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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1757/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Elvira Festa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità in misura pari o superiore al 74%; per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dell'assegno mensile d'invalidità, CP_1 oltre accessori, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 22.6.2023, il sig. esponeva di aver proposto precedente ricorso Parte_1 per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 2056/2022), dinanzi al
Tribunale di Avellino, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità.
Precisava che il ricorso per A.T.P.O. era stato proposto in seguito all'accoglimento parziale dell'istanza finalizzata al riconoscimento dell'invalidità civile, presentata in
1 data 16.11.2021, in quanto l' aveva riconosciuto lo stato di invalidità, con CP_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%, senza diritto a percepire l'assegno.
Agiva, pertanto, al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior gradiente, pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott.
[...]
, espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di consulenza Per_1 tecnica, con la quale aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria e specificava le contestazioni mosse ai rilievi del C.T.U., descrivendo le proprie condizioni fisiche.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità della relazione peritale, atteso che il C.T.U. non aveva rispettato i termini previsti per i singoli depositi, versando in atti la relazione definitiva soltanto 5 giorni prima della data prevista per l'udienza ed impedendo al ricorrente di controdedurre nel termine di 30 giorni, con violazione del contraddittorio.
Contestava nel merito la relazione di C.T.U., in quanto generica e superficiale, asserendo che la diagnosi conclusiva non corrispondeva affatto all'effettivo e ben più grave grado di invalidità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c. e per genericità ed indeterminatezza.
Eccepiva il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., nonché la nullità per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario e socioeconomico.
Deduceva la carenza del requisito reddituale, unitamente alla mancata dimostrazione del mancato svolgimento di attività lavorativa, quali requisiti prescritti dalla L.
118/1971, ai fini dell'insorgenza del diritto alla prestazione di assegno mensile di assistenza.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica allegata, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott. , il quale, tuttavia, benché sollecitato, non Persona_1 provvedeva al deposito.
2 Veniva, pertanto, la rinnovazione della C.T.U., con nomina di un nuovo consulente, in persona del dott. . Persona_2
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In generale, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò detto, nel caso in esame, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati in ricorso e, soprattutto, del dedotto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, rimasta inevasa la richiesta di integrazione rivolta al consulente già nominato nella fase sommaria, questo giudice ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, tra l'altro incaricando il nuovo consulente di esaminare la certificazione medica sopravvenuta ed acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
3 Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cass. lav., 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art.
149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
2. Ebbene, nella relazione definitiva in atti, il C.T.U., in modo pienamente esaustivo ed all'esito di un esame completo ed approfondito, ha accertato quanto segue: “…Sulla base delle risultanze dei documenti sanitari agli atti e dell'esame clinico-obiettivo
, nato il [...], risulta affetto in modo determinante, dal seguente Parte_1 quadro morboso: - disturbo ossessivo-compulsivo con una sindrome depressiva reattiva, importanti manifestazioni somatiche e difficoltà ai rapporti interpersonali, codici di riferimento 1203 e 2207, valutabile con il 50%; - idrosatenite suppurativa di grado severo (Hurley stage3),tale patologia ha un decorso cronico recidivante ed in taluni casi progressivo,con fistole e ascessi multipli- valutabile con il 50%. Come si evince dalla diagnosi, trattasi di patologie a carico della psiche e della pelle, in particolare le condizioni cliniche sono più gravi di quelle presenti alla visita medica collegiale della commissione invalidi civili dell' di Avellino. Infatti, dalla documentazione sanitaria agli atti CP_1 risulta sofferente di idrosatenite suppurativa di grado severo (Hurley stage3),tale patologia ha un decorso cronico recidivante ed in taluni casi progressivo, ha sospeso la terapia in corso per effetti collaterali. Inoltre, presenta una iniziale poliartralgia senza significativi disturbi funzionali. Infine, presenta un disturbo ossessivo-compulsivo, sindrome depressiva reattiva, con importanti manifestazioni somatiche, difficoltà ai rapporti interpersonali secondaria, associate ad idrosatenite suppurativa di grado severo (Hurley stage3). Complessivamente il suddetto quadro morboso incide sulla capacità lavorativa del ricorrente;
per la sua valutazione ci rifaremo alle tabelle valutative dell'invalidità civile del 26/2/1992. Trattandosi di patologie coesistenti, bisogna applicare la formula
a scalare di Balthazard: IP1=50%, IP2=50%. IP1+IP2-IP1xIP2; (0,50+0,50)-(0,50x0,50)=0,75 (75%).
