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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3303 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CICCARELLO GIANCARLO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RAIA GIANFRANCO resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 03/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (pensione di inabilità) a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi €. 3.500,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da rifondersi allo Stato.
Dispone con separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari dei procuratori di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 23/06/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 03/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (pensione di inabilità) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, che le rifonderà allo Stato, ponendo altresì definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Dispone con separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari dei procuratori di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del
03/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3303 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CICCARELLO GIANCARLO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RAIA GIANFRANCO resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 03/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (pensione di inabilità) a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi €. 3.500,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da rifondersi allo Stato.
Dispone con separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari dei procuratori di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 23/06/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 03/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (pensione di inabilità) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, che le rifonderà allo Stato, ponendo altresì definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Dispone con separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari dei procuratori di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del
03/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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