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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
25-1/2025 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto emesso in data 26.2.2025 e del successivo decreto di fissazione di udienza del 12.3.2025; sentite le parti presenti all'udienza del 28.5.2025, del 10.6.2025, del 8.7.2025 e del 24.9.2025;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.
Premesso che
,(C.F. C.F. 1 ), nata il [...] a
- la sig.ra Parte 1
Palermo e residente in [...], al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 25.2.2025 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
con decreto emesso in data 26.2.2025 il Giudice istruttore ha chiesto integrarsi la documentazione offerta e, con successivo provvedimento emesso in data 12.3.2025, è stata fissata l'udienza del 28.5.2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.; ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute le osservazioni critiche formulate da parte dei creditori:
,la quale ha contestato la Controparte 1
mancata precisazione, relativamente ai debiti nei confronti dell'Erario, dei singoli
Enti impositori, operando il medesimo quale mero agente della riscossione;
,la quale ha contestato sia l'assenza di uno stato Parte 2
di sovraindebitamento incolpevole da parte della debitrice, avendo la stessa contratto i finanziamenti "nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versava, soprattutto omettendo colpevolmente una valutazione di proporzionalità tra l'entità dei debiti contratti e la capienza del proprio patrimonio", sia l'inammissibilità del piano che creerebbe "uno squilibrio tra le ragioni della finanziaria e l'intenzione del consumatore di esdebitarsi";
del creditore IBL S.P.A., la quale ha, parimenti, contestato la meritevolezza della
•
debitrice nell'accesso al credito, nonché la presunta malafede della stessa in sede di stipula del contratto di finanziamento con il medesimo istituto;
con relazione depositata in data 9.4.2025 il professionista O.C.C., dopo aver dato atto delle comunicazioni effettuate ai creditori nonché delle osservazioni pervenute e delle relative repliche della ricorrente, ha rappresentato di provvedere, in vista della successiva udienza, alle integrazioni necessarie;
in data 15.4.2025 è stato depositato il piano rimodulato;
all'udienza del 28.5.2025 parte ricorrente ha insistito nel piano in ultimo depositate nonché nelle repliche alle contestazioni dei creditori, mentre IBL S.P.A., unico creditore presente, richiamando le proprie memorie, ha chiesto rigettarsi il ricorso in esame;
il Giudice, con ordinanza emessa in data 30.5.2025, ritenuta la necessità di sentire la ricorrente, alla luce delle osservazioni mosse dai creditori e dell'esame del piano in ultimo proposto, ne ha disposto la sua convocazione all'udienza del 10.6.2025;
all'udienza predetta, rilevata la mancata notifica dell'ordinanza del 30.5.2025 alla parte ricorrente, il Giudice ha rinviato all'udienza del 8.7.2025;
all'udienza predetta parte ricorrente è stata invitata ad una rimodulazione del piano in vista di un maggior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente rinvio, per la sua eventuale omologazione, all'udienza del 24.9.2025;
in data 21.7.2025 il professionista O.C.C. ha provveduto al deposito del piano rimodulato, evidenziandosi come il medesimo, diversamente dalla versione originariamente proposta, ha previsto il versamento di n. 45 rate di € 1.000,00 ciascuna, unitamente ad un'ultima rata finale di € 400,52, così per una durata complessiva tre anni ed otto mesi;
all'udienza odierna, tenutasi con modalità di trattazione scritta, il ricorrente ha insistito nell'omologazione del piano in ultimo proposto;
la proposta in esame, in sintesi, ha quindi disposto:
• il pagamento di complessivi € 45.400,52;
il versamento di n. 46 rate mensili di € 1.000,00 le prime 45 e di € 400,52 l'ultima;
il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e delle spese della procedura;
• il I pagamento parziale in favore dei creditori privilegiati nella misura del 50%;
• il pagamento parziale in favore dei creditori chirografari nella misura del 20%;
Osservato che ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dal ricorrente deriva, integralmente, da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, essenzialmente, a motivi personali quali, in primo luogo, la necessità di provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare in conseguenza della separazione con il coniuge e del mancato versamento, da parte di quest'ultimo, dell'onere di mantenimento sullo stesso gravante;
pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.; deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo
-
luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "colpa grave, malafede o frode"; simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di crisi ha inizio nel 2011, allorquando la a dover ricorrente, successivamente alla separazione dal marito, si ritrova costretta provvedere, da sola, al sostentamento del proprio nucleo familiare all'epoca composto dalla stessa e dai tre figli;
tale vicenda, costituendo la retribuzione del ricorrente l'unica fonte di entrate per la propria famiglia, si è pertanto ripercossa negativamente sul patrimonio dell'istante, ulteriormente colpito, nello stesso periodo, da un demansionamento nella propria professione, con conseguente esborso dei successivi costi volti a sostenere il giudizio avanti al Giudice del lavoro, conclusosi nel 2014 a proprio favore (cfr. in particolare pag. 5 della relazione del professionista O.C.C. in ultimo depositata);
a simile circostanza, sicuramente meritevole di valutazione ai fini della verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I., si sono poi aggiunte sia le ulteriori spese derivanti dallo stato di salute della terza figlia, in conseguenza del quale la medesima è stata sottoposta ad una serie di interventi chirurgici presso l'Ospedale infantile di Torino, tutti documentati in atti (cfr. in particolare allegati alla memoria depositata in data 1.4.2025), sia i costi connessi al contenzioso con l'ex-coniuge volto al recupero dei contributi di mantenimento da quest'ultimo mai versati, tutti eventi che, nel corso degli anni, permanendo come già evidenziato sopra la retribuzione dell'istante l'unica fonte di entrata familiare, hanno inevitabilmente determinato una progressiva e crescente incapacità della proponente a far fronte alle obbligazioni fino a quel momento contratte (cfr. pag.
5-7 della relazione del professionista O.C.C.);
alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., risulta dunque ben presente, attualmente, a causa degli eventi sopra descritti uno stato di sovraindebitamento verosimilmente e ragionevolmente non superabile per la ricorrente, chiamata da sola, a far data dal 2011, a garantire il sostentamento della stessa e dei propri tre figli;
aggiungasi poi, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame, che, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta, risulta possibile sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dalla proponente, diversamente da quanto suggerito dai creditori dissenzienti, non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (stante la situazione economica della sig.ra Pt_1 al momento della concessione dei prestiti), quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni e non prevedibili (in primis il giudizio promosso in danno del proprio datore di lavoro conclusosi nel 2014 e successivamente gli interventi chirurgici cui è stata sottoposta una delle figlie); non possono dunque condividersi, sotto tale profilo, le osservazioni mosse al riguardo sia dal creditore IBL S.P.A., sia dal creditore CP 2
[...] essendo stato ampiamente argomentato tanto dal Gestore nella propria relazione, quanto dalla difesa della ricorrente nelle proprie repliche, come i finanziamenti richiesti ed ottenuti siano stati stipulati al solo fine di permettere alla ricorrente di garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare, consentendo, al contempo, l'acquisizione di maggiore liquidità per ridurre i debiti derivanti da crediti originariamente concessi;
simile valutazione non muta, peraltro, nemmeno a fronte dell'ulteriore rilievo, avanzato dal creditore IBL S.P.A., circa l'asserita frode della sig.ra Pt 1 la quale avrebbe "scientemente
,
mentito alla Banca al fine di ottenere il finanziamento"; seguendo l'impostazione proposta dal creditore predetto, invero, simile contegno esimerebbe l'istituto di credito da ulteriori, autonome, disponibili e più approfondite verifiche, così escludendo automaticamente il concorso di colpa del medesimo nell'erogazione del finanziamento discusso. Orbene, a tal proposito appare doveroso segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, “se del caso" (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis, a tenore del quale "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B. ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, emerge dalla relazione in ultimo depositata dal professionista O.C.C. in data 21.7.2025 che, fino al mese di aprile 2023, le condizioni economiche della ricorrente apparivano idonee a sorreggere i finanziamenti contratti, tenuto conto di un raffronto tra il reddito a sua disposizione e l'ammontare delle somme fino a quel momento finanziate (cfr. pag. 20 della relazione depositata in data 21.7.2025); aggiungasi, peraltro, che lo stesso creditore IBL S.P.A. ha rappresentato di aver svolto, ai fini dei controlli funzionali all'eventuale stipula del contratto, “una chiamata al SIC, la banca dati a disposizione della