Presenta una invalidità del 75% (settantacinque per cento), a decorrere dal 01/01/2024, epoca dell'aggravamento delle condizioni cliniche. Infine, bisogna concedere una revisione a gennaio/2027”. Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. ha così concluso: “Le patologie riscontrate possono essere valutate in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, di cui alla Gazzetta
Ufficiale n°47, del 26/02/1992. La documentazione sanitaria agli atti, ci permette di affermare, anche alla luce delle considerazioni medico-legali sopra espresse che , nato il Parte_1
17/08/1977, disoccupato, è da considerarsi: - invalido civile pari al 75% (settantacinque per cento), ai sensi della L. 118/71, art.2 e 13 e art.9 D.L.509/88, a decorrere dal 01/01/2024, epoca dell'aggravamento delle condizioni cliniche. Infine, bisogna concedere una revisione a gennaio/2027”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento esame anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
L'evento dirimente, che ha condotto il C.T.U. a rivalutare il riconoscimento del
4 requisito sanitario già formulato nel corso della fase sommaria, si è rivelato l'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente, ed in particolare il decorso cronico recidivante e progressivo della patologia dell'idrosadenite suppurativa di grado severo, nonché il disturbo ossessivo-compulsivo con una sindrome depressiva reattiva.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c..
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano fondati, avendo il C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno mensile d'invalidità richiesto, a far data dal 1.1.2024.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo al sig. , i requisiti sanitari in contesa. Parte_1
3. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
In tal senso, è concordemente orientata la più recente giurisprudenza formatasi in materia (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/09/2020, n. 2763; Tribunale di Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 59; Tribunale di Bari, sez. lav., 03/12/2019, n. 5353).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente, diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al relativo pagamento, con la maggiorazione degli accessori di legge.
5 Ciò in considerazione dello stretto nesso funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
4. Quanto alle difese proposte da parte resistente, esse risultano infondate.
L'esame delle risultanze giudiziali consente di superare le eccezioni di tardività del ricorso per violazione dei termini perentori di cui all'art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., di genericità e di indeterminatezza dell'atto introduttivo (il quale, invece, risulta soddisfare il criterio di specificità dei motivi di opposizione posto dalla norma), nonché
d'insussistenza del requisito sanitario, compiutamente accertato dal C.T.U.
Resta da esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in ragione dell'omessa dimostrazione della sussistenza dei requisiti extra-sanitari, stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici, con delimitazione a quelli previsti per l'indennità di accompagnamento, ossia l'assenza di percezione contestuale di prestazioni analoghe all'indennità di accompagnamento e concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (ex art. 1 co. 4 D. Lgs. 508/1988) e l'assenza di ricovero gratuito in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il (art. 1 co. 3 L. 18/1980). CP_2
Sul punto, è certamente condivisibile l'impostazione interpretativa articolata dalla dominante giurisprudenza, laddove si segnala la necessità di un pur sommario accertamento dei requisiti socioeconomici prescritti, allo scopo di evitare procedure giudiziali prive di utilità concreta;
infatti, il difetto di tali requisiti, finanche in presenza di un requisito sanitario accertato, impedirebbe all'invalido di godere delle provvidenze di legge, sicché essi, benché estranei all'oggetto dell'accertamento, finiscono comunque per incidere sull'ammissibilità della domanda poiché condizionano l'utilità concreta dell'accertamento stesso e, dunque, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, n. 14629: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell' art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
Tuttavia, nella fattispecie, non si versa più nella fase sommaria di accertamento tecnico preventivo, bensì nella fase di opposizione, in cui si assiste ad una riespansione del contraddittorio, sia pure con funzione impugnativa, ed a precisi oneri di specificità delle contestazioni, oneri che gravano su entrambe le parti del giudizio in applicazione del fondamentale criterio di circolarità, tipico del processo del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2021, n. 2174: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto
6 pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”). Ebbene, la ricorrente ha dedotto sin dalla fase sommaria, nonché ribadito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che il diniego del beneficio economico risale ad una valutazione negativa del requisito sanitario.
Di contro, l'ente di previdenza non ha specificamente contestato la sussistenza dei requisiti extra-sanitari, i quali, benché estranei al thema probandum, possono ritenersi dimostrati in forza del principio di cui agli art. 115 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c., ad avviso del giudicante applicabile nel presente giudizio.
