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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 286/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, viale Jonio n.30, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato GENNARO ANGELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Catania, via Monte Sant'Agata 25, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato TROVATO DOMENICA NADIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 4/01/2019, – premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 20.09.2001 in BI (atto n. 26, P.1, anno 2001), Controparte_1
unione dalla quale sono nati i figli , l'11.08.1999, , il 14.04.2003, e Persona_1 Persona_2
il 27.11.2009 – ha esposto che per incompatibilità caratteriale è venuta meno l'unione Per_3
affettiva e sentimentale con il coniuge e ha chiesto pertanto di pronunciare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando gli incontri con il padre come in ricorso e di porre a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento di euro 100,00 per la moglie e di euro 600,00 per le due figlie e oltre il 50% delle spese straordinarie. Persona_2 Per_3
All'udienza presidenziale del 14.01.2021 è comparsa la sola ricorrente sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 17/01/2021, il Presidente ha disposto, in via provvisoria,
l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla ricorrente, prevedendo Persona_2 Per_3
gli incontri con il padre un pomeriggio a settimana e il sabato o la domenica dalle Controparte_1
10.00 alle 18, e ha altresì disposto a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento per le figlie minori di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 70% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
2 costituitosi in giudizio ha eccepito previamente la nullità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo e la conseguente illegittimità dei provvedimenti emessi in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.; nel merito, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, al contempo Per_3
confermando il diritto di visita da parte del padre come in ordinanza del 17 gennaio 2021; anche in considerazione di circostanze sopravvenute, a parziale modifica dell'ordinanza del 17 gennaio
2021, ha chiesto inoltre di disporre un contributo di mantenimento a carico del resistente ed a beneficio delle figlie (maggiorenne ma non ancora autosufficiente) e non maggiore di Per_2 Per_3
€ 350,00 mensili.
Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il giudice istruttore – ritenuta la nullità del ricorso introduttivo e a modifica dei precedenti provvedimenti emessi - tenuto conto delle difese spiegate nel giudizio da ha rideterminato il mantenimento per la figlia maggiorenne e per la Controparte_1 Per_2
figlia minore in euro 440,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha disposto Per_3
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza con il padre come già stabiliti in ordinanza presidenziale e ha assegnato i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e mutato il giudice assegnatario del fascicolo, è stato fissato l'ascolto della minore atteso che è divenuta maggiorenne in costanza di Per_3 Persona_2
giudizio.
L'ascolto si è svolto all'udienza del 30/10/2023 e all'esito del predetto adempimento il giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti in precedenza adottati, ha disposto l'affidamento esclusivo di anche per le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza, alla istruzione Per_3
3 e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c., alla madre rimettendo gli Parte_1
incontri con il padre all'esclusivo gradimento della minore.
I procuratori delle parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, sicché a successiva udienza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione.
Giova premettere che la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, come già rilevata correttamente dal giudice istruttore in corso di causa, non determina la regressione del procedimento alla fase presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall'ordinamento, bensì
comporta la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente, attesa l'incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta, ed il dovere del giudice istruttore, nell'ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ferme restando tuttavia le determinazioni di impulso processuale contenute nell'ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria,
determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 159
c.p.c. ( Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 8 luglio 2016; Corte di appello Venezia, 7 aprile
2008);
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
4 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Si osserva che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la conferma della ordinanza adottata dal giudice istruttore a verbale della udienza del 30 ottobre 2023 con riferimento ai provvedimenti sulla figlia minore mentre il convenuto si è rimesso alle determinazioni Per_3
del Tribunale in ordine al regime di affidamento della minore.
Pertanto, con riguardo all'affidamento della figlia minore deve essere confermato il Per_3
provvedimento reso in corso di causa di affidamento esclusivo della minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza, alla istruzione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c.
Il collocamento della minore va disposto presso la madre con la quale ha sempre Parte_1
convissuto dal momento della separazione di fatto dei genitori.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d.
bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale ed economica del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da
5 adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo
sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
In particolare, l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587).
Nel caso in esame, risulta che non ha adempiuto regolarmente all'obbligo di Controparte_1
mantenimento per la figlia minore, si è disinteressato delle scelte relative alla gestione della figlia nella quotidianità, della salute e della istruzione della stessa, non ha esercitato per lungo tempo il diritto di visita o lo ha fatto in modo discontinuo, mostrandosi disinteressato rispetto ai bisogni della minore e demandandone l'accudimento integralmente alla figura materna. Per_3
Viepiù, quanto appena evidenziato è emerso dall'ascolto della minore la quale ha Per_3
dichiarato: “Da quando PÀ e mamma si sono separati di fatto, avevo sei/sette anni, PÀ non si è
fatto sentire per circa sei anni e l'ho rivisto per la prima volta quando ne avevo dodici”.
6 Risulta inoltre dall'ascolto la carenza di capacità educativa in capo a , che avrebbe Controparte_1
utilizzato nei confronti della figlia minore epiteti quali “porca”, accusandola di cattiva educazione,
e asseritamente per le medesime motivazioni le avrebbe detto “T'azziccu un cuteddu se nun ti
impari l'educazioni”.
