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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1295/2023 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. sopra indicato, promossa da:
con sede legale in Milano, P.zza Meda n. 4, C.F. , P.I. Parte_1 P.IVA_1
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo P.IVA_2 delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, n. MI – 2109611 del R.E.A., in persona del Procuratore Speciale, Dott. , in forza di procura per atto Persona_1
Notaio di Milano in data 17.07.2023 (Rep. n. 48051, Racc. n. 15970 - Persona_2 doc. 1), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Simona Bezzi del Foro di Novara (C.F. ), presso il cui Studio di Novara, C.so Cavallotti n. CodiceFiscale_1
20, fax: 0321.681446, e-mail: pec Email_1
(cui inviare le comunicazioni e notificazioni, Email_2 anche d'ufficio ex art. 170 c.p.c.), giusta delega in atti,
PARTE APPELLANTE
contro
:
nato a [...] il [...] residente in [...]
Monte Sabatino, n. 21, Codice fiscale C.F._2 Parte_3 nata a [...] l'[...], residente in [...], codice fiscale , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
02/01/1951, residente in Arquata Scrivia (AL), Fraz. Rigoroso, Borgata La Spezia, n. 2, codice fiscale , elettivamente domiciliati in Novi Ligure (AL), Via C.F._4
Pietro Isola, n. 3/22, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Ponassi (Codice fiscale
), che, giusta procura in atti, li rappresenta e difende dichiarando di C.F._5 voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 0143/314669, Email_3
PARTE APPELLATA
1 avverso:
la sentenza n. 718/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in data 14 agosto 2023 nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 R.G. Trib. e pubblicata in data 21 agosto 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Contrariis reiectis,
- nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, o per quelli che la Corte riterrà opportuni, il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 718/2023 resa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, a definizione della causa portante RG n. 2136/2021, pubblicata in data 21.08.2023 e notificata il successivo 25.09.2023, e per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dai Sigg.ri , Pt_4 Parte_3 ed nei confronti dell'Istituto esponente con atto di citazione datato 07.07.2021, Pt_2 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via istruttoria: dare ingresso all'istruttoria orale esclusa in primo grado all'udienza del 04.05.2022, ammettendo la prova per testi di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 21.02.2022, con i testi e sui capitoli da 8. a 10. ivi dedotti e ritrascritti in sede di precisazione delle conclusioni, qui integralmente richiamati. Ove ritenuto, dare ingresso all'ordine ex art. 210 c.p.c., anch'essa escluso dal Tribunale di Alessandria nel provvedimento citato, avente ad oggetto l'esibizione a carico di parte attrice, odierna appellata, della documentazione attinente al procedimento penale a carico del (Tribunale di Alessandria RGNR 1924/16 e sua eventuale impugnazione); Pt_5
- in ogni caso: condannare gli appellati a restituire a le somme Parte_1 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge,
- Rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria n. 718/2023 pubblicata in data 21/08/2023 nel giudizio RG 2136/2021;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento ha ad oggetto la controversia fra gli eredi della defunta Per_3
e la banca che svincolò a favore di un terzo, falso erede, somme di denaro e titoli
[...] ricadenti nell'asse ereditario.
2 La signora decedeva il 20.11.2010, lasciando un conto corrente, acceso Persona_3 nel 2008, con un saldo di € 19.055,53 nonché strumenti finanziari per un valore di € 149.938,84 presso la filiale di Arquata Scrivia dell'allora Cassa di Risparmio di Alessandria, ora odierna appellante. Pt_1 Parte_1
Il signor commercialista della defunta, si Persona_4 presentava alla filiale della banca pochi giorni dopo il decesso della signora , Per_3 esibendo un testamento olografo datato 1.10.2010, in cui egli era indicato come erede. La banca, ritenendo conclusa la pratica successoria sulla base della documentazione presentata, che includeva anche la copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento e un atto di notorietà attestante l'assenza di altri aventi diritto, svincolava le somme e i titoli a favore del signor nel febbraio 2011. Pt_5
Oltre nove anni dopo, il 23.07.2020, gli odierni appellati, signori Parte_4 [...]
e presentavano alla banca una richiesta di liquidazione Parte_3 Parte_2 dei beni ereditari affermando di essere gli unici eredi della defunta in forza Persona_3 di testamento olografo datato 8.11.2010 e pubblicato nel 2015. Rimasta senza esito la loro richiesta, essi, con atto di citazione del 09.07.2021, convenivano in giudizio per la liquidazione delle somme e dei titoli Parte_1 appartenuti alla de cuius. I signori e evidenziavano come la Pt_4 Parte_3 Pt_2 banca avesse illegittimamente svincolato le somme a favore del basandosi su Pt_5 una scheda testamentaria la cui falsità era stata dichiarata dal Tribunale penale di Alessandria con sentenza n. 629/13 del 13.12.2013, con la quale era anche stata applicata al ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena per il reato di falso. Pt_5
Pertanto, il pagamento da parte della banca al signor non poteva essere Pt_5 considerato liberatorio, non essendo possibile ravvisare la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. per mancanza della buona fede in capo alla banca, la quale aveva svincolato le somme appartenenti all'asse ereditario senza accertare doverosamente la qualità di erede in capo al Pt_5
Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 718/2023 qui appellata, accoglieva la domanda e condannava il a pagare agli attori la somma di € Parte_1
165.008,66 oltre accessori nonché le spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi ed € 786 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge. Preliminarmente, il Tribunale evidenziava alcune circostanze a favore della banca convenuta. Scriveva, in proposito, il Tribunale: “nel caso che ci occupa : 1) è emerso che non sussisteva uno degli addebiti mossi dagli attori alla Banca e cioè aver dato corso al pagamento all'apparente erede senza neppure chiedergli di depositare un atto notorio, o quanto meno una dichiarazione sostitutiva di questo, da cui risultasse che il Pt_5 fosse erede : a tal proposito la ha prodotto, sia pur tardivamente all'udienza del 7 CP_1 giugno 2022, l'atto di notorietà, redatto dal notaio con la presenza di due Persona_5 testimoni, da cui risultava la qualità del Canobbio di erede universale della sig.ra Per_3
; trattasi di produzione che può dirsi tempestiva, considerato che la aveva
[...] CP_1 prodotto denuncia di smarrimento documentazione causa alluvione della Filiale di Novi Ligure ( doc. 6) e che quanto accaduto ha reso certo più difficile reperire la documentazione stessa;
2) si tratta di svincolo di somme e titoli a seguito di successione, e di testamento olografo, mentre gli obblighi della Banca relativi al controllo di firme vengono solitamente ascritti alla stessa quando si tratta di assegni;
3) la condotta degli attori non appare del tutto incolpevole, in particolare risulta dalla produzione attorea n. 11 che a inizio marzo
3 2011 la sig.,ra aveva presentato alla Procura della Repubblica di Alessandria Parte_4 un esposto da cui si evinceva che fin dal decesso della de cuius, avvenuto il 20 novembre precedente, e la successiva notizia che l'erede fosse il aveva nutrito Parte_6 serissimi sospetti sull'autenticità del testamento, tanto da incaricare un esperto del suo esame e da recarsi con la presso il per avere spiegazioni ( il che Parte_3 Pt_5 confermava la fondatezza dei sospetti perché questi si agitava moltissimo e arrivava a offrire del denaro alle due donne per scongiurare denunce): ebbene di tutto ciò gli eredi odierni attori non hanno mai avvisato la così da indurla a sospendere lo svincolo a CP_1 favore del delle sostanze ereditarie che proprio in quel periodo era in corso”. Pt_5
Il Tribunale perveniva, tuttavia, alla condanna dell'Istituto di credito convenuto, ritenendo che la banca non avesse rispettato gli elevati parametri di diligenza richiesti al bonus argentarius. In particolare, il Tribunale riteneva ingiustificato e negligente l'affidamento riposto dalla nella documentazione esibita dal signor . CP_1 Pt_5
L'Istituto di credito avrebbe omesso, in particolare, di effettuare adeguati controlli sulla firma apposta in calce al testamento. Un mero confronto con la firma apposta sul contratto di conto corrente avrebbe permesso, secondo il Tribunale, di rilevare ictu oculi la grossolana falsificazione. Il Tribunale osservava che un assegno recante una firma di tale evidente falsità non sarebbe mai stato pagato;
pertanto, identica diligenza era doverosa nello svincolare una somma tanto ragguardevole. Secondo il Tribunale, poiché l'istituto di credito non aveva adottato le cautele richieste dalla “diligenza del buon banchiere”, non era invocabile la disciplina liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.), difettando, nella specie, la buona fede dell'ente pagatore.