Le allegazioni articolate dal ricorrente e la genericità della difesa sul punto svolta dall' possono, pertanto, ritenersi fonte dell'applicazione del principio di non CP_1 contestazione e di implicita ammissione dei fatti.
L'applicazione delle regole fondamentali del contraddittorio giudiziale, tra cui l'onere di contestazione specifica, va predicata a fortiori alla luce dell'inappellabilità della sentenza, ex art. 445 bis c.p.c., ritenuta compatibile con il dettato costituzionale (C.
Cost. n. 243/2014).
A ciò si aggiunga che la domanda amministrativa risulta, appunto, reietta per il solo difetto del requisito sanitario.
Peraltro, va segnalato che l' ha conoscenza immediata, attraverso il e CP_1 CP_3 le correlate banche dati, di ogni elemento socioeconomico stabilito dalla legge ai fini della prestazione de qua.
Ciò nonostante, l' non ha, però, eccepito in maniera specifica l'assenza di uno o CP_4 più requisiti non sanitari, requisiti che devono perciò ritenersi provati per assenza di contestazione, sia pure ai soli fini dell'accertamento dell'interesse ad agire.
Di conseguenza, posto che la fonte della controversia e dell'interesse ad agire del ricorrente sia costituita dalla valutazione medico-legale operata dall' , e non già CP_4 dall'assenza dei requisiti socioeconomici, questi ultimi devono comunque ritenersi sussistenti ai soli fini di cui all'art. 100 c.p.c.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato la data del 1.1.2024 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, in base alla rinnovata C.T.U..
L'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli
7 indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, n. 26565:
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2018, n.
31783; Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav.,
06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Quanto alle spese della fase sommaria, si riscontra la soccombenza di parte ricorrente, confermata dalla C.T.U. espletata in quella sede ed integrata nel presente giudizio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese della precedente fase, avendo validamente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del procedimento per A.T.P.O. ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, dovendo escludersi la natura temeraria della domanda.
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistenti, in capo a , i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1 mensile di invalidità, con decorrenza dal 1.1.2024;
2) dichiara il ricorso inammissibile per il resto;
3) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite della fase di A.T.P.O.;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. sia della precedente CP_1 fase sia del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1757/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Elvira Festa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'invalidità in misura pari o superiore al 74%; per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dell'assegno mensile d'invalidità, CP_1 oltre accessori, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 22.6.2023, il sig. esponeva di aver proposto precedente ricorso Parte_1 per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 2056/2022), dinanzi al
Tribunale di Avellino, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità.
Precisava che il ricorso per A.T.P.O. era stato proposto in seguito all'accoglimento parziale dell'istanza finalizzata al riconoscimento dell'invalidità civile, presentata in
1 data 16.11.2021, in quanto l' aveva riconosciuto lo stato di invalidità, con CP_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%, senza diritto a percepire l'assegno.
Agiva, pertanto, al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior gradiente, pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott.
[...]
, espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di consulenza Per_1 tecnica, con la quale aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria e specificava le contestazioni mosse ai rilievi del C.T.U., descrivendo le proprie condizioni fisiche.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità della relazione peritale, atteso che il C.T.U. non aveva rispettato i termini previsti per i singoli depositi, versando in atti la relazione definitiva soltanto 5 giorni prima della data prevista per l'udienza ed impedendo al ricorrente di controdedurre nel termine di 30 giorni, con violazione del contraddittorio.
Contestava nel merito la relazione di C.T.U., in quanto generica e superficiale, asserendo che la diagnosi conclusiva non corrispondeva affatto all'effettivo e ben più grave grado di invalidità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c. e per genericità ed indeterminatezza.
Eccepiva il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., nonché la nullità per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario e socioeconomico.
Deduceva la carenza del requisito reddituale, unitamente alla mancata dimostrazione del mancato svolgimento di attività lavorativa, quali requisiti prescritti dalla L.
118/1971, ai fini dell'insorgenza del diritto alla prestazione di assegno mensile di assistenza.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica allegata, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott. , il quale, tuttavia, benché sollecitato, non Persona_1 provvedeva al deposito.
2 Veniva, pertanto, la rinnovazione della C.T.U., con nomina di un nuovo consulente, in persona del dott. . Persona_2
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In generale, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò detto, nel caso in esame, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati in ricorso e, soprattutto, del dedotto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, rimasta inevasa la richiesta di integrazione rivolta al consulente già nominato nella fase sommaria, questo giudice ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, tra l'altro incaricando il nuovo consulente di esaminare la certificazione medica sopravvenuta ed acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
3 Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cass. lav., 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art.
149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
2. Ebbene, nella relazione definitiva in atti, il C.T.U., in modo pienamente esaustivo ed all'esito di un esame completo ed approfondito, ha accertato quanto segue: “…Sulla base delle risultanze dei documenti sanitari agli atti e dell'esame clinico-obiettivo
, nato il [...], risulta affetto in modo determinante, dal seguente Parte_1 quadro morboso: - disturbo ossessivo-compulsivo con una sindrome depressiva reattiva, importanti manifestazioni somatiche e difficoltà ai rapporti interpersonali, codici di riferimento 1203 e 2207, valutabile con il 50%; - idrosatenite suppurativa di grado severo (Hurley stage3),tale patologia ha un decorso cronico recidivante ed in taluni casi progressivo,con fistole e ascessi multipli- valutabile con il 50%. Come si evince dalla diagnosi, trattasi di patologie a carico della psiche e della pelle, in particolare le condizioni cliniche sono più gravi di quelle presenti alla visita medica collegiale della commissione invalidi civili dell' di Avellino. Infatti, dalla documentazione sanitaria agli atti CP_1 risulta sofferente di idrosatenite suppurativa di grado severo (Hurley stage3),tale patologia ha un decorso cronico recidivante ed in taluni casi progressivo, ha sospeso la terapia in corso per effetti collaterali. Inoltre, presenta una iniziale poliartralgia senza significativi disturbi funzionali. Infine, presenta un disturbo ossessivo-compulsivo, sindrome depressiva reattiva, con importanti manifestazioni somatiche, difficoltà ai rapporti interpersonali secondaria, associate ad idrosatenite suppurativa di grado severo (Hurley stage3). Complessivamente il suddetto quadro morboso incide sulla capacità lavorativa del ricorrente;
per la sua valutazione ci rifaremo alle tabelle valutative dell'invalidità civile del 26/2/1992. Trattandosi di patologie coesistenti, bisogna applicare la formula
a scalare di Balthazard: IP1=50%, IP2=50%. IP1+IP2-IP1xIP2; (0,50+0,50)-(0,50x0,50)=0,75 (75%).
Presenta una invalidità del 75% (settantacinque per cento), a decorrere dal 01/01/2024, epoca dell'aggravamento delle condizioni cliniche. Infine, bisogna concedere una revisione a gennaio/2027”. Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. ha così concluso: “Le patologie riscontrate possono essere valutate in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, di cui alla Gazzetta
Ufficiale n°47, del 26/02/1992. La documentazione sanitaria agli atti, ci permette di affermare, anche alla luce delle considerazioni medico-legali sopra espresse che , nato il Parte_1
17/08/1977, disoccupato, è da considerarsi: - invalido civile pari al 75% (settantacinque per cento), ai sensi della L. 118/71, art.2 e 13 e art.9 D.L.509/88, a decorrere dal 01/01/2024, epoca dell'aggravamento delle condizioni cliniche. Infine, bisogna concedere una revisione a gennaio/2027”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento esame anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
L'evento dirimente, che ha condotto il C.T.U. a rivalutare il riconoscimento del
4 requisito sanitario già formulato nel corso della fase sommaria, si è rivelato l'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente, ed in particolare il decorso cronico recidivante e progressivo della patologia dell'idrosadenite suppurativa di grado severo, nonché il disturbo ossessivo-compulsivo con una sindrome depressiva reattiva.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c..
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano fondati, avendo il C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno mensile d'invalidità richiesto, a far data dal 1.1.2024.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo al sig. , i requisiti sanitari in contesa. Parte_1
3. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
In tal senso, è concordemente orientata la più recente giurisprudenza formatasi in materia (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/09/2020, n. 2763; Tribunale di Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 59; Tribunale di Bari, sez. lav., 03/12/2019, n. 5353).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente, diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al relativo pagamento, con la maggiorazione degli accessori di legge.
5 Ciò in considerazione dello stretto nesso funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
4. Quanto alle difese proposte da parte resistente, esse risultano infondate.
L'esame delle risultanze giudiziali consente di superare le eccezioni di tardività del ricorso per violazione dei termini perentori di cui all'art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., di genericità e di indeterminatezza dell'atto introduttivo (il quale, invece, risulta soddisfare il criterio di specificità dei motivi di opposizione posto dalla norma), nonché
d'insussistenza del requisito sanitario, compiutamente accertato dal C.T.U.
