Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 578 /2023 R.G.L. e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LOMBARDO ROSA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. MACRÌ GIUSEPPE, giusta Controparte_1
procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Locri, , premettendo di essere in servizio presso Controparte_1
l' di reparto con la qualifica di Op. Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Professionale Sanitario, avanzava domanda di riconoscimento delle differenze retributive per indennità di vacanza contrattuale anni dal 01/07/2012 al 28/02/2018 e per indennità di divisa dall'
01/07/2012 al 28/02/2018. A sostegno della domanda relativa all'indennità di vacanza contrattuale
(IVC) invocava la mancata applicazione di quanto disposto dall'art. 6 del CCNL del Servizio Sanitario
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, così come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato che prevede: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008-2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni - nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) e a luglio 2008 (per il biennio 2008- 2009) - fino alla loro definitiva sottoscrizione”. Con riferimento all'indennità di divisa richiamava l'art 16 del contratto decentrato dell'asp di ed il quadro normativo e giurisprudenziale, sia nazionale che comunitario, in base CP_4
al quale la circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo di lavoro stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno comporta il diritto alla retribuzione per il tempo speso nelle attività di vestizione/svestizione della divisa.
Si costituiva l' , eccependo in primis la prescrizione per il periodo anteriore Controparte_2
al quinquennio precedente la notifica del ricorso, da considerarsi primo atto interruttivo;
nel merito, eccepiva, quanto alla richiesta di indennità di vacanza contrattuale una volta che il lavoratore aveva percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non poteva più riconoscersi per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto aveva avuto luogo con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e con conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto, coprendo gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti.
Quanto all'indennità di divisa, la domanda era generica, non provata ed inammissibile e, in ogni caso, il regolamento aziendale sottoscritto nel 2017 non aveva efficacia retroattiva;
inoltre, il tempo indicato per la vestizione e la svestizione e la relativa retribuzione erano stati autonomamente determinati dal ricorrente, essendo invece rimessa alla volontà del datore di lavoro la disciplina delle modalità e del tempo necessari per la vestizione, nonché la possibilità di disporne o meno la relativa retribuzione.
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, l' è stata Controparte_2
condannata – per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo - a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di , di cui € 1359,99 a titolo di indennità da vacanza contrattuale e
€ 10792,50 a titolo di indennità da divisa. Cont Avverso la sentenza ha proposto appello l' Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità di alcuni motivi e l'infondatezza di altri.
Il decreto ex art.127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note termine del 22 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Locri ha accolto la domanda giudiziale che aveva ad oggetto sia le differenze retributive a titolo di vacanza contrattuale e di indennità di divisa, condannando l'attuale appellante alla corresponsione degli importi indicati in dispositivo.
Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente inteso le fonti normative e contrattuali del diritto.
La decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto.
Va premesso che il Tribunale ha accolto la domanda di indennità di vacanza contrattuale, intesa a compensare la perdita del potere di acquisto nel tempo intercorrente fra la data di scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro ed il suo rinnovo, dopo aver richiamato a titolo di premessa le previsioni normative e contrattuali che giustificavano l'emolumento, chiarendo che non si tratta di un diritto acquisito, ma di un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo.
Ritenendo condivisibile la quantificazione operata dal ctu e generiche le contestazioni mosse
Cont dall' ha condannato quest'ultima alla corresponsione delle somme sopra specificate.
L'appellante deduce che la pretesa avrebbe dovuto essere disattesa sulla base della reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello Stato sulla questione.
Difatti sarebbe stata proprio la Ragioneria dello Stato a chiarire la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisa :“ per il personale i cui CCNL dei bienni
2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 ( per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione .
Lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, preciserebbe al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art 2, comma”.
Questo motivo di appello è fondato. Anzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dall'appellato nella memoria di costituzione .
L'appellato sostiene che il motivo, con cui si deduce la violazione della legge finanziaria 2009 e l'errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012, sarebbe inammissibile perché proposto solo con l'atto di appello, Cont mentre in primo grado l' si sarebbe limitata, come si legge in sentenza, “a richiamare genericamente una giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, senza illustrare la pertinenza al caso concreto ”, e non avrebbe contestato la bozza peritale.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni derivanti dalla omessa contestazione e, nella specie, la tardività dei motivi di appello, riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello.
