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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2036/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
e dall'avv. MALARA DOMENICO
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il chiedendo che fosse dichiarato in Controparte_1 favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà dell'immobile sito in via del Torrione n. 23, isolato 180, riportato nel N.C.E.U. Controparte_1 di al foglio di mappa 124, particella 271, formalmente intestato all'ente locale Controparte_1
convenuto.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che l'immobile de quo era stato costruito, negli anni Cinquanta, dal proprio padre,
in esecuzione del contratto concluso in data 20.03.1950 con l'allora Persona_1
proprietario Ente Edilizio di , Controparte_1
− che, in particolare, l'Ente Edilizio di aveva autorizzato Controparte_1 [...]
a chiudere il portico dell'isolato 180 sulla via del Torrione compreso tra il Per_1
corpo di fabbrica di via San Paolo e quello centrale di via del Torrione, affinché il medesimo potesse poi utilizzarlo a fronte del pagamento di un Persona_1
canone mensile di 500,00 lire,
− che, con la l. 3860/1952, l'Ente Edilizio di Reggio Calabria era stato soppresso e il suo patrimonio, comprensivo dell'immobile oggetto di causa, era stato trasferito al
Controparte_1
− che il contratto concluso da con l'Ente Edilizio di , Persona_1 Controparte_1 alla data di scadenza del 20.03.1969, non era stato rinnovato e, a fronte dell'inerzia del aveva continuato a possedere il Controparte_1 Persona_1
bene in maniera continuativa, pacifica, senza opposizione da parte di alcuno e senza pagare alcun canone all'ente locale convenuto,
− che, in particolare, aveva adibito il fabbricato a deposito e, Persona_1
successivamente, aveva anche concesso ad esso attore, a e a Parte_2
la possibilità di utilizzarlo come studio privato e per Parte_3
attività turistica e di gestione di condomini, continuando a sopportare personalmente le spese di manutenzione dell'immobile e quelle relative alle utenze,
pagina 2 di 15 − che aveva dunque posseduto l'immobile de quo, dal 1969 e per più Persona_1
di 28 anni, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto e senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e che, pertanto, sussistevano già in capo al medesimo tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà del fabbricato oggetto di causa per intervenuta usucapione ordinaria,
− che esso attore, dal 24.03.1997, era subentrato nel possesso dell'immobile e aveva usufruito animo domini di tale bene per oltre vent'anni, utilizzandolo come deposito e sopportando personalmente i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e quelli relativi alle utenze (luce e acqua), nel totale disinteresse dell'ente locale proprietario,
− che il predetto fabbricato, dal 24.03.1997 e per oltre vent'anni, era stato posseduto da esso istante in modo esclusivo, continuo, pacifico, pubblico e senza alcuna opposizione da parte di altri soggetti.
L'attore ha dunque dedotto di essere divenuto proprietario del bene per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e ha concluso chiedendo al Tribunale di: «
1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito in , alla Via del Torrione n. 23, 89123, riportato al Controparte_1
N.C.E.U. di alla partita n. 3285, foglio n. 124, particella n. 271, zona cens. n. Controparte_1
1, categoria C/1, classe n.9, in favore dell'odierno Attore, sig. nato a [...]
il 16.11.1959 (C.F. , avendo quest'ultimo mantenuto il Controparte_1 C.F._2
possesso di detto immobile in modo pacifico, pubblico e mai interrotto da oltre 20 anni;
2. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di effettuare la Controparte_1 consequenziale trascrizione del suddetto immobile in favore dell'odierno Attore, con esonero dello stesso da ogni responsabilità e tenutezza;
3. ordinare all'Ufficio Tecnico Erariale di
di eseguire le dovute e necessarie volture, con esonero dello stesso da ogni Controparte_1
responsabilità e tenutezza. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario per Spese Generali (15%), IVA (se dovuta) e C.P.A. (4%) come per Legge, da distrarsi in favore del Procuratore e Difensore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non essersi visto, ad oggi, corrispondere le seconde».
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.10.2021, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda attorea per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha invece contestato la sussistenza, in capo all'attore, del possesso ad usucapionem, atteso che:
− l'immobile oggetto di causa rientrava nel patrimonio indisponibile dell'ente locale convenuto, sicché l'eventuale potere di fatto esercitato sul bene da Parte_1 era senza effetto ai sensi dell'art. 1145 c.c.,
− in ogni caso, il rapporto tra l'immobile de quo e l'attore doveva essere qualificato, in assenza di atti di interversio possessionis, quale mera detenzione, in quanto
[...]
era subentrato nel potere di fatto esercitato sul fabbricato di cui si discute Parte_1 dal padre e quest'ultimo, a sua volta, aveva instaurato con il bene un Persona_1
rapporto qualificabile in termini di detenzione, in quanto fondato sul contratto di concessione concluso con l'allora proprietario Ente Edilizio di Reggio Calabria in data 20.03.1950.
Il ha dunque chiesto al Tribunale, in via preliminare, di Controparte_1
«accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
3. condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio».
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligazione, sollevata dal convenuto, non può essere CP_1
accolta.
pagina 4 di 15 Come già rilevato dalla scrivente Giudice all'udienza del 13.04.2022, sulla scorta dell'indirizzo di questo Tribunale, ampiamente articolato nel “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato nel 20.03.2014, non occorre, infatti, fare precedere l'avvio della controversia in materia di usucapione dall'esperimento della procedura stragiudiziale della mediazione (cfr. “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 20.3.2014).
Le cause in materia di usucapione non sono infatti assoggettate alla mediazione obbligatoria in ragione della natura del diritto azionato, della funzione e dalla natura della sentenza conclusiva del giudizio e della valutazione dell'efficacia dell'accordo di mediazione.
In particolare, se è pacifico che l'obbligatorietà della mediazione investe anche la materia dei diritti reali, si deve tuttavia sottolineare che: a) l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, è un effetto legale, sganciato dalla volontà negoziale delle parti
(e del proprietario formale in primis), posto che la fattispecie acquisitiva si perfeziona ricorrendo i requisiti di legge (ex multis, Cass. Civ. 2088/1992); b) l'eventuale accordo accertativo può avere ad oggetto il riconoscimento dei fatti che possono dar luogo all'effetto legale dell'usucapione e, quindi, dare certezza dell'esistenza di uno o più presupposti previsti dalle norme di legge, ma non può costituire un titolo su cui fondare un acquisito a titolo originario in assenza di quei requisiti;
c) le dichiarazioni (di scienza o negoziali) dell'ipotetico usucapito sono di per sé insufficienti al fine di tale ultimo acquisto, dovendo comunque passare attraverso il vaglio giurisdizionale, nel contesto dell'intero compendio probatorio acquisto al processo.
