Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2622/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
28/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2622/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs.
n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi con cui il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data 29/01/2024, con riferimento al procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 7729/2017 R.G.L. e al successivo procedimento di opposizione n. 7296/2018 R.G.L., ha liquidato l'onorario in suo favore - quale difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con CP_2
1
2022/7229 del 11/3/2022); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.700,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), deduce la violazione dei criteri fissati per la determinazione dei compensi e delle spese processuali dal
D.M. n. 55/2014 aggiornato al DM 37/2018, per essere stato ridotto immotivatamente il compenso al di sotto della soglia minima inderogabile;
rilevato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come accaduto nel caso di specie, può articolarsi concretamente in due fasi: la prima, che rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva e va dunque remunerata secondo il parametro di liquidazione di cui al n. 9, “procedimenti di istruzione preventiva”, dell'allegato al D.M. n. 55/2014: cioè con un compenso diversificato per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
la seconda, solo eventuale, che va remunerata a termini del parametro n. 4 “cause di previdenza” per tutte e quattro le fasi;
rilevato che ciò, come precisato dalla Cass. 6457/2017, determina una liquidazione omnicomprensiva, che deve tenere conto però di entrambe le fasi;
considerato che
, per quanto riguarda la individuazione degli scaglioni applicabili, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 10455/2015, da cui lo scrivente non ha motivo di discostarsi, per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cpc, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;
rilevato pertanto che, nel caso in esame, il valore della causa va individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (due annualità dell'indennità mensile di accompagnamento) e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014: tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, euro 1.170,00 e per il giudizio di merito € 2.697,00 (cfr.
Cass. n. 6457 cit.); rilevato che, quindi, anche operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, il compenso liquidato dal Tribunale GL è inferiore ai parametri minimi fissati dal DM n. 55/2014 (ovvero inferiore a €1.933,5);
2 che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente, la somma di € 2.607 (€ 585,00, per la fase di ATP, valore minimo, ed € 2.022 per il giudizio di opposizione, valore tra minimo e medio), già ridotta della metà ex art. 130 Dpr n. 115, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014
e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 1.933,50 – €
1.700,00), valori medi ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1
decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data 29/01/2024, liquida a beneficio dell'Avv. a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in detti giudizi in favore di CP_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
[...]
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 10/3/2022 (prot. 2022/7229 del
11/3/2022) - la somma di € 2.607,00 oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 9/1/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
3