Pt 3 per verificare l'esistenza di altri finanziamenti”, in seguito alla quale così determinato, sulla base delle informazioni assunte mediante i propri canali di ricerca, al rilascio delle somme richieste;
alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono quindi sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1,
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lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
PO.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire
-
frode o arrecare danno ai creditori;
il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, sotto il profilo patrimoniale, la sig.ra Pt_1 risulta titolare di un solo bene mobile (segnatamente un'autovettura Opel Corsa 147 valutata in € 4.000,00), sicché l'eventuale ricorso alla liquidazione del patrimonio non comporterebbe alcun vantaggio per il ceto creditorio;
né potrebbe, peraltro, giungersi a diverse valutazioni con riferimento alla futura liquidazione del T.F.R. previsto al momento del pensionamento, come sostenuto dal creditore IBL S.P.A. in sede di osservazioni;
a tal riguardo, invero, pare utile osservare che, pur non dubitandosi che la ricorrente, tenuto conto dell'età raggiunta, possa maturare il diritto alla pensione nel termine di sei anni, simili prospettive (tenuto anche conto delle tempistiche connesse all'effettivo versamento del T.F.R.) appaiono ad oggi meno convenienti rispetto al piano proposto, sia in considerazione della relativa durata pari a nemmeno cinque anni, sia in ragione della presenza, pur sempre, di una pluralità di creditori, alcuni dei quali privilegiati e pertanto legittimati ad un soddisfacimento prioritario rispetto ai chirografari;
ne consegue, per l'effetto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che risultino sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, risultando quest'ultimo, anche sotto il profilo del suo raffronto rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, maggiormente conveniente a tale ultima soluzione;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I.,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pt 1
, (C.F. C.F. 1
), nata il [...] a [...] e residente in
[...] Casteldaccia (PA), alla via Otto Marzo n. 25, nei termini e con le modalità proposte come precisate nel piano in ultimo depositato in data 21.7.2025; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;
dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 65%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.;
onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale - apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
25-1/2025 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto emesso in data 26.2.2025 e del successivo decreto di fissazione di udienza del 12.3.2025; sentite le parti presenti all'udienza del 28.5.2025, del 10.6.2025, del 8.7.2025 e del 24.9.2025;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.
Premesso che
,(C.F. C.F. 1 ), nata il [...] a
- la sig.ra Parte 1
Palermo e residente in [...], al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 25.2.2025 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
con decreto emesso in data 26.2.2025 il Giudice istruttore ha chiesto integrarsi la documentazione offerta e, con successivo provvedimento emesso in data 12.3.2025, è stata fissata l'udienza del 28.5.2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.; ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute le osservazioni critiche formulate da parte dei creditori:
,la quale ha contestato la Controparte 1
mancata precisazione, relativamente ai debiti nei confronti dell'Erario, dei singoli
Enti impositori, operando il medesimo quale mero agente della riscossione;
,la quale ha contestato sia l'assenza di uno stato Parte 2
di sovraindebitamento incolpevole da parte della debitrice, avendo la stessa contratto i finanziamenti "nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versava, soprattutto omettendo colpevolmente una valutazione di proporzionalità tra l'entità dei debiti contratti e la capienza del proprio patrimonio", sia l'inammissibilità del piano che creerebbe "uno squilibrio tra le ragioni della finanziaria e l'intenzione del consumatore di esdebitarsi";
del creditore IBL S.P.A., la quale ha, parimenti, contestato la meritevolezza della
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debitrice nell'accesso al credito, nonché la presunta malafede della stessa in sede di stipula del contratto di finanziamento con il medesimo istituto;
con relazione depositata in data 9.4.2025 il professionista O.C.C., dopo aver dato atto delle comunicazioni effettuate ai creditori nonché delle osservazioni pervenute e delle relative repliche della ricorrente, ha rappresentato di provvedere, in vista della successiva udienza, alle integrazioni necessarie;
in data 15.4.2025 è stato depositato il piano rimodulato;
all'udienza del 28.5.2025 parte ricorrente ha insistito nel piano in ultimo depositate nonché nelle repliche alle contestazioni dei creditori, mentre IBL S.P.A., unico creditore presente, richiamando le proprie memorie, ha chiesto rigettarsi il ricorso in esame;
il Giudice, con ordinanza emessa in data 30.5.2025, ritenuta la necessità di sentire la ricorrente, alla luce delle osservazioni mosse dai creditori e dell'esame del piano in ultimo proposto, ne ha disposto la sua convocazione all'udienza del 10.6.2025;
all'udienza predetta, rilevata la mancata notifica dell'ordinanza del 30.5.2025 alla parte ricorrente, il Giudice ha rinviato all'udienza del 8.7.2025;
all'udienza predetta parte ricorrente è stata invitata ad una rimodulazione del piano in vista di un maggior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente rinvio, per la sua eventuale omologazione, all'udienza del 24.9.2025;
in data 21.7.2025 il professionista O.C.C. ha provveduto al deposito del piano rimodulato, evidenziandosi come il medesimo, diversamente dalla versione originariamente proposta, ha previsto il versamento di n. 45 rate di € 1.000,00 ciascuna, unitamente ad un'ultima rata finale di € 400,52, così per una durata complessiva tre anni ed otto mesi;
all'udienza odierna, tenutasi con modalità di trattazione scritta, il ricorrente ha insistito nell'omologazione del piano in ultimo proposto;
la proposta in esame, in sintesi, ha quindi disposto:
• il pagamento di complessivi € 45.400,52;
il versamento di n. 46 rate mensili di € 1.000,00 le prime 45 e di € 400,52 l'ultima;
il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e delle spese della procedura;
• il I pagamento parziale in favore dei creditori privilegiati nella misura del 50%;
• il pagamento parziale in favore dei creditori chirografari nella misura del 20%;
Osservato che ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dal ricorrente deriva, integralmente, da rapporti estranei all'attività professionale e connessi, essenzialmente, a motivi personali quali, in primo luogo, la necessità di provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare in conseguenza della separazione con il coniuge e del mancato versamento, da parte di quest'ultimo, dell'onere di mantenimento sullo stesso gravante;
pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.; deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo
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luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "colpa grave, malafede o frode"; simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di crisi ha inizio nel 2011, allorquando la a dover ricorrente, successivamente alla separazione dal marito, si ritrova costretta provvedere, da sola, al sostentamento del proprio nucleo familiare all'epoca composto dalla stessa e dai tre figli;
tale vicenda, costituendo la retribuzione del ricorrente l'unica fonte di entrate per la propria famiglia, si è pertanto ripercossa negativamente sul patrimonio dell'istante, ulteriormente colpito, nello stesso periodo, da un demansionamento nella propria professione, con conseguente esborso dei successivi costi volti a sostenere il giudizio avanti al Giudice del lavoro, conclusosi nel 2014 a proprio favore (cfr. in particolare pag. 5 della relazione del professionista O.C.C. in ultimo depositata);
a simile circostanza, sicuramente meritevole di valutazione ai fini della verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I., si sono poi aggiunte sia le ulteriori spese derivanti dallo stato di salute della terza figlia, in conseguenza del quale la medesima è stata sottoposta ad una serie di interventi chirurgici presso l'Ospedale infantile di Torino, tutti documentati in atti (cfr. in particolare allegati alla memoria depositata in data 1.4.2025), sia i costi connessi al contenzioso con l'ex-coniuge volto al recupero dei contributi di mantenimento da quest'ultimo mai versati, tutti eventi che, nel corso degli anni, permanendo come già evidenziato sopra la retribuzione dell'istante l'unica fonte di entrata familiare, hanno inevitabilmente determinato una progressiva e crescente incapacità della proponente a far fronte alle obbligazioni fino a quel momento contratte (cfr. pag.