Alla luce dell'età raggiunta da che ha compiuto i 15 anni, e di quanto sopra Per_3
evidenziato, gli incontri con il padre vanno rimessi esclusivamente al gradimento della minore,
preferibilmente alla presenza di altro familiare gradito alla minore.
Con riferimento all'assegno mensile di mantenimento per le figlie nate dal matrimonio, si osserva che, rispetto al momento della introduzione del giudizio, ha fatto valere un Controparte_1
peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Segnatamente, in corso di causa il convenuto è stato licenziato dalla società per la CP_2
quale lavorava prima stabilmente, e ha iniziato a svolgere lavoro occasionale nel settore edilizio.
Inoltre, a seguito della convivenza instaurata con una nuova compagna , sono sopraggiunti tre figli minori (dei quali una affetta dalla Sindrome di Down), rispetto ai quali anche Controparte_1
deve assolvere gli obblighi di mantenimento.
L'assegno mensile per la figlia , maggiorenne ed economicamente non indipendente, e Persona_2
per la figlia minore deve essere quindi rideterminato in euro 350,00 dalla data della Per_3
decisione, oltre il 50% delle spese straordinarie, fatto salvo per il pregresso quanto statuito in costanza di giudizio.
Per le ragioni esposte e stante il peggioramento delle condizioni reddituali di , Controparte_1
alcun mantenimento può essere previsto in favore della ricorrente che in ogni Parte_1
7 caso si trova ancora in età da avere una capacità lavorativa, essendo nata nel 1982, avuto riguardo peraltro al notevole lasso di tempo intercorso dalla separazione di fatto dal marito.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, si dispone la compensazione delle spese di lite per la metà, mentre la restante metà deve essere posta a carico di con Controparte_1
rifusione all'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 286/2019 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore , anche per le decisioni di Per_3
maggiore importanza relative alla residenza, alla istruzione e alla salute, ai sensi dell'art. 337
quater u.c. c.c., alla madre , con collocamento presso quest'ultima; Parte_1
DISCIPLINA la permanenza della minore con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_2
e oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla
[...] Per_3
pronuncia e salvo per il pregresso quanto disposto in corso di causa;
RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata da per se stessa;
Parte_1
COMPENSA per metà le spese processuali e CONDANNA la parte convenuta a rimborsare alla
8 parte ricorrente la restante metà con distrazione in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in € 3500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 286/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, viale Jonio n.30, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato GENNARO ANGELA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Catania, via Monte Sant'Agata 25, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato TROVATO DOMENICA NADIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 4/01/2019, – premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 20.09.2001 in BI (atto n. 26, P.1, anno 2001), Controparte_1
unione dalla quale sono nati i figli , l'11.08.1999, , il 14.04.2003, e Persona_1 Persona_2
il 27.11.2009 – ha esposto che per incompatibilità caratteriale è venuta meno l'unione Per_3
affettiva e sentimentale con il coniuge e ha chiesto pertanto di pronunciare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando gli incontri con il padre come in ricorso e di porre a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento di euro 100,00 per la moglie e di euro 600,00 per le due figlie e oltre il 50% delle spese straordinarie. Persona_2 Per_3
All'udienza presidenziale del 14.01.2021 è comparsa la sola ricorrente sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 17/01/2021, il Presidente ha disposto, in via provvisoria,
l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla ricorrente, prevedendo Persona_2 Per_3
gli incontri con il padre un pomeriggio a settimana e il sabato o la domenica dalle Controparte_1
10.00 alle 18, e ha altresì disposto a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento per le figlie minori di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 70% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
2 costituitosi in giudizio ha eccepito previamente la nullità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo e la conseguente illegittimità dei provvedimenti emessi in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.; nel merito, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, al contempo Per_3
confermando il diritto di visita da parte del padre come in ordinanza del 17 gennaio 2021; anche in considerazione di circostanze sopravvenute, a parziale modifica dell'ordinanza del 17 gennaio
2021, ha chiesto inoltre di disporre un contributo di mantenimento a carico del resistente ed a beneficio delle figlie (maggiorenne ma non ancora autosufficiente) e non maggiore di Per_2 Per_3
€ 350,00 mensili.
Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il giudice istruttore – ritenuta la nullità del ricorso introduttivo e a modifica dei precedenti provvedimenti emessi - tenuto conto delle difese spiegate nel giudizio da ha rideterminato il mantenimento per la figlia maggiorenne e per la Controparte_1 Per_2
figlia minore in euro 440,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha disposto Per_3
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza con il padre come già stabiliti in ordinanza presidenziale e ha assegnato i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e mutato il giudice assegnatario del fascicolo, è stato fissato l'ascolto della minore atteso che è divenuta maggiorenne in costanza di Per_3 Persona_2
giudizio.