Ne deriva che il diritto azionato con l'azione di usucapione non rientra tra quelli disponibili, previsti dall'art. 5 d. lgs. 68/2010 e, dunque, per esso non vale la previsione della obbligatorietà della mediazione, potendo soltanto profilarsi la strada di quella facoltativa, il che esclude che si possa pervenire ad una pronuncia di improcedibilità della domanda per omessa attivazione della procedura di mediazione.
Né in senso contrario vale osservare che, a norma dell'art. 2643, comma 12 bis, c.c., introdotto con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. nella legge 9 agosto 2013, n. 98, «gli accordi
pagina 5 di 15 di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» sono trascrivibili nei pubblici registri immobiliari.
Gli accordi in materia di usucapione, infatti, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione, poiché solo queste ultime sono idonee a far nascere in capo all'usucapiente un diritto nuovo che, in base all'art. 2651 c.c. (che disciplina la trascrizione avente valore di pubblicità notizia), sarà opponibile ai terzi, senza i limiti previsti dagli artt.
2644 e 2650 c.c. (priorità e continuità delle trascrizioni ed effetto c.d. prenotativo), contenendo un accertamento valevole erga omnes nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal Giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte e il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 c.c., fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire (così Cass. Civ. 10435/2003).
Il negozio di accertamento dell'usucapione, invece, è inidoneo ad incidere su posizioni giuridiche prevalenti, non avendo effetto (al pari degli altri atti elencati nell'art. 2643 c.c.) riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Pertanto, poiché la soluzione del conflitto di interessi tra presunto usucapiente e terzi, secondo il meccanismo degli artt. 2644 e 2650 c.c., costituisce la differenza sostanziale tra gli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione e gli effetti della pubblicità dell'accordo conciliativo, l'efficacia del verbale di conciliazione non può ritenersi pienamente equiparabile alla sentenza accertativa dell'acquisto per usucapione.
In altre parole, la sentenza dichiarativa dell'usucapione e l'accordo di mediazione accertativo dell'usucapione sono due fattispecie che operano su piani distinti, tanto con riguardo al contenuto quanto con riguardo agli effetti, sicché deve ribadirsi la non obbligatorietà della mediazione nel caso di usucapione immobiliare.
L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea, sollevata dal
[...]
, deve pertanto essere rigettata. Controparte_1
pagina 6 di 15 2. Venendo ora al merito, ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in via del Controparte_1
Torrione n. 23, riportato nel N.C.E.U. di al foglio di mappa 124, particella 271, Controparte_1 formalmente intestato all'ente locale convenuto.
2.1. Il ha eccepito, in via preliminare di merito, che l'immobile Controparte_1
de quo rientra nel patrimonio indisponibile dell'ente locale convenuto, con la conseguenza che il potere di fatto eventualmente esercitato sul bene dall'attore sarebbe senza effetto ai sensi dell'art. 1145 c.c.
L'eccezione non può essere accolta.
Deve infatti osservarsi che l'immobile per cui è causa non rientra tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile degli Enti territoriali precisamente indicati nell'art. 826 c.c., né presenta le caratteristiche indicate dal comma 3 della medesima disposizione.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
«affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio» (Cass.
Civ., Sez. Un., 6019/2016).
Ebbene, nel caso in esame, il sul quale gravava il relativo onere Controparte_1
ex art. 2697 c.c., non ha fornito prova della sussistenza dei due requisiti indicati.
A tal fine, non può, peraltro, ritenersi sufficiente e decisiva la circostanza che il bene – un portico sul quale è stato poi costruito da un locale di 20,00 mq – fosse di Persona_1 proprietà dell'Ente Edilizio di Reggio Calabria, non essendo stato dimostrato che quest'ultimo lo avesse effettivamente destinato ad un pubblico servizio.
Si deve inoltre evidenziare che dall'estratto dell'elenco allegato alla delibera della Giunta
Comunale n. 85/2016 emerge che l'immobile di cui si discute, qualificato come «negozio»
pagina 7 di 15 (categoria C/1), viene classificato dal quale bene appartenente al Controparte_1
proprio patrimonio disponibile (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Si deve pertanto concludere che la proprietà dell'immobile sito in via del Controparte_1
Torrione 23, riportato nel N.C.E.U. di al foglio di mappa 124, particella 271, Controparte_1
può essere acquistata per usucapione da un privato.
2.2. Ciò premesso, giova rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Secondo l'impostazione tradizionale, il possesso e la detenzione sono caratterizzati dal medesimo elemento oggettivo, consistente nella materiale disponibilità del bene, e si differenziano in base all'elemento soggettivo, consistente, nel possesso, nella volontà del soggetto di comportarsi, con riferimento al bene, come proprietario e, nella detenzione, nella volontà del soggetto di godere del bene nella consapevolezza e nel rispetto dell'altrui diritto.
Per quanto riguarda l'onere della prova, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; «quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale» (Cass. Civ. 15145/2004).
pagina 8 di 15 Tale soluzione, peraltro, ricalca quanto stabilito dall'art. 1141, comma 1, c.c., in forza del quale il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sul bene, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Venendo al caso in esame, si deve rilevare che il ha eccepito Controparte_1
l'insussistenza, in capo all'attore, del possesso ad usucapionem.
Ad avviso dell'ente locale convenuto, infatti, il rapporto tra l'immobile oggetto di causa e l'attore dovrebbe essere qualificato, in assenza di un atto di interversio possessionis, quale mera detenzione, in quanto era subentrato nel potere di fatto esercitato sul Parte_1 fabbricato di cui si discute dal padre e quest'ultimo, a sua volta, aveva Persona_1
instaurato con il bene un rapporto qualificabile in termini di detenzione, fondato sul contratto di concessione concluso con l'allora proprietario Ente Edilizio di in data Controparte_1
20.03.1950.
L'eccezione sollevata dal non può essere accolta. Controparte_1
Nel caso in esame, in difetto di una specifica allegazione sul punto da parte dell'attore, non viene infatti in rilievo l'istituto della successione nel possesso di cui all'art. 1146, comma 1, c.c., in forza del quale il possesso, alla morte del possessore, continua con le stesse caratteristiche in capo all'erede, anche senza una materiale apprensione del bene da parte di quest'ultimo.
Sebbene l'attore abbia allegato di essere «subentrato» al padre in data Persona_1
24.03.1997, nel possesso del bene, non vi è prova che con tale generica espressione egli intendesse far valere proprio l'istituto della successione nel possesso e, quindi, in definitiva, un potere di fatto avente caratteristiche analoghe a quelle del potere di fatto in precedenza esercitato sulla res dal padre Persona_1
A ben vedere, in atti non vi è nemmeno prova del decesso di Persona_1
Si deve dunque ritenere che l'attore abbia inteso far valere un'autonoma e distinta situazione possessoria, a suo dire iniziata in data 24.03.1997 e protrattasi per oltre vent'anni.
Ai fini della decisione, non rileva, pertanto, la natura giuridica del potere di fatto in precedenza esercitato da sull'immobile oggetto di causa, dovendosi solo Persona_1
pagina 9 di 15 accertare la sussistenza, le caratteristiche e la durata del potere di fatto esercitato sulla res dall'attore.
2.3. Ciò posto, ritiene questo Giudice che l'attore abbia reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione del bene, nella realizzazione di opere sullo stesso e anche nella concessione in uso del medesimo a terzi, e dunque in condotte costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha infatti riferito: «conosco l'attore fin da quando eravamo Testimone_1
ragazzi e conosco il magazzino oggetto di causa in cui ho avuto occasione di recarmi più volte negli anni;
io sono stato titolare di una ditta artigiana che si occupava di infissi, serrande e altro […] Preciso che io mi sono recato nel 1997 se non mi sbaglio, per collocare il motore di una serranda su incarico dell'attore; due o tre anni dopo mi sono nuovamente recato nel magazzino dell'attore per realizzare, sempre su suo incarico, la vetrina;
altre volte mi recavo per manutenzione della serranda e ciò l'ho fatto fino a qualche anno fa. Circa due o tre anni fa ho anche realizzato e collocato nel magazzino la nuova porta del bagno, sempre su incarico dell'attore. Confermo la circostanza di cui al capo b)1 della memoria istruttoria attorea;
il materiale presente nel magazzino era del materiale pubblicitario, come cartelloni, scrivania, mobiletto e vetrina con all'interno altri materiali, tipo archivio. Confermo la circostanza di cui al capo c)2 di cui a precisazione delle opere che io ho personalmente svolto su incarico
pagina 10 di 15 dell'attore ho già detto;
per le opere che ho svolto nel magazzino io sono stato pagato dall'attore; non ho mai visto altre persone nel magazzino atteggiarsi da proprietario come faceva l'attore. Tutte le volte che io mi sono recato nel magazzino anche per eseguire lavori o manutenzione mi apriva la porta del locale l'attore che era in possesso delle chiavi. Riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite in visione il locale oggetto di causa e le opere che io ho eseguito all'interno dello stesso su incarico dell'attore; in particolare riconosco la serranda, la vetrina e la porta del bagno che io ho realizzato per l'attore; riconosco nelle dette foto, gli arredi e i materiali depositati all'interno del magazzino» (cfr. verbale dell'udienza del
14.02.2024).
Il testimone ha invece affermato: «conosco l'attore da oltre vent'anni; ho avuto Testimone_2
modo di conoscerlo in occasione di alcuni lavori edili e di idraulica che ho svolto nel corso degli anni nel suo magazzino;
io sono titolare di una impresa edile […] Preciso che io mi sono recato nel magazzino dell'attore che si trova in via Torrione 23 per dei lavori idraulici che ho eseguito circa venti anni fa;
ricordo di avere eliminato, con riparazioni alle tubature, le perdine di acqua presenti nel locale magazzino;
circa due anni dopo ho provveduto, sempre su incarico dell'attore, a sostituire i sanitari del bagno del magazzino;
ho sostituito tutti i sanitari presenti e cioè lavabo, WC e cassetta scarico;
inoltre, circa sei anni dopo, ho provveduto a collocare del cartongesso per eliminare l'umidità presente nel magazzino;
gli ultimi lavori che ho realizzato sempre in materiale cartongesso hanno riguardato il soffitto del magazzino;
detto lavoro credo di averlo eseguito nell'anno 2010; tutti i detti lavori mi sono stati commissionati e saldati interamente dall'attore. Nel corso degli anni in cui ho svolto lavori, è sempre stato l'attore ad aprirmi la serranda di ingresso al locale, in quanto unica persona in possesso delle chiavi;
io non ho mai visto altre persone nel locale atteggiarsi come l'attore, che ritenevo proprietario del magazzino. In tutte le fotografie (all.3 memoria istruttoria) che mi vengono esibite in visione riconosco il magazzino dell'attore e gli arredi» (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
Ancora, il teste ha dichiarato: «sono stato compagno di scuola dell'attore Testimone_3 con cui ho mantenuto a tutt'oggi rapporti di amicizia. In riferimento ai fatti di causa, preciso
d'ingresso e della porta del bagno nonché riparazioni alla serranda e motore serranda e ciò nell'arco temporale ricompreso negli anni dal 1997 al 2007.
pagina 11 di 15 che nell'anno 2012, dovendomi spostare di sede di lavoro, ho chiesto all'attore la cortesia di poter depositare alcuni fascicoli presso il suo magazzino di via del Torrione;
lui fu così gentile che mi fece depositare nel suo locale i detti faldoni;
per oltre cinque anni io ho tenuto i detti fascicoli presso il locale dell'attore; in questo periodo era l'attore che mi faceva accedere al locale anche per consultare i documenti contenuti nei miei fascicoli;
a volte lo stesso attore mi consegnava le chiavi della serranda e della porta di ingresso del magazzino per permettermi di accedere al locale. Ricordo per averlo visto, che l'attore ha eseguito opere di manutenzione e apportato migliorie al magazzino, come il rifacimento del bagnetto e del soppalco in cui vi erano state infiltrazioni di acqua;
anche prima del 2012 ho avuto modo di recarmi del locale dell'attore; anche successivamente al 2017 mi sono recato nel locale dell'attore per ritirare i fascicoli e per depositarne altri;
io svolgo attività sindacale, previdenziale e socio sanitaria;
sono responsabile di un Caf e di un Patronato;
pertanto mi è capitato negli anni di dover cambiare sede di lavoro e in tali occasioni è stato sempre l'attore a offrirmi la possibilità di depositare i fascicoli nel suo magazzino. Riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite il locale dell'attore e anche nelle vetrine e scaffali di arredo i miei fascicoli» (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
Infine, il testimone ha riferito: «ho intrattenuto rapporti di lavoro Testimone_4 con l'attore; dal 1997 al 2001 noi lavoravo con l'agenzia viaggi Bilan e utilizzavamo il magazzino di Via Torrione che è dell'attore, come deposito;
ricordo che una parte del magazzino, era adibita a deposito materiali personali dell'attore; un'altra parte la usavamo per il deposito di dépliant e materiale che ci facevano pervenire i tour operator. Negli anni a seguire e fino al 2004, l'attore aveva realizzato un archivio contabile nel magazzino. Nel 2005 e fino al 2010 l'azienda dell'attore aveva una moto-nave e quindi i materiali di navigazione erano depostati nel magazzino. Da ultimo e cioè dal 2020 e fino ad oggi con la società Panorama di cui amministratore è l'attore, il magazzino viene utilizzato anche per il deposito di pannelli pubblicitari;
teniamo nel magazzino i gazebo che usiamo nel periodo estivo ed altro materiale vario che serve per il lavoro. Confermo le circostanze di cui al capo c)3. Dagli anni 1990 a oggi
pagina 12 di 15 io nel magazzino ho visto sempre e soltanto l'attore; io pesavo che il magazzino fosse di sua proprietà. Riconosco il magazzino nelle fotografie che mi vengono esibite in visione;
riconosco anche la scala che porta al soppalco e anche i ferri del gazebo che lasciamo in deposito, usandolo solo d'estate» (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione dall'attore, per cui può ritenersi provato che quest'ultimo possiede da più di venti anni in modo continuo ed ininterrotto l'immobile in controversia e che tale possesso è da lui esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte del possessore, che si è completamente sostituito al proprietario nell'utilizzazione dell'immobile, con quell'animus possidendi che – come si è visto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
Si deve inoltre evidenziare che non è emerso che l'ente locale convenuto o altri soggetti abbiano, dal 1997 ad oggi, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali a riguardo.
I documenti prodotti in giudizio dal non risultano infatti decisivi Controparte_1
in tal senso, trattandosi di documenti che si arrestano temporalmente agli anni Ottanta e che, pertanto, si riferiscono a circostanze verificatesi più di un decennio prima rispetto al momento in cui l'attore ha iniziato a possedere l'immobile oggetto di causa.
Tutto ciò considerato, la domanda avanzata da deve essere accolta. Parte_1
opere idrauliche quali riparazioni conseguenti a perdite d'acqua dall'impianto idrico a servizio del bagnetto nell'anno 2000 e la sostituzione dei sanitari nell'anno 2003 (lavabo e wc), nonché opere di realizzazione e riparazione degli infissi e cioè motorizzazione della serranda posta a servizio dell'unico accesso dalla strada, installazione della porta d'ingresso e della porta del bagno nonché riparazioni alla serranda e motore serranda e ciò nell'arco temporale ricompreso negli anni dal 1997 al 2007.
pagina 13 di 15 L'attore deve pertanto essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in via del Torrione n. 23, riportato nel N.C.E.U. di Controparte_1 [...]
al foglio di mappa 124, particella 271. CP_1
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che verranno
[...]
liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (euro 256.162,00, ottenuto moltiplicando per 200 la rendita catastale dell'immobile pari ad euro 1.280,81 – cfr. all. 1 di parte attrice) e dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei valori minimi di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Domenico Malara, ex art. 93 c.p.c.
4. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_2 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta usucapione Parte_1 ordinaria, dell'immobile sito in via del Torrione n. 23, riportato nel Controparte_1
N.C.E.U. di al foglio di mappa 124, particella 271, Controparte_1
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 7.051,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, Parte_1
oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attore, avv.
Domenico Malara, ex art. 93 c.p.c.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
pagina 14 di 15 Così deciso in Reggio Calabria, in data 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che il Sig. nell'esercitare il possesso di fatto sul detto vano magazzino, manifestava la Parte_1 volontà di comportarsi e farsi considerare titolare esclusivo del diritto di proprietà, e ciò sempre adibendolo a deposito sia privato per i bisogni della sua famiglia che concedendolo per attrezzature, archivio e/o materiale commerciale a terzi ed a imprese di turismo e navigazione dove negli anni è stato procuratore, legale rappresentante, socio o direttore tecnico, e cioè dell'Absidi Mondialsud agenzia di viaggi nel periodo di interesse 1997/2008, Bilan viaggi nel periodo 1998/2001, Navigare srl dal 2005 al 2010 e Panorama srls servizi marittimi e viaggi dal 2020 ed ancora oggi. 2 Vero che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state commissionate, fatte eseguire e saldate dall'attore nel corso degli anni, ed in particolare opere edili quali la realizzazione in cartongesso di contropareti nell'anno 2005 e controsoffitto nell'anno 2011 al fine di scongiurare gli effetti dell'umidità dai muri, opere idrauliche quali riparazioni conseguenti a perdite d'acqua dall'impianto idrico a servizio del bagnetto nell'anno 2000 e la sostituzione dei sanitari nell'anno 2003 (lavabo e wc), nonché opere di realizzazione e riparazione degli infissi e cioè motorizzazione della serranda posta a servizio dell'unico accesso dalla strada, installazione della porta 3 Vero che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state commissionate, fatte eseguire e saldate dall'attore nel corso degli anni, ed in particolare opere edili quali la realizzazione in cartongesso di contropareti nell'anno 2005 e controsoffitto nell'anno 2011 al fine di scongiurare gli effetti dell'umidità dai muri,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2036/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
e dall'avv. MALARA DOMENICO
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il chiedendo che fosse dichiarato in Controparte_1 favore di esso attore l'acquisto, per intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà dell'immobile sito in via del Torrione n. 23, isolato 180, riportato nel N.C.E.U. Controparte_1 di al foglio di mappa 124, particella 271, formalmente intestato all'ente locale Controparte_1
convenuto.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− che l'immobile de quo era stato costruito, negli anni Cinquanta, dal proprio padre,
in esecuzione del contratto concluso in data 20.03.1950 con l'allora Persona_1
proprietario Ente Edilizio di , Controparte_1
− che, in particolare, l'Ente Edilizio di aveva autorizzato Controparte_1 [...]
