Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 929/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.06.1947, elettivamente domiciliato in Rosarno (RC), Via Maria Zita n. 27, presso lo studio degli Avv.ti Maria Angela Borgese (p.e.c.:
- fax 0966/22937), e Email_1 Parte_2
(p.e.c.: che lo rappresentano e difendono Email_2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palmi alla Via Cilea n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Antonino Parisi (p.e.c.: – fax: 0966/413175), che Email_3 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1017/2018 resa dal Tribunale di Palmi il
22.10.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 855/2013 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti in causa hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione
CP_1
Chiedono, conseguentemente che l'Ecc.ma Corte Voglia parzialmente revocare o riformare l e sentenza stessa nei sensi di cui ai motivi dell'appello, e per l'effetto:
1) Disporre la rinnovazione della CTU per accertare la reale quantificazione dei danni subiti dal fondo di proprietà dell'appellante e dalle piante di ulivo ed agrumeto, con quantificazione dei danni futuri,
2) dichiarare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 responsabile per omessa custodia, vigilanza, manutenzione ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., e condannarla al risarcimento dei danni in favore del sig in misura di Parte_1
€ 24.000,00, fino al 2013 e successivamente di € 3.000 per ogni anno per i danni al fondo censito ed iscritto al N.C.T. al foglio n. 38, particelle n.ri 205 e 138 per una superficie catastale complessiva di are 25.60 ubicato in agro del Comune di Rosarno (R.C.) in c.da ”,coltivato ad Parte_3 agrumeto, oltre gli ulteriori danni futuri, ed ai danni al fondo adiacente a quello suddetto, identificato alla partita 1544, foglio 38, particelle n. 8 di Ha 2.59.30, n. 10 di Ha 1.42.10, e n. 11 di Ha 0.45.30, ubicato nello stesso agro del Comune di Rosarno (R.C.) in c.da ”, e coltivato ad Parte_3 uliveto nella misura di € 1.800 annui dal 2009 a tutt'oggi o nella misura che sarà accer tata in base alla richiesta CTU in rinnovazione, per le causali esposte nella narrativa che precede;
il tutto per le medesime sopra esposte causali e previa quantificazione mediante l'esperimento di nuova consulenza tecnica di Ufficio, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria fino al momento del saldo.-
3) Condannare la medesima convenuta alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori antistatari.-
Il tutto con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione, e con ogni altra riserva di legge.-”; per come segue: ”… come sopra rappresentata e difesa, si CP_1 CP_1 riporta a tutti gli atti difensivi, deduzioni ed eccezioni già ivi formulate da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e chiede che la Ecc.ma Corte di Appello, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
VOGLIA
Dichiarare l'appello inammissibile e comunque rigettarlo siccome infondato. Con vittoria di spese ed onorari relative al presente grado di giudizio. Salvis juribus.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio>Parte_1 Controparte_1
(oggi in seguito anche semplicement al fine di Controparte_2 CP_1 ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in €uro 24.000,00, cagionati ai fondi di sua proprietà dal ristagno di acqua per omessa manutenzione dei canali di scolo che attraversano la proprietà CP_ del convenuto.
Si è costituita in giudizio che ha contestato la domanda attorea sia nell'an debeatur, sostenendo CP_1 che non trattasi di servitù bensì di onere imposto ex articolo 913 del codice civile, sia nel quantum debeatur, sproporzionato rispetto al valore del fondo medesimo.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro (oggi , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni ulteriore domanda così provvede:
1) dichiara tenuto e condann (ogg in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 per le causali di cui in narrativa, della somma di €uro 13.800,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23 aprile 2015 al-la data della presente sentenza ed ai soli interessi legali dal giorno successivo alla data della presente sentenza sino al soddisfo effettivo, senza alcun anatocismo;
2) condanna (oggi in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite di parte attrice che liqui da in favore dei procuratori antistatari avv. Maria Angela Borgese ed avv. Salvatore Santanoceto (da considerarsi creditori solidali) nella complessiva e già ridotta somma di €uro 3.530,75 (di cui €
3.223,33 per compensi ed € 307,42 per anticipazioni) oltre al rimborso forfetario del 15% sui soli compensi, alla C.P.A. ed all'I.V.A. nelle misure di legge ed alle spese successive occorrende;
3) pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 6/06/2015 definitivamente a carico della convenuta (oggi nella misura di due Controparte_1 Controparte_2 terzi con obbligo di rimborso alla parte attrice degli importi in ipotesi versati a titolo di acconto/saldo in virtù di quanto disposto in via provvisoria con il citato decreto del 6/06/2015.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva parziale appello, con atto di citazione notificato il 21.11.2018, esponendo un unico lungo ed Parte_1 articolato motivo di gravame con il quale, sostanzialmente, si criticava la parte della sentenza in cui non venivano riconosciuti i danni alle piante di ulivo, nonché l'erronea ed insufficiente quantificazione di quelli subiti dalle piante di agrumi, a seguito degli allagamenti verificatisi nei fondi dell'attore a causa dell'ostruzione dei canal i di scolo di proprietà dell' Controparte_1
Sosteneva, inoltre, che il C.T.U. non avrebbe fornito idonee risposte alle critiche mosse dal proprio C.T.P. e che non avrebbe quantificato né il danno futuro delle colture (nello specifico, agrumi ed olivi) né quello legato alla vocazione dei terreni in questione, ricadenti in zona D4 (terreni edificabili con destinazione a centro agroalimentare), nei quali l'attore non aveva potuto realizzare eventuali impianti di produzione, deposito, raccolta e smistamento, a cagione del persistente allagamento degli stessi. Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della C.T.U., la parziale riforma della sentenza impugnata, con la condanna dell'Ente convenuto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.03.2019, l' chiedendo il rigetto del gravame, la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Con ordinanza del 19.12.2019, la Corte rigettava l'istanza istruttoria volta ad ottenere la rinnovazione della C.T.U..
