Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 5732/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5732/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 11.11.2024, promossa
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CINGARI GAETANO, giusta procura speciale estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione in appello
-Appellante-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MICCOLIS Controparte_1 C.F._1
VITO ANTONIO, giusta procura speciale alle liti rilasciata originariamente su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Taranto
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] P.IVA_2
-Appellata contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza n. 2105/2022 del 28/07/2022, pubblicata in Parte_1 data 04.08.2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso Pt_1 proposto da avverso la cartella di pagamento n.106 2020 0139106 07 000, Controparte_1 emessa per il mancato pagamento di un verbale elevato per violazione del Codice della strada, di euro 1.022,18, a lei notificata in data 31.03.2022, ed espressamente statuiva: “Accoglie l'atto di opposizione e per l'effetto, annulla la predetta cartella e tutti gli atti connessi e consequenziali;
condanna il , in persona del Sindaco p.t. e l' , Parte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t. in solido a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in complessivi
1
L'appellante impugnava la sentenza indicata eccependo:
1) l'erronea applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel punto in cui il GDP espressamente statuiva: “Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della opposizione proposta ex art.615 c.p.c. che si applica quando viene contestato il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, per cui con riguardo alla competenza per territorio, al rito e al regime delle impugnazioni si applicano le regole del codice di procedura civile.”
Parte appellante deduceva, invero, che il GDP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta e non qualificarla quale azione finalizzata a dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento (“sebbene veicolandola erroneamente sub art.615 c.p.c.”); che l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione con ricorso anzichè con atto di citazione, notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto;
ed ancora che l'opponente aveva impugnato la relata di notificazione dei verbali di accertamento solo nel corso dell'udienza del 07.07.2022 e non nell'atto introduttivo, “introducendo pertanto un motivo di opposizione ben oltre lo spirare del termine perentorio di cui al citato art.7 del D.Lgs. n.150/2011”.
2) l'erronea applicazione dell'art. 2719 C.C.
L'appellante, si duoleva del fatto che il Giudice di Pace aveva ritenuto non provata la notificazione del verbale di contestazione della violazione del CDS, per mancata conformità della documentazione prodotta in copia fotostatica, nel punto in cui espressamente asseriva che: “Nel merito la domanda è fondata e va pertanto pertanto accolta. Il ha depositato copia dell'avviso di Parte_1 ricevimento in semplice fotocopia, non autenticata e copia della mancata consegna del plico datato
20/10/2016 dove non è indicato a chi era diretto e dove era stata tentata la consegna del plico” e ancora: “Era onere del la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della Parte_1 seconda raccomandata contenente la CAD in copia conforme all'originale”.
Sul punto l'appellante osservava che “a norma dell'art.2719 c.c., le copie fotostatiche dei documenti, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non venga espressamente disconosciuta dalla parte nei confronti della quale sono prodotti” ed ancora che “l'onere probatorio incombente sull'Amministrazione, circa la ritualità della notifica del verbale di contestazione alla SI.ra , è stato quindi pienamente assolto non potendosi rimproverare alcunchè Controparte_1 al Civico Ente sulla formazione e utilizzazione dei moduli (cartoline verdi e buste verdi), attività rientrante nella esclusiva sfera di azione degli ufficiali notificatori”.
Ciò posto, espressamente chiedeva:” 1) riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 2105/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 28/07/2022, pubblicata in data 04/08/2022 Pt_1 e NON notificata, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n.3350/2022 R.G. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 1062020013910607000; 2) per l'effetto, dichiarare esecutiva la cartella di pagamento n. 1062020013910607000;3) per l'effetto, condannare al pagamento delle spese Controparte_1 e competenze del presente giudizio, nonché di quello di primo grado.”
Si costituiva in giudizio la SI.ra chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_1 dal , con vittoria delle spese e competenze legali, con distrazione in favore Parte_1 dell'avv. Vito Antonio Miccolis, in subordine, se accolto l'appello, compensare le spese di lite, in ulteriore subordine, se accolto l'appello, condannare solo alle spese di secondo grado.
Alla prima udienza del 20.03.2023 alla presenza di entrambe le parti, questo Giudice rinviava per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 9.10.2023. Acquisito il fascicolo di primo grado, si rinviava per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 11.11.2024, si riservava la 2 decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche. Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
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L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato, a mezzo pec, in data 12.10.2022 e iscritto a ruolo in data 15.10.2022, quindi comunque entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (04.08.2022), ed ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di appello e le parti di cui si chiede modifica.
*****
In rito, deve dichiararsi la contumacia dell' , citata in giudizio con Controparte_3 notifica a mezzo posta elettronica certificata inviata al difensore costituito in primo grado in data
12.10.2022, come risulta dai documenti allegati all'appello.
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È necessario ricostruire la domanda proposta in primo grado.
La SI.ra ha proposto opposizione alla cartella di pagamento lamentando: CP_1
a) la inesistenza dei titoli esecutivi;
b) la decadenza dell'ente esattore nella parte in cui si chiede il pagamento del verbale emesso dal;
Parte_1
c) la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione nella parte in cui si chiede il pagamento del verbale emesso dal per intervenuta prescrizione;
Parte_1
d) la nullità della cartella di pagamento perché non vi è alcun atto amministrativo del Pt_1 che autorizza ad emetterla e l'annullamento della cartella per violazione di legge, poiché non vi è alcuna procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento all' di Controparte_2 riscossione del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative.
Si è costituito il , producendo il verbale presupposto alla cartella e documentazione Parte_1 afferente alla notifica del verbale. Si è altresì costituita l' . Controparte_3
Il giudice di Pace ha accolto l'opposizione, qualificandola ex art. 615 c.p.c., perché non vi era prova della notifica del verbale presupposto alla cartella di pagamento.
Tale motivo di doglianza è stato però introdotto da parte attrice solo nel verbale di udienza del
21.7.2022, ove il difensore di parte attrice metteva in evidenza che nella documentazione prodotta dal non vi è la prova della notifica del verbale … affermava quindi che non vi era la prova Pt_1 che il verbale di cui si chiede il pagamento sia stato notificato alla SI.ra e quindi non è CP_1 mai divenuto titolo esecutivo. Nel verbale del 7.7.2022 aveva, invero, solo contestato la non conformità degli avvisi di ricevimento prodotti dal Pt_1
Ed allora, il motivo di opposizione sub a) atteneva genericamente alla inesistenza del titolo esecutivo, senza alcuna indicazione delle ragioni mentre il ha dato prova della esistenza del titolo Pt_1 ovvero il verbale presupposto. Solo dopo tale produzione documentale e peraltro solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (21.7.2022), parte attrice ha dedotto la mancata prova della notifica del verbale ma tale ragione di doglianza, attenendo alla formazione del titolo esecutivo, volendosi far valere in diritto la estinzione del potere sanzionatorio del poiché non era Pt_1 notificato nei termini quanto accertato con il verbale in atti, doveva essere fatta valere nelle forme e soprattutto nei termini di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011.
Ora, per qualificare la domanda proposta ed accolta (ed impugnata) deve farsi riferimento a tali regioni della domanda ed osservarsi in diritto che nella sentenza n. 22080 del 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di
3 pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Il Supremo Consesso Nomofilattico ritiene, poi, necessario svolgere alcune notazioni conclusive, precisando che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 c.d.s. e della l. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”. Viceversa “non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale”.
Ed allora, applicando tali principi si osserva che, quanto alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo
(sub a) non vi è dubbio che il titolo esecutivo presupposto alla cartella sia rappresentato dal verbale n. 56245/2016 prodotto dal e che la parte ricorrente abbia dunque aggiunto solo nel verbale Pt_1 di udienza del 21.7.2022 la eccezione relativa alla mancata prova della notifica del verbale, che incide sulla potestà sanzionatoria dell'ente impositore che deve provvedere alla notifica del verbale nei 90 giorni successivi all'accertamento.
La parte attrice , dunque, tenuto conto delle ragioni (causa petendi) e del petitum esposti CP_1 ed accolti dal Giudice di prime cure ha presentato sotto tale profilo una opposizione che va qualificata come “recuperatoria” ex art. 7 del d.lgs n.150/2011, rimedio omnicomprensivo ed idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsiasi vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione e, segnatamente, l'omessa o invalida notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione stradale, fatto estintivo/impeditivo della pretesa sanzionatoria posta in executivis.
Ed allora, come evidenziato in tal caso, l'azione va esercitata, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini dell'art.7 del d.lgs. n.150/2011(cfr. Cass. SS UU n. 22080/2017 come confermata più di recente da Cass. 14266/2021), decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento.
Si deve accogliere dunque il motivo di impugnazione sollevato da parte appellante e affermare che il giudice di pace, nel delibare la opposizione, non l'ha qualificata correttamente, ed ha errato, di conseguenza, nel ritenerla rituale nella parte in cui si deduce la inesistenza del titolo per mancanza di
4 prova della notifica del verbale;
ha errato quindi nell'esaminare nel merito la contestazione, preclusa dalla tardiva proposizione della richiesta, proposta allorquando era ampiamente spirato il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella. La cartella esattoriale è stata notificata, infatti, il 31.3.2022 (come affermato dall' e non contestato dalla e dunque Controparte_4 CP_1 provato ex art. 115 c.p.c.) mentre la presente opposizione è stata introdotta il 2.5.2022, quindi nei 30 giorni ma deducendo solo la generica inesistenza del titolo mentre solo in data 21.07.2022 si è dedotta la mancata prova della notifica del verbale, ragione per cui è stata annullata la cartella di pagamento dal Giudice di pace.
Ora, a prescindere dal fatto che la opposizione sia stata notificata nei 30 giorni dalla notifica della cartella (scadenza 2 maggio 2025) e che secondo Cassazione a Sezioni Unite 13 gennaio 2022, n. 927
l'opposizione può considerarsi tempestiva anche se introdotta con rito errato, la deduzione della omessa notifica è comunque tardiva essendo presentata solo nel verbale di udienza del 21.7.2022.
La opposizione della cartella perché non era vi era prova della notifica del verbale presupposto doveva comunque essere considerata tardiva dal Giudice di pace perché vizio mai dedotto in sede di atto di citazione notificato il 2.5.2022.
Così qualificata la domanda e la ragione di accoglimento della sentenza, deve rilevarsi che la stessa
è illegittima e va riformata poiché sotto tale profilo la opposizione da considerarsi recuperatoria era inammissibile.
Si rigetta altresì l'eccezione di parte appellata, formulata nella propria comparsa conclusionale, riguardo l'inammissibilità del gravame ex artt.339, comma terzo, e 113, comma secondo, c.p.c. perché il valore della causa è inferiore a 1.100 euro, posto che, sosteneva: “Le controversie dal giudice di pace fino a 1100 euro sono sempre da considerarsi secondo equità e, pertanto, l'appello è possibile solo per violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di principi regolatori della materia”.
Si evidenzia, invero, che, la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 20734/2016) ha già ripetutamente affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981 [ovvero, oggi «dell'art. 7, comma 10, secondo periodo, d. lgs.
1.9.2011 n. 150] non trova applicazione l'art. 113 comma 2, c.p.c., e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. I. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita ratione valoris dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge ratione materiae (così, ex alis, Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007, Rv. 600682).
Il principio è stato ribadito proprio con riferimento alla opposizione alla cartella di pagamento:
“D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17212 del 2017).
Vero che più di recente è stato affermato che, per ciò che attiene al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale : "occorre distinguere: - le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre
5 ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017); - le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla
I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019); - le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile" (Cassazione 2426/2024) ma la distinzione non rileva nel caso di specie, avendo il Giudice di pace esaminato solo la opposizione recuperatoria.
