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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/01/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 3030/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente Alessio Marfè Giudice Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3030/2023 r.g. promossa da
, (C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Carlo Ciampitti, 17/D, elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Fiorelli 15/17, presso lo studio dell'Avv. Antonella Rosiello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato a Foggia, il [...], in [...] e nella Controparte_1 C.F._2 sua qualità di difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Corso del
Mezzogiorno, n. 34 b Foggia;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/01/2024, i procuratori hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la definizione del giudizio alle condizioni di cui ai patti datati 14/12/2023 e depositati in data
30/12/2023. pagina 1 di 4 Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 20/12/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Foggia, Parte_1 CP_1
, all'uopo deducendo che: in data 06/09/2010, ha contratto matrimonio concordatario con il
[...] resistente in Foggia, in regime di separazione dei beni (atto n. 368, parte II, seria A, anno 2010); dall'unione matrimoniale, sono nati due figli: (n. il 12/07/2011) e (n. il 23/07/2015); la separazione è Per_1 Per_2 stata omologata dal Tribunale di Foggia con decreto datato 03/11/2020, non reclamato;
dall'epoca della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, non vi è stata alcuna riconciliazione;
il resistente ha contravvenuto alle condizioni della separazione, non versando l'intero importo stabilito per il contributo al mantenimento dei figli e preferendo trascorrere il suo tempo libero con la nuova compagna piuttosto che con i figli;
la ricorrente lavora come insegnante di scuola secondaria ed è proprietaria dell'immobile in cui vive assieme ai figli, mentre il marito svolge la professione di avvocato e vive nella (ex) casa familiare.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e fissando in Euro 800,00 complessivi l''importo del mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'A.U.U.
Si è costituito in giudizio in proprio ed in qualità di difensore di se stesso, non Controparte_1 opponendosi all'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione recepite con il decreto di omologa.
All'udienza del 22/09/2023, le parti hanno dato atto della pendenza di trattative di bonario componimento della causa, che è quindi stata rinviata ad altra data, in prosieguo di prima udienza.
Alla successiva udienza del 15/1/.2023, le parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione della lite e la causa è stata rinviata al 18/01/2024, onde consentire alle parti la sottoscrizione degli accordi.
All'udienza del 18/01/2024, anch'essa tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno chiesto rimettersi la causa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento dei patti depositati in data
30/12/2023; all'esito dell'udienza, la causa è stata riservata in decisione al Collegio, preso atto del parere del
PM già presente in atti.
pagina 2 di 4 ****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto sussistono nella specie tutte le condizioni previste dalla legge.
Dagli atti emerge, invero, sia che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data dell'instaurazione del procedimento di separazione personale sia che lo stato di separazione si è poi protratto per un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge per lo scioglimento del matrimonio.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata adottata pronuncia passata in giudicato e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale qui ricorrente.
Visto il tenore degli scritti difensivi e considerato che è rimasta incontestata la nuova relazione extraconiugale del resistente, nessun dubbio può, poi, esservi in ordine alla volontà delle parti di cessare definitivamente l'unione coniugale.
I patti disciplinanti l'obbligo di mantenimento dei figli appaiono rispondenti agli interessi degli stessi ed in grado di assicurare un'idonea frequentazione con il padre, genitore non collocatario.
Osserva, infine, il Collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie appare congruo e non contrario alle norme di ordine pubblico, nonché conforme agli interessi delle parti e della prole.
