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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3167/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZANIN ANNALISA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE FRANCO LETIZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle
1 condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 10.6.2022 secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 10.6.2025, così provvede:
1) dispone a carico dello un contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 per la Pt_1 Per_1
mensilità di maggio 2025 (comprensiva del rimborso retta scuola materna), di € 600,00 per le mensilità in cui lo stesso lavorerà fuori Treviso, con conseguente impossibilità di trascorrere con la figlia tutti i giorni in precedenza concordati e previsti nel citato decreto, contributo che sarà invece di € 350,00 mensili negli altri periodi;
importi soggetti a riv. ISTAT dal 15.5.2026; fermo l'obbligo per il padre di contribuire al
50% delle spese straordinarie come specificate nel punto 2) del citato decreto del 10/06/2022 (in particolare retta della scuola materna e non oltre 3 settimane di centri estivi, con esclusione del mese di maggio 2025 ove la retta della scuola materna è già compresa);
2) dispone a favore del padre il diritto di visita della minore nei seguenti termini: nei periodi in cui Per_1
egli lavora fuori Treviso potrà tenere con sé la bambina quando vorrà compatibilmente con gli impegni della bambina e previo avviso alla madre almeno 24h prima;
nei periodi in cui il padre si troverà invece stabilmente nella zona di Treviso, potrà tenere con sé la bambina un fine settimana ogni due, dal sabato mattina al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
fermo, per il resto, il decreto del 10/06/2022
3) dà atto che le parti concordano che l'efficacia del presente accordo è subordinata da un lato alla remissione della querela sporta dalla Sig.ra nei confronti dello e sfociata nel Parte_2 Pt_1
2 procedimento penale n°8132/2023 R.G.N.R. e alla revoca da parte della stessa della costituzione di parte civile, e dall'altro al versamento, senza che ciò costituisca riconoscimento di alcuna responsabilità, da parte del Sig. alla Sig.ra a titolo di risarcimento danni della somma di € 3.000,00 Pt_1 Parte_2
(tremila/00).
Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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