Resta da esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in ragione dell'omessa dimostrazione della sussistenza dei requisiti extra-sanitari, stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici, con delimitazione a quelli previsti per l'indennità di accompagnamento, ossia l'assenza di percezione contestuale di prestazioni analoghe all'indennità di accompagnamento e concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (ex art. 1 co. 4 D. Lgs. 508/1988) e l'assenza di ricovero gratuito in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il (art. 1 co. 3 L. 18/1980). CP_2
Sul punto, è certamente condivisibile l'impostazione interpretativa articolata dalla dominante giurisprudenza, laddove si segnala la necessità di un pur sommario accertamento dei requisiti socioeconomici prescritti, allo scopo di evitare procedure giudiziali prive di utilità concreta;
infatti, il difetto di tali requisiti, finanche in presenza di un requisito sanitario accertato, impedirebbe all'invalido di godere delle provvidenze di legge, sicché essi, benché estranei all'oggetto dell'accertamento, finiscono comunque per incidere sull'ammissibilità della domanda poiché condizionano l'utilità concreta dell'accertamento stesso e, dunque, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, n. 14629: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell' art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
Tuttavia, nella fattispecie, non si versa più nella fase sommaria di accertamento tecnico preventivo, bensì nella fase di opposizione, in cui si assiste ad una riespansione del contraddittorio, sia pure con funzione impugnativa, ed a precisi oneri di specificità delle contestazioni, oneri che gravano su entrambe le parti del giudizio in applicazione del fondamentale criterio di circolarità, tipico del processo del lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2021, n. 2174: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto
6 pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”). Ebbene, la ricorrente ha dedotto sin dalla fase sommaria, nonché ribadito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che il diniego del beneficio economico risale ad una valutazione negativa del requisito sanitario.
Di contro, l'ente di previdenza non ha specificamente contestato la sussistenza dei requisiti extra-sanitari, i quali, benché estranei al thema probandum, possono ritenersi dimostrati in forza del principio di cui agli art. 115 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c., ad avviso del giudicante applicabile nel presente giudizio.
Le allegazioni articolate dal ricorrente e la genericità della difesa sul punto svolta dall' possono, pertanto, ritenersi fonte dell'applicazione del principio di non CP_1 contestazione e di implicita ammissione dei fatti.
L'applicazione delle regole fondamentali del contraddittorio giudiziale, tra cui l'onere di contestazione specifica, va predicata a fortiori alla luce dell'inappellabilità della sentenza, ex art. 445 bis c.p.c., ritenuta compatibile con il dettato costituzionale (C.
Cost. n. 243/2014).
A ciò si aggiunga che la domanda amministrativa risulta, appunto, reietta per il solo difetto del requisito sanitario.
Peraltro, va segnalato che l' ha conoscenza immediata, attraverso il e CP_1 CP_3 le correlate banche dati, di ogni elemento socioeconomico stabilito dalla legge ai fini della prestazione de qua.
Ciò nonostante, l' non ha, però, eccepito in maniera specifica l'assenza di uno o CP_4 più requisiti non sanitari, requisiti che devono perciò ritenersi provati per assenza di contestazione, sia pure ai soli fini dell'accertamento dell'interesse ad agire.
Di conseguenza, posto che la fonte della controversia e dell'interesse ad agire del ricorrente sia costituita dalla valutazione medico-legale operata dall' , e non già CP_4 dall'assenza dei requisiti socioeconomici, questi ultimi devono comunque ritenersi sussistenti ai soli fini di cui all'art. 100 c.p.c.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato la data del 1.1.2024 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, in base alla rinnovata C.T.U..
L'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli
7 indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, n. 26565:
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2018, n.
31783; Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav.,
06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Quanto alle spese della fase sommaria, si riscontra la soccombenza di parte ricorrente, confermata dalla C.T.U. espletata in quella sede ed integrata nel presente giudizio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese della precedente fase, avendo validamente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del procedimento per A.T.P.O. ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, dovendo escludersi la natura temeraria della domanda.
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistenti, in capo a , i requisiti sanitari per l'assegno Parte_1 mensile di invalidità, con decorrenza dal 1.1.2024;
2) dichiara il ricorso inammissibile per il resto;
3) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite della fase di A.T.P.O.;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. sia della precedente CP_1 fase sia del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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