Articolo 25 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 24Articolo 26
Versione
19 gennaio 1982
Art. 25. Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano

Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , e' elevato a sei mesi.
Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982
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