Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI DI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ. depositato il 19.6.2023
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Matteo Mion, come da C.F._2 procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. e Controparte_1
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 giusta procura alle liti e decreto del Direttore Generale n. 800 del
13.7.2023;
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità medica
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: stante quanto emerso in sede di C.T.U. espletata nel ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. circa le responsabilità dell' ed alla luce delle Controparte_1
pagina 1 di 22
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P. IVA con sede P.IVA_1 legale in DI (UD), Via Pozzuolo n. 330, per i fatti descritti in narrativa,
e per l'effetto, condannare la stessa all'integrale risarcimento in favore di e , in qualità di eredi e congiunti di Parte_1 Parte_2 [...]
, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e _1 iure hereditatis, con personalizzazione massima, così come descritti e qualificati in narrativa, dagli stessi subiti e subendi, eventualmente anche in termini di perdita di chances, nella somma che risulterà di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nell'ipotesi in cui venga accertata e dichiarata la responsabilità solidale dell'
[...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P. IVA con P.IVA_2 sede legale in PORDENONE (PN), Via della Vecchia Ceramica n. 1, per i fatti descritti in narrativa, condannare l' , ai sensi degli artt. 1292 e CP_3
1294 cod. civ. e dell'art. 2055 cod. civ. per la sussistenza di solidarietà passiva con l' , all'integrale risarcimento in favore di e CP_4 Parte_1
, in qualità di eredi e congiunti di , di tutti Parte_2 PE
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, con personalizzazione massima, così come descritti e qualificati in narrativa, dagli stessi subiti e subendi, eventualmente anche in termini di perdita di chances, nella somma che risulterà di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: come da ricorso.
IN OGNI CASO: oltre rivalutazione e interessi dal fatto all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e di competenze legali della fase stragiudiziale, del presente giudizio e del precedente procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., da distrarsi in favore dello scrivente ex art. 93 cod. proc. civ. pagina 2 di 22 CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiarare il difetto di legittimazione attiva di rispetto alle domande proposte jure ereditario. Parte_2
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare tutte le domande.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da comparsa di risposta.
IN OGNI CASO: spese legali rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio l' Controparte_1
(nel prosieguo, anche solo ), per sentir condannare
[...] CP_5 quest'ultima a risarcire loro tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti in occasione della morte di
[...]
, madre del predetto ricorrente e NN paterna dell'anzidetta _1 attrice, a causa degli errori diagnostici e terapeutici asseritamente commessi dai sanitari degli ospedali di LA e di DI.
Deducevano, infatti, i medesimi ricorrenti: a) che la IG.ra
[...]
veniva ricoverata il 29.1.2021 presso il reparto Area Intensiva _1
Medica del nosocomio di LA con la diagnosi di “polmonite – versamento pleurico”; b) che, il pomeriggio del 30.1.2021, la paziente veniva sottoposta a toracentesi sinistra e, la mattina dopo, a toracentesi destra;
c) che, il successivo 1° febbraio, veniva eseguita TC torace, dalla quale emergeva la presenza di un massivo emotorace a destra;
d) che, a quel punto, la IG.ra , trasferita d'urgenza presso il reparto di _1
Chirurgia Toracica di DI, era immediatamente sottoposta ad un intervento chirurgico di toracotomia esplorativa;
e) che, in quel frangente, all'induzione dell'anestesia, la paziente si presentava gravemente ipotesa, tanto da necessitare di rianimazione cardiopolmonare e di supporto aminico;
f) che, poi, l'operatore chirurgico repertava un emotorace massivo, procedeva ad evacuazione e zaffaggio ed individuava un gemizio ematico a livello di toracentesi, trattato con punto transfisso e tacosil;
pagina 3 di 22 g) che, di seguito, si verificava un episodio di melena, con reperto di due ulcere, gastrica e duodenale, trattate endoscopicamente lo stesso giorno e nuovamente l'8.2.2021 per dislocazione delle clip;
h) che, in data
10.2.2021, la IG.ra veniva trasferita presso il reparto di _1
Cardiologia dell'Ospedale di PORDENONE;
i) che il giorno 11.2.2021, in seguito ad un episodio ipotensivo grave da sanguinamento delle lesioni gastriche, i sanitari procedevano a nuova EGDS, nel corso della quale la paziente manifestava asistolia e decedeva per shock emorragico;
j) che i sanitari, invero, avevano commesso errori tecnici sia nel corso della toracentesi del 31.1.2021, sia nell'ambito del primo posizionamento endoscopico delle clip in data 4.2.2021; k) che, pertanto, essi ricorrenti avevano domandato, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni subiti ad , senza ottenere ristoro alcuno;
l) che, quindi, si erano risolti ad CP_5 incardinare il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ., iscritto al n. 814/2022 R.G.; m) che, nell'ambito di quel procedimento, i nominati CTU avevano individuato plurime carenze nelle condotte dei sanitari di , ritenendo sussistente il nesso CP_5 causale tra i predetti comportamenti ed il decesso della IG.ra . _1
Ritualmente costituitasi, l' in questione ha insistito, di contro, CP_1 perché venisse preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di rispetto alle domande proposte iure hereditatis ed Parte_2 affinché fossero, comunque, rigettate nel merito le domande attoree.
