Articolo 9 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 aprile 1987
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Versione
5 marzo 1992
Art. 9. 1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:
a) formula proposte e pareri in ordine alle attivita' didattiche;
b) esamina ed approva i piani di studio;
c) delibera sullo svolgimento di eventuali attivita' didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;
d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' didattiche e di scavo.
2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonche' alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, e' approvato con decreto del (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) e del Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il consiglio scientifico e' convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992