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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1143/24
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Domenica D'Alterio e dall'avv.to Raffaela Fontanella
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 26.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 18.07.2022 al 9.12.2023 con le mansioni di manutentore CP_1 meccanico, inquadrato nel livello 1 del CCNL metalmeccanica industria;
di non aver percepito le somme dovute a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro, mensilità di
Novembre 2023, tredicesima e TFR.
Ciò premesso ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 4.841,69 per le causali suindicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed il pagamento delle spese processuali.
La parte convenuta, pur regolarmente citata, è rimasta contumace.
1 L'udienza del 16.04.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato.
Il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale, ex art. 2697
c.c., di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità indicate nel ricorso;
incombe invece sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Il Giudice, al fine di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, è tenuto pertanto ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr.
Cass. civ., sez. lav., n. 11502/2000; n. 9167/2001; n. 5464/1998).
2 Nel caso di specie l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro di carattere subordinato alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 18.07.2022 al 9.12.2023, secondo le modalità indicate in ricorso, si desume dalla documentazione allegata agli atti di causa ed in particolare dalle buste paga, dal contratto di lavoro e dal modulo di dimissioni.
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Le mansioni svolte, non contestate, sono riconducibili nell'ambito del profilo professionale di livello 1 del CCNL di categoria, come risulta anche dalle buste paga in atti.
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello suindicato, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del TFR, rispetto alla durata del rapporto di lavoro ed alle ore ed i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita, né delle altre somme pretese, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
*****
Al fine di stabilire le somme spettanti al ricorrente può farsi riferimento alle buste paga allegate agli atti ed ai conteggi elaborati da parte ricorrente, i quali risultano fare corretta applicazione delle tabelle salariali del riconosciuto Contratto
Collettivo; pertanto, costituiscono una valida base per determinare le somme a questi spettanti.
Risulta pertanto che al ricorrente spetti la somma netta di €
4.841,89, di cui € 1.215,69 a titolo di TFR.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che, in data
9.04.2024, le parti avevano raggiunto un accordo in virtù del quale il datore di lavoro si era impegnato a versare, in favore del sig. l'importo di € 4.841,89 in 4 rate, di € 1.211,00 Pt_1
3 ciascuna. Tuttavia, la società aveva versato solo la prima rata
(vedi bonifico in atti), con la conseguenza che al ricorrente spetta la restante somma di € 3.630,89.
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio 2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
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Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna la al pagamento della somma netta di € CP_1
3.630,89, di cui € 1.215,69 a titolo di TFR, in favore di su cui corrispondere gli interessi legali Parte_1 sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese processuali, CP_1 che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa.
Aversa 17.04.2025
IL GIUDICE
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