Nel merito, va rilevato che la domanda è stata proposta dall'originario ricorrente nell'erroneo presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Viceversa, come connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il
31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta alla nuove misure delle retribuzioni tabellari, definite nel caso il 31 luglio 2009, anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza e che avevano ragione solo in difetto del rinnovo della contrattazione precedente a quella del 31 luglio 2009.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio , è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente.
Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL sottoscritto il 31/07/2009, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n.
8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.>> (Cass
n.23145/2016, n.23144/2016 ).
Dunque, l'assunto dell' appellante sul punto è corretto, oltre che confermato dal Parte_2
tenore delle previsioni contrattuali richiamate.
Nelle note scritte depositate la difesa dell'appellato, rilevando che il punto 3 dell'articolo 76 del
CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C., richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse “l' con decorrenza 2010”. Pt_3
Tuttavia, come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte,
l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, si sottolinea, in quanto circolare non è in alcun modo vincolante per il Giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi.
Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.
Sicché, in definitiva, la domanda di indennità di vacanza contrattuale è infondata.
Con il quarto motivo, l'appellante deduce erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe accolto la domanda riguardante la c.d. indennità di divisa, eccependo “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.” In particolare l'asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di
Cont lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto, a parere dell' non era stato dimostrato che i dipendenti fossero obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
L'appello è fondato.
In via di premessa, occorre evidenziare che i principi in diritto enucleabili dalla normativa in vigore e dagli approdi giurisprudenziali, richiamati anche negli atti difensivi delle parti, sono pacifici ed incontestati, ovvero che: - vi è l'obbligo per gli operatori sanitari di indossare apposita divisa;
- che tale obbligo deve avvenire nel luogo di lavoro (e ciò anche in mancanza di disposizioni espresse datoriali poiché discendente da esigenze di igiene e di sicurezza collettiva); - che il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione rientra nell'orario di lavoro retribuito, intendendo per orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro anche per le attività propedeutiche e preparatorie alla prestazione principale. Esso, dunque, non è lavoro straordinario che necessita di apposita ed espressa autorizzazione, poiché secondo la normativa nazionale (art 1 co 1 lett a D.Lgs
66/03 che ha recepito la direttiva comunitaria) deve intendersi per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, superando il concetto di “lavoro effettivo di cui all'art 1 rdl 692/23”.
Tanto è espressamente previsto nel CCNL comparto sanità 2016-2018, ove all'art 27 comma 12 si riconosce agli operatori sanitari fino a 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale nelle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne.
La contrattazione collettiva, quindi, impone al datore l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni, chiarendo che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale (che quantificano il tempo retribuibile dedicato alle attività preparatorie, al pari di quello inerente alla prestazione principale).
Diversa questione – puramente in fatto - posta al vaglio del collegio, il cui onere di allegazione e prova incombe sul dipendente, è se detta obbligatoria attività (vestizione e svestizione) si svolga nell'ambito dell'orario di lavoro programmato o necessiti di un tempo aggiuntivo rispetto al debito orario del turno, per imposizione datoriale e per ineludibili esigenze connesse al servizio o all'organizzazione, ed in tale ultimo caso, occorrerà altresì appurare se esso si svolga prima della timbratura delle entrate e dopo quella delle uscite per una imposizione datoriale e non per discrezione del dipendente. Chi rivendica la pretesa, in sintesi, dovrà allegare e provare che vi sia una eterodirezione – espressa o implicita- anche sulle eccedenze orarie dedicate alla vestizione e sulle modalità e tempistiche di entrata e di uscita (se cioè vi sia una imposizione ad indossare prima la divisa e poi a timbrare in entrata ed a timbra in uscita prima ed a svestirsi dopo). Occorre in sostanza una allegazione puntuale delle ragioni che stanno a base dell'obbligo del lavoratore di dedicare alla vestizione un surplus temporale, e del perché tale eccedenza sia fuori dall'orario registrato e retribuito, in violazione peraltro delle previsioni della contrattazione collettiva.
Sotto questi aspetti, le allegazioni del dipendente sono generiche, così come denunciato dall'appellante.
Il lavoratore si limita ad affermare che era obbligato ad indossare la divisa prima dell'inizio del turno ed a dismetterla dopo la fine del turno e che tale attività intuibilmente richiedevano un tempo aggiuntivo, ma non offre elementi concreti e specifici da cui poter desumere l'effettiva necessità di questa eccedenza oraria non retribuita. Non precisa se essa derivasse da disposizioni aziendali che, in violazione delle previsioni di contrattazione collettiva, imponevano di vestirsi prima la timbratura in entrata e svestirsi dopo la timbratura in uscita o se fosse imposta da necessità di servizio, organizzative o logistiche (cosa che ragionando in astratto può accadere quando gli spogliatoi si trovano in locali separati e distanti dal reparto, mentre i sistemi di rilevazione delle presenze sono interni al reparto o quando le esigenze del reparto – per la natura dell'attività e per la condizione dei degenti – non tollerano soluzione di continuità nell'assistenza dei pazienti).
Il dipendente, però, non solo non spiega le ragioni per cui l'eccedenza oraria rappresentava un obbligo e non una scelta del lavoratore, ma neanche offre elementi per poterla desumere, omettendo finanche di specificare le mansioni che svolgeva. Tali specificazioni sarebbero state rilevanti, poiché -per come già detto - varie sono le realtà e le esigenze organizzative dei reparti: si pensi ai casi in cui i locali degli spogliatoi sono interni ai reparti e che gli stessi per tipologia di assistenza offerta, per tipo di pazienti, per non operare in emergenza, o perché richiedono che il personale indossi solo il camice possono tollerare che le attività preparatorie a quella principale si svolgano nell'ambito del turno;
a differenza di altre realtà in cui si opera in emergenza, gli spogliatoi sono esterni e distanti e vi debba essere necessaria continuità nell'assistenza dei pazienti.
Neanche puntualizza, a ben vedere, se la vestizione e la svestizione (quantificate in 15 minuti in ingresso e 15 minuti in uscita) avvenissero prima o dopo la timbratura o la firma dei fogli di presenza
(in ingresso e in uscita). In termini concreti, ipotizzando il turno 7-14 ed ipotizzando l'arrivo alle 6.45 per la vestizione, il medesimo non specifica se la timbratura (o la firma prima) avvenisse alle 6.45 o avvenisse all'inizio del turno e cioè alle ore 7. Laddove fosse avvenuta alle ore 6.45 non chiarisce se i 15 minuti aggiuntivi venivano utilmente considerati dal datore di lavoro ai fini retributivi o se al contrario non venissero conteggiati. Né il dato può ricavarsi per deduzione, non essendo stato indicato né dove fossero collocati i sistemi di rilevazione delle presenze (se agli ingressi o nei reparti) né dove fossero collocai gli spogliatoi (se all'interno dei reparti o in locali distanti da essi).
Già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024), in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, ha rilevato che “nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro e che ciò fosse conseguenza di una determinazione aziendale. Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro”. Ha altresì affermato che era “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente
(specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""(
v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”.
Anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (sent 4249/25) ha stabilito che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati ed in tempo delimitati non solo - ad esempio – dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento o del reparto) ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015). In particolare si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio di abito solo quando dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta una autonoma retribuzione (Cass sez l. n. 11049 del 10.06.2020)” .
Infine, quanto al richiamo operato dall'appellato al regolamento aziendale sulle presenze ed assenze
– in riferimento al quale il medesimo parla di “schema proposto di regolamento aziendale”, Cont sostanzialmente convenendo con la circa la sua inefficacia – va anche rilevato che esso è privo di un qualsiasi requisito formale atto a far qualificare lo stesso come tale. La circostanza è resa evidente dal frontespizio del documento depositato, lo spazio successivo alle parole “Approvato con delibera commisariale del” è lasciato in binaco, cosi come bianco è lo spazio relativo alla data di approvazione. In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Concludendo, alla luce di quanto sopra passato in rassegna, occorreva che il dipendente dimostrasse
(o almeno deducesse) che per disposizioni aziendali o per necessità del servizio la vestizione e la svestizione delle divise avvenivano obbligatoriamente fuori dall'orario registrato. Detta circostanza
– come già detto- non è stata oggetto di puntuale allegazione né è stato possibile desumerla dagli elementi offerti.
La complessità delle questioni decise, che hanno richiesto l'esame di molteplici fonti legislative, contrattuali e regolamenti interni suscettibili di diverse interpretazioni, come dimostra il diverso intendimento del primo giudice giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Le spese di ctu, già liquidate in primo grado, restano vanno poste a carico della parte appellata
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Controparte_2 P_
, avverso la sentenza n. 1030/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data
[...]
14/11/2023 , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda avente come oggetto l'indennità di vacanza contrattuale e l'indennità di divisa
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi, ponendo a carico dell'appellato quelle relative alla TU
, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025 Controparte_2
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)