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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3833/2021 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. CENTRONE AMEDEO Parte_1
ATTORE
E
e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1
, , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , in qualità di eredi di Controparte_7 Controparte_8 Per_2
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, nonché , , , quali
[...] CP_20 CP_21 Controparte_22 eredi di , con il patrocinio dell'avv. Persona_3 Controparte_11
PARTE CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. CP_23 Controparte_11
INTERVENUTO pagina 1 di 5
Controparte_24
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11/9/2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi a codesto Parte_1
Tribunale, gli intestatari del terreno agricolo sito in Martinsicuro, C.da Giardino, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al fg. 21, part. 245, per sentire accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto per usucapione.
A sostegno della propria domanda, deduceva di essere stato immesso nel possesso del predetto immobile sin dal
4 febbraio 1985, data di sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita con la Sig.ra
[...]
dante causa degli odierni convenuti, a cui non aveva mai fatto seguito la stipulazione del contratto Per_4 definitivo. Riferiva, altresì, di aver da allora posseduto il bene in via esclusiva, pacifica e ininterrotta, eseguendo opere di recinzione e manutenzione, senza che alcun proprietario avesse mai rivendicato il proprio diritto.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di aderire integralmente alla domanda attorea, riconoscendo la veridicità delle circostanze di fatto esposte, ma contestando la richiesta di condanna alle spese di lite, stante la mancata opposizione alla pretesa e l'assenza di una previa messa in mora.
In corso di causa, a seguito del decesso della convenuta intervenivano volontariamente i di Persona_1 lei eredi, Sigg.ri e . Successivamente, a seguito del decesso della Controparte_1 CP_2 convenuta si costituivano in giudizio per la prosecuzione del processo i di lei eredi, Sigg.ri Persona_2
e Controparte_8 Controparte_8
In data 31 marzo 2025 decedeva in Teramo il Sig. lasciando quali unici eredi i figli Persona_3 CP_22
ed che si costituivano parimenti in giudizio ai sensi dell'art. 302
[...] CP_21 CP_20
c.p.c.
Nel corso del giudizio, il Giudice invitava le parti alla produzione di documentazione attestante, tra l'altro,
l'esistenza di eventuali creditori ipotecari sui beni oggetto di domanda, da cui emergeva la sussistenza di un diritto di ipoteca in capo all' , che, su invito della scrivente, veniva evocata nel Controparte_25 presente giudizio rimanendo, tuttavia, contumace.
pagina 2 di 5 Istruita la causa in via documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Orbene, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza, la continuità e l'esclusività del potere di fatto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass.,n. 5687/1996; Cass., n. 4807/1992) o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (in tal senso, Cass., n. 3464/1988; Cass., n.
4206/1987).
Prodromica rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui si è detto è, tuttavia, la dimostrazione in ordine all'effettiva titolarità dei beni per cui è causa in capo ai soggetti citati in giudizio.
Invero, l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass., n.
17270/2015; Cass., n. 5335/2000).
Ne discende che la domanda diretta a fare accertare l'avvenuta usucapione del bene, richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, risultando dedotta una situazione giuridica (usucapione e proprietà individuale) confliggente con quella preesistente (comproprietà) della quale il
Giudice deve conoscere nel contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. 12136/1997, Cass. 5559/1994; Cass.
2438/1988; Cass. 966/1983).
Ebbene, da un attento esame degli atti di causa emerge che l'attore ha prodotto una certificazione catastale e successivamente un certificato notarile recanti l'indicazione di coloro che, allo stato, risultano comproprietari dei beni, ossia , Persona_1 Persona_2 Controparte_26 Controparte_27
, , , , , Controparte_14 Persona_3 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_31
, , i quali sono, peraltro, i successori di dante causa dell'odierno attore in
[...] CP_32 Persona_4 quanto promittente venditrice del terreno in contesa, in forza di contratto preliminare del 4 Febbraio 1985.
pagina 3 di 5 Come anticipato, il vaglio di fondatezza della domanda di usucapione passa necessariamente per la verifica preliminare di corrispondenza tra i soggetti convenuti in giudizio e gli intestatari degli immobili da usucapire, al fine di verificarne la legittimazione passiva, onere la cui prova grava sulla parte che agisce in giudizio.
Nel caso che ci occupa, la documentazione prodotta in merito alla indicata qualità di eredi dei soggetti citati in causa e quindi in ordine alla effettiva titolarità in capo agli stessi degli immobili oggetto della domanda di usucapione si rivela insufficiente e, pertanto, inidonea alla corretta individuazione dei legittimati passivi.
In disparte l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ai rapporti di parentela tra gli intestatari catastali dei beni e i soggetti convenuti, essendosi l'attore limitato ad una serie di depositi documentali neppure supportati da una nota esplicativa, rimettendo ogni accertamento relativo all'esistenza dei plurimi rapporti parentali alla scrivente, mette conto evidenziare che neppure risultano evocati in giudizio tutti i soggetti legittimati. Si noti, invero, che non risultano citati in giudizio due degli intestatari risultanti sia dalla certificazione catastale che da quella notarile, ossia e , dei quali è stata prodotta la sola carta d'identità, senza CP_32 Controparte_28 alcuna indicazione in ordine alle ragioni della mancata evocazione in causa, disconoscendo il Tribunale finanche la loro esistenza in vita o meno, in assenza di qualsivoglia allegazione che li riguardi.
Ancora, nonostante gli sforzi profusi per la ricostruzione dei rapporti di parentela intervenuti tra gli intestatari dei beni e i soggetti evocati in giudizio, non è stato possibile comprendere le ragioni per le quali siano state citate e stante la totale mancanza di allegazioni al riguardo. Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
L'estrema disorganicità della documentazione depositata e l'assenza di allegazioni idonee a chiarire i rapporti di parentela tra le parti evocate e quelle astrattamente legittimate a resistere in giudizio induce al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla qualità di comproprietari in capo ai convenuti, per i quali, tra l'altro, non opererebbe nemmeno il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. valevole per le sole parti costituite, trattandosi, in questo caso, di questione afferente alla pretermissione di comproprietari.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore ne determina la soccombenza ai fini delle spese di lite, da liquidare secondo le tariffe minime dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – bassa complessità, di cui al D.M. n. 147/2022, stante il mancato esame del merito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
pagina 4 di 5 - condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano nella somma di euro 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore dell'intervenuto, che si liquidano nella somma di euro 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Teramo, 3/12/2025.
Il Giudice
dott. Erika Capanna Piscè
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3833/2021 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. CENTRONE AMEDEO Parte_1
ATTORE
E
e , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Persona_1
, , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , in qualità di eredi di Controparte_7 Controparte_8 Per_2
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, nonché , , , quali
[...] CP_20 CP_21 Controparte_22 eredi di , con il patrocinio dell'avv. Persona_3 Controparte_11
PARTE CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. CP_23 Controparte_11
INTERVENUTO pagina 1 di 5
Controparte_24
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11/9/2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi a codesto Parte_1
Tribunale, gli intestatari del terreno agricolo sito in Martinsicuro, C.da Giardino, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al fg. 21, part. 245, per sentire accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto per usucapione.
A sostegno della propria domanda, deduceva di essere stato immesso nel possesso del predetto immobile sin dal
4 febbraio 1985, data di sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita con la Sig.ra
[...]
dante causa degli odierni convenuti, a cui non aveva mai fatto seguito la stipulazione del contratto Per_4 definitivo. Riferiva, altresì, di aver da allora posseduto il bene in via esclusiva, pacifica e ininterrotta, eseguendo opere di recinzione e manutenzione, senza che alcun proprietario avesse mai rivendicato il proprio diritto.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, i quali dichiaravano di aderire integralmente alla domanda attorea, riconoscendo la veridicità delle circostanze di fatto esposte, ma contestando la richiesta di condanna alle spese di lite, stante la mancata opposizione alla pretesa e l'assenza di una previa messa in mora.
In corso di causa, a seguito del decesso della convenuta intervenivano volontariamente i di Persona_1 lei eredi, Sigg.ri e . Successivamente, a seguito del decesso della Controparte_1 CP_2 convenuta si costituivano in giudizio per la prosecuzione del processo i di lei eredi, Sigg.ri Persona_2
e Controparte_8 Controparte_8
In data 31 marzo 2025 decedeva in Teramo il Sig. lasciando quali unici eredi i figli Persona_3 CP_22
ed che si costituivano parimenti in giudizio ai sensi dell'art. 302
[...] CP_21 CP_20
c.p.c.
Nel corso del giudizio, il Giudice invitava le parti alla produzione di documentazione attestante, tra l'altro,
l'esistenza di eventuali creditori ipotecari sui beni oggetto di domanda, da cui emergeva la sussistenza di un diritto di ipoteca in capo all' , che, su invito della scrivente, veniva evocata nel Controparte_25 presente giudizio rimanendo, tuttavia, contumace.
pagina 2 di 5 Istruita la causa in via documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Orbene, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza, la continuità e l'esclusività del potere di fatto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass.,n. 5687/1996; Cass., n. 4807/1992) o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (in tal senso, Cass., n. 3464/1988; Cass., n.
4206/1987).
Prodromica rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui si è detto è, tuttavia, la dimostrazione in ordine all'effettiva titolarità dei beni per cui è causa in capo ai soggetti citati in giudizio.
Invero, l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass., n.
17270/2015; Cass., n. 5335/2000).
Ne discende che la domanda diretta a fare accertare l'avvenuta usucapione del bene, richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, risultando dedotta una situazione giuridica (usucapione e proprietà individuale) confliggente con quella preesistente (comproprietà) della quale il
Giudice deve conoscere nel contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. 12136/1997, Cass. 5559/1994; Cass.
2438/1988; Cass. 966/1983).
Ebbene, da un attento esame degli atti di causa emerge che l'attore ha prodotto una certificazione catastale e successivamente un certificato notarile recanti l'indicazione di coloro che, allo stato, risultano comproprietari dei beni, ossia , Persona_1 Persona_2 Controparte_26 Controparte_27
, , , , , Controparte_14 Persona_3 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_31
, , i quali sono, peraltro, i successori di dante causa dell'odierno attore in
[...] CP_32 Persona_4 quanto promittente venditrice del terreno in contesa, in forza di contratto preliminare del 4 Febbraio 1985.
pagina 3 di 5 Come anticipato, il vaglio di fondatezza della domanda di usucapione passa necessariamente per la verifica preliminare di corrispondenza tra i soggetti convenuti in giudizio e gli intestatari degli immobili da usucapire, al fine di verificarne la legittimazione passiva, onere la cui prova grava sulla parte che agisce in giudizio.
Nel caso che ci occupa, la documentazione prodotta in merito alla indicata qualità di eredi dei soggetti citati in causa e quindi in ordine alla effettiva titolarità in capo agli stessi degli immobili oggetto della domanda di usucapione si rivela insufficiente e, pertanto, inidonea alla corretta individuazione dei legittimati passivi.
In disparte l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ai rapporti di parentela tra gli intestatari catastali dei beni e i soggetti convenuti, essendosi l'attore limitato ad una serie di depositi documentali neppure supportati da una nota esplicativa, rimettendo ogni accertamento relativo all'esistenza dei plurimi rapporti parentali alla scrivente, mette conto evidenziare che neppure risultano evocati in giudizio tutti i soggetti legittimati. Si noti, invero, che non risultano citati in giudizio due degli intestatari risultanti sia dalla certificazione catastale che da quella notarile, ossia e , dei quali è stata prodotta la sola carta d'identità, senza CP_32 Controparte_28 alcuna indicazione in ordine alle ragioni della mancata evocazione in causa, disconoscendo il Tribunale finanche la loro esistenza in vita o meno, in assenza di qualsivoglia allegazione che li riguardi.
Ancora, nonostante gli sforzi profusi per la ricostruzione dei rapporti di parentela intervenuti tra gli intestatari dei beni e i soggetti evocati in giudizio, non è stato possibile comprendere le ragioni per le quali siano state citate e stante la totale mancanza di allegazioni al riguardo. Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
L'estrema disorganicità della documentazione depositata e l'assenza di allegazioni idonee a chiarire i rapporti di parentela tra le parti evocate e quelle astrattamente legittimate a resistere in giudizio induce al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla qualità di comproprietari in capo ai convenuti, per i quali, tra l'altro, non opererebbe nemmeno il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. valevole per le sole parti costituite, trattandosi, in questo caso, di questione afferente alla pretermissione di comproprietari.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore ne determina la soccombenza ai fini delle spese di lite, da liquidare secondo le tariffe minime dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – bassa complessità, di cui al D.M. n. 147/2022, stante il mancato esame del merito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
pagina 4 di 5 - condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano nella somma di euro 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore dell'intervenuto, che si liquidano nella somma di euro 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Teramo, 3/12/2025.
Il Giudice
dott. Erika Capanna Piscè
pagina 5 di 5