Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01877/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1134 del 2018, proposto da:
- SE ZI, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Ciardo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Alessano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 5687 del 6 giugno 2018 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessano rigettava “ l’istanza di sanatoria edilizia relativa alle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. 48 del 29/06/2017 ubicati in via SP 210 s.n.c. sull’area identificata al catasto urbano con il fol. 31 mappale 606-607 ”;
- di ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- con istanza del 6 ottobre 2017 il sig. ZI richiedeva al Comune di Alessano la sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 ovvero, in subordine, la fiscalizzazione ex art. 34 del medesimo DPR, « relativamente alle opere di cui alla ordinanza di demolizione n. 48 del 29.06.2017 (già oggetto di impugnazione con procedimento … n.1338/2017) ed interessanti il fabbricato esistente alla S.P. 210 s.n.c. - NCT fol. 31 particella 605 e fol. 31 particella 606… ».
- all’istanza seguivano: il preavviso di rigetto del 21 marzo 2018, prot. 3009; le osservazioni dello ZI, del 29 marzo 2018; un secondo preavviso, del 12 aprile 2018; le ulteriori controdeduzioni dello ZI, del 23 aprile 2018; il provvedimento di diniego, del 6 giugno 2018, prot. n. 5687.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90.
2.- Considerato che l’impugnato diniego era basato sulla circostanza che « gli interventi e le opere soggetti a richiesta di sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380/01, ovvero, in subordine, ex art. 34 DPR 380/01, relativa alle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. 48 del 29/06/2017, non si configurano quali opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, ai sensi dell’art. 34 del TU 380/01 ».
3.- Osservato che la richiamata motivazione risulta del tutto insufficiente, tanto con riguardo alla richiesta ‘fiscalizzazione’, non precisando le specifiche ragioni per cui gli abusi in parola non potrebbero rientrare nella fattispecie di cui all’art. 34 DPR n. 380/2001, quanto, dall’altro lato, con riguardo all’accertamento di conformità pure richiesto dallo ZI in via principale, omettendo qualsiasi effettiva e concreta valutazione sulla sanabilità degli abusi stessi ai sensi dell’art. 36 citato.
4.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, salva la riedizione del potere da parte dell’A.c., da esercitarsi con adeguata ed espressa motivazione.
- le spese di giudizio vanno eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1134 del 2018 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO