CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 121/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA MONSIGNOR Parte_1 C.F._1
VENTIMIGLIA 65 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GHIGNONE MASSIMILIANO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025, esaurita la discussione orale delle parti ex art.350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo:
1) che nel maggio 2012, accompagnata dal figlio , si rivolgeva all'ambulatorio Persona_1
odontoiatrico sito in Piazza Iolanda n. 3/4, Catania, facente parte del gruppo CP_2 [...]
per richiedere delle cure odontoiatriche a causa di problemi di masticazione dovuti Controparte_1
alla perdita di quasi tutti i denti dell'arcata superiore;
2) che quale soluzione al problema le veniva proposta la realizzazione di un impianto protesico tipo
“Toronto Bridge”, che prevedeva l'inserimento di quattro impianti permanenti nell'arcata superiore e una protesi avvitata “senza palato” di tipo fisso;
3) che il costo delle cure veniva quantificato in € 6.170,47, da versare ad inizio trattamento;
4) di avere accettato la terapia chirurgica che le era stata consigliata;
pagina 2 di 9 5) che, dovendo ricorrere ad un finanziamento al consumo, chiedeva al figlio di Persona_1
sottoscrivere al suo posto un contratto di finanziamento con la di € 4.000,00 in quanto a lei CP_3
precluso per ragioni di età;
6) di avere personalmente pagato tutte le rate del finanziamento e di avere direttamente corrisposto alla società convenuta la differenza, pari ad € 2.170,47, non appena ottenuta l'approvazione del finanziamento richiesto;
7) di essersi sottoposta all'intervento chirurgico per l'inserimento dei pilastrini su cui avvitare la protesi;
8) che l'intervento, effettuato dal dott. non dava l'esito sperato, in quanto alcuni mesi Persona_2
dopo perdeva l'impianto posto in posizione 23;
9) che, nonostante la perdita dell'impianto in posizione 23, il decideva di non cambiare il Per_2
piano terapeutico e di procedere in ogni caso con la protesi, anche se solo su tre pilastri anziché quattro come previsto;
10) di avere continuato a recarsi presso l'ambulatorio della dove, nel corso del controllo CP_2
del 25 giugno 2013, l'impianto in posizione 26 usciva dalla sede con una copiosa emorragia che veniva tamponata dal personale presente;
11) di essersi, a quel punto, rivolta ad altro professionista, il quale, dopo una accurata visita e l'effettuazione di una RX, le consigliava la rimozione degli impianti in sede 12 – 14 perché
presentavano una flogosi purulenta da perimplantite, in quanto la protesi era attaccata solamente sul lato destro della bocca con la conseguente ed inevitabile perdita degli impianti;
12) di avere affrontato per i successivi interventi riparatori l'ulteriore spesa di € 3.640,00, che avrebbe evitato se le cure presso l'ambulatorio della avessero dato l'esito sperato;
CP_2
pagina 3 di 9 13) di avere instaurato il giudizio per ATP nei confronti sia della che di Controparte_1
per ottenere il risarcimento del danno subito;
Persona_2
14) che nel corso del procedimento venivano nominati i consulenti tecnici d'ufficio, i quali accertavano che “le cure prestate ed i trattamenti eseguiti risultano corretti nella loro prima fase chirurgica in quanto il fallimento implantare, come già accennato è una evenienza prevista e risolvibile. Sulla realizzazione di una protesi superiore ancorata su soli tre impianti dentali, la letteratura scientifica non ritiene sia un protocollo prevedibile e validato. Più opportuno sarebbe stato ripristinare l'impianto perduto inserendo,
laddove possibile, un nuovo impianto”.
