l'effettiva verificazione della condizione risolutiva di cui si è detto.
In tal senso, l'oggetto della domanda riconvenzionale così formulata da parte convenuta attiene esclusivamente all'individuazione della titolarità del diritto di proprietà, rispetto al quale l'accertamento della verificazione della condizione risolutiva assume rilievo meramente strumentale ed incidentale.
Ne consegue, pertanto, che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo alla posizione del di originaria parte del predetto contratto (arg., ex Controparte_18 CP_1
plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2023, n. 4849; Sez. III, 25.5.2017, n. 13145; Sez. Lav., 16.8.2000,
n. 10841; Sez. III, 11.6.2003, n. 9374; Sez. II, 13.9.1991, n. 9581), tenuto altresì conto della natura meramente dichiarativa e non già costitutiva della pronunzia avente ad oggetto l'avveramento della condizione risolutiva. Per altro verso, e a tutto voler concedere, la presente pronuncia non risulta ad ogni modo opponibile nei confronti di tale ultimo ente.
Tanto premesso, e accertata l'effettiva verificazione di tale condizione risolutiva, risulta assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno convenuto. CP_1
Dagli elementi di prova in atti, infatti, risulta anzitutto adeguatamente provato l'effettivo possesso dell'immobile per cui è causa da parte del sicuramente con riguardo al periodo Controparte_1
intercorrente tra il dicembre del 1988 ed il 5.7.2008, coincidente con il primo atto di interversione del possesso da parte dell'ente attore. A tanto depone la specifica dichiarazione contenuta nello statuto del dicembre del 1988, su cui ci si è soffermati in precedenza.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la retroattività della condizione determina ad ogni modo che sin dall'epoca del 1988, l'odierno Comune convenuto fosse proprietario, e per ciò solo possessore dell'immobile per cui è causa, così automaticamente subentrando nell'originaria posizione del
“Capitolo”.
Ed invero, il principio di retroattività della condizione, come disciplinato dall'attuale art. 1360 c.c., era senz'altro operante anche nel sistema codicistico applicabile ratione temporis con riferimento alla data di perfezionamento del predetto contratto. Ai sensi dell'art. 1136, I comma del Codice Civile del nella sua edizione del 1836, la condizione risolutiva “ è quella che Controparte_21 verificandosi produce la rivocazione dell'obbligazione e rimette le cose nel medesimo stato, come se
l'obbligazione non si fosse contratta”.
Per altro verso, è stato altresì adeguatamente provato che di tale immobile l'odierno ente convenuto avesse avuto il possesso anche quantomeno a partire dai primi anni Ottanta, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali esaminate.
Infine, e a tutto voler concedere, deve pure evidenziarsi che era stata la medesima a dare Parte_1 atto che l'originario proprietario e possessore dell'immobile per cui è causa, fosse stato senz'altro il
A). Sicché, non risultando provato il perfezionamento del tempo necessario ad Controparte_1 usucapire con riferimento alla posizione della ”, e in assenza di Parte_1 significativi riscontri di segno contrario in merito al fatto che l'immobile rientrasse nella disponibilità di terzi, è provato che il sia proprietario dell'immobile per cui è causa. Controparte_1
Va pertanto accolta la domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa, così dovendosi intendere la richiesta riconvenzionale di adozione di “tutti i provvedimenti consequenziali” all'accertamento del diritto di proprietà, sul cui specifico contenuto alcuna puntuale contestazione veniva dedotta da parte dell'odierno attore (cfr., sul punto, il capo f/3 della pag. 10 della prima memoria istruttoria di parte attrice, in cui veniva dato atto della richiesta, da parte del convenuto, della “restituzione del CP_1 bene”).
L'accoglimento delle istanze del determina l'assorbimento della domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata soltanto in via subordinata al capo n.4) della comparsa di costituzione e risposta.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
La significativa complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, aventi ad oggetto l'analisi di plurime vicende giuridiche verificatesi tra il 1854 e l'introduzione del presente giudizio, ed implicanti, tra l'altro, l'applicazione di varie disposizioni normative succedutesi nel tempo – a cominciare dal Codice civile del di tal guisa da non poter determinare la Controparte_21 ravvisabilità a priori della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 3471/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della proprietà, in capo alla Parte_1
del complesso edilizio sito in MA (SA), confinante ad ovest con la Piazza
[...]
municipio e la S.S. 163 MAtana, a sud con la pedonale comunale via Roberto il Guiscardo, ad est con proprietà terriera , a nord con altro plesso edificato di proprietà e CP_2 CP_3
catastalmente riconosciuto al locale C.F. al fg. n.9, p.lle B/5- 41/5- 164/5- 170/5- 171/5-
172/5- 177/5- 178/5;
2) dichiara assorbite le domande di cui ai capi nn. 2) e 3) dell'atto di citazione;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata per conto del Controparte_4
accertato incidentalmente l'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto
[...]
stipulato in data 25.4.1854 per notar (rep. n. 110) tra il Persona_8 Controparte_1
ed il Capitolo di MA (SA), dichiara che il MA (SA) è proprietario del CP_1 complesso immobiliare denominato “Ex Monastero SS. Annunziata- Mariano Bianco”, catastalmente identificato al locale C.F. al fg. n.9, p.lle B/5- 41/5- 164/5- 170/5- 171/5- 172/5-
177/5- 178/5 e condanna la ” al rilascio di tale immobile in Parte_1
favore del Controparte_4
4) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata dal
[...]
al capo n. 4) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
CP_4
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 22.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.