Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. PP Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ) entrambi quali eredi a titolo
[...] C.F._2 universale della propria madre signora nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Palermo il 17/03/2015, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Prestigiacomo;
C.F._4
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._5 difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Di Maria e Marco Ruggieri;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: per gli attori in riassunzione: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO - preliminarmente, a seguito dell'intervenuto deposito dell'ordinanza della Corte di SA, seconda sezione civile, portante il numero di registro generale 22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23 del 27/10/23-06/11/23, dichiarare riassunto il giudizio di merito;
- indi, in accoglimento delle domande attrici, applicando il principio di diritto stabilito ed enunciato dalla Suprema Corte di SA nella sopra indicata ordinanza numero di registro generale 22159/19, numero sezionale
3458/23, numero di raccolta generale 30830/23 del 27/10/23-06/11/23, dichiarare inammissibili e/o con qualsiasi altra formale statuizione rigettare in toto l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 06/07/2009 avverso la sentenza del Controparte_1
1
n. 19 piano primo;
- ed ancora, in accoglimento delle domande attrici, applicando il principio di diritto stabilito ed enunciato dalla Suprema Corte di SA nella sentenza portante il
n. 3890/17 del 20/12/2016- 14/02/2017, dichiarare inammissibili le nuove domande proposte solo in fase di appello dalla in particolare quella mirata al consolidamento - Controparte_1 ripristino - del basamento del suo nuovo manufatto di primo piano realizzato sopra quello dei signori n.q. poichè comunque mai alcun consenso era stato dato alla Parte_5 sua realizzazione da questi ultimi, lo stesso nuovo manufatto avversario è da demolire in quanto crea pericolo alla stabilità del manufatto di piano terra e l'eventuale consolidamento andrebbe ad alterare il petitum mediato, il cosiddetto bene della vita, richiesto dai signori
n.q. fin dal primo grado di giudizio, per come già statuito nella sopra Parte_5 indicata sentenza di legittimità; - ed ancora, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dai signori n.q., condannare a risarcire tutti i Parte_5 Controparte_1 danni provocati con la sua nuova costruzione di primo piano al sottostante immobile-veranda di piano terra dei predetti attori in riassunzione;
- condannare al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, delle spese e dei compensi del primo giudizio di SA, delle spese e dei compensi del primo giudizio di rinvio, delle spese e dei compensi del secondo giudizio di SA ed, ovviamente, delle spese e dei compensi del presente giudizio di rinvio;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto della sentenza della Suprema Corte di SA portante il n. 3890/17 del 20/12/2016-14/02/2017, rigettare l'eventuale reiterata eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_1
per non essere ella asseritamente proprietaria dell'appartamento di primo piano al
[...] momento in cui si sono manifestate le infiltrazioni d'acqua a discapito della veranda di piano terra attorea in quanto già dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto della sentenza della Suprema
Corte di SA portante il n. 3890/17 del 20/12/2016-14/02/2017, ritenere e dichiarare che le cause delle infiltrazioni d'acqua, indicate nella CTU in primo grado, provenienti dal solaio comune, sono esclusivamente imputabili ed ascrivibili alla proprietaria del primo piano a cui ineriva il precedente terrazzo-balcone aggettante di cui aveva Controparte_1 esclusivo uso prima che questi fosse trasformato-chiuso nell'odierno contestato manufatto di primo piano dalla convenuta in riassunzione;
- ed ancora, tenuto conto della mancata
2 tempestiva impugnazione nel primo ricorso in SA (culminato con la sentenza n.