In accoglimento del motivo di appello presentato dal allora, la sentenza di primo grado va Pt_1 riformata poiché il Giudice di Pace ha esaminato l'iter di notificazione del verbale pur essendo la doglianza mossa tardiva e dunque inammissibile. La opposizione proposta dalla va quindi CP_1 dichiarata nella parte in cui si contesta la mancata prova della notifica del verbale presupposto alla cartella inammissibile.
L'appellato non ha specificamente riproposto i motivi di opposizione assorbiti in primo grado e quindi gli stessi si intendono rinunciati ex art. 346 c.p.c.
In ogni caso, vuole osservarsi che gli altri motivi di opposizione (punto b-c-d) consentono di qualificare parte della domanda come opposizione alla esecuzione, e per quanto anzidetto, la domanda è dunque ammissibile sotto il profilo temporale, potendo l'opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di escutere per fatti successivi alla formazione del titolo essere proposta sine die ma comunque infondata per le ragioni che seguono che verranno brevemente esposte, stante la rinuncia implicita alle contestazioni rilevata.
Deve considerarsi inammissibile la opposizione con riferimento ai punti b e d poiché la genericità della formulazione non consente di comprendere le ragioni di doglianza della parte attrice, considerato altresì che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018 (Rv. 651635 - 01)).
Quanto alla dedotta prescrizione (sub c) si rileva che il motivo di opposizione è comunque infondato, considerato che se è vero che se si considera che l'elevazione della sanzione amministrativa (a prescindere dalla validità della notifica del verbale che vale qui solo per dimostrare che non vi è stato atto interruttivo) è del 8.10.2016 (verbale n. 56245/2016 ) (cfr. fascicolo primo grado , la Pt_1 prescrizione quinquennale avrebbe dovuto trovare compimento alla data del 08.10.2021, tuttavia,
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Ed ancora, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il quale ai commi 2 e 3 prescrive che “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga
6 alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non Controparte_5 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Secondo recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, (ud. 28/11/2024, dep. 15/01/2025), n.960). Ne deriva che a prescindere dal periodo in cui si è formato il ruolo ed è stato reso esecutivo, per effetto del richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, il termine di sospensione si applica.
Alla luce quindi di tali normative, nel caso che ci occupa, la scadenza del termine prescrizionale, è stata appositamente spostata al giorno 31.12.2023.
La cartella di pagamento oggetto di giudizio è stata notificata alla in data 31.3.2022, prima CP_1 della scadenza del termine prescrizionale e quindi il diritto di riscuotere le sanzioni applicate con il verbale di contravvenzione elevato a carico della SI.ra non risulta prescritto e la cartella CP_1 di pagamento n.106 2020 00139106 07 000 opposta è stata notificata nei termini previsti dalla legge.
SPESE PROCESSUALI
Considerata la errata qualificazione in primo grado e gli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti in tema di prescrizione, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese almeno del primo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado sono a carico dell'appellante in quanto soccombente. Si liquidano per gli onorari complessivamente in € 400,00, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo parametri tra minimi e medi previsti dal DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del , nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Pt_2 Controparte_1
2105/2022 del 28.07.2022 del Giudice di Pace di , pubblicata in data 04.08.2022, non Pt_1 notificata, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto:
- DICHIARA INAMMISSIBILE e comunque RIGETTA la opposizione proposta da CP_1
innanzi al Giudice di Pace avverso la cartella di pagamento opposta e quindi
[...]
CONFERMA la legittimità della cartella di pagamento n.106 2020 00139106 07 000;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti:
2) CONDANNA parte appellata al pagamento nei confronti del Controparte_1 [...]
, in persona del Sindaco, della somma di € 400,00, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto Parte_1 per legge per onorari e di euro 81,50 per esborsi.
Così deciso in Taranto, 28.5.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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