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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11082 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NA DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4631 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lombardi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Via Garibaldi 48, giusto mandato in atti
ATTORE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Benincasa, ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 88, giusta delega in atti.
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LE EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via M.
Di Veroli 2, giusto mandato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/10.
CONCLUSIONI
Come da verbali e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 44 del
2.1.2019, notificata in data 17.12.2019, con la quale gli veniva ordinato il pagamento della somma di € 26.223,69 a fronte di un finanziamento concesso a seguito dell'ammissione ai benefici delle agevolazioni di autoimpiego stabilite dal d.lgs. 185/2000
e successivo regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato con Decreto n. 295/2001.
A sostegno della domanda l'attore ha eccepito: 1) la nullità dell'ingiunzione per violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo;
2) l'infondatezza della pretesa creditoria e l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità della prestazione del debitore per cause imprevedibili.
Con la costituzione in giudizio parte opponente ha chiamato in causa la
[...]
per la manleva e garanzia da eventuali pregiudizi Controparte_3 derivanti dall'esito del procedimento, avendo sottoscritto un contratto di assicurazione per l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni finanziati.
e la costituendosi hanno chiesto il rigetto CP_1 Controparte_3 della domanda perché infondata in fatto e diritto.
In via preliminare si osserva che è subentrata nella gestione di tutti gli Controparte_4 investimenti che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite.
Con delibera del 18 luglio 2007 è stata poi disposta la modifica di denominazione sociale da Parte_2
è stata poi espressamente autorizzata con DM del 4.2.08, ai sensi dell'art. 17
[...]
D.Lgs. n. 46/99, al recupero dei crediti derivanti da finanziamenti agevolati, utilizzando lo strumento di cui al RD n. 639/10 innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
Le eccezioni sollevate dall'opponente nei confronti di non appaiono idonee – CP_1 perché infondate o irrilevanti - a configurare delle valide esimenti all'osservanza delle obbligazioni contrattualmente assunte per la concessione del contributo in conto gestione di cui al d.lgs. 185/2000.
Nel merito si è impegnata ad erogare le somme di cui al finanziamento, alcune CP_1 delle quali a fondo perduto, subordinatamente al rispetto degli obblighi contrattuali.
L'attore si è reso inadempiente all'obbligazione contrattuale (art 5.c del contratto) di svolgere l'attività finanziata per un periodo di cinque anni dalla data della cessazione del finanziamento con conseguente revoca del finanziamento e recupero coattivo di quanto ancora dovuto in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo.
L'art. 19 del contratto quale clausola risolutiva espressa elenca i casi di inadempimento idonei a determinare la risoluzione del contratto prescindendo dalla gravità dell'inadempimento quale si presume per la sola circostanza dell'inserimento della obbligazione nella clausola risolutiva.
Deve pertanto ritenersi che la conseguente facoltà di revoca del finanziamento e recupero coattivo di quanto ancora dovuto in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo, ferma restando la possibilità di revocare tutte le altre agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione è stata esercitata, nel caso di specie, del tutto legittimamente.
con la costituzione ha prodotto le missive indirizzate all'opponente, il contratto CP_1 di finanziamento e gli ordini di bonifico. Risulta quindi provata l'esistenza e la esigibilità del credito derivante dalla erogazione delle somme oggetto del contratto di mutuo e dalla richiesta formale di adempimento all'obbligo di restituzione delle somme mutuate secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento.
L'esigibilità del credito prescinde da una previa diffida ad adempiere in quanto il contratto di finanziamento prevede, in ipotesi in cui il beneficiario non abbia adempiuto all'obbligo di realizzare il programma finanziato nel termine indicato, l'emissione del provvedimento di revoca del finanziamento e la procedura di recupero delle somme erogate, oltre agli interessi.
Il provvedimento impugnato contiene il riferimento alla normativa applicata, al finanziamento erogato, agli importi dovuti e non corrisposti e non difetta pertanto di motivazione.
Sul punto, appare sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte, nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di svolgere le opportune contestazioni (cfr. Cass. 22.9.2006 n. 20513; Cass. S.U. 17.3.1998 n. 2874). L'ingiunzione in oggetto, dunque, è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti, ancorché non allegati o riprodotti, da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dall'interessato.
Deve escludersi, infine, la ricorrenza dei presupposti per ritenere estinta l'obbligazione di restituzione per impossibilità sopravvenuta, ai sensi degli artt. 1256 e 1258 c.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria e venendo in rilievo le particolari condizioni soggettive del debitore.
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
Quanto alla domanda di manleva si osserva che il contratto di assicurazione dedotto in giudizio non realizza un diritto a richiedere garanzia e manleva, ma unicamente un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni finanziati a seguito del verificarsi di uno degli eventi coperti dall'assicurazione (art 12 polizza ) ; danni peraltro che nel caso che ci occupa , non risultano provati.
La domanda di manleva deve pertanto essere rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Rigetta la domanda di manleva
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore di e della Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 1.250,00 per ciascuna parte oltre Controparte_3 accessori di legge
Così deciso in Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice
NA DI