Versione
19 gennaio 1982
19 gennaio 1982
Art. 25. Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano
Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , e' elevato a sei mesi.
Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.
Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , e' elevato a sei mesi.
Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/05/1988, n. 570Provvedimento: […] a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 2, 89 e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;Leggi di più...
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