3890/17), da parte dell'allora controricorrente , della domanda di Controparte_1 accoglimento della declaratoria di usucapione in favore dei signori n.q. Parte_5 rispetto al loro manufatto di piano terra realizzato nel giardino corte di retroprospetto nè di quella relativa al loro diritto (o meno) di potere mantenere le vedute esercitabili da tale cespite nè di quella relativa alla richiesta avversaria di demolizione della veranda di piano terra attorea per ristabilire lo status quo ante di cui alla sentenza di primo grado che andava effettuata dalla stessa con apposito ricorso incidentale nei termini di legge, CP_1 considerato dunque già raggiunto il giudicato interno su tali profili, per l'effetto rigettare qualsivoglia eventuale reiterata domanda avversaria inerente tali aspetti;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di SA numero di registro generale 22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale
30830/23, ritenere e dichiarare inammissibili i nuovi documenti prodotti dalla Controparte_1 solo nel primo giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 1310/2011, in particolare la
CTP dell'Ing. ed il suo certificato di non pregiudizio statico nonchè tutto Per_2
l'incartamento relativo alla pratica di sanatoria edilizia depositato dalla controparte in data
14/07/2009 nei cui atti risultava un certificato di idoneità sismica a firma dell'Architetto
- che non essendo un Ingegnere non poteva comunque espletare indagini Persona_3 inerenti saggi sul cemento armato e strutture di sostegno - pur considerando e mai prescindendo dal fatto che tale produzione documentale avversaria, nella sua interezza, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1310/2011, senza che tale statuizione fosse stata poi oggetto di impugnazione in SA da parte dell'allora controricorrente con apposito CP_1 ricorso incidentale, ovviamente, in riferimento al primo giudizio di SA (culminato con la sentenza n. 3890/17) e, dunque, considerato raggiunto sul punto il giudicato interno, per l'effetto rigettare qualsivoglia eventuale reiterata domanda avversaria inerente la riproposizione di tali documenti sotto qualsiasi segno;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di SA numero di registro generale
22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23, ritenere e dichiarare la formazione del giudicato interno inerentemente la statuizione del primo giudizio di appello (culminato con la sentenza n. 1310/2011) che aveva ravvisato un rischio di crollo
a carico della veranda di piano terra attorea connesso alla realizzazione della nuova struttura di primo piano della;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto Controparte_1 dell'ordinanza della Suprema Corte di SA numero di registro generale 22159/19,
3 numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23, ritenere e dichiarare che il fattore critico da valutare inerentemente il pericolo di crollo della struttura di piano terra attorea è costituito non dalla dimensione dei ferri nei pilastri portanti di piano terra ma dalla dimensione degli stessi pilastri non originariamente progettati per reggere una eventuale
"pesante" sopraelevazione e lo stesso assottigliamento dei tondini in ferro all'interno dei detti pilastri è comunque dovuto a cause esclusivamente ascrivibili alla quale Controparte_1 proprietaria dell'appartamento soprastante;
- ed ancora stante le domande ed il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di SA numero di registro generale 22159/19, numero sezionale 3458/23, numero di raccolta generale 30830/23, ritenere e dichiarare
l'incorretta applicazione del D.M. 55/2014 e, dunque, applicare i parametri di cui al precedente D.M. ratione temporis vigente;
- così infine, respingere, con qualsiasi statuizione, ogni altra eventuale eccezione e/o domanda, eventualmente anche tardiva, comunque non più ammissibile in questa fase, proveniente da parte avversa, sempre tenendo conto e mai prescindendo dai principi di diritto stabiliti ed enunciati nelle due pronunzie della Suprema
Corte di SA sopra indicate;
-”; per la convenuta in riassunzione: “L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA VOGLIA
Reiectis adversis. Nel merito: * dare atto - per le motivazioni articolate in narrativa o, nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare condivisione, per quanto, semmai, verrà acclarato, in prosieguo - che la costruzione/veranda realizzata dalla Sig.ra Controparte_1 non determina alcun problema di staticità né - a fortiori - pericolo di crollo per la descritta struttura sottostante di controparte oppure, subordinatamente, che quest'ultimo non è, a lei, imputabile e - consequenzialmente - rigettare, in toto, l'altrui richiesta di demolizione dell'anzidetta superfetazione;
* de iure, condannarli - in solido - al pagamento di esborsi e compensi di lite, oltre al rimb. forf. ex D.M. 37/2018 - nella misura del 15% - I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: * disporsi la rinnovazione della C.T.U., solo e unicamente, al fine di appurare la bontà delle confutazioni ad essa addotte (in primis, non pregiudizio statico dei luoghi interessati) e qualora l'intestata Ecc.ma Corte non dovesse aderire, sull'argomento, a quanto osservato con il presente atto. Come mezzo al fine: * si chiede all'On.leCorte adita di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo e del secondo grado di giudizio, mentre, quelli di parte vengono ora prodotti/trasmessi.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza 4284/2008 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, condannò alla rimozione del manufatto abusivamente costruito, ad Controparte_1 ampliamento del proprio appartamento sito in Palermo, in via Cardinale Rampolla n. 19 primo
4 piano, al di sopra della veranda di Carlo, PP, e , Persona_1 Parte_4 comproprietari dell'appartamento del piano terra.
Gli attori, segnatamente, lamentavano che il manufatto avesse causato lesioni strutturali alla veranda sottostante di loro proprietà e che ciò ne rendesse necessaria la demolizione.
Il giudice di primo grado rigettò, poi, l'ulteriore domanda degli attori volta al risarcimento del danno, in considerazione delle risultanze della CTU che imputava il deterioramento strutturale della veranda ad infiltrazioni precedenti alla chiusura del terrazzo soprastante, ad opera dalla CP_1
Ed ancora il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale della convenuta di chiusura delle vedute aperte dagli attori sul proprio giardinetto, accogliendo – invece - la richiesta di rimozione di serbatoi dell'acqua dei posti vicino alla finestra della stessa. Per_1
Accolse, infine, la domanda dei di accertare l'avvenuta usucapione della Per_1 veranda al piano terra e del diritto di mantenerla nel luogo in cui essa risultava costruita e statuì sulle spese di giudizio nella misura dell'80% in favore degli attori compensando tra le parti il restante 20%, ponendo poi a carico della convenuta le spese di c.t.u.
2.Avverso tale statuizione propose appello , deducendo che la Controparte_1 costruzione dalla medesima realizzata non determinava alcun problema di natura statica con pericolo di crollo per la struttura sottostante e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, invocava il rigetto della richiesta di demolizione deducendo, comunque, che, in luogo della disposta eliminazione della veranda, si sarebbe potuto consolidare il basamento del manufatto dei;
insisteva, inoltre, nella richiesta di condanna delle controparti a Per_1 chiudere le vedute oppure a demolire la sottostante veranda ristabilendo lo status quo ante.
3.Si costituirono in giudizio i , contestando integralmente il contenuto Per_1 dell'atto di appello, chiedendone il rigetto, e proposero appello incidentale in ordine al mancato accoglimento della loro domanda di risarcimento danni, per le lesioni strutturali subite dalla loro veranda.
4.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1310/2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò a contribuire per metà alle spese di Controparte_1 consolidamento del solaio comune, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
5. Avverso la superiore sentenza proposero ricorso in SA PP e Parte_4
, nonché e eredi di .
[...] Parte_2 Parte_1 Persona_1
I ricorrenti proposero sette diversi motivi di censura che così possono compendiarsi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per essere la Corte territoriale
5 incorsa in un vizio di ultrapetizione, avendo sostituito alla richiesta di demolizione del sovrastante manufatto della un obbligo non previsto, a carico di entrambe le parti, CP_1 di effettuare opere di consolidamento del basamento della sottostante struttura, di loro proprietà; 2) omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte di Appello svolto alcun accertamento, anche a mezzo di consulenza tecnica, in merito alla situazione di pericolo statico del loro manufatto, causato dal peso della sovrastante struttura;
3) violazione delle norme che delimitano la competenza professionale con riguardo al nominato CTU geometra, essendo inibito a tali professionisti ogni intervento sulle opere in cemento armato ex art. 16, lett. L R.D. 274/1929; 4) omessa motivazione in ordine al valore da attribuire ai danni alla struttura dei ricorrenti al fine di identificarne le cause;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 1125 cod. civ., per avere la Corte di merito, con l'impugnata sentenza, addebitato ad entrambe le parti le cause delle infiltrazioni al solaio;
6) violazione dell'art. 2043 cod. civ. per avere la Corte di merito negato il diritto al risarcimento dei danni sofferti, in considerazione del degrado dei pilastri portanti della loro veranda;
7) errata regolamentazione delle spese processuali, per avere il Giudice d'appello condannato la al pagamento solo della metà delle spese, pur in mancanza di giusti motivi per la CP_1 compensazione della restante metà.
6.Con controricorso resistette in giudizio, evocando l'inammissibilità Controparte_1
e l'improponibilità del ricorso per cassazione con il contestuale rigetto del ricorso ed il favore delle spese di lite.
7. Con la sentenza n. 3890/2017 la Suprema Corte: 1) rigettò l'eccezione della controricorrente di acquiescenza dei ricorrenti alla impugnata sentenza della Corte d'Appello di Palermo;
2) dichiarò inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla medesima;
3) accolse, nel merito, il primo motivo del ricorso rilevando che la Corte d'Appello di Palermo, non avendo disposto alcunché sulla domanda di demolizione del manufatto posto al primo piano e condannando invece la a provvedere a fare CP_1 lavori di consolidamento del basamento della veranda posta a piano terra, avesse violato la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; 4) dichiarò assorbiti gli altri motivi del ricorso, rinviando alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione soggettiva, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.
8. Quindi, , , quali eredi a titolo universale di Parte_1 Parte_2
nonché e , riassunsero il Persona_1 Parte_3 Parte_4 giudizio di merito conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Palermo, n°1310/2011, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
6 di Palermo, insistettero per l'accoglimento dell'appello incidentale e reiterarono la richiesta di condanna di risarcimento per i danni loro provocati dalla struttura in sopraelevazione.
9.A seguito della citata riassunzione ex art. 392 c.p.c., si costituì , Controparte_1 chiedendo darsi atto che la costruzione dalla stessa realizzata non avesse causato danni di natura statica con pericolo di crollo per la struttura sottostante, sollecitando così il rigetto della richiesta di demolizione della veranda e della domanda di risarcimento danni.
La medesima, inoltre, reiterò la domanda di condanna dei alla demolizione Per_1 della veranda posta a piano terra, nonché quella di eliminazione delle vedute esercitate da tale manufatto sul loro fondo, con condanna alle spese di tutti i gradi del giudizio.
10.Con sentenza 147/2019 la Corte di Appello di Palermo, dopo avere premesso che il giudizio di rinvio si configurava come rinvio improprio o restitutorio, osservò che gli appellati ed appellanti incidentali avevano, in sede di riassunzione, riproposto unicamente la domanda di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e di accertamento dei danni subiti, non riproponendo le altre questioni dichiarate assorbite nella decisione della Suprema Corte, il cui ulteriore esame doveva conseguentemente ritenersi precluso.
Tanto considerato, avendo la Corte di Appello chiarito che oggetto del proprio accertamento fosse la valutazione della idoneità del carico determinato dal manufatto realizzato da a cagionare danni alla struttura sottostante, il Collegio ritenne Controparte_1 che, al fine di pervenire ad una decisione, fosse indispensabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c, nella versione anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69, l'ammissione della documentazione a corredo della pratica di sanatoria edilizia del manufatto realizzato dalla . CP_1
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed accogliendo l'impugnazione principale di , rigettò la domanda di demolizione proposta dai Controparte_1
. Per_1
11. Avverso tale sentenza, proposero ricorso in SA Parte_1 [...]
e , sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Parte_2 Parte_3 Parte_4 violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., avendo il giudice di merito valutato indispensabile la documentazione inerente alla sanatoria edilizia prodotta da Controparte_1 solo in grado di appello, senza tuttavia motivare su tale indispensabilità e senza considerare che tali documenti erano già stati dichiarati inammissibili nel primo giudizio di appello, senza alcuna impugnazione conseguente da parte della 2) violazione e falsa applicazione CP_1 dell'art. 384 cpc, per avere la Corte ritenuto che oggetto della valutazione fosse unicamente l'effetto del carico connesso alla struttura realizzata sopra la veranda;
3) violazione del
7 giudicato interno ex art. 2909 c.c., per avere omesso di rilevare che si era prodotto il giudicato anche sulla statuizione del primo giudizio di appello che aveva ravvisato un rischio di crollo;
4) omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le deduzioni svolte dai ricorrenti nei confronti della C.T.U. svolta in corso di giudizio e con le quali avevano argomentato che il fattore critico da valutare era costituito non dalla dimensione dei ferri nei pilastri – come argomentato dal C.T.U. – ma dalla dimensione dei pilastri stessi, conseguentemente chiedendo rinnovarsi la consulenza;
5) la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, giacché le spese di lite dovevano essere valutate sulla base dell'esito complessivo del giudizio e che per la liquidazione del primo grado e del primo giudizio di appello doveva trovare applicazione il D.M. 55/2014, ratione temporis vigente.
12. Si costituì che resistette con controricorso. Controparte_1
13. La Suprema Corte – con ordinanza nr. 30830 del 6 novembre 2023 - accolse il ricorso dei , ritenendo fondato il primo motivo di impugnazione, in quanto la Corte Per_1 territoriale non aveva motivato sull'attitudine della documentazione ammessa, ritenuta indispensabile a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
Non ritenne ammissibile le doglianze relative all'asserita già avvenuta declaratoria di inammissibilità di tali documenti e dichiarò che l'accoglimento del primo motivo determinava l'assorbimento di quelli ulteriori, dovendo la Corte territoriale, in sede di rinvio, procedere ad una nuova individuazione dei documenti utilizzabili ai fini della decisione.
14. Con atto di citazione, notificato il 5 febbraio 2024, e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di e
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4
hanno riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da
[...] CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo ed hanno insistito per l'accoglimento
[...] dell'appello incidentale, reiterando la richiesta di condanna di risarcimento, per i danni loro provati dalla struttura in sopraelevazione, nonché di rinnovazione della CTU.
15. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , con comparsa Controparte_1 depositata il 10 giugno 2024, resistendo alle pretese attoree e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, demandando alla Corte di motivare esaustivamente l'assunzione dei documenti inerenti alla domanda di sanatoria edilizia e, dunque, del certificato di idoneità sismica, conformemente alle indicazioni della Suprema Corte.
16. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8 17. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, è anzitutto opportuno precisare che il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi, anzitutto, limitato alle domande non coperte da giudicato ed esattamente riproposte in sede di riassunzione.
Difatti le parti, già nel corso del precedente grado di appello, come rilevato dalla
Suprema Corte, hanno rispettivamente riproposto solo alcune delle domande presentate nei propri scritti difensivi, e pertanto, ai fini del presente giudizio:
➢ ha riproposto la domanda di riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado, nella parte in cui dispose la demolizione del proprio manufatto, e richiesto la rinnovazione della CTU;
➢ i hanno richiesto il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_6 in data 6 luglio 2009 e riproposto la propria domanda, già formulata CP_1 in via incidentale, di rinnovo della CTU al fine di accertare la criticità statica del loro immobile per causa imputabile alla sopraelevazione effettuata dall'odierna convenuta, nonché le domande già presentate al fine di accertare la causa e l'ammontare dei danni subiti.
Le altre questioni non riproposte sono dunque coperte da giudicato interno.
18. Essendo questa Corte evidentemente vincolata alle due sentenze di legittimità, innanzi ricordate sub 7) e sub 13), è inoltre opportuno premettere, per ragioni di priorità logica, che, in considerazione del principio di diritto espresso dalla Corte di SA nell'ordinanza nr. 30830 del 6 novembre 2023, costituisce preciso onere di questa Corte di
Appello procedere ad una nuova individuazione dei documenti utilizzabili ai fini della decisione della controversia.
Difatti, come rilevato in sede di legittimità, questa Corte ha omesso di motivare sull'indispensabilità dell'assunzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. - ratione temporis vigente – della documentazione prodotta in appello da , che attesterebbe l'assenza di un Controparte_1 pregiudizio statico e l'idoneità sismica del manufatto controverso.
Sul punto, la Suprema Corte ha, in ogni caso, ritenuto non coperta da giudicato la declaratoria di inammissibilità delle allegazioni prodotte, pronunziata precedentemente in occasione della precedente sentenza di appello n. 1310/2011 - successivamente cassata - sicché non è precluso in questo giudizio effettuare nuovamente una valutazione riguardo l'ammissibilità di tali allegazioni.
Tanto premesso, occorre rilevare che la documentazione, prodotta tardivamente dalla
è costituita solo da alcuni allegati alla pratica di sanatoria edilizia, dalla stessa CP_1 presentata, senza che siano stati prodotti né il provvedimento amministrativo di sanatoria né
9 una attestazione da parte del Genio Civile o comunque del competente Comune volta ad acclarare l'insussistenza di pregiudizi statici e la collaudabilità dell'opera.
Invece sia la certificazione di non pregiudizio statico che di idoneità sismica sono delle relazioni di parte commissionate da , in virtù di un rapporto di mandato Controparte_1 chiaramente privato e, in quanto tali, non dimostrano, in ogni caso, il rilascio della sanatoria della costruzione abusiva e sono pure insufficienti a dimostrare l'asserita inattendibilità della consulenza del CTU disposta nel primo grado di giudizio. CP_3
Le due relazioni prodotte sono, dunque, assimilabili alle consulenze tecniche di parte che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, non hanno valore di prova rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione delle stesse è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non
è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. Sez. 3 ord., 1° febbraio 2023, n. 2980; Cass.
Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n.
9551, Rv. 607812- 01).
È pertanto chiaro come la produzione presentata dalla sia naturalmente priva CP_1 dei requisiti di terzietà e imparzialità di cui è naturalmente rivestita una consulenza tecnica disposta dall'ausiliario del giudice, sicché, in assenza di ulteriori elementi che ne comprovino la veridicità e attendibilità, non appare sufficiente a dimostrare la stabilità del manufatto e a contrastare i risultati della consulenza tecnica disposta in primo grado che, come è noto, è giunta a risultati opposti.
Oltre tutto, anche nel merito, tale produzione appare contraddittoria, tenuto conto che la dichiarazione di inesistenza di “dissesti strutturali, lesioni, fessurazioni”, affermata nel certificato di non pregiudizio statico a firma del tecnico di parte ing. sembra Per_2 trascurare deliberatamente (e, quindi, non argomentare sul) le lesioni strutturali oggettivamente presenti nella sottostante veranda dei accertate e Parte_6 descritte puntualmente dal CTU e comprovate dalle riproduzioni fotografiche dello CP_3 stato dei luoghi in atti.
19. Escluso, quindi, che la documentazione prodotta dalla solo nel giudizio CP_1 di gravame sia indispensabile ai fini della decisione, va adesso affrontato l'appello principale interposto dalla . CP_1
Questa si duole che il CTU nominato non abbia descritto lo stato dei luoghi in modo conforme alla realtà e contesta la presunta inidoneità dei pilastri della veranda a piano terra, di proprietà a sostenere il peso della sopraelevazione al secondo piano. Parte_6
10 Soggiunge che il CTU non fosse dotato delle competenze tecniche necessarie per condurre l'accertamento tecnico disposto dal giudice, in quanto semplice geometra.
Per tali ragioni, dunque, sostiene infine che la costruzione realizzata al di sopra della veranda dei non determini problemi di staticità né di crollo. Parte_6
Il motivo è infondato, anzitutto per quanto stabilito dalla Corte di legittimità, nella prima sentenza di annullamento con rinvio intervenuta nel corso del procedimento, dianzi compendiata sub 7).
Va, infatti, ricordato che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità” (Sez. 3 - , Ordinanza n.
20887 del 22/08/2018; Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015).
Ebbene, la prima sentenza di legittimità ha stabilito che il giudice di merito era incorso nel divieto di ultrapetizione per non avere disposto sulla domanda di demolizione del manufatto posto al primo piano ed avere invece condannato la a provvedere a fare CP_1 lavori di consolidamento del basamento della veranda posta a piano terra.
Considerato che il ricorso per SA era stato proposto dai soli e CP_1
(cioè da coloro che avevano sostenuto l'instabilità della costruzione) ed avendo la Per_1
Corte di Appello con la sentenza nr. 1310 del 2011 comunque riscontrato tale circostanza, solo avendo adottato un rimedio diverso da quello demolitorio, è evidente che a questo giudice di rinvio è precluso non solo di adottare una statuizione di condanna diversa da quella demolitoria, esclusivamente richiesta, ma anche di rimettere in discussione quella situazione di fatto (pericolosità ed instabilità della costruzione) che alla prima aveva dato luogo, ciò costituendo antefatto logico - giuridico della sentenza di legittimità.
A queste, già decisive considerazioni, va aggiunto che dall'istruttoria espletata in prime cure emerge la pericolosità della costruzione realizzata dalla CP_1
Dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado, risulta che il consulente abbia condotto tutti gli accertamenti utili al fine di verificare la carente staticità della struttura e i conseguenti pericoli di crollo.
11 Il CTU, infatti, motiva la necessità di demolizione in ragione dello stato di ossidazione dei ferri di armatura inseriti nei pilastri di piano terra, che sorreggono l'intera struttura, assottigliatisi notevolmente rispetto alla dimensione originaria e dunque inidonei a reggere adeguatamente la struttura sopraelevata.
Lo stato di ammaloramento è stato opportunamente accertato tramite saggi distruttivi ed è stato chiarito come il peso del manufatto abbia accentuato i preesistenti problemi strutturali e le lesioni riscontrate nel manufatto di piano terra.
È stata rinvenuta, inoltre, un'estesa lesione nel pilastro di sinistra, che partiva dalla base dello zoccoletto e si estendeva per 90 cm, nonché una seconda grossa lesione insistente sulla trave perimetrale, con distacco di calcinacci.
Ne consegue che l'esigenza di demolire la veranda sopraelevata, costruita abusivamente da in appoggio al solaio della struttura sottostante, sia stata Controparte_1 opportunamente motivata dal CTU nominato, in base a carenze strutturali di chiara evidenza.
Appare peraltro generica e non supportata da argomentazioni concrete l'asserita incompetenza del geom. ad analizzare lo stato dei luoghi e ad appurare il pregiudizio CP_3 statico del manufatto, in quanto geometra e non ingegnere.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio abbiano natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. sent. sez. 2, n. 4439 del
20/02/2020 Rv. 657111 – 01).
Pertanto, in considerazione dell'esaustiva indagine condotta dal consulente, dalla relazione tecnica non emergono elementi a sostegno della presunta incompetenza professionale del geom. che giustificherebbero per solo questa ragione la richiesta CP_3 di rinnovazione della consulenza, avanzata da entrambe le parti.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte,
a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni dai consulenti di parte.
Ne discende, pertanto, l'assorbimento della censura proposta, in via incidentale, anche
12 dagli odierni attori in riassunzione, nella parte in cui hanno motivato la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica in ragione del titolo di studio del nominato consulente.
20. Passando, quindi, all'appello incidentale proposto dai – Per_1 Parte_1 costoro si dolgono che il Tribunale non abbia accolto la domanda di risarcimento dei danni provocato al proprio manufatto dalla costruzione della veranda sopraelevata.
Contestano le conclusioni alle quali è giunto il CTU per cui le dimensioni CP_3 dei ferri dei pilastri non sarebbero idonei a sorreggere il peso della soprastante veranda per l'avvenuta erosione degli stessi, in quanto in realtà i pilastri sarebbero stati originariamente dimensionati per sopportare il peso della loro veranda e non anche per sorreggere il manufatto di parte convenuta, successivamente realizzato.
Soggiungono che le infiltrazioni, che a parere del CTU avrebbero cagionato l'ossidazione dei ferri, sarebbero in ogni caso riconducibili alla proprietà di . Controparte_1
Chiedono, dunque, la rinnovazione della CTU, al fine di stabilire per quali ragioni il proprio immobile non sia in grado di reggere il peso del manufatto soprastante e quantificare i danni subiti.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dalla consulenza tecnica, i ferri dei pilastri a piano terra, che sorreggono la struttura di piano terra e quella soprastante al primo piano, erano originariamente di spessore pari a 16 mm e perfettamente idonei a reggere anche il peso della veranda soprastante.
Tramite saggi distruttivi è stato accertato che l'assottigliamento dei ferri d'armatura è avvenuto a causa dell'ossidazione degli stessi, in un periodo antecedente alla chiusura della veranda effettuata da , la quale avrebbe anzi offerto riparo da ulteriori Controparte_1 infiltrazioni, che avrebbero altrimenti indebolito ulteriormente la struttura portante del manufatto di piano terra.
Occorre, in ogni caso, rilevare che appare altrettanto generica e non dimostrata la tesi proposta da per la quale tali infiltrazioni siano addebitabili a Parte_6 CP_1
.
[...]
Difatti, la semplice circostanza che tali infiltrazioni provenissero dal piano superiore, all'epoca scoperto, non prova in alcun modo che ciò avvenisse per difetti strutturali riconducibili alla proprietà della tenuto conto che il manufatto di piano terra, CP_1 abusivamente costruito dagli attori in riassunzione, presentava carenze costruttive già prima che venisse edificata la veranda di primo piano.
Tanto considerato, in assenza di elementi di prova che dimostrino un'esatta
13 responsabilità dell'appellante principale nel provocare i danni strutturali accertati in sede di
CTU, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica appare esplorativa, in quanto meramente finalizzata a ricercare motivazioni differenti, rispetto a quelle già acclarate, per quantificare danni che, alla luce dell'elaborato peritale, sono da attribuire agli stessi
[...]
Parte_6
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, infatti, la consulenza tecnica non può avere la finalità di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, sicché, in assenza di validi elementi di prova, è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire le deficienze delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr.
Cass. civ. sez. VI, 15/12/2017, n. 30218).
Per tali ragioni, anche l'appello incidentale proposto dagli - Parte_1 Per_1 proposto va rigettato.
21. La prevalente soccombenza della giustifica la compensazione, già adottata dal CP_1
primo giudice, nella misura del 20 %, il residuo 80 % delle spese degli appellati dovendo essere posto a suo carico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, in esito al rinvio disposto dalla Corte di SA con ordinanza nr. 30830 del 6 novembre 2023, così provvede: conferma integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 4284/2008, appellata in via principale da e in via incidentale da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
n.q. di eredi di , da eda;
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4 compensa nella misura del 20 % le spese di lite e condanna a pagare a Controparte_1
e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
l'ulteriore 80 % delle stesse, liquidate, per tale quota, per il
[...] Parte_4 giudizio di appello nella misura di euro 2.646,4 per compensi, per i due giudizi di legittimità nella misura di euro 2757,00 per compensi per ciascuno dei due giudizi, per i due giudizi di rinvio nella misura di euro 3773,00 per compensi per ciascuno dei due giudizi, per tutti oltre contributo unificato versato ed accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentale in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di
14 cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto PP Lupo
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