ha proposto appello avverso tale sentenza. Parte_1
Con il primo motivo, la banca appellante contesta l'estensione del criterio di diligenza "qualificata" (art. 1176, comma 2, c.c.), tipicamente richiesto nella negoziazione di assegni e titoli al portatore, alla vicenda successoria e allo svincolo dei beni ereditari. Sostiene che l'estinzione dei rapporti bancari per morte del correntista richieda un minor grado di diligenza, basato sulla disciplina successoria e la prassi bancaria. Afferma che la sentenza impugnata ha ignorato le peculiarità del caso e forzato l'applicazione dei principii relativi agli assegni. ritiene che avrebbe dovuto essere applicata la Parte_1 previsione generale dell'art. 1189 c.c. sull'apparenza liberatoria, basata sulla buona fede del debitore, che a suo dire non aveva l'obbligo di indagare sull'autenticità di un testamento non impugnato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha posto a carico della banca l'onere di esaminare la sottoscrizione del testamento e di rifiutare lo svincolo. Sostiene la banca appellante che una tale condotta sarebbe potenzialmente pregiudizievole per un erede effettivo (art. 1188 c.c.). La banca appellante evidenzia che la sentenza del Tribunale non avrebbe chiarito le concrete modalità operative per evitare di dar seguito alla richiesta dell'erede apparente e che comunque che essa non aveva l'onere né l'interesse ad avviare azioni legali per accertare un'eventuale falsità della scheda testamentaria.
Con il terzo motivo, la banca appellante contesta la sentenza laddove ha affermato che la firma sul testamento, poi rivelatosi falso, sarebbe stata "del tutto diversa" dallo specimen in possesso della banca e che la falsità sarebbe stata rilevabile "ictu oculi". CP_2
4
[...] ribadisce l'insussistenza di un obbligo di verifica sull'autenticità della firma del testamento mediante comparazione con le sottoscrizioni sui contratti bancari. Sostiene che un raffronto tecnico avrebbe richiesto scritture comparative idonee e coeve al testamento, e che la firma su un contratto del 2008 non sarebbe stata adeguata, specialmente considerando le precarie condizioni di salute della defunta alla data indicata nel testamento (1° ottobre 2010). Inoltre, cita la testimonianza della Direttrice che ha dichiarato di non essere in grado di effettuare confronti e di non essere un perito calligrafo. Afferma che la falsità non era così evidente da essere percepita da chiunque e sottolinea che comunque lo "specimen" più volte menzionato dal Tribunale non è mai stato prodotto in giudizio.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il mancato rilievo dato dal Tribunale alla condotta degli attori, odierni appellati. Evidenzia che la signora aveva nutrito seri Pt_4 sospetti sull'autenticità del testamento fin dal decesso della (novembre 2010), Per_3 tanto da presentare un esposto alla Procura nel marzo 2011 e incaricare un esperto, ma non aveva avvisato la banca. sostiene che una corretta valutazione di tale Parte_1 condotta avrebbe dovuto comportare quantomeno l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per la rilevanza causale o l'aggravamento della situazione.
L'appellante contesta, infine, la condanna al pagamento integrale delle spese di lite, ritenendo che sussistessero valide ragioni (peculiarità della vicenda, limitati contributi giurisprudenziali specifici, accoglimento solo parziale delle ragioni attoree in alcuni punti della motivazione, situazione di apparenza, condotta degli eredi) per disporre la compensazione totale o parziale delle spese.
Gli appellati, signori e , chiedono la conferma della sentenza di Pt_4 Parte_3 Pt_2 primo grado. Le loro difese si articolano in risposta ai motivi di appello.
Contro il primo motivo, essi sostengono che l'obbligo della banca di osservare la diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.) era già stato contrattualmente pattuito con la defunta nelle "Condizioni generali per l'apertura di rapporti con la Cassa di Risparmio di Alessandria", che si applicano anche agli eredi. Affermano che la buona fede sottesa all'applicazione dell'art. 1189 c.c. è esclusa dalla colpa grave, come quella derivante dal non aver rilevato una falsità evidente. Inoltre, gli appellati richiamano giurisprudenza (ad esempio, Cassazione civile, sez. I, 19/04/2018, n. 9758; Cassazione civile, sez. II, 11/09/2013, n. 20847; Cassazione civile, sez. III, 04/06/2013, n. 14028) secondo cui l'art. 1189 c.c. si applica solo se la situazione di apparenza è stata ingenerata dal vero creditore, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
In relazione al secondo motivo di appello, gli appellati ribadiscono che il Tribunale ha correttamente individuato la condotta alternativa: contestare la falsità e rifiutare lo svincolo in attesa di chiarimenti. Tale rifiuto non avrebbe arrecato pregiudizio al perché il testamento era falso e privo di efficacia. La banca non doveva avviare Pt_5 azioni legali, ma poteva rifiutare il pagamento basandosi sugli elementi oggettivi che facevano dubitare della legittimazione. Suggeriscono che la banca avrebbe potuto ricorrere allo strumento del deposito liberatorio (art. 687 c.p.c.). La tardiva conoscenza da parte della banca della sentenza di patteggiamento non esclude la sua colpa originaria per non aver verificato la legittimazione del richiedente. La banca è sempre obbligata a
5 verificare con attenzione la scheda testamentaria, specialmente prima che decorra il termine per l'accettazione dell'eredità.
In relazione al terzo motivo, gli appellanti contestano l'assunto avversario secondo cui la falsità non sarebbe stata rilevabile ictu oculi. La regola di privilegiare la validità del testamento attiene all'interpretazione della volontà, non alla validazione di un falso. La differenza temporale tra il contratto bancario (2008) e il testamento (2010) è breve e non poteva giustificare una profonda modifica della grafia. La falsità era manifesta e rilevabile da chiunque, anche da un semplice impiegato, confrontando la sottoscrizione del testamento a favore di con le firme della de cuius sui documenti bancari. Gli Pt_5 appellanti sottolineano il fatto che lo stesso Giudice di primo grado ha argomentatamente rilevato la diversità palese della firma sul testamento da quella sul contratto di apertura di conto corrente. Gli appellanti ammettono che lo "specimen" non è stato prodotto in causa, ma ritengono il dato irrilevante, essendo sufficiente, ai fini che interessano, la firma sul contratto di conto corrente. Gli appellanti rilevano di essere ricorsi ad un esperto grafologo nel 2012, ma soltanto per formalizzare la denuncia penale, sicché tale circostanza non esclude l'evidenza della falsità della firma sulla scheda testamentaria.
Il quarto motivo di appello è, secondo gli appellati, infondato perché la loro presunta omissione nell'attivarsi per informare la banca della possibile falsità del testamento non avrebbe comunque avuto incidenza causale sul danno. Spiegano che i sospetti sono maturati dopo l'incontro con in data 11.02.2011, mentre la banca aveva già Pt_5 considerato conclusa la pratica successoria il 03.02.2011 e svincolato le somme il 04.02.2011 (conto corrente) e il 10.02.2011 (titoli). Pertanto, anche se avessero avvisato la banca l'11 febbraio, lo svincolo era già avvenuto. Inoltre, all'epoca, essi non conoscevano ancora la loro qualità di eredi (il loro testamento è stato pubblicato solo nel 2015) e quindi non avevano titolo per contestare lo svincolo.
Rispetto al quinto motivo di appello, i signori e osservano che la Pt_4 Parte_3 Pt_2 compensazione delle spese è giustificata solo in casi di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione o mutamento della giurisprudenza, circostanze che non ricorrono nella specie, sicché correttamente il Tribunale ha fondato la decisione sulle spese di lite esclusivamente sulla totale soccombenza della banca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da merita accoglimento poiché la condotta tenuta Parte_1 dalla banca, all'epoca dello svincolo delle somme e degli strumenti finanziari intestati alla defunta signora , risulta diligente e conforme a buona fede. Persona_3
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
L'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente – secondo cui “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede” – è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la
6 morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo (Cass. civ., Sez. II, Sent., c.c. 31/01/2022, dep. 21/06/2022, n. 19936, in un caso in cui la banca depositaria aveva eseguito il pagamento del saldo del conto corrente a favore del procuratore del correntista defunto, allorché, a causa del decesso, la procura era divenuta inefficace). La Cassazione ha avuto modo di chiarire (sent. 19936/2022 cit.) che
“nel deposito bancario, con la consegna si opera ipso iure il passaggio di proprietà del denaro dal depositante alla banca;
al diritto di proprietà del depositante sulle somme si sostituisce un diritto di credito verso la banca, la quale diventa debitrice di un genus (art. 1834 c.c.) ... In caso di morte del depositante, il rapporto si risolve e il diritto di restituzione passa agli eredi. Si capisce, quindi, che, alla morte del depositante, ciò che è compreso nell'universum ius del defunto non è il denaro depositato, ma il credito dell'intestatario defunto verso la banca per il saldo del deposito: "In tema di imposta sulle successioni, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 9, comma 2, - secondo il quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore", - fa riferimento a denaro, gioielli e mobilia di diretta pertinenza del defunto. Pertanto, con riguardo - in particolare - al denaro, rientra nell'ambito di applicazione della norma soltanto quello sul quale il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non il denaro che avesse formato oggetto di un deposito in conto corrente bancario, atteso che in tal caso la proprietà del denaro appartiene alla banca ed il cliente è titolare di un semplice diritto di credito" ... Il principio, seppure affermato in materia tributaria, ha carattere generale, in quanto esprime una regola che riflette la natura giuridica del deposito bancario. Secondo la giurisprudenza i crediti del de cuius non solo fanno parte dell'universum ius del defunto, che è acquistato dall'erede, ma, in caso di coeredità, entrano a far parte della comunione ereditaria”.
Mutatis mutandis, tali principii possono ritenersi riferibili anche agli strumenti finanziari intestati alla de cuius.
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del soggetto pagatore circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del pagatore, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/07/2024, n. 18345). Sia dalla lettera sia dalla ratio dell'art. 1189 c.c., infatti, si ricava che esso mira semplicemente a tutelare il debitore che adempie alla propria obbligazione in una condizione di buona fede soggettiva, cioè nell'ignoranza di poter danneggiare un altro soggetto, in una situazione in cui l'accipiens appariva effettivamente e univocamente il solo creditore legittimato, onde, non sussistendo alcun palese conflitto, il solvens non poteva ragionevolmente immaginare che l'effettivo creditore legittimato potesse essere un soggetto diverso, ignorando, anzi, del tutto (incolpevolmente) che vi fosse un altro soggetto potenzialmente legittimato (Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 11/09/2024, dep. 23/10/2024, n. 27439).
7 Il principio menzionato dalla parte appellata, secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1189 c.c., sarebbe necessario anche un comportamento colposo dell'effettivo creditore, si riferisce a ipotesi di pagamento al rappresentante apparente e pertanto non è pertinente al caso di specie, in cui non si discute di rappresentanza.
Va innanzitutto puntualizzato che gli specimen di firma della signora non sono Per_3 stati prodotti in causa poiché andati perduti a seguito di eventi alluvionali. In particolare, è stato documentato che, nell'autunno 2014, l'archivio della filiale n. 1331 di Arquata Scrivia della Cassa di Risparmio di Alessandria, poi divenuta , Controparte_3 subì due allagamenti in seguito ai quali andarono persi molti documenti, tra cui le
“successioni fino al 2012”, gli “specimen conti correnti estinti fino al 2014” ed i “contratti custodia titoli estinti fino al 2010”, come da denuncia agli atti.
Il Tribunale è giunto a una valutazione di riconoscibilità ictu oculi della falsità della firma apposta in calce alla scheda testamentaria esibita dal sulla base del solo Pt_5 raffronto con la firma apposta dalla de cuius sul contratto di conto corrente. Le valutazioni tratte da questo raffronto costituiscono, in ultima analisi, l'unica ratio decidendi della sentenza appellata, nella quale si legge: “… il testamento olografo falso prodotto dal alla è certamente redatto in modo grossolano e soprattutto la Pt_5 CP_1 firma della sig.ra è del tutto diversa da quella in possesso della;
basta Per_3 CP_1 confrontarla con quella dalla cliente apposta sul contratto di conto corrente prodotto dalla sub doc.to 5 per rendersi conto della falsificazione (la P maiuscola è diversissima e CP_1 così la r e la s minuscole, per non parlare della L maiuscola di , dell'inclinazione Per_3 delle lettere, della tenuta del rigo, della scrittura tremolante etc.)”. Ora, a prescindere dalla genericità di alcune delle sopra riportate affermazioni (non essendo dato comprendere in che cosa consista la “grossolanità redazionale” rilevata dal Giudice di prime cure), le valutazioni del Tribunale circa la difformità delle sottoscrizioni sono atecniche, soggettive e controvertibili.
Nell'immagine qui sotto raffigurata sono messe in evidenza le due firme comparate dal primo giudice, apposte, rispettivamente, sulla scheda testamentaria presentata dal falso erede e sul contratto di conto corrente.
