Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436 , relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436 , relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.