Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1947 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
C.F. ) con sede legale in Palermo, Via Volturno n. 2, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_2
Benigno; appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CP_2 appellata ed appellante incidentale
Oggetto: appalto
Conclusioni: per l'appellante principale: “riformare l'impugnata sentenza n. 2361/2022 (R.G.N.
8466/2020) del Tribunale Civile di Palermo così disponendo: • “conferma il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione; • accertare un credito complessivo di di € 31.532,76, Parte_1 di cui € 9.860,24 oggetto del D.I. opposto condannando l'opponente al pagamento del restante importo di € 21.672,52 ; • il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore costituito in giudizio, il quale si dichiara antistatario;
Per l'appellato\appellante incidentale: “Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: • in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della pronuncia di prime cure, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Presidenza con atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare alla restituzione Parte_1 dell'importo pari ad € 3.092,07; • confermare, per il resto, la pronuncia di prime cure;
• in via subordinata e nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, detrarre dall'importo
o, in subordine, nel caso di reciproca soccombenza, compensazione delle stesse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2361/2022 del 27 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione della Controparte_1
e revocò il decreto ingiuntivo n. 3118/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di euro 9.860,24, in favore di in forza di due fatture emesse per forndi duedriche, Parte_1 asseritamente non pagate.
Il Tribunale, al contempo, rigettò sia la domanda riconvenzionale proposta dalla , CP_1 volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 3.092,07 in virtù della nota di credito nr.
0150020190000279400/2019 allegata in giudizio che la domanda proposta da – in via Pt_1 riconvenzionale - con la quale aveva richiesto il pagamento del superiore e complessivo importo di euro 31.532,76, in relazione al mancato pagamento della precedente fattura n. 1264/2006.
A tanto pervenne il giudice di prime cure, ritenendo che la avesse Controparte_1 compiutamente corrisposto gli importi dovuti per le fattura n. 0150020190000527600/2019 e
0150020200000167400/2020 e che nulla potesse prendere per la fattura n. 1264/2006, in Pt_1 quanto prescritta e relativa ad una fornitura comunque già pagata.
Ritenne, inoltre, il Tribunale infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla , CP_1 tenuto conto che l'importo di euro 3.092,07, di cui alla nota di credito, era già stata detratto al momento dell'ingiunzione, sicché era già stata opportunamente conteggiato dall'opposta.
2.Avverso tale sentenza, ha, anzitutto, proposto appello con atto di citazione Parte_1 del 25 novembre 2022, articolando tre motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla;
Controparte_1
➢ errore del primo giudice in ordine all'esame della propria reconventio reconventionis;
➢ errore del primo giudice in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed all'imputazione dei pagamenti ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c..
3.Con comparsa dell'8 febbraio 2023 si è costituita la , che, Controparte_1 resistendo anzitutto al gravame, di cui ha richiesto il rigetto, ha formulato appello incidentale sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, con cui ha chiesto la riforma della sentenza in ordine al rigetto della propria domanda riconvenzionale.
3. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 10 gennaio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
4. Al fine di una più agevole comprensione del gravame, è opportuno premettere che l'odierna controversia trae origine dall'asserito mancato pagamento, da parte della Controparte_1
, delle fatture n. 0150020190000527600/2019 e 0150020200000167400/2020, dei rispettivi
[...] importi di euro 6.076,12 ed euro 6.876,19, a titolo di fornitura idrica.
In ragione del lamentato inadempimento, propose ricorso per decreto ingiuntivo, Pt_1 chiedendo la condanna al pagamento - al netto dell'importo di euro 3.092,07, oggetto della nota di credito nr. 0150020190000279400/2019 - per il complessivo importo di euro 9.860,24.
Avverso tale decreto, emesso dal Tribunale di Palermo e notificato in data 9 giugno 2020, propose opposizione la , deducendo, in primo luogo, di aver già corrisposto Controparte_1
l'importo di euro 6.076,12, relativi alla prima fattura azionata, mediante il mandato di pagamento n.
24 del 05 novembre 2019, regolarmente pagato dall'Istituto cassiere in data 21 novembre 2019.
In relazione alla seconda fattura, dichiarò di aver già emesso, in data 27 maggio 2020, decreto di impegno e liquidazione per l'importo di euro 6.876,19, sicché il relativo mandato di pagamento, n.
12 del 12 giugno 2020, era già stato inviato alla Ragioneria centrale, con elenco di trasmissione n.
108096 del 12/06/2020.
Tanto considerato, in ragione dell'avvenuto pagamento degli importi ingiunti, la Presidenza spiegò domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento dell'importo di euro 3.092,07, oggetto della nota di credito allegata da parte opposta.
Avuto riguardo delle difese dell'opponente, in seno alla comparsa di costituzione, Pt_1 dichiarò che il debitore, al momento del pagamento, non aveva dichiarato di imputare gli importi corrisposti alle fatture oggetto di controversia, sicché, poiché la aveva più debiti della CP_1 stessa specie, questi erano stati imputati al parziale soddisfo degli interessi maturati – pari ad euro
18.076,71 – maturati in relazione al credito alla fattura n. 1264/2006, del valore di euro 16.049,92, scaduta e impagata.
Peraltro, al fine di definire i rapporti creditori fra le parti, propose, a sua volta, domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento integrale anche della fattura n. 1264/2006 e dei residui interessi maturati di tutte le fatture azionate, indicando l'importo complessivo dovuto, al netto delle somme corrisposte dall'opposta per mezzo dei predetti mandati, nella somma di euro 31.532,76.
La Presidenza della Regione, in seno alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., eccepì la prescrizione del credito oggetto della n. 1264/2006 e rappresentò, in ogni caso, che la fornitura idrica per il periodo indicato nel documento fiscale – dal 8 febbraio 2005 al 11 novembre 2005 – fosse già stata regolarmente pagata. Il Tribunale di Palermo, aderendo alle difese dell'opponente, rigettò dunque le domande proposte da in ragione della prescrizione del credito portato dalla fattura n.1264/2006 nonché Pt_1 dell'avvenuto pagamento delle fatture n. 0150020190000527600/2019 e
0150020200000167400/2020, ma rigettò parimenti la domanda riconvenzionale proposta dalla
, ritenendo non provata l'esistenza del credito azionato in ripetizione. Controparte_1
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, va subito esaminata l'eccezione preliminare proposta dalla Presidenza della Regione, riguardo l'asserita inammissibilità della cd. reconventio reconventionis proposta da sul presupposto che essa Presidenza della Regione non avrebbe Pt_1 effettivamente ampliato il thema decidendum della controversia e non avrebbe quindi legittimato la proposizione di detta domanda.
L'eccezione è infondata.
Per effetto della domanda riconvenzionale proposta dalla – che, Controparte_1 come detto, ha chiesto la ripetizione della somma di euro 3.092,07 - si è ritrovata nella Pt_1 posizione processuale di convenuta, sicché, nel caso di rigetto delle proprie domande – come peraltro avvenuto – e contestuale accoglimento delle domande spiegate dall'opponente, avrebbe dovuto corrispondere l'importo richiesto dall'opposta, in forza della nota di credito.
Sul punto, è opportuno evidenziare che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte abbia, invero, evidenziato l'opportunità di riconoscere la più ampia facoltà dell'opponente di difendersi, anche in via riconvenzionale, laddove “si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis, alla condizione che la reconventio reconventionis dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (Cass. civile sez. III, 07/11/2019, n. 28615).
6. Con il primo motivo dell'appello principale, si duole, preliminarmente, che il giudice Pt_1 di prime cure non abbia rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione al credito documentato dalla fattura nr. 1264/2006, così come avanzata dalla , Controparte_1 in seno alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Evidenzia che tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione, sicché il giudice ne avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità.
Il motivo è fondato.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, l'eccezione di prescrizione proposta dalla
è da ritenersi inammissibile, in quanto non proposta entro la prima udienza Controparte_1 di trattazione, così come previsto dall'art. 183 comma 3 del codice di rito. Difatti, è opportuno evidenziare che sia orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello per cui “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. sez. 6
- 3, ord. n. 30745 del 26/11/2019).
Avuto riguardo a tale condivisibili principi, occorre rilevare che, nel corso del procedimento di primo grado, all'udienza del 18 maggio 2021 – tenutasi in forma cartolare mediante il deposito telematico di note scritte – la Presidenza si sia limitata ad un generico rinvio delle difese già svolte, eccependo la prescrizione della ft. 1264/2006, solo in seno alla memoria n. 1 ex art. 183 cpc.
6. Col secondo e terzo motivo di impugnazione, che per ragioni di connessione logica è opportuno trattare congiuntamente, l'appellante si duole, nel merito, che il giudice di prime cure abbia ritenuto i pagamenti corrisposti dalla effettivamente imputati alle fatture n. Controparte_1
0150020190000527600/2019 e 0150020200000167400/2020, così violando il dettato degli artt. 1193
e 1194 c.c..
Sostiene, invece, che abbia legittimamente imputato i pagamenti ricevuti dalla Pt_1
agli interessi e capitale del pregresso credito scaduto, derivante dalla Controparte_1 richiamata fattura. n. 1264/2006, in assenza di un'imputazione di pagamento ritualmente comunicata dal debitore.