8 Sia sulla scheda testamentaria – del 1° ottobre 2010, data collocata circa un mese e mezzo prima della morte della signora – sia sul contratto di conto corrente – del Per_3
2008 – la firma “ ” è redatta in modo banale, elementare. Vi sono, certo, Persona_3 delle differenze nei tratti, ma nessuna di tali differenze consente di percepire ictu oculi la falsità di una delle due sottoscrizioni, essendo ovvio che è fisicamente impossibile riprodurre due firme manoscritte in modo assolutamente identico ed essendo notorio che la grafia di ciascun individuo può subire naturali variazioni nel tempo, influenzate da molteplici fattori, quali l'età del soggetto scrivente, le sue condizioni psico-fisiche, le condizioni emotive contingenti, il contesto ambientale in cui la scrittura viene eseguita, il tipo di strumento di scrittura. La ricostruzione fattuale proposta dal Tribunale deve quindi essere smentita perché non aderente all'oggettività del costituto probatorio. Un'analisi obiettiva dei documenti, pertanto, conduce necessariamente a concludere che il mero raffronto della firma sul testamento a favore di con la firma sul Pt_5 contratto di conto corrente, ove fosse stato effettuato dai funzionari della banca, non avrebbe comunque potuto condurre a constatare la falsità evidente della prima. Né può ritenersi (e d'altronde ciò non è stato neppure sostenuto dagli odierni appellati) che l'obbligo di diligenza richiesto alla banca nel caso di specie si estendesse sino ad imporre ai dipendenti di addentrarsi in valutazioni tecniche proprie di esperti grafologi. In effetti, soltanto delle approfondite valutazioni tecnico-grafologiche effettuate nel successivo procedimento penale instaurato a carico del hanno potuto disvelare la falsità Pt_5 del testamento di cui si discute.
È necessario, inoltre, evidenziare che la banca non ha agito sulla sola base della scheda testamentaria olografa, bensì in presenza di una documentazione articolata, coerente e formalmente regolare, tra cui la dichiarazione di successione del all'Agenzia Pt_5 delle Entrate, la copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo del 01.10.2010 da parte del Notaio, l'atto di notorietà, redatto dal medesimo Notaio con la presenza di due testimoni, da cui risultava la qualità del di erede universale Pt_5 della sig.ra . Non solo. Il notaio, con comunicazione scritta del 12.01.2011, Persona_3 aveva investito la banca dell'incarico di individuare i beni della de cuius indicando la qualità di erede testamentario del signor Il descritto quadro documentale, di Pt_5 per sé rassicurante (tenuto conto dell'intervento, anche diretto, di un pubblico ufficiale particolarmente qualificato, qual è il notaio, della regolarità formale della documentazione prodotta, della presenza di una dichiarazione di successione destinata all'Agenzia delle Entrate, Amministrazione che notoriamente possiede ampi poteri di accertamento), era ulteriormente corroborato da una serie di elementi fattuali noti al personale della filiale.
Dalle deposizioni rese al Tribunale dal personale della filiale di Arquata Scrivia, è emerso un contesto di conoscenza personale e di frequente interazione tra la de cuius e l'istituto di credito. Tale elemento, benché non dirimente, concorre alla valutazione complessiva della diligenza adoperata dall'odierna appellante. L'istruttoria orale esperita in primo grado ha evidenziato, in particolare, che la correntista era persona ben nota al personale della filiale di Arquata Scrivia, avendovi aperto il conto corrente e il deposito titoli a seguito del decesso del marito. La conoscenza non era limitata al mero rapporto professionale: la teste impiegata addetta agli investimenti, ha dichiarato di Tes_1 conoscere la signora sin da bambina, in quanto la stessa era stata sua Per_3
9 insegnante. La de cuius era solita recarsi personalmente e frequentemente (circa una volta al mese) in filiale per curare i propri affari. Ciò si era verificato fino a circa venti giorni prima del suo decesso, avvenuto nel novembre 2010, all'età di settantotto anni (essendo la signora nata nel 1932). Il personale della filiale sapeva che la donna era vedova, priva di figli e di parenti prossimi. Poco prima dell'ultimo ricovero in ospedale, la correntista aveva comunicato sia alla teste direttrice della filiale, sia alla di lei Tes_2 collega i recapiti del signor , indicandolo non solo come proprio Tes_1 Pt_5 commercialista ma anche come persona di fiducia, alla quale la banca doveva fare riferimento nel caso in cui la stessa fosse stata impedita per qualunque ragione. Per_3
Tali circostanze di fatto, che attestano un rapporto non anonimo ma nutrito di una certa continuità e familiarità con il personale della sede territoriale, hanno fornito alla CP_1 un ulteriore elemento di contesto atto a rafforzare l'apparenza di legittimità della devoluzione dei crediti ereditari a favore del Pt_5
Quanto al la teste direttrice della filiale, ha dichiarato di conoscerne il Pt_5 Tes_2 fratello, già suo compagno di scuola e poi suo collega. Pertanto, il aveva, agli Pt_5 occhi dei funzionari della banca, delle referenze complessivamente “rassicuranti”.
Sulla scorta del quadro documentale e fattuale appena descritto, non vi era, all'epoca dello svincolo (febbraio 2011), un solo elemento che potesse ragionevolmente far dubitare dell'autenticità del testamento. La sentenza che per prima ne ha accertato la falsità (sentenza penale n. 629/2013) è intervenuta ben due anni e mezzo dopo.
Nel caso di specie, non può, in definitiva, ravvisarsi alcuna colpa in capo all'istituto di credito. La banca, infatti, ha agito sulla base di una pluralità di documenti formalmente corretti e coerenti tra loro e disponendo di molte informazioni sulla de cuius e sull'erede apparente, tutte convergenti nel senso della legittimità della successione testamentaria dalla al Il descritto quadro documentale e relazionale era quindi Per_3 Pt_5 pienamente idoneo a fondare l'affidamento della banca circa la validità del testamento e la legittimazione dell'erede apparente. La falsità della firma apposta sul testamento non era rilevabile ictu oculi e certamente non era esigibile dall'ente pagatore una verifica tecnico-grafologica sulla genuinità della sottoscrizione testamentaria, trattandosi di accertamento estraneo all'ordinaria diligenza qualificata richiesta all'“accorto banchiere” ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e rientrante, piuttosto, nelle competenze di un perito calligrafo o di un organo giudiziario. Peraltro, eventuali e del tutto soggettivi sospetti di falsità della sottoscrizione non avrebbero potuto facoltizzare la banca a rinviare sine die lo svincolo dei crediti ereditari.
In conclusione, l'operato della banca è pienamente giustificabile alla luce dei principii di buona fede e della regola dell'apparenza di diritto ex art. 1189 c.c., con conseguente esclusione della permanenza, in capo alla banca, dell'obbligo di soddisfare gli eredi effettivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dai signori Pt_2
e contro il va respinta.
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
Parte Non può, invece, accogliersi la domanda di volta alla condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, spese che vanno, invece, integralmente compensate fra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e
10 del fatto che i signori , e non potevano essere al corrente Pt_2 Parte_3 Pt_4 dei rapporti personali intercorsi fra la de cuius e il personale della banca.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza del Tribunale totalmente riformata.
Il ha chiesto la restituzione delle somme asseritamente pagate agli appellati Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado ma non ha documentato l'avvenuto pagamento, sicché non vi è luogo a provvedere sull'istanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e in totale riforma della Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 718/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in data 14 agosto 2023 nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 R.G. Trib. e pubblicata in data 21 agosto 2023, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE la domanda proposta da e Parte_2 Parte_3 contro Parte_4 Parte_1
2. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 31 ottobre 2025
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. sopra indicato, promossa da:
con sede legale in Milano, P.zza Meda n. 4, C.F. , P.I. Parte_1 P.IVA_1
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo P.IVA_2 delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, n. MI – 2109611 del R.E.A., in persona del Procuratore Speciale, Dott. , in forza di procura per atto Persona_1
Notaio di Milano in data 17.07.2023 (Rep. n. 48051, Racc. n. 15970 - Persona_2 doc. 1), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Simona Bezzi del Foro di Novara (C.F. ), presso il cui Studio di Novara, C.so Cavallotti n. CodiceFiscale_1
20, fax: 0321.681446, e-mail: pec Email_1
(cui inviare le comunicazioni e notificazioni, Email_2 anche d'ufficio ex art. 170 c.p.c.), giusta delega in atti,
PARTE APPELLANTE
contro
:
nato a [...] il [...] residente in [...]
Monte Sabatino, n. 21, Codice fiscale C.F._2 Parte_3 nata a [...] l'[...], residente in [...], codice fiscale , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
02/01/1951, residente in Arquata Scrivia (AL), Fraz. Rigoroso, Borgata La Spezia, n. 2, codice fiscale , elettivamente domiciliati in Novi Ligure (AL), Via C.F._4
Pietro Isola, n. 3/22, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Ponassi (Codice fiscale
), che, giusta procura in atti, li rappresenta e difende dichiarando di C.F._5 voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 0143/314669, Email_3
PARTE APPELLATA
1 avverso:
la sentenza n. 718/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in data 14 agosto 2023 nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 R.G. Trib. e pubblicata in data 21 agosto 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Contrariis reiectis,
- nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, o per quelli che la Corte riterrà opportuni, il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 718/2023 resa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, a definizione della causa portante RG n. 2136/2021, pubblicata in data 21.08.2023 e notificata il successivo 25.09.2023, e per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dai Sigg.ri , Pt_4 Parte_3 ed nei confronti dell'Istituto esponente con atto di citazione datato 07.07.2021, Pt_2 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via istruttoria: dare ingresso all'istruttoria orale esclusa in primo grado all'udienza del 04.05.2022, ammettendo la prova per testi di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 21.02.2022, con i testi e sui capitoli da 8. a 10. ivi dedotti e ritrascritti in sede di precisazione delle conclusioni, qui integralmente richiamati. Ove ritenuto, dare ingresso all'ordine ex art. 210 c.p.c., anch'essa escluso dal Tribunale di Alessandria nel provvedimento citato, avente ad oggetto l'esibizione a carico di parte attrice, odierna appellata, della documentazione attinente al procedimento penale a carico del (Tribunale di Alessandria RGNR 1924/16 e sua eventuale impugnazione); Pt_5
- in ogni caso: condannare gli appellati a restituire a le somme Parte_1 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge,
- Rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto e Parte_1 confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria n. 718/2023 pubblicata in data 21/08/2023 nel giudizio RG 2136/2021;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento ha ad oggetto la controversia fra gli eredi della defunta Per_3
e la banca che svincolò a favore di un terzo, falso erede, somme di denaro e titoli
[...] ricadenti nell'asse ereditario.
2 La signora decedeva il 20.11.2010, lasciando un conto corrente, acceso Persona_3 nel 2008, con un saldo di € 19.055,53 nonché strumenti finanziari per un valore di € 149.938,84 presso la filiale di Arquata Scrivia dell'allora Cassa di Risparmio di Alessandria, ora odierna appellante. Pt_1 Parte_1
Il signor commercialista della defunta, si Persona_4 presentava alla filiale della banca pochi giorni dopo il decesso della signora , Per_3 esibendo un testamento olografo datato 1.10.2010, in cui egli era indicato come erede. La banca, ritenendo conclusa la pratica successoria sulla base della documentazione presentata, che includeva anche la copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento e un atto di notorietà attestante l'assenza di altri aventi diritto, svincolava le somme e i titoli a favore del signor nel febbraio 2011. Pt_5
Oltre nove anni dopo, il 23.07.2020, gli odierni appellati, signori Parte_4 [...]
e presentavano alla banca una richiesta di liquidazione Parte_3 Parte_2 dei beni ereditari affermando di essere gli unici eredi della defunta in forza Persona_3 di testamento olografo datato 8.11.2010 e pubblicato nel 2015. Rimasta senza esito la loro richiesta, essi, con atto di citazione del 09.07.2021, convenivano in giudizio per la liquidazione delle somme e dei titoli Parte_1 appartenuti alla de cuius. I signori e evidenziavano come la Pt_4 Parte_3 Pt_2 banca avesse illegittimamente svincolato le somme a favore del basandosi su Pt_5 una scheda testamentaria la cui falsità era stata dichiarata dal Tribunale penale di Alessandria con sentenza n. 629/13 del 13.12.2013, con la quale era anche stata applicata al ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena per il reato di falso. Pt_5
Pertanto, il pagamento da parte della banca al signor non poteva essere Pt_5 considerato liberatorio, non essendo possibile ravvisare la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. per mancanza della buona fede in capo alla banca, la quale aveva svincolato le somme appartenenti all'asse ereditario senza accertare doverosamente la qualità di erede in capo al Pt_5
Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 718/2023 qui appellata, accoglieva la domanda e condannava il a pagare agli attori la somma di € Parte_1
165.008,66 oltre accessori nonché le spese di lite liquidate in € 14.103,00 per compensi ed € 786 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge. Preliminarmente, il Tribunale evidenziava alcune circostanze a favore della banca convenuta. Scriveva, in proposito, il Tribunale: “nel caso che ci occupa : 1) è emerso che non sussisteva uno degli addebiti mossi dagli attori alla Banca e cioè aver dato corso al pagamento all'apparente erede senza neppure chiedergli di depositare un atto notorio, o quanto meno una dichiarazione sostitutiva di questo, da cui risultasse che il Pt_5 fosse erede : a tal proposito la ha prodotto, sia pur tardivamente all'udienza del 7 CP_1 giugno 2022, l'atto di notorietà, redatto dal notaio con la presenza di due Persona_5 testimoni, da cui risultava la qualità del Canobbio di erede universale della sig.ra Per_3
; trattasi di produzione che può dirsi tempestiva, considerato che la aveva
[...] CP_1 prodotto denuncia di smarrimento documentazione causa alluvione della Filiale di Novi Ligure ( doc. 6) e che quanto accaduto ha reso certo più difficile reperire la documentazione stessa;
2) si tratta di svincolo di somme e titoli a seguito di successione, e di testamento olografo, mentre gli obblighi della Banca relativi al controllo di firme vengono solitamente ascritti alla stessa quando si tratta di assegni;
3) la condotta degli attori non appare del tutto incolpevole, in particolare risulta dalla produzione attorea n. 11 che a inizio marzo
3 2011 la sig.,ra aveva presentato alla Procura della Repubblica di Alessandria Parte_4 un esposto da cui si evinceva che fin dal decesso della de cuius, avvenuto il 20 novembre precedente, e la successiva notizia che l'erede fosse il aveva nutrito Parte_6 serissimi sospetti sull'autenticità del testamento, tanto da incaricare un esperto del suo esame e da recarsi con la presso il per avere spiegazioni ( il che Parte_3 Pt_5 confermava la fondatezza dei sospetti perché questi si agitava moltissimo e arrivava a offrire del denaro alle due donne per scongiurare denunce): ebbene di tutto ciò gli eredi odierni attori non hanno mai avvisato la così da indurla a sospendere lo svincolo a CP_1 favore del delle sostanze ereditarie che proprio in quel periodo era in corso”. Pt_5
Il Tribunale perveniva, tuttavia, alla condanna dell'Istituto di credito convenuto, ritenendo che la banca non avesse rispettato gli elevati parametri di diligenza richiesti al bonus argentarius. In particolare, il Tribunale riteneva ingiustificato e negligente l'affidamento riposto dalla nella documentazione esibita dal signor . CP_1 Pt_5
L'Istituto di credito avrebbe omesso, in particolare, di effettuare adeguati controlli sulla firma apposta in calce al testamento. Un mero confronto con la firma apposta sul contratto di conto corrente avrebbe permesso, secondo il Tribunale, di rilevare ictu oculi la grossolana falsificazione. Il Tribunale osservava che un assegno recante una firma di tale evidente falsità non sarebbe mai stato pagato;
pertanto, identica diligenza era doverosa nello svincolare una somma tanto ragguardevole. Secondo il Tribunale, poiché l'istituto di credito non aveva adottato le cautele richieste dalla “diligenza del buon banchiere”, non era invocabile la disciplina liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.), difettando, nella specie, la buona fede dell'ente pagatore.
ha proposto appello avverso tale sentenza. Parte_1
Con il primo motivo, la banca appellante contesta l'estensione del criterio di diligenza "qualificata" (art. 1176, comma 2, c.c.), tipicamente richiesto nella negoziazione di assegni e titoli al portatore, alla vicenda successoria e allo svincolo dei beni ereditari. Sostiene che l'estinzione dei rapporti bancari per morte del correntista richieda un minor grado di diligenza, basato sulla disciplina successoria e la prassi bancaria. Afferma che la sentenza impugnata ha ignorato le peculiarità del caso e forzato l'applicazione dei principii relativi agli assegni. ritiene che avrebbe dovuto essere applicata la Parte_1 previsione generale dell'art. 1189 c.c. sull'apparenza liberatoria, basata sulla buona fede del debitore, che a suo dire non aveva l'obbligo di indagare sull'autenticità di un testamento non impugnato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha posto a carico della banca l'onere di esaminare la sottoscrizione del testamento e di rifiutare lo svincolo. Sostiene la banca appellante che una tale condotta sarebbe potenzialmente pregiudizievole per un erede effettivo (art. 1188 c.c.). La banca appellante evidenzia che la sentenza del Tribunale non avrebbe chiarito le concrete modalità operative per evitare di dar seguito alla richiesta dell'erede apparente e che comunque che essa non aveva l'onere né l'interesse ad avviare azioni legali per accertare un'eventuale falsità della scheda testamentaria.
Con il terzo motivo, la banca appellante contesta la sentenza laddove ha affermato che la firma sul testamento, poi rivelatosi falso, sarebbe stata "del tutto diversa" dallo specimen in possesso della banca e che la falsità sarebbe stata rilevabile "ictu oculi". CP_2
4
[...] ribadisce l'insussistenza di un obbligo di verifica sull'autenticità della firma del testamento mediante comparazione con le sottoscrizioni sui contratti bancari. Sostiene che un raffronto tecnico avrebbe richiesto scritture comparative idonee e coeve al testamento, e che la firma su un contratto del 2008 non sarebbe stata adeguata, specialmente considerando le precarie condizioni di salute della defunta alla data indicata nel testamento (1° ottobre 2010). Inoltre, cita la testimonianza della Direttrice che ha dichiarato di non essere in grado di effettuare confronti e di non essere un perito calligrafo. Afferma che la falsità non era così evidente da essere percepita da chiunque e sottolinea che comunque lo "specimen" più volte menzionato dal Tribunale non è mai stato prodotto in giudizio.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il mancato rilievo dato dal Tribunale alla condotta degli attori, odierni appellati. Evidenzia che la signora aveva nutrito seri Pt_4 sospetti sull'autenticità del testamento fin dal decesso della (novembre 2010), Per_3 tanto da presentare un esposto alla Procura nel marzo 2011 e incaricare un esperto, ma non aveva avvisato la banca. sostiene che una corretta valutazione di tale Parte_1 condotta avrebbe dovuto comportare quantomeno l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per la rilevanza causale o l'aggravamento della situazione.
L'appellante contesta, infine, la condanna al pagamento integrale delle spese di lite, ritenendo che sussistessero valide ragioni (peculiarità della vicenda, limitati contributi giurisprudenziali specifici, accoglimento solo parziale delle ragioni attoree in alcuni punti della motivazione, situazione di apparenza, condotta degli eredi) per disporre la compensazione totale o parziale delle spese.
Gli appellati, signori e , chiedono la conferma della sentenza di Pt_4 Parte_3 Pt_2 primo grado. Le loro difese si articolano in risposta ai motivi di appello.
Contro il primo motivo, essi sostengono che l'obbligo della banca di osservare la diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.) era già stato contrattualmente pattuito con la defunta nelle "Condizioni generali per l'apertura di rapporti con la Cassa di Risparmio di Alessandria", che si applicano anche agli eredi. Affermano che la buona fede sottesa all'applicazione dell'art. 1189 c.c. è esclusa dalla colpa grave, come quella derivante dal non aver rilevato una falsità evidente. Inoltre, gli appellati richiamano giurisprudenza (ad esempio, Cassazione civile, sez. I, 19/04/2018, n. 9758; Cassazione civile, sez. II, 11/09/2013, n. 20847; Cassazione civile, sez. III, 04/06/2013, n. 14028) secondo cui l'art. 1189 c.c. si applica solo se la situazione di apparenza è stata ingenerata dal vero creditore, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
In relazione al secondo motivo di appello, gli appellati ribadiscono che il Tribunale ha correttamente individuato la condotta alternativa: contestare la falsità e rifiutare lo svincolo in attesa di chiarimenti. Tale rifiuto non avrebbe arrecato pregiudizio al perché il testamento era falso e privo di efficacia. La banca non doveva avviare Pt_5 azioni legali, ma poteva rifiutare il pagamento basandosi sugli elementi oggettivi che facevano dubitare della legittimazione. Suggeriscono che la banca avrebbe potuto ricorrere allo strumento del deposito liberatorio (art. 687 c.p.c.). La tardiva conoscenza da parte della banca della sentenza di patteggiamento non esclude la sua colpa originaria per non aver verificato la legittimazione del richiedente. La banca è sempre obbligata a
5 verificare con attenzione la scheda testamentaria, specialmente prima che decorra il termine per l'accettazione dell'eredità.
In relazione al terzo motivo, gli appellanti contestano l'assunto avversario secondo cui la falsità non sarebbe stata rilevabile ictu oculi. La regola di privilegiare la validità del testamento attiene all'interpretazione della volontà, non alla validazione di un falso. La differenza temporale tra il contratto bancario (2008) e il testamento (2010) è breve e non poteva giustificare una profonda modifica della grafia. La falsità era manifesta e rilevabile da chiunque, anche da un semplice impiegato, confrontando la sottoscrizione del testamento a favore di con le firme della de cuius sui documenti bancari. Gli Pt_5 appellanti sottolineano il fatto che lo stesso Giudice di primo grado ha argomentatamente rilevato la diversità palese della firma sul testamento da quella sul contratto di apertura di conto corrente. Gli appellanti ammettono che lo "specimen" non è stato prodotto in causa, ma ritengono il dato irrilevante, essendo sufficiente, ai fini che interessano, la firma sul contratto di conto corrente. Gli appellanti rilevano di essere ricorsi ad un esperto grafologo nel 2012, ma soltanto per formalizzare la denuncia penale, sicché tale circostanza non esclude l'evidenza della falsità della firma sulla scheda testamentaria.
Il quarto motivo di appello è, secondo gli appellati, infondato perché la loro presunta omissione nell'attivarsi per informare la banca della possibile falsità del testamento non avrebbe comunque avuto incidenza causale sul danno. Spiegano che i sospetti sono maturati dopo l'incontro con in data 11.02.2011, mentre la banca aveva già Pt_5 considerato conclusa la pratica successoria il 03.02.2011 e svincolato le somme il 04.02.2011 (conto corrente) e il 10.02.2011 (titoli). Pertanto, anche se avessero avvisato la banca l'11 febbraio, lo svincolo era già avvenuto. Inoltre, all'epoca, essi non conoscevano ancora la loro qualità di eredi (il loro testamento è stato pubblicato solo nel 2015) e quindi non avevano titolo per contestare lo svincolo.
Rispetto al quinto motivo di appello, i signori e osservano che la Pt_4 Parte_3 Pt_2 compensazione delle spese è giustificata solo in casi di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione o mutamento della giurisprudenza, circostanze che non ricorrono nella specie, sicché correttamente il Tribunale ha fondato la decisione sulle spese di lite esclusivamente sulla totale soccombenza della banca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da merita accoglimento poiché la condotta tenuta Parte_1 dalla banca, all'epoca dello svincolo delle somme e degli strumenti finanziari intestati alla defunta signora , risulta diligente e conforme a buona fede. Persona_3
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
L'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente – secondo cui “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede” – è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la
6 morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo (Cass. civ., Sez. II, Sent., c.c. 31/01/2022, dep. 21/06/2022, n. 19936, in un caso in cui la banca depositaria aveva eseguito il pagamento del saldo del conto corrente a favore del procuratore del correntista defunto, allorché, a causa del decesso, la procura era divenuta inefficace). La Cassazione ha avuto modo di chiarire (sent. 19936/2022 cit.) che
“nel deposito bancario, con la consegna si opera ipso iure il passaggio di proprietà del denaro dal depositante alla banca;
al diritto di proprietà del depositante sulle somme si sostituisce un diritto di credito verso la banca, la quale diventa debitrice di un genus (art. 1834 c.c.) ... In caso di morte del depositante, il rapporto si risolve e il diritto di restituzione passa agli eredi. Si capisce, quindi, che, alla morte del depositante, ciò che è compreso nell'universum ius del defunto non è il denaro depositato, ma il credito dell'intestatario defunto verso la banca per il saldo del deposito: "In tema di imposta sulle successioni, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 9, comma 2, - secondo il quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore", - fa riferimento a denaro, gioielli e mobilia di diretta pertinenza del defunto. Pertanto, con riguardo - in particolare - al denaro, rientra nell'ambito di applicazione della norma soltanto quello sul quale il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non il denaro che avesse formato oggetto di un deposito in conto corrente bancario, atteso che in tal caso la proprietà del denaro appartiene alla banca ed il cliente è titolare di un semplice diritto di credito" ... Il principio, seppure affermato in materia tributaria, ha carattere generale, in quanto esprime una regola che riflette la natura giuridica del deposito bancario. Secondo la giurisprudenza i crediti del de cuius non solo fanno parte dell'universum ius del defunto, che è acquistato dall'erede, ma, in caso di coeredità, entrano a far parte della comunione ereditaria”.
Mutatis mutandis, tali principii possono ritenersi riferibili anche agli strumenti finanziari intestati alla de cuius.
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del soggetto pagatore circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del pagatore, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/07/2024, n. 18345). Sia dalla lettera sia dalla ratio dell'art. 1189 c.c., infatti, si ricava che esso mira semplicemente a tutelare il debitore che adempie alla propria obbligazione in una condizione di buona fede soggettiva, cioè nell'ignoranza di poter danneggiare un altro soggetto, in una situazione in cui l'accipiens appariva effettivamente e univocamente il solo creditore legittimato, onde, non sussistendo alcun palese conflitto, il solvens non poteva ragionevolmente immaginare che l'effettivo creditore legittimato potesse essere un soggetto diverso, ignorando, anzi, del tutto (incolpevolmente) che vi fosse un altro soggetto potenzialmente legittimato (Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 11/09/2024, dep. 23/10/2024, n. 27439).
7 Il principio menzionato dalla parte appellata, secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1189 c.c., sarebbe necessario anche un comportamento colposo dell'effettivo creditore, si riferisce a ipotesi di pagamento al rappresentante apparente e pertanto non è pertinente al caso di specie, in cui non si discute di rappresentanza.
Va innanzitutto puntualizzato che gli specimen di firma della signora non sono Per_3 stati prodotti in causa poiché andati perduti a seguito di eventi alluvionali. In particolare, è stato documentato che, nell'autunno 2014, l'archivio della filiale n. 1331 di Arquata Scrivia della Cassa di Risparmio di Alessandria, poi divenuta , Controparte_3 subì due allagamenti in seguito ai quali andarono persi molti documenti, tra cui le
“successioni fino al 2012”, gli “specimen conti correnti estinti fino al 2014” ed i “contratti custodia titoli estinti fino al 2010”, come da denuncia agli atti.
Il Tribunale è giunto a una valutazione di riconoscibilità ictu oculi della falsità della firma apposta in calce alla scheda testamentaria esibita dal sulla base del solo Pt_5 raffronto con la firma apposta dalla de cuius sul contratto di conto corrente. Le valutazioni tratte da questo raffronto costituiscono, in ultima analisi, l'unica ratio decidendi della sentenza appellata, nella quale si legge: “… il testamento olografo falso prodotto dal alla è certamente redatto in modo grossolano e soprattutto la Pt_5 CP_1 firma della sig.ra è del tutto diversa da quella in possesso della;
basta Per_3 CP_1 confrontarla con quella dalla cliente apposta sul contratto di conto corrente prodotto dalla sub doc.to 5 per rendersi conto della falsificazione (la P maiuscola è diversissima e CP_1 così la r e la s minuscole, per non parlare della L maiuscola di , dell'inclinazione Per_3 delle lettere, della tenuta del rigo, della scrittura tremolante etc.)”. Ora, a prescindere dalla genericità di alcune delle sopra riportate affermazioni (non essendo dato comprendere in che cosa consista la “grossolanità redazionale” rilevata dal Giudice di prime cure), le valutazioni del Tribunale circa la difformità delle sottoscrizioni sono atecniche, soggettive e controvertibili.
Nell'immagine qui sotto raffigurata sono messe in evidenza le due firme comparate dal primo giudice, apposte, rispettivamente, sulla scheda testamentaria presentata dal falso erede e sul contratto di conto corrente.
8 Sia sulla scheda testamentaria – del 1° ottobre 2010, data collocata circa un mese e mezzo prima della morte della signora – sia sul contratto di conto corrente – del Per_3
2008 – la firma “ ” è redatta in modo banale, elementare. Vi sono, certo, Persona_3 delle differenze nei tratti, ma nessuna di tali differenze consente di percepire ictu oculi la falsità di una delle due sottoscrizioni, essendo ovvio che è fisicamente impossibile riprodurre due firme manoscritte in modo assolutamente identico ed essendo notorio che la grafia di ciascun individuo può subire naturali variazioni nel tempo, influenzate da molteplici fattori, quali l'età del soggetto scrivente, le sue condizioni psico-fisiche, le condizioni emotive contingenti, il contesto ambientale in cui la scrittura viene eseguita, il tipo di strumento di scrittura. La ricostruzione fattuale proposta dal Tribunale deve quindi essere smentita perché non aderente all'oggettività del costituto probatorio. Un'analisi obiettiva dei documenti, pertanto, conduce necessariamente a concludere che il mero raffronto della firma sul testamento a favore di con la firma sul Pt_5 contratto di conto corrente, ove fosse stato effettuato dai funzionari della banca, non avrebbe comunque potuto condurre a constatare la falsità evidente della prima. Né può ritenersi (e d'altronde ciò non è stato neppure sostenuto dagli odierni appellati) che l'obbligo di diligenza richiesto alla banca nel caso di specie si estendesse sino ad imporre ai dipendenti di addentrarsi in valutazioni tecniche proprie di esperti grafologi. In effetti, soltanto delle approfondite valutazioni tecnico-grafologiche effettuate nel successivo procedimento penale instaurato a carico del hanno potuto disvelare la falsità Pt_5 del testamento di cui si discute.
È necessario, inoltre, evidenziare che la banca non ha agito sulla sola base della scheda testamentaria olografa, bensì in presenza di una documentazione articolata, coerente e formalmente regolare, tra cui la dichiarazione di successione del all'Agenzia Pt_5 delle Entrate, la copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo del 01.10.2010 da parte del Notaio, l'atto di notorietà, redatto dal medesimo Notaio con la presenza di due testimoni, da cui risultava la qualità del di erede universale Pt_5 della sig.ra . Non solo. Il notaio, con comunicazione scritta del 12.01.2011, Persona_3 aveva investito la banca dell'incarico di individuare i beni della de cuius indicando la qualità di erede testamentario del signor Il descritto quadro documentale, di Pt_5 per sé rassicurante (tenuto conto dell'intervento, anche diretto, di un pubblico ufficiale particolarmente qualificato, qual è il notaio, della regolarità formale della documentazione prodotta, della presenza di una dichiarazione di successione destinata all'Agenzia delle Entrate, Amministrazione che notoriamente possiede ampi poteri di accertamento), era ulteriormente corroborato da una serie di elementi fattuali noti al personale della filiale.
Dalle deposizioni rese al Tribunale dal personale della filiale di Arquata Scrivia, è emerso un contesto di conoscenza personale e di frequente interazione tra la de cuius e l'istituto di credito. Tale elemento, benché non dirimente, concorre alla valutazione complessiva della diligenza adoperata dall'odierna appellante. L'istruttoria orale esperita in primo grado ha evidenziato, in particolare, che la correntista era persona ben nota al personale della filiale di Arquata Scrivia, avendovi aperto il conto corrente e il deposito titoli a seguito del decesso del marito. La conoscenza non era limitata al mero rapporto professionale: la teste impiegata addetta agli investimenti, ha dichiarato di Tes_1 conoscere la signora sin da bambina, in quanto la stessa era stata sua Per_3
9 insegnante. La de cuius era solita recarsi personalmente e frequentemente (circa una volta al mese) in filiale per curare i propri affari. Ciò si era verificato fino a circa venti giorni prima del suo decesso, avvenuto nel novembre 2010, all'età di settantotto anni (essendo la signora nata nel 1932). Il personale della filiale sapeva che la donna era vedova, priva di figli e di parenti prossimi. Poco prima dell'ultimo ricovero in ospedale, la correntista aveva comunicato sia alla teste direttrice della filiale, sia alla di lei Tes_2 collega i recapiti del signor , indicandolo non solo come proprio Tes_1 Pt_5 commercialista ma anche come persona di fiducia, alla quale la banca doveva fare riferimento nel caso in cui la stessa fosse stata impedita per qualunque ragione. Per_3
Tali circostanze di fatto, che attestano un rapporto non anonimo ma nutrito di una certa continuità e familiarità con il personale della sede territoriale, hanno fornito alla CP_1 un ulteriore elemento di contesto atto a rafforzare l'apparenza di legittimità della devoluzione dei crediti ereditari a favore del Pt_5
Quanto al la teste direttrice della filiale, ha dichiarato di conoscerne il Pt_5 Tes_2 fratello, già suo compagno di scuola e poi suo collega. Pertanto, il aveva, agli Pt_5 occhi dei funzionari della banca, delle referenze complessivamente “rassicuranti”.
Sulla scorta del quadro documentale e fattuale appena descritto, non vi era, all'epoca dello svincolo (febbraio 2011), un solo elemento che potesse ragionevolmente far dubitare dell'autenticità del testamento. La sentenza che per prima ne ha accertato la falsità (sentenza penale n. 629/2013) è intervenuta ben due anni e mezzo dopo.
Nel caso di specie, non può, in definitiva, ravvisarsi alcuna colpa in capo all'istituto di credito. La banca, infatti, ha agito sulla base di una pluralità di documenti formalmente corretti e coerenti tra loro e disponendo di molte informazioni sulla de cuius e sull'erede apparente, tutte convergenti nel senso della legittimità della successione testamentaria dalla al Il descritto quadro documentale e relazionale era quindi Per_3 Pt_5 pienamente idoneo a fondare l'affidamento della banca circa la validità del testamento e la legittimazione dell'erede apparente. La falsità della firma apposta sul testamento non era rilevabile ictu oculi e certamente non era esigibile dall'ente pagatore una verifica tecnico-grafologica sulla genuinità della sottoscrizione testamentaria, trattandosi di accertamento estraneo all'ordinaria diligenza qualificata richiesta all'“accorto banchiere” ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e rientrante, piuttosto, nelle competenze di un perito calligrafo o di un organo giudiziario. Peraltro, eventuali e del tutto soggettivi sospetti di falsità della sottoscrizione non avrebbero potuto facoltizzare la banca a rinviare sine die lo svincolo dei crediti ereditari.
In conclusione, l'operato della banca è pienamente giustificabile alla luce dei principii di buona fede e della regola dell'apparenza di diritto ex art. 1189 c.c., con conseguente esclusione della permanenza, in capo alla banca, dell'obbligo di soddisfare gli eredi effettivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dai signori Pt_2
e contro il va respinta.
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
Parte Non può, invece, accogliersi la domanda di volta alla condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, spese che vanno, invece, integralmente compensate fra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e
10 del fatto che i signori , e non potevano essere al corrente Pt_2 Parte_3 Pt_4 dei rapporti personali intercorsi fra la de cuius e il personale della banca.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza del Tribunale totalmente riformata.
Il ha chiesto la restituzione delle somme asseritamente pagate agli appellati Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado ma non ha documentato l'avvenuto pagamento, sicché non vi è luogo a provvedere sull'istanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e in totale riforma della Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 718/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in data 14 agosto 2023 nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 R.G. Trib. e pubblicata in data 21 agosto 2023, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE la domanda proposta da e Parte_2 Parte_3 contro Parte_4 Parte_1
2. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 31 ottobre 2025
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
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