a chiudere il portico dell'isolato 180 sulla via del Torrione compreso tra il Per_1
corpo di fabbrica di via San Paolo e quello centrale di via del Torrione, affinché il medesimo potesse poi utilizzarlo a fronte del pagamento di un Persona_1
canone mensile di 500,00 lire,
− che, con la l. 3860/1952, l'Ente Edilizio di Reggio Calabria era stato soppresso e il suo patrimonio, comprensivo dell'immobile oggetto di causa, era stato trasferito al
Controparte_1
− che il contratto concluso da con l'Ente Edilizio di , Persona_1 Controparte_1 alla data di scadenza del 20.03.1969, non era stato rinnovato e, a fronte dell'inerzia del aveva continuato a possedere il Controparte_1 Persona_1
bene in maniera continuativa, pacifica, senza opposizione da parte di alcuno e senza pagare alcun canone all'ente locale convenuto,
− che, in particolare, aveva adibito il fabbricato a deposito e, Persona_1
successivamente, aveva anche concesso ad esso attore, a e a Parte_2
la possibilità di utilizzarlo come studio privato e per Parte_3
attività turistica e di gestione di condomini, continuando a sopportare personalmente le spese di manutenzione dell'immobile e quelle relative alle utenze,
pagina 2 di 15 − che aveva dunque posseduto l'immobile de quo, dal 1969 e per più Persona_1
di 28 anni, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto e senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e che, pertanto, sussistevano già in capo al medesimo tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà del fabbricato oggetto di causa per intervenuta usucapione ordinaria,
− che esso attore, dal 24.03.1997, era subentrato nel possesso dell'immobile e aveva usufruito animo domini di tale bene per oltre vent'anni, utilizzandolo come deposito e sopportando personalmente i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e quelli relativi alle utenze (luce e acqua), nel totale disinteresse dell'ente locale proprietario,
− che il predetto fabbricato, dal 24.03.1997 e per oltre vent'anni, era stato posseduto da esso istante in modo esclusivo, continuo, pacifico, pubblico e senza alcuna opposizione da parte di altri soggetti.
L'attore ha dunque dedotto di essere divenuto proprietario del bene per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e ha concluso chiedendo al Tribunale di: «
1. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito in , alla Via del Torrione n. 23, 89123, riportato al Controparte_1
N.C.E.U. di alla partita n. 3285, foglio n. 124, particella n. 271, zona cens. n. Controparte_1
1, categoria C/1, classe n.9, in favore dell'odierno Attore, sig. nato a [...]
il 16.11.1959 (C.F. , avendo quest'ultimo mantenuto il Controparte_1 C.F._2
possesso di detto immobile in modo pacifico, pubblico e mai interrotto da oltre 20 anni;
2. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di di effettuare la Controparte_1 consequenziale trascrizione del suddetto immobile in favore dell'odierno Attore, con esonero dello stesso da ogni responsabilità e tenutezza;
3. ordinare all'Ufficio Tecnico Erariale di
di eseguire le dovute e necessarie volture, con esonero dello stesso da ogni Controparte_1
responsabilità e tenutezza. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario per Spese Generali (15%), IVA (se dovuta) e C.P.A. (4%) come per Legge, da distrarsi in favore del Procuratore e Difensore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non essersi visto, ad oggi, corrispondere le seconde».
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.10.2021, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda attorea per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha invece contestato la sussistenza, in capo all'attore, del possesso ad usucapionem, atteso che:
− l'immobile oggetto di causa rientrava nel patrimonio indisponibile dell'ente locale convenuto, sicché l'eventuale potere di fatto esercitato sul bene da Parte_1 era senza effetto ai sensi dell'art. 1145 c.c.,
− in ogni caso, il rapporto tra l'immobile de quo e l'attore doveva essere qualificato, in assenza di atti di interversio possessionis, quale mera detenzione, in quanto
[...]
era subentrato nel potere di fatto esercitato sul fabbricato di cui si discute Parte_1 dal padre e quest'ultimo, a sua volta, aveva instaurato con il bene un Persona_1
rapporto qualificabile in termini di detenzione, in quanto fondato sul contratto di concessione concluso con l'allora proprietario Ente Edilizio di Reggio Calabria in data 20.03.1950.
Il ha dunque chiesto al Tribunale, in via preliminare, di Controparte_1
«accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
3. condannare parte attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio».
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attore.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligazione, sollevata dal convenuto, non può essere CP_1
accolta.
pagina 4 di 15 Come già rilevato dalla scrivente Giudice all'udienza del 13.04.2022, sulla scorta dell'indirizzo di questo Tribunale, ampiamente articolato nel “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato nel 20.03.2014, non occorre, infatti, fare precedere l'avvio della controversia in materia di usucapione dall'esperimento della procedura stragiudiziale della mediazione (cfr. “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 20.3.2014).
Le cause in materia di usucapione non sono infatti assoggettate alla mediazione obbligatoria in ragione della natura del diritto azionato, della funzione e dalla natura della sentenza conclusiva del giudizio e della valutazione dell'efficacia dell'accordo di mediazione.
In particolare, se è pacifico che l'obbligatorietà della mediazione investe anche la materia dei diritti reali, si deve tuttavia sottolineare che: a) l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, è un effetto legale, sganciato dalla volontà negoziale delle parti
(e del proprietario formale in primis), posto che la fattispecie acquisitiva si perfeziona ricorrendo i requisiti di legge (ex multis, Cass. Civ. 2088/1992); b) l'eventuale accordo accertativo può avere ad oggetto il riconoscimento dei fatti che possono dar luogo all'effetto legale dell'usucapione e, quindi, dare certezza dell'esistenza di uno o più presupposti previsti dalle norme di legge, ma non può costituire un titolo su cui fondare un acquisito a titolo originario in assenza di quei requisiti;
c) le dichiarazioni (di scienza o negoziali) dell'ipotetico usucapito sono di per sé insufficienti al fine di tale ultimo acquisto, dovendo comunque passare attraverso il vaglio giurisdizionale, nel contesto dell'intero compendio probatorio acquisto al processo.
