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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3452 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall‟avv. Daniele Raffa ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Isidoro Carini n° 18
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. Sergio Palesano ed elettivamente domiciliato presso l‟Avvocatura
Comunale in questa p.zza Marina n° 39
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per Parte_1
i danni subiti in conseguenza di un sinistro occorsole in data 31.03.19 in questa via Ruggero Settimo in prossimità dell‟incrocia con la via Cavour.
Ora, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni del teste
1 escusso, ( che ha riferito di aver assistito al sinistro ), deve Testimone_1
ritenersi accertato che nelle modalità di tempo e di luogo suindicate l‟odierna attrice cadeva a causa di un dislivello, privo di segnalazione, presente sul manto stradale, riportando lesioni fisiche.
Deve allora stabilirsi se il suddetto evento è imputabile al CP_1
, evocato direttamente nel presente giudizio da parte attrice.
[...]
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – nella giurisprudenza di legittimità si è pure affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 ( Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi
2 dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono Cass. civ. n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero
– in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto abbia un andamento ( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la
3 legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Orbene, va a tal punto osservato come l‟anomalia configurante una situazione di pericolo possa essere ricondotta nel caso in esame alla presenza in questa via Ruggero Settimo di un dislivello presente sul manto stradale di apprezzabili dimensioni, ancorché non segnalato ( vedasi documentazione fotografica allegata da parte attrice e riconosciuta dal teste escusso ), „patologia‟ detta attinente alla condizione della pavimentazione stradale, di cui proprietario e titolare di un potere di custodia risultava essere, all‟epoca del sinistro, il
[...]
( non sussiste contestazione sul punto, stante peraltro la contumacia CP_1
dell‟ente ).
Non va in tal senso dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o
“fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ.
n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ). Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” –
i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Gravava, pertanto, sul convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza CP_1
della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di Pt_1
diligenza ed accortezza che le avrebbero permesso di scorgere la presenza della patologia, deve ritenersi che, alla luce delle acclarate non trascurabili dimensioni del tratto di pavimentazione stradale interessato dal dislivello e, pertanto, della
4 sua percepibilità da parte del singolo utente, con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto de quo e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 50% nel dinamismo causale dell'evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1, c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo la Pt_1
responsabilità del in ordine all‟occorso e la condanna dello Controparte_1
stesso al ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 50%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 9% della totale, secondo la valutazione operata dal
C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “limitazioni funzionali da esiti di lussazione scapolo-omerale sx con associata lussazione gomito sx” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano, aggiornate al 2021, in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408 ) i seguenti importi già valutati all'attualità:
€ 13.688,00 per il danno biologico ( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 3.422,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di
“danno da sofferenza soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 15% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione, determinandosi così l‟importo di € 19.676,50; ed € 1.500,00 per l‟inabilità
5 temporanea totale ( gg. 15 ) ed € 3.750,00 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg.
25 al 75%, gg. 25 al 50% e gg. 25 al 25% ).
Risultano poi documentate spese mediche in misura pari ad € 2.169,04, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 27.095,54.
Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 50% ), all‟odierna attrice è dovuta la somma di € 13.547,77.
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a , al cui Parte_1
pagamento va condannato il , è pari ad € 13.547,77, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, l‟ente convenuto dovrà rifondere a parte attrice ( con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ) il 50% delle
6 spese del giudizio, liquidandole nell‟intero in complessivi € 5.077,00; e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 13.547,77, oltre interessi Parte_1
da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93
c.p.c. ) nei limiti del 50% ( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell‟intero in € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di
C.T.U., liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n° 534/95.
Così deciso in Palermo in data 16.06.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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