L'ascolto si è svolto all'udienza del 30/10/2023 e all'esito del predetto adempimento il giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti in precedenza adottati, ha disposto l'affidamento esclusivo di anche per le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza, alla istruzione Per_3
3 e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c., alla madre rimettendo gli Parte_1
incontri con il padre all'esclusivo gradimento della minore.
I procuratori delle parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, sicché a successiva udienza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione.
Giova premettere che la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, come già rilevata correttamente dal giudice istruttore in corso di causa, non determina la regressione del procedimento alla fase presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall'ordinamento, bensì
comporta la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente, attesa l'incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta, ed il dovere del giudice istruttore, nell'ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ferme restando tuttavia le determinazioni di impulso processuale contenute nell'ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria,
determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 159
c.p.c. ( Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 8 luglio 2016; Corte di appello Venezia, 7 aprile
2008);
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
4 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Si osserva che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la conferma della ordinanza adottata dal giudice istruttore a verbale della udienza del 30 ottobre 2023 con riferimento ai provvedimenti sulla figlia minore mentre il convenuto si è rimesso alle determinazioni Per_3
del Tribunale in ordine al regime di affidamento della minore.
Pertanto, con riguardo all'affidamento della figlia minore deve essere confermato il Per_3
provvedimento reso in corso di causa di affidamento esclusivo della minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza, alla istruzione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c.
Il collocamento della minore va disposto presso la madre con la quale ha sempre Parte_1
convissuto dal momento della separazione di fatto dei genitori.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d.
bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale ed economica del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da
5 adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo
sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
In particolare, l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587).
Nel caso in esame, risulta che non ha adempiuto regolarmente all'obbligo di Controparte_1
mantenimento per la figlia minore, si è disinteressato delle scelte relative alla gestione della figlia nella quotidianità, della salute e della istruzione della stessa, non ha esercitato per lungo tempo il diritto di visita o lo ha fatto in modo discontinuo, mostrandosi disinteressato rispetto ai bisogni della minore e demandandone l'accudimento integralmente alla figura materna. Per_3
Viepiù, quanto appena evidenziato è emerso dall'ascolto della minore la quale ha Per_3
dichiarato: “Da quando PÀ e mamma si sono separati di fatto, avevo sei/sette anni, PÀ non si è
fatto sentire per circa sei anni e l'ho rivisto per la prima volta quando ne avevo dodici”.
6 Risulta inoltre dall'ascolto la carenza di capacità educativa in capo a , che avrebbe Controparte_1
utilizzato nei confronti della figlia minore epiteti quali “porca”, accusandola di cattiva educazione,
e asseritamente per le medesime motivazioni le avrebbe detto “T'azziccu un cuteddu se nun ti
impari l'educazioni”.
Alla luce dell'età raggiunta da che ha compiuto i 15 anni, e di quanto sopra Per_3
evidenziato, gli incontri con il padre vanno rimessi esclusivamente al gradimento della minore,
preferibilmente alla presenza di altro familiare gradito alla minore.
Con riferimento all'assegno mensile di mantenimento per le figlie nate dal matrimonio, si osserva che, rispetto al momento della introduzione del giudizio, ha fatto valere un Controparte_1
peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Segnatamente, in corso di causa il convenuto è stato licenziato dalla società per la CP_2
quale lavorava prima stabilmente, e ha iniziato a svolgere lavoro occasionale nel settore edilizio.
Inoltre, a seguito della convivenza instaurata con una nuova compagna , sono sopraggiunti tre figli minori (dei quali una affetta dalla Sindrome di Down), rispetto ai quali anche Controparte_1
deve assolvere gli obblighi di mantenimento.
L'assegno mensile per la figlia , maggiorenne ed economicamente non indipendente, e Persona_2
per la figlia minore deve essere quindi rideterminato in euro 350,00 dalla data della Per_3
decisione, oltre il 50% delle spese straordinarie, fatto salvo per il pregresso quanto statuito in costanza di giudizio.
Per le ragioni esposte e stante il peggioramento delle condizioni reddituali di , Controparte_1
alcun mantenimento può essere previsto in favore della ricorrente che in ogni Parte_1
7 caso si trova ancora in età da avere una capacità lavorativa, essendo nata nel 1982, avuto riguardo peraltro al notevole lasso di tempo intercorso dalla separazione di fatto dal marito.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, si dispone la compensazione delle spese di lite per la metà, mentre la restante metà deve essere posta a carico di con Controparte_1
rifusione all'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 286/2019 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore , anche per le decisioni di Per_3
maggiore importanza relative alla residenza, alla istruzione e alla salute, ai sensi dell'art. 337
quater u.c. c.c., alla madre , con collocamento presso quest'ultima; Parte_1
DISCIPLINA la permanenza della minore con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Per_2
e oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla
[...] Per_3
pronuncia e salvo per il pregresso quanto disposto in corso di causa;
RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata da per se stessa;
Parte_1
COMPENSA per metà le spese processuali e CONDANNA la parte convenuta a rimborsare alla
8 parte ricorrente la restante metà con distrazione in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in € 3500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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