Nel fare ciò, la convenuta eccepiva, nell'ordine: 1) che la IG.ra
[...]
era stata ricoverata il 29 gennaio 2021 nell'Area Intensiva _1
Medica dell'Ospedale di LA per dispnea ingravescente presente da quindici giorni e versamento pleurico bilaterale;
2) che alla paziente veniva da subito diagnosticato un infarto del miocardio subacuto e venivano conseguentemente compiuti i dovuti trattamenti medici;
3) che i sanitari di
LA non avevano affatto causato la morte della paziente, ma soltanto eventualmente ridotto le chances di sopravvivenza della stessa.
pagina 4 di 22 Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa, le domanda risarcitorie al vaglio, all'esito dell'esperito procedimento di A.T.P.
e degli approfondimenti peritali successivamente disposti nel presente giudizio di merito, risultano fondate e meritano, quindi, di essere accolte, nei limiti e per i motivi che seguono.
EIGenze di necessaria chiarezza espositiva suggeriscono, tuttavia, di procedere preliminarmente alla necessaria espunzione di tutte le voci di danno impropriamente dedotte con il ricorso, all'interno del quale, invero, oltre ai danni patrimoniali, sono stati fatti valere congiuntamente -iure proprio- il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno morale
(v. pagg. da 8 a 10 dell'atto introduttivo) e -iure hereditatis- il danno biologico-terminale, il danno morale catastrofale, il danno da perdita della vita e, da ultimo, il danno da perdita di chances di sopravvivenza (v. pagg. da 10 a 13 dell'atto introduttivo), poi in effetti domandando i ricorrenti, in sede di conclusioni, la condanna dell'odierna convenuta all'“integrale risarcimento (in loro favore - N.d.R.) …. di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, con personalizzazione massima, così come descritti e qualificati in narrativa, dagli stessi
(ricorrenti) subiti e subendi, eventualmente anche in termini di perdita di chances, nella somma che risulterà di giustizia.” (v. pag. 17 del ricorso).
Siffatta congerie di danni variamente prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, talora ontologicamente non sovrapponibili tra loro, talaltra addirittura privi di cittadinanza nel nostro ordinamento in base agli orientamenti della Suprema Corte, impone allora di mettere a sistema, sin da subito e limitatamente a quanto d'interesse nel caso di specie, le svariate voci qui evocate, che pure -anche alla luce degli approdi della giurisprudenza di legittimità- s'inseriscono nell'ambito della responsabilità medica, onde chiarire quali di esse risultino, almeno in astratto, congiuntamente risarcibili e quali, invece, non possano essere in alcun modo tra loro giustapposte.
pagina 5 di 22 A tal fine, deve anzitutto rammentarsi che l'organo di nomofilachia ha anche di recente precisato quanto segue: 1) “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati
e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente …, come danno biologico … (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. ...” (v., così, in motivazione,
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27.12.2023); 2) nella predetta fattispecie sub a), “… non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass., 19/09/2023, n. 26851)”, nell'ambito di tale fattispecie essendo sempre “… (unicamente) possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di «danno da perdita anticipata della vita», con riferimento al diritto «iure proprio» degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (Cass., n. 26851 del
2023, cit.)”, ovverosia di danno da perdita del rapporto parentale;
3) qualora, invece, ricorra l'ipotesi sub b), deve escludersi la possibilità di affiancare al riconoscimento di un danno da perdita di chances di sopravvivenza in favore del paziente, quello di un danno da perdita del rapporto parentale “integrale” in favore dei suoi congiunti1. 1 V., sul punto, in motivazione, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 31136 del 2022, ove si afferma che “nel momento di trarre le fila del proprio ragionamento, … la corte d'appello confonde i due piani, quello della chance, ovvero della perdita della possibilità del conseguimento di un risultato utile soltanto sperato, e quello pagina 6 di 22 Ora, l'ipotesi suesposta in cui il medico abbia cagionato la perdita anticipata della vita non si differenzia, quanto alle conseguenze risarcitorie, dalla fattispecie -qui in rilievo- in cui il sanitario abbia cagionato la morte del paziente, dal momento che, come ha condivisibilmente sottolineato la
Suprema Corte, “causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita. L'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione
“morfologica” tra le due vicende, …”. (v., così, in motivazione, Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 2023). Riassuntivamente, quindi, i predetti approdi di legittimità consentono di concludere che, qualora la condotta del medico si ponga quale causa della morte (o anche solo dell'anticipazione del predetto evento), potranno essere liquidati -a condizione che
dell'accertamento del nesso causale pieno in relazione alla perdita del bene vita, ovvero dell'accertamento, come più probabile che non, che il comportamento corretto e tempestivo dei sanitari, ovvero l'immediato trasferimento del paziente nell'unità specializzata, avrebbe potuto evitare il danno (la morte) e far conseguire il risultato sperato (la guarigione del paziente) e predica, a quella che descrive in fatto come mera perdita della possibilità di conseguire un miglior risultato, le conseguenze risarcitorie proprie dell'accertamento diretto del nesso di causa tra il comportamento omissivo dei medici e la morte del paziente con l'integrale Part risarcimento, a carico dei medici e della del danno da perdita del rapporto parentale subito dalla moglie e dai figli …” con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). In relazione a questo profilo, peraltro, la dottrina è giunta a conclusioni ancor più radicali, negando del tutto la configurabilità di un danno iure proprio -in capo ai congiunti- da perdita di chance del rapporto parentale. Infatti, poiché quando vi è un danno da perdita di chances non è possibile ricondurre eziologicamente la morte all'operato del medico, verrebbe meno l'addebitabilità a quest'ultimo della lesione dell'interesse all'unità familiare di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
pagina 7 di 22 sussistano, in concreto, i presupposti di ciascuna posta risarcitoria-, iure hereditario, il danno biologico (terminale e/o differenziale in caso di preesistenze2) nonché il danno morale da lucida agonia e, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale. Nell'eventualità in cui, invece, il contegno del sanitario abbia causato soltanto la perdita della possibilità di vivere più a lungo, dovrà essere riconosciuto un risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza iure hereditatis, non potendosi configurare, in capo ai congiunti, un corrispondente danno integrale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Fermo quanto precede, nella controversia in esame vale anzitutto rammentare che, essendo stata convenuta una struttura sanitaria, per i danni dedotti iure hereditario viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale, così come contemplata dall'art. 7, comma 1, della c.d. Legge
Gelli Bianco3. A fronte della natura contrattuale della responsabilità qui fatta valere, secondo gli ormai consolidati insegnamenti della Corte di
Cassazione, “è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (v., così, Cass. civ. 27142, Sez. 3, Ordinanza del 21/10/2024). Per i danni dedotti iure proprio dagli attori, invece, la responsabilità ha natura extracontrattuale ed 3 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. pagina 8 di 22 incombe, dunque, sugli attori medesimi l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (v., sul punto, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 7/4/2022, secondo cui “… il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti”).
Orbene, se su ciò si conviene, vale evidenziare -partendo dalle condotte professionali qui oggetto del contendere- che gli ausiliari del giudice hanno sin da subito motivatamente individuato plurimi profili di malpractice medica in relazione all'attività svolta dai sanitari degli ospedali di LA e di DI, reputando incensurabile, di contro, l'operato -di cui, comunque, non si discute in questa sede- del personale del nosocomio pordenonese. In particolare, nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di A.T.P. n. 814/2022 R.G., i cui atti sono stati acquisiti nel presente giudizio, i consulenti d'ufficio hanno addebitato principalmente ai medici di LA il fatto di “… non aver provveduto nell'immediatezza del ricovero (della IG.ra ) al drenaggio chirurgico dei _1 versamenti pleurici, tecnica che avrebbe offerte maggiori chances terapeutiche, con minor rischio per la paziente, rispetto alla toracentesi.
Anche la scelta del sito di toracentesi agli ultimi spazi intercostali non appare completamente adeguata a norme di prudenza, giacché anche in assenza di anomalie anatomiche del decorso vascolare, è più frequente una collocazione maggiormente attingibile nella manovra dell'arteria intercostale. … (E)merge (inoltre - N.d.R.) una tardiva attivazione delle procedure diagnostiche e di corretta terapia dell'emotorace massivo …” (v., così, pag. 56 della C.T.U., con sottolineatura aggiunta -
N.d.R.). Ai sanitari di DI, ai quali -contrariamente a quanto dedotto dagli attori- nessun rimprovero può essere mosso circa l'identificazione ed pagina 9 di 22 il trattamento delle ulcere4, è stata poi contestata, tuttavia, la “poco prudente … decisione di trasferire il 10 febbraio 2021 una paziente critica dal Reparto di cardiologia dell'Ospedale di Udine a quello di Pordenone”5
(v. pag. 54 della C.T.U.). Quanto alla “attività svolta presso il nosocomio di
Pordenone, (questa) -hanno infine ribadito gli ausiliari del giudice- appare esente da critiche. L'emorragia gastroduodenale riconducibile alla complessa catena dinamica degli eventi suddescritti, era (infatti) sovrastante -per repentinità, imprevedibilità e massività- le chances terapeutiche di (quell')ospedale.” (v. a pag. 57 della C.T.U.).
Ritenuta la sussistenza delle condotte colpose dei medici di LA ed DI alla stregua dei sopra esposti rilievi tecnici ed appurato, dunque, il conseguente inadempimento di , occorre ora soffermarsi sulla CP_5 natura dell'evento che qui interessa, domandandosi in particolare se la vicenda in discussione sia inquadrabile in termini di perdita di chances di sopravvivenza o di morte. Alla luce delle considerazioni dei summenzionati ausiliari del giudice, i quali hanno individuato nella condotta dei sanitari di la causa preponderante della morte6, così intendendo il contegno CP_5 4 V., sul punto, pag. 54 della C.T.U., ove si legge che “le due ulcere venivano tempestivamente identificate e trattate (il 4 febbraio 2021 e successivamente l'8.2.2021), dai gastroenterologi con terapia locale (iniezione di adrenalina e di colla di fibrina) e meccanica (applicazione di clips emostatiche)”. 5 V., ancora, pagg. 54-55 della C.T.U., in cui si afferma che “tale trasferimento … non … giustificato da particolari indicazioni cliniche, considerando che l'ospedale di Udine era in grado di gestire in maniera ottimale la paziente)”. dei medici di LA una concausa del decesso della IG.ra , _1 nessun dubbio residua sul fatto che l'evento di cui discute è rappresentato proprio dalla morte della predetta IG.ra e non già dalla _1 possibilità perduta di vivere più a lungo, da cui sarebbe discesa la risarcibilità del danno da perdita di chances di sopravvivenza. In questo contesto, è allora di tutta evidenza che -con l'affermazione secondo cui,
“se la successiva condotta dei medici di SA fosse stata corretta, ovvero maggiormente consona a parametri di prudenza e diligenza, vi erano ancora IGnificative chance di evitare il decesso della de cuius”7- i medesimi C.T.U. si sono solo impropriamente riferiti al concetto di chances, volendo, in realtà, imputare ai sanitari proprio l'evento morte.
Tale di per sé equivoca affermazione, infatti, deve -più correttamente- essere letta in modo sistematico, cioè in coerenza con le complessive risultanze peritali, laddove, in verità, alcuna specificazione in ordine all'entità percentualistica delle succitate chances di sopravvivenza della paziente era mai stata formulata dai consulenti d'ufficio.
Chiarito quindi, per quanto precede, che l'evento de quo è rappresentato dalla morte, deve, a questo punto, essere accertato il nesso causale tra i contegni colposi in questione ed il decesso della IG.ra
, per stabilire se ed in che termini esso sia eziologicamente _1 riconducibile all'attività dei sanitari di LA ed DI.
Nella vicenda al vaglio, i C.T.U., in sede di A.T.P., avevano constatato, a ben vedere, anche un “ritardo diagnostico e terapeutico dell'infarto cardiaco, risalente a due o più settimane prima del ricovero all'Ospedale di SA” e ritenuto di dover così rilevare -al di fuori dello specifico quesito peritale a loro posto, ma comunque “… al (dichiarato) fine
emotorace e per non aver tempestivamente trattato lo shock emorragico conseguitone, predisponendo pertanto le condizioni favorevoli all'instaurarsi dell'emorragia gastroenterica mortale”. (Sottolineature aggiunte – N.d.R.). 7 V., così, pag. 22 della C.T.U. pagina 11 di 22 di una corretta e completa ricostruzione degli eventi …”- ipotetiche
“… responsabilità di altri soggetti non coinvolti nell'attuale ricorso (qui, il medico di medicina generale - N.d.R.), per … non aver tempestivamente trattato il primum movens dell'intera vicenda, (ovvero il predetto - N.d.R) infarto miocardico. Complessa, di conseguenza, la declinazione controfattuale della vicenda, apparendo tuttavia probabile (più probabile che non) che corretta tempestiva terapia cardiologica avrebbe evitato lo scompenso cardiaco e il versamento pleurico, pertanto il susseguirsi concatenato degli eventi produttivi il decesso.” (v., in questi termini, a pagg. 55-56 della C.T.U. del 18.1.2023). Quest'ultima considerazione, quindi, ha reso necessario domandare nel presente giudizio, a chiarimento del precedente elaborato peritale del 18.1.2023 depositato in sede di
A.T.P., “se l'omesso trattamento tempestivo del «primum movens dell'intera vicenda, (e cioè) l'infarto miocardico» occorso alla IG.ra
[...]
, sia stata la causa esclusiva ed assorbente della morte di _1 quest'ultima o se, al contrario, tale omissione abbia semplicemente concorso, con le altre rilevate carenze dei sanitari di LA prima (…) e di DI poi (…), a cagionare l'evento di cui trattasi … (onde stabilire -
N.d.R.), in altri termini, se detto evento si sarebbe ugualmente verificato, ove l'infarto cardiaco fosse stato tempestivamente diagnostico e terapeuticamente trattato.” (v., così, l'ordinanza del 20.6.2024, in atti).
A tale quesito peritale integrativo, con nuova consulenza depositata il
18.10.2024, gli ausiliari hanno univocamente risposto affermando, da un Parte_ lato, che “se l'IMA fosse stato tempestivamente diagnosticato dal e trattato prima del 29 gennaio 2021, con criterio di maggior probabilità, si sarebbe evitato il versamento pleurico ed i rischi della toracentesi, interrompendo così sul nascere la più volte illustrata complessa catena causale”8 ma che, dall'altro, “ancorché non correttamente trattato, l'IMA e
pagina 12 di 22 lo scompenso non avrebbero, in via esclusiva ed assorbente, determinato il decesso se non fossero intervenute le plurime condotte inadeguate successive … attribuibili ai sanitari dell'ospedale di SA …”9, con l'ulteriore precisazione che, ad ogni modo, “volendo tentare una categorizzazione della rilevanza delle cause, quella preponderante del decesso va attribuita alla erronea condotta dei sanitari di SA per non aver eseguita correttamente la toracentesi provocando un grave emotorace e per non aver tempestivamente trattato lo shock emorragico conseguitone, predisponendo pertanto le condizioni favorevoli all'instaurarsi dell'emorragia gastroenterica mortale” (v., così, a pag. 25 della C.T.U. del 18.10.2024, con sottolineature aggiunte - N.d.R.).
In questo contesto, in cui, appunto, si sono avvicendate condotte dannose attribuibili a più persone, viene certamente in rilievo, così, l'art. 2055 cod. civ., a norma del quale, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
In relazione a quest'ultimo principio del c.d. concorso di cause, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8778 del
3.4.2024, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Ed allora, volendo applicare tale precetto alla presente controversia alla luce delle suesposte 9 V., così, pag. 21 della C.T.U. depositata il 18.10.2024. pagina 13 di 22 considerazioni peritali, con riguardo al contegno del medico di base non può certamente predicarsi l'esclusività della sua condotta nella causazione dell'evento morte;
soluzione, questa, che, in effetti, avrebbe condotto al rigetto delle domande attoree proposte nei confronti di ASU-FC. Parimenti, neppure è sostenibile che le condotte dei sanitari di LA ed DI abbiano da sole cagionato la morte della IG.ra , essendo, la _1 situazione in esame, una tipica ipotesi di concorso di fattori umani nella causazione dell'evento. Ciò, tuttavia, non incide in alcun modo sulla quantificazione risarcitoria delle domande qui al vaglio, atteso che, per la
Corte di Cassazione, “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.” (Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 2066 del 29.1.2018, con sottolineatura aggiunta -
N.d.R.). Un tanto basta, quindi, per giustificare comunque la condanna di al risarcimento dell'intero nel presente giudizio. CP_5
Esaminando adesso, più nello specifico, le varie voci del c.d. danno conseguenza, oltre ai danni patrimoniali, le uniche poste di natura non patrimoniale astrattamente risarcibili nella fattispecie de qua sono -iure hereditario- il danno morale da lucida agonia ed il danno biologico terminale. nonché -iure proprio- il danno da perdita del rapporto parentale.
Anzitutto, quanto ai danni patrimoniali, dovranno essere risarciti a siccome da lui effettivamente sostenuti (v. doc. 8 unito al Parte_1 ricorso), i costi per spese funerarie di ammontare pari ad € 2.900,00 pagina 14 di 22 (v. per l'ammissibilità di tale voce, Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014); costi -vale rammentare- che “costituiscono un danno fatto valere «iure proprio» e non già «iure hereditario», atteso che esse sono imprescindibilmente successive alla morte del «de cuius».” (v., in questi termini, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11601 del 31.5.2005).
In ordine, invece, ai danni non patrimoniali e, in particolare, alle poste risarcitorie iure hereditario astrattamente ristorabili, deve preliminarmente ritenersi fondata l'eccezione di parte convenuta, volta a censurare il difetto di legittimazione attiva di (v. pag. 3 Parte_2 della comparsa di risposta). Quest'ultima, infatti, non può lamentare alcun danno che sia stato acquisito -prima della morte- nel patrimonio della IG.ra , non essendo, ella, erede della NN (v., sul punto, il _1 doc. 1 unito al ricorso, che contiene l'allegazione di -sotto Parte_1 forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- dove si afferma che la madre è morta senza redigere testamento e che egli è il solo erede).
Fermo, dunque, che l'unico legittimato attivo rispetto alle poste risarcitorie vantate per causa di morte è partendo dal c.d. Parte_1 danno morale da lucida agonia, occorre anzitutto evidenziare che esso
“consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima” (v., così, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n. 21837 del 30.8.2019). Nel caso di specie, tuttavia, tale danno -solo genericamente allegato dal patrocinio attoreo-10 neppure pare 10 V. pag. 12 del ricorso, ove si afferma che “ è sempre rimasta PE lucida, anche dopo il peggioramento determinato dalla presenza dell'emotorace massivo: nel diario infermieristico dell'1.02.2021 alle ore 10:30 si legge che la stessa «riferisce sensazione di fame d'aria». Ciò IGnifica che ha PE vissuto con piena coscienza il proprio decorso clinico e ha assistito con lucidità al lento e inesorabile peggioramento delle proprie condizioni”. pagina 15 di 22 ragionevolmente dimostrabile sulla base dei capitoli di prova articolati nel ricorso (v. pag. 17 dell'atto introduttivo), del tutto silenti sul punto, o attraverso la documentazione dimessa in atti. Vale constatare, infatti, che anche la riferita “sensazione di fame d'aria”, annotata nel diario infermieristico, non consente affatto di inferire che la IG.ra _1 abbia effettivamente avvertito l'ineluttabile approssimarsi della morte.
A ciò deve aggiungersi, oltretutto, che la dimostrazione del pregiudizio in parola non potrebbe comunque essere fornita per presunzioni, giacché, sempre secondo gli orientamenti di legittimità, “… il giudice di merito può far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo …”
(v., così, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 19506 del 2024, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Esclusa, allora, la concreta risarcibilità del danno morale da lucida agonia, rimane da valutare -per le poste risarcitorie iure hereditario- la possibilità di liquidare il danno biologico terminale. Esso, in base agli approdi di legittimità, “è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (v., in questi termini, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7923 del
23.3.2024), dovendo essere liquidato “… sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea …” (v., così, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n. 16592 del 20.6.2019). Orbene, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio, sussistono i presupposti per la liquidazione di tale posta risarcitoria, dal momento che sono trascorsi diversi giorni tra le condotte lesive dei sanitari di LA, iniziate il 29.1.2021, e l'evento morte, avvenuto l'11.2.2021, e che, in tale lasso temporale, la IG.ra _1 pagina 16 di 22 ha subito, in rapida successione, una invalidante toracotomia esplorativa, durante la quale è stata sottoposta alla rianimazione cardiopolmonare, e, poi, due interventi chirurgici per trattare le ulcere gastrica e duodenale.
Alla luce di tutto quanto detto sinora, allora, al solo deve Parte_1 attribuirsi, in via ereditaria, l'ulteriore importo -in moneta attuale- di
€ 1.610,00 (€ 115,24 quale punto base I.T.T., moltiplicati per 14 giorni di invalidità temporanea totale) a titolo di danno biologico terminale.
In merito, poi, ai danni iure proprio ed in particolare al danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare che tale voce di danno è la risultante delle due “componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto” (Cass. civ., - Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12.1.2025, con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). Ne consegue, in tal senso, che non può domandarsi, come hanno fatto invece gli attori nel presente giudizio, un danno iure proprio non patrimoniale “in termini di danno morale e di danno da perdita del vincolo parentale” (v. pagg. da 8 a 10 del ricorso), dal momento che la posta risarcitoria riconosciuta a fronte della perdita del rapporto parentale comprende già, al suo interno, la componente di danno morale, essendovi, altrimenti, una indebita duplicazione risarcitoria del pretium doloris. Nel caso di specie, dovrà allora vagliarsi una sola volta la risarcibilità del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Su questa posta, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia pagina 17 di 22 causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018,
n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541
e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253)” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.).
Siffatto onere non è stato assolto dall'odierna convenuta, di talché, seguendo l'appena citato orientamento di legittimità, il danno da perdita del rapporto parentale subito dal figlio deve Parte_1 necessariamente presumersi sussistente. Per la valutazione della posta risarcitoria in questione, occorre convenire -in adesione ai più recenti orientamenti della corte di legittimità- sul fatto che “le tabelle di AN … costituiscono idoneo criterio per la quantificazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema «a punto variabile» (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione «a forbice») che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa «pura», purché sorretta da adeguata motivazione.” (v. così, Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza
n. 37009 del 16/12/2022); a questo sistema, quindi, si farà riferimento nell'odierna controversia, applicando, in particolare, la versione del 2024 delle predette Tabelle.
In quest'ottica, deve rilevarsi che, attraverso la produzione del certificato di residenza (v. doc. 11 unito al ricorso), è stata effettivamente provata -e non è stata, peraltro, neppure contestata dalla convenuta- la convivenza del figlio con la madre dal 16.7.2018 fino ai giorni Pt_1 antecedenti alla morte della IG.ra , avvenuta l'11.2.2021, _1 sicché, nell'ambito della posta risarcitoria al vaglio, dovranno certamente attribuirsi i 16 punti riconosciuti dal sistema tabellare ES per la convivenza tra la vittima ed il figlio. Conclusivamente, allora, considerati l'età della vittima (80 anni) e l'età del figlio (56 anni) al momento del fatto, pagina 18 di 22 la convivenza tra i due, la permanenza della figlia nel nucleo Pt_2 familiare primario del superstite ed un'intensità media della Pt_1 relazione tra e atteso che, comunque, i PE Parte_1 fatti allegati -anche attraverso l'articolazione dei capitoli di prova11- danno conto di un normale rapporto tra madre e figlio e che, quindi, non si giustifica il riconoscimento di un'intensità massima della relazione tra i due;
considerato tutto questo, a dovranno essere Parte_1 riconosciuti € 293.325,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Detto importo -devalutato alla data dell'evento di danno
(€ 249.426,02) e di seguito doverosamente maggiorato con il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT, secondo l'insegnamento consolidato desumibile da Cass. civ., - Sez. U.,
Sentenza n. 1712 del 17.2.1995- è, dunque, pari, in moneta attuale, ad
€ 319.618,94.
Invece, per la perdita del rapporto parentale lamentata dalla TE
, alla quale non si applica la succitata presunzione, valevole Parte_2 soltanto nei rapporti con i genitori, i fratelli, il coniuge ed i figli della vittima, deve comunque ritenersi che il danno sia stato debitamente allegato e provato da parte ricorrente. Oltre alla dichiarazione scritta della IG.ra , madre di , nella quale si Testimone_1 Pt_2 deduceva che il rapporto tra e la NN “è sempre stato molto Pt_2 profondo”, che la IG.ra “è sempre stata una colonna portante per _1
fin da quando è nata … con i suoi pranzi e le cene, i regali e le Pt_2 lunghe chiacchierate” con la TE e che, “anche dal punto di vista economico, è stata sempre presente, soprattutto con l'università, le _1 dispense, l'abbonamento del treno fino a Venezia …” (v. doc. 13 nel fascicolo attoreo), rilevano soprattutto -anche a comprova della affidabilità della summenzionata dichiarazione- le svariate ed eloquenti riproduzioni fotografiche (v. doc. 12, ibidem), le quali consentono di dare 11 V., sul punto, pag. 17 del ricorso introduttivo. pagina 19 di 22 ragionevolmente per appurato un saldo legame tra NN e TE.
Pertanto, sempre in ossequio al sistema tabellare ES del 2024, avuto riguardo all'età della IG.ra e della TE (28 anni) al momento _1 del fatto, della permanenza -nel nucleo familiare della danneggiata- del padre e della madre , reputata Parte_1 Testimone_1 sempre di grado medio l'intensità della relazione tra NN e TE ed esclusa, in ogni caso, la convivenza, a devono attribuirsi Parte_2
€ 89.994,00, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Tale importo -anch'esso devalutato alla data dell'evento di danno (€ 76.525,51)
e maggiorato con il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT- è pari, in moneta attuale, ad € 98.061,15.
Conclusivamente, per tutte le motivazioni sopra esposte, nella vicenda in esame devono attribuirsi, a titolo di risarcimento del danno in moneta attuale, complessivi € 324.128,94 (€ 2.900,00 + € 1.610,00 +
€ 319.618,94) a ed € 98.061,15 a . Parte_1 Parte_2
Da ultimo, venendo alla quantificazione dei costi di lite ed alla loro ripartizione tra le parti in causa, il mancato accoglimento della domanda attorea sotto il profilo del danno morale da lucida agonia, del danno da perdita di chances e -quanto alla posizione di di tutti i Parte_2 danni lamentati iure hereditario, determina la solo parziale soccombenza di
, la quale sarà tenuta, perciò, a rifondere a parte ricorrente -con CP_5 pagamento del dovuto in favore dell'avv.to MION, dichiaratosi distrattario- unicamente i 2/3 sia delle spese del presente giudizio, sia di quelle di difesa tecnica nel procedimento di ATP, così come entrambe liquidate per intero in dispositivo, rimanendo, per contro, in capo a parte ricorrente la restante misura di 1/3 delle due voci in parola.
L'Azienda convenuta dovrà, invece, sopportare l'integrale importo delle spese di C.T.U. sia della fase di A.T.P., queste ultime pari a complessivi € 10.902,13 ed effettivamente sostenute dal ricorrente
(v. doc. 9 del fascicolo attoreo), sia del presente giudizio di Parte_1 merito, pari ad € 5.166,46 (v. provvedimento di liquidazione del pagina 20 di 22 10.12.2024), atteso che, comunque, nessun quesito peritale è stato formulato in relazione alle voci risarcitorie non accolte. Le spese di C.T.P., invece, non potranno essere poste in capo alla predetta resistente, in ossequio al condiviso orientamento di legittimità secondo cui, “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v., in questo senso, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 6.7.2022); l'avviso di parcella del C.T.P. dimesso in atti (doc. 10) non consente, infatti, di ritenere provato il pagamento del relativo importo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto,
▪ CONDANNA a risarcire in moneta attuale, per i titoli di cui in CP_5 motivazione, a € 324.128,94 ed a Parte_1 Parte_2
€ 98.061,15, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
▪ CONDANNA la predetta convenuta a pagare all'avv. Matteo Mion, in quanto dichiaratosi distrattario, i 2/3 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate per intero in complessivi € 14.715,00 di cui
€ 14.170,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CNAP, nonché i 2/3 delle spese del procedimento di ATP, liquidate per intero in complessivi € 6.202,00, di cui € 5.916,00 per compensi ed € 286,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CNAP, con compensazione tra le parti predette del terzo residuo in entrambi i casi;
pagina 21 di 22 ▪ PONE ad integrale carico di le spese di C.T.U. sostenute dal CP_5 ricorrente nel procedimento di ATP, già liquidate in Parte_1 complessivi € 10.902,13, oltre alle spese di C.T.U. del presente giudizio, pari ad € 5.166,46.
Udine, 1.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. per l'ipotesi di risarcimento del danno alla salute, in caso di malattia preesistente in capo al danneggiato, Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019. 6 V. pag. 21 della C.T.U. del 18.10.2024, in cui si legge che, “ancorché non correttamente trattato, l'IMA e lo scompenso non avrebbero, in via esclusiva ed assorbente, determinato il decesso se non fossero intervenute le plurime condotte inadeguate successive sempre attribuibili ai sanitari dell'ospedale di SA e in particolare”. V. anche pag. 25 della C.T.U. del 18.10.2024, ove si afferma che
“volendo tentare una categorizzazione della rilevanza delle cause, quella preponderante del decesso va attribuita alla erronea condotta dei sanitari di SA per non aver eseguita correttamente la toracentesi provocando un grave pagina 10 di 22 8 V., in questi termini, pag. 24 della C.T.U. depositata in data 18.10.2024.