Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 20303/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20303/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casoria alla Via Armando Diaz 62 presso Parte_1
l'avv. Sergio Luciano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Afragola alla Via XXIV CP_1
Maggio 14 presso l'avv. Giovanni AN, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA ATTRICE in riconvenzionale
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli OParte_2 alla Via Luigi Volpicella 269 presso l'avv. Annunziata Mosca, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, così come la domanda riconvenzionale della convenuta CP_1
In corso di causa il giudice ha assegnato un termine per esperire la procedura di mediazione assistita, e parte attrice vi ha provveduto nel termine assegnato. La domanda è proponibile, avendo l'attore chiesto di essere risarcito alla compagnia assicurativa convenuta con atto del 8/8/2019, rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass.., tranne il certificato di avvenuta guarigione con postumi, che è stato consegnato il 28/11/2019.
ha convenuto nel presente giudizio e spa Parte_1 CP_1 [...]
chiedendo di dichiarare il conducente dell'autocarro Iveco Fiat 35 tg. BA CP_2
A44804 di proprietà di ed assicurato per la Rca con CP_1 CP_2 responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 18/7/2019 in
[...]
Napoli tra il predetto veicolo e il ciclomotore Piaggio PA 50 Special tg. X8FYGN di proprietà dell'attore e dallo stesso condotto – e condannare i convenuti in solido a risarcire i danni da egli subiti per le lesioni personali riportate nell'evento, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita chiedendo di dichiarare responsabile esclusivo dell'evento, rigettare CP_3 Pt_1 la domanda dell'attore ed in via riconvenzionale condannare in solido l'attore e
[...]
a risarcire i danni subiti nell'evento dal proprio autocarro da OParte_2 liquidare in € 885,67 o in diversa somma da determinare oltre sosta tecnica e/ fermo tecnico oltre rivalutazione ed interessi dall'evento al saldo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita spa chiedendo di dichiarare la OParte_2 domanda improcedibile ed improponibile, dichiarare nullo l'atto di citazione, comunque rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore , sono stati escussi i testi , , Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
e ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_3 Testimone_4 medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_1
Sul sinistro per cui è causa è stato redatto un rapporto dalla Polizia Municipale di Napoli, dal quale si ricavano i seguenti dati obiettivi: il sinistro si verificò in Via OP Comunale Luce;
l'autocarro Iveco di proveniva da Via Paternum, e la segnaletica gli imponeva lo Stop nell'immettersi in Via Comunale Luce;
la motocicletta Piaggio condotta da percorreva Via Comunale Luce, e si trovava Via Paternum sulla Pt_1 destra;
l'autocarro Iveco si immise in Via Comunale Luce con una manovra di svolta a sinistra, ed i due veicoli collisero con le rispettive parti anteriori destre;
l'impatto tra i due veicoli si verificò al centro della carreggiata, come si desume dai detriti individuati dai verbalizzanti, e questo è il segno che era già piuttosto avanzata la manovra di svolta a sinistra;
la motocicletta, dopo avere impattato con la propria parte anteriore destra pagina 2 di 5 contro la parte anteriore destra dell'autocarro, continuò la corsa, strisciando contro il cofano anteriore destro dell'autocarro (che appunto riportò una strisciatura) e riportando ammaccature anche alla scocca posteriore destra, mentre il portellino della scocca posteriore destra fu divelto;
quindi la motocicletta PA deviò verso sinistra e cadde a OP terra. La tesi di è che l'autocarro aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, un'automobile che procedeva nella stessa direzione del motociclo PA sorpassò sulla sinistra una colonna di autoveicoli fermi, ed andò ad urtare contro l'autocarro Iveco;
la tesi di è che l'autocarro andò direttamente a colpire la motocicletta mentre Pt_1 passava;
due dei testi escussi riferiscono una versione fatti, gli altri due l'altra. Ora, mentre non è provato che un'automobile si fosse fermata per consentire OP all'autocarro di di svoltare in Via Comunale Luce, e non è provato che la motocicletta condotta da stesse superando una fila di automobili – è invece Pt_1 certo che l'autocarro impegnò l'incrocio, nonostante il segnale di Stop, mentre stava sopraggiungendo la motocicletta condotta da La motocicletta PA condotta Pt_1 da però, andò a colpire l'autocarro (perché i danni riportati dai due veicoli Pt_1 dimostrano che la motocicletta colpì l'autocarro, si vedano i danni a tutta la fiancata destra della PA, con il portellino posteriore divelto, e la strisciatura sul cofano dell'Iveco) quando questo si era già piuttosto addentrato in Via Comunale Luce (l'impatto si verificò al centro della carreggiata), e ad una velocità non particolarmente moderata (come dimostrano i danni), pur essendosi l'evento verificato ad una OP intersezione. In definitiva, si considera il conducente dell'autocarro Iveco di responsabile nella misura dell'80% dell'evento per cui è causa, per non avere rispettato il segnale di Stop, mentre per il residuo 20% va considerato corresponsabile il Pt_1 quale non impegnò l'incrocio con la dovuta prudenza. Nel sinistro, come accertato dal CTU medico, riportò un “cruento Parte_1 politrauma … in particolare a livello dell'arto inferiore dx, con dolenzia /parestesia locoregionale accentuata dalla digitopressione e dallo sforzo/utilizzo/carico prolungato/forzato, con consistente limitazione funzionale dei relativi movimenti articolari di flessione, con ripercussioni sulla deambulazione e residua sintomatologia algica ed artralgia moderata nonché connessa meteoropatia, oltre ad una grave menomazione estetica in relazione agli esiti cicatriziali deturpanti che interessano l'arto inferiore dx e sin, con danno funzionale per le suddette parestesie conseguenti alle lesioni nervose ed alla limitazione funzionale della flessione del ginocchio destro che, di fatto, limita la deambulazione.”; l'invalidità temporanea totale è stata di giorni 30, quella parziale al 75% di giorni 50, quella parziale al 50% di giorni 40, quella parziale al 25% di giorni 30; i postumi permanenti residuati, come sopra descritti, integrano un danno biologico del 22%, in un soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 51. Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per l'anno 2018, sono liquidabili € 9310 per l'invalidità temporanea ed
€ 78.246 per l'invalidità permanente;
non si ritiene che le dichiarazioni dei testi Tes_1
e , circa il fatto che prima del sinistro l'attore giocava a calcio e bocce ed Tes_2 andava in bicicletta, siano idonee a personalizzare il danno, visto che si tratta di attività
pagina 3 di 5 sportive amatoriali praticate da milioni di persone, ed il genere di menomazioni subite dall'attore le impedisce, così come a chiunque abbia subito lesioni di quel genere ed entità. Complessivamente, quindi, sono liquidabili in favore dell'attore € (9310 + 78.246 + 306,91 per spese mediche documentate + 300 per costo della consulenza tecnica di parte=) 88.162,91; in ragione del concorso di colpa, le convenute in solido vanno condannate a pagare all'attore l'80% di tale cifra, pari ad € 70.530,32; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 18/7/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 18/7/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle parti convenute nei confronti dell'attore e si liquidano come in dispositivo. Va poi esaminata la domanda tempestivamente formulata da , riconvenzionale CP_1 nei confronti dell'attore, e trasversale nei confronti di cioè la compagnia CP_2 OP assicurativa del veicolo della stessa che risponde ai sensi dell'art. 149 Cod.Ass. OP Domanda proponibile, avendo tempestivamente e ritualmente costituito in mora OP in data 16/9/2019. Si ritiene congruo il preventivo prodotto da per € CP_2
885,67, non specificamente contestato dalla controparte interessata. In ragione del OP concorso di colpa, ed vanno condannati in solido a pagare ad Pt_1 CP_2 il 20% della predetta cifra, pari ad € 177,13; oltre rivalutazione ed interessi come sopra. OP va condannata a pagare ad il 50% delle spese lite (perché il resto sono CP_2 state giustificate dalla esigenza di difendersi nei confronti dell'attore) e si liquidano come in dispositivo, proporzionatamente alla somma liquidata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 20303/2020 tra: Pt_1
, attore;
, convenuta ed attrice in riconvenzionale;
[...] CP_1 CP_2 convenuta;
così provvede: 1) Dichiara che del sinistro per cui è causa sono stati corresponsabili per l'80% il OP conducente del veicolo di e per il 20% Pt_1
2) Condanna ed in solido a risarcire a l'80% dei danni da CP_2 Pt_1 questi subiti nell'evento per cui è causa, che liquida per la quota in € 70.530,32; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 18/7/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 18/7/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna ed in solido a rimborsare a ogni somma che CP_2 Pt_1 questi dimostri di aver pagato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
pagina 4 di 5 4) Condanna ed in solido a rimborsare a le spese del giudizio, CP_2 Pt_1 che liquida in € 786 per esborsi ed € 14.103 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Luciano;
5) Condanna ed a risarcire ad il 20% dei danni da questa Pt_1 CP_2 subiti nell'evento per cui è causa, che si liquidano per la quota in € 177,13; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 18/7/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 18/7/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
6) Condanna ed a rimborsare a il 50% delle spese di lite, che Pt_1 CP_2 liquida in € 331 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. AN. Così deciso in Portici in data 11/6/2025 Il giudice unico
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