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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/09/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3075/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3075/2021 promossa da:
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Milano, via Caldera n. 21, subentrata a elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_2
viale Montedoro n. 54, presso lo studio dell'avv. SANTO REALE, che, unitamente all'avv.
FERNANDO M. GABETTA, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
) E (C.F.: ); C.F._2 CP_3 C.F._3
APPELLATI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado , premesso di aver Parte_3
stipulato il 3.6.2010 contratto di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio per complessivi
€. 31.800,00 con – oggi -, ha chiesto la condanna di quest'ultima Parte_2 Parte_1 al rimborso di €. 445,00, sostenendo di aver anticipatamente estinto il finanziamento con il conferimento del proprio T.F.R. di €. 4.505,00 e di aver corrisposto più di quanto dovuto.
In secondo luogo, l'attore ha lamentato la nullità del superiore contratto nella parte in cui esso aveva, escluso per il caso di estinzione anticipata del rapporto, la ripetibilità degli oneri diversi dagli interessi e ha chiesto la condanna della società sopra menzionata alla restituzione di commissioni per l'importo di €. 974,35.
Si è costituita in giudizio opponendosi alle domande attoree. Parte_2 La società convenuta ha, in via riconvenzionale, domandato la condanna di al Parte_3 pagamento di €. 825,83, corrispondente al debito residuo del finanziamento oggetto di causa.
Con sentenza n. 286/2021 depositata il 15.3.2021 a definizione del giudizio n. R.G. 522/2020, il
Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato tutte le domande delle parti, compensando le spese di lite.
In particolare, il giudicante di primo grado ha sostenuto che le buste paga prodotte dall'attore avessero comprovato pagamenti per €. 28.270,91 e che, tuttavia, anche per quelle non depositate in atti potesse presumersi l'avvenuta esecuzione della trattenuta del quinto dello stipendio.
Il Giudice di Pace di Siracusa ha dunque ritenuto che il finanziamento oggetto di causa fosse stato soddisfatto per complessivi €. 31.715,91 ed ha conseguentemente disatteso la prima domanda restitutoria articolata da . Parte_3
Quanto alla seconda richiesta attorea, il giudicante di primo grado ha escluso la ripetibilità delle commissioni in ragione della condotta inadempiente del debitore.
Infine, il Giudice di Pace di Siracusa ha respinto la domanda riconvenzionale della parte convenuta, ritenendo che quest'ultima avesse illegittimamente chiesto il pagamento di €. 825,83 per l'intervento della compagnia di assicurazioni HDI.
Contro la pronuncia di primo grado ha interposto appello esclusivamente Parte_1
Quest'ultima ha segnatamente censurato la sentenza del Giudice di Pace di Siracusa, per avere egli erroneamente ritenuto che la società esponente avesse chiesto il pagamento di €. 825,83 in ragione dell'intervento della compagnia di assicurazioni HDI, anziché a titolo di residuo del finanziamento oggetto di causa. ha poi evidenziato di aver sin dal giudizio di primo grado contestato il Parte_1
soddisfacimento integrale del debito correlato al prestito contratto da . Parte_3
Quest'ultimo si è costituito anche nel procedimento d'appello, chiedendo il rigetto del gravame.
Intervenuto il decesso di , la causa è stata ritualmente riassunta nei confronti degli Parte_3 eredi dell'originario attore, identificati nelle persone di , e Controparte_1 CP_2 CP_3
.
[...]
Non essendo necessaria istruttoria, il procedimento è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui esso è stato trattenuto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e , non Controparte_1 CP_2 CP_3 costituitisi nonostante la rituale notifica eseguita nei loro confronti l'11.5.2023 a mani proprie (v. pagg.
9-10 della produzione di parte appellante del 28.6.2023).
A scanso di equivoci, si rileva che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, in considerazione del principio di prossimità della prova – presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell'art. 2697 c.c. una specifica tutela del suo abuso – deve affermarsi che spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi (così Cass. Civ.
Sez. III 6.7.2020, n. 13851; v. anche Cass. Civ. Sez. I 31.3.2011, n. 7517).
3. Deve poi evidenziarsi che nessuna impugnazione è stata proposta da avverso la Parte_3
sentenza di primo grado.
Conseguentemente, va reputato coperto da giudicato il fatto che, anche per l'eventualità della estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa, nessun diritto alla restituzione di oneri o commissioni spetti all'originario attore.
4. Premesso quanto sopra, l'appello è fondato.
Il giudicante di primo grado ha testualmente affermato che “la richiesta da parte della società convenuta di ottenere la somma di euro 825,83, quale residuo, si presenta assolutamente pretestuosa
e non giustificata. La somma, infatti, viene richiesta a titolo di residuo, non tanto dell'importo finanziato, quanto per avere richiesto l'intervento della compagnia di assicurazioni HDI” (v. pag. 5 della sentenza appellata).
La superiore conclusione deve reputarsi manifestamente erronea.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, infatti, – oggi Parte_2
– ha chiesto “accertare l'inadempimento del Signor Parte_1 Parte_3 all'obbligo di integrale pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa e conseguentemente condannare l'attore al pagamento in favore di Parte_2 dell'importo di euro 825,83 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi in misura legale sino al saldo effettivo” (v. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta nel giudizio di primo grado).
Come appare evidente, l'odierna appellante ha con assoluta chiarezza richiesto il saldo residuo del prestito stipulato dalla controparte, articolando dunque domanda di adempimento contrattuale.
Operata la superiore qualificazione, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del
Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione di prestazione contrattuale, grava sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta invece a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un.
Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Tanto chiarito, in relazione al titolo, lo stesso – attore nel giudizio di primo grado – Parte_3
ha prodotto il testo costitutivo del rapporto di prestito con cessione del quinto stipulato il 3.6.2010 con (v. all. 1 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado). Parte_2 Quanto all'inadempimento, sin dalla comparsa di costituzione depositata nel Parte_1 procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace di Siracusa, ha lamentato l'omessa corresponsione di €. 825,83, reputando non esaustivi del debito i pagamenti provati da controparte (v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta nel giudizio di primo grado, ove si menziona
“l'importo dovuto di euro 825,83 che costituendosi in giudizio l'esponente intende richiedere, come richiede in via riconvenzionale”).
Alla luce delle buste paga prodotte da (v. all. 2 e 3 della citazione introduttiva del Parte_3
giudizio di primo grado) il giudicante di primo grado ha ritenuto provata l'esecuzione di trattenute per €. 28.270,91 (v. pag. 4 della sentenza appellata).
Ove dovesse reputarsi corretta la prospettazione del debitore, il superiore importo dovrebbe essere rideterminato nel più elevato ammontare di €. 28.535,91 (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata da nel giudizio di appello, ove si sostiene che il Giudice di Pace Parte_3 di Siracusa abbia erroneamente omesso di considerare un'ulteriore trattenuta di €. 265,00 operata nell'anno 2010: “il Giudice nell'effettuare il calcolo delle trattenute dell'anno 2010 elenca correttamente gli importi … trattenuta di €. 530,00 ad agosto ed €. 265,00 per i mesi successivi sino
a dicembre … ma, per errore, anziché indicare come totale la somma di € 1.590,00, scrive €. 1.325,00
e, pertanto, inferiore di €. 265,00”).
Nessun altro pagamento può, all'infuori di quanto sopra evidenziato, reputarsi provato.
Non può in particolare in alcun modo condividersi l'affermazione del giudice di primo grado per cui
“è possibile che per il periodo in cui non sono state prodotte le buste paga, le trattenute siano state comunque effettuate e che la mancata produzione sia dovuta al mancato ritrovamento o altro” (v. pag. 4 della sentenza appellata).
Ed invero, nell'assenza della prova diretta dei suddetti pagamenti, ammessa dallo stesso giudicante, quest'ultimo avrebbe potuto, al più, considerare raggiunta la dimostrazione di ulteriori atti di adempimento solo in via presuntiva.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Tanto premesso, il giudice di primo grado non ha in alcun modo individuato in cosa si traducano le basi giustificative del ricorso al meccanismo probatorio presuntivo.
Per altro verso, deve ribadirsi come, nell'ambito delle azioni di adempimento contrattuale, la prova del pagamento gravi sul debitore, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.).
Ricordato ciò, non può conseguentemente accogliersi il rilievo di per cui “il Parte_3 pagamento parziale di una rata non dimostra che la stessa non sia stata successivamente saldata” e per cui “controparte […] indica ancora una volta in maniera generica l'anno 2016 per la ripresa del rapporto con il nuovo datore di lavoro, non dimostrando pertanto neanche una mancata continuità nei pagamenti” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata da Parte_3
nel procedimento di appello).
[...]
Ed infatti, le superiori deduzioni si risolvono in una radicale inversione del regime di ripartizione degli oneri di allegazione e prova tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, alla luce degli elementi istruttori in atti, i pagamenti per i quali può ritenersi raggiunta la prova ammontano esclusivamente ad €. 28.535,91.
Anche qualora dovesse assumersi quale dato di riferimento il debito originario di €. 31.800,00 – senza l'aggiunta di alcun altro onere, neppure correlato al ritardato adempimento -, residuerebbe un insoluto di €. 3.264,09.
Avendo l'appellante richiesto l'inferiore importo di €. 825,83, la domanda Parte_1
riconvenzionale dalla stessa proposta in primo grado deve trovare accoglimento.
Per completezza, va reputato infondato il rilievo mosso da per il quale controparte Parte_3
avrebbe omesso di escutere preventivamente il datore di lavoro (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata da nel procedimento di appello: “la domanda per Parte_3 cui oggi è causa è una domanda riconvenzionale formulata in primo grado da parte avversa ed oggi riproposta in appello che è improcedibile e/o comunque inammissibile per la mancata preventiva escussione del debitore ceduto”).
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, secondo quanto previsto dall'art. 14 del contratto oggetto di causa – rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” -, “viene espressamente convenuto che oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/pensione o assegno mensile ovvero in caso di ritardato versamento da parte delle
ATC di almeno n. 3 Rate, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e sarà facoltà del Cessionario dichiarare il Contratto risolto con effetto immediato, il tutto anche in presenza delle polizze assicurative di cui all'art. 16. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del Contratto, il Cedente sarà tenuto al versamento di tutte le somme necessarie per l'estinzione del mutuo, ivi compresa la penale dell'1% e gli interessi moratori di cui all'art. 8, che inizieranno a maturare decorsi dieci giorni dalla richiesta di restituzione della
Cessionaria” (v. pag. 2 dell'all. 1 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado).
Nel caso di specie, l'interruzione del rapporto di lavoro non può seriamente essere messa in discussione, avendo lo stesso dedotto di aver abbattuto il debito correlato al prestito Parte_3
oggetto di causa mediante attribuzione del trattamento di fine rapporto (v. pag. 1 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ove si deduce il “pagamento della somma di €. 4.505,00, somma trattenuta a titolo di T.F.R. direttamente dal datore di lavoro ed erogata alla convenuta, come da ultima busta paga”).
Per altro verso, si rileva che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Secondo quanto chiarito sul punto dal Supremo Collegio, la domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi della richiamata disposizione, non è subordinata ad una preventiva pronuncia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché il provvedimento giudiziale che reputa fondata la pretesa creditoria espressamente o implicitamente riconosce avvenuta la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (v. Cass. Civ. 18.5.1976, n. 1750; v. anche
Cass. Civ. 2.7.1984, n. 1750; più di recente, cfr. Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330). Ancora, la Corte regolatrice ha specificato che lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186
c.c. ai fini della decadenza dal termine non esige una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di far fronte alle obbligazioni (così Cass. Civ. Sez. II
14.5.2008, n. 12126; Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330 cit.).