Ne deriva che il diritto azionato con l'azione di usucapione non rientra tra quelli disponibili, previsti dall'art. 5 d. lgs. 68/2010 e, dunque, per esso non vale la previsione della obbligatorietà della mediazione, potendo soltanto profilarsi la strada di quella facoltativa, il che esclude che si possa pervenire ad una pronuncia di improcedibilità della domanda per omessa attivazione della procedura di mediazione.
Né in senso contrario vale osservare che, a norma dell'art. 2643, comma 12 bis, c.c., introdotto con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. nella legge 9 agosto 2013, n. 98, «gli accordi
pagina 5 di 15 di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» sono trascrivibili nei pubblici registri immobiliari.
Gli accordi in materia di usucapione, infatti, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione, poiché solo queste ultime sono idonee a far nascere in capo all'usucapiente un diritto nuovo che, in base all'art. 2651 c.c. (che disciplina la trascrizione avente valore di pubblicità notizia), sarà opponibile ai terzi, senza i limiti previsti dagli artt.
2644 e 2650 c.c. (priorità e continuità delle trascrizioni ed effetto c.d. prenotativo), contenendo un accertamento valevole erga omnes nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal Giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte e il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 c.c., fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire (così Cass. Civ. 10435/2003).
Il negozio di accertamento dell'usucapione, invece, è inidoneo ad incidere su posizioni giuridiche prevalenti, non avendo effetto (al pari degli altri atti elencati nell'art. 2643 c.c.) riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Pertanto, poiché la soluzione del conflitto di interessi tra presunto usucapiente e terzi, secondo il meccanismo degli artt. 2644 e 2650 c.c., costituisce la differenza sostanziale tra gli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione e gli effetti della pubblicità dell'accordo conciliativo, l'efficacia del verbale di conciliazione non può ritenersi pienamente equiparabile alla sentenza accertativa dell'acquisto per usucapione.
In altre parole, la sentenza dichiarativa dell'usucapione e l'accordo di mediazione accertativo dell'usucapione sono due fattispecie che operano su piani distinti, tanto con riguardo al contenuto quanto con riguardo agli effetti, sicché deve ribadirsi la non obbligatorietà della mediazione nel caso di usucapione immobiliare.
L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea, sollevata dal
[...]
, deve pertanto essere rigettata. Controparte_1
pagina 6 di 15 2. Venendo ora al merito, ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in via del Controparte_1
Torrione n. 23, riportato nel N.C.E.U. di al foglio di mappa 124, particella 271, Controparte_1 formalmente intestato all'ente locale convenuto.
2.1. Il ha eccepito, in via preliminare di merito, che l'immobile Controparte_1
de quo rientra nel patrimonio indisponibile dell'ente locale convenuto, con la conseguenza che il potere di fatto eventualmente esercitato sul bene dall'attore sarebbe senza effetto ai sensi dell'art. 1145 c.c.
L'eccezione non può essere accolta.
Deve infatti osservarsi che l'immobile per cui è causa non rientra tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile degli Enti territoriali precisamente indicati nell'art. 826 c.c., né presenta le caratteristiche indicate dal comma 3 della medesima disposizione.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
«affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio» (Cass.
Civ., Sez. Un., 6019/2016).
Ebbene, nel caso in esame, il sul quale gravava il relativo onere Controparte_1
ex art. 2697 c.c., non ha fornito prova della sussistenza dei due requisiti indicati.
A tal fine, non può, peraltro, ritenersi sufficiente e decisiva la circostanza che il bene – un portico sul quale è stato poi costruito da un locale di 20,00 mq – fosse di Persona_1 proprietà dell'Ente Edilizio di Reggio Calabria, non essendo stato dimostrato che quest'ultimo lo avesse effettivamente destinato ad un pubblico servizio.
Si deve inoltre evidenziare che dall'estratto dell'elenco allegato alla delibera della Giunta
Comunale n. 85/2016 emerge che l'immobile di cui si discute, qualificato come «negozio»
pagina 7 di 15 (categoria C/1), viene classificato dal quale bene appartenente al Controparte_1
proprio patrimonio disponibile (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Si deve pertanto concludere che la proprietà dell'immobile sito in via del Controparte_1
Torrione 23, riportato nel N.C.E.U. di al foglio di mappa 124, particella 271, Controparte_1
può essere acquistata per usucapione da un privato.
2.2. Ciò premesso, giova rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Secondo l'impostazione tradizionale, il possesso e la detenzione sono caratterizzati dal medesimo elemento oggettivo, consistente nella materiale disponibilità del bene, e si differenziano in base all'elemento soggettivo, consistente, nel possesso, nella volontà del soggetto di comportarsi, con riferimento al bene, come proprietario e, nella detenzione, nella volontà del soggetto di godere del bene nella consapevolezza e nel rispetto dell'altrui diritto.
Per quanto riguarda l'onere della prova, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; «quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale» (Cass. Civ. 15145/2004).
pagina 8 di 15 Tale soluzione, peraltro, ricalca quanto stabilito dall'art. 1141, comma 1, c.c., in forza del quale il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sul bene, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Venendo al caso in esame, si deve rilevare che il ha eccepito Controparte_1
l'insussistenza, in capo all'attore, del possesso ad usucapionem.
Ad avviso dell'ente locale convenuto, infatti, il rapporto tra l'immobile oggetto di causa e l'attore dovrebbe essere qualificato, in assenza di un atto di interversio possessionis, quale mera detenzione, in quanto era subentrato nel potere di fatto esercitato sul Parte_1 fabbricato di cui si discute dal padre e quest'ultimo, a sua volta, aveva Persona_1
instaurato con il bene un rapporto qualificabile in termini di detenzione, fondato sul contratto di concessione concluso con l'allora proprietario Ente Edilizio di in data Controparte_1
20.03.1950.
L'eccezione sollevata dal non può essere accolta. Controparte_1
Nel caso in esame, in difetto di una specifica allegazione sul punto da parte dell'attore, non viene infatti in rilievo l'istituto della successione nel possesso di cui all'art. 1146, comma 1, c.c., in forza del quale il possesso, alla morte del possessore, continua con le stesse caratteristiche in capo all'erede, anche senza una materiale apprensione del bene da parte di quest'ultimo.
Sebbene l'attore abbia allegato di essere «subentrato» al padre in data Persona_1
24.03.1997, nel possesso del bene, non vi è prova che con tale generica espressione egli intendesse far valere proprio l'istituto della successione nel possesso e, quindi, in definitiva, un potere di fatto avente caratteristiche analoghe a quelle del potere di fatto in precedenza esercitato sulla res dal padre Persona_1
A ben vedere, in atti non vi è nemmeno prova del decesso di Persona_1
Si deve dunque ritenere che l'attore abbia inteso far valere un'autonoma e distinta situazione possessoria, a suo dire iniziata in data 24.03.1997 e protrattasi per oltre vent'anni.
Ai fini della decisione, non rileva, pertanto, la natura giuridica del potere di fatto in precedenza esercitato da sull'immobile oggetto di causa, dovendosi solo Persona_1
pagina 9 di 15 accertare la sussistenza, le caratteristiche e la durata del potere di fatto esercitato sulla res dall'attore.
2.3. Ciò posto, ritiene questo Giudice che l'attore abbia reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione del bene, nella realizzazione di opere sullo stesso e anche nella concessione in uso del medesimo a terzi, e dunque in condotte costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
Il testimone ha infatti riferito: «conosco l'attore fin da quando eravamo Testimone_1
ragazzi e conosco il magazzino oggetto di causa in cui ho avuto occasione di recarmi più volte negli anni;
io sono stato titolare di una ditta artigiana che si occupava di infissi, serrande e altro […] Preciso che io mi sono recato nel 1997 se non mi sbaglio, per collocare il motore di una serranda su incarico dell'attore; due o tre anni dopo mi sono nuovamente recato nel magazzino dell'attore per realizzare, sempre su suo incarico, la vetrina;
altre volte mi recavo per manutenzione della serranda e ciò l'ho fatto fino a qualche anno fa. Circa due o tre anni fa ho anche realizzato e collocato nel magazzino la nuova porta del bagno, sempre su incarico dell'attore. Confermo la circostanza di cui al capo b)1 della memoria istruttoria attorea;
il materiale presente nel magazzino era del materiale pubblicitario, come cartelloni, scrivania, mobiletto e vetrina con all'interno altri materiali, tipo archivio. Confermo la circostanza di cui al capo c)2 di cui a precisazione delle opere che io ho personalmente svolto su incarico
pagina 10 di 15 dell'attore ho già detto;
per le opere che ho svolto nel magazzino io sono stato pagato dall'attore; non ho mai visto altre persone nel magazzino atteggiarsi da proprietario come faceva l'attore. Tutte le volte che io mi sono recato nel magazzino anche per eseguire lavori o manutenzione mi apriva la porta del locale l'attore che era in possesso delle chiavi. Riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite in visione il locale oggetto di causa e le opere che io ho eseguito all'interno dello stesso su incarico dell'attore; in particolare riconosco la serranda, la vetrina e la porta del bagno che io ho realizzato per l'attore; riconosco nelle dette foto, gli arredi e i materiali depositati all'interno del magazzino» (cfr. verbale dell'udienza del
14.02.2024).
Il testimone ha invece affermato: «conosco l'attore da oltre vent'anni; ho avuto Testimone_2
modo di conoscerlo in occasione di alcuni lavori edili e di idraulica che ho svolto nel corso degli anni nel suo magazzino;
io sono titolare di una impresa edile […] Preciso che io mi sono recato nel magazzino dell'attore che si trova in via Torrione 23 per dei lavori idraulici che ho eseguito circa venti anni fa;
ricordo di avere eliminato, con riparazioni alle tubature, le perdine di acqua presenti nel locale magazzino;
circa due anni dopo ho provveduto, sempre su incarico dell'attore, a sostituire i sanitari del bagno del magazzino;
ho sostituito tutti i sanitari presenti e cioè lavabo, WC e cassetta scarico;
inoltre, circa sei anni dopo, ho provveduto a collocare del cartongesso per eliminare l'umidità presente nel magazzino;
gli ultimi lavori che ho realizzato sempre in materiale cartongesso hanno riguardato il soffitto del magazzino;
detto lavoro credo di averlo eseguito nell'anno 2010; tutti i detti lavori mi sono stati commissionati e saldati interamente dall'attore. Nel corso degli anni in cui ho svolto lavori, è sempre stato l'attore ad aprirmi la serranda di ingresso al locale, in quanto unica persona in possesso delle chiavi;
io non ho mai visto altre persone nel locale atteggiarsi come l'attore, che ritenevo proprietario del magazzino. In tutte le fotografie (all.3 memoria istruttoria) che mi vengono esibite in visione riconosco il magazzino dell'attore e gli arredi» (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
Ancora, il teste ha dichiarato: «sono stato compagno di scuola dell'attore Testimone_3 con cui ho mantenuto a tutt'oggi rapporti di amicizia. In riferimento ai fatti di causa, preciso
d'ingresso e della porta del bagno nonché riparazioni alla serranda e motore serranda e ciò nell'arco temporale ricompreso negli anni dal 1997 al 2007.
pagina 11 di 15 che nell'anno 2012, dovendomi spostare di sede di lavoro, ho chiesto all'attore la cortesia di poter depositare alcuni fascicoli presso il suo magazzino di via del Torrione;
lui fu così gentile che mi fece depositare nel suo locale i detti faldoni;
per oltre cinque anni io ho tenuto i detti fascicoli presso il locale dell'attore; in questo periodo era l'attore che mi faceva accedere al locale anche per consultare i documenti contenuti nei miei fascicoli;
a volte lo stesso attore mi consegnava le chiavi della serranda e della porta di ingresso del magazzino per permettermi di accedere al locale. Ricordo per averlo visto, che l'attore ha eseguito opere di manutenzione e apportato migliorie al magazzino, come il rifacimento del bagnetto e del soppalco in cui vi erano state infiltrazioni di acqua;
anche prima del 2012 ho avuto modo di recarmi del locale dell'attore; anche successivamente al 2017 mi sono recato nel locale dell'attore per ritirare i fascicoli e per depositarne altri;
io svolgo attività sindacale, previdenziale e socio sanitaria;
sono responsabile di un Caf e di un Patronato;
pertanto mi è capitato negli anni di dover cambiare sede di lavoro e in tali occasioni è stato sempre l'attore a offrirmi la possibilità di depositare i fascicoli nel suo magazzino. Riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite il locale dell'attore e anche nelle vetrine e scaffali di arredo i miei fascicoli» (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
Infine, il testimone ha riferito: «ho intrattenuto rapporti di lavoro Testimone_4 con l'attore; dal 1997 al 2001 noi lavoravo con l'agenzia viaggi Bilan e utilizzavamo il magazzino di Via Torrione che è dell'attore, come deposito;
ricordo che una parte del magazzino, era adibita a deposito materiali personali dell'attore; un'altra parte la usavamo per il deposito di dépliant e materiale che ci facevano pervenire i tour operator. Negli anni a seguire e fino al 2004, l'attore aveva realizzato un archivio contabile nel magazzino. Nel 2005 e fino al 2010 l'azienda dell'attore aveva una moto-nave e quindi i materiali di navigazione erano depostati nel magazzino. Da ultimo e cioè dal 2020 e fino ad oggi con la società Panorama di cui amministratore è l'attore, il magazzino viene utilizzato anche per il deposito di pannelli pubblicitari;
teniamo nel magazzino i gazebo che usiamo nel periodo estivo ed altro materiale vario che serve per il lavoro. Confermo le circostanze di cui al capo c)3. Dagli anni 1990 a oggi
pagina 12 di 15 io nel magazzino ho visto sempre e soltanto l'attore; io pesavo che il magazzino fosse di sua proprietà. Riconosco il magazzino nelle fotografie che mi vengono esibite in visione;
riconosco anche la scala che porta al soppalco e anche i ferri del gazebo che lasciamo in deposito, usandolo solo d'estate» (cfr. verbale dell'udienza del 14.02.2024).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione dall'attore, per cui può ritenersi provato che quest'ultimo possiede da più di venti anni in modo continuo ed ininterrotto l'immobile in controversia e che tale possesso è da lui esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte del possessore, che si è completamente sostituito al proprietario nell'utilizzazione dell'immobile, con quell'animus possidendi che – come si è visto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
Si deve inoltre evidenziare che non è emerso che l'ente locale convenuto o altri soggetti abbiano, dal 1997 ad oggi, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali a riguardo.
I documenti prodotti in giudizio dal non risultano infatti decisivi Controparte_1
in tal senso, trattandosi di documenti che si arrestano temporalmente agli anni Ottanta e che, pertanto, si riferiscono a circostanze verificatesi più di un decennio prima rispetto al momento in cui l'attore ha iniziato a possedere l'immobile oggetto di causa.
Tutto ciò considerato, la domanda avanzata da deve essere accolta. Parte_1
opere idrauliche quali riparazioni conseguenti a perdite d'acqua dall'impianto idrico a servizio del bagnetto nell'anno 2000 e la sostituzione dei sanitari nell'anno 2003 (lavabo e wc), nonché opere di realizzazione e riparazione degli infissi e cioè motorizzazione della serranda posta a servizio dell'unico accesso dalla strada, installazione della porta d'ingresso e della porta del bagno nonché riparazioni alla serranda e motore serranda e ciò nell'arco temporale ricompreso negli anni dal 1997 al 2007.
pagina 13 di 15 L'attore deve pertanto essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in via del Torrione n. 23, riportato nel N.C.E.U. di Controparte_1 [...]
al foglio di mappa 124, particella 271. CP_1
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rimborsare le spese di lite di parte attrice, che verranno
[...]
liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (euro 256.162,00, ottenuto moltiplicando per 200 la rendita catastale dell'immobile pari ad euro 1.280,81 – cfr. all. 1 di parte attrice) e dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei valori minimi di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Domenico Malara, ex art. 93 c.p.c.
4. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_2 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta usucapione Parte_1 ordinaria, dell'immobile sito in via del Torrione n. 23, riportato nel Controparte_1
N.C.E.U. di al foglio di mappa 124, particella 271, Controparte_1
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 7.051,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, Parte_1
oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attore, avv.
Domenico Malara, ex art. 93 c.p.c.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
pagina 14 di 15 Così deciso in Reggio Calabria, in data 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che il Sig. nell'esercitare il possesso di fatto sul detto vano magazzino, manifestava la Parte_1 volontà di comportarsi e farsi considerare titolare esclusivo del diritto di proprietà, e ciò sempre adibendolo a deposito sia privato per i bisogni della sua famiglia che concedendolo per attrezzature, archivio e/o materiale commerciale a terzi ed a imprese di turismo e navigazione dove negli anni è stato procuratore, legale rappresentante, socio o direttore tecnico, e cioè dell'Absidi Mondialsud agenzia di viaggi nel periodo di interesse 1997/2008, Bilan viaggi nel periodo 1998/2001, Navigare srl dal 2005 al 2010 e Panorama srls servizi marittimi e viaggi dal 2020 ed ancora oggi. 2 Vero che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state commissionate, fatte eseguire e saldate dall'attore nel corso degli anni, ed in particolare opere edili quali la realizzazione in cartongesso di contropareti nell'anno 2005 e controsoffitto nell'anno 2011 al fine di scongiurare gli effetti dell'umidità dai muri, opere idrauliche quali riparazioni conseguenti a perdite d'acqua dall'impianto idrico a servizio del bagnetto nell'anno 2000 e la sostituzione dei sanitari nell'anno 2003 (lavabo e wc), nonché opere di realizzazione e riparazione degli infissi e cioè motorizzazione della serranda posta a servizio dell'unico accesso dalla strada, installazione della porta 3 Vero che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre state commissionate, fatte eseguire e saldate dall'attore nel corso degli anni, ed in particolare opere edili quali la realizzazione in cartongesso di contropareti nell'anno 2005 e controsoffitto nell'anno 2011 al fine di scongiurare gli effetti dell'umidità dai muri,