Stante l'esito della lite, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 06/09/2010, in Foggia tra , (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...], il [...], ed iscritto Controparte_1 C.F._2
pagina 3 di 4 al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Foggia, atto n. 368, Parte II, Seria A, anno
2010;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità ai patti datati 14/12/2023 e depositati il 30/12/2023, accogliendo le condizioni ivi rassegnate, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) Dispone che le spese straordinarie vengano individuate in base al Protocollo intercorso, in data
18/03/2016, tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
5) Compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Il giudice relatore
Giulia Busti
Il presidente
Concetta Potito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente Alessio Marfè Giudice Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3030/2023 r.g. promossa da
, (C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Carlo Ciampitti, 17/D, elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Fiorelli 15/17, presso lo studio dell'Avv. Antonella Rosiello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato a Foggia, il [...], in [...] e nella Controparte_1 C.F._2 sua qualità di difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Corso del
Mezzogiorno, n. 34 b Foggia;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/01/2024, i procuratori hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per la definizione del giudizio alle condizioni di cui ai patti datati 14/12/2023 e depositati in data
30/12/2023. pagina 1 di 4 Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 20/12/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Foggia, Parte_1 CP_1
, all'uopo deducendo che: in data 06/09/2010, ha contratto matrimonio concordatario con il
[...] resistente in Foggia, in regime di separazione dei beni (atto n. 368, parte II, seria A, anno 2010); dall'unione matrimoniale, sono nati due figli: (n. il 12/07/2011) e (n. il 23/07/2015); la separazione è Per_1 Per_2 stata omologata dal Tribunale di Foggia con decreto datato 03/11/2020, non reclamato;
dall'epoca della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, non vi è stata alcuna riconciliazione;
il resistente ha contravvenuto alle condizioni della separazione, non versando l'intero importo stabilito per il contributo al mantenimento dei figli e preferendo trascorrere il suo tempo libero con la nuova compagna piuttosto che con i figli;
la ricorrente lavora come insegnante di scuola secondaria ed è proprietaria dell'immobile in cui vive assieme ai figli, mentre il marito svolge la professione di avvocato e vive nella (ex) casa familiare.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e fissando in Euro 800,00 complessivi l''importo del mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'A.U.U.
Si è costituito in giudizio in proprio ed in qualità di difensore di se stesso, non Controparte_1 opponendosi all'avversa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione recepite con il decreto di omologa.
All'udienza del 22/09/2023, le parti hanno dato atto della pendenza di trattative di bonario componimento della causa, che è quindi stata rinviata ad altra data, in prosieguo di prima udienza.
Alla successiva udienza del 15/1/.2023, le parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione della lite e la causa è stata rinviata al 18/01/2024, onde consentire alle parti la sottoscrizione degli accordi.
All'udienza del 18/01/2024, anch'essa tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno chiesto rimettersi la causa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento dei patti depositati in data
30/12/2023; all'esito dell'udienza, la causa è stata riservata in decisione al Collegio, preso atto del parere del
PM già presente in atti.
pagina 2 di 4 ****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto sussistono nella specie tutte le condizioni previste dalla legge.
Dagli atti emerge, invero, sia che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data dell'instaurazione del procedimento di separazione personale sia che lo stato di separazione si è poi protratto per un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge per lo scioglimento del matrimonio.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata adottata pronuncia passata in giudicato e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale qui ricorrente.
Visto il tenore degli scritti difensivi e considerato che è rimasta incontestata la nuova relazione extraconiugale del resistente, nessun dubbio può, poi, esservi in ordine alla volontà delle parti di cessare definitivamente l'unione coniugale.
I patti disciplinanti l'obbligo di mantenimento dei figli appaiono rispondenti agli interessi degli stessi ed in grado di assicurare un'idonea frequentazione con il padre, genitore non collocatario.
Osserva, infine, il Collegio come l'accordo complessivamente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie appare congruo e non contrario alle norme di ordine pubblico, nonché conforme agli interessi delle parti e della prole.
Stante l'esito della lite, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 06/09/2010, in Foggia tra , (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...], il [...], ed iscritto Controparte_1 C.F._2
pagina 3 di 4 al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Foggia, atto n. 368, Parte II, Seria A, anno
2010;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità ai patti datati 14/12/2023 e depositati il 30/12/2023, accogliendo le condizioni ivi rassegnate, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) Dispone che le spese straordinarie vengano individuate in base al Protocollo intercorso, in data
18/03/2016, tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
5) Compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Il giudice relatore
Giulia Busti
Il presidente
Concetta Potito
pagina 4 di 4