Per quanto sopra l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare
l'inadempimento contrattuale della e del dott. per i motivi di cui Controparte_1 Persona_2
sopra e per l'effetto condannarli in solido alla restituzione alla sig.ra della somma di € Parte_1
6.170,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalla sottoscrizione del contratto fino al soddisfo;
2)
Accertare e dichiarare che la condotta, sia della che del dott. è stata Controparte_1 Persona_2
gravemente lesiva della salute e dei diritti dell'odierna attrice, concretizzandosi in una grave responsabilità professionale e per l'effetto condannarli in solido al ristoro dei danni subiti dalla sig.ra danni quantificati in € 4.416,70 oltre interessi legali e rivalutazione dal verificarsi Parte_1
dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare la e il Dott. Controparte_1 Persona_2
al ristoro delle spese della procedura ATP in favore della sig.ra , particolare il costo Parte_1
della consulenza tecnica effettuata e liquidata dal magistrato in € 1.000,00 e le spese legali del procedimento de quo. Con vittoria di spese, compensi ed onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Si costituiva la società conventa per contestare la ricostruzione dei fatti fornita dalla e per Pt_1
chiedere il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la condanna del a tenerla indenne da Per_2
pagina 4 di 9 quanto fosse stata tenuta a corrispondere a titolo di restituzione o risarcimento danni in favore dell'attrice, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche , il quale contestava la domanda di parte attrice e chiedeva il rigetto Persona_2
della domanda nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio di primo grado il G.I. disponeva l'interrogatorio formale della parte attrice e successivamente l'integrazione della CTU.
Con sentenza n. 3556/2023, depositata in data 04/09/2023, il Tribunale di Catania così statuiva:
“Dichiara risolto il contratto stipulato tra l'attrice e Condanna Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della
[...]
somma di € 2.000,00, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in complessivi € 165,50 per esborsi ed €
846,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente
[...]
procedimento liquidate in complessivi € 294,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge. Compensa le spese del procedimento nei confronti di Per_2
; Pone le spese di CTU di entrambi i procedimenti a carico di .
[...] Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
Si è costituita la società per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Con l'unico motivo la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale Pt_1
di Catania, dopo avere correttamente dichiarato risolto il contratto tra essa appellante e la CP_1
pagina 5 di 9 per grave inadempimento di quest'ultima, ha condannato la società convenuta al pagamento CP_1
della somma di €.2.170,47, in luogo di €.6.170,47, corrispondente al complessivo costo del trattamento così come concordato e pagato.
L'appellante, evocando la contraddittorietà e illogicità della decisione, l'assenza di motivazione e la violazione degli artt. 1453 e 1458 cc, si è doluta della motivazione esposta dal primo Giudice, il quale,
pur accogliendo le domande avanzate dalla ed aventi ad oggetto la risoluzione del contratto Pt_1
per grave inadempimento della controparte e la restituzione delle somme sborsate, con precipuo riguardo al “quantum”, si è pronunciato nei seguenti termini: “La clinica convenuta, è tenuta pertanto
a restituire all'attrice la somma di € 2170,47, essendo emerso dalle allegazioni attoree che la restante
somma pari ad € 4000,00 venne pagata attraverso la sottoscrizione di un finanziamento dal proprio
figlio e non essendovi allegazione, né prova alcuna che ella abbia versato le rate del prestito in favore
di quest'ultimo”.
La motivazione adottata dal primo Giudice non appare condivisibile e merita di essere riformata per le ragioni di seguito esposte.
Se è vero che è stata la stessa attrice ad affermare di avere chiesto al figlio di Persona_1
sottoscrivere il contratto di finanziamento con la per €.4.000,00 in quanto, a cagione della CP_3
sua avanzata età, non le sarebbe stato concesso (dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado si ricava che il finanziamento è stato chiesto ed ottenuto dal predetto e che la Persona_1
ha emesso la fattura n.IT2012-523/000050 di €.4.000,00 intestata a Controparte_1 Persona_1
e la fattura n.IT2012-523/000049 di €.2.172,28 intestata a , deve, comunque, tenersi Parte_1
conto degli obblighi restitutori che fanno seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Ed invero, gli effetti della risoluzione retroagiscono tra le parti sino al momento della stipulazione del contratto risolto, salvo che non si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica. Precisamente
pagina 6 di 9 la risoluzione produce due effetti tra le parti: quello liberatorio delle prestazioni ancora da eseguire, che non saranno più dovute, e quello recuperatorio delle prestazioni già eseguite, che dovranno essere restituite o rimborsate. Infatti, la retroattività degli effetti della risoluzione implica che le attribuzioni patrimoniali già eseguite perdano il loro originario fondamento giustificativo, sicché sorge un reciproco obbligo di restituzione in ragione della domanda delle parti a ciò rivolta. Per effetto della risoluzione si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum” e pertanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 7470/2001; Cass. 32521/18).
Essendo, quindi, pacifico che a fronte dell'inadempimento di una parte e della conseguente risoluzione del contratto la ritenzione delle somme corrisposte in esecuzione dello stesso è “sine titulo” (v., ex multis, Cass. 23490/09), ne deriva l'obbligo per il contraente inadempiente di restituirle all'altro contraente nella loro interezza, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La circostanza che – come nel caso che occupa – il contraente adempiente abbia corrisposto il prezzo dovuto con somme, in tutto o in parte, provenienti da un terzo non interferisce con gli obblighi restitutori che seguono alla risoluzione del contratto per inadempimento e non può valere a ridurre il
“quantum” dovuto al contraente adempiente. L'obbligo restitutorio, infatti, grava sul contraente inadempiente ed a favore di quello adempiente a prescindere dalla provenienza della provvista da quest'ultimo impiegata per adempiere la prestazione a proprio carico. Il terzo, che scientemente (cioè
sapendo di estinguere un obbligo altrui) adempie in nome proprio, potrà solo proporre un'azione che,
fondata sul principio per cui a nessuno è consentito di arricchirsi senza una giusta causa a danno di altri, gli consentirà di essere indennizzato dal debitore della correlativa diminuzione patrimoniale subita
(art. 2040 del c.c.). L'adempimento del terzo, disciplinato dall'art.1180 cc, è atto libero e non atto pagina 7 di 9 dovuto e normalmente il terzo, quando adempie un obbligo altrui, agisce d'accordo con il debitore, che sarà obbligato nei suoi confronti a restituirgli quanto egli ha pagato al creditore. Il terzo, invece, non è
legittimato ad agire nei confronti del creditore per pretendere la restituzione di quanto corrispostogli, a meno che il debitore non gli abbia conferito uno specifico mandato in tal senso.
Legittima risulta, quindi, la richiesta dell'appellante volta ad ottenere dall'appellata la restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione del contratto dichiarato risolto per grave inadempimento,
comprese, quindi, quelle versate dal terzo, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, potrà agire in ripetizione solo nei confronti del proprio debitore.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata e la società appellata va condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di €.6,170,47, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accogli l'appello e,
in riforma della sentenza n.3556/23 del Tribunale di Catania, condanna la società appellata al pagamento in favore di della complessiva somma di €.6.170,47, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate in
€.2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed €.382,50 per esborsi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
27.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 9
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 121/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA MONSIGNOR Parte_1 C.F._1
VENTIMIGLIA 65 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GHIGNONE MASSIMILIANO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025, esaurita la discussione orale delle parti ex art.350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
esponendo:
1) che nel maggio 2012, accompagnata dal figlio , si rivolgeva all'ambulatorio Persona_1
odontoiatrico sito in Piazza Iolanda n. 3/4, Catania, facente parte del gruppo CP_2 [...]
per richiedere delle cure odontoiatriche a causa di problemi di masticazione dovuti Controparte_1
alla perdita di quasi tutti i denti dell'arcata superiore;
2) che quale soluzione al problema le veniva proposta la realizzazione di un impianto protesico tipo
“Toronto Bridge”, che prevedeva l'inserimento di quattro impianti permanenti nell'arcata superiore e una protesi avvitata “senza palato” di tipo fisso;
3) che il costo delle cure veniva quantificato in € 6.170,47, da versare ad inizio trattamento;
4) di avere accettato la terapia chirurgica che le era stata consigliata;
pagina 2 di 9 5) che, dovendo ricorrere ad un finanziamento al consumo, chiedeva al figlio di Persona_1
sottoscrivere al suo posto un contratto di finanziamento con la di € 4.000,00 in quanto a lei CP_3
precluso per ragioni di età;
6) di avere personalmente pagato tutte le rate del finanziamento e di avere direttamente corrisposto alla società convenuta la differenza, pari ad € 2.170,47, non appena ottenuta l'approvazione del finanziamento richiesto;
7) di essersi sottoposta all'intervento chirurgico per l'inserimento dei pilastrini su cui avvitare la protesi;
8) che l'intervento, effettuato dal dott. non dava l'esito sperato, in quanto alcuni mesi Persona_2
dopo perdeva l'impianto posto in posizione 23;
9) che, nonostante la perdita dell'impianto in posizione 23, il decideva di non cambiare il Per_2
piano terapeutico e di procedere in ogni caso con la protesi, anche se solo su tre pilastri anziché quattro come previsto;
10) di avere continuato a recarsi presso l'ambulatorio della dove, nel corso del controllo CP_2
del 25 giugno 2013, l'impianto in posizione 26 usciva dalla sede con una copiosa emorragia che veniva tamponata dal personale presente;
11) di essersi, a quel punto, rivolta ad altro professionista, il quale, dopo una accurata visita e l'effettuazione di una RX, le consigliava la rimozione degli impianti in sede 12 – 14 perché
presentavano una flogosi purulenta da perimplantite, in quanto la protesi era attaccata solamente sul lato destro della bocca con la conseguente ed inevitabile perdita degli impianti;
12) di avere affrontato per i successivi interventi riparatori l'ulteriore spesa di € 3.640,00, che avrebbe evitato se le cure presso l'ambulatorio della avessero dato l'esito sperato;
CP_2
pagina 3 di 9 13) di avere instaurato il giudizio per ATP nei confronti sia della che di Controparte_1
per ottenere il risarcimento del danno subito;
Persona_2
14) che nel corso del procedimento venivano nominati i consulenti tecnici d'ufficio, i quali accertavano che “le cure prestate ed i trattamenti eseguiti risultano corretti nella loro prima fase chirurgica in quanto il fallimento implantare, come già accennato è una evenienza prevista e risolvibile. Sulla realizzazione di una protesi superiore ancorata su soli tre impianti dentali, la letteratura scientifica non ritiene sia un protocollo prevedibile e validato. Più opportuno sarebbe stato ripristinare l'impianto perduto inserendo,
laddove possibile, un nuovo impianto”.
Per quanto sopra l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare
l'inadempimento contrattuale della e del dott. per i motivi di cui Controparte_1 Persona_2
sopra e per l'effetto condannarli in solido alla restituzione alla sig.ra della somma di € Parte_1
6.170,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalla sottoscrizione del contratto fino al soddisfo;
2)
Accertare e dichiarare che la condotta, sia della che del dott. è stata Controparte_1 Persona_2
gravemente lesiva della salute e dei diritti dell'odierna attrice, concretizzandosi in una grave responsabilità professionale e per l'effetto condannarli in solido al ristoro dei danni subiti dalla sig.ra danni quantificati in € 4.416,70 oltre interessi legali e rivalutazione dal verificarsi Parte_1
dell'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare la e il Dott. Controparte_1 Persona_2
al ristoro delle spese della procedura ATP in favore della sig.ra , particolare il costo Parte_1
della consulenza tecnica effettuata e liquidata dal magistrato in € 1.000,00 e le spese legali del procedimento de quo. Con vittoria di spese, compensi ed onorario da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Si costituiva la società conventa per contestare la ricostruzione dei fatti fornita dalla e per Pt_1
chiedere il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la condanna del a tenerla indenne da Per_2
pagina 4 di 9 quanto fosse stata tenuta a corrispondere a titolo di restituzione o risarcimento danni in favore dell'attrice, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche , il quale contestava la domanda di parte attrice e chiedeva il rigetto Persona_2
della domanda nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio di primo grado il G.I. disponeva l'interrogatorio formale della parte attrice e successivamente l'integrazione della CTU.
Con sentenza n. 3556/2023, depositata in data 04/09/2023, il Tribunale di Catania così statuiva:
“Dichiara risolto il contratto stipulato tra l'attrice e Condanna Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della
[...]
somma di € 2.000,00, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., liquidate in complessivi € 165,50 per esborsi ed €
846,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente
[...]
procedimento liquidate in complessivi € 294,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge. Compensa le spese del procedimento nei confronti di Per_2
; Pone le spese di CTU di entrambi i procedimenti a carico di .
[...] Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
Si è costituita la società per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Con l'unico motivo la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale Pt_1
di Catania, dopo avere correttamente dichiarato risolto il contratto tra essa appellante e la CP_1
pagina 5 di 9 per grave inadempimento di quest'ultima, ha condannato la società convenuta al pagamento CP_1
della somma di €.2.170,47, in luogo di €.6.170,47, corrispondente al complessivo costo del trattamento così come concordato e pagato.
