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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1417/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8772/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso V Nominativo_1 7 Is Lt R5 Pal B Int 00143 Roma RM
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003431 IMP DI SOGG/NO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e contestuale istanza di sospensione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 03/01/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230003431, emesso da Roma Capitale e notificato il 14/11/2023, per infedele dichiarazione sul contributo di soggiorno per gli anni 2020, 2021 e 2022, per complessive
€ 2.148,04, dovuto dalla ricorrente in quanto titolare dell'alloggio per uso turistico “Società_2".
Parte Ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'omessa motivazione dell'atto impugnato e nel merito ha contestato la legittimità dello stesso in quanto per lo svolgimento di tale attività usufruisce della piattaforma AIRBNB, che è responsabile dei relativi adempimenti.
Il 28/05/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma insistendo per l'esaustività della motivazione dell'atto impugnato, in quanto contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa per portare a conoscenza della contribuente l'an e il quantum della pretesa impositiva.
Nel merito, ha insistito sulla legittimità dell'accertamento notificato, in quanto emesso a seguito della comparazione delle banche dati (Alloggiati Web e Gecos/Dichiarazione), affermando che l'Amministrazione non ha potuto tener conto dei pernottamenti intermediati da AIRBNB nell'emissione dell'avviso in quanto gli stessi non sono stati dichiarati e censiti dalla contribuente, dichiarandosi comunque disponibile a revisionare l'atto portando in deduzione dell'evaso i pernotti esclusi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni.
All'udienza del 23 giugno 2025, Parte Ricorrente ha rilevato di essere incorsa in un mero errore materiale negli adempimenti verso il Comune, mentre quest'ultimo ha chiesto un rinvio per la discussione del ricorso.
All'udienza del 03 novembre 2025 Parte Ricorrente ha depositato uno schema riassuntivo dei pernottamenti gestiti dal portale AIRBNB negli anni in contestazione, a cui il Comune non si è opposto.
Conseguentemente, il Giudice Monocratico ha rinviato la discussione del ricorso all'udienza del 12 gennaio 2026.
Il 06/11/2025 il Comune di Roma ha depositato memoria integrativa, a mezzo della quale ha riconosciuto n. 339 pernotti intermediati da AIRBNB nel corso dell'anno 2022, ma non censiti dal contribuente in
Gecos; conseguentemente, ha riconosciuto la non debenza dell'imposta, in mancanza di pernottamenti imponibili, ciò nondimeno, ha insistito sulla debenza delle sanzioni pari ad € 50,00 per dichiarazione infedele presentata dalla contribuente, in violazione dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento sul
Contributo di soggiorno.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preso atto del riconoscimento della non debenza dell'imposta espressa dal
Comune di Roma in seno alle proprie memorie integrative, accoglie nel merito il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
contestualmente dichiara dovuta la somma di € 50,00 indicata dall'Ente Impositore a titolo di sanzioni per infedele dichiarazione, ai sensi dell'articolo 11, comma
2, del Regolamento sul Contributo di soggiorno.
In considerazione della parziale soccombenza delle Parti, compensa tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso, confermando la debenza della somma di euro 50,00 a titolo di sanzioni e compensa tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
ZI BR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8772/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso V Nominativo_1 7 Is Lt R5 Pal B Int 00143 Roma RM
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003431 IMP DI SOGG/NO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e contestuale istanza di sospensione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 03/01/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230003431, emesso da Roma Capitale e notificato il 14/11/2023, per infedele dichiarazione sul contributo di soggiorno per gli anni 2020, 2021 e 2022, per complessive
€ 2.148,04, dovuto dalla ricorrente in quanto titolare dell'alloggio per uso turistico “Società_2".
Parte Ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'omessa motivazione dell'atto impugnato e nel merito ha contestato la legittimità dello stesso in quanto per lo svolgimento di tale attività usufruisce della piattaforma AIRBNB, che è responsabile dei relativi adempimenti.
Il 28/05/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma insistendo per l'esaustività della motivazione dell'atto impugnato, in quanto contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa per portare a conoscenza della contribuente l'an e il quantum della pretesa impositiva.
Nel merito, ha insistito sulla legittimità dell'accertamento notificato, in quanto emesso a seguito della comparazione delle banche dati (Alloggiati Web e Gecos/Dichiarazione), affermando che l'Amministrazione non ha potuto tener conto dei pernottamenti intermediati da AIRBNB nell'emissione dell'avviso in quanto gli stessi non sono stati dichiarati e censiti dalla contribuente, dichiarandosi comunque disponibile a revisionare l'atto portando in deduzione dell'evaso i pernotti esclusi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni.
All'udienza del 23 giugno 2025, Parte Ricorrente ha rilevato di essere incorsa in un mero errore materiale negli adempimenti verso il Comune, mentre quest'ultimo ha chiesto un rinvio per la discussione del ricorso.
All'udienza del 03 novembre 2025 Parte Ricorrente ha depositato uno schema riassuntivo dei pernottamenti gestiti dal portale AIRBNB negli anni in contestazione, a cui il Comune non si è opposto.
Conseguentemente, il Giudice Monocratico ha rinviato la discussione del ricorso all'udienza del 12 gennaio 2026.
Il 06/11/2025 il Comune di Roma ha depositato memoria integrativa, a mezzo della quale ha riconosciuto n. 339 pernotti intermediati da AIRBNB nel corso dell'anno 2022, ma non censiti dal contribuente in
Gecos; conseguentemente, ha riconosciuto la non debenza dell'imposta, in mancanza di pernottamenti imponibili, ciò nondimeno, ha insistito sulla debenza delle sanzioni pari ad € 50,00 per dichiarazione infedele presentata dalla contribuente, in violazione dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento sul
Contributo di soggiorno.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preso atto del riconoscimento della non debenza dell'imposta espressa dal
Comune di Roma in seno alle proprie memorie integrative, accoglie nel merito il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
contestualmente dichiara dovuta la somma di € 50,00 indicata dall'Ente Impositore a titolo di sanzioni per infedele dichiarazione, ai sensi dell'articolo 11, comma
2, del Regolamento sul Contributo di soggiorno.
In considerazione della parziale soccombenza delle Parti, compensa tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso, confermando la debenza della somma di euro 50,00 a titolo di sanzioni e compensa tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
ZI BR