Orbene, si osserva che nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio è emerso l'inadempimento di per l'importo di €. 825,83. Parte_3
Conseguentemente, al tempo della instaurazione del giudizio di primo grado, risultava una morosità superiore a tre rate del prestito oggetto di causa (€. 265,00 x 3= €. 795,00).
Al momento della proposizione della domanda riconvenzionale da parte di dunque, Parte_2 certamente sussistenti dovevano reputarsi le condizioni richieste dall'art. 1186 c.c. per dichiarare la parte debitrice decaduta dal beneficio del termine.
A fronte della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e della decadenza sopra delineata, la società creditrice - cessionaria, in applicazione dell'art. 14 del testo contrattuale, legittimamente avrebbe potuto pretendere dal cedente il pagamento del debito residuo. Parte_3
5. Tenuto conto della fondatezza della impugnazione proposta, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di , e , subentrati al Controparte_1 CP_2 CP_3
soccombente appellato.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per tutte le fasi, senza il riconoscimento della fase istruttoria per il procedimento di appello - in quanto non espletata -, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto alla parte vittoriosa (pari ad €. 825,83; scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3075/2021:
- dichiara la contumacia di , e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 286/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento n. R.G. 522/2020 in data 15.3.2021 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in primo grado, condanna in solido , Controparte_1
e , quali eredi di , a pagare a la CP_2 CP_3 Parte_3 Parte_1 somma di €. 825,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna in solido , e a pagare in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3
le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto ai Parte_1 compensi in €. 173,00 per il primo grado ed in €. 232,00 per il secondo grado, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Siracusa, 13.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
Si dispone, in accoglimento della richiesta di parte appellante, l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della parte istante dal provvedimento nonché che la Cancelleria provveda ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decr. lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della istante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3075/2021 promossa da:
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Milano, via Caldera n. 21, subentrata a elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_2
viale Montedoro n. 54, presso lo studio dell'avv. SANTO REALE, che, unitamente all'avv.
FERNANDO M. GABETTA, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
) E (C.F.: ); C.F._2 CP_3 C.F._3
APPELLATI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado , premesso di aver Parte_3
stipulato il 3.6.2010 contratto di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio per complessivi
€. 31.800,00 con – oggi -, ha chiesto la condanna di quest'ultima Parte_2 Parte_1 al rimborso di €. 445,00, sostenendo di aver anticipatamente estinto il finanziamento con il conferimento del proprio T.F.R. di €. 4.505,00 e di aver corrisposto più di quanto dovuto.
In secondo luogo, l'attore ha lamentato la nullità del superiore contratto nella parte in cui esso aveva, escluso per il caso di estinzione anticipata del rapporto, la ripetibilità degli oneri diversi dagli interessi e ha chiesto la condanna della società sopra menzionata alla restituzione di commissioni per l'importo di €. 974,35.
Si è costituita in giudizio opponendosi alle domande attoree. Parte_2 La società convenuta ha, in via riconvenzionale, domandato la condanna di al Parte_3 pagamento di €. 825,83, corrispondente al debito residuo del finanziamento oggetto di causa.
Con sentenza n. 286/2021 depositata il 15.3.2021 a definizione del giudizio n. R.G. 522/2020, il
Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato tutte le domande delle parti, compensando le spese di lite.
In particolare, il giudicante di primo grado ha sostenuto che le buste paga prodotte dall'attore avessero comprovato pagamenti per €. 28.270,91 e che, tuttavia, anche per quelle non depositate in atti potesse presumersi l'avvenuta esecuzione della trattenuta del quinto dello stipendio.
Il Giudice di Pace di Siracusa ha dunque ritenuto che il finanziamento oggetto di causa fosse stato soddisfatto per complessivi €. 31.715,91 ed ha conseguentemente disatteso la prima domanda restitutoria articolata da . Parte_3
Quanto alla seconda richiesta attorea, il giudicante di primo grado ha escluso la ripetibilità delle commissioni in ragione della condotta inadempiente del debitore.
Infine, il Giudice di Pace di Siracusa ha respinto la domanda riconvenzionale della parte convenuta, ritenendo che quest'ultima avesse illegittimamente chiesto il pagamento di €. 825,83 per l'intervento della compagnia di assicurazioni HDI.
Contro la pronuncia di primo grado ha interposto appello esclusivamente Parte_1
Quest'ultima ha segnatamente censurato la sentenza del Giudice di Pace di Siracusa, per avere egli erroneamente ritenuto che la società esponente avesse chiesto il pagamento di €. 825,83 in ragione dell'intervento della compagnia di assicurazioni HDI, anziché a titolo di residuo del finanziamento oggetto di causa. ha poi evidenziato di aver sin dal giudizio di primo grado contestato il Parte_1
soddisfacimento integrale del debito correlato al prestito contratto da . Parte_3
Quest'ultimo si è costituito anche nel procedimento d'appello, chiedendo il rigetto del gravame.
Intervenuto il decesso di , la causa è stata ritualmente riassunta nei confronti degli Parte_3 eredi dell'originario attore, identificati nelle persone di , e Controparte_1 CP_2 CP_3
.
[...]
Non essendo necessaria istruttoria, il procedimento è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui esso è stato trattenuto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e , non Controparte_1 CP_2 CP_3 costituitisi nonostante la rituale notifica eseguita nei loro confronti l'11.5.2023 a mani proprie (v. pagg.
9-10 della produzione di parte appellante del 28.6.2023).
A scanso di equivoci, si rileva che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, in considerazione del principio di prossimità della prova – presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell'art. 2697 c.c. una specifica tutela del suo abuso – deve affermarsi che spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi (così Cass. Civ.
Sez. III 6.7.2020, n. 13851; v. anche Cass. Civ. Sez. I 31.3.2011, n. 7517).
3. Deve poi evidenziarsi che nessuna impugnazione è stata proposta da avverso la Parte_3
sentenza di primo grado.
Conseguentemente, va reputato coperto da giudicato il fatto che, anche per l'eventualità della estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa, nessun diritto alla restituzione di oneri o commissioni spetti all'originario attore.
4. Premesso quanto sopra, l'appello è fondato.
Il giudicante di primo grado ha testualmente affermato che “la richiesta da parte della società convenuta di ottenere la somma di euro 825,83, quale residuo, si presenta assolutamente pretestuosa
e non giustificata. La somma, infatti, viene richiesta a titolo di residuo, non tanto dell'importo finanziato, quanto per avere richiesto l'intervento della compagnia di assicurazioni HDI” (v. pag. 5 della sentenza appellata).
La superiore conclusione deve reputarsi manifestamente erronea.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, infatti, – oggi Parte_2
– ha chiesto “accertare l'inadempimento del Signor Parte_1 Parte_3 all'obbligo di integrale pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa e conseguentemente condannare l'attore al pagamento in favore di Parte_2 dell'importo di euro 825,83 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi in misura legale sino al saldo effettivo” (v. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta nel giudizio di primo grado).
Come appare evidente, l'odierna appellante ha con assoluta chiarezza richiesto il saldo residuo del prestito stipulato dalla controparte, articolando dunque domanda di adempimento contrattuale.
Operata la superiore qualificazione, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del
Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione di prestazione contrattuale, grava sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta invece a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un.
Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Tanto chiarito, in relazione al titolo, lo stesso – attore nel giudizio di primo grado – Parte_3
ha prodotto il testo costitutivo del rapporto di prestito con cessione del quinto stipulato il 3.6.2010 con (v. all. 1 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado). Parte_2 Quanto all'inadempimento, sin dalla comparsa di costituzione depositata nel Parte_1 procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace di Siracusa, ha lamentato l'omessa corresponsione di €. 825,83, reputando non esaustivi del debito i pagamenti provati da controparte (v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta nel giudizio di primo grado, ove si menziona
“l'importo dovuto di euro 825,83 che costituendosi in giudizio l'esponente intende richiedere, come richiede in via riconvenzionale”).
Alla luce delle buste paga prodotte da (v. all. 2 e 3 della citazione introduttiva del Parte_3
giudizio di primo grado) il giudicante di primo grado ha ritenuto provata l'esecuzione di trattenute per €. 28.270,91 (v. pag. 4 della sentenza appellata).
Ove dovesse reputarsi corretta la prospettazione del debitore, il superiore importo dovrebbe essere rideterminato nel più elevato ammontare di €. 28.535,91 (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata da nel giudizio di appello, ove si sostiene che il Giudice di Pace Parte_3 di Siracusa abbia erroneamente omesso di considerare un'ulteriore trattenuta di €. 265,00 operata nell'anno 2010: “il Giudice nell'effettuare il calcolo delle trattenute dell'anno 2010 elenca correttamente gli importi … trattenuta di €. 530,00 ad agosto ed €. 265,00 per i mesi successivi sino
a dicembre … ma, per errore, anziché indicare come totale la somma di € 1.590,00, scrive €. 1.325,00
e, pertanto, inferiore di €. 265,00”).
Nessun altro pagamento può, all'infuori di quanto sopra evidenziato, reputarsi provato.
Non può in particolare in alcun modo condividersi l'affermazione del giudice di primo grado per cui
“è possibile che per il periodo in cui non sono state prodotte le buste paga, le trattenute siano state comunque effettuate e che la mancata produzione sia dovuta al mancato ritrovamento o altro” (v. pag. 4 della sentenza appellata).
Ed invero, nell'assenza della prova diretta dei suddetti pagamenti, ammessa dallo stesso giudicante, quest'ultimo avrebbe potuto, al più, considerare raggiunta la dimostrazione di ulteriori atti di adempimento solo in via presuntiva.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Tanto premesso, il giudice di primo grado non ha in alcun modo individuato in cosa si traducano le basi giustificative del ricorso al meccanismo probatorio presuntivo.
Per altro verso, deve ribadirsi come, nell'ambito delle azioni di adempimento contrattuale, la prova del pagamento gravi sul debitore, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.).
Ricordato ciò, non può conseguentemente accogliersi il rilievo di per cui “il Parte_3 pagamento parziale di una rata non dimostra che la stessa non sia stata successivamente saldata” e per cui “controparte […] indica ancora una volta in maniera generica l'anno 2016 per la ripresa del rapporto con il nuovo datore di lavoro, non dimostrando pertanto neanche una mancata continuità nei pagamenti” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata da Parte_3
nel procedimento di appello).
[...]
Ed infatti, le superiori deduzioni si risolvono in una radicale inversione del regime di ripartizione degli oneri di allegazione e prova tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, alla luce degli elementi istruttori in atti, i pagamenti per i quali può ritenersi raggiunta la prova ammontano esclusivamente ad €. 28.535,91.
Anche qualora dovesse assumersi quale dato di riferimento il debito originario di €. 31.800,00 – senza l'aggiunta di alcun altro onere, neppure correlato al ritardato adempimento -, residuerebbe un insoluto di €. 3.264,09.
Avendo l'appellante richiesto l'inferiore importo di €. 825,83, la domanda Parte_1
riconvenzionale dalla stessa proposta in primo grado deve trovare accoglimento.
Per completezza, va reputato infondato il rilievo mosso da per il quale controparte Parte_3
avrebbe omesso di escutere preventivamente il datore di lavoro (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata da nel procedimento di appello: “la domanda per Parte_3 cui oggi è causa è una domanda riconvenzionale formulata in primo grado da parte avversa ed oggi riproposta in appello che è improcedibile e/o comunque inammissibile per la mancata preventiva escussione del debitore ceduto”).
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, secondo quanto previsto dall'art. 14 del contratto oggetto di causa – rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” -, “viene espressamente convenuto che oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/pensione o assegno mensile ovvero in caso di ritardato versamento da parte delle
ATC di almeno n. 3 Rate, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e sarà facoltà del Cessionario dichiarare il Contratto risolto con effetto immediato, il tutto anche in presenza delle polizze assicurative di cui all'art. 16. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del Contratto, il Cedente sarà tenuto al versamento di tutte le somme necessarie per l'estinzione del mutuo, ivi compresa la penale dell'1% e gli interessi moratori di cui all'art. 8, che inizieranno a maturare decorsi dieci giorni dalla richiesta di restituzione della
Cessionaria” (v. pag. 2 dell'all. 1 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado).
Nel caso di specie, l'interruzione del rapporto di lavoro non può seriamente essere messa in discussione, avendo lo stesso dedotto di aver abbattuto il debito correlato al prestito Parte_3
oggetto di causa mediante attribuzione del trattamento di fine rapporto (v. pag. 1 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ove si deduce il “pagamento della somma di €. 4.505,00, somma trattenuta a titolo di T.F.R. direttamente dal datore di lavoro ed erogata alla convenuta, come da ultima busta paga”).
Per altro verso, si rileva che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Secondo quanto chiarito sul punto dal Supremo Collegio, la domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi della richiamata disposizione, non è subordinata ad una preventiva pronuncia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché il provvedimento giudiziale che reputa fondata la pretesa creditoria espressamente o implicitamente riconosce avvenuta la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (v. Cass. Civ. 18.5.1976, n. 1750; v. anche
Cass. Civ. 2.7.1984, n. 1750; più di recente, cfr. Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330). Ancora, la Corte regolatrice ha specificato che lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186
c.c. ai fini della decadenza dal termine non esige una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di far fronte alle obbligazioni (così Cass. Civ. Sez. II
14.5.2008, n. 12126; Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330 cit.).
Orbene, si osserva che nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio è emerso l'inadempimento di per l'importo di €. 825,83. Parte_3
Conseguentemente, al tempo della instaurazione del giudizio di primo grado, risultava una morosità superiore a tre rate del prestito oggetto di causa (€. 265,00 x 3= €. 795,00).
Al momento della proposizione della domanda riconvenzionale da parte di dunque, Parte_2 certamente sussistenti dovevano reputarsi le condizioni richieste dall'art. 1186 c.c. per dichiarare la parte debitrice decaduta dal beneficio del termine.
A fronte della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e della decadenza sopra delineata, la società creditrice - cessionaria, in applicazione dell'art. 14 del testo contrattuale, legittimamente avrebbe potuto pretendere dal cedente il pagamento del debito residuo. Parte_3
5. Tenuto conto della fondatezza della impugnazione proposta, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di , e , subentrati al Controparte_1 CP_2 CP_3
soccombente appellato.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per tutte le fasi, senza il riconoscimento della fase istruttoria per il procedimento di appello - in quanto non espletata -, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto alla parte vittoriosa (pari ad €. 825,83; scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3075/2021:
- dichiara la contumacia di , e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 286/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento n. R.G. 522/2020 in data 15.3.2021 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in primo grado, condanna in solido , Controparte_1
e , quali eredi di , a pagare a la CP_2 CP_3 Parte_3 Parte_1 somma di €. 825,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna in solido , e a pagare in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3
le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto ai Parte_1 compensi in €. 173,00 per il primo grado ed in €. 232,00 per il secondo grado, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Siracusa, 13.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
Si dispone, in accoglimento della richiesta di parte appellante, l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della parte istante dal provvedimento nonché che la Cancelleria provveda ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decr. lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della istante.