5-7 della relazione del professionista O.C.C.);
alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., risulta dunque ben presente, attualmente, a causa degli eventi sopra descritti uno stato di sovraindebitamento verosimilmente e ragionevolmente non superabile per la ricorrente, chiamata da sola, a far data dal 2011, a garantire il sostentamento della stessa e dei propri tre figli;
aggiungasi poi, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame, che, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta, risulta possibile sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dalla proponente, diversamente da quanto suggerito dai creditori dissenzienti, non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (stante la situazione economica della sig.ra Pt_1 al momento della concessione dei prestiti), quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni e non prevedibili (in primis il giudizio promosso in danno del proprio datore di lavoro conclusosi nel 2014 e successivamente gli interventi chirurgici cui è stata sottoposta una delle figlie); non possono dunque condividersi, sotto tale profilo, le osservazioni mosse al riguardo sia dal creditore IBL S.P.A., sia dal creditore CP 2
[...] essendo stato ampiamente argomentato tanto dal Gestore nella propria relazione, quanto dalla difesa della ricorrente nelle proprie repliche, come i finanziamenti richiesti ed ottenuti siano stati stipulati al solo fine di permettere alla ricorrente di garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare, consentendo, al contempo, l'acquisizione di maggiore liquidità per ridurre i debiti derivanti da crediti originariamente concessi;
simile valutazione non muta, peraltro, nemmeno a fronte dell'ulteriore rilievo, avanzato dal creditore IBL S.P.A., circa l'asserita frode della sig.ra Pt 1 la quale avrebbe "scientemente
,
mentito alla Banca al fine di ottenere il finanziamento"; seguendo l'impostazione proposta dal creditore predetto, invero, simile contegno esimerebbe l'istituto di credito da ulteriori, autonome, disponibili e più approfondite verifiche, così escludendo automaticamente il concorso di colpa del medesimo nell'erogazione del finanziamento discusso. Orbene, a tal proposito appare doveroso segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, “se del caso" (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis, a tenore del quale "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B. ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, emerge dalla relazione in ultimo depositata dal professionista O.C.C. in data 21.7.2025 che, fino al mese di aprile 2023, le condizioni economiche della ricorrente apparivano idonee a sorreggere i finanziamenti contratti, tenuto conto di un raffronto tra il reddito a sua disposizione e l'ammontare delle somme fino a quel momento finanziate (cfr. pag. 20 della relazione depositata in data 21.7.2025); aggiungasi, peraltro, che lo stesso creditore IBL S.P.A. ha rappresentato di aver svolto, ai fini dei controlli funzionali all'eventuale stipula del contratto, “una chiamata al SIC, la banca dati a disposizione della
Pt 3 per verificare l'esistenza di altri finanziamenti”, in seguito alla quale così determinato, sulla base delle informazioni assunte mediante i propri canali di ricerca, al rilascio delle somme richieste;
alla luce delle osservazioni che precedono ed atteso lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono quindi sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1,
-
lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
PO.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire
-
frode o arrecare danno ai creditori;
il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, sotto il profilo patrimoniale, la sig.ra Pt_1 risulta titolare di un solo bene mobile (segnatamente un'autovettura Opel Corsa 147 valutata in € 4.000,00), sicché l'eventuale ricorso alla liquidazione del patrimonio non comporterebbe alcun vantaggio per il ceto creditorio;
né potrebbe, peraltro, giungersi a diverse valutazioni con riferimento alla futura liquidazione del T.F.R. previsto al momento del pensionamento, come sostenuto dal creditore IBL S.P.A. in sede di osservazioni;
a tal riguardo, invero, pare utile osservare che, pur non dubitandosi che la ricorrente, tenuto conto dell'età raggiunta, possa maturare il diritto alla pensione nel termine di sei anni, simili prospettive (tenuto anche conto delle tempistiche connesse all'effettivo versamento del T.F.R.) appaiono ad oggi meno convenienti rispetto al piano proposto, sia in considerazione della relativa durata pari a nemmeno cinque anni, sia in ragione della presenza, pur sempre, di una pluralità di creditori, alcuni dei quali privilegiati e pertanto legittimati ad un soddisfacimento prioritario rispetto ai chirografari;
ne consegue, per l'effetto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che risultino sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, risultando quest'ultimo, anche sotto il profilo del suo raffronto rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, maggiormente conveniente a tale ultima soluzione;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I.,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pt 1
, (C.F. C.F. 1
), nata il [...] a [...] e residente in
[...] Casteldaccia (PA), alla via Otto Marzo n. 25, nei termini e con le modalità proposte come precisate nel piano in ultimo depositato in data 21.7.2025; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;
dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 65%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.;
onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale - apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi