Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.