L'appellante, evocando la contraddittorietà e illogicità della decisione, l'assenza di motivazione e la violazione degli artt. 1453 e 1458 cc, si è doluta della motivazione esposta dal primo Giudice, il quale,
pur accogliendo le domande avanzate dalla ed aventi ad oggetto la risoluzione del contratto Pt_1
per grave inadempimento della controparte e la restituzione delle somme sborsate, con precipuo riguardo al “quantum”, si è pronunciato nei seguenti termini: “La clinica convenuta, è tenuta pertanto
a restituire all'attrice la somma di € 2170,47, essendo emerso dalle allegazioni attoree che la restante
somma pari ad € 4000,00 venne pagata attraverso la sottoscrizione di un finanziamento dal proprio
figlio e non essendovi allegazione, né prova alcuna che ella abbia versato le rate del prestito in favore
di quest'ultimo”.
La motivazione adottata dal primo Giudice non appare condivisibile e merita di essere riformata per le ragioni di seguito esposte.
Se è vero che è stata la stessa attrice ad affermare di avere chiesto al figlio di Persona_1
sottoscrivere il contratto di finanziamento con la per €.4.000,00 in quanto, a cagione della CP_3
sua avanzata età, non le sarebbe stato concesso (dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado si ricava che il finanziamento è stato chiesto ed ottenuto dal predetto e che la Persona_1
ha emesso la fattura n.IT2012-523/000050 di €.4.000,00 intestata a Controparte_1 Persona_1
e la fattura n.IT2012-523/000049 di €.2.172,28 intestata a , deve, comunque, tenersi Parte_1
conto degli obblighi restitutori che fanno seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Ed invero, gli effetti della risoluzione retroagiscono tra le parti sino al momento della stipulazione del contratto risolto, salvo che non si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica. Precisamente
pagina 6 di 9 la risoluzione produce due effetti tra le parti: quello liberatorio delle prestazioni ancora da eseguire, che non saranno più dovute, e quello recuperatorio delle prestazioni già eseguite, che dovranno essere restituite o rimborsate. Infatti, la retroattività degli effetti della risoluzione implica che le attribuzioni patrimoniali già eseguite perdano il loro originario fondamento giustificativo, sicché sorge un reciproco obbligo di restituzione in ragione della domanda delle parti a ciò rivolta. Per effetto della risoluzione si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum” e pertanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 7470/2001; Cass. 32521/18).
Essendo, quindi, pacifico che a fronte dell'inadempimento di una parte e della conseguente risoluzione del contratto la ritenzione delle somme corrisposte in esecuzione dello stesso è “sine titulo” (v., ex multis, Cass. 23490/09), ne deriva l'obbligo per il contraente inadempiente di restituirle all'altro contraente nella loro interezza, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La circostanza che – come nel caso che occupa – il contraente adempiente abbia corrisposto il prezzo dovuto con somme, in tutto o in parte, provenienti da un terzo non interferisce con gli obblighi restitutori che seguono alla risoluzione del contratto per inadempimento e non può valere a ridurre il
“quantum” dovuto al contraente adempiente. L'obbligo restitutorio, infatti, grava sul contraente inadempiente ed a favore di quello adempiente a prescindere dalla provenienza della provvista da quest'ultimo impiegata per adempiere la prestazione a proprio carico. Il terzo, che scientemente (cioè
sapendo di estinguere un obbligo altrui) adempie in nome proprio, potrà solo proporre un'azione che,
fondata sul principio per cui a nessuno è consentito di arricchirsi senza una giusta causa a danno di altri, gli consentirà di essere indennizzato dal debitore della correlativa diminuzione patrimoniale subita
(art. 2040 del c.c.). L'adempimento del terzo, disciplinato dall'art.1180 cc, è atto libero e non atto pagina 7 di 9 dovuto e normalmente il terzo, quando adempie un obbligo altrui, agisce d'accordo con il debitore, che sarà obbligato nei suoi confronti a restituirgli quanto egli ha pagato al creditore. Il terzo, invece, non è
legittimato ad agire nei confronti del creditore per pretendere la restituzione di quanto corrispostogli, a meno che il debitore non gli abbia conferito uno specifico mandato in tal senso.
Legittima risulta, quindi, la richiesta dell'appellante volta ad ottenere dall'appellata la restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione del contratto dichiarato risolto per grave inadempimento,
comprese, quindi, quelle versate dal terzo, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, potrà agire in ripetizione solo nei confronti del proprio debitore.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata e la società appellata va condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di €.6,170,47, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accogli l'appello e,
in riforma della sentenza n.3556/23 del Tribunale di Catania, condanna la società appellata al pagamento in favore di della complessiva somma di €.6.170,47, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate in
€.2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed €.382,50 per esborsi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
27.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 9
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9