Soggiunge che essa appellante non avrebbe mai prestato consenso ad una diversa imputazione dei pagamenti effettuati e che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la reconventio reconventionis da lei proposta, nonostante la fattura n. 1264/2006, emessa in acconto, non fosse ricompresa nella successiva fattura n. 2007119728/2007, oggetto di pagamento da parte della . Controparte_1
Evidenzia, al riguardo, che in quest'ultima fattura, emessa a saldo, erano state effettuate delle detrazioni pari ad euro 102.580, 98 in ragione di cinque precedenti fatture, emesse in acconto, con esclusione - appunto - della fattura n. 1264/2006, pure emessa in acconto ma non essendo stata regolarmente pagata.
I motivi sono nel complesso infondati.
E' pacifico che la fattura n. 1264/2006 è stata emessa per le forniture idriche somministrate dal 12 agosto 2005 al 11 novembre 2005, periodo temporale– quindi – ricompreso nel più ampio periodo di fornitura indicato nella fattura n. 2007119728/2007, che va dal 8 febbraio 2005 al 13 febbraio 2007.
Proprio in virtù della sua natura di fattura in acconto, non è stata documentata la ragione per cui la prima delle due fatture indicate (1264\2006) non sia stata considerata nella emissione della seconda, emessa a saldo in considerazione di tutti i consumi registrati in quel determinato lasso di tempo, sicché l'avvenuto pagamento per mezzo del mandato n. 24 del 2007 – espressamente riconosciuto dall'appellante - ha determinato il pieno soddisfo del credito vantato da Pt_1
A questa considerazione di ordine logico se ne aggiungono altre, della stessa natura, ma altamente significative.
La prima è che se fosse vero che era titolare di un credito per fornitura del 2005 non è Pt_1 data comprendere la ragione per cui avrebbe agito giudizialmente per fare valere, nei confronti dello stesso debitore, un credito per il 2019 ed uno per il 2020 ed avrebbe atteso l'opposizione della
Presidenza della Regione per fare valere un credito di molto anteriore.
La seconda – e più decisiva – circostanza è quella per cui la postulata esistenza di un credito anteriore e consistente rende del tutto inspiegabile la successione emissione della più volte richiamata nota di credito nr. 0150020190000279400/2019 dell'importo di euro 3.092,07.
Aggiungasi, infine, che se è vero che l'imputazione dei pagamenti alle due fatture è contenuta in atti interni della e non risulta essere stata comunicata al credito è anche Controparte_1 vero che, in tema di prova del pagamento, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
E, nella specie, detta prova difetta sicchè è questa la ragione per cui deve affermarsi l' infondatezza della reconventio reconventionis proposta dall'appellante.
7. Con unico ed articolato motivo di appello incidentale, la si duole Controparte_1 che il giudice di prime cure, per mero errore di calcolo, non avrebbe accolto la domanda riconvenzionale proposta, relativa alla ripetizione dell'importo risultante dalla nota di credito n.
0150020190000279400/2019, pari ad euro 3.092,07.
Evidenzia che, avendo pagato per intero le fatture n. 0150020190000527600/2019 e
0150020200000167400/2020, in virtù dell'emissione della già menzionata nota da parte dell'appellata incidentale, avrebbe diritto alla ripetizione di quanto in eccedenza versato.
Il motivo è parzialmente fondato.
E' pacifico oltre che provato che la Presidenza abbia versato integralmente gli importi di cui alle fatture azionate in seno al ricorso monitorio, sebbene, in ragione della predetta nota di credito, le fosse stato riconosciuto da un credito pari ad euro 3.092,07. Pt_1
Vi è, però, che il credito relativo alla fattura nr. 0150020200000167400 del 2020 di €
6.876,19 in scadenza il 29/05/2020 è stato pagato il 12 giugno 2020, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo in data 4 giugno 2020.
Il decreto ingiuntivo è stato correttamente revocato ma andavano riconosciuti – per come richiesto dall'appellante – gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 maturati sul solo capitale, pari ad euro € 21,10.
Operando la giudiziale compensazione, deve quindi restituire alla Pt_1 Controparte_3
la complessiva somma di euro 3.071,07, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa
[...] decisione al saldo.
8. Venendo alla statuizione sulle spese, quelle del decreto ingiuntivo opposto devono restare a carico dell'opposta che lo ha chiesto anche per un credito per cui era intervenuto il pagamento.
Quelle del giudizio di merito – di ambo i gradi - vanno invece interamente compensate stante la parziale soccombenza reciproca, avendo anche la dato causa al giudizio Controparte_1 avendo pagato una fattura in ritardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 2361/2022 del 27 maggio 2022, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con atto di citazione notificato il 25 novembre 2022 e, in via incidentale, da Pt_1
, condanna al pagamento in Controparte_1 Pt_1 favore di , per i titoli di cui in motivazione, Controparte_1 della complessiva somma di euro 3.071,07, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo;
conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
lascia a carico di le spese di lite del decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1 compensa le spese di lite di ambo i gradi;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo