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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Lancioni
- attrice opponente
contro
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta opposta contumace in riassunzione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19/6/2025, “- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da con il ricorso per Controparte_1 ingiunzione, perché destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi e per l'effetto accogliere integralmente la spiegata opposizione e dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1490/2021, emesso dal
Tribunale di Pisa in data 30.9.2021, pubblicato il 30.9.2021 (n. 3588/2021 R.G), notificato in data
5.10.2021, per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di causa”; in via istruttoria, insiste nelle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 30/9/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di € Controparte_1
78.630,65, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza del contratto di appalto stipulato in data 11/8/2020 e rimasto in parte inadempiuto dalla committente.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'impossibilità temporanea di adempiere ai sensi dell'art. 1256 c.c., deducendo che l'operazione immobiliare di lottizzazione fosse stata pregiudicata dalle conseguenze derivanti dal rinvenimento, da parte di di sostanze inquinate nel terreno Pt_2 costituente la pista di accesso al cantiere della medesima terreno che sarebbe stato Parte_1 conferito da una delle ditte coinvolte nell'inchiesta della DDA di Firenze riguardante lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle aziende conciarie. Secondo l'opponente, tale circostanza – sopravvenuta, imprevedibile e indipendente dal comportamento della debitrice – avrebbe indotto alcuni promissari acquirenti dei lotti realizzati a richiedere la proroga dei termini originariamente pattuiti per la stipula dei contratti definitivi, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto percepire, nei tempi previsti, il saldo dei relativi prezzi di compravendita, circostanza che aveva inciso significativamente sull'equilibrio economico-organizzativo dell'operazione immobiliare e reso temporaneamente impossibile, per l'opponente, adempiere puntualmente al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatrice.
1.2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione, la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, la convenuta ha contestato la ricorrenza di un'impossibilità temporanea della prestazione, rilevando altresì che l'opponente aveva effettuato, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, due pagamenti: il primo di € 40.000,00 in data 25/11/2021 e il secondo di € 10.000,00 in data
14/3/2022.
1.3. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ha dichiarato di aver corrisposto la somma di € 40.000,00 in data 25/11/2021 (doc. 10, fasc. opponente) e di ulteriori € 20.000,00, mediante due versamenti eseguiti dalla società socia Immobiliare Agricola Pontedera S.r.l. in data 24
e 27/5/2022 (doc. 8).
1.4. Con provvedimento del 14/12/2022, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del procedimento in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta, intervenuta con sentenza del Tribunale di Pisa n. 35/2022.
In data 24/2/2023, parte opponente ha formulato istanza di riassunzione del giudizio e, previa fissazione della nuova udienza per il prosieguo, ha provveduto a notificare alla curatela di
[...]
[..
[...] il ricorso in riassunzione unitamente al relativo decreto di fissazione udienza;
l'opposta Controparte_2 non si è costituita.
1.5. La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 19/6/2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opponente ha precisato le proprie conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio all'esito della riassunzione, non ha provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, trovando conferma l'ordinanza di rigetto del
5/7/2023, alla cui motivazione si rinvia integralmente.
2.2. Nel merito, deve osservarsi che è pacifica tra le parti sia la sussistenza del contratto di appalto
(doc. 1, fasc. opposta), sia l'esistenza del credito fatto valere da con la domanda Controparte_1 monitoria.
Risulta altresì documentalmente provato – nonché riconosciuto dalla stessa opposta – che l'opponente, nelle more del giudizio e successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha effettuato pagamenti parziali del credito, versando la somma di € 40.000,00 in data 25/11/2021 (doc.
10, fasc. opponente) e ulteriori € 20.000,00 mediante due versamenti eseguiti dalla società socia
Immobiliare Agricola Pontedera S.r.l. in data 24 e 27/5/2022 (doc. 8).
Ne deriva la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo sopravvenuta la parziale estinzione del credito.
Nondimeno, l'opponente deve essere condannata al pagamento del residuo importo ancora dovuto, pari a € 18.630,65.
Invero, l'opposizione non è azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ad il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto (Cass. civ. n. 11660/2007).
Nella specie, l'unico motivo di opposizione formulato da non è meritevole di Parte_1 accoglimento
È infatti principio consolidato che, in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione idonea ad estinguere l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che 3 impedisce l'adempimento e che, alla stregua del principio “genus nunquam perit”, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro: l'impossibilità della prestazione non può quindi consistere nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto obbligatorio (Cass. civ. n. 20152/2022; Cass. civ. n. 25777/2013)
Applicando tali principi al caso in esame, la circostanza per cui alcuni promissari acquirenti dei lotti realizzati dall'opponente abbiano richiesto una proroga del termine per la stipula dei contratti definitivi – con conseguente mancata percezione del saldo dei prezzi nei tempi originariamente previsti – non può assumere alcuna rilevanza nel rapporto tra l'opponente e la creditrice, non esistendo tra le due operazioni negoziali alcun collegamento funzionale, né avendo le parti pattuito condizioni sospensive o risolutive in tal senso.
Il mancato riconoscimento della prospettata impossibilità temporanea comporta, altresì, il maturare degli interessi moratori, da calcolarsi sulla sorte capitale di € 78.630,65 ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c., dalla domanda giudiziale (deposito del ricorso monitorio) fino ai rispettivi soddisfi, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio.
2.3. Va infine respinta la domanda formulata da volta alla condanna della Controparte_1 [...] ex art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi che consentano di affermare che quest'ultima Parte_1 abbia agito con mala fede o colpa grave. Difatti, “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. civ. n. 19948/2023).
3. Spese
3.1. Essendo rimasta contumace all'esito della riassunzione, nulla Controparte_1 deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio.
3.2. Le spese del procedimento monitorio sono invece poste in capo all'opponente.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che la revoca del decreto ingiuntivo opposto non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
4 Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1490/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 30/9/2021;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di nella persona del curatore, della Controparte_1 somma di € 18.630,65;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di nella persona del curatore, al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori, da calcolarsi sulla sorte capitale di € 78.630,65 ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale (deposito del ricorso monitorio) fino ai rispettivi soddisfi, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio;
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di Parte_1
- nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Pisa, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Lancioni
- attrice opponente
contro
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta opposta contumace in riassunzione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19/6/2025, “- nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da con il ricorso per Controparte_1 ingiunzione, perché destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi e per l'effetto accogliere integralmente la spiegata opposizione e dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1490/2021, emesso dal
Tribunale di Pisa in data 30.9.2021, pubblicato il 30.9.2021 (n. 3588/2021 R.G), notificato in data
5.10.2021, per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di causa”; in via istruttoria, insiste nelle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 30/9/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società dell'importo di € Controparte_1
78.630,65, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza del contratto di appalto stipulato in data 11/8/2020 e rimasto in parte inadempiuto dalla committente.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'impossibilità temporanea di adempiere ai sensi dell'art. 1256 c.c., deducendo che l'operazione immobiliare di lottizzazione fosse stata pregiudicata dalle conseguenze derivanti dal rinvenimento, da parte di di sostanze inquinate nel terreno Pt_2 costituente la pista di accesso al cantiere della medesima terreno che sarebbe stato Parte_1 conferito da una delle ditte coinvolte nell'inchiesta della DDA di Firenze riguardante lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle aziende conciarie. Secondo l'opponente, tale circostanza – sopravvenuta, imprevedibile e indipendente dal comportamento della debitrice – avrebbe indotto alcuni promissari acquirenti dei lotti realizzati a richiedere la proroga dei termini originariamente pattuiti per la stipula dei contratti definitivi, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto percepire, nei tempi previsti, il saldo dei relativi prezzi di compravendita, circostanza che aveva inciso significativamente sull'equilibrio economico-organizzativo dell'operazione immobiliare e reso temporaneamente impossibile, per l'opponente, adempiere puntualmente al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatrice.
1.2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione, la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, la convenuta ha contestato la ricorrenza di un'impossibilità temporanea della prestazione, rilevando altresì che l'opponente aveva effettuato, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, due pagamenti: il primo di € 40.000,00 in data 25/11/2021 e il secondo di € 10.000,00 in data
14/3/2022.
1.3. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ha dichiarato di aver corrisposto la somma di € 40.000,00 in data 25/11/2021 (doc. 10, fasc. opponente) e di ulteriori € 20.000,00, mediante due versamenti eseguiti dalla società socia Immobiliare Agricola Pontedera S.r.l. in data 24
e 27/5/2022 (doc. 8).
1.4. Con provvedimento del 14/12/2022, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del procedimento in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta, intervenuta con sentenza del Tribunale di Pisa n. 35/2022.
In data 24/2/2023, parte opponente ha formulato istanza di riassunzione del giudizio e, previa fissazione della nuova udienza per il prosieguo, ha provveduto a notificare alla curatela di
[...]
[..
[...] il ricorso in riassunzione unitamente al relativo decreto di fissazione udienza;
l'opposta Controparte_2 non si è costituita.
1.5. La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 19/6/2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte opponente ha precisato le proprie conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
2.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1 sebbene ritualmente evocato in giudizio all'esito della riassunzione, non ha provveduto a costituirsi.
Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da parte opponente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, trovando conferma l'ordinanza di rigetto del
5/7/2023, alla cui motivazione si rinvia integralmente.
2.2. Nel merito, deve osservarsi che è pacifica tra le parti sia la sussistenza del contratto di appalto
(doc. 1, fasc. opposta), sia l'esistenza del credito fatto valere da con la domanda Controparte_1 monitoria.
Risulta altresì documentalmente provato – nonché riconosciuto dalla stessa opposta – che l'opponente, nelle more del giudizio e successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha effettuato pagamenti parziali del credito, versando la somma di € 40.000,00 in data 25/11/2021 (doc.
10, fasc. opponente) e ulteriori € 20.000,00 mediante due versamenti eseguiti dalla società socia
Immobiliare Agricola Pontedera S.r.l. in data 24 e 27/5/2022 (doc. 8).
Ne deriva la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo sopravvenuta la parziale estinzione del credito.
Nondimeno, l'opponente deve essere condannata al pagamento del residuo importo ancora dovuto, pari a € 18.630,65.
Invero, l'opposizione non è azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ad il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto (Cass. civ. n. 11660/2007).
Nella specie, l'unico motivo di opposizione formulato da non è meritevole di Parte_1 accoglimento
È infatti principio consolidato che, in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione idonea ad estinguere l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che 3 impedisce l'adempimento e che, alla stregua del principio “genus nunquam perit”, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro: l'impossibilità della prestazione non può quindi consistere nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto obbligatorio (Cass. civ. n. 20152/2022; Cass. civ. n. 25777/2013)
Applicando tali principi al caso in esame, la circostanza per cui alcuni promissari acquirenti dei lotti realizzati dall'opponente abbiano richiesto una proroga del termine per la stipula dei contratti definitivi – con conseguente mancata percezione del saldo dei prezzi nei tempi originariamente previsti – non può assumere alcuna rilevanza nel rapporto tra l'opponente e la creditrice, non esistendo tra le due operazioni negoziali alcun collegamento funzionale, né avendo le parti pattuito condizioni sospensive o risolutive in tal senso.
Il mancato riconoscimento della prospettata impossibilità temporanea comporta, altresì, il maturare degli interessi moratori, da calcolarsi sulla sorte capitale di € 78.630,65 ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c., dalla domanda giudiziale (deposito del ricorso monitorio) fino ai rispettivi soddisfi, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio.
2.3. Va infine respinta la domanda formulata da volta alla condanna della Controparte_1 [...] ex art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi che consentano di affermare che quest'ultima Parte_1 abbia agito con mala fede o colpa grave. Difatti, “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. civ. n. 19948/2023).
3. Spese
3.1. Essendo rimasta contumace all'esito della riassunzione, nulla Controparte_1 deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio.
3.2. Le spese del procedimento monitorio sono invece poste in capo all'opponente.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che la revoca del decreto ingiuntivo opposto non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
4 Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1490/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 30/9/2021;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di nella persona del curatore, della Controparte_1 somma di € 18.630,65;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di nella persona del curatore, al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori, da calcolarsi sulla sorte capitale di € 78.630,65 ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale (deposito del ricorso monitorio) fino ai rispettivi soddisfi, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio;
- pone le spese del procedimento monitorio a carico di Parte_1
- nulla sulle spese di lite del presente giudizio.
Pisa, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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