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.12.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va quindi respinto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha correttamente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nel complesso l'inconsistenza giuridica.
Non si condividono, in primis, le doglianze mosse dall'appellante in ordine al mancato riconoscimento dei danni asseritamente subiti dalle piante d'olivo.
A prescindere dalla ritenuta inammissibilità eccepita dall'Ente appellato, poiché, a suo dire, la censura in parola riguarderebbe una domanda nuova, si osserva e rileva che correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata tale istanza sulla scorta della C.T.U. prodotta in atti, la quale, alle pagine 9 e 10, ha escluso che, tra le piante giovani
(individuate in un numero complessivo di 21, tra cui 11 della varietà “ottobratica” e 10 della varietà “carolea”) vi fossero danni causati dal ristagno dell'acqua, attribuendo, di contro, la stentata crescita e sviluppo delle stesse al loro posizionamento (all'ombra delle piante adulte di grossa mole, individuate in un numero totale di 80) ed a fattori micro-climatici che non favorirebbero, in particolare, il buon attecchimento delle piante di varietà “carolea”.
Va quindi escluso il nesso di causalità tra i pretesi danni subiti dall'uliveto di proprietà attorea ed il ristagno dell'acqua dovuto all'ostruzione dei canali di scolo di proprietà dell' Controparte_1
Quanto al rilievo relativo al mancato calcolo del danno conseguente alla nuova destinazione urbanistica del bene - sollevato in prime cure solo a seguito del deposito della C.T.U. e reiterato come motivo di appello anche nella presente fase – va detto, al pari di quanto già osservato dal primo Giudice in sentenza, che costituisce domanda nuova e, pertanto, come tale, inammissibile, non avendone mai fatto menzione nell'originario atto introduttivo del giudizio, né alla successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), ma solo nelle osservazioni alla bozza della C.T.U. effettuate dal proprio consulente tecnico di parte.
Parimenti destituita di fondamento è anche la censura mossa con riguardo alla ritenuta omessa valutazione dei danni futuri.
Tale disamina, di contro, è stata pienamente svolta dal C.T.U. che, a pag. 25 della relazione peritale, nel valutare la mancata produzione delle 35 piante di arancio di qualità “moro” (di cui 20 morte e 15 estirpate) afferma che il mancato reddito riferibile alle stesse ammonta a €. 1.620,90, per gli anni compresi tra il 2006 ed il 2015, e a €.
1.044,85, per gli anni compresi tra il 2015 ed il 2024, per un totale complessivo di €.
2.665,75.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla ritenuta inesatta valutazione del danno derivante dalla mancata produttività degli alberi di arancio in quanto, a detta dell'appellante, il prezzo stimato sarebbe dovuto essere di €. 0,15 al chilo anziché di €.
0,10, per come stimato dal C.T.U., si osserva e rileva che a pag. 5 della C.T.P. redatta dal Perito Agrario - fatta propria dall'attore nell'originario atto Persona_1 introduttivo del giudizio con il quale è stato richiesto il risarcimento dei danni - il prezzo base era stato stabilito in €. 0,10 al chilo proprio dal tecnico di part e.
Pertanto, come pertinentemente osservato dalla difesa dell'appellata, la differenza della somma totale di tale voce di danno è derivata esclusivamente dal fatto che il calcolo effettuato dal C.T.P. si basava sulle originarie 300 piante, mentre il C.T.U. ne ha accertato solo 196.
Peraltro non va neanche sottaciuto che il C.T.U. ha specificato espressamente (v. pag.
29 della relazione peritale) che “…le condizioni vegetative delle piante non dipendono solo dal ristagno dell'acqua ma anche dai non tempesti vi e sistematici interventi colturali”, di talché non corrisponde al vero che il danno subito dall'appellante sia stato sottostimato, essendo invece più verosimile che la ridotta produttività delle piante sia stata dovuta, oltre che al fenomeno di ristagno dell'acqua, anche ad una non corretta o comunque non idonea attività di manutenzione e/o cura delle stesse.
Infine anche il riferimento operato dall'appellante alla presunta mancata risposta alle osservazioni del C.T.P. da parte del C.T.U. non coglie nel segno, rilevandosi, di converso, dall'esame analitico dell'elaborato peritale redatto da quest'ultimo, come sia stata data puntuale ed esaustiva risposta ai rilievi mossi dai rispettivi consulenti di parte
(cfr. pagg. 27, 28 e 29 della C.T.U.).
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita. Per le suddette ragioni l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa, ricompreso, per dichiarazione di parte appellante, nello scaglione indeterminabile, in complessivi €. 4.996,00, in favore di CP_1
di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €.
[...]
1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data 11.11.2018,
[...] disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)